B Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
Disegno
(LPRI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 29 cpv. 1 lett. d, e, f (nuova) e g (nuova) Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:
1
d.
sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;
e.
sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea nonché a iniziative e programmi cofinanziati da questi programmi quadro, nella misura in cui tale partecipazione presuppone un sussidio statale.
f.
attuale lett. d
g.
attuale lett. e
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2013 1687 FF 2012 8489, non ancora in vigore.
2013-0269
1761
Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF
1762