Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname Proroga del 2 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009 e del 13 dicembre 20101 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, è prorogata2.
II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2014.
2 settembre 2013
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2009 2663, 2010 8023 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
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Contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, è prorogata. DCF
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