Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Disegno

Abrogazione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20071, decreta: I Articolo unico La legge federale del 16 dicembre 19832 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) č abrogata.

II Disposizioni transitorie I negozi giuridici che sottostavano all'obbligo d'autorizzazione della LAFE ma che sino all'entrata in vigore dell'abrogazione della LAFE non sono ancora stati eseguiti o che non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato diventano efficaci.

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Gli oneri connessi ad autorizzazioni o decisioni di accertamento del non assoggettamento ai sensi della LAFE e del diritto previgente3 decadono, ad eccezione di quelli giusta il capoverso 3, con l'entrata in vigore dell'abrogazione della LAFE; gli oneri menzionati nel registro fondiario sono cancellati d'ufficio.

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Gli oneri connessi ad autorizzazioni per l'acquisto di unitā d'abitazione in un apparthotel giusta l'articolo 10 LAFE ed il diritto previgente4 rimangono efficaci per dieci anni a partire dall'entrata in vigore dell'abrogazione della LAFE. Trascorso 3

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FF 2007 5271 RU 1984 1148, 1997 2086, 2000 2355, 2002 685 701 2467, 2005 1337 5685, 2006 2197 Decreto federale del 23 marzo 1961 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914), decreto del Consiglio federale del 26 giugno 1972 che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri (RU 1972 1062), decreto del Consiglio federale del 21 dicembre 1973 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (RU 1974 109), ordinanza del 10 novembre 1976 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (RU 1976 2389, 1977 2161, 1978 2056, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614) Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 del decreto federale del 23 marzo 1961 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero nella versione del 21 dicembre 1973 (RU 1974 83) in combinato disposto con gli art. 1 e 4 dell'ordinanza del 10 novembre 1976 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (RU 1976 2389, 1977 2161, 1978 2056, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614)

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF

questo termine gli oneri menzionati nel registro fondiario vengono cancellati d'ufficio. Se il proprietario del fondo destinato all'esercizio dell'attivitā alberghiera e della maggioranza dei proprietari delle unitā d'abitazione su cui grava l'onere lo richiedono, gli oneri sono cancellati prima della scadenza del termine.

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ...5 della legge federale del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio (Misure accompagnatorie relative all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero).

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FF 2007 5311 RS 700

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