Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

16 aprile 2013

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA.

La modifica della tariffa collettiva concerne la tariffa della porta girevole. In base ad essa, per la determinazione del calcolo della riserva matematica di inventario per le rendite di invalidità e le rendite per figli d'invalidi in corso, nonché per l'attuale esenzione dai premi, viene utilizzata come base la tavola di probabilità SVV0509, un tasso di interesse del 2,5 per cento e costi amministrativi annui pari al 4 per cento dei pagamenti annuali delle rendite. Inoltre, nel calcolo dei valori attuali dell'esenzione dai premi di risparmio viene considerato lo scaglionamento di risparmio futuro conforme ai piani.

Con lettera del 18 marzo 2013, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una richiesta di modifica della sua tariffa collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 16 aprile 2013 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1° gennaio 2014 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

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2013-3123

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

17 dicembre 2013

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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