07.019 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2006 del 14 febbraio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2006 proponendovi di prenderne atto e di approvare le misure contenute nel decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2534

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Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 33° rapporto sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le seguenti misure.

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Una decisione dell'Organizzazione mondiale delle dogane in materia di classificazione inerente al Sistema armonizzato ha portato a una riclassificazione dello zucchero candito a bassa aggiunta di caramello o caramello colorante. Per poter mantenere l'aliquota di dazio di fr. 18.70 per 100 kg attualmente applicata a questo zucchero candito, si è proceduto a una nuova ripartizione della voce di tariffa 1701.91. Per le altre merci della voce di tariffa suddetta resta invariata l'aliquota di dazio di 85 franchi per 100 kg.

A causa della scarsa qualità delle scorte di patate di produzione nazionale e del raccolto più esiguo dovuto a condizioni meteorologiche sfavorevoli si è dovuto innalzare per quattro volte, di complessive 48 200 tonnellate, il contingente doganale parziale delle patate (patate da semina incluse), facendolo passare da 18 250 tonnellate a 66 450 tonnellate. Si è potuto così soddisfare il fabbisogno del commercio e dell'industria di trasformazione.

Per dare nuovo stimolo alla concorrenza sul mercato degli alberi da frutta sono state abbassate un'altra volta le aliquote di dazio con effetto dal 1° marzo 2006 a beneficio della frutticoltura indigena.

Al fine di migliorare la competitività della produzione animale nazionale, dal 1° luglio 2006 i prezzi soglia degli alimenti proteici per animali sono stati diminuiti in media di 2 franchi per 100 kg. Inoltre, si è deciso di abbassare i prezzi soglia per foraggi di altri 3 franchi per 100 kg a partire dal 1° luglio 2007 al fine di portare gradualmente i prezzi del mercato svizzero al livello praticato nei Paesi limitrofi.

Nel contempo è stata ridotta di 3 franchi per 100 kg anche l'aliquota di dazio per i cereali panificabili per mantenere invariata la differenza di prezzo tra questi cereali e quelli da foraggio.

Il maggiore fabbisogno di carne halal di animali della specie
ovina ha imposto un innalzamento di 50 tonnellate, con effetto dal 1° gennaio 2007, del relativo contingente doganale parziale, che è ora di 150 tonnellate; per compensare, è stato ridotto il contingente doganale parziale delle altre carni.

A causa del calo stagionale della produzione di latte e del contemporaneo aumento della produzione casearia, il contingente doganale parziale Burro (fresco, non salato) è stato aumentato temporaneamente di 4500 tonnellate, arrivando a un

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totale di 5600 tonnellate, per compensare la lacuna nell'approvvigionamento di burro.

Nella revisione del Protocollo n. 2 all'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e la CE sono stati revocati i provvedimenti di compensazione del prezzo dello zucchero negli scambi commerciali tra le due parti («soluzione doppio zero»).

Ciò presuppone che entrambi i partner abbiano un livello di prezzo dello zucchero paragonabile. A causa del rincaro dei prezzi sul mercato mondiale e della diversa organizzazione del mercato, il prezzo dello zucchero in Svizzera è risultato significativamente più elevato che nella CE. In considerazione del continuo mutamento della situazione, il Consiglio federale ha autorizzato il DFE a fissare periodicamente le aliquote di dazio doganale per lo zucchero a seconda della situazione del mercato. Il prezzo praticato sul mercato interno svizzero deve corrispondere grossomodo a quello della CE. Il DFE ha pertanto abbassato a due riprese le aliquote di dazio per lo zucchero, prima di 10 franchi e successivamente di altri 5 franchi, per riavvicinare i prezzi sul mercato interno a quelli vigenti sul mercato comunitario.

Per assicurare un migliore approvvigionamento, dal 1° gennaio 2007 alcune verdure possono essere importate durante tutto l'anno all'aliquota di dazio contingentale, senza tuttavia le limitazioni quantitative del contingente doganale.

Per ridurre l'onere amministrativo e per compiere un ulteriore passo verso la liberalizzazione dell'amministrazione dei contingenti doganali l'assegnazione del contingente doganale per gli animali della specie equina avviene dal 1° gennaio 2007 esclusivamente secondo l'ordine di sdoganamento (cosiddetta «procedura progressiva al confine»).

Il Consiglio federale ha autorizzato il DFE a definire ricette standard per i miscugli di foraggi e per il latte per i vitelli a partire dal 1° luglio 2006, senza determinazione di valori indicativi d'importazione. Il nuovo metodo di calcolo porta a un abbassamento della protezione al confine, che può essere compensato con un supplemento massimo di 4 franchi per 100 kg di miscugli di foraggi e di 8 franchi per 100 kg di latte per vitelli.

Dal 1° gennaio 2007 le quote del contingente doganale di sperma di toro saranno assegnate soltanto a stazioni d'inseminazione dedite alla produzione in
Svizzera che esaminano regolarmente tori nati in Svizzera e che negli ultimi due anni hanno impiegato in media almeno il 50 per cento di sperma di tori indigeni. Si compensa in questo modo l'importante contributo fornito dalle stazioni d'inseminazione in Svizzera al mantenimento dell'alto livello qualitativo dell'allevamento nazionale di bovini.

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati La modifica della ricetta standard per le preparazioni alimentari della voce di tariffa 1901.2098, fondata su una decisione del comitato misto Svizzera-CE, è stata recepita nella legislazione nazionale il 1° agosto 2006.

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Alcuni accordi di libero scambio nell'ambito dell'AELS prevedono un trattamento preferenziale per prodotti con contenuto di zuccheri della voce di tariffa 2007 (in particolare le confetture). Poiché il livello del prezzo dello zucchero nei paesi interessati non è uguale a quello svizzero, tali prodotti sono assoggettati ai provvedimenti di compensazione dei prezzi della cosiddetta «Schoggigesetz».

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali Visto il considerevole volume dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego, la loro pubblicazione avviene soltanto su Internet.

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Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta semestralmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati. Durante il primo semestre 2006 sono entrate in vigore esclusivamente modifiche del diritto di natura tecnica (aliquote di dazio per lo zucchero; cfr.

n. 1.1) o di secondaria importanza (incremento temporaneo del contingente doganale per le patate): per questo si è rinunciato a presentare il rapporto semestrale.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure disposte nel corso del 2006 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati. Non sono state adottate misure in virtù del decreto sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi messi in vigore in virtù delle misure esposte nel seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Essi rappresentano un volume complessivo di 60 pagine: per esigenze di risparmio non saranno ripubblicati nel presente rapporto.

Dal 1° gennaio 2007 il rapporto concernente le misure adottate in virtù degli atti normativi citati sarà incorporato nel rapporto sulla politica esterna e ciò a cominciare dal rapporto relativo all'anno 2007 (cfr. n. 8.2.3.2.3 del Messaggio dell'11 gennaio 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna [FF 2006 1709]). A causa del passaggio dal regime di rapporto semestrale a quello annuale, in futuro tutte le misure soggette all'obbligo di rapporto adottate nell'arco di un anno civile, a prescindere dalla data dell'entrata in vigore, saranno sottoposte alla decisione dell'Assemblea federale. Muta quindi la prassi in atto finora di riferire unicamente in merito agli atti normativi entrati in vigore durante il periodo
sul quale verteva il rapporto (di norma un semestre). In tal modo l'Assemblea federale ha la possibilità di decidere in maniera definitiva su un arco di tempo adeguato riguardo alle misure adottate.

Il presente rapporto include già tutte le misure soggette all'obbligo di rendiconto decise o entrate in vigore nel corso del 2006.

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Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

1.1

Ordinanza del 23 novembre 2005 che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione allo zucchero candito (RU 2005 5447)

In concomitanza con il pacchetto di misure agricole del novembre 2005 abbiamo deciso di suddividere la voce di tariffa 1701.9100 della tariffa generale relativa alla LTD nelle due nuove voci 1701.9110/9190, mantenendo le stesse aliquote di dazio.

Questa modifica si è resa necessaria per una decisione in materia di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane nell'ambito della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11). In seguito a tale decisione, nello zucchero candito della voce di tariffa 1701.99 non è più ammessa l'aggiunta di caramello o di caramello colorante, neanche in quantità minime. Sotto la voce di tariffa suddetta può quindi essere classificato soltanto lo zucchero candito incolore. Lo zucchero candito con bassa aggiunta di caramello o di caramello colorante, fino ad ora classificato dalla Svizzera sotto la voce di tariffa 1701.99, rientra ora in ogni caso nella voce di tariffa 1701.91.

Al n. 17 Disciplinamento del mercato: Zucchero, dell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01) sono elencate le voci di tariffa per le quali le aliquote di dazio differiscono da quelle prescritte nella tariffa generale. Per la nuova voce di tariffa 1701.9110, riservata allo zucchero candito con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, è stata mantenuta l'aliquota di dazio già in vigore (fr. 18.70 per 100 kg); essa corrisponde al prelievo doganale praticato finora per la voce di tariffa 1701.9991. Ai prodotti della nuova voce di tariffa 1701.9190 si applica l'aliquota di dazio della tariffa generale (fr. 85.­ per 100 kg), senza alcuna variazione.

Le presenti modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006.

1.2

Ordinanza generale del 7 dicembre 1998 concernente le importazioni di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifiche del 1° marzo, 12 maggio, 10 agosto e 16 ottobre 2006 (RU 2006 803 1993 3435 e 4187)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) La scarsa qualità delle scorte di patate indigene è stata ragione di un rendimento inferiore alla media durante il procedimento di trasformazione. La produzione nazionale di patate e l'importazione nei limiti del contingente parziale ordinario non bastavano per assicurare l'approvvigionamento delle aziende di trasformazione. Per coprire il maggiore fabbisogno si è dovuto ricorrere alle importazioni. A tal fine, con effetto dall'8 marzo 2006, il contingente doganale parziale n. 14.1: Patate (patate 1454

da semina incluse) dell'allegato 4 OIAgr è stato aumentato provvisoriamente di 5000 tonnellate, passando da 18 250 a 23 250 tonnellate.

Le condizioni meteorologiche sfavorevoli in primavera hanno ritardato la semina. Il primo raccolto nazionale di patate è quindi cominciato più tardi, con una resa scarsa.

Le scorte di patate non erano quindi sufficienti a soddisfare il fabbisogno del commercio e dell'industria di trasformazione. Il succitato contingente parziale è stato pertanto aumentato provvisoriamente dal 15 maggio 2006 di ulteriori 8800 tonnellate ed è stato fissato a 32 050 tonnellate.

Le condizioni di freddo e piovosità in primavera e di siccità in estate sono le cause di un raccolto di patate più scarso e di qualità inferiore. In seguito alle carenze qualitative e quantitative della produzione nazionale l'industria di trasformazione ha segnalato la necessità di importare un quantitativo maggiore per poter proseguire la produzione di specialità a base di patate. Il contingente parziale è stato pertanto aumentato provvisoriamente di ulteriori 12 500 tonnellate, raggiungendo 44 550 tonnellate, con effetto dall'11 agosto 2006.

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli il raccolto nazionale di patate nel 2006 è stato molto scarso. Per l'approvvigionamento del mercato del prodotto fresco si è registrata una forte penuria di patate da tavola, soprattutto farinose. Anche i sondaggi nelle industrie di trasformazione hanno marcato il fabbisogno di maggiori forniture per garantire la produzione. Il contingente n. 14.1: Patate (patate da semina incluse) è stato quindi innalzato ancora una volta temporaneamente dal 16 ottobre 2006 di 21 900 tonnellate, arrivando a 66 450 tonnellate.

Le modifiche del 1° marzo, 12 maggio, 10 agosto e 16 ottobre 2006 avevano validità limitata fino alla fine del 2006, motivo per cui l'approvazione da parte dell'Assemblea federale non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 1° marzo 2006 (RU 2006 889) Abbassamento delle aliquote di dazio per alberi da frutta Al fine di incrementare nuovamente la concorrenza sul mercato specializzato degli alberi da frutta a beneficio della frutticoltura nazionale sono state abbassate di nuovo in media del 30 per cento le aliquote di dazio delle voci di tariffa 0602.2011­ 2039/2071­2072/2081­2082. Le aliquote di cui al punto 7, Disciplinamento del mercato: Alberi da frutta, dell'allegato 1 OIAgr sono state modificate di conseguenza. Tale modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2006.

Modifiche del 9 giugno e dell'8 novembre 2006 (RU 2006 2515 4845) Modifiche dei prezzi soglia dei foraggi In occasione della consultazione sulla politica agraria 2011 era stato proposto un marcato abbassamento dei prezzi soglia per i foraggi nel 2009, da compiere in un'unica volta, per rendere la produzione animale più competitiva. Con la mediazione dell'Unione Svizzera dei Contadini, è stata quindi preparata dalle organizzazioni di produttori di suini, di volatili e di cereali una proposta di compromesso mirante 1455

alla parificazione della protezione alla frontiera per foraggi energetici e proteici.

Sulla base di questo compromesso e dell'articolo 20 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) il Consiglio federale ha ridotto i prezzi soglia per foraggi proteici di cui all'allegato 2 OIAgr in media di 2 franchi per 100 kg. In questo modo è stata compensata la riduzione più marcata dei prezzi soglia per foraggi energetici (cereali) entrata in vigore il 1° luglio 2005. Tali misure sono entrate in vigore il 1° luglio 2006.

In seguito all'abbassamento dei prezzi soglia per foraggi proteici il 1° luglio 2006 il DFE ha ridotto in ugual misura i valori indicativi d'importazione ad essi legati, tenendo conto del valore nutrizionale dei singoli tipi di foraggio proteico. Tali misure non sottostanno all'obbligo di rendiconto contemplato nella legislazione.

Si continua a perseguire l'obiettivo di portare gradualmente i prezzi di mercato per i foraggi al livello praticato nei Paesi limitrofi. Sulla base dell'articolo 20 LAgr e in considerazione della summenzionata proposta di compromesso, abbiamo deciso in un secondo tempo di ridurre ulteriormente i prezzi soglia di cui all'allegato 2 OIAgr in media di 3 franchi per 100 kg. I prezzi soglia dei prodotti di base orzo e residui solidi di soia ammontano ora rispettivamente a 40 e 47 franchi per 100 kg. Anche i prezzi soglia degli altri foraggi sono stati abbassati proporzionalmente in considerazione dei valori nutritivi. Per non accrescere la differenza di prezzo tra cereali panificabili e da foraggio anche le aliquote di dazio per i cereali per l'alimentazione umana nel disciplinamento del mercato Cereali dell'allegato 1 OIAgr sono state ribassate di 3 franchi per 100 kg, portandole a fr. 23.30 per 100 kg. Questi provvedimenti entreranno in vigore il 1° luglio 2007.

Aumento del contingente parziale per carne halal di animali della specie ovina Il fabbisogno di carne halal di animali della specie ovina ha subito un forte incremento negli ultimi anni. Nel 2006 il contingente doganale parziale n. 05.6 Carne halal di animali della specie ovina di cui all'allegato 4 OIAgr, pari a 100 tonnellate, è stato esaurito in misura del 98 per cento. Come termine di paragone si consideri che nel 2005 era stato utilizzato l'83 per cento del contingente e nel 2004
soltanto il 50 per cento. Si deve quindi ritenere che il fabbisogno di questa merce continuerà ad aumentare anche in futuro.

In considerazione di tale evoluzione del mercato, abbiamo innalzato di 50 tonnellate il predetto contingente doganale parziale dal 1° gennaio 2007, portandolo a 150 tonnellate. Abbiamo conseguentemente ridotto il contingente doganale parziale n. 05.7 «Altre carni», che è ora di 20 778 tonnellate. Resta così invariata, a 22 500 tonnellate, la quantità complessiva del contingente doganale per animali da macello, carne di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina (n. 5).

Modifica del 25 luglio 2006 (RU 2006 3311) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di burro Secondo il n. 4, Disciplinamento del mercato: Latticini dell'allegato 4 OIAgr, il contingente doganale parziale n. 07.41 Burro (fresco, non salato) è di 1100 tonnellate. Giusta l'articolo 42 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), la quantità di

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burro che può essere importata nel quadro del contingente doganale n. 7 dev'essere stabilita dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Nella produzione di burro si sono verificate notevoli fluttuazioni dovute alle variazioni stagionali nella fornitura di latte. A causa di una diminuzione della produzione di latte e di una maggiore produzione di formaggio nell'estate 2006, l'approvvigionamento per la produzione del burro è stato insufficiente. Per garantire l'approvvigionamento di burro sul mercato il contingente doganale parziale n. 07.41 Burro (fresco, non salato) è stato aumentato temporaneamente di 4500 tonnellate dal 1° settembre 2006, passando così a 5600 tonnellate.

La modifica del 25 luglio 2006 è stata limitata alla fine del 2006, motivo per cui l'approvazione da parte dell'Assemblea federale non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 9 giugno, 14 settembre e 27 novembre 2006 (RU 2006 2507 3863 e 5177) Adeguamento dell'aliquota di dazio per lo zucchero Con la revisione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2) sono stati abrogati tutti i provvedimenti di compensazione del prezzo dello zucchero delle voci di tariffa 1701­1703 negli scambi commerciali con la CE («soluzione doppio zero»).

Per funzionare, tale soluzione presuppone un livello di prezzo dello zucchero più o meno uguale in Svizzera e nella CE. Dalla fine del 2005 il prezzo dello zucchero cristallizzato è aumentato sui mercati mondiali. Il livello del prezzo svizzero ha avuto un andamento parallelo a quello mondiale a causa dell'imposizione doganale fissa, passando da circa 100 franchi per 100 kg nel 2005 a circa 120 franchi per 100 kg all'inizio di maggio 2006.

A causa della diversa organizzazione del mercato, nella CE il prezzo dello zucchero è più regolamentato che in Svizzera. Per questo esso non è aumentato nella CE nonostante il rincaro sui mercati mondiali. Il prezzo dello zucchero in Svizzera è risultato quindi significativamente più alto rispetto alla CE. Atteso che le condizioni variano frequentemente, con la modifica del 9 giugno 2006 abbiamo autorizzato il DFE a ridefinire periodicamente le aliquote di dazio doganale per lo zucchero delle voci di tariffa 1701-1703. Il DFE deve rispettare il principio della sostanziale corrispondenza del livello dei prezzi svizzeri e comunitari. I prezzi dello zucchero d'importazione possono fluttuare verso l'alto o verso il basso rispetto ai prezzi di mercato della CE entro una forbice di 3 franchi per 100 kg senza che le aliquote di dazio debbano essere ritoccate (art. 5a [nuovo]). La modifica del 9 giugno 2006 è entrata in vigore il 1° ottobre 2006.

Per ricondurre i prezzi dello zucchero d'importazione ai livelli di mercato della CE il DFE, avvalendosi della facoltà impartitagli, ha ridotto le aliquote di dazio per lo zucchero una prima volta il 1° ottobre 2006 di 10 franchi per 100 kg (modifica del 14 sett. 2006; RU 2006 3863) e una seconda volta il 1° dicembre 2006 di altri 5 franchi per 100 kg (modifica del 27 nov. 2006; RU 2006 5177).

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Modifica del disciplinamento del mercato Ortaggi e legumi freschi Nell'intento di migliorare l'approvvigionamento del mercato, una serie di legumi e ortaggi deve poter essere importata durante tutto l'anno all'aliquota di dazio contingentale, senza però le limitazioni contingentali. Per questo abbiamo cancellato dall'elenco del disciplinamento di mercato n. 10, Ortaggi e legumi freschi (sistema delle due fasi) di cui all'allegato 1 OIAgr le voci di tariffa e relative aliquote di dazio fuori contingente per questi prodotti. Per le seguenti specie di ortaggi e legumi e relative voci di tariffa il disciplinamento del mercato non prevede quindi nessuna limitazione quantitativa: cipolle mangerecce, bianche, piatte (cipolline) (0703.1039), cavoli a punta (0704.9039), altro lattughino (0705.1959), trevisana (0705.2939), cicorino verde (0705.2959), cicoria da taglio (0705.2969), scorzonera (0706.9029), sedano da condimento (0706.9039), taccole (0708.1019) e cardi (0709.9019). Inoltre sono state raggruppate le autorizzazioni per i contingenti doganali parziali per i fagiolini extrafini (0708.2049) e per altri fagioli (0708.2099). Ne consegue un abbassamento dell'aliquota di dazio fuori contingente per i fagiolini extrafini da 250 franchi a 200 franchi per 100 kg. Le presenti modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

Modifica del disciplinamento del mercato Animali vivi della specie equina Il contingente doganale n. 01 dell'allegato 4 OIAgr n. 1 disciplinamento del mercato: Animali vivi della specie equina (3322 animali) era finora suddiviso in tre contingenti parziali che venivano assegnati numericamente in modi diversi o dall'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni (200 riproduttori), secondo l'ordine di sdoganamento (200 asini, muli e bardotti) o mediante asta (2922 altri animali della specie equina). I diversi metodi di attribuzione erano complicati e facevano sì che non si arrivasse mai ad esaurire i contingenti parziali. I cavalli sono importati per lo più da privati che spesso si avvalgono di questo diritto un'unica volta. Il disciplinamento dell'importazione finora in vigore era causa di un numero rilevante di infrazioni doganali che rendevano necessarie procedure di riscossione supplementare nei confronti di privati.

Per liberalizzare quanto più possibile in futuro l'accesso
al contingente doganale e semplificare la procedura di assegnazione delle autorizzazioni il nostro Collegio, dopo aver consultato le cerchie interessate, ha riunito i summenzionati contingenti doganali parziali e ha deciso che l'assegnazione del contingente doganale debba avvenire esclusivamente secondo l'ordine di sdoganamento («procedura progressiva al confine»). Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

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1.3

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) (RS 916.112.211) Modifica del 9 giugno 2006 (RU 2006 2521)

Determinazione dell'imposizione doganale per miscugli di foraggi in funzione di ricette standard In virtù dell'articolo 177 capoverso 1 LAgr, nell'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali abbiamo autorizzato il DFE a determinare l'imposizione doganale per i miscugli di foraggi e il latte per i vitelli in maniera proporzionale, secondo ricette standard, sulla base dell'imposizione vigente per i singoli componenti. Per detti miscugli di foraggi non potranno più essere fissati valori indicativi d'importazione in considerazione delle diverse sostanze contenute, dei diversi utilizzi e delle notevoli differenze di prezzo. Infatti, data la molteplicità dei miscugli di foraggi non ci sono indicazioni di prezzi all'importazione attendibili. Il nuovo metodo di calcolo porta a un notevole abbassamento della protezione al confine. Il DFE può quindi prevedere un supplemento massimo all'aliquota di dazio di 4 franchi per 100 kg di miscugli di foraggi e di 8 franchi per 100 kg di latte per vitelli per compensare le differenze di prezzo menzionate. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali, il supplemento per miscugli di foraggi, una volta fissato, non può essere aumentato e può essere prelevato al massimo fino al 31 dicembre 2011.

Tale modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2006.

Avvalendosi della facoltà impartitagli, nell'allegato 3 della sua ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi (RS 916.112.231), il DFE ha fissato ricette standard degli alimenti preparati per animali delle voci di tariffa 2309.9011/9082/9089 e nell'articolo 2a ha fissato un supplemento all'aliquota di dazio per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa suddette di 4 franchi per 100 kg e per il latte per i vitelli della voce di tariffa 2309.9081 un supplemento di 2 franchi per 100 kg. Anche queste modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2006 (RU 2006 2523); esse non sottostanno all'obbligo di rendiconto contemplato nella legislazione.

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1.4

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali (RS 916.310) Modifica dell'8 novembre 2006 (RU 2006 4861)

Modifica delle condizioni per l'assegnazione del contingente di sperma di toro Le quote del contingente doganale n. 12 Sperma di toro (800 000 dosi) finora erano assegnate a organizzazioni riconosciute di inseminazione artificiale, ad allevatori per l'inseminazione di bestiame proprio e ad associazioni riconosciute di allevatori che commerciano lo sperma importato per il tramite di un'organizzazione riconosciuta di inseminazione artificiale, nell'ordine d'entrata delle domande presso l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione («procedura progressiva presso gli uffici emittenti»).

Le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera forniscono un importante contributo per il mantenimento di un alto livello qualitativo dell'allevamento nazionale di bovini. Con la modifica delle condizioni per l'assegnazione del contingente di cui all'articolo 25 dell'ordinanza concernente l'allevamento di animali questo contributo viene compensato con il diritto ad importare sperma di toro nell'ambito del contingente doganale menzionato.

Dal 1° gennaio 2007 le quote del contingente doganale di sperma di toro saranno assegnate a stazioni d'inseminazione dedite alla produzione in Svizzera che esaminano regolarmente tori nati in Svizzera e che negli ultimi due anni precedenti l'anno del contingente hanno venduto in media almeno il 50 per cento di sperma di tori indigeni. Nei primi due anni della loro attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni.

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Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722) Modifica del 28 giugno 2006 (RU 2006 2861)

Ricette standard per le preparazioni alimentari della voce di tariffa 1901.2098 Il 1° agosto 2006, mediante la modifica dell'ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati, abbiamo recepito nella legislazione nazionale la decisione del Comitato misto Svizzera-CE n. 2/2006 del 31 gennaio 2006 (RU 2006 1163) di modifica del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972,

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che avevamo approvato il 9 dicembre 2005 e che concerne tra l'altro la ricetta standard per le preparazioni alimentari della voce di tariffa 1901.2098.

Ricette standard per confetture Con la revisione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 tutte le merci della voce di tariffa 2007 sono state esonerate da ogni dazio doganale nel commercio bilaterale tra la Svizzera e la CE. Poiché ciò riguarda merci dal contenuto più o meno alto di zuccheri (in particolare confetture), una condizione importante per l'esenzione da dazio è che il livello di prezzo dello zucchero sia approssimativamente uguale, conformemente alla cosiddetta «soluzione doppio zero». Anche alcuni accordi di libero scambio nell'ambito dell'AELS prevedono un trattamento preferenziale per questi prodotti. Gli Stati dell'AELS si impegnano a sopprimere i dazi all'importazione per la componente industriale nel caso di importazioni preferenziali. I dazi all'importazione non possono essere interamente aboliti giacché gli accordi non garantiscono che il livello del prezzo dello zucchero nei Paesi partner sia identico a quello praticato in Svizzera. Gli accordi permettono quindi la riscossione di un elemento mobile per lo zucchero.

Il nostro Collegio ha quindi assoggettato le merci a contenuto di zuccheri delle voci di tariffa 2007.1000, 9120, 9921/9929 ai provvedimenti di compensazione del prezzo dello zucchero in virtù della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati. Inoltre, nell'ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati abbiamo fissato per ciascuna delle voci di tariffa interessate un elemento di protezione industriale e una ricetta standard con il relativo contenuto di zuccheri. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° agosto 2006.

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Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro attribuzione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

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La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2006 raggiunge un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi su Internet sul sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura ai seguenti indirizzi (testo non disponibile in italiano): http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr oppure http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=de

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