Termine per la raccolta delle firme: 7 febbraio 2009

Iniziativa popolare federale «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio», presentata il 20 luglio 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

1 2 3

1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio», presentata il 20 luglio 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Rudolf Steiner, Räckholdernstr. 18, 4654 Lostorf SO 2. Christian Blandenier, ch. des Bouleaux 1, 2054 Chézard-Saint-Martin NE 3. Francis M. Godel, ch. de la Redoute 2, 1752 Villars-sur-Glâne FR 4. Gianluigi Piazzini, via Nocc 10, 6925 Gentilino TI 5. Ernst Bischofberger, Harschwendi Ost 985, 9104 Waldstatt AR 6. Jacques Chèvre, Kräyigenweg 39, 3074 Muri b. Bern BE 7. Hans Egloff, Brunnenzelgstr. 8, 8904 Aesch ZH 8. Hannes Germann, Bützistr. 22, 8236 Opfertshofen SH 9. Rolf Hegetschweiler, Lanzenstr. 4, 8913 Ottenbach ZH

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2007-1866

5491

Iniziativa popolare federale

10.

11.

12.

13.

14.

Béatrice Paoluzzo Müller, Bielmatten 12, 2564 Bellmund BE Jürg Pfister, Burgstr. 106, 9000 San Gallo SG Beat Ries, Walthersburgstr. 6, 5000 Aarau AG Elisabeth Simonius, Fringelistr. 11, 4059 Basilea BS Hans-Jakob Studer, Rosenberghöhe 13, 6004 Lucerna LU

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: HEV Svizzera, «iniziative gemelle», Casella postale 1173, 8032 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 7 agosto 2007.

24 luglio 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, p.i. Oswald Sigg

5492

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 108a (nuovo)

Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio

La Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio mediante il risparmio per l'alloggio.

1

2

A tal fine tengono conto dei seguenti principi: a.

per il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera ogni contribuente domiciliato in Svizzera può dedurre dal reddito imponibile risparmi per un importo massimo di 10 000 franchi all'anno. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. La Confederazione adegua periodicamente l'importo massimo al rincaro. La deduzione può essere fatta valere al massimo per dieci anni;

b.

per la durata del risparmio per l'alloggio il capitale di risparmio e i relativi interessi sono esentati dall'imposta sulla sostanza e dall'imposta sul reddito;

c.

alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio soltanto la tassazione dell'importo impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente è differita.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 108a (Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio) La Confederazione e i Cantoni introducono il risparmio per l'alloggio al più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'articolo 108a da parte del Popolo e dei Cantoni.

Se alla scadenza di questo termine le corrispondenti disposizioni legali non sono ancora entrate in vigore, l'articolo 108a è applicabile direttamente.

4

RS 101

5493

Iniziativa popolare federale

5494