Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20132, decreta: Art. 1 L'Accordo del 4 giugno 20123 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il Consiglio federale può stipulare convenzioni relative all'istituzione di centri comuni per lo scambio d'informazioni e per l'assistenza delle autorità preposte alla sicurezza conformemente all'articolo 32 dell'Accordo.

Art. 3 La legge federale del 7 ottobre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati Ingresso visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale5,

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RS 101 FF 2013 663 RS ...; FF 2013 697 RS 360 RS 101

2012-1712

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Approvazione dell'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. DF

Art. 1, rubrica Uffici centrali Art. 6a

Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.

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Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.

Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 3.

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