Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale suissetec dell'8 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione suissetec conformemente al regolamento del 17 novembre 20062.
Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite da suissetec nell'ambito della formazione professionale di base.
1
2
1 2
Si tratta concretamente di: a.
sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base; tale sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione di conoscenze, garanzia della qualità e controlling;
b.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;
c.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base;
d.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di base sostenute da suissetec, nonché vigilanza delle procedure inclusa la garanzia della qualità;
e.
reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base;
f.
contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
RS 412.10 Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 101 del 29 maggio 2007.
2007-0736
3343
Obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale suissetec. DCF
g.
copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo relative ai compiti legati alla formazione professionale svolti da suissetec.
Art. 3 1 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore della tecnica della costruzione di tutta la Svizzera.
Si applica a tutte le aziende che presentano rapporti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni sostenute da suissetec.
2
Art. 4 Ogni azienda che presenta rapporti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale.
1
I contributi al Fondo si compongono di un contributo per azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.
2
3
Sono applicabili i seguenti importi: a.
contributo per azienda:
Fr. 150. all'anno
b.
contributo per collaboratore:
Fr. 50. all'anno
Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007.
2
La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.
Essa pụ essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
3
8 maggio 2007
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3
RS 412.101
3344