B Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria

Disegno

(Legge sui sussidi all'istruzione) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20132, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto, campo d'applicazione e scopo

La presente legge disciplina: a.

il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);

b.

il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in questo ambito.

2

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

sussidi all'istruzione: le borse e i prestiti di studio;

b.

borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;

c.

prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

RS 101 FF 2013 4733

2012-1324

4763

Legge sui sussidi all'istruzione

Sezione 2: Contributi federali Art. 3

Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.

Art. 4

Condizioni

La Confederazione accorda contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5­14 e 16 dell'Accordo intercantonale del 18 giugno 20093 sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

Art. 5

Ripartizione dei contributi federali

Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica Art. 6

Sostegno all'armonizzazione intercantonale

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

1

Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

2

Art. 7

Statistica

Per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento dei loro sussidi all'istruzione.

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 8

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 6 ottobre 20064 sui sussidi all'istruzione è abrogata.

3 4

http://edudoc.ch > Documentazione CDPE > Basi giuridiche CDPE RU 2007 5871

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Legge sui sussidi all'istruzione

Art. 9 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio»5 sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

3

5

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

FF 2010 4447

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Legge sui sussidi all'istruzione

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