Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria
Disegno
(LSIF) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Obiettivi
La presente legge ha gli obiettivi seguenti: a.
potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
b.
aumento del numero di nodi principali;
c.
riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest;
d.
eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.
Art. 2
Oggetto
La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP).
Art. 3
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
1 2
a.
potenziamento delle capacità: misure finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure al potenziamento dell'offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
b.
aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento dell'offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
c.
misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
RS 101 FF 2007 6933
2007-1907
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Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria. LF
d.
intensificazione della successione dei treni: riduzione dell'intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
e.
separazione dei flussi di traffici: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.
Sezione 2: Misure Art. 4
Misure relative ai grandi progetti ferroviari
Le misure comprendono: a.
sulle linee di base della NFTA: 1. BasileaSan Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni BasileaBruggAltdorf/Rynächt, 2. San Gottardo SudChiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni BiascaBellinzonaChiasso, potenziamento delle capacità Balerna Mendrisio, 3. BellinzonaLuino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, 4. ZugoArth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità, 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni BernaThun, 6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: misure volte a garantire l'approvvigionamento in corrente di trazione e misure di protezione contro l'inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico) sulle tratte di accesso alle galleria di base del San Gottardo e del Lötschberg;
b.
sulle altre tratte: 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni, 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) LosannaRenens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3. LosannaBrigaIselle: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 4. LosannaBienneOlten: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 5. LosannaBerna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, aumento delle prestazioni nel nodo di Berna, 7. ThunInterlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun, 8. BienneDelémontBasilea: misure di accelerazione,
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Art. 5
BasileaOltenLucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni BasileaLucerna, regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord/Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten, OltenAarau: potenziamento delle capacità OltenAarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken Däniken, galleria dell'Eppenberg, regione di Rupperswil/Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capacità RupperswilGruemet (nuova tratta del Chestenberg), regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, potenziamento delle capacità sull'accesso sud AltstettenZurigo, ThalwilLucerna: potenziamento delle capacità ChamRotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil, ZurigoWinterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incl. potenziamento delle capacità: separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni BassersdorfEffretikonWinterthur, regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur, WinterthurSan Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, WinterthurWeinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, BellinzonaLocarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, valle del Reno: potenziamento delle capacità, NeuhausenSciaffusa: aumento delle prestazioni, misure volte a garantire l'approvvigionamento in corrente di trazione, misure di protezione contro l'inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico) e costruzione di impianti di ricovero.
Misure relative ad altre tratte
L'Ufficio federale dei trasporti può effettuare pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.
Art. 6
Misure di compensazione per il traffico regionale
Se le misure elencate nell'articolo 4 creano inconvenienti per il traffico regionale, possono essere realizzate misure edili per ovviarvi.
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Art. 7
Progettazione ed esecuzione
I gestori dell'infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.
1
La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.
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3
Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.
Art. 8
Assegnazione di mandati
I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.
Art. 9
Ottimizzazione costante dei lavori
Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.
Art. 10
Sviluppo ulteriore
Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il più presto possibile un messaggio sullo sviluppo ulteriore dell'offerta e dell'infrastruttura ferroviaria. Il messaggio indica segnatamente le possibilità e modalità di realizzazione delle opzioni di ampliamento come anche della galleria di base del Zimmerberg e della galleria del Wisenberg. Inoltre presenta proposte per il relativo finanziamento.
Sezione 3: Finanziamento Art. 11
Crediti d'impegno
L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 46.
Art. 12
Modalità di finanziamento
Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.
1
Per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 4 lettera a sono impiegati i proventi dell'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c Cost.
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I gestori dell'infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati convenzioni concernenti il finanziamento anticipato delle misure di cui all'articolo 4 decise dall'Assemblea federale e finanziate; tali convenzioni sottostanno all'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti.
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Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure Art. 13
Vigilanza e controlli
Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.
Art. 14 1
Rendiconto
Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa: a.
lo stato dei lavori per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria;
b.
le spese in base ai crediti d'impegno stanziati;
c.
gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 46 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.
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Art. 15
Procedura e competenze
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.
Sezione 5: Disposizioni finali Art. 16
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 17
Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
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RS 742.101
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Art. 18
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Allegato (art. 17)
Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 19 dicembre 19864 concernente il progetto FERROVIA 2000: Art. 2 lett. a, c e d A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti: a.
VauderensSiviriez;
c.
MuttenzLiestal (escl. la stazione di Liestal);
d.
abrogata
2. Decreto del 4 ottobre 19915 sul transito alpino: Titolo Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LTAlp) Ingresso, primo comma visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale6; Art. 5bis frase introduttiva e lett. c Il finanziamento previsto dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA: c.
Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo la tratta tra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.
Art. 8bis cpv. 1 lett. a 1 La
Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all'articolo 13 della
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RS 742.100 RS 742.104 RS 101
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legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno: a.
i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad);
Art. 10bis cpv. 1 lett. b 1
La NFTA di cui agli articoli 39 è realizzata in due fasi: b.
la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5bis.
Art. 10ter rubrica e frase introduttiva Altri grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale: Art. 17 cpv. 1 Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.
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