Termine di referendum: 12 luglio 2007

Legge federale che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici del 23 marzo 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20061, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici Art. 5 cpv. 6 La scheda può essere deposta nell'urna da terzi se tale procedura è ammessa dal diritto cantonale per le votazioni ed elezioni cantonali. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può far riempire la scheda secondo le sue istruzioni da un avente diritto di voto di sua scelta.

6

Art. 8a cpv. 1bis e 3 Se un Cantone svolge da tempo senza panne e con successo sperimentazioni di voto elettronico, il Consiglio federale può, a sua domanda, autorizzarlo a proseguire le sperimentazioni per un periodo di tempo determinato. Può sottoporre l'autorizzazione a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e ponderate tutte le circostanze, limitare il voto elettronico a a luoghi, date o oggetti determinati.

1bis

3

Abrogato

Art. 11 cpv. 2 Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio

2

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FF 2006 4815 RS 161.1

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federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche soltanto se gli autori degli stessi dichiarano per scritto che tali fonti non hanno contenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.

Art. 34

Guida elettorale

Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema.

Art. 47 cpv. 2 Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l'elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l'elezione è stata presentata all'autorità competente un'unica candidatura valida.

2

Art. 50

Cantoni con possibilità di elezione tacita

Se il diritto cantonale prevede la possibilità dell'elezione tacita, nei circondari ad elezione uninominale tutti i nomi dei candidati proposti in tempo utile sono prestampati sulla scheda.

1

L'elettore esprime il proprio voto contrassegnando di proprio pugno con una crocetta il candidato prescelto.

2

3

Sono nulli: a.

i voti espressi a candidati il cui nome non figura prestampato sulla scheda;

b.

le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati.

Art. 80 cpv. 2 Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).

2

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2. Legge federale del 19 dicembre 19753 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Art. 5 cpv. 2 Abrogato Art. 5b

Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero

Il Cantone stabilisce se il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero è tenuto centralmente dall'amministrazione cantonale o dall'amministrazione della capitale cantonale.

1

2

Possono essere tenuti cataloghi decentrati se: a.

sono armonizzati nell'intero Cantone e gestiti elettronicamente; o

b.

i dati sono trasmessi periodicamente per via elettronica a un catalogo elettorale centrale degli Svizzeri all'estero.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 aprile 20074 Termine di referendum: 12 luglio 2007

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