Termine di referendum: 10 ottobre 2013

Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP) del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Segni pubblici della Svizzera Sezione 1: Definizioni Art. 1

Croce svizzera

La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

Art. 2

Stemma della Confederazione Svizzera

Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.

1

Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 1.

2

Art. 3 1

Bandiera svizzera

La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.

Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.

2

3

Sono fatte salve: a.

1 2 3

la legge federale del 23 settembre 19533 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;

RS 101 FF 2009 7425 RS 747.30

2009-1656

4053

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

b.

la legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri;

c.

la legge militare del 3 febbraio 19955.

Art. 4

Altri emblemi della Confederazione

Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione; sono considerati tali in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.

Art. 5

Stemmi, bandiere e altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.

Art. 6

Designazioni ufficiali

Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: a.

«Confederazione»;

b.

«federale»;

c.

«Cantone»;

d.

«cantonale»;

e.

«Comune»;

f.

«comunale»;

g.

altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale.

Art. 7

Segni nazionali figurativi o verbali

Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali della Svizzera i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri.

Sezione 2: Uso Art. 8

Stemmi

Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

1

4 5

RS 748.0 RS 510.10

4054

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.

2

I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.

3

L'uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l'ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:

4

a.

come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;

b.

per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;

c.

per la decorazione di oggetti d'artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;

d.

come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge del 25 giugno 19546 sui brevetti;

e.

come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;

f.

se sussiste il diritto a proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l'uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.

5

Art. 9

Designazioni ufficiali

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

1

L'uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l'ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un'attività statale o semistatale.

2

Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

3

Art. 10

Bandiere e altri emblemi

Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

Art. 11

Segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi e verbali possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

6

RS 232.14

4055

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Art. 12

Segni pubblici della Svizzera e segni pubblici esteri

L'uso di stemmi, bandiere e di altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato estero.

Art. 13

Uso di segni come indicazioni di provenienza

I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 19927 sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47­50 della stessa.

Sezione 3: Divieto di registrazione Art. 14 Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8­13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

1

Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all'articolo 8 capoversi 4 e 5 l'uso è consentito.

2

Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

3

Capitolo 2: Segni pubblici esteri Sezione 1: Uso e autorizzazione Art. 15

Uso

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l'articolo 16.

1

Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

2

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

3

7

RS 232.11

4056

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM8 e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.

4

Art. 16

Autorizzazione

L'ente pubblico legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l'articolo 15 capoversi 2­4.

1

2

Per autorizzazione s'intende in particolare: a.

l'attestazione dell'autorità estera competente della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione;

b.

qualsiasi altra attestazione dell'autorità estera competente che autorizzi l'uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione.

Sezione 2: Divieto di registrazione Art. 17 Un segno il cui uso è illecito secondo l'articolo 15 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti Art. 18 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:

1

a.

segni pubblici della Svizzera;

b.

segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri.

2

L'IPI rende l'elenco accessibile online.

3

I Cantoni comunicano all'IPI i segni di cui all'articolo 5.

8

RS 232.11

4057

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Capitolo 4: Protezione giuridica Sezione 1: Diritto civile Art. 19

Inversione dell'onere della prova

Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.

Art. 20

Azione e legittimazione attiva

Chi è leso o rischia di essere leso nei propri interessi economici dall'uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:

1

a.

proibire una lesione imminente;

b.

far cessare una lesione attuale;

c.

esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l'entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;

d.

accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni9 volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell'utile, conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

2

Art. 21

Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni dei consumatori

Sono legittimate a proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1: a.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate conformemente ai propri statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;

b.

le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che conformemente ai propri statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

Art. 22

Legittimazione attiva dell'ente pubblico e dell'IPI

L'ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1­7 e 15.

1

L'IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1­4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all'articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità nazionale o a un'attività statale o semistatale.

2

I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all'articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all'articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità cantonale o comunale oppure a un'attività statale o semistatale.

3

9

RS 220

4058

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Art. 23

Confisca

Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

1

Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.

2

Art. 24

Istanza cantonale unica

I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un'autorità giudicante competente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge.

Art. 25

Provvedimenti cautelari

Chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per: a.

assicurare le prove;

b.

individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico;

c.

salvaguardare lo stato di fatto; o

d.

attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

Art. 26

Pubblicazione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell'altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.

Art. 27

Comunicazione delle decisioni

Il giudice trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

Sezione 2: Diritto penale Art. 28

Uso illecito di segni pubblici

È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

1

a.

appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre in 4059

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati; b.

usa segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili;

c.

usa segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità;

d.

usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;

e.

usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

3

È fatto salvo l'articolo 64 LPM10.

Art. 29

Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.

Art. 30

Confisca

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

Art. 31 1

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

2

Capitolo 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane Art. 32 All'intervento dell'Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli articoli 70­72h LPM12.

1

2 Può domandare l'intervento chi è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 20, 21 o 22.

10 11 12

RS 232.11 RS 313.0 RS 232.11

4060

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 33

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 34

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 35

Diritto di proseguire l'uso

In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l'uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

3

4

Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: a.

lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e

b.

vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: a.

lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e

b.

vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione.

5

La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47­50 LPM13, alla cittadinanza dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno.

6

13

RS 232.11

4061

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Art. 36

Contrassegni non ancora registrati

Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 21 giugno 201314 della LPM15.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 2 luglio 201316 Termine di referendum: 10 ottobre 2013

14 15 16

FF 2013 4071 RS 232.11 FF 2013 4053

4062

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Allegato 1 (art. 2)

Stemma della Confederazione Svizzera

Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R

4063

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Allegato 2 (art. 3)

Bandiera svizzera

Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R

4064

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Allegato 3 (art. 34)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Gli atti normativi qui appresso sono abrogati: 1.

legge federale del 5 giugno 193117 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici;

2.

risoluzione federale del 12 dicembre 188918 sullo stemma della Confederazione.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 25 marzo 195419 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa Ingresso, secondo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale20; Art. 7 Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Art. 8 cpv. 1 e 1bis È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a.

17 18 19 20

intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell'articolo 4 capoverso 2, usa l'emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che può far sorgere confusione;

CS 2 919; RU 2006 2197, 2008 3437 CS 1 143 RS 232.22 RS 101

4065

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

b.

appone tali segni o parole su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate.

1bis Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.

2. Legge federale del 15 dicembre 196121 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative Ingresso, primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale22; Art. 1 cpv. 2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 cpv. 2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.

2

Art. 3 cpv. 2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.

2

Art. 4 cpv. 1 e 3 I nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, delle bandiere e di altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1­3 che usufruiscono della protezione prevista dalla presente legge sono pubblicati.

1

3

L'Istituto federale della proprietà intellettuale designa l'organo di pubblicazione.

21 22

RS 232.23 RS 101

4066

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Art. 6 Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere usato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Art. 7 cpv. 1 e 1bis È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a.

intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge usa i nomi, le sigle, gli stemmi, le bandiere o altri contrassegni degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1­3 oppure qualsiasi altro segno che può essere confuso con essi;

b.

appone tali contrassegni su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate.

1bis Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.

3. Codice di procedura civile23 Art. 5 cpv. 1 lett. i Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

1

i.

23 24 25 26

controversie secondo la legge del 21 giugno 201324 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195425 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196126 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative.

RS 272 RS ...

RS 232.22 RS 232.23

4067

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

4. Legge federale del 23 settembre 195327 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Ingresso, primo comma visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale28; Art. 3 cpv. 2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato I.

2

L'allegato I è modificato secondo la versione qui annessa.

27 28

RS 747.30 RS 101

4068

Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Appendice Allegato I (art. 3 cpv. 2)

La bandiera marittima svizzera

Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 Cs/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R

4069

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4070