Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo, sistemi d'informazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20131, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Sostituzione di espressioni (concerne soltanto il tedesco e il francese).

Art. 6 cpv. 2 e 2bis In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all'estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a seconda delle competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.

2

2bis Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta all'autorità che ha emanato la decisione (UFM o DFAE) entro 30 giorni. L'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.

Art. 65 cpv. 3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76­78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi4).

3

1 2 3 4

FF 2013 2195 RS 142.20 RS 172.021 RS 142.31

2011-1933

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Art. 71 lett. c Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare: c.

assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il DFAE.

Art. 92

Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

1

2

Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza.

Art. 93 cpv. 1 e 3 frase introduttiva Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata nello spazio Schengen.

1

L'impresa di trasporto aereo che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

3

Art. 94 (nuovo)

Cooperazione con le autorità

Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo tra l'UFM e l'impresa.

1

2

Inoltre l'autorizzazione d'esercizio o l'accordo può in particolare definire: a.

misure particolari dell'impresa di trasporto aereo per rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92;

b.

l'introduzione di somme forfettarie in vece delle spese di mantenimento e d'assistenza secondo l'articolo 93.

Se si definiscono misure particolari di cui al capoverso 2 lettera a, l'autorizzazione d'esercizio o l'accordo può prevedere che un eventuale importo, a carico dell'impresa di trasporto aereo secondo l'articolo 122a capoverso 1, sia ridotto al massimo della metà.

3

Art. 95

Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può applicare ad altre imprese commerciali di trasporto gli articoli 92­94, 122a e 122c, se confini svizzeri terrestri diventano una frontiera esterna dello spazio Schengen. Tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26

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della Convenzione del 19 giugno 19905 di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

Art. 103b (nuovo)

Sistema d'informazione sui rifiuti d'entrata

L'UFM gestisce un sistema d'informazione interno sui rifiuti d'entrata secondo l'articolo 65 (sistema INAD). Il sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a e ad allestire statistiche.

1

Il sistema contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l'entrata nello spazio Schengen:

2

3

a.

cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;

b.

dati sul volo;

c.

dati sul motivo del rifiuto d'entrata;

d.

dati sulle procedure per violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a in relazione alla persona interessata.

I dati rilevati nel sistema sono resi anonimi dopo due anni.

Art. 104

Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, l'UFM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare a lui o all'autorità competente per il controllo al confine i dati personali dei passeggeri e i dati sul volo. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

1

2

3

5

La disposizione dell'obbligo di comunicazione comprende: a.

gli aeroporti o gli Stati di partenza;

b.

le categorie di dati secondo il capoverso 3;

c.

gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

L'obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati: a.

generalità (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza) delle persone trasportate;

b.

numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

c.

numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, se l'impresa di trasporto aereo dispone di questi dati;

Convenzione di applicazione del 19 giu. 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. GU L 239 del 22 set. 2000, pag. 19.

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d.

aeroporto di partenza, di scalo o di destinazione in Svizzera nonché dati sull'itinerario di volo prenotato delle persone trasportate, se sono noti all'impresa di trasporto aereo;

e.

numero del trasporto;

f.

numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;

g.

data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.

Le imprese di trasporto aereo informano gli interessati conformemente all'articolo 18a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

4

5 La disposizione o la revoca dell'obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro queste decisioni non hanno effetto sospensivo.

Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare questi dati:

6

a.

se si constata che l'UFM non avvierà alcuna procedura per violazione dell'obbligo di comunicazione, al più tardi due anni dopo la data del volo;

b.

il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione emanata in applicazione dell'articolo 122b.

Art. 104a (nuovo)

Sistema d'informazione sui passeggeri

L'UFM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. Il sistema API contiene i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

1

Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, l'UFM può consultare nel sistema API i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 mediante procedura di richiamo.

2

Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio Schengen possono consultare i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 mediante procedura di richiamo.

3

4 I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati di RIPOL, di SIS, del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti secondo il capoverso 4 possono essere impiegati, dopo l'arrivo del volo interessato, soltanto per

5

6

RS 235.1

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svolgere una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati: a.

se si constata che non sarà avviata una siffatta procedura, ma al più tardi due anni dopo la data del volo interessato;

b.

il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione presa nel quadro di una siffatta procedura.

I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.

6

Art. 104b (nuovo)

Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

Per effettuare i controlli al confine, lottare contro la migrazione illegale ed eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti per il controllo al confine le liste dei passeggeri.

1

2

Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati: a.

cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero di passaporto delle persone trasportate;

b.

aeroporto di partenza, di scalo e di destinazione;

c.

dati sull'agenzia viaggi per mezzo della quale è stato prenotato il volo.

L'obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri decade sei mesi dopo l'esecuzione del volo.

3

Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

4

Art. 109b7 cpv. 2 lett. d ed e (nuove) e 2bis (nuovo) Il sistema nazionale d'informazione visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti richiedenti il visto:

2

d.

dati ottenuti da RIPOL e da ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;

e.

dati ottenuti da SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il Capo IV del regolamento (CE) n. 1987/20068 e siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 32 paragrafo 1 di questo regolamento CE.

2bis Il sistema nazionale d'informazione visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

7 8

Nella versione dell'11 dic. 2009 (RU 2010 2063).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dic. 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 381 del 28 dic. 2006, pag. 4

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Titolo prima dell'art. 115

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative Sezione 1: Disposizioni penali Art. 115 cpv. 2 È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.

2

Art. 116 cpv. 1 lett. c È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

c.

facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.

Art. 120a­120c nonché 120e cpv. 2 Abrogati Titolo prima dell'art. 121 (nuovo)

Sezione 2: Sanzioni amministrative Art. 122, rubrica Violazioni dei datori di lavoro Art. 122a (nuovo)

Violazioni dell'obbligo di diligenza da parte delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 possono essere addebitati fino a 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato ammonta a 16 000 franchi per passeggero.

Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

2

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3

Non vi è alcuna violazione dell'obbligo di diligenza se: a.

l'impresa di trasporto aereo dimostra che: 1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile, 2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse alla persona trasportata, 3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati, 4. ha preso tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;

b.

l'impresa di trasporto aereo rende verosimile di essere stata costretta a trasportare una persona.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

4

Art. 122b (nuovo)

Violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo

Alle imprese di trasporto aereo possono essere addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l'obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l'importo addebitato ammonta a 12 000 franchi per volo.

1

Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati elencati all'articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

2

Non vi è violazione dell'obbligo di comunicazione se l'impresa di trasporto aereo dimostra che:

3

a.

nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o

b.

ha preso tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

Art. 122c (nuovo)

Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto aereo

1 Gli articoli 122a e 122b sono applicati indipendentemente dal fatto che l'obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all'estero.

2

L'UFM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.

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Legge federale sugli stranieri

3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa. Deve essere avviata:

a.

in caso di violazione dell'obbligo di diligenza: al più tardi entro due anni dal rifiuto d'entrata;

b.

in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: al più tardi entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuti essere trasmessi conformemente all'articolo 104 capoverso 1.

Art. 126c (nuovo)

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

della LStr

Le procedure penali amministrative per violazione dell'obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...

della LStr sono portate avanti secondo il diritto anteriore.

II Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9

RS 172.021

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Legge federale sugli stranieri

Allegato (n. II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 giugno 199810 sull'asilo Art. 92 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Nell'ambito dell'applicazione degli accordi di associazione alla normativa Dublino11, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.

2. Legge federale del 20 giugno 200312 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. k (nuova) Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

2

k.

compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 199913 sui lavoratori distaccati.

Art. 9 cpv. 1 lett. l (nuova) e cpv. 2 lett. k (nuova) L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

l.

autorità competenti in materia di visti, per l'esame delle domande di visto.

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

k.

10 11 12 13

autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura di asilo.

RS 142.31 Questi accordi figurano all'allegato 1.

RS 142.51 RS 823.20

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Legge federale sugli stranieri

3. Legge federale del 13 giugno 200814 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 7 cpv. 3 L'Ufficio federale della migrazione fornisce informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 200515 sugli stranieri (LStr).

3

Art. 15 cpv. 1 lett. d e dbis (nuova) nonché cpv. 3 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

1

d.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, la LStr16 e la legge del 26 giugno 199817 sull'asilo;

dbis. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri API con il sistema di ricerca informatizzato della polizia conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStr; Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

3

f.

l'Ufficio federale della migrazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere d e dbis;

Art. 16 cpv. 2 lett. b e i (nuova) e cpv. 5 lett. bbis (nuova) Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

14 15 16 17

RS 361 RS 142.20 RS 142.20 RS 142.31

2240

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b.

ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen18;

i.

confrontare sistematicamente i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStr19;

5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

bbis. l'Ufficio federale della migrazione, nello svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettera i;

18

19

Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).

RS 142.20

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