Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati pubblica»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica», depositata il 23 maggio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 maggio 2012 «Per una cassa malati pubblica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi) L'assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.

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L'istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell'assicurazione sociale contro le malattie.

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RS 101 FF 2012 5917 FF 2013 6825

2012-2207

6845

Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizioni transitorie dell'art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico) Dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell'assicurazione sociale contro le malattie all'istituto nazionale di cui all'articolo 117 capoversi 3 e 4.

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Se l'Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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