12.101 Messaggio concernente la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014) del 19 dicembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2005

M 04.3810

Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

2005

M 04.3811

Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

2006

P

Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

2006

M 05.3287

Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

2012

M 11.3317

Verifica dei compiti (N 12.03.2012, Commissione delle finanze N; S 20.12.2011)

05.3783

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 dicembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2724

727

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014). Da un lato, il Consiglio federale adempie in tal modo il mandato assegnatogli dal Parlamento con la mozione 11.3317 «Verifica dei compiti». La mozione chiede di continuare la verifica dei compiti e di sgravare in modo sostanziale le finanze della Confederazione. D'altro lato con il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, costituito da misure di sgravio per un importo di circa 700 milioni all'anno attuabili a breve termine, il Governo intende conservare il margine di manovra politico-finanziario necessario per il futuro. Il progetto contiene 16 mandati di risparmio al Consiglio federale che devono essere sanciti nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. In questa legge dev'essere stabilito anche il limite di spesa per l'esercito per gli anni 2014­2017. Per l'attuazione del citato pacchetto sono inoltre necessarie modifiche in cinque altre leggi federali. Nel messaggio l'Esecutivo presenta pure il contenuto, lo stato e il calendario delle prossime riforme della verifica dei compiti.

Situazione iniziale Nel 2012 il Parlamento ha trasmesso la mozione 11.3317 «Verifica dei compiti» della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale. Esso chiede al Consiglio federale di continuare la verifica dei compiti e di presentare al Parlamento entro la fine del 2012 un messaggio globale con cui sgravare in modo sostanziale le finanze della Confederazione. Le eccedenze che ne risultano devono di norma essere impiegate per l'abbattimento del debito e in singoli casi possono però essere impiegate per nuovi compiti prioritari.

Il 22 agosto 2012 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto sul Piano finanziario 2014­2016. Sebbene nel piano finanziario le direttive del freno all'indebitamento siano soddisfatte in ampia misura, nel frattempo Consiglio federale e Parlamento hanno però adottato diverse misure che hanno determinato un peggioramento della situazione di bilancio. Il Parlamento ha infatti aumentato i mezzi per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (messaggio ERI 2013­2016), mentre il Consiglio federale ha approvato progetti segnatamente in ambito energetico
(consultazione sulla Strategia energetica 2050 e messaggio per la promozione della ricerca energetica) che comportano oneri supplementari di circa 130 milioni all'anno. Alla luce dell'evoluzione incerta della situazione economica (crisi del debito nell'eurozona) e di possibili oneri supplementari dovuti a progetti fiscali di Governo e Parlamento, il Consiglio federale ritiene doveroso adottare misure di risparmio per evitare deficit strutturali e conservare il margine di manovra politico-finanziario necessario.

728

Contenuto del progetto Alla luce di quanto esposto, mediante il presente messaggio il Consiglio federale sottopone un pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014) con un volume di sgravio di circa 700 milioni (escluse le più incisive misure della verifica dei compiti non ancora attuate). Tale pacchetto interviene principalmente sul versante delle uscite. Ciò risulta da un lato dal mandato del Parlamento di verificare i compiti ­ ossia le uscite ­ e, dall'altro, dalla constatazione di politica economica e finanziaria secondo cui le misure di consolidamento hanno un effetto durevole soprattutto quando intervengono sul fronte delle uscite.

Nel quadro della preparazione del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di aumentare l'imposta sul tabacco. Le maggiori entrate che ne derivano servono a sgravare moderatamente il bilancio anche sul fronte delle entrate.

Il citato pacchetto contiene due tipi di misure. Da un lato figurano misure efficaci a breve termine, che sgravano immediatamente il bilancio. D'altro lato nel presente messaggio il Governo informa il Parlamento in merito a un pacchetto di riforme della verifica dei compiti con effetto nel lungo termine, e di carattere strutturale, che mirano soprattutto a evitare che oneri supplementari gravino i conti pubblici.

Le misure di sgravio efficaci a breve termine vengono presentate al Parlamento sotto forma di 16 mandati di risparmio al Consiglio federale nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; in cinque casi l'attuazione richiede modifiche di legge. Si tratta in parte di rinunce e riforme, ma anche di riduzioni e definizioni di priorità. Il pacchetto di misure si presenta di per sé equilibrato e non ha forti ripercussioni negative né sull'adempimento dei compiti centrali dello Stato, né sulla ripresa congiunturale e sul benessere del Paese. Sia il settore proprio e quello dei trasferimenti, sia i dipartimenti e i settori di compiti contribuiscono in maniera adeguata allo sgravio del bilancio. Si evitano ribaltamenti veri e propri di oneri sui Cantoni e, laddove riguardano il settore in comune, le singole misure sono strutturate in maniera che i Cantoni dispongano di una libertà di scelta possibilmente ampia in fatto di
attuazione. Alla luce del suo volume relativamente piccolo, riteniamo che le ripercussioni del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 sull'economia nazionale e sulla crescita economica non costituiscano un problema.

Nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali deve inoltre essere fissato il limite di spesa per l'esercito per gli anni 2014­2017.

Le misure incisive consecutive alla verifica dei compiti presentate nel messaggio corrispondono in ampia misura alle riforme che il Consiglio federale ha presentato nel rapporto del 14 aprile 2010 sul piano d'attuazione della verifica dei compiti.

Fulcri di questo pacchetto sono in particolare le diverse importanti misure nel settore dei trasporti (FAIF, NEB), l'ampia riforma della previdenza e l'evoluzione dell'esercito. Complessivamente questo secondo pacchetto di misure presenta un potenziale di sgravio di circa 1 miliardo, che è possibile raggiungere anche evitando oneri supplementari. Questo pacchetto non viene presentato all'Assemblea federale per decisione; i singoli progetti le verranno sottoposti tramite messaggi

729

separati, rispettivamente sono già stati presentati o attuati dal Consiglio federale nell'ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio federale coglie l'occasione per sottoporre un adeguamento puntuale della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale. Sebbene non comporti alcuno sgravio delle finanze della Confederazione, l'adeguamento garantisce però il buon funzionamento del freno all'indebitamento e la conformità con gli standard della presentazione dei conti.

730

Indice Compendio

728

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Verifica dei compiti e mozioni delle Camere federali 1.1.2 Situazione politico-finanziaria iniziale 1.2 Struttura del progetto 1.2.1 Misure efficaci a breve termine 1.2.2 Misure più incisive consecutive alla verifica dei compiti 1.2.3 Ulteriori opzioni operative in caso di peggioramento della situazione del bilancio 1.2.4 Modifica della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale 1.3 Risultati dell'indagine conoscitiva 1.3.1 Parere dei Cantoni (CdC, CDCF) 1.3.2 Altri pareri

734 734 734 735 737 738 740

2 Il progetto in dettaglio 2.1 Introduzione 2.2 Misure già attuate 2.3 Misure della legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014) 2.3.1 Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale 2.3.2 Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo 2.3.3 Ottimizzazioni della rete esterna 2.3.4 Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS 2.3.5 Misure nel settore della migrazione 2.3.6 Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione 2.3.7 Misure nel settore dell'esercito 2.3.8 Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti 2.3.9 Riduzioni nelle università 2.3.10 Riduzioni nel settore dei PF 2.3.11 Misure nell'agricoltura 2.3.12 Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari 2.3.13 Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali 2.3.14 Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario 2.3.15 Misure nel settore dell'ambiente 2.3.16 Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti 2.3.17 Rinuncia alla promozione indiretta della stampa 2.4 Misure incisive della verifica dei compiti 2.4.1 Contesto 2.4.2 Misure attuate e misure abbandonate

743 743 744

740 742 742 742 743

746 747 752 754 757 759 761 762 767 770 771 773 777 778 781 783 785 788 790 790 790

731

2.4.3 Contenuto e calendario delle rimanenti riforme della verifica dei compiti Incremento dell'efficienza nel settore TIC Snellimento del portafoglio delle costruzioni civili della Confederazione Verifica del disciplinamento del pensionamento di categorie speciali di personale Orientamento futuro dell'Istituto svizzero di diritto comparato Ulteriore sviluppo della politica di sicurezza Ampie riforme nella previdenza per la vecchiaia Riforma nel traffico regionale viaggiatori (sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus) Definizione delle priorità per l'applicazione delle norme di costruzione nel traffico ferroviario Scorporo della vigilanza sul trasporto aereo in una forma di organizzazione finanziata da tasse Rinuncia al sussidiamento di nuovi impianti per le acque di scarico Verifica e riduzione del numero di statistiche Accelerazione delle procedure d'asilo 2.5 Misure a livello di entrate 3 Commento ai singoli articoli 3.1 Legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 3.2 Legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali 3.3 Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi 3.4 Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale 3.5 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie 3.6 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste 3.7 Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura

793 793 794 795 796 797 798 799 800 801 801 802 803 804 804 804 805 806 808 809 810 811

4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.2 Ripercussioni per i Cantoni 4.3 Ripercussioni per l'economia

812 812 814 815

5 Programma di legislatura

816

6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità e legalità 6.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto

816 816 817 817

732

Allegati: 1 Panoramica delle misure attuabili a breve termine del PCon 2014 2 Panoramica delle misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti 3 Il progetto «Verifica dei compiti» in rassegna Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014) (Disegno)

818 820 822

825

733

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Verifica dei compiti e mozioni delle Camere federali

La costante verifica della propria attività è uno dei compiti fondamentali di qualsiasi ente statale. A livello federale è sancita nella Costituzione1 (art. 170 Verifica dell'efficacia) come pure nella legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (art. 5 Controllo dei compiti della Confederazione). Il Consiglio federale aveva effettuato un'importante verifica dei compiti della Confederazione già nel 2004. L'anno successivo ha fissato i seguenti obiettivi di ordine superiore di questa verifica dei compiti: ­

limitare la crescita delle uscite a un livello finanziariamente sostenibile;

­

creare un margine operativo e d'impostazione in ambito di bilancio; e

­

definire priorità e posteriorità della politica delle spese.

Successivamente ha concretizzato l'obiettivo nel senso che le uscite della Confederazione non dovrebbero crescere più rapidamente del prodotto interno lordo nominale (quota d'incidenza della spesa pubblica stabile) e ha definito un profilo di priorità in fatto di spesa che si basa su tale obiettivo sotto forma di obiettivi di crescita delle uscite in 16 settori di compiti. Per creare margini di manovra nelle finanze della Confederazione il Consiglio federale ha definito anche obiettivi di riduzione, ha elaborato prima indirizzi di riforma e li ha concretizzati in seguito in un pacchetto di misure. Quando nel 2009 la situazione politico-finanziaria ha rischiato di peggiorare in modo drastico è stato possibile impiegare una parte delle misure elaborate per sgravare il bilancio. Unitamente al progetto posto in consultazione concernente il Programma di consolidamento 2012­2013 (PCon 12/13), nel mese di aprile del 2010 il nostro Collegio ha quindi presentato il rapporto sul piano d'attuazione della verifica dei compiti comprendente circa 80 misure. Le misure realizzabili a breve termine sono state incluse nel PCon 12/13, mentre per le riforme che necessitano di più tempo è stato fissato un calendario vincolante.

A seguito del miglioramento della situazione di bilancio, nella primavera del 2011 il Parlamento non è entrato in materia sul Programma di consolidamento 2012­2013.

Mentre questo non ha avuto ripercussioni sulle misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti, parti delle misure a breve termine richieste con il programma di consolidamento sono state sospese. Questa circostanza ha indotto la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale a presentare una mozione sulla verifica dei compiti (11.3317), che è stata in seguito modificata dal Consiglio degli Stati e accolta da entrambe le Camere. La mozione chiede la continuazione della verifica dei compiti e la presentazione di un messaggio globale entro la fine del 2012, che a medio termine dovrebbe sgravare in modo sostanziale il bilancio della Confederazione. Le eccedenze che ne risultano devono essere impiegate per l'abbattimento del debito o per singoli nuovi compiti prioritari.

1 2

734

RS 101 RS 172.010

Il Parlamento aveva sostenuto il Governo nella sua richiesta di effettuare una verifica dei compiti già in interventi accolti in precedenza, segnatamente le due mozioni identiche di Favre e Altherr (04.3810; 04.3811), con la mozione Lauri (05.3287) concernente la concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria e con il postulato del Gruppo dell'Unione democratica di Centro (05.3783) che chiede una maggiore definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti. I summenzionati interventi possono essere tolti dal ruolo con il presente messaggio che soddisfa un'ampia parte delle richieste avanzate.

Nell'allegato 3 è fornita una panoramica sullo svolgimento della verifica dei compiti del Consiglio federale.

1.1.2

Situazione politico-finanziaria iniziale

Gli atti parlamentari delle Camere federali non sono l'unico fattore che hanno innescato il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. Il Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012 è quasi conforme al freno all'indebitamento, solo nel 2014 risulta un deficit strutturale di 140 milioni; negli anni successivi le direttive del freno all'indebitamento vengono soddisfatte. Nel Piano finanziario 2014­2016 non sono ancora inclusi diversi oneri supplementari, come il primo pacchetto di misure relativo a Strategia energetica 2050, che abbiamo posto in consultazione nel mese di settembre del 2012, e gli incrementi effettuati dal Parlamento negli ambiti della formazione e della ricerca. Tenendo conto di questi oneri supplementari decisi materialmente, il saldo strutturale peggiora di quasi 200 milioni.

Situazione politico-finanziaria iniziale (in mio.)

Saldo strutturale secondo PF 2014­2016 (+ = eccedenza, ­ = deficit) Oneri supplementari decisi materialmente Messaggio Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera Strategia energetica 2050 (consultazione) Disciplinamento del pensionamento per categorie speciali di personale Candidatura Giochi olimpici invernali 2022 Messaggio ERI 2013­2016 Saldo strutturale aggiornato

PF2014

PF2015

PF2016

­140

94

208

­31 ­59

­40 ­78

­51 ­78

­22 ­15 ­75

­22 ­15 ­27

­22

­342

­88

57

Nei prossimi anni sono inoltre previsti diversi progetti con importanti ripercussioni finanziarie. Dal punto di vista politico-finanziario in primo piano figurano le minori entrate provenienti dalle diverse riforme fiscali. A uno stato già molto avanzato e forse efficace a partire dal 2014 sono la proroga dell'aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per il settore alberghiero (iniziativa parlamentare 12.485) e l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio (iniziativa parlamentare 09.503) che comporterebbero insieme oneri supplementari di 500 milioni annui. Vi 735

si aggiungono la riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia come pure la riforma III dell'imposizione delle imprese.3 Per quanto riguarda i possibili oneri supplementari sul fronte delle uscite, dopo l'adozione del Piano finanziario 2014­2016 la situazione si è inasprita. Da un lato, a causa del perdurare dell'aumento delle domande d'asilo nel 2014 nell'ambito della migrazione sono previsti oneri supplementari di oltre 100 milioni. Dall'altro, la mozione 12.3983, che richiede un'applicazione coerente del decreto federale concernente il rapporto sull'esercito (aumento del limite delle uscite dell'esercito a 5 miliardi a contare dal 2014), che qualora venisse accolta dal Parlamento e in seguito attuata comporterebbe maggiori uscite fino a 560 milioni.

I possibili oneri supplementari ammontano a oltre un miliardo nel 2014 e fino a 2 miliardi dal 2015 (cfr. tabella).

Possibili oneri supplementari sul fronte di entrate e uscite (in mio.)

Possibili oneri supplementari (arrotondati) Riforme fiscali Riforma III dell'imposizione delle imprese Imposizione dei coniugi e delle famiglie Proroga dell'aliquota speciale per il settore alberghiero Abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio Possibili uscite supplementari Limite delle uscite dell'esercito (mo. 12.3983) Migrazione (domande d'asilo) Politica agricola 2014­2017 Contributo per i costi non coperti dei Giochi olimpici invernali 2022 Accordi con l'UE (ALS Agricoltura, GNSS/ Galileo, sanità, Media dell'UE) Compensazione del rincaro per beneficiari di rendite della Confederazione

PF2014

PF2015

PF2016

1150

1900

2100

­ ­

n.q.

950

n.q.

1000

210

215

220

280

285

290

560 116 40

375

375

28 40

32 40

­

­

150

n.q.

n.q.

n.q.

­

n.q.

n.q.

n.q. = non quantificabile

Oltre ai citati progetti anche l'evoluzione economica rappresenta un rischio per l'equilibrio finanziario del bilancio della Confederazione. Lo scenario di base su cui poggia il piano finanziario presuppone che dopo il rallentamento della crescita economica nel 2012 e 2013 cominci un movimento contrario e che, grazie a tassi di crescita superiori alla media, l'economia svizzera ritorni quindi alla crescita iniziale (PIL tendenziale). Ciò presuppone un'evoluzione positiva delle condizioni quadro internazionali e che la crisi del debito possa essere risolta gradualmente.

3

736

Cfr. rapporto sul Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012, n. 7.

Nel Piano finanziario 2014­2016 è stato pertanto calcolato uno scenario alternativo per un'evoluzione economica negativa (scenario negativo)4. Anche in questo scenario pessimistico si prevede la possibilità di impedire un peggioramento della crisi dell'euro. Tuttavia, la ripresa congiunturale internazionale ipotizzata nello scenario di base non si verifica, cosa che si ripercuote negativamente sulla crescita economica svizzera. Nel corso del 2014 inizia poi la fase di ripresa, dove la prestazione economica rimane però al di sotto del livello originario di tendenza.

I calcoli relativi allo scenario alternativo mostrano che a breve termine il freno all'indebitamento compensa ampiamente le perdite di entrate determinate dalla congiuntura. Per contro diviene anche chiaro che una crescita economica debole pluriennale del bilancio della Confederazione porta a crescenti deficit strutturali, che a medio termine causerebbero una necessità di rettifica sul piano politicofinanziario. A causa della crisi del debito nell'eurozona esiste il rischio che si possa realizzare uno scenario negativo di questo tipo. Tuttavia, al momento non è possibile escludere anche un'evoluzione economica migliore a medio termine.

Complessivamente le prospettive politico-finanziarie sono caratterizzate da una ripartizione asimmetrica dei rischi, ossia che avvenga piuttosto un peggioramento del bilancio della Confederazione. Anche dal punto di vista economico l'incertezza rimane elevata. In quest'ottica il Consiglio federale ritiene opportuno avviare per tempo misure correttive moderate. Nel pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 non possono pertanto essere contenute soltanto riforme di natura strutturale, che sgravano il bilancio a medio termine. Devono piuttosto essere adottate anche misure efficaci già dal 2014 e che contribuiscano a garantire un margine di manovra politico-finanziario.

1.2

Struttura del progetto

Il presente messaggio contiene due tipi di misure. La prima parte comprende una serie di misure efficaci a breve termine (mandati di risparmio), con cui il bilancio può essere sgravato subito. Tra queste figurano rinunce e riforme effettive, come pure altre misure che hanno piuttosto il carattere di riduzioni delle uscite e di definizioni di priorità. Nella seconda parte, che non richiede ancora una decisione da parte del Parlamento, vengono riassunti il contenuto e il calendario delle riforme che non possono ancora essere attuate con il presente messaggio perché non sono ancora pronte o perché necessitano di una nuova consultazione e di un messaggio separato.

Che il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 debba intervenire soprattutto sulle uscite, e non sulle entrate, cosa di principio anche ammessa dal freno all'indebitamento, risulta dal mandato assegnato dal Parlamento di continuare la verifica dei compiti. Ciò è possibile soltanto sul fronte delle uscite. Inoltre anche numerosi studi5 si esprimono a favore di un consolidamento sul fronte delle uscite, perché nuove entrate risolvono il problema di un bilancio che cresce più fortemente dell'economia soltanto in maniera temporanea. Durante l'elaborazione del pacchetto abbiamo tuttavia deciso di aumentare l'imposta sul tabacco, che provoca maggiori entrate di circa 50 milioni all'anno e che sgrava il bilancio a partire dal 2013. Inoltre, 4 5

Cfr. rapporto sul Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012, n. 24 Cfr. Pitlik H., Gruber N. e Walterskirchen E. (2010), Erfolgsfaktoren von Budgetkonsolidierungsstrategien im internationalen Vergleich, WIFO-Monatsberichte 3/2010, pag. 233.

737

per ottenere una maggiore precisione delle stime, avevamo adeguato il metodo di stima dell'imposta preventiva e delle entrate non fiscali già nel Preventivo 2012. Ciò ha determinato in ambito di imposta preventiva entrate6 previste molto più elevate e ha creato un corrispondente margine di manovra sul fronte delle uscite.

Nel quadro del presente progetto deve pure essere fissato il limite di spesa per l'esercito per gli anni 2014­2017.

1.2.1

Misure efficaci a breve termine

Il primo pacchetto di misure comprende misure efficaci a breve termine, il cui effetto di sgravio è concretizzato nei mandati di risparmio al Consiglio federale nella legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Dato che la necessità di consolidamento era già emersa all'inizio del 2012, alcune misure pronte per l'attuazione sono state già considerate nel Preventivo 2013 e nel Piano finanziario 2014­2016 (n. 2.2). Benché non siano più rilevanti per le deliberazioni, le misure interessate vengono illustrate nel presente messaggio perché parte integrante dei nostri sforzi di consolidamento.

Effetto di sgravio delle misure realizzabili a breve termine Complessivamente gli sgravi ottenuti mediante il pacchetto ammontano a 700 milioni: In mio.

PF2014

PF2015

PF2016

Misure già attuate Misure richieste con il PCon 2014

138,4 566,9

165,9 573,4

168,3 569,4

Volume complessivo PCon 2014

705,3

739,3

737,7

Le riduzioni presentate sono di solito di durata indeterminata e verranno attuate anche in piani finanziari successivi. Le poche eccezioni a questa regola sono annotate nelle descrizioni delle misure; si tratta in particolare della riduzione del versamento nel fondo infrastrutturale (n. 2.3.13).

Scelta delle misure Nella composizione del pacchetto di misure abbiamo potuto fondarci su diversi lavori preparatori. Da un lato figuravano le misure sospese dopo la rinuncia al programma di consolidamento 2012­2013. Sebbene a causa di decisioni del Parlamento non è più stato possibile includere alcune misure, come, ad esempio, la chiusura dell'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino di Avenches o i tagli nella custodia di bambini complementare alla famiglia, le misure sospese provenienti dal Programma di consolidamento 12/13 costituiscono una parte sostanziale del presente 6

7

738

Nel Preventivo 2011 e nel Piano finanziario 2012­2014, per l'imposta preventiva erano iscritte entrate sistematiche pari a 3,7 miliardi. Per il 2013 sono preventivati 4,8 miliardi (+1,1 mia.).

RS 611.010

pacchetto. Inoltre anche diverse misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti si trovano a uno stadio così avanzato da poter essere attuate; si potrebbero citare le definizioni di priorità in ambito di ricerca settoriale (n. 2.3.1), le ottimizzazioni nella rete esterna (n. 2.3.3) o lo scorporo dell'Istituto federale di metrologia con effetto a inizio 2013 (n. 2.2).

Nella scelta delle misure abbiamo seguito criteri già applicati in programmi di sgravio precedenti.

Rispetto del profilo delle priorità della verifica dei compiti Nel quadro della verifica dei compiti il Consiglio federale ha determinato un profilo delle priorità in fatto di spesa sotto forma di obiettivi di crescita per le uscite in 16 settori di compiti (periodo: 2008­2015). Questo profilo delle priorità tuttora valido, di principio non viene posto in discussione dal pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. Tutti i settori di compiti contribuiscono al consolidamento; la quota dei settori di compiti alle misure di consolidamento è proporzionale a quella delle uscite influenzabili (uscite senza partecipazione di terzi a entrate della Confederazione e interessi passivi).

Equilibrio tra settore dei trasferimenti e settore proprio Benché circa tre quarti delle uscite della Confederazione siano trasferimenti, nei programmi di sgravio precedenti abbiamo sempre ritenuto importante che anche l'Amministrazione fornisca un adeguato contributo al consolidamento. Nel PCon 2014 circa 105 milioni (ca. 15 %) riguardano il settore proprio (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese d'esercizio come pure investimenti dell'Amministrazione, senza esercito e strade nazionali), cosa che corrisponde alla quota dello stesso settore al bilancio della Confederazione.

Nessun mero trasferimento di oneri ai Cantoni La situazione economica incerta e la crisi del debito nell'eurozona hanno ripercussioni anche sui bilanci dei Cantoni; negli ultimi mesi diversi Cantoni hanno dovuto adottare misure per risanare i loro bilanci. Seguendo anche il principio che nel quadro delle misure di consolidamento efficaci a breve termine non debbano essere attuate riforme strutturali profonde, intendiamo rinunciare a un mero trasferimento di oneri ai Cantoni. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni deve piuttosto
essere discussa nel quadro di un'eventuale verifica della perequazione finanziaria.

Se non è possibile evitare completamente le misure di consolidamento nel settore in comune, queste devono essere impostate in modo che nella loro attuazione i Cantoni abbiamo il maggior margine di manovra possibile. I Cantoni devono poter decidere autonomamente se intendono compensare con le proprie risorse i mezzi federali mancanti o se intendono anch'essi ridurre le proprie prestazioni. Le misure del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, di cui comunque solo una minima parte riguardava il settore in comune, soddisfano questa prescrizione.

Altri criteri Il nostro Collegio ha anche badato a che le misure proposte non pregiudichino in misura sproporzionata la crescita economica e il benessere del Paese, i redditi e la loro distribuzione.

739

1.2.2

Misure più incisive consecutive alla verifica dei compiti

Il secondo pacchetto di misure è composto di misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti non ancora concluse e non ancora proposte con il presente messaggio, come incluse nel nostro rapporto del 14 aprile 2010 sul piano di attuazione. Il messaggio contiene indicazioni su contenuto, stato di attuazione e prossimi passi in queste riforme.

Alcune di queste misure sgravano il bilancio nel senso che impediscono oneri supplementari, che senza le riforme sarebbero inevitabili. Tra questi vi sono in particolare l'ulteriore sviluppo dell'esercito e una profonda riforma della previdenza per la vecchiaia.

Unitamente alle misure approfondite consecutive alla verifica dei compiti già attuate, il potenziale di sgravio complessivo di questo pacchetto di misure (tra cui oneri supplementari da evitare) ammonta a circa un miliardo.

1.2.3

Ulteriori opzioni operative in caso di peggioramento della situazione del bilancio

In base al Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012, il PCon 2014 permette di creare un margine di manovra di 200­600 milioni (v. n. 4.1). Alla luce dei possibili oneri supplementari e dei rischi economici, questo margine è piuttosto scarso.

Infatti, sulla scorta degli indicatori economici del mese di dicembre del 2012 e delle proiezioni del mese di novembre del 2012 si delinea una crescita rallentata delle entrate, che è riconducibile in particolare al rincaro costantemente basso. Non è pertanto da escludere che nell'elaborazione del Preventivo 2014 e del Piano finanziario 2015­2017 sorgano deficit strutturali che devono essere eliminati con misure supplementari. In tal caso il Consiglio federale dispone di due strumenti flessibili, attuabili a breve termine e dal potenziale di sgravio considerevole, ossia il blocco dei crediti, qualora sussista solo nel 2014 necessità d'intervento, e la correzione del rincaro, qualora risultino deficit rilevanti anche nel piano finanziario. Se in occasione della valutazione della situazione politico-finanziaria nel mese di febbraio del 2013 dovesse confermarsi la necessità di una correzione del rincaro o di altri aggiustamenti, questi potrebbero essere sottoposti al Parlamento con un messaggio aggiuntivo al PCon 2014.

Di principio il blocco dei crediti e la correzione del rincaro causano riduzioni lineari, ma permettono l'applicazione di tassi di blocco o di riduzione differenziati. I due strumenti si somigliano anche per quanto riguarda il coinvolgimento dei singoli settori di compiti. Se viene attuata una correzione del rincaro o un blocco di crediti, la maggior parte delle riduzioni o dei blocchi riguarda i settori di compiti formazione e ricerca, trasporti, difesa nazionale e agricoltura (15­25 % dell'importo della riduzione). Questi settori di compiti presentano le quote più elevate di uscite poco o mediamente vincolate. In entrambi i casi è interessato anche il settore proprio dell'Amministrazione federale.

740

Blocco dei crediti Se nell'anno di preventivo sussiste solo un deficit strutturale, con il messaggio sul preventivo il Consiglio federale può chiedere all'Assemblea federale il blocco dei crediti ai sensi dell'articolo 37a della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione (LFC). In tal modo nell'anno di preventivo è possibile sgravare fino al 2 per cento il bilancio in ambito di uscite poco o mediamente vincolate, cosa che dal punto di vista attuale corrisponde a un volume di sgravio di oltre 400 milioni. Il nostro Collegio può attuare un blocco dei crediti fino a pochi giorni prima dell'approvazione materiale del Preventivo 2014 nel mese di giugno del 2013.

Il blocco dei crediti ha inoltre il vantaggio che a determinate condizioni (in caso di una grave recessione o in presenza di promesse contrattuali o pretese legali) può essere soppresso totalmente o parzialmente da Consiglio federale e Parlamento ai sensi dell'articolo 37b LFC. Ha effetto soltanto nel preventivo, ma non nel piano finanziario.

Correzione del rincaro Se dovessero sorgere deficit strutturali, ad esempio a causa di perdite strutturali di entrate, non solo nel preventivo, ma anche negli anni di pianificazione finanziaria il Consiglio federale può effettuare una correzione del rincaro. Questo strumento è già stato applicato nel quadro del Programma di consolidamento 2012­2013. Sostanzialmente in questo modo la pianificazione delle uscite poco e mediamente vincolate viene adeguata verso il basso all'evoluzione effettiva del rincaro.

In occasione della pianificazione le entrate e circa la metà delle uscite della Confederazione vengono adeguate ai valori di riferimento del rincaro. L'evoluzione delle entrate dipende fortemente dal rincaro. Di conseguenza in caso di rincaro basso le stime vengono ridotte mentre in ambito di uscite l'adeguamento è operato in modo differenziato. Mentre la maggior parte delle uscite fortemente vincolate (ad es.

contributi alle assicurazioni sociali, interessi passivi, perequazione finanziaria) viene stimata in modo dettagliato e in base a valori di riferimento attuali ogni anno, le uscite poco o mediamente vincolate (ad es. numerose uscite nei settori di compiti trasporti, formazione e ricerca, collaborazione internazionale) soggiacciono solitamente a un rincaro medio (negli
ultimi anni: 1,5 %). Anche in caso di scarto tra il rincaro ipotizzato e quello effettivo queste ultime uscite non vengono di regola adeguate. Se il rincaro effettivo rimane al di sotto del rincaro ipotizzato per un periodo prolungato, sorge un'estensione reale involontaria dei sussidi; cosa che è il caso da lungo tempo. Il nostro Collegio ha utilizzato una parte del margine di manovra sorto in tal modo già nel quadro del Programma di consolidamento 2012/2013 tramite una correzione del rincaro. Ha impiegato diversi deflatori (tra cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo [IPC], l'indice dei prezzi delle costruzioni, gli investimenti in equipaggiamenti); per oltre i tre quarti delle uscite poco o mediamente vincolate l'IPC è il deflatore rilevante.

Nell'ottica attuale, nel periodo tra il 2009 e il 2013 con il cumulo di 0,4 punti percentuali il rincaro (IPC) effettivo dovrebbe situarsi a 7,1 punti percentuali, vale a dire al di sotto del rincaro ipotizzato (cumulato 7,5 %). Nel quadro del Programma di consolidamento 2012/2013 i crediti interessati erano già stati ridotti del 2,5 per cento. Con una correzione del rincaro questi crediti potrebbero quindi essere ridotti di un ulteriore 4,6 per cento. Anche gli altri deflatori si sono evoluti meno di quanto 8

RS 611.0

741

ipotizzato nel quadro della pianificazione. Se questa differenza venisse completamente sfruttata ne risulterebbero sgravi di oltre 800 milioni all'anno. Dal nostro punto di vista non sarebbe veramente realistico ridurre l'intera differenza senza effettive riforme, dato che i beneficiari di mezzi federali hanno orientato la loro pianificazione in una certa misura alle cifre pianificate, nominali. Secondo noi, le misure di risparmio devono inoltre, se possibile, essere applicate in modo mirato e non lineare, soprattutto se concernono un volume di diverse centinaia di milioni.

1.2.4

Modifica della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale

Nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 si prevede di completare la legge federale del 15 giugno 20129 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) con un articolo 21 capoverso 4. In virtù di questo completamento i trasferimenti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) da parte degli agenti pagatori svizzeri e della società veicolo nonché il trasferimento effettuato dall'AFC agli Stati esteri contraenti non devono essere contabilizzati via conto economico. In questo modo è possibile che questi trasferimenti non si ripercuotano in maniera indesiderata sul meccanismo del freno all'indebitamento. Il completamento non determina tuttavia alcuno sgravio delle finanze della Confederazione. Di conseguenza, il commento si limita al numero 3.4 del messaggio (Commento ai singoli articoli).

1.3

Risultati dell'indagine conoscitiva

Il nostro Collegio ha rinunciato a un'ampia consultazione sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. Diverse misure erano già state poste in consultazione nel quadro del Programma di consolidamento 2012­2013, ma successivamente accantonate. Ulteriori misure riguardano il settore proprio della Confederazione o le decisioni finanziarie di portata rilevante per gli anni 2013­2016 (collaborazione internazionale; formazione; ricerca e innovazione; agricoltura 2014­2017; infrastruttura ferroviaria), nei cui messaggi avevamo precisato che i fondi richiesti costituivano il limite massimo della capacità di finanziamento e che riduzioni non erano da escludere. Abbiamo però deciso di consultare i Cantoni per il tramite della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). L'indagine conoscitiva è durata dal 16 ottobre al 26 novembre 2012.

1.3.1

Parere dei Cantoni (CdC, CDCF)

In un parere congiunto della Conferenza dei governi cantonali (CdC) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), sostenuto dalla maggior parte dei Cantoni, questi ultimi sono in linea di principio favorevoli al pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. I Cantoni hanno sottolineato l'importanza 9

742

RS 674.2

dei principi della perequazione finanziaria e la rinuncia a un mero trasferimento di oneri da un livello statale all'altro. Essi hanno espresso le loro riserve in particolare riguardo alle riduzioni nelle università cantonali (n. 2.3.9), a singole riduzioni nel settore dell'agricoltura (2.3.11) nonché alla definizione delle misure prioritarie e agli aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario (2.3.14). Rispetto all'avamprogetto, rinunciamo pertanto alle riduzioni nell'ambito della consulenza agricola e delle misure di lotta (organismi nocivi per le piante), sicché il volume del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 si riduce di 1,5 milioni.

Ribadiamo di mantenere le riduzioni nelle università, in particolare perché la crescita delle uscite è ridotta solo leggermente e perché, a seguito dell'aumento deciso dal Parlamento nel quadro del messaggio ERI 2013­2016, i Cantoni ricevono comunque più fondi rispetto a quanto concordato. Anche la misura «Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario» deve essere mantenuta, in quanto non tocca praticamente i Cantoni e non riguarda in particolare le indennità per il traffico regionale viaggiatori.

1.3.2

Altri pareri

Nel quadro dell'indagine conoscitiva sono pervenuti complessivamente altri 15 pareri da parte di partiti, organismi, organizzazioni e privati, che non permettono di tracciare un quadro uniforme e rappresentativo. Mentre diversi organismi e organizzazioni sostengono l'indirizzo del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 definendone la portata in parte insoddisfacente, altri dubitano della sua necessità e propongono un consolidamento con entrate supplementari. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati critica la misura «Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS» (n. 2.3.4). Diversi partiti e organizzazioni chiedono inoltre di rinunciare a singole riduzioni; l'opposizione è ripartita uniformemente su quasi tutte le misure del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. Anche per questo motivo giungiamo alla conclusione che il pacchetto sia relativamente equilibrato.

2

Il progetto in dettaglio

2.1

Introduzione

La seguente parte analizza anzitutto le misure del PCon 2014 che sono già state attuate e che quindi non necessitano di una decisione (n. 2.2). Seguono le misure che dovranno essere chieste al Parlamento nel quadro della legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti (n. 2.3). Al numero 2.4 figurano le importanti misure della verifica dei compiti che non vengono richieste con il presente messaggio o che sono già state attuate; al riguardo non è necessaria una decisione da parte del Parlamento, a eccezione di un'eventuale cooperazione alla pianificazione ai sensi dell'articolo 28 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento. Le misure sul versante delle uscite sono descritte nel numero 2.5. Una panoramica di tutte le misure del PCon 2014 è presentata negli allegati 1 e 2 (articolate secondo Dipartimento).

10

RS 171.10

743

2.2

Misure già attuate

Il Piano finanziario 2014­2016 contiene già una serie di misure di risparmio e di riforme che erano pronte per essere attuate al momento della loro approvazione.

Esse rappresentano prestazioni preliminari del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 e hanno pertanto contribuito a migliorare la situazione politico-finanziaria per un importo di 120­140 milioni all'anno. Queste misure sono descritte brevemente qui di seguito.

Riduzione individuale dei premi Nel quadro della verifica triennale dei prezzi dei medicamenti, decisa nel 2009 e attuata per la prima volta nel 2012, si registrano notevoli risparmi in termini di costi nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Le conseguenti minori uscite a livello di sussidi versati dalla Confederazione alla riduzione dei premi nonché diversi adeguamenti delle ipotesi che determinano l'evoluzione dei costi nell'AOMS determinano dal 2014 al 2016 una riduzione complessiva delle uscite della Confederazione di circa 70­100 milioni all'anno. Questi sgravi sono già stati attuati integralmente nel quadro del Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012. I citati risparmi in termini di costi nell'AOMS dovrebbero parimenti comportare riduzioni delle uscite dei Cantoni per il finanziamento delle riduzioni dei premi.

Assicurazione militare Negli ultimi anni la SUVA ha intrapreso diversi sforzi per limitare l'evoluzione dei costi nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

Al riguardo figurano gli sforzi di prevenzione, il sistema di case management ampiamente sviluppato nonché i provvedimenti d'integrazione. Nel Piano finanziario 2014­2016 le prestazioni assicurative della Confederazione a favore dell'assicurazione militare sono state ridotte di oltre 10 milioni all'anno rispetto al Piano finanziario di legislatura 2013­2015. È da ritenere che circa la metà degli sgravi siano in relazione con le citate misure. Per questo motivo nel PCon 2014 vengono calcolate riduzioni delle uscite per 5 milioni all'anno.

Parità di trattamento dei disabili Conformemente alla legge federale del 13 dicembre 200211 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), la Confederazione concede aiuti finanziari per provvedimenti volti a garantire un accesso senza ostacoli ai mezzi
di trasporto pubblici. Nell'ambito delle misure concernenti l'infrastruttura e il materiale rotabile, anche in futuro, come negli ultimi anni, si rilevano ritardi nei progetti. Per questo motivo nel Piano finanziario il relativo credito è stato riveduto al ribasso, ogni volta di circa 4 milioni.

Impegni di garanzia a favore delle abitazioni Alla luce delle prospettive di mercato e dell'accurata impostazione della prassi in materia di fideiussioni, rispetto al Piano finanziario di legislatura 2013­2015 nel Piano finanziario 2014­2016 sarà possibile recuperare perdite su impegni di garanzia a favore delle abitazioni sociali per circa 7­10 milioni all'anno. Da questo 11

744

RS 151.3

importo nel PCon 2014 sono calcolate riduzioni delle uscite pari a 2,5 milioni all'anno.

Scorporo del METAS Dal 1° gennaio 2013 l'Ufficio federale di metrologia (METAS) è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Il Parlamento ha emanato al riguardo la legge federale del 17 giugno 201112 sull'Istituto federale di metrologia. Lo scorporo permetterà di conseguire i seguenti risparmi: 1 milione nel secondo anno di esercizio (2014), 1,5 milioni nel terzo anno di esercizio e 2 milioni a partire dal quarto anno di esercizio. I risparmi sono stati attuati nel Piano finanziario 2014­2016.

Swissinfo Su mandato della Confederazione e a fronte di un cofinanziamento per metà dei costi, la SSR gestisce un'offerta editoriale destinata all'estero, che comprende il servizio Internet di Swissinfo e le cooperazioni con le emittenti televisive TV5 e 3Sat13. Nell'ambito di una misura del PCon 12/13 ormai accantonata, avevamo proposto di rinunciare completamente al cofinanziamento di Swissinfo. Nel quadro di un programma di ottimizzazione, la SSR ha ora ridotto di un terzo il budget di Swissinfo. Considerando l'evoluzione dei costi nelle cooperazioni televisive, dal 2013 tale provvedimento determina per la Confederazione risparmi annui di circa 2 milioni.

Riduzione dei fondi per perdite di fideiussioni Nel settore delle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri la Confederazione partecipa alle perdite delle organizzazioni private che concedono fideiussioni e, nel contempo, assegna aiuti finanziari per un totale di 3 milioni all'anno per i costi amministrativi di queste organizzazioni. Il volume delle fideiussioni è aumentato notevolmente negli ultimi anni e ammonta attualmente a ben 200 milioni. Tuttavia, grazie a una gestione accurata, le perdite sono state più basse del previsto e hanno permesso di ridurre di 1,5 milioni l'importo richiesto nel Piano finanziario 2014­ 2016.

Organizzazioni dell'aviazione civile Non è possibile preventivare esattamente l'importo dei contributi forniti dalla Svizzera alle organizzazioni internazionali dell'aviazione civile poiché la quota di tale contributo è nota soltanto una volta concluso il processo di preventivazione. In passato si sono registrati frequenti residui di credito. Nel processo di preventivazione del 2012 si è tenuto conto di questa
situazione determinando con maggiore moderazione i valori indicativi del consuntivo. Dal momento che i contributi vengono versati in valuta estera (prevalentemente in euro), la forza del franco determina uno sgravio per la Confederazione. Rispetto alla precedente pianificazione è stato possibile ridurre di circa 0,5 milioni i valori del Piano finanziario 2014­2016.

12 13

RS 941.27 Art. 28 cpv. 3 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

745

Rinuncia alla fatturazione delle prestazioni assistenziali con il Principato del Liechtenstein La Svizzera e il Principato del Liechtenstein si fatturano reciprocamente le prestazioni assistenziali fornite ai cittadini dell'altro Stato. D'ora in poi si rinuncia alla fatturazione reciproca dei costi assistenziali tra la Svizzera e il Liechtenstein. Gli Svizzeri all'estero continueranno a ricevere aiuti sociali dal Principato del Liechtenstein, mentre i cittadini del Principato li riceveranno dai Cantoni. I rimborsi finora effettuati dalla Confederazione al Liechtenstein e dal Liechtenstein ai Cantoni decadono. Di conseguenza, è possibile realizzare risparmi per 0,3 milioni.

2.3

Misure della legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014)

Tra le misure proposte al Parlamento nel quadro della legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 è possibile distinguere due categorie: ­

la maggior parte delle misure potrebbe essere attuata in base alle leggi esistenti. Affinché il Parlamento possa prendere decisioni esplicite esse sono assunte sotto forma di «mandati di risparmio» nella legge federale del 4 ottobre 197414 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. L'ordine di successione dei mandati di risparmio si orienta in linea di principio all'articolazione funzionale delle finanze federali (secondo settori di compiti) nonché all'articolazione istituzionale (secondo Dipartimento), dove si riuniscono le misure minori. Questo modo di procedere ha già dato buoni risultati nel caso dei Programmi di sgravio 2003 (FF 2003 4857) e 2004 (FF 2005 659) e del Programma di consolidamento 2012­2013 (FF 2010 6213);

­

alcune misure esigono un adeguamento degli atti normativi alla loro base. Le modifiche di legge necessarie alla loro attuazione saranno parimenti sottoposte al Parlamento nel quadro della legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. L'ordine di successione di queste misure segue di principio l'articolazione della Raccolta sistematica del diritto federale.

La presentazione di entrambe le categorie di misure è effettuata secondo una struttura uniforme: una scheda riassuntiva illustra la situazione iniziale, i mezzi finanziari iscritti nel Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012, le riduzioni proposte, le parti di misure già attuate e le premesse normative. La scheda riassuntiva è completata da ulteriori spiegazioni il cui grado di dettaglio dipende per l'essenziale dall'entità e dall'importanza del risparmio.

14

746

RS 611.010

2.3.1

Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale

Situazione iniziale La Confederazione impiega circa il 19 per cento delle sue uscite (compresi gli investimenti) per il settore proprio (PF 2014: 13,6 mia.). Poco più della metà di questo importo è assegnato all'esercito (difesa e armasuisse Immobili) e all'Ufficio federale delle strade (USTRA), che vengono trattati in mandati di risparmio separati. Le rimanenti uscite proprie di 6,8 miliardi si suddividono come segue: 60 per cento circa per il personale, 30 per cento circa in uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio e 10 per cento in investimenti materiali, immateriali e scorte. Come nei precedenti programmi di sgravio e di risparmio l'Amministrazione dovrebbe fornire un contributo adeguato al PCon 2014.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Uscite proprie della Confederazione (senza esercito e USTRA)

6765

6852

6916

Totale

6765

6852

6916

Misure Il presente mandato di risparmio è composto di numerose misure di risparmio, di rinuncia e misure mirate ad aumentare il grado di efficienza nel settore proprio in tutti i Dipartimenti. Tra queste rientrano, da un lato, misure trasversali come quelle prioritarie nella ricerca settoriale decise nell'ambito della verifica dei compiti o come l'ottimizzazione della preventivazione nel settore del personale (vedi più sotto) ma, dall'altro, anche misure specifiche a singoli Dipartimenti, come ottimizzazioni nell'acquisto di materiale (DFF/UFCL), riforme del servizio civile che sgravano l'Amministrazione o il passaggio dall'acquisizione di prestazioni esterne alla fornitura di prestazioni interne (DFGP/CSI) al fine di conseguire risparmi. Queste misure possono essere attuate senza modifiche legislative, con un'unica eccezione (adeguamento del riesame dei sussidi).

Oltre al presente mandato di risparmio, il settore proprio è interessato anche dall'ottimizzazione della rete esterna (n. 2.3.3, 14­16 mio.). Complessivamente gli sgravi nel settore proprio ammontano quindi a circa 105 milioni all'anno, ovvero quasi al 15 per cento dell'intero volume del PCon 2014. Non vi sono comprese le misure nell'ambito dell'esercito e delle strade nazionali, che vengono entrambe proposte separatamente.

747

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) Uscite proprie della Confederazione Sgravi attuati nel PF 2014­2016 Uscite proprie della Confederazione

60,3

60,3

60,3

32,1

31,1

30,3

Totale sgravi

92,4

91,4

90,6

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 1 della legge federale del 4 ottobre 197415 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: modifica dell'articolo 5 della legge del 5 ottobre 199016 sui sussidi (LSu).

Misure trasversali già attuate Praticamente tutti i Dipartimenti sono interessati da due misure trasversali già attuate nel Piano finanziario 2014­2016.

Ottimizzazione della preventivazione nel settore del personale In occasione dell'elaborazione del Preventivo 2013 e del Piano finanziario 2014­ 2016 avevamo introdotto, mediante una direttiva trasversale a tutti i Dipartimenti, un'ottimizzazione della preventivazione nel settore del personale. Partendo dalla constatazione che nell'ambito delle uscite per il personale negli ultimi anni sono sempre risultati cospicui residui di credito, abbiamo deciso di non aumentare dell'1,2 per cento i crediti a preventivo dei Dipartimenti e degli Uffici per tutte le misure salariali garantite nel quadro dei negoziati salariali 2012, ma di aumentarli soltanto dello 0,8 per cento. La differenza di 0,4 punti percentuali, che corrisponde a una riduzione di 18,4 milioni, deve essere compensata dai Dipartimenti tramite misure adeguate. A tal proposito, in primo piano figurano ottimizzazioni nella pianificazione e, ove necessario, adeguamenti dei dati quantitativi (ad. es. fissando termini di attesa per la rioccupazione dei posti), mentre la struttura salariale dovrebbe rimanere per quanto possibile invariata.

Le riduzioni contenute nel Piano finanziario 2014­2016 si ripartiscono come segue tra i Dipartimenti (in mio.):

15 16

748

RS 611.010 RS 616.1

dal 2013 (all'anno)

CaF DFAE DFI DFGP DDPS DFF DFE DATEC

0,2 1,4 1,3 1,6 6,4 4,8 1,3 1,4

Totale

18,41

1

A ciò si aggiungono riduzioni di 0,9 milioni effettuate secondo lo stesso modello presso autorità e Tribunali, previo loro consenso.

Definizione delle priorità nella ricerca settoriale Nell'ambito della verifica dei compiti avevamo deciso di dare la priorità alle attività della ricerca settoriale ­ ovvero alla ricerca applicata di Uffici e Dipartimenti ­ allo scopo di sgravare i conti pubblici di 30 milioni. Il Comitato direttivo formazione, ricerca e tecnologia (organo di coordinamento nella ricerca settoriale) è giunto alla conclusione che non sarebbe stato possibile realizzare risparmi considerevoli, principalmente perché secondo la Strategia energetica 2050 riduzioni nella ricerca energetica non sarebbero opportune. Abbiamo in seguito accolto la proposta avanzata dal Comitato direttivo, secondo cui bisognava operare riduzioni per un totale di 10,6 milioni (all'anno). Di questi, circa 3,9 milioni sono riconducibili alla cooperazione allo sviluppo (DFAE), 1,5 milioni prevalentemente alla salute, alla statistica e alla meteorologia (DFI), 0,3 milioni alla metrologia e alla giustizia (DFGP), 2,1 milioni alla difesa nazionale, allo sport e alle misurazioni catastali (DDPS), 0,9 milioni alla formazione (DFE) e 2,0 milioni alla ricerca settoriale nei trasporti, nella comunicazione e nel settore dell'ambiente e della pianificazione del territorio (DATEC). Queste riduzioni sono già state attuate nel Piano finanziario 2014­2016.

Descrizione delle misure secondo Dipartimento Tenendo conto delle misure già attuate, gli sgravi nel settore proprio si ripartiscono come segue tra i Dipartimenti: In mio.

PF2014

PF2015

PF2016

CaF DFAE DFI DFGP DDPS DFF DFE DATEC

0,7 10,6 2,8 7,6 17,3 42,8 6,7 3,9

0,7 10,6 2,8 7,6 17,3 42,8 5,7 3,9

0,7 10,6 2,8 7,6 17,3 42,8 4,9 3,9

Totale

92,4

91,4

90,6

749

Cancelleria federale Nella Cancelleria federale i crediti per spese di consulenza e altre spese d'esercizio vengono ridotti complessivamente di 0,5 milioni. Per contro, occorrerà rinunciare, in particolare, alle prestazioni in inglese dell'Agenzia Telegrafica Svizzera, alla versione cartacea dell'Annuario federale (elenco degli indirizzi) nonché a singoli mandati di consulenza (assegnazione più restrittiva). A queste si aggiunge la riduzione trasversale di 0,2 milioni già attuata nel settore del personale.

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Oltre alle riduzioni di 3,9 milioni già attuate nella ricerca settoriale (soprattutto nel settore della cooperazione internazionale rilevante per l'APS) e di 1,4 milioni nel settore del personale, ulteriori crediti vengono ridotti complessivamente di 5,3 milioni. Mediante diverse ottimizzazioni nei settori delle prestazioni di servizi di supporto (Direzione delle risorse), del personale (contributi del datore di lavoro in caso di pensionamento anticipato) e della presenza all'estero (concentrazione della presenza della Svizzera e Centro per la politica culturale all'estero) vengono conseguiti risparmi per 3,3 milioni. Altri due crediti, destinati al finanziamento di piccole azioni delle rappresentanze, vengono revocati. In futuro queste azioni vengono finanziate nel quadro delle spese di esercizio. Tale maggiore flessibilità permette di risparmiare 1 milione all'anno. Infine, ottimizzazioni e misure prioritarie nell'ambito delle prestazioni della Svizzera quale Paese ospitante permettono di conseguire risparmi pari a 1 milione.

Dipartimento federale dell'interno (DFI) Nel DFI i fondi per la ricerca settoriale sono stati ridotti di 1,5 milioni principalmente nei settori della salute, della statistica e della meteorologia, mentre i crediti per il personale sono stati ridotti di 1,3 milioni.

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Le uscite del DFGP nel settore proprio vengono ridotte complessivamente di 7,6 milioni. Grazie a misure generali di ottimizzazione e a misure prioritarie in diverse unità amministrative del DFGP vengono conseguiti risparmi per 4,5 milioni.

Di questi, 2,8 milioni sono riconducibili a fedpol, 0,8 milioni alla SG DFGP, 0,5 milioni al CSI-DFGP e 0,2 milioni ciascuno all'Istituto svizzero di diritto comparato
(ISDC) e alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Il Piano finanziario 2014­2016 prevede già risparmi per 1,5 milioni, dovuti alla sostituzione di 15 collaboratori esterni con 15 nuovi posti interni al Centro servizi informatici del DFGP (CSI-DFGP), come pure alla riduzione trasversale di 1,6 milioni nel settore del personale.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Le uscite delle unità amministrative civili del DDPS vengono ridotte complessivamente di 17,3 milioni. Di questi, 2,1 milioni sono riconducibili a riduzioni nella ricerca settoriale già previste nel Piano finanziario 2014­2016 e 6,4 milioni a riduzioni trasversali nel settore del personale. Le rimanenti riduzioni si ripartiscono come segue tra le unità amministrative del DDPS: 1,7 milioni presso la SG DDPS, 1,1 milioni presso il Servizio delle attività informative della Confederazione, 1,4 milioni presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione, 0,3 milioni 750

presso l'Ufficio federale dello sport, 1,9 milioni presso armasuisse Acquisti, 2,0 milioni presso armasuisse Scienza e tecnologia, 0,4 milioni presso Swisstopo. A titolo di esempio tra le misure vengono menzionate la definizione delle priorità nell'aggiudicazione di mandati di consulenza in seno alla SG DDPS e la realizzazione a tappe di progetti presso armasuisse Acquisti.

Dipartimento federale delle finanze (DFF) Nel DFF le misure riguardano esclusivamente il settore proprio. Complessivamente vengono attuate riduzioni pari a 42,8 milioni, di cui circa la metà presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e circa un quarto presso l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Occorre menzionare in particolare le seguenti misure:

17

­

attraverso la definizione delle priorità e la realizzazione a tappe di progetti di costruzione dell'Amministrazione federale civile (10 mio.) e dei PF (5 mio.), nell'UFCL dovrebbero essere conseguiti sgravi per un totale di 15 milioni.

In questo caso dovrebbero essere rinviati soltanto i progetti non ancora in fase di esecuzione. Sempre nell'ambito dell'UFCL si perseguono, prevalentemente nel settore degli acquisti centralizzati di materiale d'ufficio e di pubblicazioni, riduzioni di circa 7 milioni;

­

la definizione delle priorità e l'incremento dell'efficienza nelle altre spese di esercizio e negli investimenti dell'AFD determinano risparmi complessivi di 9,5 milioni;

­

presso l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), attraverso l'incremento dell'efficienza vengono conseguiti risparmi pari a 5 milioni;

­

in altre unità amministrative del DFF (in particolare SG DFF, AFF, AFC) si perseguono, infine, sgravi di 1,5 milioni attraverso misure generali di ottimizzazione e misure mirate ad aumentare il grado di efficienza. Tra queste misure rientra anche l'adeguamento della procedura per il riesame dei sussidi. Finora il Consiglio federale riesaminava tutti i sussidi della Confederazione in un rapporto periodico. Già dopo l'ultimo Rapporto concernente i sussidi dell'anno 200817, il Governo era riuscito a riesaminare correntemente i sussidi nell'ambito di disegni di legge e decisioni finanziarie. Soltanto gli altri sussidi, non ancora riesaminati, avrebbero dovuto essere analizzati nel rapporto periodico sui sussidi. Con il PCon 2014 proponiamo di rinunciare a questo rapporto e di riesaminare questi ultimi di volta in volta nell'ambito dei messaggi settoriali, rispettivamente nel consuntivo. In questo modo è possibile eliminare un posto presso l'Amministrazione federale delle finanze (0,15 mio.). Ulteriori precisazioni figurano al numero 3.3;

­

nel Piano finanziario 2014­2016 era stata attuata una riduzione trasversale di 4,8 milioni nel settore del personale.

FF 2008 5409

751

Dipartimento federale dell'economia (DFE) Grazie a un adeguamento dell'ordinanza sul servizio civile18, nel Piano finanziario 2014­2016 era già stato possibile prevedere nel DFE risparmi presso il servizio civile compresi tra 0,8 e 1,8 milioni per gli anni 2014 e 2015. La definizione delle priorità nella ricerca settoriale e la misura trasversale nel settore del personale hanno contribuito a realizzare sgravi rispettivamente di 0,9 e 1,3 milioni. A questi si aggiungono ulteriori risparmi di 2,7 milioni all'anno, che il DFE ha attuato in diverse unità amministrative grazie a misure prioritarie e ad aumenti dell'efficienza, in particolare nell'ambito delle spese per l'informatica e delle spese di consulenza.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) Nel complesso le uscite per la ricerca settoriale e i crediti per il personale erano già stati ridotti rispettivamente di 2 e 1,4 milioni nel Piano finanziario 2014­2016 in quasi tutti i settori di prestazioni del DATEC (ad eccezione dell'energia). A queste riduzioni si aggiungono risparmi di 0,5 milioni in diversi Uffici, realizzati mediante misure per incrementare l'efficienza e di ottimizzazione.

2.3.2

Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo

Situazione iniziale La cooperazione allo sviluppo della Confederazione viene attuata principalmente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Essa comprende l'aiuto umanitario (DSC), la cooperazione tecnica e aiuto finanziario (DSC), la cooperazione allo sviluppo economico (SECO) nonché la cooperazione con i Paesi dell'Est (SECO/DSC).

Conformemente alla definizione dell'OCSE, determinate attività di altri servizi, come la promozione civile della pace del DFAE, sono anch'esse assegnate alla cooperazione pubblica allo sviluppo della Svizzera.

Affinché la quota destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo possa raggiungere lo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2015, nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013­201619 è prevista una crescita annua media delle uscite del 7,7 per cento. Inoltre, alla luce dell'evoluzione incerta delle finanze della Confederazione, nel messaggio abbiamo dichiarato che non può essere esclusa, nel quadro di un programma di risparmio, una riduzione dei crediti proposti.

18 19

752

RS 824.01 FF 2012 2139

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

DFAE/A2310.0280 Gestione civile dei conflitti e diritti umani DSC/A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo DSC/A2310.0288 Cooperazione allo sviluppo multilaterale DSC/A2310.0289 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie DSC/A2310.0295 Aiuto ai Paesi dell'Est SECO/A2310.0370 Cooperazione allo sviluppo economico Totale

PF2014

PF2015

PF2016

76,1

78,1

81,6

858,3

923,1

957,4

329,1

390,3

426,2

328,8 147,9

391,2 167,8

407,0 173,0

245,1

285,1

293,7

1985,3

2235,6

2338,9

Misure In tutti gli ambiti della cooperazione allo sviluppo nonché per quanto riguarda la promozione civile della pace vengono definite priorità per i progetti e i contributi, mantenendo però invariate le strategie di base.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

1,5

1,5

1,5

11,0

11,0

11,0

5,5

5,5

5,5

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) DFAE/A2310.0280 Gestione civile dei conflitti e diritti umani DSC/A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo DSC/A2310.0288 Cooperazione allo sviluppo multilaterale DSC/A2310.0289 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie DSC/A2310.0295 Aiuto ai Paesi dell'Est SECO/A2310.0370 Cooperazione allo sviluppo economico

7,0 2,5

7,0 2,5

7,0 2,5

11,0

11,0

11,0

Totale sgravi

38,5

38,5

38,5

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 2 della legge federale del 4 ottobre 197420 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

20

RS 611.010

753

Descrizione delle misure I contributi a organizzazioni multilaterali (CICR, organizzazioni delle Nazioni Unite) risultano lievemente più bassi del previsto, fermo restando che il franco forte dovrebbe attenuare le ripercussioni. I progetti nei settori acqua, sanità e infrastruttura rurale nel quadro della cooperazione bilaterale (aiuto ai Paesi del Sud e dell'Est), subiranno ritardi o verranno svolti in misura minore. Inoltre, saranno disponibili meno mezzi per l'aiuto immediato e la ricostituzione. A seguito della ripartizione dei risparmi tra i diversi settori, le strategie e gli obiettivi decisi dal Consiglio federale e dal Parlamento possono essere proseguiti invariati, anche se determinati progetti saranno conclusi in un secondo momento oppure accantonati. Secondo le previsioni attuali del reddito nazionale lordo nonché delle uscite per la cooperazione allo sviluppo, il raggiungimento della quota APS dello 0,5 per cento entro il 2015 rimane un obiettivo realistico.

Con una riduzione di 38,5 milioni (corrispondenti a circa l'1,5 % del settore), la cooperazione allo sviluppo (compresa la promozione della pace del DFAE) fornisce un adeguato contributo al consolidamento delle finanze federali. Inoltre, la ricerca settoriale concernente l'aiuto allo sviluppo subisce riduzioni di 3,9 milioni (cfr.

n. 2.3.1 Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale). In considerazione del PCon 2014, la crescita annua delle uscite del settore viene ridotta dal 7,7 al 7,3 per cento.

2.3.3

Ottimizzazioni della rete esterna

Situazione iniziale La rete esterna svizzera è composta da circa 200 rappresentanze. Oltre alle ambasciate e ai consolati, ne fanno parte gli uffici di cooperazione della cooperazione allo sviluppo, gli Swiss Business Hub, gli uffici di Swissnex e Pro Helvetia nonché le missioni presso organizzazioni internazionali. Nel quadro della verifica dei compiti abbiamo incaricato il DFAE di definire misure per sfruttare sinergie nell'intera rete esterna. In questo contesto è inoltre stata esaminata la possibilità di conseguire risparmi mediante lo snellimento della rete degli addetti alla difesa del DDPS. Il servizio degli addetti alla difesa è uno strumento volto a garantire gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza e militare. Fornisce il suo contributo mediante la costituzione e il consolidamento di una rete, la collaborazione alla valutazione della situazione a livello federale nonché attraverso l'aiuto in caso di crisi e catastrofi all'estero.

754

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

DFAE/A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro DFAE/A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio Difesa/A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro Difesa/A2115.0001 Spese di consulenza Difesa/A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio

368,7 86,0

368,7 89,7

366,1 91,1

1267,8 29,0 85,5

1267,8 28,5 85,0

1268,0 28,5 85,5

Totale

1837,0

1839,7

1839,2

Misure L'ottimizzazione della rete esterna comprende l'istituzione di centri consolari regionali, l'adeguamento del catalogo delle prestazioni delle rappresentanze, la concentrazione su singole prestazioni in determinati siti, la chiusura di alcune rappresentanze nonché semplificazioni generali nell'ambito amministrativo.

Una parte dei mezzi finanziari risparmiati è impiegata per coprire nuove esigenze e per attenuare eventuali ripercussioni negative delle misure. Inoltre vengono ridotti i mezzi per il settore Relazioni internazionali della Difesa, dove in primo piano è previsto uno snellimento della rete degli addetti alla difesa.

Effetto di sgravio (in mio.)

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) DFAE/A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio Crediti vari Sgravi attuati nel PF 2014­2016 DFAE/A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro DFAE / A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio Difesa/A2115.0001 Spese di consulenza Difesa/A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio Totale sgravi

PF2014

PF2015

PF2016

1,3 5,0

1,3 5,0

1,3 5,0

3,9

3,9

6,4

1,9 1,0 0,5

1,9 1,0 0,5

1,9 1,0 0,5

13,6

13,6

16,1

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 3 della legge federale del 4 ottobre 197421 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

21

RS 611.010

755

Descrizione delle misure Istituzione di centri consolari regionali Attraverso la concentrazione geografica di compiti simili, l'istituzione di centri consolari regionali consente una messa a disposizione più efficace delle prestazioni consolari. Le misure di accompagnamento come l'istituzione di una helpline consolare, l'impiego di apparecchi mobili per la rilevazione dei dati biometrici, la cooperazione con altri Stati Schengen nel campo dei visti e l'impiego di consoli onorari, permettono di contrastare eventuali ripercussioni negative sugli svizzeri all'estero interessati.

Adeguamento del catalogo delle prestazioni e concentrazione delle prestazioni A seconda del Paese e del contesto, l'accento dei compiti di una rappresentanza è posto di preferenza sulla tutela degli interessi, sull'attuazione di programmi e progetti della cooperazione allo sviluppo oppure sulla fornitura di prestazioni consolari.

Con la focalizzazione delle rappresentanze all'estero sui rispettivi compiti essenziali, l'impiego delle risorse può essere effettuato in maniera più efficiente e mirata. Si intendono conseguire ulteriori risparmi grazie allo sfruttamento di sinergie (ad es.

unione di Swissnex e del Consolato generale a San Francisco nello stesso edificio) o alla chiusura di alcune rappresentanze. Ne consegue che entro l'estate del 2014 verranno chiusi l'ambasciata a Guatemala, il Consolato generale a Chicago e quello a Toronto. Una parte delle risorse liberate potrà essere utilizzata per l'apertura di ambasciate (ad es. in Myanmar e nel Qatar) o per la valorizzazione di determinate rappresentanze.

Riduzioni nel settore Relazioni internazionali della Difesa Le uscite nel settore Relazioni internazionali della Difesa vengono ridotte di 5 milioni (spese per il personale, per beni e servizi e di locazione). La maggior parte dei risparmi viene conseguita attraverso uno snellimento della rete degli addetti alla difesa. La decisione riguardo ai posti degli addetti alla difesa toccati da tale riduzione è presa tenendo conto degli interessi di tutti i beneficiari di prestazioni (Servizio delle attività informative, DFAE).

Misure già attuate Nel mese di aprile del 2012 abbiamo deciso materialmente una parte delle ottimizzazioni della rete esterna emerse in occasione della verifica dei compiti. Il Preventivo 2013 e il
Piano finanziario di legislatura 2014­2016 comprendono la maggior parte delle misure in ambito consolare e diplomatico. Per quanto riguarda gli addetti alla difesa, è stata effettuata una prima riduzione che ha comportato il ritiro dai posti a Sarajevo, Kiev e Giacarta per fine 2012. In tal modo il numero di addetti si riduce da 20 a 17 e i costi diminuiscono da 10,3 a 8,8 milioni.

Il mandato di risparmio supplementare al Consiglio federale ammonta quindi a 6,3 milioni, di cui 5 milioni riguardano il DDPS e il resto il DFAE.

756

2.3.4

Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS

Situazione iniziale Durante la fase di finanziamento aggiuntivo dell'AI (2011­2017) la Confederazione si assume il pagamento degli interessi dell'AI sul debito presso il fondo di compensazione AVS. Il tasso d'interesse è stato fissato al 2 per cento e, per gli anni 2014­2016, sono stati preventivati interessi di 265­285 milioni. Il 37,7 per cento di questo importo affluisce attraverso il contributo federale ordinario («Prestazioni della Confederazione all'AI») al fondo di compensazione AVS. Il rimanente 62,3 per cento viene pagato dalla rubrica di credito «Contributo speciale agli interessi passivi a carico dell'AI».

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

UFAS/A2310.0453 Contributo speciale agli interessi passivi a carico dell'AI

177,0

170,0

165,0

Totale

177,0

170,0

165,0

Misura In considerazione dei tassi attuali, il tasso per gli interessi AI per il periodo 2014­2017 viene ridotto dal 2 all'1 per cento. Lo sgravio che ne risulta per la Confederazione viene integralmente contabilizzato nel quadro del contributo speciale agli interessi passivi a carico dell'AI, che si ridurrà di 132­142 milioni.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFAS/A2310.0453 Contributo speciale agli interessi passivi a carico dell'AI

142,0

136,5

132,5

Totale sgravi

142,0

136,5

132,5

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 4 della legge federale del 4 ottobre 197422 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

22

RS 611.010

757

Descrizione della misura A fine 2011 il debito dell'assicurazione invalidità (AI) nei confronti del fondo di compensazione dell'AVS era di 14,9 miliardi. Conformemente all'articolo 3 della legge federale del 13 giugno 200823 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, la Confederazione si assume integralmente gli interessi del debito per il periodo del finanziamento aggiuntivo dell'AI (2011­2017). Poiché il 37,7 per cento del pagamento è già contenuto nel contributo federale ordinario («Prestazioni della Confederazione all'AI»), la rubrica di credito «Contributo speciale agli interessi passivi a carico dell'AI» comprende solamente il 62,3 per cento dell'intero pagamento di interessi AI al fondo di compensazione AVS.

In una convenzione stipulata tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) il tasso applicato per il pagamento degli interessi durante il periodo del finanziamento aggiuntivo è stato fissato al 2 per cento. Questo tasso corrisponde alla media del tasso swap a sette anni nel biennio prima del 1° dicembre 2010. Da allora i tassi d'interesse hanno registrato un ulteriore calo. Risulta quindi sostenibile una riduzione del tasso d'interesse dal 2 all'1 per cento per il debito dell'AI negli anni 2014­2017. Lo sgravio pari a 132­142 milioni all'anno che ne risulta per il bilancio della Confederazione deve essere interamente contabilizzato nel quadro del contributo speciale agli interessi passivi a carico dell'AI. Dal 2014, secondo il nuovo meccanismo di finanziamento il contributo federale ordinario non dipenderà più dall'andamento delle spese dell'AI e sarà invece vincolato all'andamento dell'imposta sul valore aggiunto. Una riduzione degli interessi AI non determinerà dunque automaticamente un corrispondente adeguamento del contributo federale all'AI.

Per l'AI la misura non avrà conseguenze, mentre si ridurranno le entrate dell'AVS.

Le minori entrate al fondo di compensazione AVS dell'importo globale di 530 milioni (fino al 2017) corrispondono a una riserva di contributi dell'1,3 per cento circa delle uscite di un anno.

Secondo l'articolo 108 della legge federale del 20 dicembre 194624 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'attivo del fondo di compensazione AVS deve essere impiegato in modo da garantire un
rendimento corrispondente al mercato. In considerazione dell'attuale situazione di mercato la riduzione del tasso d'interesse si allinea a tale esigenza poiché, a posteriori, il tasso del 2 per cento si è rivelato troppo alto. In altre parole, attualmente l'AVS trae profitto dalla convenzione. In media gli interessi del 2011 per i titoli federali su sette anni sono stati dell'1,16 per cento e, dal dicembre 2011, fruttano solamente lo 0,4 per cento circa.

Se verso il periodo della scadenza della convenzione gli interessi dovessero salire sensibilmente al di sopra dell'1 per cento, di modo che, in media, per l'intero periodo 2011­2017 non si abbia più un rendimento corrispondente al mercato, la convenzione tra l'UFAS e l'AFF andrà se del caso nuovamente adeguata. Un'altra misura vagliata, ossia la riduzione temporanea del contributo federale legale all'AVS (19,55 % delle uscite annue dell'AVS), avrebbe avuto conseguenze più pesanti per l'AVS.

23 24

758

RS 831.27 RS 831.10

2.3.5

Misure nel settore della migrazione

Situazione iniziale Per contenere l'aumento dei costi nel settore dell'asilo sono state previste tre diverse misure volte da un lato ad abbreviare la procedura di asilo e, dall'altro, a correggere eventuali incentivi negativi nell'integrazione professionale dei richiedenti l'asilo.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

UFM/A2310.0166 Richiedenti l'asilo: spese amministrative e aiuti sociali ai Cantoni

489,2

449,2

439,6

Totale

489,2

449,2

439,6

Misure Adattamento del sistema di finanziamento basato sulle somme forfettarie globali: la misura permette di promuovere l'integrazione professionale di richiedenti l'asilo e rifugiati.

Modifica della prassi in caso di domande multiple secondo gli accordi di Dublino: la misura permette di ridurre le spese dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo già dal 2013.

Disponibilità di alloggi federali supplementari forniti dal DDPS: la misura permette di accorciare i tempi delle procedure di asilo riducendo nel contempo il numero dei richiedenti l'asilo da assegnare ai Cantoni. Inoltre questa misura dovrebbe comportare riduzioni delle spese in ambito di aiuto sociale ai richiedenti l'asilo.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFM/A2310.0166 Richiedenti l'asilo: spese amministrative e aiuti sociali ai Cantoni

5,8

7,4

7,4

Sgravi attuati nel PF 2014­2016 UFM/A2310.0166 Richiedenti l'asilo: spese amministrative e aiuti sociali ai Cantoni

11,0

11,0

11,0

Totale sgravi

16,8

18,4

18,4

759

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 5 della legge federale del 4 ottobre 197425 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione delle misure Adattamento del sistema di finanziamento basato sulle somme forfettarie globali per le spese di aiuto sociale e di assistenza sostenute dai Cantoni (soppressione del fattore W) L'attuale sistema di finanziamento basato sulle somme forfettarie globali non incentiva i Cantoni a rilasciare permessi di lavoro: la formula di calcolo dell'importo da versare prevede una deduzione media pari a un fattore dell'1,7 delle somme forfettarie globali per ogni persona esercitante attività lucrativa (fattore W). Questo significa che una persona esercitante un'attività lucrativa può assumersi, in media, le spese di sostentamento di 1,7 persone. Il fattore W costituisce pertanto un incentivo negativo: meno un Cantone si impegna a favore dell'integrazione professionale di richiedenti l'asilo e di rifugiati, e più ne ricava. Tale meccanismo disattende gli obiettivi politici (andamento positivo delle spese e integrazione nel mercato del lavoro). In seguito alla revisione in corso dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 199926 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, la formula di calcolo non conterrà più il fattore W; d'ora in poi la deduzione si calcolerà in base al tasso medio svizzero di attività della categoria di persone coinvolta. In questo modo s'incentiveranno i Cantoni ad aumentare il tasso di attività, che sarà quindi inversamente proporzionale alle spese di assistenza da essi sostenute; nel contempo, i Cantoni non subiranno una decurtazione delle somme forfettarie globali. Molto probabilmente il tasso di attività aumenterà in seguito al nuovo sistema di finanziamento, e potranno quindi prodursi risparmi pari a 5,8 milioni (2014) e 7,4 milioni (dal 2015).

Misure già attuate Visto l'aumento del numero di domande di asilo, abbiamo già attuato nel quadro del Preventivo 2013 due delle citate misure: ­

dal 2012, in linea di massima non viene avviata più alcuna nuova procedura di asilo per i richiedenti che, una volta trasferiti nello Stato Dublino competente, ripresentano entro sei mesi una nuova domanda di asilo in Svizzera.

Dal 2013 tale misura permetterà di risparmiare 4 milioni all'anno nell'ambito dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo;

­

da metà 2012, il DDPS mette a disposizione alcune strutture dell'esercito per alloggiarvi i richiedenti l'asilo. Se i richiedenti restano in strutture federali, è possibile accorciare la durata complessiva della procedura di asilo e diminuire il numero di persone assegnate ai Cantoni. La misura consente di ridurre l'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo e di sgravare quindi le finanze pubbliche di 7 milioni all'anno a partire dal 2014.

25 26

760

RS 611.010 RS 142.312

Abbiamo inoltre deciso di elaborare altre misure per accelerare le procedure di asilo (v. n. 2.4.3).

2.3.6

Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione

Situazione iniziale A determinate condizioni, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi d'esercizio a favore di istituti d'educazione (legge federale del 5 ottobre 198427 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure). Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi riconosciuti per il personale incaricato dell'educazione. Dal 2008 questi sussidi d'esercizio sono versati sotto forma di importi forfettari.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

UFG/A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione

80,3

81,5

82,7

Totale

80,3

81,5

82,7

Misure A seguito dell'evoluzione delle offerte educative e dell'aumento, inferiore alle previsioni, dei giorni di permanenza riconosciuti in istituti d'educazione, i sussidi da versare sono minori.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFG/A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione

2,0

2,0

2,0

Totale sgravi

2,0

2,0

2,0

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 6 della legge federale del 4 ottobre 197428 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

27 28

RS 341 RS 611.010

761

Descrizione della misura Le previsioni riguardo alla messa in funzione di offerte supplementari nel quadro delle misure di educazione e all'aumento dei giorni di permanenza riconosciuti non si sono verificate nella misura prevista. Alcune offerte annunciate sono state abbandonate e altre introdotte con un differimento temporale. Inoltre, la quota dei giorni di permanenza riconosciuti è aumentata meno del previsto. Di conseguenza, il fabbisogno di finanziamento risulta più basso ed è possibile conseguire risparmi per quasi 2 milioni.

2.3.7

Misure nel settore dell'esercito

Situazione iniziale Il 25 aprile 2012 abbiamo fissato il limite di spesa dell'esercito a 4,7 miliardi a partire dal 2015, riportandolo il 22 agosto 2012 nel Piano finanziario 2014­2016. Riteniamo che in tal modo saranno finanziati segnatamente un effettivo di 100 000 militari e l'acquisto di nuovi velivoli da combattimento. Vi presenteremo gli adeguamenti necessari al profilo prestazionale nel messaggio concernente l'ulteriore sviluppo dell'esercito.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Difesa armasuisse Immobili

4087,5 428,9

4291,1 434,7

4346,3 440,9

Totale

4516,4

4725,8

4787,2

Misure Nell'ambito dell'elaborazione del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 siamo giunti alla conclusione che l'esercito non può essere escluso dalle misure di risparmio. Tenendo conto della nostra precedente decisione concernente il limite di spesa dell'esercito abbiamo tuttavia deciso di effettuare risparmi (per 74,0 mio.) soprattutto nel 2014; negli anni successivi i risparmi risulteranno nettamente inferiori (13 mio.), in modo da poter mantenere il limite di spesa di 4,7 miliardi a partire dal 2015.

Le riduzioni avverranno in parte nel settore degli immobili e in parte nel settore Difesa. Nell'allestimento del Preventivo 2014 il DDPS potrà effettuare, grazie alla flessibilità nel limite di spesa dell'esercito, trasferimenti tra i tagli nel settore Difesa e nel settore degli immobili, se nel settore di armasuisse Immobili le previste riduzioni non fossero interamente attuabili. Eventuali trasferimenti saranno proposti al Parlamento con il rispettivo preventivo.

762

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) Difesa/A2150.0100 Materiale d'armamento/ armasuisse Immobili/A8100.0001 Uscite per investimenti

74,0

13,0

13,0

Totale sgravi

74,0

13,0

13,0

Premesse normative Legge federale concernente il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2; aggiunta alla legge federale del 4 ottobre 197429 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali con un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 7.

Situazione iniziale Nel Rapporto sulla politica di sicurezza 201030 abbiamo illustrato l'evoluzione in materia di politica di sicurezza degli ultimi dieci anni e analizzato il contesto della politica di sicurezza della Svizzera. Abbiamo affermato che negli ultimi dieci anni la situazione di minaccia per la Svizzera non è mutata in maniera sostanziale. La strategia sinora adottata dalla Svizzera in materia di politica di sicurezza è considerata valida nei suoi elementi fondamentali e deve essere proseguita apportando le correzioni del caso. Queste correzioni comprendono segnatamente una riflessione più generale sulla sicurezza che presuppone un'ottimizzazione della cooperazione in materia di politica di sicurezza tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

Il 1° ottobre 2010 abbiamo licenziato il Rapporto sull'esercito 201031 all'attenzione delle Camere federali. Con riferimento al Rapporto sulla politica di sicurezza sono stati successivamente illustrati le minacce e i pericoli riguardo ai quali l'esercito deve fornire prestazioni e sono state descritte le conseguenze che per esso ne derivano. Tra queste figurano il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della competenza fondamentale di difesa, la crescente importanza del preallarme, la garanzia della capacità di resistenza, una pianificazione delle forze armate orientata alle capacità nonché la necessità di collaborare con partner in Svizzera e al di fuori dei confini nazionali. Ne consegue un profilo prestazionale dell'esercito conforme alle condizioni quadro sancite nella Costituzione federale: neutralità, sistema di milizia e obbligo di prestare servizio militare. Su questa base abbiamo proposto al Parlamento un esercito di 80 000 militari e ha fissato il limite di spesa a 4,4 miliardi (più il rincaro).

29 30 31

RS 611.010 FF 2010 4511 FF 2010 7855

763

Con decreto federale del 29 settembre 201132 il Parlamento ha preso atto del Rapporto sull'esercito e ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli al più tardi entro la fine del 2013 un messaggio concernente l'ulteriore sviluppo dell'esercito nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, quota annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata al massimo del 15 per cento e aumento del limite di spesa dell'esercito a 5 miliardi a partire dal 2014. La prevista sostituzione dei velivoli da combattimento (sostituzione parziale della flotta di Tiger) avrebbe dovuto essere finanziata all'interno di questo limite.

Il 25 aprile 2012 abbiamo deciso di fissare il limite di spesa dell'esercito a 4,7 miliardi a partire dal 2015, finanziando con queste risorse anche la sostituzione parziale della flotta di Tiger. Abbiamo giustificato questa divergenza dalle decisioni pianificatorie del Parlamento affermando che la sostituzione parziale della flotta di Tiger è stata ritardata di diversi anni rispetto alla concezione iniziale e verrà inoltre a costare circa 1 miliardo in meno. Siamo altresì consapevoli che per quanto riguarda questo limite di spesa sono necessari adeguamenti al profilo prestazionale dell'esercito. Così facendo non abbiamo inteso ignorare la volontà espressa dal Parlamento. Nel rispetto delle direttive inerenti al freno all'indebitamento occorre piuttosto garantire una considerazione equilibrata delle priorità in materia di politica della spesa auspicate dal Parlamento nei diversi settori di compiti. Siamo anche convinti che un limite di spesa realistico è maggiormente idoneo al previsto sviluppo dell'esercito rispetto a un importo superiore che potrebbe essere ridotto periodicamente.

Descrizione delle misure Nel pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 il limite di spesa sarà adeguato soltanto in maniera marginale, tenendo conto delle decisioni di Consiglio federale e Parlamento relative all'ulteriore sviluppo dell'esercito. Oltre al computo dei residui di credito 2010/2011 ancora disponibili con l'innalzamento del limite di spesa dell'esercito a partire dal 2015 (circa 190 mio. all'anno rispetto al Piano finanziario di legislatura del 25 gennaio
2012) sono quindi complessivamente da attuare risparmi per un ammontare di 100 milioni. Questi dovranno essere forniti principalmente nel 2014, affinché possa essere rispettato l'aumento del limite di spesa dell'esercito (4,7 mia. dal 2015) deciso dal nostro Collegio il 25 aprile 2012 e non venga compromesso l'ulteriore sviluppo dell'esercito e l'acquisto di nuovi velivoli da combattimento. I contributi di risparmio si distribuiscono sull'asse temporale come segue: 74 milioni nel 2014 e 13 milioni all'anno negli anni successivi.33 Nel 2014 sono previsti sforzi di risparmio pari a 74 milioni che verranno realizzati in parte nel settore degli immobili e in parte nel settore della difesa. Negli anni successivi occorrerà risparmiare 13 milioni all'anno per quanto riguarda le spese per l'armamento. In occasione dell'allestimento del Preventivo 2014, nel quadro del limite di spesa dell'esercito il DDPS può effettuare trasferimenti tra le riduzioni nel settore Difesa e le riduzioni nel settore degli immobili, qualora nel settore di armasuisse Immobili le previste riduzioni non fossero interamente attuabili. Eventuali trasferimenti saranno proposti al Parlamento con il rispettivo preventivo.

32 33

764

FF 2011 6779 A ciò si aggiunge la misura nell'ambito dell'ottimizzazione della rete esterna.

In questo contesto la Difesa deve produrre risparmi per un ammontare di 5 milioni l'anno (cfr. n. 2.3.3).

Limite di spesa pluriennale dell'esercito Basi e modalità di funzionamento Con il Programma di sgravio 2003 (PSg 03) all'esercito è stato concesso un limite di spesa pluriennale nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. Grazie alla maggiore flessibilità e sicurezza di pianificazione è stato così possibile compensare meglio le direttive di riduzione prescritte, pari a centinaia di milioni. Il Programma di sgravio 2004 (PSg 04) ha ripreso il limite di spesa del PSg 03 che è stato ridefinito fino alla fine del 2008. Nel 2007, nell'ambito della fase di sviluppo 2008/11, il Parlamento lo ha prolungato per altri tre anni, ossia fino alla fine del 2011, segnatamente in vista del finanziamento di nuovi velivoli da combattimento. In seguito alla non entrata in materia delle Camere federali in merito al Programma di consolidamento 2012­2013, il limite di spesa dell'esercito non è stato per ora sancito nella legge; il Consiglio federale ne ha pertanto portato avanti le regole per analogia.

Nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 il limite di spesa dell'esercito sarà nuovamente fissato a partire dal 2014 e per i prossimi quattro anni nella legge federale del 4 ottobre 197434 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali per dargli un maggior carattere vincolante a livello politico.

Con il nuovo limite di spesa per gli anni 2014­2017 il DDPS ottiene una maggiore sicurezza di pianificazione. In questo periodo rientrano segnatamente la concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) nonché i primi pagamenti per l'acquisto dei nuovi velivoli da combattimento. Nel suddetto periodo rinunceremo, fatte salve le situazioni straordinarie, a ulteriori riduzioni in seno all'esercito. È inoltre lecito partire dal presupposto che nell'ambito della definizione annuale dei crediti a preventivo le Camere federali terranno conto di queste linee guida e del quadro finanziario predefinito.

Il limite di spesa dell'esercito aumenta anche la flessibilità nell'allocazione delle risorse. Nel preventivo annuale il DDPS otterrà, nel rispetto dei principi della gestione e della tenuta dei conti secondo gli articoli 12 capoverso 4 e 31 segg. LFC, un margine di manovra il più ampio possibile entro i limiti del budget definito per
il settore Difesa e armasuisse Immobili. Il nostro Collegio può effettuare trasferimenti motivati all'interno del limite di spesa tra le uscite per il personale, le uscite per beni e servizi o le uscite per l'armamento. È anche autorizzato a effettuare trasferimenti o riduzioni tra le quote annuali previste, a condizione che non sia superato il limite di spesa. A questo proposito le direttive del freno all'indebitamento nonché l'attuale legislazione finanziaria (LFC/OFC) restano applicabili senza alcuna limitazione. La competenza del Parlamento in materia di budget non è intaccata: è fatta salva la sua competenza per la definizione dei crediti a preventivo mediante il bilancio di previsione e le relative aggiunte. Questa flessibilità è limitata alla durata di validità del nuovo limite di spesa, vale a dire dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

Composizione del limite di spesa dell'esercito nel periodo 2014­2017 Per quanto riguarda il limite di spesa dell'esercito 2014­2017 sono considerate le misure di risparmio del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014.

Anche la sostituzione parziale della flotta di Tiger sarà finanziata all'interno del 34

RS 611.010

765

limite di spesa dell'esercito. Il nuovo limite di spesa ammonta quindi a 18,756 miliardi.

Spese con incidenza sul finanziamento e investimenti (in mio.)

2014

2015

2016

2017

Piano finanziario del 22.8.2012: Difesa (UA 525) armasuisse Immobili (UA 543) dedotte le riduzioni del PCon 2014

4 088 429 ­79

4 291 435 ­18

4 346 441 ­18

4 411 448 ­18

Totale

4 438

4 708

4 769

4 841

Totale del limite di spesa 2014­2017

18 756

Computo dei residui di credito Grazie alla maggiore flessibilità del limite di spesa, i residui di credito esistenti a fine anno potranno eventualmente essere iscritti a preventivo, sempre che siano rispettate le direttive del freno all'indebitamento. Entro la metà di dicembre 2012 la consistenza dei residui di credito ammonterà a circa 858 milioni. Il 21 settembre 2012 abbiamo deciso di computare questi residui di credito con l'aumento del limite di spesa dell'esercito a partire dal 2015 (circa 190 mio. rispetto al Piano finanziario di legislatura 2013­2015). Di conseguenza, la consistenza dei residui di credito degli anni 2010/2011 si ridurrà annualmente a partire dal 2015 di circa 190 milioni. Allo stato attuale si prevede che nel 2019 tale consistenza sarà computata completamente.

Fondo speciale per l'acquisto del velivolo da combattimento Gripen Con la prevista legge federale sul fondo per l'acquisto del Gripen verrà creato un fondo costituito con gli accantonamenti annuali e con cui in futuro saranno pagati i velivoli da combattimento. Con tale legge al Consiglio federale è concessa la possibilità di richiedere di volta in volta mediante il decreto federale sul preventivo l'autorizzazione per trasferimenti di crediti a favore del nuovo credito a preventivo «Conferimento al fondo Gripen». Simili trasferimenti di crediti possono tuttavia avvenire esclusivamente a carico dei crediti di spesa per l'armamento del settore Difesa e dei crediti d'investimento di armasuisse Immobili. Inoltre, il nuovo credito a preventivo «Conferimento al fondo Gripen» può essere incrementato mediante i decreti sulle aggiunte al preventivo relativi alle entrate supplementari non preventivate derivanti dalle vendite di materiale e di immobili dell'esercito.

Queste possibilità valgono per l'intera durata di acquisto del Gripen. Grazie alla nuova possibilità accordata di effettuare trasferimenti di crediti a favore del credito a preventivo «Conferimento al fondo Gripen», in futuro i residui di credito dovrebbero essere nettamente più bassi degli attuali.

Possibili motivi per un adeguamento del limite di spesa dell'esercito 2014­2017 Nei seguenti casi il Collegio governativo può procedere a un adeguamento del limite di spesa e proporre alle Camere federali, con il preventivo o un'aggiunta, il relativo adeguamento dei crediti a preventivo (Difesa e armasuisse Immobili): ­

766

trasferimento di compiti dal settore Difesa o al settore Difesa rispettivamente armasuisse Immobili;

­

uscite supplementari o riduzioni conseguenti ad adeguamenti delle condizioni quadro giuridiche;

­

impieghi straordinari dell'esercito con notevoli conseguenze finanziarie (ad es. in caso di gravi catastrofi naturali o tecnologiche, di impiego supplementare al confine svizzero a sostegno del Corpo delle guardie di confine oppure di aumento per un lungo periodo della prontezza di impiego [salvaguardia delle condizioni generali d'esistenza e promovimento della pace] o della prontezza di base);

­

rincaro 2014­2017 superiore di oltre un punto percentuale rispetto ai rincari previsti nei singoli preventivi.

Inoltre, i ricavi generati da locazioni superiori agli importi previsti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 contribuiscono ad aumentare il limite di spesa. I minori ricavi comportano una diminuzione del limite di spesa o vengono compensati con le domande di riporto di residui di credito.

Anche trasferimenti meramente tecnici, quali la decentralizzazione a favore dei dipartimenti di crediti domandati a livello centrale o misure salariali, come pure l'attuazione di decisioni inerenti al settore TIC, comportano adeguamenti del limite di spesa e sono eseguiti dal Consiglio federale nel quadro dei relativi processi budgetari.

2.3.8

Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti

Situazione iniziale Il DDPS sostiene il Centro di ricerca in materia di politica di sicurezza (CSS) del PF di Zurigo. Le prestazioni del CSS sono definite negli accordi quadro pluriennali e nei contratti di prestazioni annuali. Un elemento fondamentale è costituito dalla gestione dell'International Relations and Security Network (ISN).

Le documentazioni di sicurezza per la protezione dei beni culturali sono allestite per gli oggetti dell'inventario svizzero dei beni culturali. Esse consentono il ripristino di un oggetto danneggiato. Per le componenti non ripristinabili esse garantiscono il trasferimento.

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) dispone di un credito di sovvenzionamento di circa 39 milioni nell'ambito della protezione civile. Questo viene utilizzato in particolare per i sistemi di allarme e di trasmissione della protezione civile POLYALERT, per la rete di radiocomunicazione di sicurezza della Svizzera POLYCOM, per l'allestimento e il mantenimento del valore di impianti di protezione e rifugi per beni culturali nonché per garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitti armati.

La Confederazione gestisce il programma «Gioventù e Sport» (G+S), destinato a bambini e giovani. I corsi e i campi sportivi nonché la formazione e il perfezionamento dei quadri G+S costituiscono in particolare l'oggetto della promozione.

I contributi alla misurazione ufficiale dei Cantoni servono all'obiettivo a lungo termine di coprire la misurazione di tutto il territorio nazionale nonché di garantire l'aggiornamento periodico.

767

Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

SG DDPS/A2310.0406 Contributi per la promozione della pace UFPP/A6210.0131 Protezione dei beni culturali ­ documentazione di sicurezza UFPP/A6210.0129 Protezione civile UFSPO/A6210.0124 Indennità per le attività G+S e la formazione dei quadri Swisstopo/A6210.0109 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP Totale

PF2014

PF2015

PF2016

5,9

5,9

5,9

0,7 39,1

0,7 36,6

0,7 35,6

77,4

82,0

83,3

20,0

20,3

20,6

143,1

145,5

146,1

Misure In seno alla SG DDPS i contributi al Centro di ricerche in materia di politica di sicurezza (CSS) del PF di Zurigo saranno ridotti di 2,0 milioni.

In seno all'UFPP si rinuncerà, da un lato, ai sussidi federali di 0,7 milioni ai Cantoni per la protezione dei beni culturali ­ documentazione di sicurezza.

Dall'altro, i contributi di mantenimento saranno leggermente ridotti nella protezione civile (0,5 mio.).

Nell'ambito di G+S saranno principalmente ridotte le indennità per i corsi versate agli organizzatori di offerte per corsi e campi (0,8 mio.).

I contributi ai Cantoni per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP saranno ridotti come importo globale (0,6 mio.); a seconda della chiave di ripartizione, i singoli Cantoni ne saranno interessati in maniera diversa.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

2,0

2,0

2,0

0,7 0,5

0,7 0,5

0,7 0,5

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) SG DDPS/A2310.0406 Contributi per la promozione della pace UFPP/A6210.0131 Protezione dei beni culturali ­ documentazione di sicurezza UFPP/A6210.0129 Protezione civile UFSPO/A6210.0124 Indennità per le attività G+S e la formazione dei quadri swisstopo/A6210.0109 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e il catasto RDPP

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

Totale sgravi

4,6

4,6

4,6

768

Premesse normative Legge federale concernente il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2; aggiunta alla legge federale del 4 ottobre 197435 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali con un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 8.

Legge federale concernente il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 1: abrogazione dell'articolo 24 della legge federale del 6 ottobre 196636 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Descrizione delle misure Le riduzioni relative al Centro di ricerca in materia di politica di sicurezza (CSS) del PF di Zurigo comportano un ridimensionamento di tutti i servizi dell'International Relations and Security Studies ISN (tecnologia web, Expert Communities, e-Learning, Biblioteca digitale) sia nei confronti dei partner internazionali sia nei confronti dei Centri ginevrini, dell'esercito e dei servizi informazioni.

Nella questione concernente i beni culturali la Confederazione rinuncerà in futuro a versare contributi ai Cantoni per il settore specialistico della protezione dei beni culturali. Attualmente la Confederazione si assume il costo del 20 per cento delle misure mentre l'80 per cento è sopportato dai Cantoni e da altri enti (Comuni, fondazioni, proprietari ecc.). La soppressione del sussidio sembra sostenibile, tanto più che la Confederazione porta avanti il servizio specializzato per questo compito.

Per quanto riguarda la protezione civile saranno soppressi diversi posti di comando e alloggi protetti per le organizzazioni partner. Di conseguenza, viene meno il relativo forfait per il mantenimento pari a 0,5 milioni.

Le riduzioni nell'ambito dei corsi e dei campi di G+S riguardano soprattutto i contributi a società e scuole. La diminuzione del numero di partecipanti alle offerte di G+S, in parte correlata all'evoluzione demografica ma in parte anche al fatto che la richiesta di sport organizzato è regredita, ha sempre comportato negli scorsi anni residui di credito. Pertanto i ragionevoli tagli proposti non dovrebbero praticamente comportare riduzioni delle prestazioni.

Nell'ambito della misurazione ufficiale gli uffici delle misurazioni disporranno di risorse leggermente inferiori. I Cantoni sono liberi di compensarle con risorse proprie oppure di prorogare i programmi della misurazione ufficiale per evitare l'insorgere di maggiori spese.

35 36

RS 611.010 RS 520.3

769

2.3.9

Riduzioni nelle università

Situazione iniziale Il 22 febbraio 2012 abbiamo approvato il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013­2016 (messaggio ERI)37. Nel quadro del messaggio vi abbiamo proposto importi massimi per il sostegno alle università cantonali. Abbiamo inoltre sottolineato che avremmo elaborato un programma di risparmi e che non avremmo potuto escludere che tale programma avrebbe riguardato anche crediti del messaggio ERI.

Rispetto al messaggio ERI, il Parlamento ha aumentato di 54 milioni il limite di spesa per i sussidi di base alle università per rendere lineare l'aumento annuo. I sussidi della Confederazione alle università cantonali aumentano dunque del 3,7 per cento ogni anno nel periodo 2013­2016.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)38 SER/A2310.0184 Aiuto alle università, sussidi di base SER/A2310.0185 Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU SER/A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cantonali Totale università

PF2014

PF2015

PF2016

618,1

652,7

693,4

48,0

49,0

50,0

64,5

65,5

66,4

730,6

767,2

809,8

Misura I crediti iscritti a preventivo per le università vengono ridotti di poco meno dell'1 per cento. La riduzione verrà attuata sui sussidi di base.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) SER/A2310.0184 Aiuto alle università, sussidi di base

7,3

7,7

7,7

Totale sgravi

7,3

7,7

7,7

37 38

770

FF 2012 2727 Proposte secondo il messaggio ERI (FF 2012 2727).

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 9 della legge federale del 4 ottobre 197439 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione della misura Secondo quanto stabilito dalla legge dell'8 ottobre 199940 sull'aiuto alle università, la Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni per le università in tre diverse forme: l'85 per cento dei mezzi è destinato alle università quale sussidio di base per le spese d'esercizio, mentre i progetti concreti vengono sostenuti tramite sussidi subordinati a progetti (6,5 %) e sussidi agli investimenti (8,5 %). Con i sussidi di base, che subiranno una riduzione dell'1 per cento circa, oltre alle normali attività nel periodo 2013­2016 verranno perseguiti in maniera prioritaria i seguenti obiettivi: promozione delle nuove leve (iniziativa ad ampio spettro per il rafforzamento del corpo intermedio), salvaguardia della qualità della formazione nonostante il costante aumento del numero di studenti (rapporto numerico studenti/docenti), consolidamento e ottimizzazione delle riforme in corso (Bologna) e mantenimento del buon posizionamento internazionale.

A seguito dell'aumento del limite di spesa operato dal Parlamento, anche dopo la riduzione proposta i crediti superano i mezzi previsti nel messaggio ERI di 31,3 milioni (2013: +17 mio.; 2014: +15,7 mio.; 2015: +6,3 mio.; 2016: ­7,7 mio.). In tal modo l'importo dei contributi federali concordato con i Cantoni nell'elaborazione del messaggio ERI è oltrepassato. Con un ritmo di crescita medio del 3,4 per cento annuo i sussidi continuano inoltre ad aumentare più rapidamente dei mezzi che, secondo un sondaggio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), i Cantoni impiegano per le università (+3,1 % all'anno).

Gli obiettivi del messaggio ERI sono realizzabili con i sussidi previsti, tanto più che nel periodo di sussidio in oggetto la crescita del numero di studenti si indebolisce.

2.3.10

Riduzioni nel settore dei PF

Situazione iniziale Il 22 febbraio 2012 abbiamo approvato il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013­2016 (messaggio ERI)41. Nel quadro del messaggio vi abbiamo proposto un importo massimo per il sostegno del settore dei PF. Abbiamo inoltre sottolineato che avremmo elaborato un programma di risparmi e che non avremmo potuto escludere che tale programma avrebbe riguardato anche crediti del messaggio ERI.

39 40 41

RS 611.010 RS 414.20 FF 2012 2727

771

Rispetto al messaggio ERI, il Parlamento ha aumentato di 103 milioni il limite di spesa per il settore dei PF per rendere lineare l'aumento annuo. I contributi della Confederazione al settore dei PF (contributo finanziario e spese d'investimento) aumentano dunque del 3,9 per cento ogni anno nel periodo 2013­2016. Con il nostro messaggio del 17 ottobre 201242 concernente il piano d'azione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera» ­ misure negli anni 2013­2016 abbiamo proposto di aumentare continuamente nei prossimi anni il numero di gruppi di ricercatori dei PF attivi nella ricerca energetica.

Questo potenziamento dovrebbe essere finanziato con una parte dei 103 milioni supplementari stanziati dal Parlamento.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Settore dei PF/A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF

2075,9

2222,2

2367,5

Totale settore dei PF (senza sedi ed edifici)

2075,9

2222,2

2367,5

Misura La Confederazione riduce i suoi contributi a sostegno del settore dei PF di 23 (2014) e 24 milioni di franchi (2015 e 2016), il che corrisponde all'1 per cento dei contributi annui.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) Settore dei PF/A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF

23,0

24,0

24,0

Totale sgravi

23,0

24,0

24,0

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 10 della legge federale del 4 ottobre 197443 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione della misura Il contributo finanziario annuo della Confederazione al settore dei PF serve a coprire le spese d'esercizio correnti per l'insegnamento e la ricerca. La Confederazione provvede inoltre alle sedi del settore dei PF (investimenti in immobili propri e contributi per le sedi). Oltre al finanziamento diretto, il settore dei PF può acquisire, su 42 43

772

FF 2012 7935 RS 611.010

base competitiva, altri mezzi federali per il sostegno della ricerca (ad es. ricerca UE, FNS, CTI, ricerca dell'Amministrazione federale). Complessivamente il settore dei PF è finanziato dalla Confederazione nella misura del 90 per cento circa (Consuntivo 2011). Gli altri mezzi provengono da terzi e da altri ricavi.

La misura proposta determina la riduzione dell'1 per cento dei contributi finanziari previsti per il periodo 2014­2016. Inoltre, grazie alla definizione di priorità e la ripartizione in tappe, l'UFCL può risparmiare altri 5 milioni all'anno nell'ambito di progetti edili nel settore dei PF (cfr. n. 2.3.1 Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale).

Le riduzioni dei contributi finanziari nel settore dei PF possono generalmente essere attuate senza grandi tagli alla ricerca e all'insegnamento: ­

per gli anni 2014 e 2015 l'aumento dei mezzi deciso dal Parlamento per un ammontare di 71 milioni supera di 24 milioni gli sgravi previsti. Tuttavia, i compiti supplementari nell'ambito della ricerca energetica che devono essere finanziati con questi mezzi nonché i tagli effettuati nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 comportano una riduzione del margine di manovra nel settore dei PF (2013­2016: complessivamente ­28 mio. rispetto al messaggio ERI);

­

secondo le previsioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), la crescita del numero di studenti dei PF raggiungerà il picco nel 2013. Nonostante le riduzioni, con un ritmo annuo del 3,7 per cento, il contributo federale al settore dei PF cresce in modo sensibilmente maggiore rispetto al numero di studenti;

­

non subiscono riduzioni i contributi federali alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e al Fondo nazionale svizzero (FNS). Il settore dei PF può quindi trarre profitto dal forte aumento di questi mezzi e compensare almeno parzialmente i risparmi, in particolare nel 2016;

­

data la priorità attribuita all'elevata qualità dell'insegnamento, nel 2016 la riduzione andrà soprattutto a discapito di infrastrutture e progetti strategici per la ricerca (SwissFEL, Blue Rain, iniziative faro TFE). Il Consiglio dei PF dovrà, se necessario, adeguare le priorità. Inoltre, potrà costituire riserve dai contributi finanziari della Confederazione per far fronte a progetti strategici e per compensare momenti di difficoltà e picchi nei pagamenti. Dal 2000 a questa parte il Consiglio dei PF è riuscito ad accumulare riserve per un ammontare di 75 milioni (stato: 2011). Questi mezzi possono essere impiegati per attenuare l'impatto delle riduzioni.

2.3.11

Misure nell'agricoltura

Situazione iniziale Oltre il 90 per cento delle uscite nell'ambito dell'agricoltura viene gestito attraverso limiti di spesa quadriennali (cfr. art. 6 della legge federale del 29 aprile 199844 sull'agricoltura). Con il messaggio del 1° febbraio 201245 concernente 44

LAgr; RS 910.1

773

l'evoluzione della Politica agricola 2014­2017 (Politica agricola 2014­2017), abbiamo proposto al Parlamento per i quattro anni un quadro finanziario complessivo di 13 670 milioni. Le uscite per l'agricoltura nel periodo preso in considerazione restano praticamente costanti. In tale messaggio avevamo già indicato che i fondi richiesti costituiscono un limite massimo che eventualmente deve essere ridotto se la situazione politico-finanziaria lo richiede.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

UFAG/A2310.0490 Pagamenti diretti nell'agricoltura UFAG/A2310.0144 Coltivazione di piante e allevamento di animali UFAG/A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione UFAG/A2310.0147 Aiuti produzione animale UFAG/A2310.0148 Aiuti produzione vegetale UFV/A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte Totale

PF2014

PF2015

PF2016

2810,4

2810,4

2810,6

38,0

38,0

38,0

0,9 6,3 73,0 4,0

0,9 6,3 68,5 4,0

0,9 6,3 68,5 4,1

2932,6

2928,1

2928,4

Misure Le riduzioni delle uscite nell'agricoltura vengono attuate prevalentemente tramite tagli ai pagamenti diretti (50 mio.). I restanti 6,7 milioni circa vengono risparmiati nell'ambito di determinate uscite che, a breve termine, hanno pochi effetti sui redditi nell'agricoltura.

Effetto di sgravio (in mio.)

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFAG/A2310.0490 Pagamenti diretti nell'agricoltura UFAG/A2310.0144 Coltivazione di piante e allevamento di animali UFAG/A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione UFAG/A2310.0147 Aiuti produzione animale UFAG/A2310.0148 Aiuti produzione vegetale UFV/A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte Totale sgravi

45

774

FF 2012 1757

PF2014

PF2015

PF2016

50,0

50,0

50,0

3,0

3,0

3,0

0,7 1,0 1,0

0,7 1,0 1,0

0,7 1,0 1,0

1,0

1,0

1,0

56,7

56,7

56,7

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 11 della legge federale del 4 ottobre 197446 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 7: durata degli aiuti per la riqualificazione fino al 2016 nell'articolo 86a capoverso 3 della legge del 29 aprile 199847 sull'agricoltura.

Descrizione delle misure Riduzione dei pagamenti diretti I pagamenti diretti sono uno degli elementi principali della politica agricola; promuovono le prestazioni d'interesse generale richieste dalla società. Per i pagamenti diretti è stabilito un limite di spesa pluriennale secondo l'articolo 6 LAgr. Secondo il nostro messaggio concernente la Politica agricola 2014­2017, per i pagamenti diretti nei quattro anni sono previsti complessivamente 11,3 miliardi, ossia circa 2,8 miliardi l'anno. La proposta riduzione di 50 milioni l'anno equivale a una riduzione dell'1,8 per cento, che deve essere attuata proporzionalmente ai tipi di contributo previsti dalla Politica agricola 2014­2017. La ripartizione dei fondi di cui al messaggio del 1° febbraio 2012 sarà ancora influenzata dalle correzioni del Parlamento alla Politica agricola 2014­2017. Pertanto definiremo in maniera definitiva una ripartizione dei fondi nel quadro delle disposizioni esecutive. La consultazione sul pacchetto di ordinanze PA 14­17 è prevista dopo l'approvazione della modifica di legge da parte del Parlamento nella primavera/estate 2013. Secondo la pianificazione attuale, i pagamenti diretti previsti per il 2014 sono ripartiti come segue tra i singoli strumenti: Tipo di contributo In mio.; 2014

Importo prima del PCon 2014

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento Contributi per il paesaggio rurale Contributi per la biodiversità Contributi per la qualità del paesaggio Contributi per i sistemi di produzione Contributi per l'efficienza delle risorse Contributi di transizione

1093,5 511,0 295,0 20,0 361,0 52,0 477,9

Totale pagamenti diretti

2810,4

Le riduzioni influenzano il reddito contadino: in media per ogni ettaro di superficie agricola utile vi è una riduzione dei pagamenti diretti di circa 50 franchi. Mediamente un'azienda agricola riceve circa 900 franchi di pagamenti diretti in meno. Come finora, anche in futuro le aliquote per i singoli tipi di contributo verranno definite in un'ordinanza del Consiglio federale (ordinanza sui pagamenti diretti).

46 47

RS 611.010 RS 910.1

775

Maggiore concentrazione dei fondi per coltivazione di piante e allevamento di animali Attualmente i fondi sono impiegati per l'allevamento di animali (34,2 mio.) e per le risorse fitogenetiche (3,8 mio.). I contributi per l'allevamento di animali sono finalizzati a migliorare le basi di produzione e sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute per prestazioni chiaramente definite. Nella coltivazione di piante, nell'ambito del Piano d'azione nazionale «Risorse fitogenetiche», le varietà locali svizzere sono inventariate, conservate, descritte e approntate per un impiego sostenibile. I tagli complessivi di 3 milioni sono realizzati come segue: la promozione dell'allevamento equino ­ ad eccezione dell'allevamento di cavalli delle Franches Montagnes ­ è soppressa (sgravio di 0,9 mio.). Questo è sostenibile perché i benefici dell'allevamento di cavalli usati per sport e hobby esistono principalmente al di fuori dell'agricoltura. L'ulteriore sgravio di 2,1 milioni deve essere suddiviso proporzionalmente tra le altre specie promosse nell'allevamento di animali e le misure per le risorse fitogenetiche. La riduzione dei contributi di promozione condurrà all'aumento del prezzo pagato dagli allevatori per le prestazioni di servizio delle organizzazioni di allevamento riconosciute. I fondi ancora disponibili in futuro serviranno in primo luogo a cofinanziare la tenuta dei libri genealogici nonché gli esami funzionali nell'allevamento di bovini, bestiame minuto, api mellifere, cavalli delle Franches Montagnes e camelidi del nuovo mondo. Nel settore delle risorse fitogenetiche, in futuro l'accento sarà posto sulla garanzia delle raccolte esistenti, mentre ulteriori misure, come ad esempio progetti per l'impiego sostenibile, vengono accantonate.

Soppressione degli aiuti per la riqualificazione Gli aiuti per la riqualificazione sono stati introdotti nel 2004 con la Politica agricola 2007 per consentire ai capiazienda di iniziare un'attività extraagricola qualificata.

Da allora circa due dozzine di contadini ne hanno beneficiato e si sono riqualificati in un'altra professione riconosciuta. Poiché sono stati poco utilizzati, gli aiuti per la riqualificazione sono soppressi. A tal fine a livello di ordinanza la concessione di nuovi contributi va limitata alla fine del 2013. Gli aiuti alla riqualificazione
concessi fino a questo momento si esauriranno entro la fine del 2016. La proroga della scadenza fino al 2019 prevista nella Politica agricola 2014­2017 non è di conseguenza più necessaria; con una modifica dell'articolo 86a capoverso 3 legge sull'agricoltura deve essere ridotta a fine 2016. Affinché gli aiuti per la riqualificazione autorizzati fino alla fine del 2013 possano essere versati entro la scadenza del termine, i fondi restano riservati nella misura di 0,2 milioni al credito A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione.

Riduzione degli aiuti per la produzione animale e vegetale Nell'ambito degli aiuti per la produzione animale la Confederazione concede contributi d'infrastruttura per apparecchi ed equipaggiamenti di mercati pubblici di bestiame da macello e di ovini nella regione di montagna. In passato tali contributi d'infrastruttura sono stati poco utilizzati e pertanto possono essere soppressi. Contemporaneamente vengono leggermente ridotti gli altri strumenti di sostegno (carne, uova e lana di pecora) cosa che appare conciliabile con il maggiore orientamento dell'agricoltura al mercato. Nell'ambito del credito aiuti per la produzione vegetale, nel 2011 sono stati impiegati 4,5 milioni per la valorizzazione della frutta. Si sostiene, da un lato, l'immagazzinamento di concentrati di succhi di frutta teso a compen776

sare le fluttuazioni della produzione annuali e, dall'altro, la Confederazione eroga contributi per la trasformazione industriale di frutta a granella e a nocciolo indigena per ridurre la differenza di prezzo tra frutta indigena e importata. I contributi per la valorizzazione della frutta devono essere ridotti di 1 milione l'anno; la concreta impostazione sarà definita d'intesa con il settore.

Riduzione dei fondi per l'«Assicurazione della qualità del latte» La Confederazione eroga contributi ai Servizi incaricati dell'esecuzione dei controlli della qualità del latte. Con la riduzione prevista del contributo federale di 1 milione la responsabilità individuale del settore lattiero per il controllo del latte avrà una maggiore valenza.

2.3.12

Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari

Situazione iniziale In virtù della legge del 21 marzo 200348 sulla promozione dell'alloggio, la Confederazione sostiene la costruzione di abitazioni di utilità pubblica mediante conferimenti a un fondo di rotazione gestito fiduciariamente dalle organizzazioni mantello di operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni. Sulla base del credito quadro stanziato dalle Camere federali per i conferimenti al fondo, dal 2013 potranno ancora essere contratti impegni per un ammontare totale di 92 milioni di franchi.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

UFAB/A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica

29,6

30,0

30,5

Totale

29,6

30,0

30,5

Misura Tra il 2014 e il 2016 i previsti conferimenti della Confederazione al fondo di rotazione dovranno essere ridotti annualmente di 10 milioni a circa 20 milioni.

Effetto di sgravio (in mio.)

48

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFAB/A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica

10,0

10,0

10,0

Totale sgravi

10,0

10,0

10,0

RS 842

777

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 12 della legge federale del 4 ottobre 197449 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione della misura Tra il 2014 e il 2016 i previsti conferimenti della Confederazione al fondo di rotazione dovranno essere ridotti annualmente di 10 milioni a circa 20 milioni. A causa della riduzione dei conferimenti, il completo esaurimento del credito quadro stanziato dalle Camere federali sarà differito di un anno, ovvero dal 2016 al 2017, anno in cui verranno ancora effettuati conferimenti per 2,5 milioni. L'ammontare complessivo del credito quadro non è intaccato dalla misura.

Nell'ottica della politica in materia di costruzione di abitazioni, la misura è sostenibile poiché rispetto al 2012 negli anni 2013­2016 i conferimenti della Confederazione al fondo di rotazione aumentano da circa 7 milioni a 30 milioni, rispettivamente a 20 milioni all'anno. Occorre inoltre tenere conto che il fondo di rotazione raggiungerà un capitale di circa 450 milioni alla fine del 2013 e di oltre 500 milioni alla fine del 2016. In tal modo, anche senza ulteriori conferimenti della Confederazione, dal 2017 i rimborsi dei mutui garantiranno una disponibilità di circa 20 milioni all'anno per la promozione della costruzione di abitazioni. Con questo importo si potranno sostenere ogni anno circa 700 abitazioni di committenti di utilità pubblica.

Del resto la presente misura nell'ambito della promozione della costruzione di abitazioni costituiva già oggetto del programma di consolidamento 2012­2013 che abbiamo adottato il 1° settembre 2010; essa era poi stata accantonata a seguito della non entrata in materia del Parlamento.

2.3.13

Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali

Situazione iniziale Le strade nazionali sono di competenza dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). I relativi investimenti sono finanziati, da un lato, attraverso il preventivo globale dell'USTRA (sistemazione e manutenzione per la conservazione del valore) e, dall'altro, attraverso il fondo infrastrutturale (completamento della rete ed eliminazione dei problemi di capacità).

49

778

RS 611.010

Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

USTRA/A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (preventivo globale) USTRA/A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale

1349,2

1339,6

1384,7

1049,1

1168,7

1186,2

Totale

2398,3

2508,3

2553,0

Misure Possibilità di sgravi nei due ambiti seguenti.

Sistemazione delle strade nazionali, che prevede tra l'altro gli impianti di trattamento delle acque di scarico stradali, i corridoi faunistici e ottimizzazioni strutturali di strutture di raccordo. Il rinvio di alcuni di questi progetti consente di ridurre le uscite per investimenti dell'USTRA.

Il completamento della rete delle strade nazionali già approvato viene finanziato attraverso il fondo infrastrutturale. A causa dei ritardi prevedibili nella realizzazione dei tratti ancora mancanti, i Cantoni hanno segnalato un minore fabbisogno di fondi, consentendo di ridurre provvisoriamente le risorse da conferire annualmente al fondo.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) USTRA/A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (preventivo globale) USTRA/A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale

20,0

20,0

20,0

75,0

75,0

75,0

Totale sgravi

95,0

95,0

95,0

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 13 della legge federale del 4 ottobre 197450 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

50

RS 611.010

779

Descrizione delle misure Scaglionamento degli interventi di sistemazione sulle strade nazionali La conservazione delle strade nazionali, finanziata attraverso il preventivo globale dell'USTRA, comprende le misure di risanamento vere e proprie (manutenzione) e la sistemazione (trasformazione) del patrimonio esistente. Mentre le misure di risanamento sono necessarie a causa dell'invecchiamento e dell'usura delle infrastrutture, gli interventi di sistemazione sono dovuti ai costanti mutamenti cui è soggetto il traffico (quantità, composizione, carico sugli assi e carico totale, sviluppo degli insediamenti), ai requisiti più severi imposti dal diritto ambientale, alla politica di trasferimento del traffico (centri di controllo del traffico pesante) nonché ai provvedimenti in caso di eventi e pericoli naturali. Gli investimenti annui per la conservazione delle strade nazionali confluiscono per circa la metà nelle misure di risanamento e per il rimanente in quelle di sistemazione.

Una riduzione delle uscite annue può essere ottenuta rinviando la realizzazione di misure di protezione delle acque, corridoi faunistici e ottimizzazioni strutturali di strutture di raccordo.

La misura comporta una riduzione delle uscite dell'USTRA nei settori interessati pari a 20 milioni all'anno (ca. il 3 % dei fondi disponibili per la sistemazione).

Completamento della rete delle strade nazionali Attraverso il fondo infrastrutturale la Confederazione finanzia tra l'altro la quota di sua competenza per il completamento della rete di strade nazionali. La costruzione dei tratti ancora mancanti (ca. 100 km) è rimasta anche dopo l'introduzione della NPC nel 2008 un compito comune a Confederazione e Cantoni. Ai Cantoni spetta il ruolo di committente, alla Confederazione, e in particolare all'USTRA, quello di autorità di alta vigilanza. Nei prossimi anni i progetti di completamento della rete saranno finanziati mediamente per l'85 per cento dalla Confederazione e per il 15 per cento dai Cantoni.

A causa dei ritardi prevedibili nella realizzazione di diversi tratti, per i prossimi anni i Cantoni hanno fatto richiesta di meno fondi alla Confederazione.

La misura consiste nell'adeguare il versamento annuale nel fondo infrastrutturale al minore fabbisogno di risorse. Dal 2014 al 2016 saranno pertanto conferiti annualmente 75
milioni in meno. Dal 2017 i versamenti verranno di nuovo aumentati, in modo tale da garantire a lungo termine la necessaria alimentazione del fondo infrastrutturale per il completamento della rete. Gli altri compiti finanziati con il fondo infrastrutturale (eliminazione dei problemi di capacità, contributi agli investimenti per infrastrutture di trasporto negli agglomerati, contributi globali alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche) non subiranno riduzioni.

780

2.3.14

Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario

Situazione iniziale Nel settore dell'infrastruttura ferroviaria le imprese ferroviarie sono responsabili della qualità dell'infrastruttura. Con il passaggio a convenzioni sulle prestazioni e a limiti di spesa quadriennali il ruolo della Confederazione consiste ora nell'indicare solo un orientamento globale, mentre la responsabilità della fornitura di prestazioni efficienti incombe alle imprese. L'efficienza a livello sovraordinato è gestita mediante indicatori. Oltre alle FFS, il paesaggio ferroviario svizzero si compone di poco meno di dieci imprese ferroviarie maggiori e di una trentina di imprese minori. Solo singole imprese ferroviarie si sono impegnate in collaborazioni molto strette (ad es. Railplus nel settore delle ferrovie a scartamento ridotto), mentre nel complesso riteniamo insufficiente la collaborazione in ambito tecnico o di rifornimento dei materiali e delle risorse.

Per il settore del trasporto merci ferroviario, il nostro Collegio è stato incaricato, in adempimento della mozione 10.3881 «Futuro del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero», di valutare le attuali misure di promozione e di presentare una strategia globale per l'ulteriore promozione del traffico merci su rotaia. Nel 2013 adotteremo il relativo progetto da sottoporre al Parlamento.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

UFT/A4300.0115 Contributo agli investimenti infrastruttura CP FFS UFT/A4300.0131 Contributo agli investimenti infrastruttura CP ferrovie private UFT/A4300.0121 Binari di raccordo UFT/A4300.0141 Terminali UFT/A2310.0450 Indennità per il trasporto di merci per ferrovia non transalpino Totale

PF2014

PF2015

PF2016

1340,0

1407,0

1473,0

521,0 17,7 45,4

530,0 23,1 46,1

549,0 23,4 46,7

28,3

28,7

29,1

1952,4

2034,9

2121,2

Misure Nel settore dell'infrastruttura ferroviaria, l'UFT deve esaminare tutti i progetti individuali dei gestori dell'infrastruttura sul potenziale di riduzione dei costi o sull'adozione di standard maggiormente differenziati. Attraverso una modifica di legge occorre introdurre il rifornimento comune dei materiali e delle risorse e accelerare l'armonizzazione degli standard tecnici, in primo luogo per le ferrovie private.

Riguardo al trasporto merci ferroviario, nell'ambito del messaggio concernente la concezione globale per la promozione del traffico merci su rotaia in tutto il Paese intendiamo ridurre le risorse impiegate di almeno 20 milioni di franchi rispetto all'attuale piano finanziario.

781

Effetto di sgravio (in mio.)

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFT/A4300.0115 Contributo agli investimenti infrastruttura CP FFS UFT/A4300.0131 Contributo agli investimenti infrastruttura CP ferrovie private UFT/A4300.0121 Binari di raccordo UFT/A4300.0141 Terminali UFT/A2310.0450 Indennità per il trasporto di merci per ferrovia non transalpino Totale sgravi

PF2014

PF2015

PF2016

15,0

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

­

20,0

20,0

20,0

40,0

40,0

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 14 della legge federale del 4 ottobre 197451 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 5: modifica all'articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 195752 sulle ferrovie (Lferr).

Descrizione delle misure Infrastruttura ferroviaria Nell'ambito dell'infrastruttura ferroviaria, oltre a un orientamento generale (da rafforzare ulteriormente) sulla base di indicatori, occorre effettuare un'analisi di singoli progetti dei gestori dell'infrastruttura riguardo a possibili riduzioni dei costi o all'eventuale adozione di standard tecnici maggiormente differenziati. Per lo svolgimento di tale analisi devono essere creati due nuovi posti all'UFT (si consideri, a titolo di paragone, che attualmente 1,5 posti sono riservati alla sorveglianza della convenzione sulle prestazioni con le FFS). La maggiore pressione così esercitata contribuirà all'adozione di soluzioni efficienti.

Inoltre, presso le ferrovie private devono essere introdotti il rifornimento comune dei materiali e delle risorse e l'armonizzazione degli standard tecnici. Nella Lferr devono essere create le basi giuridiche per poter obbligare le imprese ferroviarie ad aderire a un'associazione o ad un'organizzazione (ad es. UTP, Railplus), così da imporre standard tecnici uniformi e il rifornimento comune dei materiali e delle risorse.

51 52

782

RS 611.010 RS 742.101

Per attuare il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 occorre rivedere o integrare le convenzioni sulle prestazioni 2013­2016 firmate con le ferrovie private. Per il momento non si ritiene necessario modificare la convenzione sulle prestazioni 2013­2016 firmata con le FFS e approvata dal Parlamento il 24 settembre 2012; il risparmio auspicato dovrà tuttavia essere conseguito attraverso misure finalizzate all'aumento dell'efficienza e non attraverso la riduzione delle prestazioni fornite dalle FFS.

La misura non ha ripercussioni sull'offerta di trasporto delle ferrovie. Essa non tocca neppure le indennità del traffico regionale viaggiatori e non è da confondere con la misura a lungo termine della verifica dei compiti che prevede di esaminare la sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus (vedi n. 2.4.3).

Traffico merci su rotaia Per il settore del traffico merci ferroviario ci viene affidato un unico mandato di risparmio, da realizzare nell'ambito del succitato progetto della strategia globale per la promozione del traffico merci su rotaia nell'intero Paese. Tra le misure possibili rientrano l'accelerazione del piano di abbattimento del debito attraverso la riduzione delle indennità di esercizio (in particolare per il traffico combinato non transalpino) o l'erogazione più oculata dei contributi agli investimenti per i binari di raccordo privati e/o i terminali. Siccome il progetto in questione, che dovremo adottare nel 2013, potrà essere attuato solo nel 2015, i risparmi previsti saranno realizzati soltanto a partire da tale anno.

2.3.15

Misure nel settore dell'ambiente

Situazione iniziale I due crediti «Protezione contro i pericoli naturali» e «Protezione contro le piene» finanziano le indennità corrisposte per il ripristino e il rinnovo di opere di protezione contro i pericoli causati dall'acqua, contro le valanghe, la caduta di massi e le colate detritiche. Con i fondi del credito «Acqua» la Confederazione sostiene indagini sul risanamento delle acque di superficie e stanzia contributi per la rilevazione di dati importanti per la protezione delle acque.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

UFAM/A4300.0135 Protezione contro le piene UFAM/A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali UFAM/A2310.0132 Acqua

178,1

181,8

184,5

47,6 6,7

48,3 6,8

49,0 6,9

Totale

232,4

236,9

240,4

783

Misure Innanzi tutto le indennità per il ripristino e il rinnovo delle opere di protezione devono essere ridotte di 17,5 milioni; i crediti (parzialmente aumentati) non sono al momento esauriti. Inoltre, nell'ambito della protezione delle acque sono previsti risparmi annui pari a 1 milione di franchi. I tagli saranno effettuati a seconda delle priorità e delle urgenze. Interessate dalle riduzioni saranno presumibilmente le attività di base concernenti nuovi problemi ambientali (ad es. i microinquinanti).

Effetto di sgravio (in mio.)

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFAM/A4300.0135 Protezione contro le piene UFAM/A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali UFAM / A2310.0132 Acqua Totale sgravi

PF2014

PF2015

PF2016

11,0

11,0

11,0

6,5 1,0

6,5 1,0

6,5 1,0

18,5

18,5

18,5

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 15 della legge federale del 4 ottobre 197453 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione delle misure Protezione contro le piene e i pericoli naturali In virtù della legge federale del 21 giugno 199154 sulla sistemazione dei corsi d'acqua e la legge forestale del 4 ottobre 199155 la Confederazione corrisponde indennità per la costruzione, il ripristino e il rinnovo di opere e impianti di protezione contro i pericoli causati da acqua, valanghe, cadute di massi e colate detritiche.

Inoltre sostiene l'elaborazione di dati di base sui pericoli e di carte dei pericoli come pure l'istituzione di stazioni idrometriche e di servizi di preallarme. I costi annui di tali compiti sono stimati nell'ordine di grandezza di 230 milioni di franchi. Gran parte dei mezzi finanziari è versata sulla base di accordi programmatici o nel quadro di assicurazioni di finanziamenti di singoli progetti; solo poco più di 10 milioni di franchi l'anno non riguardano impegni pluriennali.

A seguito di ritardi nell'esecuzione di progetti in diversi Cantoni, dovuti a una revisione dei piani o alla procedura di autorizzazione edilizia, non tutti i crediti disponibili sono stati completamente esauriti. Inoltre, in futuro sono previsti sgravi del bilancio pari a 17,5 milioni di franchi l'anno. Le misure non interessano l'entità 53 54 55

784

RS 611.010 LSCA; RS 721.100 LFO; RS 921.0

delle aliquote dei contributi federali accordati per singoli progetti (in genere tra il 35 e il 45 %, nel caso di difficoltà di finanziamento nella protezione contro le piene fino al 65 %) e non interessano nemmeno gli accordi programmatici conclusi con i Cantoni.

Protezione delle acque Secondo la legge federale del 24 gennaio 199156 sulla protezione delle acque, la Confederazione sostiene indagini per il risanamento delle acque superficiali. Può altresì appoggiare i Cantoni nelle ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti utilizzate come acqua potabile. Partecipa all'allestimento di inventari cantonali sugli impianti per l'approvvigionamento idrico e sulla falda freatica.

Raccoglie a tal fine la documentazione (ad es. atlante dell'approvvigionamento idrico) di cui ha bisogno per garantire l'approvvigionamento idrico. Al contempo, la Confederazione sostiene la formazione di personale specializzato e informa la popolazione nel settore dello smaltimento delle acque di scarico, con l'obiettivo di conservare e ottimizzare le relative infrastrutture. La Confederazione procede infine al rilevamento di dati importanti nei settori della protezione e della gestione delle acque e della limitazione dei pericoli. Inoltre, sostiene compiti esecutivi nel quadro della rinaturazione di corsi d'acqua. Per l'attuazione di tali compiti, la Confederazione stanzia complessivamente approssimativamente 7 milioni.

Proponiamo di ridurre i fondi per la protezione delle acque di 1 milione, ovvero un taglio pari a circa il 15 per cento. Questa misura proposta inizialmente nel programma di consolidamento 2012­2013 deve essere attuata tenendo conto di priorità e urgenze. In particolare è necessario salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture di approvvigionamento e di smaltimento idrico raccogliendo la documentazione necessaria e tenere conto in misura adeguata dei rischi per la qualità e la quantità dell'acqua potabile nonché dei pericoli di piene. Verosimilmente le riduzioni toccheranno in primo luogo le attività di base, ad esempio quelle legate a problemi ambientali identificati di recente (ad es. relativi a microinquinanti) o alla garanzia dell'approvvigionamento idrico in vista dei cambiamenti climatici. I Cantoni hanno facoltà di scegliere se compensare i tagli nel bilancio della Confederazione con programmi cantonali o se applicarli a loro volta a livello cantonale rinviando o rinunciando a progetti.

2.3.16

Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

Situazione iniziale Oltre ai principali settori dei trasferimenti «Traffico ferroviario» o «Protezione dell'ambiente», il DATEC accorda anche trasferimenti di minore entità a diversi destinatari. Nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 vengono integrate le seguenti rubriche:

56

LPAc; RS 814.20

785

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

SG DATEC/A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali UFAC/A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente UFAC/A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane UFCOM/A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali ARE / A2115.0001 Spese di consulenza Totale

PF2014

PF2015

PF2016

0,4

0,4

0,4

14,2

14,5

14,7

14,2

14,5

14,7

4,3 1,5

4,3 1,5

4,4 1,5

34,2

34,8

35,3

Misure ­ SG DATEC: riduzione del contributo all'Unione postale universale nel preventivo della SG DATEC. A seguito della revisione della legislazione postale, il contributo sarà d'ora in poi a carico dell'UFCOM (senza aumenti).

­ UFAC: riduzione dei contributi ai progetti a favore del traffico aereo nei settori «Protezione dell'ambiente» e «Misure di sicurezza che non spettano alle autorità pubbliche».

­ UFCOM: revoca dell'adesione alla GSM Association (associazione mondiale degli operatori di telefonia mobile GSM).

­ ARE: rinuncia alla prevista promozione di progetti di sviluppo di quartieri e insediamenti («projets urbains»).

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) SG DATEC/A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali UFAC/A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente UFAC/A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane UFCOM/A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali ARE / A2115.0001 Spese di consulenza

0,5

0,5

0,5

0,1 1,5

0,1 1,5

0,1 1,5

Totale sgravi

2,9

2,9

2,9

786

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 16 della legge federale del 4 ottobre 197457 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione delle misure Contributo all'Unione postale universale (SG DATEC) La Svizzera è membro dell'Unione postale universale. Finora il contributo di membro pari a 300 000 franchi annui era iscritto nel preventivo della SG DATEC. Con la revisione della legge sulle poste, la competenza passa all'UFCOM e di conseguenza il contributo viene ridotto nel piano finanziario della SG DATEC. L'UFCOM si assume l'onere del contributo senza procedere a un aumento del suo preventivo.

Misure di protezione ambientale e misure di sicurezza nel settore del traffico aereo (UFAC) In virtù dell'articolo 37a della legge federale del 22 marzo 198558 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin), la Confederazione concede contributi a progetti per provvedimenti nell'ambito del traffico aereo. La legge stabilisce la ripartizione in percentuale dei proventi a destinazione vincolata: 50 per cento per misure per promuovere un elevato livello di sicurezza nel traffico aereo, 25 per cento per provvedimenti di protezione dell'ambiente e 25 per cento per misure volte a proteggere il traffico aereo contro atti illeciti che non spettano alle autorità pubbliche.

La misura consiste nella riduzione dei mezzi finanziari messi a disposizione dei settori della protezione ambientale e delle misure di sicurezza che non spettano alle autorità pubbliche per un periodo provvisorio (2014­2016).

La misura va da una parte a beneficio del saldo del finanziamento speciale del traffico aereo; la destinazione vincolata consente tuttavia di mantenere valide le richieste dei mezzi non impiegati. D'altra parte, il risparmio comporta una modifica della chiave di ripartizione secondo la LUMin in due dei tre campi di attività coperti dal finanziamento speciale. Attualmente partiamo dal principio che, malgrado i tagli proposti, mediante una gestione dei crediti sia possibile mantenere a lungo termine la chiave di ripartizione. Se dovesse
risultare che il mantenimento della chiave di ripartizione a lungo termine non è più possibile (anche per altri motivi), sarà necessaria una verifica della situazione a livello giuridico.

Revoca dell'adesione alla GSMA (UFCOM) L'UFCOM è membro della GSM Association (GSMA) dal 1998. La GSMA è stata istituita nel 1987 e, come associazione industriale, rappresenta a livello mondiale gli interessi di oltre 800 operatori di telefonia mobile e di oltre 200 produttori di infrastrutture di rete e telefonia mobile. L'associazione costituisce una piattaforma per 57 58

RS 611.010 RS 725.116.2

787

l'ulteriore sviluppo della telefonia mobile e svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione di standard validi per tutte le reti. Considerato l'orientamento della GSMA, l'adesione dell'UFCOM in qualità di regolatore non è ora più necessaria.

Rinuncia al cofinanziamento dei «projets urbains» (ARE) Nel quadro del progetto legislativo «Modifica della legge federale sugli stranieri: attuazione del piano d'integrazione» era prevista l'integrazione di una disposizione sulla promozione nella legge federale del 22 giugno 197959 sulla pianificazione del territorio e di impiegare dal 2014 mezzi finanziari della Confederazione per il sostegno a favore di progetti di sviluppo di quartieri e insediamenti («projets urbains»; 1,5 mio.). I relativi mezzi sono stati iscritti nel Piano finanziario 2014­2016.

La misura consiste nella rinuncia al previsto sovvenzionamento dei «projets urbains». In vista del presente messaggio, riesaminando i nostri compiti siamo giunti alla conclusione che sia accettabile lasciare il trasferimento delle conoscenze e il sostegno nello sviluppo dei quartieri e degli insediamenti soprattutto nell'ambito di competenza dei Cantoni e di rinunciare a questo sussidio.

2.3.17

Rinuncia alla promozione indiretta della stampa

Situazione iniziale Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni, la Posta concede riduzioni per il trasporto di quotidiani e settimanali in abbonamento nonché di giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro. Complessivamente la Confederazione indennizza queste prestazioni della Posta con 50 milioni di franchi all'anno (30 mio. per la stampa regionale e locale, 20 mio.

per la stampa associativa e delle fondazioni). L'UFCOM autorizza le richieste di sostegno alla stampa e il Consiglio federale approva, su richiesta della Posta, le riduzioni di prezzo per i prodotti che hanno diritto al contributo. Con l'entrata in vigore, il 1° ottobre 2012, della nuova legge del 17 dicembre 201060 sulle poste, i contributi di sostegno alla stampa a partire dal 1° gennaio 2012 sono stati elevati in totale da 30 a 50 milioni; a differenza della regolamentazione previgente, il sussidio è ora fissato a tempo indeterminato nella legge.

Mezzi iscritti nel piano finanziario del 22 agosto 2012 (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

UFCOM/A6210.0156 Riduzioni per la distribuzione di giornali e riviste

50,0

50,0

50,0

Totale

50,0

50,0

50,0

59 60

788

LPT; RS 700 RS 783.0

Misura La riduzione dei prezzi per la distribuzione di prodotti della stampa locale e regionale nonché della stampa associativa e delle fondazioni è soppressa a partire dal 1° gennaio 2015. È pertanto abolito anche l'indennizzo concesso alla Posta per queste prestazioni. La misura era già contenuta nel Programma di consolidamento 2012­201361.

Effetto di sgravio (in mio.)

PF2014

PF2015

PF2016

Sgravi rispetto al PF 2014­2016 (mandato di risparmio) UFCOM/A6210.0156 Riduzioni per la distribuzione di giornali e riviste

­

50,0

50,0

Totale sgravi

­

50,0

50,0

Premesse normative Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, numero 5, modifica dell'articolo 16 della legge del 17 dicembre 201062 sulle poste.

Descrizione della misura A partire dal 1° gennaio 2015 la Confederazione abolirà l'indennizzo concesso alla Posta per la riduzione del prezzo per la distribuzione di giornali e periodici attuata tramite la riduzione del prezzo per la distribuzione quotidiana.

Alla luce dei considerevoli oneri amministrativi, i benefici della promozione indiretta della stampa finalizzata alla salvaguardia del pluralismo del paesaggio mediatico sono scarsi. La promozione indiretta della stampa penalizza inoltre altri canali di vendita (recapito mattutino, vendite al dettaglio nelle edicole, organizzazioni operanti nella distribuzione e media online) e provoca una distorsione della concorrenza. La definizione di quali testate siano importanti in termini di politica della democrazia e dunque abbiano diritto al sussidio non è di facile soluzione. Con il nostro messaggio del 20 maggio 200963 concernente la legge sulle poste avevamo anche proposto di rinunciare alla promozione indiretta della stampa. Il modello in vigore è stato molto dibattuto ma si è infine affermato in Parlamento, tra l'altro per mancanza di alternative. Già nel mese di giugno del 2012 le Camere federali ci avevano tuttavia trasmesso una mozione per l'elaborazione di un nuovo piano di sostegno per garantire le funzioni dei media in termini di politica statale e democratica (12.3004 Mozione CIP-N). Pertanto prosegue l'elaborazione di possibili modelli di sostegno alternativi ai sensi del mandato del Parlamento.

61 62 63

FF 2010 6326 seg.

RS 783.0 FF 2009 4493

789

La soppressione della riduzione per la distribuzione comporterà, per coloro che ne avevano finora diritto, aumenti sui prezzi di distribuzione. La Posta ha inoltre annunciato che nei prossimi anni aumenterà gradualmente i prezzi ordinari per la distribuzione di giornali e periodici al fine di poter ridurre il deficit di circa 100 milioni l'anno che la Posta ha accumulato alla voce «giornali». Con l'eliminazione della promozione indiretta della stampa decade anche l'approvazione dei prezzi da parte del Consiglio federale. D'altra parte, in virtù della posizione sul mercato della Posta Svizzera nel recapito regolare, il Sorvegliante dei prezzi può impedire che si verifichino aumenti discriminatori dei prezzi. Inoltre, secondo l'articolo 13 della legge sulle poste i trasporti di giornali rientrano, insieme ai servizi postali, nel servizio universale. Nell'ambito del servizio universale il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo. I prezzi per la distribuzione dei giornali devono inoltre essere stabiliti indipendentemente dalla distanza.

Attualmente le ripercussioni di questa transizione sulle singole imprese non possono essere esposte nel dettaglio; esse dipendono segnatamente dal fatto che la stampa possa o no scaricare gli eventuali maggiori costi sui propri clienti. Riteniamo pertanto sostenibile sopprimere la promozione indiretta della stampa. Questa misura permetterà dal 2015 di conseguire uno sgravio delle finanze federali pari a 50 milioni all'anno.

2.4

Misure incisive della verifica dei compiti

2.4.1

Contesto

Nel rapporto del 14 aprile 2010 del Consiglio federale sul piano di attuazione della verifica dei compiti sono elencati per la prima volta i progetti di riforma e di rinuncia che erano allora rilevanti. Una parte di questi progetti è stata integrata nel programma di consolidamento 2012­2013. In seguito è rimasto un pacchetto di 25 misure a lungo termine della verifica dei compiti che non ha potuto essere proposto con il programma di consolidamento, in quanto esse non erano ancora pronte per l'attuazione o necessitavano di un proprio progetto. Nel quadro dell'elaborazione del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, abbiamo inoltre integrato due nuove misure a lungo termine. La prima mira all'accelerazione delle procedure d'asilo, la seconda alla verifica e alla riduzione del numero di statistiche.

Nell'ambito del consuntivo, il Consiglio federale riferisce annualmente sullo stato di attuazione del pacchetto di misure. Le misure già attuate e quelle che non saranno realizzate vengono spiegate brevemente qui di seguito, mentre le misure ancora pendenti vengono descritte in modo più dettagliato.

2.4.2

Misure attuate e misure abbandonate

Oltre alle misure a lungo termine della verifica dei compiti (scorporo METAS, priorità nella ricerca propria, ottimizzazioni della rete esterna) già enunciate ai numeri 2.2 e 2.3, il Collegio governativo ha già attuato le seguenti misure: ­

790

con lo scorporo di MeteoSvizzera in un ente di diritto pubblico della Confederazione, intendevamo aumentare il margine di manovra di tale istituzione come pure la sua efficienza e la sua effettività. Con il nostro messaggio del

2 marzo 201264 sulla revisione totale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia, abbiamo concluso questa misura. Tuttavia, dato che le Camere federali hanno deciso di non entrare in materia sul progetto, questa misura non verrà applicata;

64 65 66

­

nel quadro del rinnovo integrale avvenuto nel 2011, abbiamo esaminato una riduzione del numero di commissioni extraparlamentari. Nel complesso sono state soppresse 11 commissioni, 4 commissioni sono state riunite in 3, mentre 9 commissioni sono state riorganizzate. Le commissioni sono quindi state ridotte del 14 per cento passando da 141 a 120. Questo permette di conseguire risparmi di quasi 100 000 franchi65;

­

con l'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen/Dublino sono cambiate le condizioni quadro per il Corpo delle guardie di confine (Cgcf). La mozione Fehr (08.3510) chiedeva di potenziare l'organico del Cgcf di 200­300 posti.

Nel quadro del rapporto del 26 gennaio 2011 sull'Amministrazione federale delle dogane ritenevamo giustificato un aumento di 35 posti. Di questi, 11 posti sono stati autorizzati nel 2011 e 24 nel 2012 in sostituzione della conclusione dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Nel quadro del Preventivo 2013 il Parlamento ha effettuato ulteriori aumenti di 3 milioni. Rispetto alla richiesta iniziale dell'autore della mozione, che era stata accolta dal Consiglio nazionale, questa variante permette comunque di evitare un maggior onere finanziario fino a 40 milioni di franchi;

­

i guadagni in termini di sinergie ottenuti con il raggruppamento del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e del Servizio informazioni strategico (SIS) sono stati impiegati per un catalogo esteso delle prestazioni del nuovo Servizio delle attività informative dalla Confederazione (SIC). Pertanto, invece di uno sgravio delle finanze federali ne è risultata un'estensione del portafoglio delle prestazioni di servizio del SIC;

­

con la stabilizzazione dell'offerta «Gioventù e Sport» e la limitazione dell'accesso alla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) volevamo evitare la minaccia di oneri supplementari di 8 milioni all'anno. Per il settore «Gioventù e Sport» è stata confermata la moratoria per le discipline sportive in lista d'attesa. Per quanto riguarda la SUFSM, nell'articolo 19 dell'ordinanza del DDPS del 3 agosto 201266 sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin sono state istituite le basi legali per la limitazione dell'accesso agli studi. Gli obiettivi della misura sono così stati raggiunti;

­

con la legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (Legge sulla prevenzione) intendevamo ottimizzare e potenziare durevolmente l'adempimento dei compiti nel settore della prevenzione in Svizzera con una coordinazione rafforzata e un impiego dei mezzi più efficiente. Il 27 settembre 2012, a seguito della reiezione della proposta della conferenza di conciliazione, il progetto è invece stato tolto dal ruolo dal Consiglio degli Stati; FF 2012 3153 FF 2012 4277 RS 415.012

791

­

il 18 gennaio 2012 abbiamo licenziato all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, FAIF)67. Una parte del concetto di finanziamento proposto concerne il rafforzamento del principio di causalità nel finanziamento. Da un lato i prezzi delle tracce aumentano di 300 milioni (200 mio. dal 2013 e altri 100 mio. dal 2017), con parziali aumenti delle tariffe per i clienti, dall'altro, per la deduzione delle spese di trasporto nell'ambito dell'imposta federale diretta si propone un limite massimo di 3000 franchi, con conseguenti maggiori entrate di 200 milioni di franchi vincolate al fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Nel complesso gli utenti procurano entrate destinate al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria per circa mezzo miliardo in più;

­

con il messaggio sull'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e sul suo finanziamento68 abbiamo sottoposto al Parlamento una proposta per attuare senza incidenza sul bilancio l'estensione della rete delle strade nazionali di circa 376 chilometri di strade cantonali già esistenti (decreto federale concernente la rete delle strade nazionali NEB). Il fabbisogno supplementare della Confederazione (305 mio.

all'anno) dovrà essere compensato, da un lato, mediante una riduzione dei contributi globali alle strade principali e dei contributi della Confederazione alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche versati ai Cantoni che cedono strade nazionali alla Confederazione e, d'altro lato, mediante un aumento del prezzo del contrassegno autostradale. Dal nostro punto di vista la misura è dunque conclusa. Qualora si seguisse questo approccio, il bilancio non subirebbe alcun aggravio;

­

i piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili decisi nel 2008 sono attuati dal 2010 senza incidenza sul bilancio. Dopo la catastrofe di Fukushima del mese di marzo del 2011, con la Strategia energetica 2050 abbiamo tuttavia avviato una ristrutturazione lungimirante del sistema energetico, che va ben oltre i piani d'azione. La procedura di consultazione sulla Strategia energetica 2050 è stata avviata alla fine del mese di settembre del 2012.

Per diversi motivi abbiamo accantonato tre misure che inizialmente erano parte della verifica dei compiti: ­

67 68 69

792

la misura Partecipazione finanziaria dei Cantoni al rilevamento di geodati mirava a concentrare il rilevamento di geodati di base presso la Confederazione e a coinvolgere i Cantoni nel finanziamento di questi compiti. In tal modo, si prospettavano sgravi di 1,5 milioni all'anno. Da esami più approfonditi delle posizioni dei Cantoni è emerso che la loro disponibilità a partecipare al rilevamento dei dati era molto esigua in ragione delle differenti esigenze in fatto di qualità dei dati. Si è pertanto rinunciato a una revisione della legge federale del 5 ottobre 200769 sulla geoinformazione;

FF 2012 1283 FF 2012 543 RS 510.62

­

la misura Riforma del finanziamento dei mutui FIPOI70 consisteva nel rinunciare a nuovi mutui a favore della FIPOI. In contropartita, la FIPOI avrebbe dovuto essere la beneficiaria delle restituzioni dei mutui delle organizzazioni internazionali in luogo della Confederazione e finanziare le sua attività per questo tramite. Tuttavia, dopo attento esame, la misura si è rivelata inattuabile, in particolare perché avrebbe reso più difficile la gestione da parte della Confederazione e perché gli immobili delle organizzazioni internazionali richiedono un fabbisogno di finanziamento elevato. Abbiamo pertanto deciso di accantonare questa misura;

­

il progetto INSIEME mirava al rinnovo dei sistemi informatici dell'AFC. Su decisione del Capo del DFF, il 19 settembre 2012 il progetto è stato accantonato. Per il momento, i miglioramenti inizialmente previsti di 6 milioni (dal 2014) e di 10 milioni (dal 2015) non possono essere realizzati. Al momento è in fase di preparazione il progetto di seguito. Per ora non è possibile dire da quando e in che misura potranno essere conseguiti miglioramenti.

2.4.3

Contenuto e calendario delle rimanenti riforme della verifica dei compiti

Incremento dell'efficienza nel settore TIC Grazie al Programma di consolidamento 2012­2013, nel settore dell'informatica è stato possibile conseguire sgravi di 51,9 milioni. Inoltre, a seguito della revisione dell'ordinanza del 9 dicembre 201171 sull'informatica sono stati riorganizzati la gestione e il pilotaggio delle TIC della Confederazione, allo scopo di rendere più snella la gestione in questo settore. Con il programma Governo elettronico Finanze e l'attuazione della strategia TIC 2012­2015 della Confederazione, si intende incrementare l'efficienza anche nel settore della telecomunicazione (comunicazione vocale e di dati):

70

71

­

per motivi economici e qualitativi, il 10 giugno 2011 abbiamo deciso di acquistare all'esterno i servizi di trasmissione dei dati («layer 2 sourcing»). I diversi edifici della Confederazione verranno pertanto viepiù interconnessi con servizi acquistati. All'incremento dell'efficienza, avviato nel settore della comunicazione dei dati, si contrappone in parte una crescente domanda di prestazioni per la trasmissione dei dati. Per questa ragione non è ancora possibile stimare i corrispondenti risparmi;

­

nel quadro del programma di uniformazione degli strumenti di comunicazione e cooperazione («Unified communication and cooperation», UCC), entro la fine del 2015 verrà attuata la strategia concernente la comunicazione vocale della Confederazione e sostituita la tradizionale telefonia da una soluzione integrata per la comunicazione e la collaborazione al posto di lavoro elettronico. A seguito della conclusione del programma UCC, a partire

La «Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali» (FIPOI) è una fondazione il cui scopo è mettere a disposizione immobili alle organizzazioni internazionali nell'area ginevrina.

RS 172.010.58; OIAF

793

dal 2016 i costi d'esercizio nel settore della comunicazione vocale saranno ridotti di 6 milioni all'anno; ­

l'obiettivo del programma Governo elettronico Finanze è fare in modo che tutte le unità amministrative possano, da un canto, ricevere le fatture elettroniche spedite dai loro fornitori ed elaborale ulteriormente per via elettronica ai fini dell'approvazione e del pagamento e, d'altro canto, inviare le fatture elettroniche ai loro clienti. La centralizzazione e l'automatizzazione nell'ambito del ricevimento delle fatture elettroniche determina utili in termini di efficienza. Tuttavia, dato che la mozione Noser «Fatturazione elettronica per i fornitori dell'amministrazione federale» (mozione 09.3396) è stata trasmessa senza il vincolo del termine, non è possibile imporre un obbligo «e-billing». Di conseguenza si riduce la quota di fatture elettroniche e quindi anche il rispettivo potenziale di risparmio;

­

secondo la strategia TIC 2012­2015 della Confederazione è prevista l'introduzione di ulteriori servizi standard TIC, tra l'altro nel settore della burotica. I risparmi che si conseguiranno con i servizi standard TIC «burotica» non sono ancora quantificabili, poiché l'aumento della domanda si sovrappone in parte con il previsto incremento dell'efficienza.

Ulteriore modo di procedere Le necessarie procedure per l'acquisto esterno di servizi di trasmissione dei dati saranno eseguite nel 2013. Il lancio della nuova soluzione UCC inizia a metà del 2013. Nei prossimi anni la quota di fatture elettroniche dei fornitori deve essere notevolmente aumentata almeno al 50 per cento. Entro la fine del 2012 decideremo sul modello di mercato da adottare per il servizio standard TIC «burotica».

Snellimento del portafoglio delle costruzioni civili della Confederazione Per quanto riguarda le costruzioni civili della Confederazione, l'Amministrazione federale gestisce un portafoglio di immobili di circa 2700 edifici, di cui circa 2100 sono di proprietà della Confederazione. Oltre agli edifici amministrativi, il portafoglio comprende anche edifici doganali, costruzioni rappresentative come il Palazzo del Parlamento, il Palazzo federale, musei, la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva e di laboratori nonché gli edifici delle rappresentanze svizzere all'estero.

La misura prevede che questo portafoglio di immobili venga snellito nel quadro di diversi progetti. Nel 2010 ci siamo prefissati l'obiettivo di realizzare sgravi di 12 milioni. Occorre ad esempio ridurre il numero di edifici di abitazione (in particolare gli appartamenti di servizio per i membri del Corpo delle guardie di confine e del DFAE), esaminare sotto il profilo della loro importanza nazionale ed eventualmente vendere gli edifici culturali (tra l'altro monumenti, ruderi, anfiteatri) o affidarli a un ente, trasferire a queste istituzioni gli edifici delle Scuole svizzere a Roma e Catania nonché ottimizzare mediante un concetto globale l'utilizzazione dei diversi laboratori dell'Amministrazione federale.

Nel settore parziale degli edifici di abitazione, il 24 agosto 2011 abbiamo già preso le prime decisioni, nel senso che devono essere alienati circa 130 immobili. In questo modo intendiamo conseguire entro i prossimi 5­10 anni risparmi annui di 794

2,7 milioni nonché ricavi dalla vendita stimati a circa 110 milioni. I risparmi sono da ricondurre alla riduzione dei costi per l'esercizio, la manutenzione e il ripristino nonché ai risanamenti che vengono meno. Presenteremo ulteriori proposte concrete riguardo al potenziale di risparmio negli altri settori parziali.

Ulteriore modo di procedere Nell'ambito degli edifici culturali, la misura verrà attuata permanentemente nel quadro dell'esame dei singoli casi.

Attualmente manca la base legale per trasferire gli immobili alle Scuole svizzere a Roma e Catania (Italia). Questo trasferimento deve essere integrato nel previsto messaggio sulla nuova legge concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero. La consultazione si è conclusa alla fine del mese di settembre del 2012. Non appena sarà entrata in vigore la base legale (al più presto a metà 2014), potrà essere eseguita la transazione.

Il progetto parziale relativo ai laboratori deve essere concluso entro la fine del 2013.

I dipartimenti sono stati incaricati di avviare le necessarie correzioni sulla base del masterplan per i laboratori della Confederazione, approvato dal Consiglio federale nel 2011. Si rinuncia all'accorpamento dei laboratori del METAS e dell'AFD.

Verifica del disciplinamento del pensionamento di categorie speciali di personale Determinati collaboratori del DDPS (militari di professione, piloti militari di professione, ufficiali superiori), del DFF (Corpo delle guardie di confine) e del DATEC (Ufficio federale dell'aviazione civile) possono beneficiare del pensionamento anticipato dopo il compimento del 58° anno di età.

A seguito del passaggio al primato dei contributi le competenze tra il datore di lavoro e l'istituto di previdenza PUBLICA sono ora disciplinate su base contrattuale e i relativi articoli sono stati adeguati nell'ordinanza del 3 luglio 200172 sul personale federale. Al posto degli attuali pensionamenti anticipati sono subentrate continuazioni del pagamento dello stipendio. Dal 1° luglio 2008 una parte dei militari di professione e degli appartenenti al Corpo delle guardie di confine è liberata dalla prestazione lavorativa nel senso di un prepensionamento prima del raggiungimento dell'età ordinaria del pensionamento. Questi assicurati continuano a ricevere, prima della corresponsione della pensione di vecchiaia o di quella transitoria da parte di PUBLICA, il pieno pagamento dello stipendio al massimo per tre anni. Durante questo periodo di tempo i contributi legali e regolamentari alle assicurazioni sociali e alla cassa pensioni PUBLICA sono versati dal datore di lavoro e dall'assicurato.

La rendita regolamentare di vecchiaia e la rendita transitoria integralmente finanziata dal datore di lavoro intervengono al più presto al compimento del 61° anno di età (in precedenza 58° anno di età). Ora le rendite di vecchiaia non sono più aumentate con il capitale di copertura. Durante un periodo transitorio di sette anni (2008­ 2015), per compensare l'attuale livello di prestazioni le persone interessate ricevono, al più tardi all'inizio della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria, una prestazione in capitale pari al massimo a tre quarti dello stipendio annuo.

72

RS 172.220.111.3

795

Il 16 dicembre 2011 abbiamo stabilito i futuri indirizzi. L'attuale disciplinamento del pensionamento deve essere sostituito da una soluzione assicurativa che prevede contributi supplementari sovraparitetici da parte del datore di lavoro. Rispetto alla soluzione vigente, è necessario innalzare l'età del pensionamento. Una soluzione assicurativa è elaborata anche per i collaboratori soggetti all'obbligo di trasferimento del DFAE e il personale soggetto a rotazione della DSC. Durante la fase introduttiva il bilancio dovrà sostenere oneri supplementari, dopodiché verrà tuttavia sgravato di 50­55 milioni all'anno. La soluzione assicurativa richiede, da un canto, contributi supplementari da parte del datore di lavoro di circa 22 milioni all'anno e, d'altro canto, un pagamento unico a PUBLICA di circa 230­250 milioni per servizi già prestati. In compenso, alla fine del termine transitorio di presumibilmente cinque anni, le uscite per la vigente soluzione (circa 75 mio. all'anno) vengono gradualmente eliminate.

Ulteriore modo di procedere Intendiamo approvare all'inizio del 2013 le necessarie modifiche di ordinanza.

L'entrata in vigore di queste modifiche è prevista per la metà del 2013.

Orientamento futuro dell'Istituto svizzero di diritto comparato L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) è oggi un istituto federale autonomo, dotato di personalità giuridica ai sensi della legge federale del 6 ottobre 197873 sull'Istituto svizzero di diritto comparato. A livello organizzativo è aggregato al DFGP. L'ISDC è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale e la sua biblioteca conta circa 400 000 libri. Conformemente ai suoi compiti legali, l'ISDC redige in particolare pareri giuridici all'attenzione dell'Amministrazione federale, delle amministrazioni cantonali, dei tribunali e dei privati, partecipa a progetti di ricerca di vasta portata, organizza seminari e colloqui, coordina le biblioteche giuridiche della Confederazione e gestisce la biblioteca dell'Ufficio federale di giustizia. L'ISDC fornisce quindi prevalentemente cosiddette prestazioni di servizi a carattere monopolistico.

Nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione era previsto che il DFGP valutasse ed esaminasse l'orientamento futuro dell'ISDC per determinare se l'Istituto potesse eventualmente essere reso autonomo a livello contabile. La valutazione è stata effettuata negli anni 2010 e 2011. In quell'occasione sono inoltre state esaminate e bocciate diverse varianti (in particolare l'integrazione dell'ISDC in un Ufficio federale o il trasferimento all'Università di Losanna). Dalle valutazioni è emerso che l'autonomizzazione a livello contabile dell'ISDC non risulta né realistica né sensata. Il 4 aprile 2012 abbiamo pertanto deciso di rinunciare a un'autonomizzazione a livello contabile dell'ISDC e di integrarlo nell'Amministrazione federale centrale. Il DFGP è stato incaricato di presentare il pertinente messaggio al più tardi entro inizio 2016.

Al momento non è ancora possibile stimare le ripercussioni dell'integrazione dell'ISDC in seno all'Amministrazione federale centrale.

73

796

RS 425.1

Nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, nel settore proprio dell'ISDC verranno conseguiti risparmi di 0,2 milioni a seguito di una riduzione del credito per la biblioteca (vedi n. 2.3.1 «Misure nel settore proprio della Confederazione»).

Ulteriore modo di procedere Al più tardi entro l'inizio del 2016 presenteremo un messaggio in cui proporremo di integrare l'ISDC nell'Amministrazione federale centrale.

Ulteriore sviluppo della politica di sicurezza Con la decisione programmatica del 29 settembre 201174 relativa al rapporto sull'esercito 2010, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare al più tardi entro la fine del 2013 un messaggio concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, affinché le prestazioni complessive dell'esercito vengano fornite in maniera più efficace ed efficiente nell'ambito di un sistema integrato con i rimanenti strumenti della politica di sicurezza. L'esercito deve rispettare i parametri fondamentali seguenti: mantenimento e sviluppo della competenza fondamentale di difesa, appoggio sussidiario delle autorità civili, effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, capacità d'impiego di 1000 militari per operazioni di assistenza umanitaria e per la promozione della pace. Il finanziamento deve permettere di osservare i parametri fondamentali, di colmare le lacune in materia di equipaggiamento e di garantire l'acquisto previsto di nuovi velivoli da combattimento nonché il rispettivo esercizio. Nella sua decisione programmatica, il Parlamento ha stabilito un limite di spesa di 5 miliardi di franchi a partire dal 2014.

Rispetto al Piano finanziario di legislatura 2013­2015, il 25 aprile 2012 abbiamo aumentato dal 2015 il limite di spesa dell'esercito di 185 milioni a 4,7 miliardi. In confronto alla decisione programmatica e alla mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (12.3983) «Applicazione coerente del decreto federale del 29 settembre 2011 concernente il Rapporto sull'esercito», il quadro finanziario per l'ulteriore sviluppo dell'esercito è quindi inferiore di 375 milioni all'anno. Di conseguenza l'esercito è obbligato ad adottare ulteriori misure di risparmio per poter rispettare questo limite di spesa. Nel messaggio concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, presenteremo tra l'altro le misure di risparmio che intende adottare per garantire l'osservanza del limite di spesa dell'esercito (4,7 mia. dal 2015) rispetto al limite di spesa deciso dal Parlamento (5 mia. dal 2014).

Ulteriore modo di procedere All'inizio del 2013 ci pronunceremo sui parametri fondamentali e sul calendario. Al più tardi entro la fine del 2013 presenteremo al Parlamento il messaggio concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito.

74

FF 2011 6779

797

Ampie riforme nella previdenza per la vecchiaia La previdenza per la vecchiaia è confrontata con grandi sfide. È infatti necessario adeguare l'AVS e la previdenza professionale all'evoluzione demografica. Il primo e il secondo pilastro sono toccati in misura paragonabile dall'aspettativa di vita più lunga, mentre il primo pilastro subisce fortemente le ripercussioni del cambiamento del rapporto tra le persone attive e le persone in età di pensionamento.

A seguito dell'evoluzione effettiva degli anni precedenti, nel 2009 (nel quadro di un rapporto in adempimento del postulato 07.3396, Schelbert Louis) e nel 2011 (in considerazione del conto d'esercizio 2010 dell'AVS) gli scenari demografici determinanti per l'AVS sono stati completamente rielaborati. Nel contempo sono state corrette verso l'alto le ipotesi sull'evoluzione salariale e sul saldo migratorio. Ne consegue che l'evoluzione finanziaria, descritta nel rapporto del Consiglio federale del 14 aprile 2010 sul piano di attuazione della verifica dei compiti, si realizzerà qualche anno più tardi del previsto. Tuttavia, l'adeguamento della prospettiva di finanziamento non si ripercuote in alcun modo sulle tendenze fondamentali. A seconda dello scenario, a partire dal 2020 è ipotizzabile un aumento del fabbisogno finanziario.

Per quanto riguarda il finanziamento sostenibile della previdenza per la vecchiaia, stiamo preparando una riforma che si basa sulla situazione individuale delle persone interessate. Illustrando in maniera trasparente la necessità di riforma nonché le ripercussioni e il programma delle riforme, s'intendono rendere comprensibili alle persone interessate le misure che consentono di garantire le loro prestazioni. In questo modo si creano le condizioni necessarie affinché la futura riforma della previdenza per la vecchiaia, contrariamente a quelle precedenti, sia in grado di contrastare con successo un eventuale referendum. Le misure esaminate per il primo e il secondo pilastro presentano una stretta correlazione materiale, cosicché un'ampia riforma della previdenza per la vecchiaia deve imperativamente comprendere entrambi i pilastri.

Il 21 novembre 2012 abbiamo definito le linee guida per la prevista riforma del primo e secondo pilastro. Per quanto riguarda l'età di pensionamento, in primo piano figura un'armonizzazione dell'età
di riferimento per gli uomini e le donne a 65 anni (AVS e LPP), combinata con una flessibilizzazione coordinata e corretta a livello attuariale. Nel contempo s'intendono rafforzare gli incentivi a prolungare l'attività lucrativa nonché ridurre l'attrattiva di un pensionamento anticipato per ragioni d'età.

Nell'ambito della previdenza professionale bisogna adeguare l'aliquota minima di conversione della LPP all'aumento dell'aspettativa di vita e agli attuali livelli dei tassi d'interesse. Questo adeguamento deve essere accompagnato da misure di compensazione volte a mantenere il livello delle prestazioni. Occorre inoltre esaminare misure intese a estendere la vigilanza e ad aumentare la trasparenza. Al fine di garantire un finanziamento a lungo termine dell'AVS, vengono attualmente esaminate, da un canto, la necessità di adeguare le prestazioni e i contributi nonché, d'altro canto, la messa a disposizione di un finanziamento aggiuntivo. Analogamente all'AI, è prevista l'introduzione di un meccanismo d'intervento. Infine, stiamo esaminando la possibilità di collegare ora, come nel caso dell'AI, il contributo della Confederazione all'AVS all'andamento del gettito dell'IVA.

La riforma si prefigge di evitare i maggiori oneri incombenti. Allo stato attuale dei lavori non è tuttavia ancora possibile quantificare le ripercussioni finanziarie della riforma della previdenza per la vecchiaia.

798

Ulteriore modo di procedere Concretizzeremo le previste riforme entro la metà del 2013 e su questa base approveremo alla fine del 2013 un progetto da porre in consultazione.

Riforma nel traffico regionale viaggiatori (sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus) In virtù dell'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 200975 sul trasporto di viaggiatori, la Confederazione e i Cantoni ordinano le offerte di trasporto nell'ambito del traffico regionale viaggiatori. Alle imprese di trasporto sono versate ogni anno indennità dell'ordine di circa 1,7 miliardi, di cui la metà è assunta dalla Confederazione. Le offerte del traffico regionale viaggiatori includono oltre alle linee ferroviarie anche linee regionali di autobus nonché impianti di trasporto a fune e battelli con funzione di collegamento.

I Cantoni sono responsabili della pianificazione dell'offerta nel traffico regionale viaggiatori. Molti di loro fanno realizzare a intervalli regolari studi sull'adeguatezza, sull'economicità e sulle possibilità di sviluppo delle offerte esistenti. Alcuni Cantoni attuano questa procedura in particolare per le offerte al di sotto di un determinato grado di copertura dei costi. In questo contesto l'interesse è focalizzato sulla sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus.

A seguito della misura «sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus» è ora prevista una verifica periodica di tutte le linee di autobus con un grado inferiore di copertura dei costi. Occorre verificare la possibilità di introdurre offerte alternative con un migliore rapporto costi/benefici.

È opportuno eseguire questa verifica prima di investire in nuovi mezzi d'esercizio.

Nel caso delle linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 50 per cento, occorre quindi verificare la sostituzione prima ancora di decidere se effettuare investimenti più importanti in materiale rotabile o nell'infrastruttura. Per quanto riguarda le linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, questa verifica deve essere eseguita periodicamente, di regola ogni quattro anni.

Dato che si tratta di una verifica di singoli casi, è molto difficile stimare le ripercussioni finanziarie. È inoltre necessario tenere presente che la sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus consente di conseguire risparmi rilevanti soltanto se contemporaneamente l'infrastruttura ferroviaria può essere eliminata del tutto.

Ulteriore modo di
procedere La misura «sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus» è parte integrante della seconda fase della riforma delle ferrovie 2. Nel mese di ottobre del 2012 è stata avviata l'indagine conoscitiva sulle modifiche dell'ordinanza. L'entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2013.

75

LTV; RS 745.1

799

Definizione delle priorità per l'applicazione delle norme di costruzione nel traffico ferroviario La misura relativa all'applicazione delle norme di costruzione comprendeva inizialmente la proroga del termine di attuazione della legge del 13 dicembre 200276 sui disabili nonché l'adozione di misure volte a migliorare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie esistenti.

Si rinuncia alla misura parziale nell'ambito della parità di trattamento, poiché accogliendo la mozione Kiener-Nellen «Rinunciare a insensate misure di risparmio a spese dei disabili e degli anziani» (11.3442), le Camere federali hanno chiesto un'attuazione tempestiva delle misure.

Secondo l'articolo 17 Lferr77 le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio. Allestiscono il loro piano di investimento in modo tale da garantire la sicurezza. Secondo gli articoli 49 e 56 Lferr nonché l'articolo 20 LFFS78 le relative misure sono finanziate dalla Confederazione e in parte cofinanziate dai Cantoni (ferrovie private).

In quasi tutte le vecchie gallerie ferroviarie non esistono attualmente impianti di soccorso per l'autosalvataggio dei passeggeri. Ad esempio non esistono vie d'evacuazione, illuminazioni, corrimano, camere di rifugio in grado di resistere alla sovrappressione e nessun cunicolo di fuga. Tali impianti devono essere potenziati nel caso delle gallerie più lunghe, il che esige in parte lavori con esplosivi e che provoca ingenti costi. È necessario risanare diverse gallerie più lunghe a binario unico, tra cui soprattutto le gallerie dell'Albula, del Furka, della Wasserfluh e di Weissenstein.

Queste gallerie presentano un fabbisogno di investimenti anche dal punto di vista edile. È possibile trovare sinergie tra il mantenimento della qualità dell'infrastruttura, rispettivamente il rinnovo, e la sicurezza. Il raggiungimento della necessaria sicurezza delle gallerie è stato pertanto integrato nei piani di investimento ordinari.

Allo scopo di rendere possibile un coordinamento ottimale con le misure di mantenimento della qualità dell'infrastruttura, il termine di attuazione delle misure di sicurezza è stato in parte leggermente prorogato.

La misura consente di evitare oneri supplementari di circa 40­70 milioni all'anno.

Essa verrà attuata nel quadro della convenzione sulle prestazioni con le Ferrovie federali
svizzere.

Ulteriore modo di procedere Si rinuncia fino al 2016 all'avvio di un programma di potenziamento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Non si stabiliscono termini per il risanamento. Le misure di incremento della sicurezza sono realizzate nel quadro delle risorse disponibili.

76 77 78

800

LDis; RS 151.3 RS 742.101 RS 742.31

Scorporo della vigilanza sul trasporto aereo in una forma di organizzazione finanziata da tasse Nel quadro della verifica dei compiti, il Collegio governativo ha incaricato il DATEC di esaminare lo scorporo della vigilanza sulla sicurezza del trasporto aereo in un'organizzazione finanziata da tasse.

Le attività di regolamentazione rimarrebbero di competenza della Confederazione, mentre la vigilanza vera e propria sulla sicurezza verrebbe invece scorporata. Il modello di riferimento è quello praticato in Gran Bretagna, che consiste nell'aggregazione delle attività di regolamentazione al Ministero dei trasporti e nel trasferimento della vigilanza sulla sicurezza a un'istituzione finanziata da tasse. Dai primi chiarimenti è emerso che sarebbe opportuno trasferire l'attuazione della vigilanza sulla sicurezza dell'aviazione civile svizzera a un'istituzione di diritto pubblico. Uno scorporo simile necessita di una modifica di legge.

Lo scorporo della vigilanza sulla sicurezza permetterebbe alla Confederazione di conseguire risparmi pari complessivamente a circa 200 posti a tempo pieno. In termini netti, ossia tenuto conto dei mancanti ricavi dell'UFAC, il bilancio della Confederazione verrebbe sgravato di 43 milioni (stato: Preventivo 2012). D'altro canto, il finanziamento di un'organizzazione finanziata da tasse comporterebbe per l'industria aeronautica spese stimate a 55 milioni, poiché la vigilanza sulla sicurezza scorporata dovrebbe essere finanziata interamente con le tasse.

Ulteriore modo di procedere Le cerchie interessate dell'aviazione respingono la proposta. I principali argomenti contrari sono i costi supplementari per la navigazione aerea e il conseguente pregiudizio della concorrenzialità dell'aviazione civile svizzera.

Ciononostante è prevista l'integrazione di una proposta corrispondente nell'avamprogetto per la consultazione concernente la revisione della legge sulla navigazione aerea (LNA II). La procedura di consultazione avrà luogo nel 2013, il messaggio sarà adottato a fine 2013 / inizio 2014 e trattato dalle Camere federali nel 2014. La legge riveduta dovrebbe entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2016.

Rinuncia al sussidiamento di nuovi impianti per le acque di scarico La Confederazione eroga contributi federali ai Cantoni per l'adempimento di compiti di diritto pubblico nel campo della protezione delle acque (impianti per le acque di scarico e per i rifiuti). A seguito di due revisioni concernenti la legge federale del 24 gennaio 199179 sulla protezione delle acque, le disposizioni sui sussidi in ambito di impianti dei rifiuti sono state tuttavia abrogate. Entro il 2016 devono essere aboliti gli obblighi del diritto previgente. Negli ultimi anni è emerso che il crescente deterioramento delle acque dovuto a microinquinanti (ad es. residui di farmaci, ormoni, biocidi ecc.) rende necessario potenziare gli esistenti impianti di depurazione delle acque di scarico e di conseguenza devono essere trovate nuove fonti di finanziamento.

79

LPAc; RS 814.20

801

Inizialmente avevamo considerato la possibilità di sovvenzionare le misure di risanamento con le risorse generali della Confederazione. In seguito alla verifica dei compiti abbiamo invece deciso di cercare modelli di finanziamento alternativi.

L'avamprogetto di legge posto in consultazione il 25 aprile 2012 prevede di finanziare il necessario investimento di 1,2 milioni mediante una soluzione applicabile a livello nazionale e conforme al principio di causalità («chi inquina paga»). A tal fine viene creato un finanziamento speciale a destinazione vincolata con il quale la Confederazione concede indennità alla costruzione di impianti per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Il fabbisogno finanziario stimato a circa 45 milioni all'anno deve essere coperto con la riscossione di una tassa annua di nove franchi al massimo per persona. La Confederazione assume il 75 per cento dei costi d'investimento. I rimanenti costi sono sostenuti dai proprietari degli impianti di depurazione delle acque di scarico. Dato che le misure di risanamento sovvenzionate devono essere realizzate entro un lasso di tempo di 20 anni, per il finanziamento speciale e i relativi aiuti finanziari è prevista una durata limitata. La consultazione si è conclusa nel mese di agosto del 2012.

Secondo l'attuale progetto di messaggio, la soluzione di finanziamento proposta permette di evitare alle finanze federali oneri supplementari di circa 45 milioni all'anno.

Ulteriore modo di procedere Secondo la pianificazione attuale, nella primavera del 2013 adotteremo il messaggio a destinazione del Parlamento. La legge entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2015.

Verifica e riduzione del numero di statistiche La produzione statistica della Confederazione si basa sul «programma pluriennale della statistica». Questo programma definisce gli obiettivi strategici e le priorità e fornisce una panoramica dei progetti e attività statistici principali. Il programma pluriennale della statistica della Confederazione permette di garantire la messa a disposizione di informazioni statistiche di qualità elevata conformi alle esigenze degli utenti e basate il più possibile su registri amministrativi. In virtù dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sulla cooperazione nel settore statistico, la Svizzera si è impegnata a produrre statistiche a livello europeo. La verifica e la riduzione delle statistiche che abbiamo deciso devono pertanto avvenire in considerazione di un orientamento strategico per l'intera produzione statistica della Confederazione.

La riduzione delle statistiche deve essere effettuata in funzione di basi documentali da elaborare (costi di una statistica, interesse della Confederazione, interesse pubblico, periodicità, entità, vincolo giuridico ecc.). Questo perché in passato si è spesso verificato che i rispettivi gruppi di interesse si sono rifiutati di rinunciare alla propria statistica.

La verifica delle statistiche deve comprendere anche le statistiche eseguite presso gli uffici specializzati. La centralizzazione delle statistiche federali è stata più volte raccomandata dalla Commissione della statistica federale e richiesta da interventi parlamentari (ad es. mozione del Gruppo liberale radicale 10.3947; mozione Jenny 09.3732). La concentrazione della produzione statistica presso un centro di compe802

tenze della Confederazione specializzato per questi compiti consente di realizzare sinergie di grande portata.

Non è ancora possibile quantificare i possibili risparmi.

Ulteriore modo di procedere È innanzi tutto necessario inventariare le statistiche in funzione del programma pluriennale della statistica e in seguito valutarle in base a determinati criteri. Occorre inoltre allestire un inventario delle statistiche eseguite presso gli uffici specializzati sulla base delle quali è possibile illustrare il relativo potenziale di risparmio nonché i vantaggi e gli svantaggi di una concentrazione di queste statistiche presso l'Ufficio federale di statistica (UST).

Entro la fine del 2013 il DFI sottoporrà al Collegio governativo i risultati dei suoi accertamenti e presenterà una proposta riguardo all'attuazione. L'attuazione è prevista a partire dal 2014.

Accelerazione delle procedure d'asilo Nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha avviato misure a medio termine volte ad accelerare la procedura d'asilo e d'allontanamento e a ridurre l'attrattiva della Svizzera quale Paese d'asilo.

Il rapporto sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo (marzo 2011), stilato su incarico della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S), illustra diverse opzioni sul modo in cui può essere accelerata la procedura d'asilo in Svizzera.

Il rapporto propone a medio termine una ristrutturazione basata essenzialmente su uno svolgimento celere delle procedure d'asilo nei centri di registrazione nonché su un'estensione della tutela giurisdizionale dei richiedenti l'asilo.

Allo stato attuale risulta difficile quantificare le ripercussioni finanziarie. I calcoli dipendono fortemente dalle sedi effettivamente disponibili per i centri di registrazione nonché dalle decisioni ancora da prendere riguardo al numero di letti e di posti di detenzione. L'introduzione è prevista nel rispetto della neutralità dei costi. I risparmi si realizzano non appena vengono raggiunti gli effetti auspicati, ovvero l'accelerazione delle procedure e l'effetto dissuasivo.

Ulteriore modo di procedere Un comitato direttivo congiunto composto di rappresentanti del DFGP, della CDOS e della CDDGP ha istituito un gruppo di lavoro misto Confederazione/Cantoni. Il 2 luglio 2012 questo gruppo di lavoro ha presentato un rapporto intermedio sulla ristrutturazione a lungo termine del settore dell'asilo. Esso propone che in occasione di una conferenza sull'asilo, prevista per l'inizio del 2013, i partner coinvolti nel gruppo di lavoro (CDDGP, CDOS, DFGP) convengano valori di riferimento essenziali della ristrutturazione. Successivamente occorre testare quanto prima la ristrutturazione nel quadro di un progetto pilota.

803

2.5

Misure a livello di entrate

Il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 mira a sgravare il bilancio della Confederazione sul fronte delle uscite. Le misure a livello di entrate esulano pertanto dal pacchetto. Nel quadro dei nostri lavori preliminari abbiamo tuttavia deciso di aumentare l'imposta sul tabacco di 10 centesimi per pacchetto di sigarette. Le maggiori entrate che ne derivano, di 40 milioni nel 2013 e di 50 milioni dal 2014, servono a sgravare il bilancio della Confederazione sul fronte delle entrate e sono già state considerate nel Preventivo 2013 nonché nel Piano finanziario 2014­ 2016. Grazie all'aumento dell'imposta è pure possibile soddisfare le richieste in materia di politica sanitaria di aumentare generalmente i prezzi delle sigarette.

L'aumento dell'imposta è previsto con effetto dal 1° aprile 2013 e sarà messo in atto con una modifica dell'ordinanza, indipendentemente dal pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014.

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Legge federale del 6 ottobre 196680 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Diritto vigente Art. 24

Aliquote dei sussidi

La Confederazione può versare sussidi pari al 20 per cento al massimo delle spese per misure diverse da quelle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s'avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

1

Se riduce l'importo dei sussidi all'atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l'importo al momento della revisione della liquidazione finale, l'ufficio federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivarlo. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

2

Proposta di modifica dell'articolo 24 Abrogato Conformemente all'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, la Confederazione versa un sussidio annuo pari a 0,7 milioni per coprire i costi dell'allestimento di documenti e riproduzioni. Con il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 questo sussidio della Confederazione sarà soppresso. Viene pertanto a cadere la necessità di una pertinente base legale.

80

804

RS 520.3

L'articolo 24 capoverso 1 rappresenta una «disposizione potestativa». La Confederazione non ha pertanto alcun obbligo imperativo di versare sussidi ai Cantoni.

Tuttavia, due motivi spiegano l'abrogazione dell'articolo 24. In primo luogo, l'atteso effetto di sgravio a lungo termine delle misure del PCon 2014 presuppone che anche in futuro la Confederazione non debba versare sussidi per questo compito. In secondo luogo, secondo l'articolo 24 capoverso 2, esiste la possibilità di fare opposizione contro una decisione negativa della Confederazione in materia di sussidi. Potenziali opposizioni di questo tipo vanno evitate.

3.2

Legge federale del 4 ottobre 197481 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Con i Programmi di sgravio 2003 e 2004, il Parlamento ha conferito mandati di risparmio al Consiglio federale, inserendoli nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (art. 4a cpv. 1 e 1bis). Tali mandati di risparmio concernono il periodo 2004­2008 e sono ora sostituiti da un nuovo mandato previsto all'articolo 4 capoverso 1, relativo al periodo 2014­2016. Il mandato contempla tutti i provvedimenti che il Consiglio federale ha la competenza di adottare in virtù dell'articolo 18 capoverso 1 lettera a della legge federale del 7 ottobre 200582 sulle finanze della Confederazione.

Con l'inserimento delle misure di consolidamento in un mandato di risparmio sancito dalla legge, si intende sottolineare che il PCon 2014 è considerato un pacchetto unitario nonché accrescerne il suo carattere vincolante. Come espresso all'articolo 4 capoverso 5 (attuale art. 4a cpv. 5), è fatta ovviamente salva la sovranità del Parlamento in materia di preventivo e, con essa, il potere di decidere diversamente in sede di allestimento del preventivo. Il Parlamento soggiace a vincoli di natura politica ma non giuridica. Le misure di risparmio contemplate dal mandato sono descritte nel dettaglio al numero 2.3.

L'articolo 4 capoverso 1 (attuale art. 4a cpv. 1) definisce nella frase introduttiva le basi per i tagli, ossia il Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012 nonché i successivi decreti finanziari pluriennali. Dopo l'adozione del piano finanziario, ai numeri 9 e 10 (settore ERI) l'Assemblea federale ha adottato decreti finanziari pluriennali che si scostano dalla pianificazione finanziaria. In questi casi i decreti finanziari del Parlamento costituiscono le basi per i tagli.

L'articolo 4 capoverso 2 (attuale art. 4a cpv. 2) consente al Consiglio federale di proporre, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, una diversa ripartizione tra le differenti misure di sgravio, purché siano complessivamente realizzate le economie annue previste.

L'articolo 4 capoverso 3 sostituisce il limite di spesa per l'esercito che il vigente articolo 4a capoverso 4bis prevede per il periodo 2009­2011 con un limite di spesa per gli anni 2014­2017 (cfr. anche il n. 2.3.7).

81 82

RS 611.010 RS 611.0

805

In virtù dell'articolo 4 capoverso 4, il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione delle tranche annuali nel settore della difesa, a patto che non venga superato il limite di spesa previsto per l'esercito. Questa disposizione sostituisce l'attuale articolo 4a capoverso 3.

3.3

Legge del 5 ottobre 199083 sui sussidi

Diritto vigente Art. 5

Riesame periodico

Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

1

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame. Se necessario, propone la modifica o l'abrogazione di atti legislativi federali e provvede per la modifica o l'abrogazione di ordinanze o regolamenti.

Tiene conto dell'interesse dei beneficiari di aiuti finanziari e di indennità all'evoluzione continuativa del diritto.

2

Il Dipartimento federale delle finanze elabora con i dipartimenti competenti i progetti e i rapporti necessari e presenta proposte al Consiglio federale.

3

Proposta di modifica dell'articolo 5 Art. 5

Riesame permanente

Il Consiglio federale e l'Amministrazione riesaminano permanentemente la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

1

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sul risultato del riesame, in particolare: 2

a.

nell'ambito di messaggi con cui chiede: 1. l'adozione di decisioni finanziarie pluriennali (crediti d'impegno o limiti di spesa); 2. la modifica delle disposizioni esistenti in materia di sussidi;

b.

nel messaggio concernente il consuntivo.

Se necessario, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale la modifica o l'abrogazione di disposizioni legislative e provvede agli adeguamenti necessari delle proprie ordinanze.

3

Il capitolo 2 (art. 4­10) della legge sui sussidi (LSu) contiene principi che disciplinano gli aiuti finanziari e le indennità. Questi principi devono essere osservati nell'elaborazione, nell'emanazione e nella modifica delle norme di diritto e sono destinati principalmente al Consiglio federale e all'Amministrazione federale 83

806

RS 616.1

(art. 4). Inoltre, l'articolo 5 LSu impone al Consiglio federale di riesaminare periodicamente la conformità delle norme concernenti i sussidi alle pertinenti disposizioni e di presentare all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame.

Nel rapporto del Consiglio federale del 30 maggio 200884 concernente i sussidi, il Governo aveva constatato la necessità d'intervento e di riforma per circa 70 sussidi.

Tale necessità risultò tuttavia nettamente inferiore a quella prevista nel rapporto concernente i sussidi degli anni 1997 e 1999. Questo miglioramento era da ricondurre principalmente al rapporto stesso, che aveva contribuito ­ ove necessario e opportuno ­ a introdurre convenzioni sulle prestazioni, importi forfettari, aliquote massime, scadenze nonché le cosiddette sunset legislation. È inoltre stato possibile abrogare diversi sussidi di minore entità, non più attuali. Pertanto, con il rapporto 2008 concernente i sussidi il Consiglio federale aveva già prospettato una revisione della procedura per il riesame dei sussidi. Da allora sia i sussidi le cui decisioni di finanziamento sono sottoposte periodicamente al Parlamento nel quadro di messaggi speciali, sia quelli le cui basi giuridiche vengono create ex novo o riviste entro il periodo di riesame, vengono esaminati permanentemente nell'ambito del relativo messaggio. Gli altri sussidi dovrebbero essere riesaminati ­ con determinate eccezioni ­ nel quadro di una procedura capillare, il cui risultato viene pubblicato in un rapporto sui sussidi separato.

Nell'ambito della verifica dei compiti in corso siamo però giunti alla conclusione che l'allestimento di un rapporto separato sui sussidi comportasse un onere sproporzionato rispetto alla sua utilità. Questo tanto più se si considera che i rapporti sui sussidi allestiti finora hanno permesso di correggere gran parte delle lacune constatate nella prassi di sovvenzionamento e che i rapporti elaborati regolarmente nel quadro dei messaggi relativi a ogni singolo oggetto permettono di ovviare sin dall'inizio a queste lacune. Inoltre, i programmi di risparmio e di sgravio avviati a intervalli regolari necessitano automaticamente di una verifica dell'efficienza e dell'efficacia per quasi tutti i sussidi. In questo senso, possono considerarsi provvisoriamente raggiunti gli obiettivi più importanti
della legge sui sussidi, ovvero che i sussidi siano sufficientemente motivati, conseguano lo scopo in modo economico ed efficace, siano concessi uniformemente ed equamente e siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria. È ora opportuno preservare questa conquista con l'impegno necessario.

Proponiamo pertanto di sostituire il rapporto completo concernente i sussidi mediante un riesame permanente. Al capoverso 1 l'espressione «periodicamente, almeno ogni sei anni» viene quindi sostituita da «permanentemente». Nel capoverso 2 viene concretizzato l'obbligo del Consiglio federale di riesaminare i sussidi in modo permanente. In futuro la maggior parte dei sussidi sarà riesaminata permanentemente, ovvero nell'ambito di messaggi per il rinnovo di decisioni finanziarie pluriennali (ad es. messaggio ERI, Politica agricola, messaggio sulla cultura) oppure, all'occorrenza, nell'ambito della modifica della relativa base giuridica. Come in precedenza, il Consiglio federale riferisce sul risultato del riesame in un capitolo particolare del pertinente messaggio. In futuro, i sussidi che rientrano in questa categoria, per la maggior parte di modesta entità, saranno riesaminati a livello dipartimentale. Il Consiglio federale riesamina quindi ogni anno i sussidi di un dipartimento ancora da esaminare e riferisce al riguardo nell'ambito del consuntivo. Se constata necessità d'intervento, il Governo elabora le misure necessarie e riferisce 84

FF 2008 5409

807

regolarmente sulla loro attuazione nel messaggio concernente il consuntivo. In questo modo viene garantito un riesame di tutti i sussidi almeno ogni sette anni. Il Consiglio federale riferirà per la prima volta in merito al riesame dei sussidi del DFAE nel Consuntivo 2014.

Il nuovo capoverso 3 comprende infine il mandato conferito al Consiglio federale, sancito nell'attuale capoverso 2, di proporre al Parlamento le modifiche legislative necessarie.

3.4

Legge federale del 15 giugno 201285 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale

Proposta di modifica Art. 21 cpv. 4 (nuovo) Sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico della Confederazione: 4

a.

i trasferimenti all'AFC da parte degli agenti pagatori svizzeri e della società veicolo purché non si tratti di provvigioni di riscossione (art. 11) o di interessi di mora (art. 24);

b.

il trasferimento effettuato dall'AFC alle autorità competenti degli Stati partner.

In virtù della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), gli agenti pagatori svizzeri e la società veicolo trasferiscono i loro versamenti all'AFC. L'AFC trasferisce a sua volta i pagamenti ricevuti (imposte) in differita agli Stati contraenti (Stati partner). Formalmente si contrappongono quindi entrate e uscite a destinazione vincolata che però non risultano necessariamente nello stesso anno contabile. Secondo l'articolo 3 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) esse dovrebbero essere preventivate come ricavi e spese.

L'imposizione alla fonte in ambito internazionale non è tuttavia una fonte di entrata della Confederazione. La posizione della Confederazione corrisponde piuttosto a quella di un intermediario tra gli agenti pagatori e la società veicolo, da un canto, e gli Stati partner, dall'altro. La posizione della Confederazione è quindi piuttosto di natura fiduciaria.

Con la nuova disposizione viene istituita una base legale speciale che permette di contabilizzare le entrate e le uscite al di fuori del conto economico per il tramite del bilancio. Questa soluzione speciale è opportuna sia dal punto di vista del freno all'indebitamento sia dal punto di vista della presentazione dei conti: ­

85

808

freno all'indebitamento: se in un primo momento risulta un'eccedenza di ricavi, sussiste il rischio che le uscite totali ammesse in virtù del freno all'indebitamento conformemente all'articolo 13 LFC siano troppo elevate.

In questo modo verrebbe suggerito un margine di manovra della politica finanziaria che effettivamente non esiste. Se invece deve essere preventivata RS 672.4

un'eccedenza di spese, si rischia di adottare misure di risparmio secondo l'articolo 18 LFC che in fin dei conti potevano essere evitate. In entrambi i casi è compromessa la funzionalità del freno all'indebitamento; ­

presentazione dei conti: conformemente agli standard della presentazione dei conti (IPSAS86), i flussi di fondi derivanti da rapporti fiduciari devono essere contabilizzati al di fuori del conto economico.

Le provvigioni di riscossione secondo l'articolo 11 e gli interessi di mora secondo l'articolo 24 LIFI sono veri e propri ricavi supplementari. Per questo motivo devono essere esclusi dalla regolamentazione speciale.

Sebbene non comporti alcuno sgravio delle finanze della Confederazione, la modifica proposta della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale garantisce però il buon funzionamento del freno all'indebitamento e la conformità con gli standard della presentazione dei conti.

3.5

Legge federale del 20 dicembre 195787 sulle ferrovie

Diritto vigente Art. 52

Riduzione dell'indennità

La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l'indennità fatta valere dall'impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.

Proposta di modifica dell'articolo 52 Art. 52

Gestione razionale

Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.

1

La Confederazione può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.

2

La Confederazione, sentiti i Cantoni, può ridurre l'indennità fatta valere da una simile impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.

3

Il vigente articolo 52 della legge federale sulle ferrovie (Lferr) (attuale rubrica: Riduzione dell'indennità) si compone di un solo capoverso, che ora diviene il nuovo capoverso 3. Il nuovo articolo si apre con un capoverso 1 relativo all'obbligo di adesione ad associazioni e organizzazioni. Queste dovrebbero contribuire a rafforzare la posizione negoziale delle imprese ferroviarie in occasione di commesse comuni e a favorire l'armonizzazione tecnica e l'uniformazione degli standard. Con il capoverso 2 la Confederazione può esortare le imprese, nel singolo caso, ad agire congiuntamente nell'ambito degli acquisti. Conformemente al disegno di legge federale 86 87

International Public Sector Accounting Standards RS 742.101

809

concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FF 2012 1469), in questo caso trova applicazione l'articolo 54 Lferr. Secondo uno schema logico, l'attuale capoverso unico seguirebbe quale terzo elemento. Solo come ultima ratio, infatti, dovrebbe essere possibile ridurre le indennità.

3.6

Legge del 17 dicembre 201088 sulle poste

Diritto vigente Art. 16

Prezzi

I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 198589 sulla sorveglianza dei prezzi.

1

I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

2

I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati.

3

4

Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:

a.

quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale;

b.

giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare.

Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

5

6

Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti.

La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: 7

a.

30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;

b.

20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può 8

88 89

810

RS 783.0 RS 942.20

delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative.

Proposta di modifica dell'articolo 16 4­7

Abrogati

La soppressione della promozione indiretta della stampa, prevista per la fine del 2014, comporta l'abrogazione dei capoversi 4­7 dell'articolo 16 della nuova legge sulle poste del 17 dicembre 2010. Tali capoversi comprendono in particolare le basi per le riduzioni a favore della distribuzione di giornali e periodici, per l'approvazione dei prezzi ridotti da parte del Consiglio federale e per la concessione concreta di contributi federali per un totale di 50 milioni. Per contro, i capoversi 1­3 e 8 vengono mantenuti. Essi stabiliscono i principi che la Posta deve seguire nella fissazione dei prezzi per l'approvvigionamento di base. In particolare, il capoverso 3 stabilisce che i prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento siano indipendenti dalla distanza, mentre il capoverso 8 prevede che il Consiglio federale possa definire limiti massimi di prezzo.

3.7

Legge del 29 aprile 199890 sull'agricoltura

Diritto vigente Art. 86a La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

1

La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale.

Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

2

3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.

Modifica dell'articolo 86a proposta con il messaggio del 1° febbraio 201291 3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.

Proposta di modifica dell'articolo 86a 3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al massimo sino alla fine del 2016.

Gli aiuti per la riqualificazione dovrebbero permettere ai capi d'azienda che intendono abbandonare la propria professione di intraprendere un'attività qualificata non agricola. Inizialmente questa misura era stata introdotta per un periodo limitato al 2011 e in seguito prolungata fino al 2015 nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla Politica agricola 2011. Nell'ambito del messaggio relativo alla Politica agricola 2014­2017 abbiamo proposto al Parlamento un secondo prolungamento sino alla fine del 2019.

90 91

RS 910.1 FF 2012 1757 segg.

811

Vista la scarsa domanda ­ finora soltanto due dozzine di agricoltori hanno beneficiato di questa offerta ­ tra le misure di sgravio nell'agricoltura rientra anche la soppressione degli aiuti per la riqualificazione (cfr. n. 2.3.11). A tal proposito occorre stabilire a livello di ordinanza che i nuovi contributi possono essere accordati soltanto fino alla fine del 2013. Gli aiuti per la riqualificazione garantiti fino a quel momento si estinguono quindi al più tardi alla fine del 2016. Rispetto al diritto vigente il termine deve essere prorogato di un anno. Il prolungamento sino alla fine del 2019 previsto dalla Politica agricola 2014­2017 non è tuttavia più necessario integralmente.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il PCon 2014 sgrava il bilancio della Confederazione di circa 570 milioni rispetto al Piano finanziario 2014­2016. Nell'ottica attuale, sarà così possibile rispettare le direttive del freno all'indebitamento per questo periodo, evitare deficit strutturali e finanziare gli oneri supplementari appena decisi da Consiglio federale e Parlamento (vedi n. 1.1.2). Dal mandato parlamentare della verifica dei compiti conferito con la mozione 11.3317 «Verifica dei compiti», sono risultate addirittura eccedenze strutturali che, se dovessero restare tali anche nei prossimi preventivi, saranno da impiegare per ridurre il debito. Tuttavia, la richiesta di eccedenze strutturali contenuta nella mozione potrà essere soddisfatta soltanto se non verranno operati tagli al volume di sgravio del PCon 2014. Per di più, uno sguardo ai possibili oneri supplementari e ai rischi finanziari (vedi n. 1.1.2), suggerisce grande prudenza per quanto concerne i tagli al PCon 2014 o a nuove decisioni in materia di uscite. L'attuazione dell'iniziativa parlamentare concernente l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio nonché dell'iniziativa parlamentare concernente la proroga dell'aliquota speciale dell'IVA per le prestazioni nel settore alberghiero eliminerebbero le eccedenze strutturali. Nel 2014 risulterebbe un deficit strutturale di diverse centinaia di milioni.

Ripercussioni sul bilancio della Confederazione (in mio.)

Saldo strutturale aggiornato (n. 1.1.2) Sgravi del PCon 2014 rispetto al PF 2014­2016 Eccedenza strutturale dopo il PCon 2014 Possibili oneri supplementari (n. 1.1.2)

PF2014

PF2015

PF2016

­342 567

­88 573

57 569

225

485

626

1150

1900

2100

La ripartizione percentuale delle misure di sgravio sui dipartimenti mostra che il DFI, il DATEC e il DFE devono fornire il maggiore contributo al consolidamento del bilancio. Ciò è dovuto al fatto che i dipartimenti menzionati fanno registrare le maggiori quote di uscite influenzabili della Confederazione (uscite senza partecipazione di terzi a entrate della Confederazione, interessi passivi). Nel complesso, la ripartizione percentuale dei provvedimenti di risparmio sui dipartimenti rispecchia relativamente bene la loro quota di uscite influenzabili, a dimostrazione dell'equili812

brio insito nelle presenti misure di consolidamento. Le quote possono però variare a seconda dell'anno di riferimento.

Nell'anno di riferimento 2016, la quota dei contributi di risparmio del DFI è di 7,4 punti percentuali inferiore alla sua quota di uscite influenzabili. Ciò si spiega principalmente con l'elevato grado di vincolo delle uscite per le assicurazioni sociali e con il contributo di risparmio relativamente modesto del settore della formazione e della ricerca. Infatti, mentre la quota delle uscite per la formazione e la ricerca sulle uscite influenzabili ammonta al 13 per cento, la quota dei risparmi in questo settore di compiti è soltanto del 5 per cento dello sgravio complessivo. I contributi del DDPS raggiungono nel 2014 il loro apice (102 mio.), ma negli anni successivi calano nettamente tenuto conto dell'incremento del limite di spesa dell'esercito (41 mio. ogni anno). A causa di tale aumento, la quota del DDPS al PCon 2014 negli anni 2015 e 2016 è sottoproporzionata. Ciò si rispecchia nell'eccessivo contributo di risparmio del DATEC che, confrontato con i risparmi esigui del DFI e del DDPS, è aumentato in misura corrispondente. Con una quota delle uscite influenzabili di circa il 19 per cento, la quota del DATEC allo sgravio complessivo del 2016 ammonta al 29,4 per cento. Dal 2017 dopo la soppressione della riduzione temporanea del versamento nel fondo infrastrutturale, essa diminuirà però nuovamente per avvicinarsi alla sua quota di uscite influenzabili.

Figura 1 Distribuzione percentuale delle misure di sgravio sui dipartimenti (2016)

Un elenco dettagliato delle misure secondo Dipartimento è presentato nell'allegato 1.

813

Sgravi del PCon 2014 per settore di compiti (in mio.)

Previdenza sociale Trasporti Formazione e ricerca Difesa nazionale Agricoltura e alimentazione Relazioni con l'estero Rimanenti settori di compiti Riduzioni trasversali nel personale Totale PCon 2014

2014

2015

2016

Quota al Quota alle PCon in % uscite (2016) influenzabili (in %)

247,6 122,8 35,3 93,2 56,7 57,3 74,0

271,7 143,2 36,7 32,2 56,7 56,9 123,5

267,7 143,5 36,7 32,2 56,7 59,3 123,2

36,3 19,5 5,0 4,4 7,7 8,0 16,7

18,4

18,4

18,4

2,5

705,3

739,3

737,7

100,0

37,7 16,8 13,0 9,8 7,2 5,6 9,9 n.a.

100,0

Ripercussioni delle misure incisive della verifica dei compiti Le altre misure della verifica dei compiti esposte al numero 2.4 hanno già permesso di realizzare sgravi importanti. Nel settore dei trasporti, ad esempio, con il FAIF e il NEB sono stati scongiurati oneri supplementari di circa 800 milioni. Il bilancio verrà sgravato ulteriormente grazie alle rimanenti misure (n. 2.4.3); anche in questo caso bisognerà però evitare oneri supplementari. Al riguardo, lo sviluppo ulteriore dell'esercito e le ampie riforme nella previdenza per la vecchiaia sono due misure che rivestono un'importanza cruciale perché permetterebbero di impedire considerevoli oneri supplementari. Un elenco delle misure secondo Dipartimento è presentato nell'allegato 2.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni

Come già per i precedenti programmi di risparmio, il Consiglio federale si adopera per evitare possibilmente di trasferire oneri ai Cantoni e ai Comuni. Questo aspetto è molto importante perché anche i bilanci cantonali sono messi a dura prova dalla situazione economica tesa e dalla crisi del debito nell'eurozona. Le misure proposte riguardano perciò soprattutto ambiti di pertinenza della Confederazione. Data la struttura delle uscite delle finanze federali non è però possibile escludere completamente dalle misure del PCon il settore in comune. Nell'elaborazione delle misure abbiamo fatto in modo che vengano sgravati, per quanto possibile, anche i bilanci cantonali. Ai Cantoni deve quantomeno essere concessa la possibilità di scegliere tra lo sgravio dei loro conti e la compensazione tramite mezzi propri dei contributi federali soppressi. Riteniamo che nel PCon 2014 venga adempiuto il principio secondo cui bisogna evitare il trasferimento degli oneri sui Cantoni.

Le misure nell'ambito del trasferimento Confederazione-Cantoni si dividono in due categorie. Nella prima categoria rientrano le misure che non hanno incidenza sulle finanze cantonali, nello specifico dunque l'ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione (2,0 mio.; n. 2.3.6) e per la protezione contro le piene e i pericoli naturali (17,5 mio.; n. 2.3.15). La quota di partecipazione della Confederazione al finanziamento di questi progetti resta invariata; qualora le uscite dei Cantoni dovessero nuovamente aumentare, anche i contributi federali verranno incrementati.

814

Le riduzioni non toccheranno gli accordi di programma nel settore dell'ambiente.

Sono di possibile attuazione le misure prioritarie nel settore delle strade nazionali (75 mio., parte del fondo infrastrutturale e completamento della rete delle strade nazionali; n. 2.3.13), perché da parte dei Cantoni è stato annunciato un minore fabbisogno di mezzi. Anche gli aumenti di efficienza nel settore del traffico ferroviario (5,0 mio., parte del finanziamento dell'infrastruttura ferrovie private; n. 2.3.14) non si ripercuotono negativamente sui Cantoni. Lo stesso vale per la misura nel settore della migrazione che consiste nell'adeguamento del calcolo della somma forfettaria globale (7,4 mio.; n. 2.3.5). In questo caso potrebbe però verificarsi una determinata ridistribuzione tra i Cantoni. Infine, anche la rinuncia ai «projets urbains» non inciderà sulle finanze cantonali, dato che la Confederazione rinuncia a un nuovo sussidio non ancora introdotto.

Nella seconda categoria rientrano le misure per le quali i Cantoni hanno libertà di scelta. Queste misure comprendono le riduzioni nell'ambito delle università (7,7 mio.; n. 2.3.9), fermo restando che nel periodo 2013­2016, in base all'aumento deciso dal Parlamento nell'ambito del messaggio ERI, i Cantoni ricevono ugualmente fondi maggiori di quanto stabilito inizialmente. Vi si aggiungono anche le riduzioni dei pagamenti diretti per i programmi regionali nei settori della biodiversità, della qualità del paesaggio e dell'efficienza delle risorse (non ancora quantificati; n. 2.3.11). Infine, i Cantoni possono stabilire se intendono o meno compensare i contributi federali cancellati con fondi propri anche per quanto concerne la riduzione nella protezione delle acque (1 mio.; n. 2.3.15) e i contributi per la misurazione ufficiale (0,6 mio.) nonché, in una certa misura, la rinuncia ai contributi per la documentazione di sicurezza nella protezione dei beni culturali (0,7 mio.; n. 2.3.8).

Solo le misure della seconda categoria potrebbero causare un onere supplementare diretto per i Cantoni nel caso in cui decidessero di compensare i mezzi federali mancanti con fondi propri. Tali misure riducono il volume dei trasferimenti tra la Confederazione e i Cantoni di circa 10 milioni, importo che corrisponde all'onere supplementare massimo per i Cantoni previsto dal PCon
2014. Confrontando tale onere supplementare con le misure che sgraverebbero automaticamente i Cantoni che comprendono oltretutto la già attuata diminuzione dei prezzi dei medicamenti con la relativa riduzione dei premi individuali appare subito evidente che con molta probabilità il PCon 2014 non genererà al netto oneri maggiori per i Cantoni.

4.3

Ripercussioni per l'economia

Le misure di sgravio a livello di uscite si ripercuotono sull'economia principalmente con la diminuzione della domanda economica generale che ne risulta. Rispetto alla pianificazione attuale, il PCon 2014 sgraverebbe il bilancio della Confederazione di circa 570 milioni. Ciononostante una parte consistente delle misure non si ripercuote direttamente sulla domanda nazionale. Tra queste, soprattutto la diminuzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI (140 mio.) e buona parte delle riduzioni nella cooperazione allo sviluppo (39 mio.) non hanno alcuna incidenza. Inoltre, se si considera che l'effetto moltiplicatore di una modifica della domanda in un'economia aperta e di piccole dimensioni come quella svizzera è nettamente inferiore a 1, le ripercussioni delle misure di risparmio sul prodotto interno lordo (PIL) sono decisamente inferiori allo 0,1 per cento.

815

Unitamente alle uscite supplementari già decise, le misure del PCon 2014 creano un'eccedenza strutturale di 225 milioni per l'anno 2014. Rispetto al Preventivo 2013 si registra un miglioramento di 159 milioni (0,03 % del PIL). Questo impulso fiscale leggermente restrittivo si presenta al momento giusto, dato che, secondo le previsioni del Piano finanziario 2014­2016, la saturazione dell'economia dovrebbe subire un costante miglioramento e la lacuna di produzione dovrebbe essere colmata entro il 2015. Dunque, anche dal punto di vista della politica congiunturale le misure di sgravio non costituiscono un problema.

5

Programma di legislatura

Il primo indirizzo del decreto federale 15 giugno 201292 sul programma di legislatura 2011­2015 recita: «La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti». Diversi obiettivi permettono di concretizzare questo indirizzo, ad esempio con l'obiettivo 1: «l'equilibrio delle finanze federali è preservato». A tale scopo devono essere messe in atto riforme strutturali nell'intera gamma dei compiti della Confederazione.

Attraverso misure di riforma e di rinuncia, il presente messaggio dovrebbe permettere di garantire l'osservanza del freno all'indebitamento sia negli anni del piano finanziario sia a lungo termine. In tal modo il pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 contribuirà in misura determinante al raggiungimento degli obiettivi formulati nel programma di legislatura.

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201293 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201294 sul programma di legislatura 2011­2015.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità e legalità

Le leggi federali da modificare sono state emanate a suo tempo secondo la procedura ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. La base costituzionale figura nell'ingresso dei singoli atti di cui è proposta la modifica. Le modifiche qui proposte rispettano i limiti di queste norme costituzionali. Inoltre, i mandati di risparmio affidati al Consiglio federale si basano sulle competenze costituzionali della Confederazione nei settori di compiti interessati.

Nel suo insieme il progetto rispetta quindi la costituzionalità e la legalità.

92 93 94

816

FF 2012 6413 FF 2012 305 FF 2012 6413

6.2

Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente pacchetto di misure non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione o partecipazione a organizzazioni o a commissioni internazionali. Le misure riguardano essenzialmente contributi a beneficiari di sussidi in Svizzera e gli ambiti di pertinenza dell'Amministrazione. Le lievi riduzioni dei contributi alle organizzazioni internazionali si limitano a contributi volontari.

6.3

Forma dell'atto

Per l'attuazione giuridica del PCon 2014 occorre modificare sei leggi federali, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il referendum ai sensi dell'articolo 141 della Costituzione federale. Tutte le misure del PCon 2014 sono riassunte in un cosiddetto atto mantello; esso riveste la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo comune delle diverse misure (verifica dei compiti e sgravio del bilancio).

817

Allegato 1

Panoramica delle misure attuabili a breve termine del PCon 2014 (n. 2.2 e 2.3 del messaggio) (in mio.)

Dip.

CaF DFAE

DFI

DFGP

DDPS

DFF DFE

818

Misura

Misure nel settore proprio* Misure nel settore proprio* Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo Ottimizzazione della rete esterna* Riduzione individuale dei premi/Diminuzione dei prezzi dei medicamenti** Misure di risparmio nell'assicurazione militare** Misure nel settore proprio** Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS Riduzioni nelle università Riduzioni nel settore dei PF Scorporo del METAS** Rinuncia al conteggio delle prestazioni assistenziali con il Principato del Liechtenstein** Misure nel settore proprio* Misure nel settore della migrazione Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione Misure nel settore proprio* Ottimizzazione della rete esterna* Misure nel settore dell'esercito Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti Misure nel settore proprio* Impegni di garanzia a favore delle abitazioni** Riduzione dei fondi per perdite da fideiussioni** Misure nel settore proprio* Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo Misure nell'agricoltura Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari

2014

2015

2016

N. del messaggio

0.7 0,7

0.7 0,7

0.7 0,7

2.3.1

45,2 10,6 27,5 7,1

45,2 10,6 27,5 7,1

47,7 10,6 27,5 9,6

2.3.1 2.3.2 2.3.3

251,1

275,0

271,0

71,0

99,0

99,0

2.2

5,0 2,8

5,0 2,8

5,0 2,8

2.2 2.3.1

142,0 7,3 23,0

136,5 7,7 24,0

132,5 7,7 24,0

2.3.4 2.3.9 2.3.10

27,7 1,0

29,8 1,5

30,3 2,0

2.2

0,3 7,6 16,8

0,3 7,6 18,4

0,3 7,6 18,4

2.2 2.3.1 2.3.5

2,0

2,0

2,0

2.3.6

102,4 17,3 6,5 74,0

41,4 17,3 6,5 13,0

41,4 17,3 6,5 13,0

2.3.1 2.3.3 2.3.7

4,6

4,6

4,6

2.3.8

42,8 42,8

42,8 42,8

42,8 42,8

2.3.1

88,4

87,4

86,6

2,5

2,5

2,5

2.2

1,5 6,7 11,0 56,7 10,0

1,5 5,7 11,0 56,7 10,0

1,5 4,9 11,0 56,7 10,0

2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.11 2.3.12

Dip.

DATEC

Totale * **

Misura

Diminuzione dei costi per Swissinfo** Parità di trattamento dei disabili (settore ferroviario)** Riduzione dei contributi alle organizzazioni aereonautiche** Misure nel settore proprio* Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario Misure nel settore dell'ambiente Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti Rinuncia alla promozione indiretta della stampa

2014

2015

2016

N. del messaggio

147,0 2,4

217,0 2,0

217,2 1,9

2.2

3,9

4,3

4,6

2.2

0,4 3,9

0,4 3,9

0,4 3,9

2.2 2.3.1

95,0

95,0

95,0

2.3.13

20,0 18,5

40,0 18,5

40,0 18,5

2.3.14 2.3.15

2,9

2,9

2,9

2.3.16

­

50,0

50,0

2.3.17

705,3

739,3

737,7

Attuato in parte nel Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012 Attuato completamente nel Piano finanziario 2014­2016 del 22 agosto 2012

819

Allegato 2

Panoramica delle misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti (in particolare n. 2.4.2 e 2.4.3 del messaggio) 1. Misure già attuate (n. 2.4.2, inoltre 2.2, 2.3.1 e 2.3.3) Dip.

Misura

Sgravio (in mio.)

Div.

Misure prioritarie nella ricerca settoriale

CaF

Esame della riduzione del numero di commissioni extraparlamentari politico-sociali

DFAE, DDPS

Ottimizzazione della rete esterna

DFI

Scorporo di MeteoSvizzera**

­

DFI

Nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute**

­

10,6 (dal 2013) 0,1 (dal 2012) 13,6 (dal 2014) 16,1 (dal 2016)

DFGP

Scorporo del METAS

DDPS

Sfruttamento del potenziale di sinergie dei servizi informazioni civili

DDPS

Stabilizzazione dell'offerta G+S e limitazione dell'accesso agli studi alla SUFSM

DFE

Stabilizzazione degli effettivi del Corpo delle guardie di confine

DATEC

Rafforzamento del principio di causalità nel finanziamento dei trasporti (messaggio FAIF)

500*

DATEC

Attuazione senza incidenza sul bilancio del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (NEB)

305*

DATEC

Attuazione senza incidenza sul bilancio dei piani d'azione Efficienza energetica ed Energie rinnovabili***

14*

* ** ***

820

1 (2014) 1,5 (2015) 2 (dal 2016) ­ 8* 40*

Oneri supplementari evitati Misure bocciate dal Parlamento La Strategia energetica 2050 comporterà tuttavia oneri supplementari per il settore energetico.

2. Misure rimanenti (n. 2.4.3) Dip.

Misura

DFI

Ampie riforme nella previdenza per la vecchiaia

Sgravio (in mio.)

n.q.*

DFI

Verifica e riduzione del numero di statistiche

n.q.

DFGP

Orientamento futuro dell'ISDC

n.q.

DFGP

Accelerazione delle procedure d'asilo

n.q.

DDPS

Ulteriore sviluppo della politica di sicurezza

DFF

Incremento dell'efficienza nel settore TIC

DFF

Snellimento del portafoglio delle costruzioni civili

DFF

Verifica del disciplinamento del pensionamento di categorie speciali di personale

n.q.

Riforma nel traffico regionale viaggiatori (sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus)

n.q.

Definizione delle priorità per l'applicazione delle norme di costruzione nel traffico ferroviario

40­70*

DATEC DATEC DATEC DATEC *

Scorporo della vigilanza sul trasporto aereo in una forma di organizzazione finanziata da tasse

300­400* 51,9 (PCon 12/13); obiettivo iniziale: 20 12 (dal 2015)

43 (dal 2016)

Rinuncia al sussidiamento di nuovi impianti per le acque di scarico

45*

Oneri supplementari evitati

3. Misure abbandonate (n. 2.4.2) Dip.

Misura

Motivazione

DFAE

Riforma del finanziamento dei mutui FIPOI

Riforma rivelatasi svantaggiosa per la Confederazione

DDPS

Partecipazione finanziaria dei Cantoni al rilevamento di geodati

Opposizione dei Cantoni

DFF

Programma INSIEME: incremento dell'efficienza grazie alla sostituzione delle applicazioni informatiche dell'AFC

Progetto informatico abbandonato

821

Allegato 3

Il progetto «Verifica dei compiti» in rassegna (sedute del Consiglio federale) 10 giugno 2004: Inizio del progetto ­

Mandato al DFF, «Elaborazione di un documento interlocutorio sulla possibile istituzione di un gruppo di lavoro, con il mandato di presentare varianti per una sensibile riduzione dei compiti in tutte le attività della Confederazione».

20 dicembre 2004: Riformulazione del mandato ­

Rinuncia all'introduzione di un gruppo di esperti esterni;

­

mandato al DFF: elaborazione di un nuovo concetto sulla base di un istituendo portafoglio dei compiti della Confederazione.

31 agosto 2005: Determinazione degli obiettivi sovraordinati e della strategia di base ­

Obiettivi sovraordinati: ­ limitare la crescita delle uscite a un livello finanziariamente sostenibile, ­ creare un margine operativo e d'impostazione in ambito di bilancio, ­ definire priorità e posteriorità della politica delle spese;

­

esame dei compiti della Confederazione nel quadro di un processo a cascata di sviluppo della strategia sulla base di cinque strategie principali: rinuncia a compiti, riduzione dei compiti, riforma dei compiti e dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nonché scorporo dei compiti;

­

pianificazione dei progetti: procedimento in quattro tappe: 1. concetto e metodo, 2. quantificazione degli obiettivi, esame dei compiti della Confederazione sui potenziali di riforma e riduzione, sviluppo e scelta di misure, sintesi nel piano d'azione, 3. valutazione e aggiustamento del piano d'azione nel dialogo politico con Cantoni, partiti e importanti gruppi di interesse, 4. attuazione.

26 aprile 2006: Obiettivo sovraordinato in termini quantitativi ­

Stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica nel periodo 2008­2015, vale a dire limitazione della crescita media delle uscite al 3 per cento all'anno (nell'ottica attuale a seguito del crollo economico del 2008/ 2009 è minore);

­

prima stima dell'obiettivo: ­8,5 miliardi.

822

5 luglio 2006: Definizione del profilo delle priorità ­

Obiettivi di crescita per 16 settori di compiti;

­

nessun obiettivo di crescita per la previdenza sociale (dovrà avvenire più tardi sulla base di chiarimenti più approfonditi);

­

mandato ai dipartimenti di elaborare misure.

29 novembre 2006: Aggiornamento degli obiettivi ­

Aggiornamento delle ipotesi sull'evoluzione delle uscite senza la verifica dei compiti (scenario «evoluzione non influenzata della crescita media delle uscite del 4,6 % all'anno»);

­

aggiustamento con lo scenario degli obiettivi (3 % p.a.) provoca un obiettivo di 8 miliardi; di cui 2,6 in 16 settori di compiti (senza previdenza sociale) e 5,4 nella previdenza sociale (residuale);

­

nuovo mandato ai dipartimenti per l'elaborazione di misure.

11 giugno 2007: Estensione della verifica dei compiti/obiettivi di riduzione per P 08 e PF 09 ­

Estensione temporale dell'elaborazione di misure della verifica dei compiti;

­

attuazione degli obiettivi di riduzione di 350 milioni nel Preventivo 2008 rispettivamente di 500 milioni nel Piano finanziario 2009;

­

determinazione di obiettivi di riduzione di complessivi 600 milioni nel Piano finanziario 2010 e di 1200 milioni (dal 2011).

9 aprile 2008: Rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura (PFL) ­

Pubblicazione di circa 50 indirizzi di riforma nel rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura 2009­2011;

­

adeguamenti delle cifre:

­

esclusione AI, dato che il Parlamento si sta occupando di un finanziamento supplementare (­2,6 mia.),

­

rettifica della stima e determinazione dell'obiettivo per l'AVS a 3 miliardi di franchi esteso fino al 2020 (nel 2015: ­3 mia.)

­

l'obiettivo per il 2015 si riduce perciò di 5,6 miliardi. Permane un obiettivo di 2,3 miliardi per i rimanenti settori di compiti.

11 febbraio 2009/5 giugno 2009: Adeguamento alla mutata situazione economica ­

Rinuncia per motivi di politica congiunturale all'attuazione dell'obiettivo di riduzione nel Preventivo 2010;

­

rinuncia all'attuazione contemporanea di una procedura con piano d'azione comune e ampio dialogo politico. Invece di questo: procedura di riforma a diverse velocità con tassi di crescita invariati;

­

annuncio di un rapporto sul piano di attuazione;

­

mantenimento rispettivamente aumento degli obiettivi di riduzione nel piano finanziario: 1,2 miliardi nel 2011 e nel 2012; 1,5 miliardi dal 2013.

823

30 settembre 2009 / 4 novembre 2009: Raggruppamento parziale con il programma di consolidamento ­

Attuazione delle misure della verifica dei compiti efficaci nel breve termine nel quadro del programma di consolidamento;

­

mandato ai dipartimenti di elaborare entro il 31 dicembre 2009 misure di verifica dei compiti rapidamente efficaci per 280 milioni (2011), 410 milioni (2012) e 530 milioni (2013);

­

pubblicazione delle misure di rinuncia e di riforma efficaci solo dopo il 2013 (e quindi più profonde) nel quadro della documentazione per la consultazione relativa al programma di consolidamento («Rapporto sul piano di attuazione»).

24 febbraio 2010: Approvazione del pacchetto di misure ­

Determinazione delle misure di verifica dei compiti per il progetto da porre in consultazione.

14 aprile 2010: Approvazione del rapporto sul piano di attuazione ­

Pubblicazione del rapporto sul piano di attuazione delle misure di verifica dei compiti;

­

avvio della consultazione.

1° settembre 2010: Determinazione del programma di attuazione ­

Pubblicazione dei risultati della consultazione;

­

aggiornamento e approvazione delle tappe di attuazione delle singole misure di riforma;



adozione del messaggio concernente il Programma di consolidamento 2012­ 2013.

30 marzo 2011: Approvazione del Consuntivo 2010


Primo rendiconto sullo stato di attuazione delle misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti (vol. 3 del Consuntivo 2010).

30 maggio 2011: il Parlamento non entra in materia sul progetto A del Programma di consolidamento 2012­2013


Sospensione delle misure attuabili a breve termine contenute nel Programma di consolidamento 2012­2013;



continuazione delle riforme a lungo termine contenute nel rapporto del 14 aprile 2010.

12 marzo 2012: il Parlamento accoglie la mozione 11.3317 «Verifica dei compiti» della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale 28 marzo 2012: Approvazione del Consuntivo 2011


824

Secondo rendiconto sullo stato di attuazione delle misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti (vol. 3 del Consuntivo 2011).