Legge federale sui diritti politici

Disegno

(Elezione del Consiglio nazionale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici è modificata come segue: Titolo Legge federale sui diritti politici (LDP) Ingresso visto l'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19754, Art. 13 cpv. 3 Un risultato molto risicato richiede un riconteggio dei voti soltanto se sono state rese verosimili irregolarità che, per genere e entità, erano in grado di influire notevolmente sull'esito a livello federale.

3

Art. 21 cpv. 1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.

1

Art. 22 cpv. 2 2

Le proposte devono indicare, per ogni candidato: a.

1 2 3 4

il cognome e il nome ufficiali;

FF 2013 7909 RS 161.1 RS 101 FF 1975 I 1313

2013-2827

7965

Diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale). LF

b.

il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;

c.

il sesso;

d.

la data di nascita;

e.

l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;

f.

i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e

g.

la professione.

Art. 29 cpv. 4 Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.

4

Art. 32 cpv. 2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l'anno di nascita, i luoghi d'origine e il domicilio dei candidati.

2

Art. 32a

Annullamento di candidature

Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest'ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interessate:

1

a.

dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone;

b.

dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.

I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.

2

Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate.

3

L'annullamento di una candidatura, che figura su liste già pubblicate, è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento.

4

Art. 33 cpv. 2 I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al massimo quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

2

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Diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale). LF

Art. 36

Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 38 cpv. 2 2

Sono stralciati: a.

i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;

b.

tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.

Art. 47 cpv. 1bis 1bis Il Cantone pubblica, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l'elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:

a.

il cognome e il nome ufficiali;

b.

il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;

c.

l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;

d.

i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;

e.

l'appartenenza partitica; e

f.

la professione.

Art. 48

Scheda

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori almeno tre, ma al massimo quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

Art. 62 cpv. 1 Le liste devono essere inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.

1

Art. 85

Osservazione di votazioni

I Cantoni permettono l'osservazione di una votazione da parte di rappresentanti degli aventi diritto di voto. Tale osservazione è segnatamente garantita se:

1

a.

i membri dell'ufficio di voto sono eletti dal Popolo;

b.

i membri dell'ufficio di spoglio sono eletti dal Popolo;

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Diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale). LF

c.

l'ufficio di voto e l'ufficio di spoglio sono composti di rappresentanti dei diversi partiti; o

d.

gli aventi diritto di voto o una commissione cantonale possono osservare la votazione e la determinazione dei risultati.

Per quanto la Svizzera abbia emanato una dichiarazione d'intenti in un contesto multilaterale, il Consiglio federale può invitare organizzazioni o enti internazionali e Stati esteri a incaricare i loro organi specializzati di osservare sul posto il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

2

L'osservazione non deve compromettere il regolare svolgimento della votazione e il segreto del voto.

3

Art. 87 cpv. 1 e 1bis La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali. Tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:

1

a.

per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;

b.

per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione.

1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.

II La legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale è modificata come segue: Art. 46 cpv. 2 Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali, né nell'esecuzione cambiaria, nel campo dei diritti politici (art. 82 lett. c) e nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RS 173.110

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