Termine di referendum: 25 settembre 1978
Decreto federale per la protezione della moneta # S T #
del 15 giugno 1978
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31quinquies e 39 dell Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 aprile 1978 1}, decreta: Art. l Principio In caso di perturbazioni gravi dell'ordine monetario internazionale, il Consiglio federale, d'intesa con la Banca nazionale svizzera, è autorizzato a prendere provvedimenti eccezionali da esso ritenuti indispensabili e improrogabili per la conduzione di una politica monetaria conforme all'interesse generale del Paese, segnatamente per contenere l'afflusso indesiderato di capitali stranieri e provocarne il deflusso. In particolare, sono esclusi i provvedimenti inerenti alla politica di produzione, dei prezzi e dei salari.
Art. 2 Esecuzione e vigilanza 1 La Banca nazionale svizzera è incaricata di eseguire le prescrizioni emanate in virtù del presente decreto.
, 2 II Consiglio federale può ordinare che i servizi amministrativi federali, la Commissione federale delle banche e gli uffici di revisione previsti nella legislazione sulle banche collaborino alla vigilanza.
Art. 3 Obbligo d'informare 1 Le persone e le società che soggiacciono alle prescrizioni emanate in virtù del presente decreto devono dare all'organo competente ogni comunicazione, informazione e documento richiesto per l'esecuzione del presente decreto e permetterne la verifica in luogo.
2 Deve essere tenuto il segreto riguardo alle comunicazioni, alle informazioni, ai documenti e alle costatazioni fatte durante verifiche in luogo.
"FF 1978 11141 1978 - 457
1461
Protezione della moneta Art. 4 Rimedi giuridici, forza esecutiva 1 Ai ricorsi contro le decisioni della Banca nazionale svizzera prese sul fondamento del presente decreto e dei suoi disposti esecutivi s'applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2 Le decisioni della Banca nazionale cresciute in giudicato sono equiparate alle sentenze esecutive giusta l'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento 1) Art. 5 Disposizioni penali 1. Chiunque contravviene alle prescrizioni emanate in virtù del presente decreto, chiunque non ottempera all'obbligo di dare comunicazione o informazione e presentare i libri di commercio e documenti giustificativi o da informazioni errate o incomplete, chiunque intralcia, ostacola o rende impossibile un controllo ufficiale, segnatamente quello dei libri, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa sino a 100 000 franchi.
2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.
3. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 6 Procedimento penale 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo 2) 2 Ove la multa non superi i 10000 franchi, si applica l'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 2).
Art. 7 Rapporti II Consiglio federale fa rapporto, almeno una volta all'anno, all'Assemblea federale riguardo ai provvedimenti presi in applicazione del presente decreto e ai loro effetti.
Art. 8 Referendum e entrata in vigore 1 II presente decreto è d'obbligatorietà generale; esso sottosta al referendum facoltativo.
11 21
RS 281.1 RS 313.0
1462
Protezione della moneta 2
Esso entra in vigore il 7 ottobre 1978 e vige sino all'entrata in vigore della modificazione della legge sulla Banca nazionale svizzera, non oltre però il 31 dicembre 1982.
Consiglio degli Stati, 15 giugno 1978 II presidente, Reimann II segretario, Sauvant
Consiglio nazionale, 15 giugno 1978 II presidente, Bussey II segretario, Koehler
Data di pubblicazione: 27 giugno 1978 1) Termine di referendum: 25 settembre 1978
" FF 1978 I 1461
1463
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Decreto federale per la protezione della moneta del 15 giugno 1978
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1978
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
26
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
27.05.1978
Date Data Seite
1461-1463
Page Pagina Ref. No
10 112 576
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.