Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 26 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010, del 15 settembre 2011 e del 24 aprile 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, sono modificati come segue: Art. 2 cpv. 1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei Cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e i distretti Courtelary, Moutier e La Neuveville del Cantone di Berna.

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II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo, Ginevra e i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville del cantone di Berna (art. 37 CCL) B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra

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FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325 7377, 2011 6333, 2012 4761 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-0337

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013 con effetto sino al 30 giugno 2014.

26 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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