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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Giamaica

del 10 maggio 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una CoEvenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con la Giamaica, firmata il 6 dicembre 1994.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 maggio 1995

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1995 - 292

Compendio Le convenzioni di doppia imposizione possono avere il carattere di un aiuto indiretto allo sviluppo, se agevolano gli investimenti svizzeri nei Paesi del terzo mondo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 1973 concernente una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e Trinidad e Tobago; FF 1973 1987). È appunto in questo ambito che è stata conclusa una convenzione con la Giamaica.

La Convenzione segue in larga misura la prassi svizzera in materia di eliminazione dei casi di doppia imposizione. Le concessioni che la Svizzera ha accordato in alcuni settori (stabili organizzazioni, canoni, compensi per prestazioni di servizi, «matching crédit») non si scostano dalla polìtica abitualmente seguita nei confronti dei Paesi in sviluppo.

Anche la Giamaica, desiderosa di favorire gli investimenti stranieri, compresi quelli europei sul suo territorio, si è dichiarata disposta a diverse concessioni, alcune delle quali si scostano in modo considerevole dalla sua politica convenzionale generale (interessi, canoni, compensi per prestazioni di servizi).

Nel corso della procedura di consultazione i Cantoni e le cerehie economiche svizzere hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Nel suo insieme essa è conforme a quelle concluse con altri Stati che si trovano in condizioni economiche analoghe (segnatamente Malaysia, Trinidad e Tobago, Sri Lanka).

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Messaggio 1

Genesi

Da lungo tempo la Giamaica manifesta interesse per gli investimenti e le esperienze provenienti dai Paesi europei in generale. Nel quadro di questa apertura verso l'economia europea, nella primavera del 1973 è stato proposto alla Svizzera di concludere una convenzione di doppia imposizione. Con lo stesso spirito è stato possibile firmare nel dicembre del 1990 un accordo di promozione e di protezione degli investimenti.

Basata per tradizione sull'agricoltura e sull'industria mineraria (alluminio e bauxite), nel corso degli ultimi 20 anni l'economia giamaicana ha intensificato il suo processo di diversificazione in parecchi settori quali, segnatamente, la fabbricazione industriale, il turismo, i trasporti e i mezzi di comunicazione.

I negoziati che erano stati già avviati nel corso degli anni Settanta avevano portato, in un primo tempo, ad un accordo che la Giamaica non era più disposta a firmare a causa di cambiamenti intervenuti nella sua politica interna.

Su richiesta della Giamaica questi negoziati sono tuttavia stati ripresi nel 1991 e sono sfociati assai rapidamente, nel 1993, in un consenso reciproco. Il progetto di convenzione, posto in procedura di consultazione nella primavera del 1994, è stato accolto favorevolmente dai Cantoni e dalle cerehie economiche svizzere. La Convenzione ha quindi potuto essere firmata a Kingston il 6 dicembre 1994.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

La Convenzione tra la Svizzera e la Giamaica segue in larga misura il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponde alla prassi convenzionale svizzera. Di seguito ci limiteremo perciò a menzionare le particolarità che derogano a questo modello e a questa prassi.

Titolo e articolo 2 Imposte considerate La Convenzione concerne unicamente le imposte sul reddito, dato che la Giamaica non preleva alcuna imposta sul patrimonio. La «transfer tax» menzionata nella lettera a), ii), è un'imposta giamaicana sul reddito prelevata sull'utile in capitale realizzato nelle operazioni di trasferimento di determinati beni (segnatamente immobili e azioni di società).

Va inoltre rilevato che la Convenzione si applica anche alle imposte analoghe che potrebbero essere in futuro prelevate in sostituzione delle imposte sul reddito attuali o in aggiunta ad esse.

Articolo 5 Stabile organizzazione II paragrafo 3 non comprende solo i cantieri di costruzione e le catene di montaggio ma anche le attività di sorveglianza. Dette attività costituiscono una sta658

bile organizzazione se la loro durata supera i sei mesi. Questa concessione figura generalmente nelle convenzioni che la Svizzera conclude con Paesi in sviluppo.

Al contrario, il solo fatto di mantenere un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico in uno Stato contraente non è sufficiente per ritenere che vi sia costituzione di una stabile organizzazione.

Allorché un agente indipendente esercita la sua attività totalmente o quasi totalmente per conto d'una sola impresa, egli non è più considerato indipendente e, se del caso, può costituire una stabile organizzazione di questa impresa.

Articolo 9 Imprese associate Questo articolo comprende due paragrafi (2 e 3) che corrispondono alla prassi abituale svizzera in materia di prezzi di trasferimento e che si ritrovano in altre convenzioni.

Secondo il paragrafo 2, qualora uno Stato contraente includa nella base imponibile di un'impresa residente di questo Stato utili che sono stati imposti anche nell'altro Stato contraente, il relativo aggiustamento non deve essere effettuato d'ufficio ma ad entrambi gli Stati è lasciata la facoltà di consultarsi in merito.

Come previsto segnatamente nella nostra convenzione con il Canada, secondo il paragrafo 3, le rettifiche di utili non devono intervenire dopo il termine di cinque anni dalla fine dell'anno nel corso del quale gli utili litigiosi sono stati conseguiti. Questa limitazione non si applica ai casi di frode e nemmeno ad altri reati fiscali intenzionali.

Articolo 10 Dividendi L'imposta che può essere prelevata dallo Stato della fonte è limitata al 10 per cento per i dividendi versati da filiali la cui società madre detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti, e al 15 per cento in tutti gli altri casi.

Il diritto interno giamaicano prevede inoltre un'imposta alla fonte del 33,33 per cento sulle distribuzioni degli utili, effettuate da una stabile organizzazione situata in Giamaica, alla sede della società all'estero. La Convenzione mantiene il diritto d'imposizione della Giamaica al tasso ridotto del 10 per cento. Una disposizione analoga esiste già in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione.

Articolo 11 Interessi II diritto interno giamaicano prevede un'imposta alla fonte del 33,33 per cento sugli interessi in generale. Per la Giamaica, che intende
ricorrere a investimenti esteri, questa imposta riveste chiaramente un'importanza considerevole. La politica convenzionale giamaicana a tal riguardo è stata del resto molto restrittiva e l'aliquota minima generalmente accordata era del 12,5 per cento. Tuttavia l'aliquota d'imposta per lo Stato della fonte ha potuto essere limitata al 10 per cento, conformemente al modello dell'OCSE, il che, per la Giamaica, rappresenta una concessione importante. Inoltre, la Svizzera ha ottenuto una riduzione dell'aliquota d'imposta al 5 per cento nei casi di prestiti accordati dalle

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banche. Questa aliquota preferenziale è menzionata nell'articolo 2 del protocollo alla Convenzione.

Gli interessi su mutui dello Stato, come pure gli interessi provenienti da uno Stato e versati ad un residente dell'altro Stato a titolo di prestiti accordati, garantiti o assicurati dall'altro Stato, sono esenti dall'imposta alla fonte nello Stato della fonte (par. 3 lett. a e b).

Articolo 12 Canoni Come per gli interessi, anche per i canoni il diritto interno giamaicano prevede un'imposta alla fonte del 33,33 per cento. La Giamaica, pure interessata all'apporto e allo sviluppo di conoscenze tecniche provenienti dall'estero, voleva mantenere quanto alta possibile l'imposta sui canoni. Anche in materia di canoni la sua politica convenzionale è restrittiva. Tuttavia, pure in questo campo, la Giamaica ha infine fatto un'importante concessione alla Svizzera. L'imposta che può essere prelevata dallo Stato della fonte dei canoni è stata limitata al 10 per cento e questa soluzione corrisponde a quelle previste nelle convenzioni concluse dalla Svizzera con altri Stati la cui situazione economica è paragonabile a quella della Giamaica. Da parte giamaicana, l'aliquota del 10 per cento rappresenta il limite al disotto del quale la Giamaica non è mai scesa nelle sue convenzioni di doppia imposizione.

L'articolo 12 si applica parimenti ad una certa categoria di redditi generati dall'attività di «leasing». L'imposta del 10 per cento di cui beneficia lo Stato della fonte verrà riscossa soltanto sul 60 per cento dei redditi lordi in questione (aliquota effettiva del 6%). A questo proposito, l'articolo 12 della Convenzione deve essere letto in correlazione con l'articolo 3 del protocollo alla Convenzione.

Articolo 13 Compensi per prestazioni di servizi Come è in generale il caso per molti Paesi in sviluppo, anche la Giamaica è fortemente interessata all'imposizione alla fonte dei compensi per prestazioni di servizi («management fees»). Analogamente agli interessi e ai canoni, questa imposta è attualmente riscossa sui redditi lordi, al tasso del 33,33 per cento.

La politica convenzionale giamaicana mira a ridurre l'imposta sui compensi per prestazioni di servizi al massimo al 10 per cento del reddito lordo. La Giamaica ha comunque accettato che il tasso del 10 per cento previsto nella Convenzione venga ridotto
al 5 per cento fintanto che la Svizzera non riscuoterà da parte sua un'imposta analoga (par. 4 del protocollo).

Articolo 14 Utili di capitale 11 numero 5 del protocollo alla Convenzione precisa che l'imposta giamaicana sugli utili di capitale considerata da questo articolo è la «transfer tax».

Articolo 15 Servizi professionali Questa disposizione è una combinazione degli articoli 14 e 15 del modello di convenzione dell'OCSE. La regolamentazione fiscale delle professioni dipendenti è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE. Tuttavia, in deroga a questo modello, l'imposizione dei redditi provenienti da un'attività indipendente 660

è riservata per principio allo Stato nel quale questa attività viene esercitata.

Una regolamentazione simile è contenuta pure in altre convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

Articolo 17 Artisti e sportivi Secondo i paragrafi 2 e 3 di questo articolo, l'imposizione nel luogo in cui è esercitata l'attività può intervenire parimenti per i redditi spettanti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo per la sua attività (par. 2). Sull'esempio della Convenzione con il Canada, quest'imposta non viene tuttavia prelevata qualora sia dimostrato che né l'artista né persone a lui vicine partecipino agli utili di quest'altra persona (par. 3); in questo modo ci si assicura che a tali utili vengano applicate le disposizioni dell'articolo 7 (utili delle imprese) o 15 (servizi professionali).

Secondo il paragrafo 4, l'articolo non si applica ai redditi di artisti e sportivi sussidiati in larga misura da fondi pubblici del'loro Stato di residenza. In questo caso si rimanda ai principi degli articoli 7 o 15 della Convenzione. Una disposizione analoga è già contenuta in altre convenzioni concluse dalla Svizzera.

Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione Per l'eliminazione della doppia imposizione la Giamaica applica il metodo del computo (par. 1); la Svizzera da parte sua si attiene al sistema tradizionale dell'esenzione con la riserva dell'aliquota globale (par. 2 lett. a) e a quello del computo per i dividendi, gli interessi, i canoni o i compensi per prestazioni di servizi (par. 2 lett. b).

Il computo dell'imposta fittizia o «matching crédit» è regolato nella lettera e) del paragrafo 2. Nell'ipotesi in cui, allo scopo di promuovere determinati settori industriali, la legislazione interna giamaicana dovesse accordare vantaggi fiscali su interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi, questi ultimi resterebbero acquisiti, per il tramite del computo fittizio, al creditore svizzero, secondo una prassi sviluppata dalla Svizzera con i Paesi in sviluppo. Il «matching crédit» così accordato non può essere superiore all'aliquota prevista dalla Convenzione per i redditi corrispondenti di cui si tratta.

Articolo 23 Non discriminazione In questo articolo è stato inserito un paragrafo 5 che concerne una particolarità del diritto interno giamaicano (imposizione delle compagnie
straniere di assicurazioni sulla vita). In Giamaica, le compagnie straniere di assicurazioni sulla vita possono essere imposte ad un'aliquota sensibilmente più elevata di quella applicabile alle compagnie giamaicane. La prassi convenzionale giamaicana in questo ambito è uguale nei confronti di tutti gli Stati contraenti. Per la Svizzera non ne deriva perciò alcuna discriminazione rispetto a Stati terzi.

Scambio d'informazioni La Convenzione non contiene alcuna clausola in materia di scambio d'informazioni. A seguito delle precisazioni fornite dalla Svizzera su come essa pratica lo scambio di informazioni ai fini della corretta applicazione delle convenzioni, la Giamaica ha accettato che una tale clausola non figuri nella Convenzione.

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Foglio federale. 78° anno. Voi. III

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Società escluse dal campo d'applicazione della Convenzione Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, due tipi di società assoggettate ad un regime fiscale straordinario in Giamaica («International Finance Corporation», «Foreign Sales Corporations») sono considerate come non residenti di Giamaica. Questa interpretazione convenuta fra le due parti è menzionata nell'articolo 1 del protocollo alla Convenzione.

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Conseguenze finanziarie

In ogni convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti di Giamaica e dal computo sulle imposte svizzere delle imposte prelevate in Giamaica conformemente agli articoli 10 (dividendi) e l i (interessi). L'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti di Giamaica non dovrebbe attualmente rivestire grande importanza visto che gli investimenti giamaicani in Svizzera sono modesti. Per contro, il computo globale d'imposta, introdotto dal decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, avrà un'incidenza più diretta sulle finanze pubbliche svizzere. Le eventuali minori entrate che potrebbero derivare dal computo in Svizzera delle imposte giamaicane saranno tuttavia compensate dai vantaggi finanziari apportati dalla Convenzione al fisco svizzero. L'ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Giamaica sarà imponibile in Svizzera, ove provocherà un aumento generale della massa imponibile. Finora l'imposta pagata in Giamaica su dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi doveva essere ammessa a titolo di deduzione sul reddito imponibile in Svizzera.

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Costituzionalità

La base costituzionale della presente Convenzione è data dall'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale d'approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

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Conclusioni

La Convenzione conclusa con la Giamaica corrisponde ampiamente ai principi del diritto fiscale internazionale svizzero. L'interesse che la Giamaica attribuiva alla conclusione della Convenzione l'ha spinta a fare un certo numero di concessioni, mentre la Svizzera ha potuto attenersi alla politica convenzionale da

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essa seguita nei confronti dei Paesi in sviluppo. Gli interessi svizzeri in Giamaica beneficeranno d'ora in poi della protezione apportata dalla Convenzione. Del resto, essa fissa condizioni favorevoli per lo sviluppo degli investimenti svizzeri in Giamaica e, in maniera più generale, per l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Il presente progetto di convenzione, che è conforme alla politica svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo, favorisce nel suo insieme gli interessi svizzeri.

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Decreto federale

Disegno

che approva una Convenzione con la Giamaica per evitare le doppie imposizioni

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'aiticolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 1995 '', decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 6 dicembre 1994, tra la Svizzera e la Giamaica intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

>FF 1995 III 656

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Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Giamaica: (i) l'imposta sul reddito; (ii) l'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili (transfer tax) (qui di seguito indicate quali «imposta giamaicana»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

2. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali riguardo alle imposte cui si applica la Convenzione.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: ''Dal testo originale francese.

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Doppie imposizioni

a)

il termine «Giamaica» designa l'isola di Giamaica, le isole di Morant («Morant Cays»), le isole di Pedro («Pedro Cays») e le loro dipendenze, comprese le acque territoriali giamaicane nonché tutte le zone al di fuori di esse sulle quali la Giamaica esercita i suoi diritti sovrani o una competenza in accordo con il diritto internazionale; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; f) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni o altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Giamaica: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini e le espressioni non diversamente definiti hanno il significato che ad essi è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

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Doppie imposizioni

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova il luogo della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) locali di vendita; g) un magazzino in relazione con una persona che fornisce per terzi installazioni ai fini di deposito; h) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende parimenti un cantiere di costruzione, una catena di montaggio o d'assemblaggio, un'installazione o un'operazione di dragaggio o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per le ricerche o l'estrazione di risorse naturali nonché le attività di sorveglianza ad essi collegati ma soltanto se la durata del cantiere, dell'operazione o delle attività supera un periodo o periodi che eccedono in totale sei mesi nell'arco di dodici mesi.

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Doppie imposizioni

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa diverse dalle merci offerte in vendita da questa impresa in locali di vendita; b) le merci appartenenti all'impresa, diverse dalle merci offerte in vendita da questa impresa in locali di vendita, sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasfor mozione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualunque altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che detta persona esercita a suo nome, quando essa: a) dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo; oppure b) non dispone di tali poteri ma tiene abitualmente in questo Stato una scorta di beni o merci che gli permette di fornire regolarmente detti beni o dette merci per conto dell'impresa.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o
pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai sensi del presente paragrafo. .

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

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Doppie imposizioni

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di servizi professionali.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese dell'impresa (comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione) che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente e che possono equamente essere attribuite a questa stabile organizzazione, sia che tali spese siano state sostenute nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del pre669

Doppie imposizioni sente artìcolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se il luogo di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipi, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipino, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Sta670

Doppie imposizioni to contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento dei voti della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, 'detto altro Stato non può applicare alcuna imposta 671

Doppie imposizioni

sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione, né prelevare alcuna imposta., a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, qualora una società che è residente di uno Stato contraente e che intrattiene una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ritragga utili o redditi da questa stabile organizzazione, tutti i trasferimenti di questi utili dalla stabile organizzazione ad un residente del primo Stato possono essere imposti secondo la legislazione dell'altro Stato ma l'aliquota dell'imposta prelevata su questi trasferimenti non può eccedere il 10 per cento.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo altro Stato se sono pagati in relazione ad un'obbligazione, ad una ricognizione di debiti o ad un titolo analogo del Governo del primo Stato o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, e b) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati all'altro Stato contraente, ad una istituzione che agisce per conto di questo Stato o ad un residente di questo Stato a titolo di mutui concessi, garantiti o assicurati o di crediti approvati, garantiti o assicurati da questo Stato o da qualsiasi istituzione che agisce per conto di questo Stato, sono imponibili soltanto in questo Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

672

Doppie imposizioni

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Ai fini del presente
articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche, i nastri di registrazione per la televisione o la radiodiffusione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o in673

Doppie imposizioni

dustriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti, i beni 0 i contratti generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Compensi per prestazioni di servizi 1. I compensi per prestazioni di servizi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato., 2. Tuttavia, tali compensi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, se le prestazioni di servizi sono fornite in detto Stato per mezzo di un'impresa, di suoi impiegati o di qualsiasi altra persona assunta dall'impresa a tale scopo e se queste attività si protraggono in detto Stato per un periodo o periodi che superano i sei mesi nell'arco di dodici mesi; ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo di tali compensi.

3. Ai fini del presente articolo l'espressione «compensi per prestazioni di servizi» designa i compensi per prestazioni di servizi di qualsiasi genere, compresi 1 servizi
di consultazione che un'impresa fornisce per mezzo d'impiegati o di qualsiasi altra persona assunta dall'impresa a tale scopo, escluse però le remunerazioni per servizi professionali o per altre attività indipendenti di carattere analogo menzionate nell'articolo 15.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per prestazioni di servizi, residente d'uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per prestazioni di servizi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e l'attività génératrice dei compensi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

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Doppie imposizioni

5. I compensi per prestazioni di servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l'obbligo di retribuire la prestazione di servizi e tali compensi sono a carico della stabile organizzazione, i compensi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per prestazioni di servizi pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei compensi rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Se un residente di uno Stato contraente che riceve compensi per prestazioni di servizi provenienti dall'altro Stato contraente ne fa domanda per un anno di tassazione, l'imposta dovuta su tali compensi in questo altro Stato può essere calcolata come se detto residente detenesse in questo altro Stato una stabile organizzazione e questi compensi vi fossero imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 14 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e che sono situati nell'altro Stato contraente o dall'alienazione di azioni o diritti di carattere analogo in una società i cui attivi sono principalmente costituiti da tali beni immobiliari sono imponibili nell'altro Stato contraente.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente
per l'esercizio di servizi professionali, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

. 675

Doppie imposizioni

Articolo 15 Servizi professionali 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, come pure i redditi che ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro, i servizi o le attività non vengano svolti o prestati nell'altro Stato contraente. Se il lavoro, i servizi o le attività sono quivi svolti o prestati, le rimunerazioni o i redditi percepiti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le rimunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un attività dipendente, di servizi o di attività svolti o prestati nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che nell'arco di dodici mesi non oltrepassano in totale: (i) 183 giorni nel caso di un lavoro salariato, o (ii) 30 giorni nel caso di servizi professionali o altre attività indipendenti, e b) le rimunerazioni o i redditi sono pagati da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle rimunerazioni o dei redditi non è sostenuto da una stabile organizzazione che questa persona ha nell'altro Stato.

3. L'espressione «servizi professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Artìcolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.

Artìcolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

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Doppie imposizioni

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata in detto paragrafo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle rimunerazioni o agli utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da sportivi qualora il loro soggiorno in questo Stato sia sussidiato in larga misura da fondi pubblici o governativi dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, o di enti locali o di istituzioni di diritto pubblico di questo altro Stato.

In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7 o 15, a seconda dei casi.

Articolo 18 Pensioni e rendite 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le rendite e altre rimunerazioni analoghe la cui fonte si trova in uno Stato contraente e che vengono versate ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Ai sensi del presente articolo, il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fissò, per tutta la vita o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un'adeguata e completa prestazione pecuniaria o valutabile in denaro.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato e: (i) abbia la cittadinanza di detto
Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi 677

Doppie imposizioni

a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione, politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti 1. Le somme che uno studente o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che saggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato.

2. Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi, le sue ricerche o la sua formazione o allo scopo di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali e che, per un periodo o per periodi che non superano in totale i dodici mesi, esercita un'attività dipendente in detto Stato, non è assoggettata ad imposta in detto altro Stato per le rimunerazioni percepite per questa attività, a condizione che questa attività sia in relazione diretta con i suoi studi, le sue ricerche, la sua formazione o il suo tirocinio e che le rimunerazioni provenienti da detta attività non eccedano i 18 000 franchi svizzeri o l'equivalente in valuta della Giamaica al cambio ufficiale.

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

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Doppie imposizioni

Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione 1. Conformemente alle disposizioni della legislazione giamaicana concernente il computo sull'imposta giamaicana delle imposte pagate in un territorio situato fuori della Giamaica (e che non possono recar pregiudizio ai principi generali che seguono), qualora un residente della Giamaica ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, la Giamaica computa sull'imposta che essa preleva sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera; e qualora una società residente di Svizzera paghi un dividendo ad una società residente di Giamaica che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della società che paga i dividendi, il computo terrà conto dell'imposta svizzera che la prima società deve pagare sugli utili che servono per il pagamento dei dividendi in questione.

2. a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Giamaica, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b) del presente paragrafo, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione.

b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 sono imponibili in Giamaica, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Giamaica, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Giamaica; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Giamaica sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi.
La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

e) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, l'imposta sul reddito da pagare in Giamaica su interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi versati ad un residente di Svizzera comprende ogni ammontare che, conformemente alla presente Convenzione, avrebbe dovuto essere pagato a titolo di imposta giamaicana per un periodo di tassazione, ma che è stato invece esentato dall'imposta o che è stato riscosso 679

Doppie imposizioni

d)

ad un tasso d'imposta ridotto, in base alla legislazione concernente la promozione dello sviluppo economico vigente in Giamaica al momento della firma della Convenzione, o in base ad altre disposizioni legali che potrebbero essere introdotte successivamente in Giamaica, in aggiunta o a titolo di modificazione delle precedenti, sempre che gli Stati contraenti si accordino per considerare queste ultime come aventi sostanzialmente lo stesso contenuto. Tuttavia, il computo d'imposta accordato dalla Svizzera non può eccedere l'ammontare d'imposta come determinato giusta gli articoli 11, 12 e 13.

Qualora riceva dividendi da una società residente di Giamaica, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Articolo 23 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 o del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi per prestazioni di servizi ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

'4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate: a) corne obbligo per uno Stato contraente di accordare a persone fisiche che non sono residenti di questo Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni fiscali che la legislazione riserva soltanto alle persone fisiche residenti di questo Stato; b) come impedimento alla Giamaica di applicare, conformemente alla sezione 48 (5) della legge tributaria della Giamaica, a una società svizzera d'as680

Doppie imposizioni

sicurazioni sulla vita un'aliquota d'imposta sugli utili maggiore di quella applicabile ad una società regionale di assicurazioni sulla vita.

6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di qualsiasi genere o denominazione.

Articolo 24 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24; a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo di composizione è applicato in conformità con il diritto interno degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Esse potranno, per via di consultazione, avviare e sviluppare tutte le procedure, i metodi o le tecniche che ritengono adatti per l'attuazione della procedura amichevole prevista nel presente articolo.

Articolo 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un'agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e 681

Doppie imposizioni

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi in materia d'imposta sul reddito complessivo dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un'agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 26 Entrata in vigore 1. Gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente che sono adempiuti, conformemente alla loro propria legislazione interna, i presupposti necessari all'entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data in cui sarà pervenuta la seconda di queste due notificazioni.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno: a) alle imposte trattenute alla fonte sugli ammontari pagati o accreditati a partire dal 1° gennaio 1995; b) alle altre imposte, per i redditi degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio 1995.

Articolo 27 Denuncia 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ogni anno civile.

2. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte trattenute alla fonte, per gli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale l'avviso di denuncia sia stato dato; b) alle altre imposte, per i redditi degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale l'avviso di denuncia sia stato dato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Kingston, il 6 dicembre 1994, nelle lingue francese e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: N. Imboden

682

Per il Governo della Giamaica: Omar Davies

Protocollo

Traduzione

II Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica, all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati a Kingston, il 6 dicembre 1994, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 4 Le società che godono di privilegi fiscali speciali in base all'«International Finance Companies Act» o al «Foreign Sales Corporations Act», o che godono di privilegi analoghi in base ad altre leggi fiscali di stessa natura introdotte in Giamaica, in aggiunta o a titolo di modificazione delle suddette leggi, non sono considerate residenti di Giamaica ai sensi dell'articolo 4.

2. Ad articolo 11 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11, l'imposta prelevata su interessi la cui fonte si trova in uno Stato contraente e sono pagati ad una banca o ad un altro istituto finanziario che ne è il beneficiario effettivo e che è residente dell'altro Stato contraente, non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ad articolo 12 Resta inteso che per l'applicazione dell'aliquota d'imposta menzionata nel paragrafo 2, si considererà come base d'imposizione il 60 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici.

4. Ad articolo 13 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, fintante che la Confederazione svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui compensi di prestazioni di servizi pagati a non residenti, l'aliquota dell'imposta prelevata su questi compensi non può eccedere il 5 per cento del loro ammontare lordo.

"Dal testo originale francese.

683

Doppie imposizioni

5. Ad articolo 14 Per quanto concerne la Giamaica, l'imposta cui sono assoggettati gli utili di capitale ai sensi del presente articolo è la «transfer tax» menzionata nell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a) (ii).

Fatto in duplice esemplare a Kingston, il 6 dicembre 1994, nelle lingue francese e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: N. Imboden

7690

684

Per il Governo della Giamaica: Ornar Davies

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Giamaica del 10 maggio 1995

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1995

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25.07.1995

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656-684

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