Termine di referendum: 15 gennaio 1996

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza # S T #

(Legge sui cartelli, LCart)

del 6 ottobre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis e 64 della Costituzione federale; viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 19941', decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Scopo La legge ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale.

Art. 2 Campo d'applicazione ' La presente legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese.

2 Essa è applicabile a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all'estero.

Art. 3 Relazioni con altre prescrizioni legali 1 Sono fatte salve le prescrizioni che vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare: a. quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi; b. quelle che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti.

2 La presente legge non si applica agli effetti della concorrenza dovuti esclusivamente alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

» FF 1995 I 389 504

1995 - 746

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Le procedure previste dalla presente legge in vista della valutazione delle limitazioni della concorrenza hanno il primato su quelle previste dalla legge del 20 dicembre 1985 '' sulla sorveglianza dei prezzi, salvo disposizione contraria pattuita tra la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi.

Art. 4 Definizioni 1 Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.

2 Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti.

3 Per concentrazioni di imprese si intendono: a. la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre; b. ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto materiale Sezione 1: Limitazioni illecite della concorrenza Art. 5 Accordi illeciti 1 Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.

2 Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: a. se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e b. se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.

3 È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: a. fissano direttamente o indirettamente i prezzi; b. limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; e. operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.

" RS 942.20 505

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Art. 6 Tipi di accordi giustificati 1 Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione: a. gli accordi di cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo; b. gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, ivi compresi gli accordi concernenti l'utilizzazione di schemi di calcolo; e. gli accordi concernenti l'esclusiva di acquisto o di vendita di determinati beni o servizi; d. gli accordi concernenti l'esclusiva di concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale.

2 Le ordinanze e le comunicazioni relative a accordi in materia di concorrenza possono considerare di norma giustificate speciali forme di cooperazione in singoli rami economici, in particolare accordi sulla trasposizione razionale di prescrizioni di diritto pubblico per la protezione dei clienti o degli investitori nel settore dei servizi finanziari.

3 Le comunicazioni vengono pubblicate nel Foglio federale da parte della Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale emana le ordinanze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato 1 Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.

2 Costituiscono in particolare pratiche del genere: a. il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell'acquisto); b. la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali; e. l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate; d. la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti; e. la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico; f. la subordinazione della conclusione di contratti all'assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner.

Art. 8

Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico Gli accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il mercato, dichiarati illeciti dall'autorità competente, possono essere autorizzati dal Consiglio federale su richiesta degli interessati, se sono eccezionalmente necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

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Sezione 2: Concentrazioni di imprese Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione ' I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione: a. le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e b. almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.

2 Nel caso delle imprese la cui attività commerciale consiste totalmente o parzialmente nell'edizione, la produzione o la diffusione di giornali o periodici oppure, come organizzatore, nella diffusione di programmi ai sensi della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione si tiene conto di un importo pari a venti volte la cifra d'affari effettivamente realizzata in questo settore.

3 Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui e in quello delle banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio 2' del 10 per cento della somma di bilancio. La quota svizzera della somma di bilancio delle banche risulta dalla percentuale dei crediti da operazioni con persone domiciliate in Svizzera (banche e clienti) rispetto al totale dei crediti.

4 A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.

5 Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può: a. adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3; b. vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.

Art. 10 Valutazione delle concentrazioni 1 Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti
l'indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.

2 La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione: ') RS 784.40 > RS 952.0

2

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a.

crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la concorrenza efficace, e b. non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante.

3 Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio '' che sono reputate necessarie della Commissione federale delle banche per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di quest'ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la Commissione federale delle banche subentra al posto della Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.

4 Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull'efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell'evoluzione del mercato nonché della posizione dell'impresa nella concorrenza internazionale.

Art. 11 Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico Le concentrazioni di imprese vietate ai sensi dell'articolo 10 possono essere autorizzate dal Consiglio federale su richiesta delle imprese partecipanti se sono eccezionalmente necessarie alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

Capitolo 3: Disposizioni di procedura civile Art. 12 Azioni per limitazioni della concorrenza 1 Chiunque è impedito nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza da una limitazione illecita della stessa può chiedere: a. la soppressione o la cessazione dell'ostacolo; b. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni 2); e. la consegna dell'utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

2 Si considerano in particolare ostacoli alla concorrenza il rifiuto di relazioni commerciali e le misure discriminanti.

3 Le azioni di cui al capoverso 1 competono anche alla persona che per causa di una limitazione lecita della concorrenza subisce un impedimento più grave di quello che esige l'attuazione della limitazione medesima.

') RS 952.0 > RS 220

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Art. 13 Esercizio dell'azione di soppressione e di cessazione Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell'attore, ordinare in particolare che: a. i contratti sono in tutto o in parte nulli; b. il responsabile della limitazione della concorrenza deve concludere con la persona impedita contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

Art. 14 Foro 1 1 Cantoni designano per il loro territorio un giudice competente per esaminare come istanza cantonale unica le azioni per limitazioni della concorrenza. Il giudice è anche competente per esaminare altre azioni civili proposte contemporaneamente all'azione per limitazione della concorrenza e connesse materialmente con quest'ultima.

2 È competente il giudice del domicilio o della sede dell'attore o del convenuto. Se l'azione è diretta contro più persone, l'attore può intentare un'azione contro tutti i convenuti presso il giudice competente; quest'ultimo implicitamente ottiene competenza esclusiva.

Art. 15 Valutazione della liceità di una limitazione della concorrenza 1 Se nel caso di una procedura civile sorge una contestazione in merito alla liceità di una limitazione della concorrenza, la causa è trasmessa per parere alla Commissione della concorrenza.

2 Se una limitazione della concorrenza solitamente considerata illecita è presentata come necessaria per la tutela di interessi pubblici preponderanti, la causa è trasmessa al Consiglio federale per decisione.

Art. 16 Tutela di segreti d'affari 1 Nelle contestazioni per limitazioni della concorrenza devono essere tutelati i segreti di fabbricazione e d'affari delle parti.

2 La parte avversa ha accesso ai mezzi di prova che potrebbero rivelare tali segreti soltanto nella misura compatibile con la tutela di questi ultimi.

Art. 17 Misure cautelari 1 Per garantire le pretese derivanti da una limitazione della concorrenza, il giudice può ordinare le misure cautelari necessarie, su richiesta di una delle parti.

2 Gli articoli 28c-28/ del Codice civile svizzero '* si applicano per analogia alle misure cautelari.

') RS 210 18 Foglio federale. 78° anno. Voi. IV

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Capitolo 4: Disposizioni di procedura civile Sezione 1: Autorità in materia di concorrenza Art. 18 Commissione della concorrenza 1 II Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza (Commissione) e designa i tre membri della presidenza.

2 La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti.

3 La Commissione prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad altre autorità. Emana raccomandazioni (art. 45 cpv. 2) e preavvisi (art.

46 cpv. 2) all'indirizzo delle autorità politiche e fornisce pareri (art. 47 cpv. 1).

Art. 19 Organizzazione 1 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative. Essa può strutturarsi in Camere dotate di competenze decisionali autonome. In singoli casi può autorizzare un membro della presidenza a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza.

2 La Commissione è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia pubblica (Dipartimento).

Art. 20 Regolamento interno 1 La Commissione emana un regolamento interno che disciplina in particolare 1 dettagli organizzativi, segnatamente le competenze della presidenza, delle singole camere e del plenum.

2 II regolamento interno deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 21 Decisioni 1 La Commissione e le sue camere deliberano validamente se sono presenti almeno la metà dei membri, ma in ogni caso almeno tre membri.

2 Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 22 Ricusazione di membri della Commissione 1 1 membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa ''.

'1RS 172.021

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Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un'associazione mantello.

3 Se la ricusazione è contestata, la Commissione o la pertinente camera decidono in assenza del membro interessato.

Art. 23 Compiti della segreteria 1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, esegue le inchieste e emana unitamente a un membro della presidenza le necessarie decisioni di procedura. Essa presenta proposte alla Commissione e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità.

2 La segreteria allestisce preavvisi (art. 46 cpv. 1) e consiglia i servizi e le imprese su questioni concernenti la presente legge.

Art. 24 Personale della segreteria 1 II Consiglio federale nomina la direzione e la Commissione il rimanente personale della segreteria.

2 II rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari 1 Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio.

2 Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura.

3 Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.

4 Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari.

Sezione 2: Inchieste su limitazioni della concorrenza Art. 26 Inchiesta preliminare 1 La segreteria può effettuare inchieste preliminari d'ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi.

2 Essa può proporre misure per sopprimere o impedire limitazioni della concorrenza.

3 La procedura di inchiesta preliminare non da diritto alla consultazione degli atti.

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Art. 27 Apertura di un'inchiesta 1 Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un'inchiesta d'intesa con un membro della presidenza. L'inchiesta viene aperta in ogni caso se la segreteria vi è invitata dalla Commissione o dal Dipartimento.

2 La Commissione decide quali delle inchieste aperte devono essere trattate prioritariamente.

Art. 28 Comunicazione 1 La segreteria comunica l'apertura dell'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale.

2 La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta.

3 L'omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d'inchiesta.

Art. 29 Conciliazione 1 Qualora reputi illecita una limitazione della concorrenza, la segreteria della Commissione può proporre alle parti una conciliazione sulle modalità della sua soppressione.

2 La conciliazione va redatta per scritto e necessita dell'approvazione della Commissione.

Art. 30

Decisione

1

La Commissione decide su proposta della segreteria le misure da adottare o l'approvazione della conciliazione.

2 Le parti alla procedura possono prendere posizione per scritto sulla proposta della segreteria. La Commissione può ordinare un'audizione e ordinare alla segreteria ulteriori misure di inchiesta.

3 Se le circostanze di fatto o giuridiche hanno subito modificazioni essenziali, la Commissione può revocare o modificare la sua decisione su proposta della segreteria o degli interessati.

Art. 31 Autorizzazione eccezionale 1 Qualora la Commissione della concorrenza abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

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La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione della Commissione di ricorso in materia di concorrenza o una decisione del Tribunale federale su ricorso di diritto amministrativo.

3 L'autorizzazione è limitata nel tempo; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

4 Su richiesta degli interessati, il Consiglio federale può prorogare l'autorizzazione se i requisiti del suo rilascio permangono adempiti.

Sezione 3: Esame delle concentrazioni di imprese Art. 32 Avvio della procedura di esame ' Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.

2 Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.

Art. 33 Procedura di esame 1 Qualora la Commissione della concorrenza decida l'esecuzione di un esame, la segreteria pubblica il contenuto essenziale della comunicazione della concentrazione e rende noto il termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.

2 All'inizio dell'esame, la Commissione decide se la concentrazione può essere effettuata eccezionalmente a titolo provvisorio o se va mantenuta in sospeso.

3 La Commissione esegue l'esame entro quattro mesi sempreché non ne venga impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

Art. 34 Effetti giuridici Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta ad autorizzazione rimangono sospesi. La concentrazione è considerata autorizzata se la Commissione non decide in merito entro i termini stabiliti dall'articolo 33 capoverso 3, a meno che constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l'esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

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Art. 35 Violazione dell'obbligo di autorizzazione Se una concentrazione di imprese soggetta ad autorizzazione viene effettuata senza comunicazione, la procedura giusta gli articoli 32-38 è avviata d'ufficio.

In questo caso il termine di cui all'articolo 32 capoverso 1 decorre dal momento in cui l'autorità è in possesso delle informazioni che devono essere contenute nella comunicazione.

Art. 36 Procedura di autorizzazione eccezionale 1 Qualora la Commissione della concorrenza abbia vietato la concentrazione, le imprese partecipanti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

2 La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione della Commissione di ricorso in materia di concorrenza 0 una decisione del Tribunale federale su ricorso di diritto amministrativo.

3 II Consiglio federale decide in merito alla richiesta possibilmente entro quattro mesi dalla sua presentazione.

Art. 37 Ripristino della concorrenza efficace 1 Se viene effettuata una concentrazione di imprese vietata oppure viene vietata una concentrazione già effettuata e se ai fini della stessa non viene richiesta o rilasciata un'autorizzazione eccezionale, le imprese partecipanti hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari al ripristino della concorrenza efficace.

2 La Commissione può esigere dalle imprese partecipanti proposte vincolanti in merito al ripristino della concorrenza efficace. Essa impartisce un termine all'uopo.

3 Se accetta le proposte, la Commissione può ordinare in che modo ed entro quale termine le imprese partecipanti devono eseguire i provvedimenti.

4 Se nonostante diffida le imprese partecipanti non presentano proposte o se queste ultime non sono accettate, la Commissione può ordinare: a. la separazione delle imprese o degli attivi concentrati; b. la cessazione degli effetti di controllo; e. ulteriori provvedimenti idonei al ripristino della
concorrenza efficace.

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione 1 La Commissione della concorrenza può revocare un'autorizzazione o decidere l'esame di una concentrazione nonostante la scadenza del termine di cui all'articolo 32 capoverso 1 se: 514

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a.

b.

e.

le imprese partecipanti hanno fornito indicazioni inesatte; l'autorizzazione è stata ottenuta fraudolentemente; oppure le imprese partecipanti contravvengono gravemente ad un onere vincolato ali'autorizzazione.

2 II Consiglio federale può revocare per i medesimi motivi un'autorizzazione eccezionale.

Sezione 4: Procedura e rimedi giuridici Art. 39 Principio La legge federale sulla procedura amministrativa '' è applicabile alle procedure nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

Art. 40 Obbligo di fornire informazioni Le persone che partecipano a intese, le imprese che dominano il mercato, quelle che partecipano a concentrazioni di imprese nonché i terzi interessati devono fornire alla autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni utili alle inchieste e presentare i documenti necessari. Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dall'articolo 16 della legge federale sulla procedura amministrativa 1'.

Art. 41 Assistenza amministrativa I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare alle inchieste delle autorità in materia di concorrenza e di mettere a disposizione i documenti necessari.

Art. 42 Misure di inchiesta Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. È applicabile l'articolo 64 della legge di procedura civile federale 2'. Suddette autorità possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova.

Art. 43 Partecipazione di terzi all'inchiesta 1 Possono annunciare la loro partecipazione all'inchiesta su una limitazione della concorrenza: a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza; "RS 172.021 > RS 273

2

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b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta; e. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

2 La segreteria può esigere che i gruppi di sei o più partecipanti ad un'inchiesta aventi un identico interesse designino un rappresentante comune se l'inchiesta ne dovesse altrimenti risultare eccessivamente complicata. Essa può in ogni caso limitare la partecipazione a un'audizione; sono fatti salvi i diritti di parte giusta la legge sulla procedura amministrativa 1'.

3 1 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione eccezionale di una limitazione della concorrenza da parte del Consiglio federale (art. 8).

4 Nella procedura di esame delle concentrazioni di imprese la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti.

Art. 44 Ricorso alla Commissione di ricorso Le decisioni della Commissione o della sua segreteria possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Sezione 5: Altri compiti e competenze delle autorità in materia di concorrenza Art. 45 Raccomandazioni alle autorità 1 La Commissione osserva continuamente le condizioni di concorrenza.

2 Può sottoporre alle autorità raccomandazioni per il promovimento di una concorrenza efficace, in particolare tramite l'elaborazione e l'applicazione di prescrizioni giuridico-economiche.

Art. 46 Preavvisi 1 1 disegni di atti normativi della Confederazione in materia economica o di altri atti normativi federali che possono influenzare la concorrenza devono essere sottoposti alla segreteria. Questa li esamina dal profilo delle distorsioni e delle limitazioni eccessive della concorrenza.

2 Nelle procedure di consultazione la Commissione da il suo preavviso sui disegni di atti normativi della Confederazione che limitano la concorrenza o la influenzano altrimenti. Può dare il suo preavviso sui disegni di atti normativi cantonali.

DRS 172.021

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Art. 47 Pareri 1 La Commissione redige pareri per altre autorità su questioni di concorrenza di importanza sostanziale. Nelle questioni di importanza secondaria può incaricarne la segreteria.

2 Per la redazione dei pareri la Commissione e la segreteria possono esigere emolumenti in funzione delle spese.

Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze 1 Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni.

2 1 tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente.

Art. 49 Obbligo di informare 1 La segreteria e la Commissione informano il pubblico circa la loro attività.

2 La Commissione riferisce annualmente al Consiglio federale circa le sue attività.

Sezione 6: Sanzioni amministrative Art. 50 Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino a tre volte il guadagno conseguito con l'infrazione. Se il guadagno non può essere accertato o stimato, l'importo ammonta sino al dieci per cento dell'ultima cifra d'affari annua in Svizzera; l'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 51 Infrazioni in relazione con concentrazioni di imprese ' All'impresa che effettua senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione, non osserva il divieto temporaneo di esecuzione, contravviene ad un onere vincolato all'autorizzazione, realizza una concentrazione vietata o non esegue un provvedimento per il ripristino di una concorrenza efficace è addossato un importo sino a un milione di franchi.

2 In caso di recidiva inerente a un onere connesso all'autorizzazione, l'importo addossato all'impresa ammonta sino al dieci per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera dall'insieme delle imprese partecipanti. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

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Art. 52 Altre infrazioni All'impresa che non adempie o adempie solo in parte il suo obbligo di fornire informazioni o di presentare i documenti è addossato un importo sino a 100000 franchi.

Art. 53 Procedura e rimedi giuridici 1 Le infrazioni sono istruite dalla segreteria d'intesa con un membro della presidenza e giudicate dalla Commissione.

2 Le decisioni della Commissione possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Capitolo 5: Sanzioni penali Art. 54 Reati in materia di conciliazioni e decisioni amministrative Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100000 franchi.

Art. 55 Altri reati Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione dell'autorità in materia di concorrenza concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la multa sino a 20000 franchi.

Art. 56 Prescrizione 1 II perseguimento penale si prescrive in cinque anni nel caso di reati contro le conciliazioni e le decisioni amministrative (art. 54). In caso di interruzione, il termine di prescrizione non può essere prorogato di oltre la metà.

2 II perseguimento penale nel caso degli altri reati (art. 55) si prescrive in due anni.

Art. 57 Procedura e rimedi giuridici 1 II perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale sul diritto penale amministrativo 1'.

2 Autorità di perseguimento penale è la segreteria, d'intesa con un membro della presidenza. Autorità di giudizio è la Commissione.

' RS 313.0 518

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Capitolo 6: Esecuzione di accordi internazionali Art. 58 Accertamento dei fatti 1 Se una parte contraente di un accordo internazionale fa valere che determinate limitazioni della concorrenza sono incompatibili con l'accordo, il Dipartimento può incaricare la segreteria di avviare una corrispondente inchiesta preliminare.

2 II Dipartimento decide su proposta della segreteria circa il seguito della procedura. Esso sente dapprima gli interessati.

Art. 59 Soppressione delle incompatibilità 1 Se nell'esecuzione di un accordo internazionale si constata che una limitazione della concorrenza è incompatibile con l'accordo, il Dipartimento può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, proporre alle parti interessate una conciliazione in vista della soppressione delle incompatibilità.

2 Se una conciliazione non può essere attuata tempestivamente e se la parte contraente dell'accordo minaccia di prendere misure nei confronti della Svizzera, il Dipartimento può prendere, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, le misure necessarie per sopprimere la limitazione della concorrenza.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 60 Esecuzione II Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 61 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 20 dicembre 1985]) sui cartelli e le organizzazioni analoghe è abrogata.

Art. 62 Disposizioni transitorie 1 Le procedure pendenti davanti alla Commissione dei cartelli su accordi in materiadi concorrenza sono sospese sino all'entrata in vigore della presente legge; se del caso esse saranno continuate dopo un termine di sei mesi applicando la nuova legislazione.

2 Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un esame prima di questa data. Gli esami preliminari sono possibili in qualsiasi momento.

') RU 1986 874, 1992 288

519

Legge sui cartelli 3

Le decisioni passate in giudicato e le raccomandazioni accettate in virtù della legge federale del 20 dicembre 19851' sui cartelli e le organizzazioni analoghe sono ulteriormente disciplinate dal diritto previgente per quanto concerne le sanzioni.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 1995 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1995 II presidente: Küchler II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 19952) Termine di referendum: 15 gennaio 1996

7319

" RU 1986 874, 1992 288 >FF 1995 IV 504

2

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Legge sui cartelli

Allegato Modificazione del diritto federale vigente 1. Legge sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale 1'

Art. 58 cpv. 1 lett. D D. Uffici e servizi aggregati amministrativamente I seguenti uffici e servizi sono aggregati amministrativamente alla Cancelleria federale e ai dipartimenti: Aggiungere Commissione della concorrenza Wettbewerbskommission Commission de la concurrence 2. Legge federale sulla procedura amministrativa 2'

Art. 14 cpv. 1 lett, d e cpv. 2 1 Ove i fatti non possano essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: d. Le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.

2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

3. Legge federale del 20 dicembre 19853) sulla sorveglianza dei prezzi

Art. S cpv. 2, 3 e 4, nonché sezione 7 (titolo) La locuzione «Commissione dei cartelli» è sostituita con «Commissione della concorrenza».

Art. 2 Campo d'applicazione relativamente alle persone La legge si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 19954) sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato.

»RS 172.010

2

>RS 172.021 > RS 942.20 ">RU ... (FF 1995 IV 504) 3

521

Legge sui cartelli

Art. 6 primo periodo Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato che intendono procedere a un aumento dei prezzi possono preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi. ...

Art. 14 cpv. 1 primo periodo I Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. ...

Art. 15 cpv. 1 I 1 prezzi convenuti o quelli di un'impresa che domina il mercato, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall'autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.

Art. 16 1 La Commissione della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.

2 Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l'esame del carattere abusivo dei prezzi convenuti o di quelli di imprese che dominano il mercato.

Art. 17 primo periodo Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari. ...

Art. 20 primo periodo Le decisioni del Sorvegliante dei prezzi sono impugnabili, nel termine di 30 giorni, innanzi alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza. ...

7319

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Termine di referendum: 15 gennaio 1996

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) del 6 ottobre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri nonché gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale; in applicazione della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 19722) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 19943) sugli ostacoli tecnici agli scambi; in applicazione della Convenzione tra i Paesi dell'AELS del 15 giugno 19884) sul riconoscimento reciproco dei risultati di saggi e di prove di conformità; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19955), decreta: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni Art. l Scopo e oggetto 1 La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.

2 In particolare, fissa: a. principi per l'elaborazione, l'adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche; b. competenze e compiti del Consiglio federale; e. diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d'applicazione generale.

Art. 2 Campo d'applicazione 1 La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche.

') RS 0.632.31 > RS 0.632.401 > RU 1995 2249 4 >RS 0.941.293 s > FF 199S II 393 2 3

1995 - 747

523

Ostacoli tecnici al commercio. LF 2

Essa si applica se altre leggi federali, decreti federali d'obbligatorietà generale o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano.

3 Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s'intende con: a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: 1. prescrizioni o norme tecniche divergenti, 2. dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o 3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: 1. la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, 2. la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; e. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; d. immissione in commercio: il trasferimento o la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto; e. messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; f. esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; g. conformità il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; h. valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; i. certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; k. dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;

524

Ostacoli tecnici al commercio. LF

1.

marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; m. registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; n. omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; o. accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; p. controllo a posteriori: l'attività statale di organi di controllo intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio soddisfano le prescrizioni tecniche.

Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.

2 A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: a. essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e b. richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti.

3 Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: a. siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; e b. non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi.

4 Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; e. dell'ambiente naturale; d. della sicurezza sul posto di lavoro; e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; f. del patrimonio culturale nazionale; g. della proprietà.

Art. 5 1

Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure Per quanto l'articolo 4 non esiga una deroga, di regola: 525

Ostacoli tecnici al commercio. LF

a.

sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità; b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'impiego o lo smaltimento dei prodotti; 2 Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.

Art. 6 Informazione e consultazione a livello internazionale Nell'ambito di accordi internazionali sono: a. presentati progetti di prescrizioni tecniche per informazione e consultazione; b. comunicati testi di prescrizioni tecniche approvate.

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale Sezione 1: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità Art. 7 Procedure II Consiglio federale può stabilire le procedure d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.

Art. 8 Organismi II Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.

Art. 9 Marchi di conformità 1 II Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.

2 Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.

526

Ostacoli tecnici al commercio. LF

Sezione 2: Accreditamento

Art. 10 ' II Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.

2 In particolare, esso: a. designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; b. stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; e. definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.

Sezione 3: Normazione

Art. 11 In vista dell'elaborazione di norme tecniche alle quali si rinvia o si prevede di rinviare in prescrizioni tecniche, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione; b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un'indennità per tale incarico.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati Art. 12 Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un'attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.

Sezione 5: Centro d'informazioni

Art. 13 1 II Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d'informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.

2 Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un'indennità per tale incarico.

527

Ostacoli tecnici al commercio. LF

Sezione 6: Accordi internazionali Art. 14 Conclusione 1 Con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente: a. il riconoscimento degli organismi d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione; b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle omologazioni; e. il riconoscimento dei marchi di conformità; d. il riconoscimento dei sistemi d'accreditamento e degli organismi accreditati; e. il rilascio di mandati di normazione a organizzazioni internazionali di normazione, qualora prescrizioni tecniche rinviino o prevedano il rinvio a determinate norme tecniche; f. l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione o l'applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

2 II Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'elaborazione, l'adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche dei Cantoni.

Art. 15 Esecuzione 1 II Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all'articolo 14.

2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni e di norme tecniche e prevedere un'indennità per tale compito.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 16 1 Gli organismi incaricati di compiti d'esecuzione in virtù della presente legge 0 di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolumenti.

2 II Consiglio federale emana le prescrizioni sugli emolumenti. Può delegare questa competenza per determinati settori al dipartimento competente.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate Sezione 1: Prova della conformità Art. 17 Principio 1 Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto.

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Ostacoli tecnici al commercio. LF 2

Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall'onere della prova se: a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche; b. chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l'identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio.

Art. 18 Validità dell'esame e della valutazione della conformità 1 Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è: a. accreditato in Svizzera; b. riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o e. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.

2 II rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che: a. le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che b. l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

3 L'Ufficio federale dell'economia esterna, d'intesa con l'ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero.

Sezione 2: Controllo a posteriori (sorveglianza del mercato) Art. 19 Competenze degli organi di controllo 1 Gli organi incaricati del controllo a posteriori in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo d'informare.

2 Gli organismi competenti sono autorizzati a prendere le misure necessarie se: a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili; o 529

Ostacoli tecnici al commercio. LF

e.

esiste un fondato sospetto che un prodotto corrispondente alle prescrizioni tecniche costituisca un pericolo grave e immediato per un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

3 In casi gravi, l'ufficio federale competente può vietare ogni ulteriore offerta, immissione in commercio o messa in servizio o ordinare il ritiro di prodotti immessi in commercio o messi in servizio.

Art. 20 Esecuzione del controllo 1 Le misure prese dagli organi competenti per il controllo a posteriori devono essere proporzionate al pericolo costituito dai prodotti interessati e non devono ostacolare inutilmente la loro commercializzazione o la loro utilizzazione.

2 Le misure prese giusta l'articolo 19 capoverso 2 lettera e devono essere comunicate all'ufficio federale competente ed essere confermate da quest'ultimo entro il mese seguente, altrimenti decadono. Se l'ufficio federale conferma tali misure, esso prepara immediatamente l'adeguamento delle prescrizioni tecniche in questione.

Sezione 3: Assistenza amministrativa Art. 21 Assistenza amministrativa in Svizzera Gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi informazioni e documenti qualora ciò sia necessario per l'applicazione di prescrizioni tecniche.

Art. 22 Assistenza amministrativa internazionale 1 L'ufficio federale incaricato di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l'applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere incaricate di applicare prescrizioni tecniche.

2 Può trasmettere alle autorità estere incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che: a. le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d'ufficio; b. le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell'ambito di una procedura amministrativa relativa all'applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi; e. sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all'applicazione di prescrizioni tecniche; d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d'affari a meno che la trasmissione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.

3 Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

530

Ostacoli tecnici al commercio. LF

Capitolo 5: Disposizioni penali Art. 23 Falsificazioni È punito con la detenzione o con la multa fino a 200 000 franchi chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche: a. contraffa o falsifica certificati d'accreditamento, d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione o abusa della firma o del marchio dell'organismo emittente per formare un simile documento falso; b. contraffa il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d'accreditamento; e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso; d. contraffa il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in merito ad elementi determinanti per l'offerta, l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti; e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso.

Art. 24 False attestazioni È punito con la detenzione o con la multa fino a 200 000 franchi chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche: a. quale organo di un organismo d'accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni d'accreditamento; b. quale organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l'im-.

missione in commercio o la messa in servizio di prodotti; e. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per l'accreditamento, il certificato di conformità o l'omologazione, consegna un rapporto inesatto.

Art. 25 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione È punito con la detenzione o con la multa fino a 200000 franchi chiunque, usando inganno: a. induce l'organo di un organismo d'accreditamento a redigere un certificato di accreditamento inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti; b. induce l'organo di un organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione a redigere un rapporto, un certificato o un'attestazione inesatti per provare
la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti.

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Ostacoli tecnici al commercio. LF Art. 26 Uso di certificati falsi o inesatti È punito con la detenzione o con la multa fino a 200 000 franchi chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche: a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo; b. fa valere in modo fraudolento un certificato d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23-25.

Art. 27 Documenti esteri Gli articoli 23-26 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28

Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità È punito con la detenzione o con la multa fino a 100000 franchi chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche: a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità; b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti con tale marchio.

Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23-28 possono essere confiscati giusta gli articoli 58 e seguenti del Codice penale Art. 30 Perseguimento penale II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 31 Prescrizioni d'esecuzione II Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

»RS 311.0 532

Ostacoli tecnici al commercio. LF

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1995 II presidente: Küchler II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 1995 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 17 ottobre 1995" Termine di referendum: 15 gennaio 1996

7476

" FF 1995 IV 523

533

Ostacoli tecnici al commercio. LF

Allegato Modificazioni del diritto vigente 1. Legge sui rapporti fra i Consigli Art. 43 cpv. 3 lett, f 3

Nei messaggi e nei rapporti indica: f. per le prescrizioni tecniche, la conformità con i principi sulla legislazione (art. 4-6) della legge federale del 6 ottobre 19952) sugli ostacoli tecnici al commercio.

2. Legge federale sulla protezione dell'ambiente 3' Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie 1 II Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.

2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.

Art. 41 cpv. 1 I La Confederazione esegue gli articoli ... 40 (Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e ...

Art. 47 cpv. 1 I 1 risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie devono essere comunicati, se ne è fatta richiesta, e pubblicati periodicamente.

3. Legge federale del 9 ottobre 19924) su le derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 3 cpv. 4 4 Gli ingredienti sono derrate alimentari aggiunte ad altre, oppure componenti di una derrata alimentare, come anche gli additivi.

»RS 171.11

2

3 4

>RU ... (FF 1995 IV 523) >RS 814.01 >RS 817.0; RU 1995 1469

534

Ostacoli tecnici al commercio. LF

Art. 20 cpv. 1

' Chiunque distribuisce derrate alimentari informa, su domanda, l'acquirente sulla loro provenienza (Paese produttore), la loro denominazione specifica e la loro composizione (ingredienti) come anche sulle altre indicazioni prescritte nell'articolo 21.

7476

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) del 6 ottobre 1995

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1995

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4

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41

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17.10.1995

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504-535

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