Allegato 1

Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 2011 per la sua centesima sessione; consapevole dell'impegno assunto dall'Organizzazione internazionale del lavoro di promuovere il lavoro dignitoso per tutti mediante il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa; riconoscendo il contributo significativo dei lavoratori domestici all'economia mondiale, anche tramite l'aumento delle opportunità di occupazione rimunerata per le lavoratrici e i lavoratori con responsabilità familiari, lo sviluppo dei servizi alla persona a favore degli anziani, dei bambini e dei disabili nonché attraverso trasferimenti di reddito consistenti, sia all'interno dei singoli Paesi, sia tra vari Paesi; considerando che il lavoro domestico continua a essere sottovalutato e invisibile e che esso è svolto principalmente da donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discriminazione legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti umani; considerando inoltre che, nei paesi in sviluppo in cui le opportunità di lavoro formale sono storicamente rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione attiva di tali Paesi, rimanendo tra le categorie più marginalizzate; ricordando che, salvo disposizioni contrarie, le convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro si applicano a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori domestici; notando che la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 156) sui lavoratori con responsabilità familiari del 1981, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie private per l'impiego del 1997, la Raccomandazione (n. 198) sul rapporto di lavoro del 2006, sono particolarmente rilevanti per i lavoratori domestici, così come il Quadro multilaterale dell'OIL sulle migrazioni per motivi di lavoro: Principi e orientamenti non vincolanti per un approccio alle migrazioni per motivi di lavoro basato sui diritti (2006);

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riconoscendo che le condizioni particolari nelle quali è svolto il lavoro domestico rendono auspicabile di completare le norme di portata generale con norme specifiche per i lavoratori domestici in modo da permettere loro di beneficiare a pieno titolo dei loro diritti; ricordando altri strumenti internazionali rilevanti quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e segnatamente il suo Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare di donne e bambini, nonché il suo Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i lavoratori domestici, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale, adotta, oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011.

Art. 1 Ai fini della presente Convenzione: a)

l'espressione «lavoro domestico» designa il lavoro svolto in o per una o più economie domestiche;

b)

l'espressione «lavoratore domestico» designa ogni persona di genere femminile o maschile che svolge un lavoro domestico nel quadro di un rapporto di lavoro;

c)

una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi un lavoratore domestico.

Art. 2 1. La Convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici.

2. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione:

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a)

alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una protezione almeno equivalente;

b)

alcune categorie limitate di lavoratori in merito ai quali si pongono problemi particolari di significativa importanza.

3. Ogni Membro che si avvalga della possibilità offerta al paragrafo precedente deve, nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, indicare tutte le categorie particolari di lavoratori escluse, precisando le ragioni di tale esclusione e, nei rapporti successivi, specificare tutte le misure che avrà adottato per estendere l'applicazione della convenzione ai lavoratori in questione.

Art. 3 1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare in modo efficace la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici come previsto nella presente Convenzione.

2. Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul posto di lavoro, in particolare: a)

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive;

b)

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c)

l'effettiva abolizione del lavoro minorile;

d)

l'eliminazione della discriminazione a livello di impiego e di professione.

3. Ogniqualvolta adottino misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici e i datori di lavoro domestico godano della libertà sindacale e del riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive, i Membri devono proteggere il diritto dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro domestico a costituire le proprie organizzazioni, federazioni e confederazioni e, nel rispetto degli statuti corrispondenti, di aderire alle organizzazioni, federazioni e confederazioni di loro scelta.

Art. 4 1. Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici, in linea con le disposizioni della convenzione (n. 138) sull'età minima del 1973, e della convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. L'età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all'insieme dei lavoratori.

2. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da lavoratori domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all'età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.

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Art. 5 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.

Art. 6 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici, così come l'insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le economie domestiche, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata.

Art. 7 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici siano informati sulle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, in particolare per quanto riguarda: a)

il nome e l'indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore domestico;

b)

l'indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali;

c)

la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo determinato, la durata;

d)

il tipo di lavoro da svolgere;

e)

la remunerazione, il metodo di calcolo e la periodicità dei pagamenti;

f)

l'orario normale di lavoro;

g)

il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale;

h)

il vitto e l'alloggio, se del caso;

i)

il periodo di prova, se del caso;

j)

le condizioni di rimpatrio, se del caso;

k)

le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, compresi eventuali termini di disdetta da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.

Art. 8 1. La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori domestici migranti reclutati in un Paese per svolgere un lavoro domestico in un altro Paese devono ricevere per scritto un'offerta di lavoro o un contratto di lavoro valido nel paese nel quale il lavoro sarà svolto, e che espliciti le condizioni di occupazione di cui all'articolo 7, prima di varcare le frontiere nazionali del Paese in cui si svolgerà il lavoro domestico al quale si applica l'offerta o il contratto.

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2. Il paragrafo precedente non si applica ai lavoratori che beneficiano della libertà di circolazione a scopo di occupazione in virtù di accordi bilaterali, regionali o multilaterali o nel quadro di zone di integrazione economica regionale.

3. I Membri devono adottare misure per cooperare fra di loro in modo da assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione ai lavoratori domestici migranti.

4. Ogni Membro deve, attraverso la legislazione o altre misure, determinare le condizioni in virtù delle quali i lavoratori domestici migranti hanno diritto al rimpatrio dopo la scadenza o la rescissione del contratto di lavoro per il quale sono stati assunti.

Art. 9 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici: a)

siano liberi di concordare con il loro datore di lavoro o potenziale datore di lavoro se alloggiare o meno presso l'economia domestica;

b)

che sono alloggiati presso l'economia domestica non siano obbligati a rimanere presso l'economia domestica o insieme a membri della stessa durante i periodi di riposo quotidiano e settimanale o di congedo annuale;

c)

abbiano il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d'identità.

Art. 10 1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare l'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori domestici e l'insieme dei lavoratori per quanto riguarda l'orario normale di lavoro, la compensazione delle ore supplementari, i periodi di riposo quotidiano e settimanale e i congedi annuali pagati, in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro domestico.

2. Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive.

3. I periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del loro tempo e rimangono reperibili per eventuali bisogni della famiglia devono essere considerati come tempo di lavoro nella misura determinata dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o da ogni altro strumento compatibile con la prassi nazionale.

Art. 11 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino del sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la remunerazione sia fissata senza discriminazione fondata sul genere.

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Art. 12 1. I lavoratori domestici devono essere pagati direttamente in contanti, a intervalli regolari e almeno una volta al mese. Salvo disposizioni della legislazione nazionale o dei contratti collettivi sul modo di pagamento, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario, con l'assenso dei lavoratori in questione.

2. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali possono prevedere il pagamento di una percentuale limitata della remunerazione dei lavoratori domestici sotto forma di pagamenti in natura che non siano meno favorevoli di quelli generalmente applicabili alle altre categorie di lavoratori, a condizioni che siano adottate misure volte ad assicurare che tali pagamenti in natura siano accettati dal lavoratore, servano all'uso e al consumo personale del lavoratore, e che il valore monetario a loro attribuito sia giusto e ragionevole.

Art. 13 1. Ogni lavoratore domestico ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Ogni Membro deve adottare, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, delle misure effettive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori domestici.

2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressivamente in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro dei lavoratori domestici.

Art. 14 1. Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, per assicurare che i lavoratori domestici beneficino di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili all'insieme dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità.

2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressivamente in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle
dei datori di lavoro domestico.

Art. 15 1. Al fine di assicurare che i lavoratori domestici, ivi compresi i lavoratori domestici migranti, reclutati o collocati tramite agenzie di collocamento private, siano effettivamente protetti contro pratiche abusive, ogni Membro deve: a)

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determinare le condizioni di esercizio delle attività delle agenzie di collocamento private quando reclutano o collocano lavoratori domestici, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale;

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b)

assicurare che esistano meccanismi e procedure appropriate ai fini di istruire le denunce ed esaminare i presunti abusi e pratiche fraudolente relative alle attività delle agenzie di collocamento private in relazione con lavoratori domestici;

c)

adottare tutte le misure necessarie e appropriate, nei limiti della giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per assicurare che i lavoratori domestici reclutati o collocati sul proprio territorio tramite agenzie di collocamento private beneficino di un'adeguata protezione, e per impedire che siano commessi abusi nei loro confronti. Tali misure devono includere leggi o regolamenti che specifichino gli obblighi rispettivi dell'agenzia di collocamento privata e dell'economia domestica nei confronti del lavoratore domestico e che prevedano sanzioni, ivi compresa l'interdizione delle agenzie di collocamento private che si rendessero colpevoli di abusi o pratiche fraudolente;

d)

considerare di siglare, ogniqualvolta i lavoratori domestici sono reclutati in un Paese per lavorare in un altro, accordi bilaterali, regionali o multilaterali volti a prevenire gli abusi e le pratiche fraudolente in materia di reclutamento, collocamento e impiego;

e)

adottare misure volte ad assicurare che gli onorari fatturati dalle agenzie di collocamento private non siano dedotti dalla remunerazione dei lavoratori domestici.

2. Per dare effetto ad ognuna delle disposizioni del presente articolo, ogni Membro deve consultare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e quelle rappresentative dei datori di lavoro domestico.

Art. 16 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tutti i lavoratori domestici, personalmente o tramite un rappresentante, abbiano accesso effettivo ai tribunali e ad altri meccanismi di risoluzione delle vertenze, a condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per l'insieme dei lavoratori.

Art. 17 1. Ogni Membro deve stabilire meccanismi di denuncia e mezzi accessibili ed efficaci per assicurare il rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei lavoratori domestici.

2. Ogni Membro deve stabilire e applicare misure concernenti l'ispezione del lavoro, la loro attuazione e i meccanismi sanzionatori, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, in conformità alla legislazione nazionale.

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3. Per quanto compatibile con la legislazione nazionale, queste misure devono prevedere le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso al domicilio familiare, tenendo debito conto del rispetto della vita privata.

Art. 18 Ogni Membro deve attuare le disposizioni della presente Convenzione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, per mezzo della legislazione nonché mediante contratti collettivi o misure supplementari conformi alla prassi nazionale, adattando o estendendo le misure esistenti ai lavoratori domestici, o elaborando misure specifiche rivolte a loro, se del caso.

Art. 19 La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori domestici in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.

Art. 20 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro per la registrazione.

Art. 21 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Art. 22 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ai fini della registrazione. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo essere stata registrata.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione nel corso del primo anno di ogni nuovo decennio alle condizioni previste nel presente articolo.

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Art. 23 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 24 Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati.

Art. 25 Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di inserire nell'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 26 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e sempre che la nuova convenzione non disponga diversamente: a)

la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporta automaticamente, a prescindere dall'articolo 22 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b)

a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella stessa forma e nello stesso tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Art. 27 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

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