Termine di referendum: 12 luglio 2007
Legge federale sulla procedura penale Modifica del 23 marzo 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale è modificata come segue: Art. 17 cpv. 47 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.
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5 Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese processuali o da una confisca.
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Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza: a.
le categorie di spese straordinarie che possono essere computate;
b.
l'ammontare delle indennità; può prevedere importi forfettari per i costi del personale.
Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.
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Art. 106 cpv. 2 Abrogato
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FF 2006 3877 RS 312.0
2006-0872
2097
Procedura penale. LF
Art. 257 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.
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I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 57.
II Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007 Se sono state fatte valere prima dell'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007 e non hanno potuto essere indennizzate conformemente al diritto previgente, le spese straordinarie di cui agli articoli 17 capoverso 4 e 257 capoverso 1 occasionate ai Cantoni dopo il 1° gennaio 2002 sono indennizzate in applicazione della modifica del 23 marzo 2007.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007
Consiglio nazionale, 23 marzo 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 3 aprile 20073 Termine di referendum: 12 luglio 2007
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FF 2007 2097
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