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Messaggio concernente la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie del 16 agosto 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell' inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 agosto 1978

1978 -- 548 29

Foglio federale 1978, Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ritschard II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio In questultimo trentennio ci si è resi viepiù consapevoli dei molteplici pericoli incorsi dalla salute umana e dall'ambiente marino a causa del crescente inquinamento dei mari e delle coste. L'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (OMCI), organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, s'occupa non solo della sicurezza della navigazione marittima, ma esercita altresì un'ampia attività nella lotta contro l'inquinamento marino. Considerati i poteri limitati di cui dispongono gli Stati sull'alto mare, essa può nondimeno agire unicamente in virtù di convenzioni di diritto internazionale pubblico.

La prima convenzione, adottata su iniziativa dell'OMCI risale al 1954, in vigore dal 1958, e concerne la prevenzione dell'inquinamento dei mari dagli idrocarburi. Essa è stata riveduta nel 1962, indi nel 1969 ed infine nel 1971 onde rafforzare le disposizioni sul rigetto d'idrocarburi e le prescrizioni relative alla costruzione di cisterne di petroliere. Per la Svizzera essa è stata ratificata, nel tenore del 1971, nel giugno 1977 ed è in vigore dal 20 gennaio 1978.

La Convenzione del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento da navi, il cui campo d'applicazione è assai più esteso e dovrà sostituire la convenzione del 1954, non è ancora in vigore per mancanza del numero sufficiente di ratificazioni; è ancora lungi dall'essere adottata dacché vari problemi d'ordine tecnico devono essere ancora chiarificati.

La Convenzione concernente l'intervento in alto mare in caso d'incidenti che causano o potrebbero causare un inquinamento da idrocarburi, nonché quella sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, sono state conchiuse sotto gli auspici dell'OMCI nel 1969; inoltre, nel 1971 è stata conchiusa la Convenzione istitutiva di un fondo internazionale d'indennizzo per i danni da idrocarburi. Queste tre convenzioni non sono tuttavia ancora in vigore.

L'aggravarsi dell'inquinamento causato dallo scarico di rifiuti e da agenti nocivi ha incitato l'OMCI a convocare, alla fine del 1972, una conferenza nella quale si è adottata l'allegata Convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie. La Svizzera ha partecipato alla detta conferenza firmando la nuova
convenzione, entrata in vigore il 30 agosto 1975. Con essa si intende impedire, in avvenire, lo scarico deliberalo di rifiuti ed altre sostanze nocive nel mare, o autorizzarlo soltanto se attuato in una determinata procedura e sotto controllo. La Svizzera ha interesse a ratificare la convenzione menzionata costituente una parte importante degli sforzi intrapresi dall'OMCI, nel quadro della sua politica dell'ambiente. L'adozione della medesima non avrà conseguenze finanziarie.

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I Parte generale II Situazione iniziale La Convenzione internazionale concernente l'alto mare del 1958, ratificata dalla Svizzera nel 1966, contempla, negli articoli 24 e 25, disposizioni d'ordine generale che prescrivono il mantenimento della pulizia delle acque marine, ma regolano lo scarico di sostanze nocive soltanto in maniera generale e incompleta.

In seguito all'aumentato scarico di rifiuti e di altre materie nocive nelle acque marine, essendo divenuto vieppiù problematico il loro deposito sulla terra, l'OMCI s'adopera a far promulgare prescrizioni più severe.

Una prima convenzione, conchiusa il 15 febbraio 1972 a Oslo, prevede misure corrispondenti nella regione nord-est dell'Atlantico.

La presente Convenzione di Londra, del 29 dicembre 1972, s'avvicina, quanto al contenuto, a quella di Oslo, ma il suo campo d'applicazione è universale. Essa intende prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico di rifiuti e altri materiali da navi, aeromobili e piattaforme. La convenzione distingue tre categorie di rifiuti la cui immersione in mare è totalmente vietata o potrebbe essere autorizzata solamente in virtù di un permesso specifico o di un permesso generale.

La convenzione, entrata in vigore il 30 agosto 1975, è stata ratificata sino ad oggi da 37 Stati, tra cui la Francia e la Repubblica federale di Germania.

Benché il trattato elaborato rechi in alcuni punti una soluzione incompleta -- autorizzando per esempio i Paesi in sviluppo ad immergere i rifiuti secondo regole meno severe --esso costituisce un apprezzabile contributo alla lotta contro l'inquinamento marino.

Ratificando questa convenzione, la Svizzera, Paese privo di litorale, manifesta il proprio sostegno all'OMCI, nella sua lotta contro l'inquinamento dei mari.

La nostra marina non possiede attualmente alcuna nave adibita allo scarico dei rifiuti e l'acquisto di tali navi non è previsto. Quanto all'industria svizzera, essa ha sviluppato metodi tali da eliminare i rifiuti senza doverli scaricare nel mare. Per contro la Svizzera ha interesse ad immergervi, sotto forma solida, rifiuti a debole radioattività provenienti da istituti di ricerca, dall'industria e parzialmente da centrali nucleari. Le ricerche e le prove dell' Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare (Parigi) nonché dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(Vienna) hanno dimostrato che, a certe condizioni, tali immersioni non nuocciono alla salute dell'uomo e dell' ambiente. Per tale motivo la Svizzera s'è decisa a partecipare dal 1969 a dette campagne d'immersione organizzate e sorvegliate dall'Agenzia per l'energia nucleare. Nel quadro di detta Agenzia è stato conchiuso un accordo, entrato in vigore nel 1977, secondo cui gli Stati contraenti s'impegnano a rispettare (per lo scarico di rifiuti radioattivi) le condizioni richieste dalla convenzione di Londra. La sorveglianza delle operazioni resta di competenza dell'Agenzia per l'energia nucleare. Siccome la Svizzera ha aderito al detto accordo, si auspica, da questo punto di vista, ch'essa ratifichi la convenzione di Londra.

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Risultati delle consultazioni

L'Associazione degli armatori svizzeri è favorevole all'approvazione della convenzione menzionata.

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Parte speciale

Gli articoli I e II della convenzione obbligano gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure atte a prevenire l'inquinamento dei mari mediante lo scarico di materie suscettibili di danneggiare la salute umana, la fauna e la flora marine.

In virtù dell'articolo III, in cui è contemplata la definitone dei termini utilizzati, per «scarico» s'intende qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeromobili, piattaforme o- altre opere. Non sono compresi i rifiuti derivanti dall'esercizio normale di navi e aeromobili né dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondo marino.

Il termine «mare» designa tutte le porzioni di mare ad eccezione di quelle all'interno degli Stati.

L'articolo IV, la disposizione più importante della convenzione, disciplina lo scarico dei rifiuti, dividendoli in tre categorie. L'allegato I della convenzione enumera le materie particolarmente nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente marino quali i composti organo-alogenici. il mercurio e i suoi composti, il cadmio e i suoi composti, il petrolio greggio e i residui molto radioattivi il cui scarico è vietato.

Nell'allegato II sono enumerati i materiali .il cui scarico necessita il rilascio di un'autorizzazione specifica. Tali autorizzazioni occorreranno, per esempio, per lo scarico, in quantità notevoli, di arsenico, piombo, rame, zinco, cianuro, fluoruro nonché pesticidi non compresi nell'allegato I come anche acidi, basi, contenitori e rifiuti metallici.

Un'autorizzazione generale sarà sufficiente per lo scarico degli altri rifiuti.

Dette autorizzazioni saranno rilasciate alla condizione che i criteri enumerati nell'allegato III (caratteristiche dei materiali, del luogo di scarico e dei metodi di scarico ecc.) siano rispettati. Ogni Stato contraente è libero d'ampliare l'elenco dei materiali 'di cui all'allegato I.

L'articolo V toglie l'interdizione dell'articolo IV in casi di forza maggiore e d'altri pericoli; inoltre esso permette ad uno Stato contraente d'ammettere, nell'ambito di un'autorizzazione specifica, lo scarico dei rifiuti e dei materiali enumerati nell'allegato I qualora, in caso d'urgenza, risulti essere l'unico mezzo per far fronte al pericolo che minaccia la salute umana. Occorrerà preventivamente consultare gli altri Stati contraenti
che ne potrebbero essere danneggiati nonché l'OMCI; quest'ultima raccomanderà le procedure più adeguate.

Durante la prima riunione consultiva, nel settembre 1976, è stata adottata una procedura interinale relativa all'applicazione dell'articolo V; essa prescrive condizioni suppletive proprie a giustificare l'esistenza di una situa432

zione d'urgenza. Ci si vuole in tal modo assicurare che, prima dello scarico di materiali nocivi elencati nell'allegato I, siano state sfruttate tutte le altre possibilità d'eliminazione e siano stati altresì considerati tutti gli altri luoghi per il deposito di detti materiali. Contemporaneamente s'intende garantire un'applicazione uniforme della convenzione.

L'articolo VI dispone che ogni Parte contraente designerà un'autorità incaricata di applicare la procedura d'autorizzazione dell'articolo IV. Essa può autorizzare lo scarico di materiali caricati sul proprio territorio o su una nave o un aeromobile battente la sua bandiera sul territorio di uno Stato non partecipe della Convenzione.

Se la Svizzera dovesse designare un'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, questa sarebbe l'Ufficio federale della protezione dell'ambiente. In materia di scorie radioattive, secondo la futura ripartizione dei compiti e delle competenze, potrebbe però entrare in linea di conto anche il Servizio federale dell'igiene pubblica o il Servizio' federale dell'economia energetica.

L'articolo VII obbliga le Parti contraenti ad adottare misure adeguate affinchè tutte le navi e gli aeromobili immatricolati sul loro territorio rispettino la convenzione; gli atti contrari alla convenzione dovranno essere puniti. Inoltre, le Parti contraenti possono adottare misure nei confronti di navi d'altri Stati che caricano sul loro territorio o nelle loro acque territoriali materiali destinati ad essere scaricati e, infine, nei confronti delle navi, degli aeromobili e delle piattaforme fisse o mobili sotto la loro giurisdizione e effettuanti presumibilmente operazioni di scarico.

L'articolo Vili invita le Parti contraenti a conchiudere accordi regionali paragonabili alla convenzione di Oslo del 1972, applicabile alla regione nord-est dell'Atlantico.

L'articolo IX dispone che si dovranno trovare, per i Paesi in sviluppo, i mezzi necessari affinchè essi possano assumere gli obblighi derivanti dalla convenzione.

L'articolo X obbliga gli Stati contraenti ad elaborare procedure permettenti la determinazione delle responsabilità dello Stato in materia di danni causati all'ambiente dagli scarichi e a stabilire la procedura per le vertenze che ne derivano. Tale disposizione è interpretata nel senso che lo
Stato contraente non ha la responsabilità degli effetti dell'inquinamento, bensì è obbligato ad adottare misure atte ad assicurare l'esecuzione delle prescrizioni della convenzione, per esempio prescrivendo la stipulazione di contratti d' assicurazione coprenti sufficientemente i rischi.

Sino ad ora gli Stati contraenti non hanno assolto l'obbligo previsto nell' articolo XI, vale a dire l'istituzione di una procedura di composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione. Questa procedura dovrà essere adottata durante una prossima riunione consultiva degli Stati contraenti.

Ai termini dell'articol XII, gli Stati contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro di altri organismi competenti, tutte le misure necessarie contro l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto ad altri materiali particolar433

mente nocivi come gli idrocarburi, gli inquinanti radioattivi di qualsiasi origine, gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica, ecc.

L'articolo XIII dispone che si dovranno attendere i risultati della III" conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare prima che gli Stati contraenti decidano dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri quanto all'applicazione della convenzione.

In virtù dell'articolo XIV, l'OMCI è stata incaricata dell'amministrazione della presente convenzione. Inoltre, detto articolo prevede riunioni consultive e speciali delle Parti contraenti al fine di procedere all'esame costante dell'attuazione della convenzione nonché all'adozione degli emendamenti.

Le revisioni della convenzione sono adottate, giusta l'articolo XV, a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti; esse entrano in vigore non appena i due terzi degli Stati contraenti hanno depositato uno strumento d'approvazione presso l'OMCI. È prevista una procedura semplificata al fine di mettere in vigore gli emendamenti degli allegati. In virtù dell'articolo XXI, la convenzione può essere disdetta in ogni momento mediante preavviso di sei mesi.

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Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

L'approvazione della Convenzione non avrà conseguenze finanziarie né sull'effettivo del personale.

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Costituzionalità

II decreto federale è basato sull'articolo 8 della Costituzione, secondo cui la Confederazione ha il diritto di conchiudere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La convenzione non è di durata indeterminata, è denunziabile, non prevede l'adesione a un organismo internazionale e non comporta un unificazione multilaterale del diritto. Essa non soggiace dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Essendo di portata limitata, non dev'essere nemmeno sottoposta al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

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Decreto federale concernente la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Disegno

del

Li-Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1978 1), decreta: Art.1

La Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie è approvata.

Art. 2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione.

Art. 3 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

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FF 1978 II 429

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Convenzione

Traduzione »

sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

Le Parti contraenti della presente Convenzione, Riconoscendo che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanità e che l'umanità intera ha interesse a controllare affinchè questo ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse; Riconoscendo che la capacità del mare di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilità di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate; Riconoscendo che gli Stati hanno, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati 0 delle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale; Facendo riferimento alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali; Constatando che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, i corsi d'acqua, gli estuari, gli emissari e le canalizzazioni, e che è importante che gli Stati utilizzino 1 migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantità dei residui nocivi da eliminare; Convinti che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico può e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sarà, possibile; e Desiderosi di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere accordi adeguati per completare la presente Convenzione; Hanno convenuto quanto segue:

" Dal testo originale francese (FF 1978 II ediz. frane, pag. 448) 436

Inquinamento marino Articolo I Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e ailla flora marine, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

Articolo II Le Parti contraenti adotteranno, in conformità ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Articolo HI Ai fini della presente Convenzione: 1. a. per «scarico» si intende: i. qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare; ii. qualunque affondamento in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare, b. 11 termine «scarico» non comprende: i. lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall'uso normale di navi, aeromobili, piattaforme e altre opere che si trovano in mare nonché il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeromobili, piattaforme o opere; ii. lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione.

e. Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dall'utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione.

2. Per «navi e aeromobili» si intendono dei veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questa locuzione include i veicoli su cuscino d'aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

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Inquinamento marino 3. Per «mare» si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati.

4. Per «rifiuti e altri materiali» si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

5. Per «autorizzazione specifica» si intende l'autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III.

6. Per «autorizzazione generale» si intende l'autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all'Allegato III.

7. Per «Organizzazione»' si intende l'organismo designato dalle Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 2.

Articolo IV 1. In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vieterà lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni: a. lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I è vietato; b. lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati ne! l'Allegato II è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica; e. lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.

2. Nessuna autorizzazione verrà rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.

3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzicne potrà essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notificherà all'Organizzazione tali misure di divieto.

Articolo V 1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeromobili, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un aeromobile, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere il
solo mezzo per far fronte alla minaccia e comporti, con ogni probabilità, danni meno gravi di quelli che si $ senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verrà effettuato in modo da ridurre al 438

Inquinamento marino mimmo i rischi di darmi alla vita umana nonché alla fauna e alla flora marine e verrà notificato al più presto all'Organizzazione.

2. Una Parte contraente può rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all'articolo IV paragrafo 1 lettera a in casi di urgenza che presentano rischi inaccettabili per la salute dell'uomo e per i quali nessuna altra soluzione è possibile. Preventivamente, la Parte consulterà qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonché l'Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomanderà nel più breve tempo possibile alla Parte le procedure più adeguate da adottare, in conformità alle disposizioni previste all'articolo XIV. La Parte seguirà queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessario e tenendo conto dell'obbligo generale di evitare di causare danni all'ambiente marino; essa comunicherà all'Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze.

3. Una Parte contraente può rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o successivamente.

Articolo VI 1. Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità competenti per: a. rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II e nelle circostanze specificate nell'articolo V paragrafo 2; b. rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale; e. registrare la natura e la quantità di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonché il luogo e il metodo di scarico; d. controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione.

2. La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 1 per i materiali destinati allo scarico: a. caricati sul suo territorio; b. caricati da una nave o un aeromobile registrato sul suo territorio
o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di . uno Stato non Parte alla presente Convenzione.

3. Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1 lettere a e b, la o le autorità competenti si conformeranno alle disposizioni dell' Allegato III, nonché ai crateri, alle misure e condizioni ulteriori che ritenessero pertinenti.

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Inquinamento marino 4. Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all'Organizzazione e, se del caso, alle altre Parti, le informazioni di cui alle lettere e e d del precedente paragrafo 1, nonché i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformità al precedente paragrafo 3. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

Articolo VII 1. Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall'applicazione della presente Convenzione a tutte: a. le navi e gli aeromobili immatricolati sul suo territorio o battenti la sua bandiera; b. le navi e gli aeromobili che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati; e. le navi, gli aeromobili e le piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico.

2. Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione.

3. Le Parti convengono di cooperare per l'elaborazione di procedure in vista dell'effettiva applicazione della presente Convenzione, soprattutto in alto mare, nonché di procedure per segnalare navi e aeromobili avvistati mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

4. La presente Convenzione non si applica alle navi e agli aeromobili che godono dell'immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia, ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinchè tali navi ed aeromobili di cui essa è proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informa quindi l'Organizzazione.

5. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzicne pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.

Articolo Vili Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l'ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di
concludere accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l'inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformità agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall'Organizzazione. Le Parti contraenti 440

Inquinamento marino cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verrà riservata una «particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

Articolo IX Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno ali Organizzatone e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di: a. formazione del personale scientifico e tecnico; b. fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo; e. distruzione e trattamento dei rifiuti e qualsiai altra misura di prevenzione o di -diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico; soprattutto nei confronti dei Paesi interessati, agendo così in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo X In conformità con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifduti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

Articolo XI Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo XII Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, misure di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto a: a. gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui; b. gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico; e. i rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi, degli aeromobili, delle piattaforme e delle altre opere collocate in mare; d. gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi; e. gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica;

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Inquinamento marino f. i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall' esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino.

Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.

Articolo XIII Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonché la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sui, bandiera. Le Parti contraenti decidono di consultarsi in occasione di una riunione che verrà convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

Articolo XIV 1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto Stato depositario, convoca una riunione delle Parti contraenti non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, al fine di decidere sulle questioni di organizzazione.

2. Le Parti contraenti designano una Organizzazione competente, esistente al momento della riunione prevista dal precedente paragrafo, alla quale verranno affidate le funzioni di segretariato relative alla presente Convenzione.

Ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro dell'Organizzazione partecipa in misura adeguata alle spese che l'Organizzazione sostiene per l'esercizio di dette funzioni.

3. Le funzioni del Segretariato dell'Organizzazione consistono soprattutto: a. nella convocazione di riunioni consultive delle Parti contraenti, almeno una volta ogni due anni, e di riunioni speciali delle Parti in qualunque momento, su richiesta dei due terzi delle Parti; b. la preparazione e l'assistenza, con il
parere delle Parti contraenti e degli organismi internazionali competenti, per l'elaborazione e la messa in atto delle procedure menzionate al paragrafo 4 lettera e del presente articolo; e. l'esame delle richieste di informazione avanzate dalle Parti contraenti, le consultazioni con dette Parti e con gli organismi internazionali competenti e la comunicazione delle raccomandazioni alle Parti sulle que-

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Inquinamento marino suoni che sono collegate alla presente Convenzione senza essere da essa specificatamente previste; d. la comunicazione alle Parti interessate di tutte le notifiche ricevute dall' Organizzazione in conformità alle disposizioni degli articoli IV paragrafo 3, V paragrafi 1 e 2, VI paragrafo 4, XV, XX e XXI.

Prima della designazione dell'Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all'occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Ir landa del Nord.

4. Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell'applicazione della presente Convenzione e possono in particolare: a. sottoporre a revisione la presente Convenzione ed i suoi Allegati ed adottare emendamenti in conformità alle disposizioni dell'artìcolo XV; b. invitare l'organismo o gli organismi scientifici competenti a collaborare con le Parti o con l'Organizzazione e a consigliare su qualunque aspetto scientifico o tecnico riguardante la presente Convenzione ed in particolare il contenuto degli Allegati ; e. ricevere e studiare le relazioni redatte in virtù dell'articolo VI paragrafo 4; d. favorire la cooperazione con e tra le organizzazioni regionali interessate alla prevenzione dell'inquinamento marino; e. elaborare o adottare, d'accordo con gli organismi internazionali competenti, le procedure previste dall'articolo V paragrafo 2, ivi compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e d'urgenza, nonché le procedure di parere consultivo e di scarico in tutta sicurezza dei materiah in detti casi, ivi compresa la designazione delle zone di scarico adeguate e formulare tutte le raccomandazioni in tal senso; f. studiare ogni ulteriore misura eventualmente richiesta.

5. Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.

Articolo XV 1. a. Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV gli emendamenti della presente Convenzione vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti.

Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. In
seguito, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di ogni altra Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di approvazione di detto emendamento.

443

Inquinamento marino b. L'Organizzazione informa tutte le Parti di qualunque richiesta di riunione speciale presentata in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV e di qualunque emendamento adottato nel corso delle riunioni delle Parti nonché della data in cui tali emendamenti entreranno in vigore per ciascuna Parte.

2. Gli emendamenti agli Allegati saranno basati su considerazioni d'ordine scientifico o tecnico Gli emendamenti agli Allegati approvati da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti durante una riunione convocata in virtù delle disposizioni previste dall'articolo XIV avrar.no immediatamente effetto per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua approvazione all'Organizzazione, e avranno effetto cento giorni dopo l'adozione da parte della riunione per tutte le altre Parti, ad. eccezione di quelle che avranno dichiarato, prima di tale termine di cento giorni, di non essere in grado di accettare l'emendamento in quel momento. Le Parti cercheranno di notificare all'Organizzazione la loro approvazione di un emendamento il più presto possibile dopo la sua adozione da parte della riunione. Ogni Parte può, in qualunque momento, sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di approvazione e l'emendamento che era prima oggetto di opposizione entrerà quindi in vigore per detta Parte.

3. Ogni approvazione o dichiarazione di opposizione ai sensi del presente articolo viene effettuata mediante deposito di uno strumento presso l'Organizzazione. L'Organizzazione notifica a tutte le Parti contraenti il ricevimento di detti strumenti.

4. Prima che l'Organizzazione venga designata, le funzioni amministrative che le sono affidate dalla presente Convenzione verranno temporaneamente assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto uno dei depositali della presente Convenzione.

Articolo XVI La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973.

Articolo XVII La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Articolo XVIII La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Go444

Inquinamento marino verno degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Articolo XIX 1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XX I depositar! informeranno le Parti contraenti: a. delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformità agli articoli XVI, XVII, XVIII e XXI, e b. della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.

Articolo XXI Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informerà subito tutte le Parti.

Articolo XXII L'originale della presente Convenzione, i cui testi francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso i Governi del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che ne trasmettono copie certificate conformi a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi governi, firmano la presente Convenzione.

Fatto in quattro esemplari a Londra, Messico, Mosca e Washington, il ventinove dicembre 1972.

(Si omettono le firme) 30

Foglio federale 1978, Voi. II

445

Inquinamento marino Allegato I 1. I composti organo-alogenici.

2. Il mercurio e i suoi composti.

3. Il cadmio e i suoi composti.

4. Le plastiche non distruttibili e gli altri materiali sintetici non distruttibili, come per esempio le reti ed il cordame, suscettibi di galleggiare o di rimanere sulla superficie del mare in modo da costituire un intralcio materiale alla pesca, alla navigazione e agli altri usi legittimi del mare.

5. Il petrolio greggio, la nafta, il carburante diesel pesante e gli olii di lubrificazione, i fluidi idraulici nonché le miscele contenenai questi prodotti caricate a bordo per essere scaricate.

6. I residui molto radioattivi e gli altri materiali molto radiattivi definiti dall'organismo internazionale competente, attualmente l'Agenzia intemazionale per l'energia atomica, come inadatti allo scarico a causa delle loro conseguenze sulla salute umana, sulla biologia o in altri settori.

7. I materiali prodotti per la guerra biologica e chimica sotto qualunque forma (solida, liquida, semi-liquida, gassosa o vivente).

8. I paragrafi da 1 a 7 del presente Allegato non si applicano alle sostanze che vengono rapidamente rese innocue in mare, da processi fisici, chimici o biologici, purché i. non alterino il gusto degli organismi marini commestibili o ii. non presentino alcun pericolo per la vita dell'uomo né degli animali domestici.

In caso di dubbio sulla innocuità di una sostanza, la Parte interessata potrà far ricorso alla procedura consultiva prevista dall'articolo XIV.

9. D presente Allegato non si applica ai rifiuti ed ai materiali, quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono le sostanze definite nei precedenti paragrafi da 1 a 5 allo stato di contaminanti in traccia. Lo scarico di detti rifiuti è sottoposto alle disposizioni degli Allegati II e III a seconda dei casi.

446

Inquinamento marino

Allegato II Le sostanze e i materiali il cui scarico necessita di precauzioni speciali sono elencati qui di seguito ai sensi dell'articolo VI paragrafo 1 lettera a.

A. I rifiuti contenenti quantità notevoli dei seguenti materiali: arsenico piombo e i loro composti rame zinco composti organosilcei cianuri fluoruri pesticidi e sottoprodotti di pesticidi non previsti dall'Allegato I.

B. Per il rilascio di autorizzazioni in vista dello scarico di grandi quantità di acidi e di basi, si terrà conto delle eventuali presenze in detti rifiuti delle sostanze elencate al paragrafo A e delle seguenti altre sostanze: berillio cromo ....

nichelio vanadio

..

e i loro composti

C. I contenitori, i rifiuti metallici e gli altri rifiuti voluminosi suscettìbili di depositarsi sul fondo marino e di costituire un serio ostacolo per la pesca o la navigazione.

D. I rifiuti radioattivi o altri materiali radioattivi non compresi nell'Allegato I. Per il rilascio di autorizzazioni di scarico di detti materiali, le Parti contraenti terranno in debito conto le raccomandazioni dell'organismo internazionale competente, attualmente l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

447

Inquinamento marino

Allegato m Le disposizioni che devono essere prese in considerazione per fissare i criteri che regolano le autorizzazioni di scarico di materiali, secondo le disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 2, sono soprattutto le seguenti:

A. Caratteristiche e composizione del materiale 1. Quantità totale scaricata e composizione media del materiale (per esempio, per anno).

2. Forma, per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa.

3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche e biochimiche (quali richiesta di ossigeno, elementi nutritivi) e biologiche (quali presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti).

4. Tossicità.

5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.

6. Accumulazione e trasformazione biologica nei materiali e nei sedimenti biologici.

7. Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell'ambiente acquatico con altre materie organiche ed inorganiche sciolte.

8. Probabilità di contaminazione e di altre alterazioni che diminuiscono il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).

B. Caratteristiche dei luoghi di scarico e metodi di scarico 1. Luogo (coordinate della zona di scarico, profondità e distanza dalle coste), situazione in relazione ad altri luoghi (quali zone di interesse turistico, di uova di pesci, di coltivazione e di pesca, e di risorse sfruttabili).

2. Frequenza dello scarico del materiale (per esempio, giornaliera, settimanale, mensile).

3. Metodi di imballaggio e di confezione, se del caso.

4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di scarico suggerito.

5. Caratteristiche di dispersione (quali effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e il rimescolamento verticale).

6. Caratteristiche dell'acqua (quali temperatura, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: soprattutto ossigeno sciolto (OD), richiesta biochimica di ossigeno (DBO), richiesta chimica di ossigeno (DCO), pre-

448

Inquinamento marino senza di azoto sotto forma organica o minerale e soprattutto presenza di ammoniaca, di materiali in sospensione e di altri materiali nutritivi, produttività).

7. Caratteristiche del fondale (quali la topografia, le caratteristiche geochimiche e geologiche, la produttività biologica).

8. Esistenza ed effetti di altri scarichi effettuati nella zona di scarico (per esempio, rilievi indicanti la presenza di metalli pesanti e tenore in carbonio organico).

9. All'atto del rilascio di una autorizzazione di scarico, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se esiste una base scientifica di valutazdone delle conseguenze dello scarico come indicato nel presente Allegato, tenendo anche conto delle variazioni stagionali.

C. Considerazioni e circostanze generali 1. Eventuali conseguenze sulle zone di interesse turistico (quali la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidità, odori sgradevoli, decolorazione, schiuma).

2. Eventuali conseguenze sulla fauna e La flora marine, la pescicoltura e la conchigliocoltura, le riserve di pesce e le zone di pesca, la raccolta e la coltivazione di alghe.

3. Eventuali conseguenze sugli altri usi del mare (quali l'alterazione della qualità dell'acqua per usi industriali, corrosione sottomarina delle opere in mare, alterazione del funzionamento delle navi da parte di materiale galleggiante, ostacoli alla pesca ed alla navigazione dovuti al deposito di rifiuti o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).

4. Possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di rigetto o di eliminazione, o a trattamenti che riducono la nocivita dei materiali prima del loro scarico in mare.

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Inquinamento marino Memorandum tecnico della Conferenza La Conferenza ha convenuto, su parere del Gruppo di lavoro tecnico, che durante un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, i rifiuti contenenti deboli quantità di composti inorganici di mercurio e di cadmio, solidificati per integrazione nel cemento, possono essere assegnati, in prima approssimazione, alla categoria dei rifiuti contenenti dette sostanze sotto forma di contaminanti allo stato di tracce, di cui è menzione nel paragrafo 9 dell'Allegato I alla Convenzione. Nondimeno, in tali casi i rifiuti in questione possono essere immersi solo a una profondità di almeno 3500 metri in condizioni tali da non nuocere all'ambiente marino e alle sue risorse biologiche.

All'entrata in vigore della Convenzione, questo metodo di rigetto, che sarà utilizzato non oltre un periodo di cinque anni, sarà sottoposto alle disposizioni applicabili dell'articolo XIV paragrafo 4.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie del 16 agosto 1978

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1978

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78.048

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12.09.1978

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