Termine di referendum: 19 giugno 1978

Legge federale sull'adempimento dei compiti della Confederazione in materia di polizia di sicurezza # S T #

del 9 marzo 1978

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione ad adempiere i suoi compiti in materia di polizia di sicurezza; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 giugno 1977 1), decreta: Art. l

Principio

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione le forze di polizia che le occorrono per l'adempimento dei suoi compiti in materia di polizia di sicurezza, e in particolare per combattere il terrorismo.

Art. 2

Compiti

1

Compiti in materia di polizia di sicurezza della Confederazione sono in particolare: a. la protezione delle missioni diplomatiche e dei posti consolari, delle organizzazioni e delle conferenze internazionali in Svizzera; b. la protezione dei capi di Stato e dei capi di Governo stranieri soggiornanti in Svizzera; e. la protezione delle autorità federali; d. la protezione degli edifici e di altri impianti importanti della Confederazione; e. la lotta contro gli attentati alla navigazione aerea; f. la garanzia dell'ordine pubblico conformemente all'articolo 16 della Costituzione federale.

2 È riservato l'impiego dell'esercito per il servizio d'ordine.

Art. 3 Chiamata e impiego 1 II Consiglio federale fissa i contingenti necessari, li fa chiamare in servizio dai Cantoni e ne decide l'impiego. A tal fine consulta i Governi cantonali.

"FF 1977 II 1145 1978 -- 188 di

Foglio federale 1978. Voi. I

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Polizia di sicurezza 2

II Consiglio federale designa il comandante. Di regola affida il comando a un funzionario cantonale di polizia; in questo caso lo fa d'intesa con il Governo cantonale.

3 II Consiglio federale può affidare a un Cantone un compito di polizia di sicurezza della Confederazione; in questo caso il Governo cantonale designa il comandante.

Art. 4 Spese Per l'attività al servizio della Confederazione, i funzionari di polizia cantonali sono istruiti ed equipaggiati a cura della Confederazione in stretta collaborazione con i Cantoni. La Confederazione può partecipare alla creazione e alla gestione di centri di formazione.

2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale per la durata dell'istruzione e dell'impiego.

3 L'adempimento di compiti ordinari di protezione nei limiti della sovranità cantonale in materia di polizia non da luogo a indennità.

4 La Confederazione può assegnare un contributo adeguato ai Cantoni che, nell'interesse della Confederazione, devono adempiere in misura straordinaria compiti in materia di polizia di sicurezza.

5 Conformemente all'articolo 16 capo verso 4 della Costituzione federale, le spese di un intervento federale sono a carico del Cantone che l'ha richiesto 0 causato, salvo che l'Assemblea federale non decida altrimenti.

6 Per la durata dell'incorporazione dei loro funzionari di polizia nella polizia di sicurezza della Confederazione, la Confederazione può versare ai Cantoni un'indennità di disponibilità, di cui il Consiglio federale fissa l'ammontare per uomo e per giorno.

7 È riservata la percezione di tasse in virtù di atti legislativi speciali.

1

Art. 5 Diritto applicabile durante il servizio 1 Durante l'istruzione e l'impiego, i funzionari di polizia cantonali sottostanno al diritto federale.

2 L'effettivo e la strutturazione del rapporto di servizio, inclusa la rimunerazione, nonché l'esercizio del potere disciplinare sono retti dal diritto cantonale.

Art. 6 Sicurezza sociale; responsabilità 1 1 funzionari di polizia cantonali che, durante la propria attività al servizio della Confederazione, si ammalano o sono vittime di un infortunio, beneficiano degli stessi diritti di cui godono in caso di malattia o infortuni al servizio del Cantone. La Confederazione assume le spese nella misura in cui non siano coperte da un'assicurazione.

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Polizia di sicurezza 2

La Confederazione risponde per i danni causati illecitamente dai funzionari di polizia cantonali nell'esercizio della loro attività al servizio della Confederazione. È applicabile la legge sulla responsabilità 1).

Art. 7 Esecuzione .

1 II Consiglio federale disciplina i particolari previa consultazione con i Governi cantonali.

2 II Consiglio federale collabora con i Governi cantonali. Quest'ultimi emanano le prescrizioni necessarie nell'ambito cantonale.

3 L'esecuzione incombe al Consiglio federale.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 9 marzo 1978 II presidente, Reimann II segretario, Sauvant

Consiglio nazionale, 9 marzo 1978 II presidente, Bussey II segretario, Koehler

Data di pubblicazione: 21 marzo 1978 2 > Termine di referendum: 19 giugno 1978

" RS 170.32 FF 1978 I 633

2)

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'adempimento dei compiti della Confederazione in materia di polizia di sicurezza del 9 marzo 1978

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1978

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1

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12

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.03.1978

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