Legge federale

Disegno

sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie Proroga del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 28 agosto 20071; visto il parere del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta: I La legge federale del 21 giugno 20023 sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 3 cpv. 5 La durata di validità della presente legge è prorogata sino all'entrata in vigore di una modifica della legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero, il più tardi però sino al 31 dicembre 2008.

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II La presente legge è dichiarata urgente secondo l'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale.

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Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2008.

FF 2007 5949 FF 2007 5957 RS 832.14 RS 832.10

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Adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie. LF

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