Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

20 dicembre 2012

AXA Vita SA, Winterthur

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale 1.

La modifica concerne tutti gli assicurati degli istituti di previdenza e delle fondazioni collettive assicurati presso AXA Vita SA.

2.

Si riportano qui di seguito i dettagli delle modifiche: ­ tariffa in base al principio della porta girevole in generale: ­ per ogni base tecnica viene costituita una propria generazione tariffaria, ­ ogni generazione tariffaria è retta dal principio della porta girevole, a seconda della data del pensionamento; ­ tariffa in base al principio della porta girevole per le prestazioni di vecchiaia e le rendite per figli di pensionati; ­ tariffa in base al principio della porta girevole per le prestazioni di invalidità o per i superstiti; ­ disposizioni per il rilevamento e il trasferimento dei casi di invalidità.

Con lettera del 30 marzo 2012, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita AXA Vita SA ha presentato una richiesta di modifica della sua tariffa collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe si applica l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 20 dicembre 2012 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1° gennaio 2013 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, con menzione del domicilio o della sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla 854

2013-0204

presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

5 febbraio 2013

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

855