Termine di referendum: 12 luglio 2007

Decreto federale sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato del 23 marzo 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 29 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento, decreta: Art. 1 Le centrali a ciclo combinato (turbine a gas e a vapore) progettate o in fase di procedura d'autorizzazione possono essere autorizzate soltanto se compensano integralmente le loro emissioni di CO2.

1

Esse possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO2 con riduzioni delle emissioni all'estero. Il Consiglio federale può aumentare la quota estera al 50 per cento al massimo se e fintanto che l'approvvigionamento indigeno di energia elettrica lo richieda direttamente.

2

Art. 2 1

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore

Il presente decreto rimane in vigore fintanto che la compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato non sia regolata nella legge dell'8 ottobre 19992 sul CO2, ma non oltre il 31 dicembre 2008.

3

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 aprile 20073 Termine di referendum: 12 luglio 2007 1 2 3

RS 161.10 RS 641.71 FF 2007 2169

2007-0788

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Obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato. DF

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