Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres del 4 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) conformemente al regolamento del 20 gennaio 20072.
Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che la FRMPP fornisce per la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua.
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Si tratta concretamente di: a.
prestazioni di base: sviluppo di un sistema di formazione professionale di base, promozione di nuove leve, reclutamento di nuove leve, orientamento professionale, sviluppo e mantenimento di ordinanze in materia di formazione e di regolamenti d'esame, partecipazione a concorsi professionali;
b.
formazione professionale di base: preparazione degli esami e unificazione delle procedure di qualificazione nella Svizzera romanda;
c.
formazione professionale superiore e formazione professionale continua: corsi di preparazione agli esami di caposquadra, capomastro e maestria, assunzione dei costi degli esami summenzionati, assunzione dei costi degli altri corsi di perfezionamento professionale.
RS 412.10 Il testo del presente Reg. è pubblicato nel FUSC n. 184 del 24 sett. 2007.
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Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della FRMPP. DCF
Art. 3 L'obbligatorietà generale vale per il settore delle aziende di pittura e di gessatura dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese e Vaud.
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Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dalla FRMPP.
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Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.
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Le quote da versare al Fondo si compongono, per le aziende con personale, di una quota ottenuta mediante un prelievo dalla massa salariale AVS del personale aziendale di cui all'articolo 3 capoverso 2 e, per le imprese individuali, di una quota aziendale fissa.
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Si applicano le aliquote seguenti: a.
quota annuale per le aziende con personale:
0,05 %
b.
quota annuale per le imprese individuali:
fr. 150.
Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007.
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L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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4 settembre 2007
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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RS 412.101
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