B Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria
Disegno
(Legge sui sussidi all'istruzione) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20132, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1
Oggetto, campo d'applicazione e scopo
La presente legge disciplina: a.
il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);
b.
il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.
Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in questo ambito.
2
Art. 2
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
1 2
a.
sussidi all'istruzione: le borse e i prestiti di studio;
b.
borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
c.
prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.
RS 101 FF 2013 4733
2012-1324
4763
Legge sui sussidi all'istruzione
Sezione 2: Contributi federali Art. 3
Principio
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.
Art. 4
Condizioni
La Confederazione accorda contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 514 e 16 dell'Accordo intercantonale del 18 giugno 20093 sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.
Art. 5
Ripartizione dei contributi federali
Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.
Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica Art. 6
Sostegno all'armonizzazione intercantonale
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.
1
Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
2
Art. 7
Statistica
Per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento dei loro sussidi all'istruzione.
Sezione 4: Disposizioni finali Art. 8
Diritto previgente: abrogazione
La legge del 6 ottobre 20064 sui sussidi all'istruzione è abrogata.
3 4
http://edudoc.ch > Documentazione CDPE > Basi giuridiche CDPE RU 2007 5871
4764
Legge sui sussidi all'istruzione
Art. 9 1
Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio»5 sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
3
5
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
FF 2010 4447
4765
Legge sui sussidi all'istruzione
4766