Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 4 marzo 2009

Iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», presentata il 13 agosto 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», presentata il 13 agosto 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Allemann Evi, Kasernenstrasse 45, 3013 Berna 2. Angele Patrick, Stettbachstrasse 44, 8600 Dübendorf

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2007-2043

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Iniziativa popolare federale

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Banga Boris, Haldenstrasse 12D, 2540 Grenchen Birchler Felix, Merkurstrasse 36, 8640 Rapperswil-Jona Bruderer Pascale, Rainstrasse 40, 5415 Nussbaumen Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna Bürgi-Burri Verena, Giessenmattstrasse 4, 6383 Dallenwil Carobbio Guscetti Marina, via Tamporiva, 6533 Lumino Chu Gabriela, Sous Moron, 2748 Souboz Fetz Anita, Oberer Rheinweg 57, 4058 Basilea Galladé Chantal, Habsburgstrasse 33, 8400 Winterthur Heeb Jenny, Greifenseestrasse 30, 8050 Zurigo Irminger Florian, Av. de la Gare des Eaux-Vives 14, 1207 Ginevra Lang Josef, Dorfstrasse 13, 6300 Zug Monti Jean-Pierre, Dorflistrasse 2, 6055 Alpnach Dorf Moosmann Reto, Stauwehrrain 4, 3004 Berna Peytremann Eric, rue Ernest-Bloch 54, 1207 Ginevra Regli Nina, Beulweg 22, 8853 Lachen Rossini Stéphane, chemin de Sornard, 1997 Haute-Nendaz Ruch Rahel, Nordring 14, 3013 Berna Savary Géraldine, avenue de France 21, 1004 Losanna Schütz Pascale, Egghölzlistrasse 67, 3006 Berna Studer Heiner, Austrasse 17, 5430 Wettingen Trede Aline, Sonneggweg 17, 3008 Berna Vollenweider Tanja, Bergstrasse 15, 8108 Dällikon Weisshaupt Jörg, Höhestrasse 80, 8702 Zollikon Zapfl Rosmarie, Kriesbachstrasse 85, 8600 Dübendorf

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», Casella postale 7876, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 4 settembre 2007.

21 agosto 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 107, rubrica e cpv. 1 Materiale bellico 1

Abrogato

Art. 118a (nuovo)

Protezione dalla violenza perpetrata con le armi

La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni.

1

Chi intende acquistare, possedere, portare, usare o consegnare armi da fuoco e munizioni deve fornire la prova di averne la necessità e disporre delle capacità necessarie. La legge disciplina le esigenze e i dettagli, in particolare per:

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a.

le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere;

b.

il commercio di armi a titolo professionale;

c.

il tiro sportivo;

d.

la caccia;

e.

il collezionismo di armi.

Le armi particolarmente pericolose, segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i fucili a pompa, non possono essere acquistate o possedute a scopi privati.

3

La legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Al di fuori del servizio militare, le armi da fuoco dei militari sono custodite in locali sicuri dell'esercito. Ai militari prosciolti non possono essere consegnate armi da fuoco. La legge disciplina le eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza.

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La Confederazione tiene un registro delle armi da fuoco.

6

Essa sostiene i Cantoni nelle azioni di ritiro delle armi da fuoco.

Essa si adopera a livello internazionale affinché la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro sia limitata.

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RS 101

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