Decreto federale concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini e ad attività di politica di sicurezza affini
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20073, decreta: Art. 1 Per gli anni 20082011 è accordato un credito quadro dell'ammontare massimo di 147,7 milioni di franchi destinato al proseguimento del sostegno alle istituzioni e alle attività seguenti finalizzate al promovimento civile della pace:
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a.
Centro ginevrino di politica di sicurezza;
b.
Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a scopo umanitario;
c.
Centro ginevrino per il controllo democratico delle forze armate;
d.
Centro di ricerca in materia di politica di sicurezza del Politecnico federale di Zurigo;
e.
progetti di cooperazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Il Consiglio federale stabilisce la specificazione più dettagliata dei singoli crediti d'impegno.
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Al massimo il 30 per cento del credito d'impegno di cui al capoverso 1 lettera e può essere impiegato per indennità per il personale destinate a impiegati del DDPS o a militari attivi in centri di formazione all'estero.
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Art. 2 I mezzi a favore dei Centri ginevrini comprendono da un lato contributi a copertura dell'onere di base (infrastruttura, esercizio, progetti) e, d'altro lato, contributi a favore di progetti a cui partecipano terzi (progetti supplementari, inclusi i costi infrastrutturali connessi). I contributi a favore di tali progetti supplementari ammon-
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RS 101 RS 193.9 FF 2007 1997
2006-3370
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Credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini e ad attività di politica di sicurezza affini. DF
tano almeno al 5 per cento del contributo complessivo della Confederazione ai Centri.
La partecipazione della Confederazione a un singolo progetto supplementare ammonta al massimo al 50 per cento dei costi conteggiati.
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Il Consiglio federale riferisce dopo quattro anni sull'impiego dei mezzi e in particolare sui progetti supplementari sostenuti.
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Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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