ad 12.485 Iniziativa parlamentare Aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore alberghiero. Proroga Rapporto del 12 novembre 2012 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 23 gennaio 2013

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 2012 concernente l'iniziativa parlamentare per la proroga dell'aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore alberghiero.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-3185

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Parere 1

Situazione iniziale

L'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero (alloggio con prima colazione) è stata introdotta il 1° ottobre 1996 con validità limitata al 31 dicembre 2001. Tale aliquota ridotta era intesa come misura temporanea per sostenere il settore alberghiero che a metà degli anni Novanta si trovava in una difficile situazione economica. Da allora l'Assemblea federale ha prorogato l'aliquota speciale IVA complessivamente quattro volte, l'ultima volta nell'ambito della revisione totale della legge sull'IVA (LIVA) dove ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2013.

In occasione della sua seduta del 22 ottobre 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso, con 18 voti contro 6 e 1 astensione, di presentare un'iniziativa parlamentare per chiedere che l'aliquota speciale IVA per il settore alberghiero venga prolungata di altri quattro anni fino alla fine del 2017. Il 6 novembre 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha dato seguito all'iniziativa. Il 12 novembre 2012 la CET-N ha adottato il progetto di legge e il relativo rapporto1. Dato che si tratta semplicemente di mantenere in vigore una normativa già vigente, e considerato che in caso di svolgimento di una consultazione ordinaria non vi sarebbe praticamente il tempo per riuscire ad attuare la modifica di legge prima della scadenza del periodo di validità dell'aliquota speciale IVA, la Commissione ha rinunciato a indire una procedura di consultazione. Con lettera del 20 novembre 2012 la CET-N ha invitato il Consiglio federale a presentare un parere entro il 6 febbraio 2013.

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Parere del Consiglio federale

Nella parte B del messaggio del 25 giugno 20082 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e nel messaggio aggiuntivo del 23 giugno 20103 al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (Promozione dell'economia e della crescita), il Consiglio federale proponeva una radicale semplificazione del sistema dell'IVA. Le riforme prevedevano la soppressione di gran parte delle esclusioni dall'imposta e l'introduzione di un'aliquota unitaria. Il 21 dicembre 2011, il Consiglio nazionale ha rinviato definitivamente la parte B del progetto al Consiglio federale, con la richiesta di elaborare un modello a due aliquote. Nel mandato di rinvio si chiede in particolare di assoggettare le prestazioni del settore alberghiero all'aliquota ridotta. Tale richiesta implica tuttavia la necessità d'abrogazione dell'articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale e quindi una votazione popolare. Pertanto, il modello a due aliquote proposto nel mandato di rinvio potrà entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2016.

Qualora l'aliquota speciale IVA fosse soppressa il 1° gennaio 2014, le prestazioni del settore alberghiero sarebbero assoggettate per due anni all'aliquota normale dell'8 per cento per poi essere tassate in seguito all'aliquota ridotta. Per i soggetti 1 2 3

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FF 2013 829 FF 2008 6033 FF 2010 4731

fiscali interessati, ogni modifica dell'aliquota comporta un onere non trascurabile.

Per questa ragione occorre assolutamente evitare di procedere a due consecutive modifiche dell'aliquota in un breve lasso di tempo.

La nuova scadenza a fine 2017 garantisce che entro questo termine la prevista riforma dell'imposta sul valore aggiunto potrà effettivamente essere attuata. Qualora la revisione della LIVA dovesse già entrare in vigore prima dello spirare di questo termine, l'articolo 25 capoverso 4 LIVA, e con esso l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero, sarebbero automaticamente abrogati.

Il Piano finanziario 2014­2016 prevede di sopprimere l'aliquota speciale IVA e di tassare dal 1° gennaio 2014 le prestazioni del settore alberghiero all'aliquota normale dell'8 per cento. Rispetto a questo piano finanziario, una proroga dell'aliquota speciale dell'IVA genererà minori entrate per circa 180 milioni di franchi l'anno.

Nei quattro anni della proroga le minori entrate corrisponderanno dunque a 720 milioni di franchi. Nel regime del freno all'indebitamento queste minori entrate strutturali devono essere compensate con riduzioni delle uscite o aumenti delle imposte.

Per questo motivo, in caso di decisione che comporti minori entrate occorre risolvere anche la questione della compensazione. Qualora il Parlamento non dovesse prevedere nessun controfinanziamento e nella misura in cui non dovesse sussistere nessun margine di manovra politico-finanziario, sarà necessario intervenire sul fronte delle uscite.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare il progetto.

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