Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Rimessa in vigore e modifica del 13 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005 e dell'11 agosto 20051 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie sono rimessi in vigore.
II È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della Convenzione del 13 marzo 2006 sul tenore del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie2: Art. 12
Disposizioni relative all'orario di lavoro
Art. 16
Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera
Art. 17
Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità)
Art. 18
Supplementi salariali
III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.
13 agosto 2007
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 2000 45134514 5298, 2001 156, 2005 35653566 45774578 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2007-1769
5563
Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF
5564