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Messaggio concernente la legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) del 22 febbraio 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari.

Nel medesimo tempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 1993 P 92.3565 Obbligo d'informare circa le esportazioni e il transito di armi ABC (N 19.3.93, Haering Binder) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 febbraio 1995

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1995-106

Compendio Consapevole della crescente minaccia che rappresenta per la sicurezza internazionale la disseminazione di armi di distruzione di massa e dei loro missili vettori, il Consiglio federale ha emanato nel febbraio 1992 l'ordinanza sull'esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili («Ordinanza ABC»). L'ordinanza, che si fonda direttamente sull'articolo 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale (Cast.), decade con l'entrata in vigore di un disciplinamento legale, ma al più tardi il 31 dicembre 1995. La diffusione di questo genere di.armi è un problema scottante per la politica di sicurezza; la funzione essenziale della legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari (legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LEDI) è dunque quello di fornire la base legale soprattutto per le misure finora previste dall'«Ordinanza ABC».

La legge sul controllo dei beni a duplice impiego è concepita quale base legale per il controllo di tutti i beni a uso civile e militare (beni a duplice impiego o beni «dual-use»). Il controllo del materiale bellico rimane tuttavia disciplinato dalla legge federale sul materiale bellico (nella sua nuova versione) e quello dei beni nucleari in senso proprio dalla legge sull'energia nucleare, anch'essa riveduta.

La presente legge intende permettere la continuazione di misure di controllo esistenti nonché l'introduzione di nuove tanto in esecuzione di accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito, quanto a sostegno di accordi internazionali non obbligatori dal profilo del diritto internazionale ai quali la Svizzera partecipa.

Tra gli accordi internazionali, attualmente entra in linea di conto soltanto la Convenzione sulle armi chimiche. La legge sul controllo dei beni a duplice impiego sostituirà il decreto federale del 7 ottobre 1994 relativo all'applicazione della convenzione sulle armi chimiche, limitato nel tempo, nel caso in cui il Consiglio federale decidesse di metterlo in vigore prima della presente legge.

Le misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale appoggiate attualmente dalla Svizzera si basano su accordi del Gruppo di Paesi fornitori nucleari, del Gruppo d'Australia (nel campo delle armi B e C) e del regime di controllo della tecnologia missilistica. Questi
accordi hanno per scopo di impedire la diffusione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. La cerchia di Stati che partecipano a questi accordi è in continua crescita e comprende oggi non soltanto i Paesi industrializzati occidentali, bensì anche Stati dell'Europa centrale e orientale come pure Paesi di recente industrializzazione. Sono in corso inoltre negoziati per l'istituzione di un altro sistema di controllo, il Nuovo Forum. Qualora la nuova istituzione, destinata a succedere al vecchio Cocom, venisse alla luce, il Consiglio federale dovrà decidere sull'eventuale partecipazione della Svizzera. Lo scopo del Nuovo Forum consisterà nell'istituzione di controlli coordinati delle esportazioni atti ad impedire che Stati, i quali a causa dei loro armamenti rappresentano una minaccia per una

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data regione o per la pace in generale, acquisiscano armi convenzionali o beni a duplice impiego destinati alla fabbricazione di armi convenzionali.

Il principale strumento previsto dalla presente legge sono le misure di controllo che il Consiglio federale è autorizzato a istituire. Tra queste, le misure decise in applicazione di accordi internazionali sono più ampie di quelle correlative ad accordi non obbligatori dal profilo del diritto internazionale. Questa differenza è imputabile alla natura particolare della Convenzione sulle armi chimiche che, oltre a regole in materia di commercio internazionale, prevede anche misure concernenti la produzione, il deposito e il trasferimento di beni, come pure prescrizioni sulle ispezioni. Il principale strumento dei controlli non obbligatori dal profilo del diritto internazionale è il regime del permesso applicabile alle esportazioni di beni a duplice impiego. Nella maggior parte dei casi, questi beni verranno elencati in dettaglio nell'ordinanza d'esecuzione della legge. Ma il Consiglio federale potrà parimenti sottoporre al regime del permesso l'esportazione di beni non menzionati esplicitamente nell'ordinanza, qualora siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione d'armi di distruzione di massa o dei loro vettori.

Il permesso sarà rifiutato qualora l'attività prevista contravvenga ad accordi internazionali o agli obiettivi delle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale.

Le disposizioni penali coincidono con quelle del disegno di nuova legge sul materiale bellico e della riveduta legge sull'energia nucleare. Poiché la lotta contro la proliferazione è destinata all'insuccesso in difetto di una stretta collaborazione internazionale, il presente disegno prevede la possibilità di collaborare con autorità estere.

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Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale II pericolo potenziale attuale

II presente disegno di legge prevede misure di controllo per i beni (merci, tecnologie e software) utilizzabili a fini civili e militari (denominati «beni a duplice impiego» o beni «dual-use»). Inoltre, accorpa le norme attuali concernenti questi beni, sino ad ora sparse in testi legali diversi.

Le armi atomiche, biologiche e chimiche (armi ABC) sono considerate armi di distruzione di massa. La loro utilizzazione può provocare distruzioni e contaminazioni terribili. I conflitti locali possono degenerare ed estendersi già a causa della semplice esistenza di queste armi.

Nel Rapporto 90 del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 1990 III 701) si legge: Come gli avvenimenti del Golfo nel 1990 mostrano chiaramente, il Vicino e il Medio Oriente rimangono sempre pericolosi focolai di disordini, segnatamente perché la proliferazione delle armi chimiche e nucleari non ha potuto finora essere efficacemente contenuta. In queste zone vi è il rischio che le armi di distruzione di massa non servano più unicamente alla dissuasione, ma siano considerate o impiegate anche come mezzo di ricatto o di condotta bellica. A questo proposito anche i conflitti del subcontinente indiano costituiscono una potenziale minaccia che si estende ben oltre i confini della regione.

Nuovi facolai di conflitti potranno insorgere in qualsiasi momento finché il divario tra il Nord e il Sud non sarà colmato. Dittatori regionali cercano di impadronirsi di materie prime e di fonti petrolifere per soddisfare le loro ambizioni, il che suscita a sua volta violente reazioni da parte dei Paesi industrializzati.

In generale i conflitti del Terzo mondo devono essere considerati alla luce della proliferazione insidiosa delle armi chimiche e biologiche, dei missili balistici e della capacità di produrre armi nucleari. La possibilità di equipaggiare missili balistici di notevole portata con ogive chimiche o nucleari fa pesare nuove minacce anche sull'Europa. Il ricatto a lunga distanza deve ormai essere preso in considerazione.

Dopo la pubblicazione di detto rapporto l'Unione Sovietica si è disgregata. Le armi di distruzione di massa e le tecnologie necessarie alla loro fabbricazione sono disponibili in molti Stati nati dalla vecchia Unione Sovietica. L'instabilità politica ed economica in cui si dibattono questi Stati accresce il pericolo che beni utilizzabili per la fabbricazione di armi di distruzione di massa finiscano in mani sbagliate.

L'acquisto di armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisce dunque senza dubbio un grave pericolo per la sicurezza internazionale. Direttamente o indirettamente,, anche la Svizzera ne è minacciata, poiché si trova nel raggio d'azione dei vettori sviluppati attualmente nei Paesi a rischio. Occorre ricordare a questo proposito che la maggior parte di questi Paesi sono riusciti a portare a termine i loro programmi di sviluppo degli armamenti grazie alle forniture provenienti dai Paesi occidentali.

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Questa evoluzione ci ha indotti a prendere provvedimenti. Il 12 febbraio 1992, basandoci sull'articolo 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale, abbiamo emanato l'ordinanza sull'esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili (RS 946.225; RU 1983 990 2019, 1994 114; qui di seguito «Ordinanza ABC»), con effetto fino all'entrata in vigore della legge, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1995. Nel campo di applicazione di questa ordinanza rientrano i beni «dual-use», vale a dire i beni che possono essere utilizzati sia a fini civili che militari.

Il presente disegno concerne siffatti beni. Essi sono oggetto di accordi internazionali di non proliferazione di armi di distruzione di massa, che vincolano la Svizzera a norme di diritto internazionale, oppure rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di controllo internazionali che, seppur non cogenti per la Svizzera, il nostro Consiglio può decidere di appoggiare.

Per quanto concerne gli accordi internazionali, possiamo citare attualmente soltanto gli impegni contratti dalla Svizzera con la ratifica della Convenzione sulle armi chimiche (cfr. n. 112.3). I beni oggetto di provvedimenti di controllo internazionali non obbligatori sul piano del diritto internazionale, invece, sono già coperti dall'«Ordinanza ABC». Inoltre, il presente disegno copre anche le sostanze chimiche e gli agenti biologici attualmente sottoposti alla legge sul materiale bellico. Il controllo dei beni d'armamento come tali continua invece ad essere disciplinato dalla legge sul materiale bellico. Il trattamento dei beni a duplice impiego che possono servire alla fabbricazione di armi convenzionali, attualmente disciplinati dalla nostra legislazione in materia d'economia esterna, dipenderà dall'istituzione del Nuovo Forum (che succederà al Cocom) e dall'eventuale partecipazione della Svizzera a questo accordo (cfr. n. 113.22).

Il rafforzamento dei controlli, in particolare in materia di esportazione di beni «dual-use», contraddice gli sforzi generalmente attuati in vista di liberalizzare gli scambi internazionali di beni e di servizi. Ciononostante, questi controlli sono indispensabili per ragioni di politica di sicurezza, anche se non consentono di evitare del tutto che un Paese, deciso a fabbricare armi di distruzione di massa,
possa procurarsi -i beni e le tecnologie necessarie. Nondimeno, l'accesso a questi beni verrà reso più arduo nella misura in cui i Paesi fornitori potenziali parteciperanno numerosi a questi controlli. Per essere efficaci, i controlli all'esportazione devono essere armonizzati a livello internazionale, in modo da escludere la possibilità di aggirarli passando attraverso Paesi che non ne praticano o che ne praticano di diversi. La carente armonizzazione genera inoltre inaccettabili distorsioni della concorrenza.

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Accordi di disarmo

I principali accordi di limitazione e riduzione degli armamenti del dopoguerra, dei quali la Svizzera è parte, concernono le armi nucleari (Trattato del 1968 di non proliferazione nucleare, in vigore dal 1970), le armi biologiche e a tossine (Convenzione del 1972 sulle armi batteriologiche, in vigore dal 1975) e le armi chimiche (la Convenzione già menzionata sulle armi chimiche del 1993).

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112.1

II Trattato di non proliferazione

nucleare

II Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari («Trattato di non proliferazione nucleare») del 1968 (RS 0.515.03) distingue, quanto agli impegni, i cinque Paesi che dispongono di armi nucleari dagli Stati militarmente non nucleari.

Gli Stati dotati di armi nucleari s'impegnano a non trasferire armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, o la facoltà di disporre di tali armi ed esplosivi, a non assistere né incoraggiare né indurre uno Stato militarmente non nucleare a produrre o a procurarsi altrimenti armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, o il controllo su tali armi o congegni. Inoltre, le Parti si impegnano a condurre entro breve termine trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e totale sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

Gli Stati militarmente non nucleari s'impegnano dal canto loro a non ricevere armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari o il controllo di tali armi o congegni, a non produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di tali armi o congegni. Devono inoltre concludere un accordo con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) relativo al controllo delle materie prime e dei materiali fissili speciali. Questi controlli sono destinati a individuare tempestivamente il dirottamento di questi materiali verso la produzione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari.

Il Trattato conferma esplicitamente il diritto inalienabile alla ricerca, alla produzione e all'utilizzazione dell'energia nucleare a fini pacifici. Le Parti s'impegnano a favorire gli scambi internazionali di materiali e di impianti come pure d'informazioni scientifiche e techologiche al fine di facilitare l'utilizzazione pacifica dell'energia atomica.

L'articolo III numero 2 del Trattato è particolarmente importante per la non proliferazione, poiché ogni Parte si impegna a fornire a uno Stato militarmente non nucleare materie prime o materiali fissili speciali o strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l'impiego o la produzione di materiali fissili speciali solo se l'AIEA può controllare
l'utilizzazione pacifica di tali materiali o tali prodotti nello Stato di destinazione. Nel 1971 è stato istituito, su domanda della Svizzera, il Comitato Zangger, dal nome del suo presidente, il professer Claude Zangger (Svizzera), nel quale i più importanti Stati dotati di armi nucleari sono stati incaricati di definire gli strumenti e i materiali menzionati all'articolo III numero 2.

A fine 1994, 168 Stati erano Parte al Trattato. La Svizzera l'ha firmato nel 1969 e ratificato nel 1977. Dal profilo della politica di sicurezza, la Svizzera ha interesse a mantenere e migliorare questo strumento di non proliferazione.

112.2

La Convenzione sulle armi batteriologiche

La Convenzione del 1972 sulle armi batteriologiche (RS 0.515.07) è stato, nella storia del disarmo, il primo accordo che ha vietato in larga misura un'intera 1111

categoria di armi di distruzione di massa. Essa proibisce di mettere a punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro agenti biologici e tossine, a meno che si tratti di quantità destinate a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici. Lo stesso divieto vale per le armi, gli equipaggiamenti e i vettoridestinati all'impiego di tali agenti o tossine. Tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori esistenti devono essere distrutti. Le Parti contraenti s'impegnano altresì a non trasferire a nessuno, né direttamente né indirettamente, agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori e a non aiutare uno Stato a procurarsi le armi oggetto del divieto. Ciascuno Stato è responsabile del rispetto delle disposizioni del Trattato; la Convenzione non prevede sistemi di verifica paragonabili a quello istituito dal Trattato di non proliferazione nucleare. A fine 1994, 134 Stati erano Parte alla Convenzione sulle armi batteriologiche. La Svizzera l'ha firmata nel 1972 e ratificata nel 1976.

Quando fu conclusa la Convenzione, sembrava inverosimile che armi biologiche potessero essere utilizzate come mezzi di combattimento. Si pensò dunque che si potesse fare a meno di un sistema di verifica. Questa convinzione è ora sorpassata. Dalla fine degli anni Ottanta in poi, sono state prese a livello internazionale svariate misure intese ad ovviare alle lacune della Convenzione e a impedire la proliferazione delle armi biologiche (misure tendenti a instaurare fiducia tra gli Stati contraenti, consultazione sulle possibili misure di verifica della Convenzione, controlli all'esportazione indipendenti dalla Convenzione).

Sarebbe prematuro al momento attuale dire se la Convenzione sulle armi batteriologiche verrà completata un giorno o l'altro da un sistema di verifica. Nel 1994 si è svolta una conferenza straordinaria degli Stati contraenti, in cui si è deciso di istituire un gruppo di lavoro incaricato di formulare proposte sulle misure di verifica e altri provvedimenti intesi a rafforzare la Convenzione.

Come per il Trattato di non proliferazione nucleare e per la Convenzione sulle armi chimiche tale verifica dovrebbe consistere in un sistema d'ispezione e di dichiarazione relativo ad impianti e attività civili.

All'inizio degli anni Novanta, gli Stati
fornitori di beni e tecnologie relativi alla biotecnologia hanno cominciato a convenire misure di controllo all'esportazione per impedire la disseminazione di armi biologiche. Queste misure hanno gli stessi scopi della Convenzione sulle armi batteriologiche, tuttavia senza dipenderne giuridicamente (cfr. n. 113.12).

112.3

La Convenzione sulle armi chimiche

La Convenzione del 1993 sulle armi chimiche è il primo accordo di disarmo che vieta un'intera categoria di armi di distruzione di massa e prevede simultaneamente un meccanismo di verifica. Essa obbliga gli Stati contraenti a non mettere a punto, fabbricare, acquistare in un modo o nell'altro, tener in deposito o conservare, sotto alcun pretesto, armi chimiche. È altresì vietato sostenere azioni che violano le disposizioni dell'accordo. Le armi chimiche esistenti e gli impianti per la produzione di armi chimiche devono essere distrutti, come pure le armi chimiche che sono state lasciate sul territorio di un altro Stato. I mate1112

riali chimici utilizzati in caso di sommossa (gas lacrimogeni) non devono servire da mezzo di combattimento. Per garantire il rispetto dell'accordo è previsto un importante sistema di verifica. In caso di violazione dell'accordo, è possibile ricorrere a sanzioni. Se uno Stato contraente è minacciato da armi chimiche o è attaccato, sono previste misure di protezione internazionali.

La Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo il deposito del 65° strumento di ratifica. Una nuova Organizzazione internazionale (l'Organizzazione internazionale per il divieto delle armi chimiche), simile all'AIEA, sarà istituita all'Aia e sarà incaricata di numerosi compiti di verifica e di un certo numero di altre attività. Alla fine del 1994, la Convenzione era stata firmata da 159 Stati,.

18 dei quali l'avevano ratificata. La Svizzera l'ha firmata il 14 gennaio 1993 e il Parlamento l'ha approvata il 7 ottobre 1994 (FF 1994 III 1674). La Convenzione è stata ratificata il 10 marzo 1995.

Dato che la Svizzera non dispone di armi chimiche da distruggere ai sensi della Convenzione, le misure d'esecuzione a livello nazionale si limitano a dichiarazioni e alle ispezioni obbligatorie dell'industria chimica civile. Le modalità di controllo variano secondo il tipo di prodotti chimici fabbricati o trattati nei diversi impianti di produzione. Una decina di aziende svizzere dovrebbero entrare in linea di conto per i controlli di routine. Inoltre, sulla base di semplici sospetti potrebbero essere ispezionati impianti di produzione militari, industriali o civili. Le procedure di dichiarazione e d'ispezione sono precisate in modo dettagliato nell'accordo e nei suoi allegati e non lasciano praticamentenessun margine di manovra a livello legislativo.

Il nostro messaggio relativo alla Convenzione sulle armi chimiche e alla sua esecuzione in Svizzera (FF 1994 III 1 segg.) contiene tutte le informazioni utili in proposito.

113 113.1

Misure di controllo internazionali Misure di controllo internazionali relative alle armi di distruzione di massa

Tre sono le istituzioni che, a livello internazionale, esercitano controlli sulle armi di distruzione di massa: il Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare, il Gruppo d'Australia (armi BC) e il Regime internazionale di controllo della tecnologia missilistica. Il punto che accomuna questi tre consessi consiste nell misure di controllo di determinati beni e tecnologie destinati all'esportazione, controlli che, sebbene non obbligatori dal profilo del diritto internazionale - non si tratta infatti di trattati internazionali - rivestono tuttavia un carattere politicamente cogente. In seno a questi consessi le decisioni sono tutte prese per consenso. Far parte di queste istituzioni significa dichiararsi pronti a seguire le loro direttive sul trasferimento dei beni in questione a dotarsi di una legislazione efficace sui controlli all'esportazione e a perseguire una politica di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le direttive definiscono i criteri da osservare nell'esame delle domande di esportazione come pure le condizioni alle quali l'esportazione può essere autorizzata (tra l'altro, assicurazioni date dal destinatario finale per quanto riguarda l'uso e l'eventuale 1113

riesportazione dei beni). La decisione di autorizzare o rifiutare l'esportazione è di competenza delle istanze nazionali. Nel caso di beni particolarmente importanti che rientrano nel Regime di controllo della tecnologia dei missili (sistemi completi o parziali di missili), si è convenuto di consultare i partner prima di ogni decisione di esportazione.

Nei tre gruppi, le liste di beni sottoposti a controllo vengono periodicamente aggiornate per tener conto degli sviluppi della tecnica.

Se uno Stato membro rifiuta una domanda d'esportazione, deve comunicarne i motivi agli altri membri, che sono allora tenuti a non fornire merci identiche durante almeno tre mesi agli stessi destinatari finali. Eventuali eccezioni sono autorizzate soltanto dopo consultazioni, i cui risultati sono comunicati a tutti gli Stati membri.

Questo modo di procedere intende impedire che un divieto d'esportazione venga eluso mediante forniture ad altri Stati membri. Si vuole altresì evitare distorsioni della concorrenza.

In ognuno dei gruppi, lo scambio d'informazioni sui destinatari finali critici riveste grande importanza, perché permette soprattutto ai piccoli Paesi, i cui servizi d'informazione dispongono di scarsi mezzi, di porsi in grado di effettuare i controlli ai quali si sono impegnati. In occasione delle riunioni dei gruppi, vengono scambiati non soltanto i nomi e gli indirizzi dei destinatari finali critici, ma anche informazioni sugli importatori, sui luoghi d'approvvigionamento e sulle destinazioni prese dagli acquisti. Questo scambio è di cruciale importanza per il successo e l'efficacia dei sistemi di controllo.

113.11

Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare

(NSG) L'esplosione nucleare effettuata dall'India nel maggio 1974 ha reso coscienti i diversi Paesi fornitori di materiale nucleare che le prescrizioni del Trattato di non proliferazione nucleare non erano sufficientemente severe per impedire la diffusione delle armi nucleari. Di conseguenza, sette grandi Paesi hanno preso l'iniziativa di creare, nel 1975, il Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), conosciuto originariamente con il nome di «Club di Londra». I suoi membri hanno deciso di subordinare a nuove condizioni (denominate «direttive di Londra») la fornitura di beni nucleari agli Stati militarmente non nucleari, relative in particolare alla riesportazione di questi beni e al trasferimento di tecnologia. L'elenco dei beni da sottoporre a controllo, elaborato dal Comitato Zangger, è stato ripreso e completato dal Club di Londra.

Negli anni 1976/1977, 8 altri Stati, tra i quali la Svizzera, entrata a far parte del Club di Londra nell'aprile 1977 come quindicesimo e a quel tempo ultimo membro, furono invitati ad unirsi ai negoziati, che sfociarono in direttive, pubblicate nella loro forma riveduta all'inizio del 1978. La Svizzera ne ha ripreso il tenore nell'ordinanza del 17 maggio 1978 sulle definizioni e le licenze in energia nucleare (RU 1978 767), sostituita dall'ordinanza del 18 gennaio 1984 sulle definizioni e le autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare (RS 732.11, RU 1994 140) (cfr. n. 122).

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Dopo un'interruzione dell'attività di diversi anni, il Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare si è nuovamente riunito nel 1991. La sua riattivazione era in particolare dovuta alla scoperta del programma iracheno di produzione d'armi nucleari. Il Gruppo aveva deciso fra l'altro d'introdurre controlli all'esportazione per i beni che normalmente servono a fini pacifici, ma che potrebbero essere anche utilizzati per la produzione di dispositivi nucleari esplosivi.

Una proposta in questo senso è stata formulata nel 1992 sotto forma di direttive per la fornitura di merci e di tecnologie «dual-use» ed è stata stabilita una lista completa di beni. La Svizzera ha tenuto conto di questi controlli nell'«Ordinanza ABC».

Dopo la sessione plenaria del 1993, la Svizzera ha presieduto il Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare che contava 30 membri alla fine del 1994 (tutti i Paesi dell'OCSE, ad eccezione dell'Islanda, della Turchia e del Messico, più la Bulgaria, la Polonia, la Romania, la Russia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, l'Ungheria e dal 1994 anche l'Argentina). L'Africa del Sud ha partecipato, a titolo d'osservatore, all'assemblea plenaria del 1994. Il punto di contatto per tutte le attività di controllo delle esportazioni di beni «dual-use» è assicurato dalla missione giapponese presso le Organizzazioni internazionali a Vienna.

113.12 Gruppo d'Australia (AG) Nella primavera del 1984, alcuni governi hanno ordinato controlli all'esportazione per una serie di materiali chimici che potrebbero servire alla fabbricazione di armi chimiche. Questa decisione faceva seguito al rapporto di una missione d'inchiesta istituita dal segretario generale dell'ONU, in cui si stabiliva che l'Iraq, nella guerra contro l'Iran, aveva fatto uso d'armi chimiche, in violazione flagrante del Protocollo di Ginevra del 1925. Dato che era stato provato che l'Iraq si era procurato sui mercati internazionali la maggior parte dei materiali usati nel suo programma di produzione d'armi chimiche, i potenziali Paesi fornitori si erano visti costretti ad istituire controlli all'esportazione e a garantire che le loro industrie non aiutassero, intenzionalmente o meno, altri Paesi a procurarsi i materiali utilizzabili per la produzione di armi chimiche.

Tuttavia, l'incoerenza tra i differenti tipi, di controlli all'esportazione decisi dai diversi governi, sia per quanto riguarda la loro portata, sia per la loro applicazione, condussero a tentativi di elusione. L'Australia propose quindi, nell'aprile 1985, di armonizzare i controlli appena istituiti. In occasione di una prima riunione nel giugno 1985 a Bruxelles, emerse all'unanimità la necessità di cooperare. Da allora, questi Paesi, ora conosciuti-con il nome di «Gruppo d'Australia», si riuniscono due volte all'anno presso l'Ambasciata d'Australia a Parigi. Il numero dei membri è passato da 15 (fra cui la Svizzera) nel 1985 a 29 nel 1994 e comprende i Paesi dell'OCSE (eccetto la Turchia e il Messico), l'Argentina, l'Ungheria (dal dicembre 1992), la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Polonia (dal 1994) e la Commissione delle CE.

Sino all'inizio degli anni Novanta, il Gruppo d'Australia si è soprattutto impegnato ad allestire un elenco dei prodotti chimici precursori potenzialmente uti1115

lizzatali nella fabbricazione di armi chimiche, elenco che serve da base ai controlli all'esportazione effettuati su scala nazionale. A fine 1992, le sostanze sottoposte a questi controlli erano 54.

Nel 1992/1993, il Gruppo d'Australia ha stabilito nuovi controlli all'esportazione relativi ad agenti, attrezzature e tecnologie in grado di servire alla produzione d'armi biologiche o chimiche. Alcuni Paesi membri (come gli Stati Uniti e la Germania) procedevano già a questi controlli.

113.13 Regime internazionale di controllo della tecnologia missilistica (MTCR) Al termine di negoziati durati diversi anni, le sette maggiori potenze industrializzate occidentali (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Giappone) hanno reso noto nell'aprile 1987 in una dichiarazione congiunta che avrebbero proceduto a un controllo coordinato del trasferimento di beni e tecnologie potenzialmente atte alla produzione di sistemi missilistici nucleari non pilotati.

Sono state emanate direttive comuni, che disciplinano il trasferimento di questi beni, classificati in due categorie, a Stati non membri.

Il rilascio dell'autorizzazione di esportare beni della categoria I (sistemi completi o parziali di missili) è subordinata a una lunga serie di condizioni. Di regola, l'esportazione non è autorizzata.

L'esportazione di beni della categoria II (18 tipi di beni «dual-use») è permessa se le autorità di controllo delle esportazioni sono convinte che questi beni non saranno utilizzati per la fabbricazione di missili vettori per armi di distruzione di massa.

Originariamente, soltanto i missili di portata superiore ai 300 km e con un carico utile di 500 kg o più erano sottoposti a controlli. Questi parametri erano stati stabiliti unicamente in vista di limitare i rischi di proliferazione nucleare.

Da allora, i conflitti mediorientali hanno dimostrato l'esistenza di una nuova minaccia, quella delle armi chimiche. Per questo motivo, nel 1992, gli Stati membri del MTCR hanno deciso di estendere il regime dei controlli ai missili di carico utile inferiore a 500 kg e di adattare le direttive in conseguenza.

Il MTCR contava a fine 1994 25 membri (i Paesi dell'OCSE salvo la Turchia e il Messico, oltre all'Argentina e all'Ungheria). La Svizzera ne è divenuta membro nel 1992, dopo la promulgazione dell'«Ordinanza
ABC», contemporaneamente alla Grecia, all'Irlanda e al Portogallo. Diversi Stati che non sono membri del MTCR hanno dichiarato che avrebbero applicato le sue direttive sui controlli all'esportazione (p. es. la Russia e la Cina, quest'ultima si basa sulle vecchie direttive, vale a dire quelle che concernono i missili di carico utile superiore ai 500 kg). Nel 1995, anche la Russia e il Sudafrica dovrebbero entrare a farne parte.

Una modesta segreteria domiciliata al Ministero francese degli affari esteri funge da punto di contatto. La Svizzera ha assunto la presidenza del MTCR, per un anno, a partire dal novembre 1993.

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113.2

Misure di controllo internazionali relative alle armi convenzionali

113.21 II Comitato di coordinamento per il controllo multilaterale delle esportazioni (Cocom): una retrospettiva II Cocom è stato creato nel 1949. Al momento del suo scioglimento, a fine marzo 1994, ne facevano parte tutti i Paesi della NATO (salvo l'Islanda), nonché il Giappone e l'Australia. Il Cocom, un comitato informale la cui esistenza non era sancita da un accordo, intendeva compensare mediante misure di controllo la superiorità militare numerica del Patto di Varsavia con il vantaggio tecnologico dei membri dell'Alleanza atlantica. Praticando una politica d'embargo restrittiva, comprendente anche le armi non di distruzione di massa, i Paesi membri del Cocom si sforzavano di conservare il loro vantaggio tecnologico e di rendere più costosa ai loro avversari potenziali la corsa agli armamenti. Oltre ai Paesi membri del Patto di Varsavia, erano colpiti dall'embargo anche la Cina, la Corea del Nord, il Vietnam, l'Albania, Cuba e la Mongolia.

Il Cocom aveva essenzialmente tre funzioni: - allestire e rivedere le tre liste di controllo delle esportazioni: la lista internazionale del materiale di guerra, la lista internazionale dell'energia nucleare e la lista internazionale dei prodotti industriali, nelle quali figuravano i beni potenzialmente atti a servire a fini civili e militari (merci a duplice impiego).

Queste liste, che comprendevano in parte gli stessi prodotti oggetto delle convenzioni informali in materia di controllo alle esportazioni delle armi di distruzione di massa, erano rivedute periodicamente nel corso di riunioni peritali; - decidere sulle domande d'esportazione sottoposte dai Paesi membri. I beni sottoposti all'embargo erano suddivisi in tre categorie, secondo la loro importanza strategica. I beni della categoria più delicata sul piano strategico potevano essere esportati verso i Paesi colpiti dall'embargo soltanto con l'accordo unanime dei membri del Cocom («generai exception»). L'esportazione dei beni della seconda categoria era autorizzata se nessun membro del Cocom vi si opponeva («favorable considération»). Le domande concernenti i beni meno a rischio sul piano strategico non erano soggette al Cocom; l'esportazione gli era soltanto notificata («national discrétion»); - coordinare le procedure nazionali di controllo delle esportazioni.

Durante la distensione degli anni
Settanta, l'embargo del Cocom era stato applicato con una certa flessibilità. Tuttavia, l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica costrinse il presidente americano Carter a ritornare a una politica più restrittiva. L'amministrazione Reagan non si limitò a dare un orientamento ancor più rigido alla politica statunitense di controllo delle esportazioni, ma forzò anche il Cocom a seguire lo stesso atteggiamento. Nel 1985, gli Stati Uniti cominciarono a suggerire ai Paesi non membri del Cocom di essere più restrittivi. Glielo consentiva la sezione «5 k» del nuovo Export Administration Act, secondo cui i Paesi non membri del Cocom desiderosi di procurarsi la tecnologia americana potevano essere assimilati a Paesi membri, a condizione che applicassero nella pratica controlli all'esportazione simili. In questa stessa legge e in altri atti legislativi, il Congresso americano aveva intro-

1117

dotto una serie di facilitazioni in favore dei Paesi del Cocom alla ricerca di tecnologia americana. Questi Paesi potevano, tra l'altro, procurarsi beni di minor importanza strategica senza licenza particolare e, quando era richiesta una licenza, l'amministrazione americana era tenuta a pronunciarsi sulla domanda entro due settimane, altrimenti la licenza era considerata accordata. Questo termine legale metteva fine alle attese troppo lunghe che potevano protrarsi per settimane o mesi.

Altri allentamenti della procedura d'acquisto di tecnologia americana erano previsti dalla legge statunitense del 1988 sul commercio, secondo la quale non era più necessaria un'autorizzazione preventiva degli Stati Uniti per riesportare merci americane verso i Paesi del Cocom e dei «5 k». Gli Stati Uniti potevano dunque rinunciare alla licenza d'esportazione per questa categoria di Paesi, a condizione che quest'ultimi praticassero controlli efficaci.

Se, da un lato, gli Stati del Cocom beneficiavano di agevolazioni per l'acquisto di tecnologia statunitense, dall'altro la Svizzera ha fatto parte per un certo tempo del gruppo di Paesi le cui domande d'esportazione, per quanto riguarda i prodotti sensibili, dovevano essere obbligatoriamente trasmesse dal Dipartimento del commercio al Ministero della difesa. La procedura di rilascio delle licenze ne risultava esageratamente prolungata.

Nel gennaio 1988, il Cocom ha proceduto a un importante riorientamento della sua politica e ha deciso di: - ridurre le liste di beni sottoposti all'embargo; - rafforzare i controlli in materia di beni considerati critici dal profilo strategico; - facilitare ulteriormente il commercio di beni sottoposti all'embargo tra differenti membri del Cocom e - rafforzare e armonizzare le procedure e i controlli doganali in vigore nei Paesi del Cocom.

La limitazione delle liste d'embargo ha riguardato innanzitutto la lista internazionale industriale, ridotta in due tappe dapprima di un terzo nel 1990, poi di un'altra metà nel 1991. Da ultimo, essa comprendeva le seguenti 9 categorie: materiali evoluti, trattamento dei materiali, elettronica, calcolatori, telecomunicazione e sicurezza dell'informazione, sensori e laser, navigazione e avionica, tecniche marine e di propulsione.

La fine del Patto di Varsavia e il cammino verso la democrazia e
l'economia di mercato intrapreso dai Paesi dell'Europa centrale ed orientale e dall'ex Unione Sovietica hanno portato a nuovi allentamenti nella politica del Cocom, percettibili non soltanto nella riduzione delle liste, ma anche nella semplificazione delle procedure di autorizzazione. Evidentemente, il Cocom approvava la maggior parte delle domande d'esportazione, molto meno numerose in questi ultimi anni, che gli erano sottoposte dai Paesi dell'Est e da quelli della CSI.

L'Ungheria, primo Stato colpito dall'embargo del Cocom ad avere introdotto controlli all'esportazione, è stato esentato dall'embargo nel marzo 1992. Dal 1° gennaio 1994, anche la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca non sono più state sottoposte a controlli del Cocom, definitivamente sciolto il 31 marzo 1994.

II Cocom Coopération Forum (CCF), nato da un'iniziativa degli Stati Uniti, si è riunito per la prima volta nel novembre 1992. Il suo obiettivo era di aprire,

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alla luce dei cambiamenti economici e politici nell'Europa orientale e nell'ex Unione Sovietica, nuove strade alla cooperazione con i Paesi impegnati nelle riforme.

A questo scopo, i 17 Paesi del Cocom avevano invitato a un incontro 19 Paesi dell'Europa eentrale e orientale oggetto dei loro controlli, la CSI, la Mongolia e l'Ungheria, non più sottoposta all'embargo. I Paesi neutrali d'Europa (Finlandia, Svezia, Irlanda, Austria e Svizzera) come pure la Nuova Zelanda (Paesi «5 k») erano presenti a titolo d'osservatori. La Repubblica popolare cinese, la Corea del Nord, il Vietnam e Cuba non erano stati invitati.

I Paesi del Cocom avevano prospettato ai Paesi colpiti dal blocco la soppressione a tappe dell'embargo e infine l'eliminazione dei controlli all'esportazione, a condizione che essi garantissero l'uso civile delle merci e delle tecnologie sottoposte a controllo ed istituissero controlli all'esportazione efficaci. La proposta ottenne reazioni sostanzialmente positive. Tuttavia, lo scioglimento del Cocom a fine marzo 1994 intervenne prima che i Paesi interessati avessero approntato controlli all'esportazione efficaci.

Per motivi di politica della neutralità, la Svizzera non aveva potuto aderire al Cocom. Tuttavia, nell'Accordo Hotz-Linder del 1951, si era impegnata nei confronti degli Stati Uniti a vegliare affinchè il suo territorio non fosse usato come punto di snodo per eludere l'embargo. Il fatto di approfittare delle misure d'embargo avrebbe messo-in dubbio la credibilità della nostra politica di neutralità, in nome della quale il nostro Paese si rifiutava di partecipare alle misure di blocco prese da certi gruppi di Paesi. L'obiettivo dichiarato della Svizzera consisteva nel garantire alla sua industria un accesso non discriminato all'alta tecnologia dei Paesi del Cocom, Stati Uniti in testa. Tale obiettivo è stato raggiunto, salvo per qualche breve periodo nel corso degli anni Ottanta.

Per certi beni sottoposti al blocco del Cocom, quali i calcolatori e i semiconduttori, la Svizzera era largamente dipendente dai Paesi del Cocom (rispettivamente 80 e 95% delle sue importazioni). L'accesso a queste fonti era dunque vitale per la competitivita di certi rami della nostra economia.

A tal fine sono state approntate nel 1951 misure autonome di sorveglianza. La maggior parte di esse sono
ancora in vigore (cfr. n. 121).

Innanzitutto, l'importazione di determinate merci era sottoposta ad una sorveglianza ufficiale e la loro riesportazione permessa soltanto con l'accordo del Paese fornitore. Il rilascio di certificati d'importazione garantiva ai Paesi fornitori che le merci venivano importate in Svizzera e che non ne sarebbero uscite senza il loro consenso.

Inoltre, sono state adottate disposizioni per impedire che misure di restrizione del commercio prese da un blocco di Paesi nei confronti di un altro fossero eluse mediante forniture di merci di origine svizzera. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie a una certa autolimitazione che l'industria svizzera si è imposta in materia di esportazione di merci sottoposte all'embargo.

II sistema di sorveglianza è stato completato nel 1986 da un divieto di transito limitato per determinate merci repertoriate. L'aggiramento illegale di merci transitanti in Svizzera può dunque essere prevenuto, senza ostacolare oltre misura le possibilità di transito. ·

1119

Da ultimo, a partire dal 1991, la riesportazione di beni esteri sottoposti al Cocom può essere rifiutata indipendentemente dalla presentazione di un certificato d'importazione.

Questa serie di misure ha permesso di assicurare l'accesso non discriminato dell'industria svizzera a beni altamente sensibili. L'entrata in vigore della regolamentazione sul transito ha consentito agli Stati Uniti di stralciare la Svizzera dall'elenco dei Paesi che abbisognavano dell'accordo del Ministero americano della difesa per ottenere l'autorizzazione di comperare tecnologia sensibile.

Nel corso del 1987, la Svizzera è stata il primo Paese a godere dello statuto di «5 k» (cfr. n. 113.21). In seguito, altri Paesi europei neutrali, la Nuova Zelanda, Hong Kong e, nel 1994, anche la Corea del Sud ne hanno beneficiato.

Nel 1991, gli Stati Uniti hanno accettato che la Svizzera, come pure PIrlanda, l'Austria e la Finlandia, figurassero sulla lista dei Paesi che, al pari di quelli del Cocom, potevano procurarsi il 90 per cento dei beni che figurano sulla lista industriale in virtù di una «licenza generale», vale a dire senza che sia necessaria una licenza individuale d'esportazione e un certificato d'importazione. Da allora, gli altri Paesi del Cocom hanno accordato a questi Paesi le stesse facilitazioni.

113.22 Nuovo Forum Constatato che le condizioni che avevano reso necessarie le restrizioni al commercio Est-Ovest erano venute a mancare, i 17 Stati membri del Cocom hanno deciso nel novembre 1993 all'Aia di dissolverlo per il 31 marzo 1994, ponendo fine al suo ruolo di istanza di controllo delle esportazioni. È stato tuttavia deciso di continuare a livello nazionale i controlli all'esportazione dei beni Cocom.

Nel medesimo tempo, per reagire alla mutata situazione internazionale in materia di politica di sicurezza, gli Stati membri del Cocom hanno avviato negoziati in vista d'istituire un nuovo regime multilaterale di controllo delle esportazioni, conosciuto con il nome di «Nuovo Forum».

Dal marzo 1994, anche la Nuova Zelanda e i 5 Stati neutrali d'Europa - Irlanda, Austria, Svezia, Finlandia e Svizzera - prendono parte ai negoziati.

Il nuovo regime intende completare le istanze internazionali già esistenti che esercitano controlli sulle armi di distruzione di massa e sui loro vettori. Occorre impedire agli Stati che rappresentano una seria minaccia per la sicurezza regionale o sovraregionale di procurarsi armi convenzionali, altri beni civili utilizzabili a fini militari come pure beni a duplice impiego, destinati alla fabbricazione di armi convenzionali. I negoziati volti ad allestire le liste dei beni si basano sulla vecchia lista dei materiali bellici e sulla vecchia lista industriale del Cocom. La lista industriale di riferimento per la presente legge si comporrà di tre categorie di beni, vale a dire beni di base, beni sensibili e beni ultrasensibili.

Si è rinunciato alla lista dell'energia nucleare, in quanto la maggior parte dei beni che figurano sulla lista corrispondente del Cocom sono già sottoposti a controlli da parte del Gruppo dei Paesi fornkori nucleari.

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Oltre a questo lavoro di catalogaziene dei beni, i Paesi impegnati nei negoziati approntano direttive e procedure applicabili all'esportazione di armi convenzionali e di beni a duplice impiego utilizzabili per la fabbricazione di tali armi.

Sarà altresì realizzato un sistema d'informazione atto a promuovere la trasparenza del nuovo regime e la responsabilità dei suoi membri in materia di trasferimento di queste armi e beni. Esso comporterà in particolare incontri periodici per favorire gli scambi d'informazioni e un sistema di notifica con modalità differenziate a seconda delle categorie di beni. Tali misure devono permettere di valutare meglio i rischi di un trasferimento e di coordinare in modo più efficace gli sforzi messi in atto a livello internazionale per assicurare la pace e la sicurezza, tanto regionale quanto sovraregionale. · Al pari del Cocom, il Nuovo. Forum disporrà di un segretariato permanente.

La sua sede come pure le risorse a sua disposizione sono ancora in fase di negoziazione.

In linea di principio, possono partecipare al Nuovo Forum tutti i Paesi produttori di armi convenzionali o di beni a duplice impiego i quali conducano una politica coerente di non proliferazione e che dispongano di un efficace sistema nazionale di controllo delle esportazioni. La Russia e gli Stati dell'Europa centrale e orientale dovrebbero essere ammessi ai negoziati il più presto possibile.

La Cina e alcuni Paesi di recente industrializzazione quali il Sudafrica, il Brasile e l'Argentina sono pure membri potenziali.

Dato che l'attuazione del Nuovo Forum è collegata a questioni di politica economica esterna e di sicurezza, la Svizzera partecipa attivamente ai negoziati propugnando, tra gli altri, i due principi seguenti. Innanzitutto, il regime deve fondarsi su due pilastri, implicanti direttive e procedure comparabili tanto per le armi convenzionali quanto per i beni a duplice impiego. Nessun membro del Nuovo Forum deve fornire armi a uno Stato terzo nel quale l'esportazione di beni a duplice impiego è sottoposta a severi controlli. In secondo luogo, il Nuovo Forum deve aprirsi il più rapidamente possibile al maggior numero di Paesi fornitori potenziali che adempiano i criteri d'ammissione. Solo se saprà dotarsi di un approccio a livello globale, il nuovo regime potrà conseguire gli obiettivi di
politica di sicurezza senza provocare distorsioni della politica commerciale.

I negoziati in vista dell'istituzione del Nuovo Forum si rivelano più difficili del previsto e dovrebbero richiedere ancora un certo tempo.

Se il Nuovo Forum non dovesse costituirsi, vi è da ritenere che gli Stati che partecipano ai negoziati si accorderanno per una sorveglianza autonoma delle esportazioni dei vecchi beni Cocom. Tali misure autonome a livello nazionale sono già applicate a titolo transitorio.

Decideremo a tempo debito circa l'adesione della Svizzera al Nuovo Forum e Io sviluppo sul piano nazionale delle misure di controllo attualmente vigenti, tenendo conto dell'esito dei negoziati.

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12 121

Controlli all'esportazione esercitati attualmente dalla Svizzera per beni utilizzabili a fini civili e militari Legislazione sull'economia esterna

La legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201) e le sue ordinanze d'esecuzione costituiscono le basi legali per i controlli esercitati all'atto dell'importazione, dell'esportazione del transito e di beni strategici oggetto delle norme del Cocom. Conformemente all'articolo 1 della legge, il nostro Consiglio può, fintanto che le circostanze lo esigano, sorvegliare l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi assoggettabili a permesso, limitarli o proibirli, qualora, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da danneggiare interessi economici svizzeri essenziali. Le principali ordinanze d'esecuzione della legge federale sulle misure economiche esterne sono l'ordinanza del 7 marzo 1983 sul traffico delle merci con l'estero (RS 946.201.1), l'ordinanza del 7 marzo 1983 concernente la sorveglianza sulle importazioni (RS 946.211) e l'ordinanza del 22 dicembre 1993 sull'esportazione e il transito di prodotti (RS 946.221; RU 1994 426).

L'ordinanza sul traffico delle merci con l'estero contiene, oltre a una delega al DFEP, i principi applicabili al rilascio del permesso e le misure di controllo.

L'ordinanza concernente la sorveglianza sulle importazioni disciplina il rilascio di dichiarazioni ufficiali relative alla destinazione finale pretesa da fornitori esteri.

L'ordinanza del 22 dicembre 1993 sull'esportazione e il transito di prodotti '' assicura sostanzialmente la continuazione della sorveglianza delle esportazioni in vigore dal 1951, che preserva l'approvvigionamento della nostra economia in beni strategici e tecnologici. Questa ordinanza riguarda i prodotti, vale a dire sia le merci, sia la tecnologia. La loro esportazione verso qualsiasi Paese soggiace a permesso 2'; inoltre essi soggiacciono a un divieto parziale di transito.

Secondo quest'ordinanza, le domande d'esportazione di merci d'origine puramente svizzera non possono essere rifiutate: l'ordinanza esige soltanto un controllo dell'esportazione di queste merci. Se, per motivi politici, ritenessimo opportuno impedire l'esportazione di merci d'origine svizzera, potremmo opporci soltanto fondandoci sull'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale.

"Ha sostituito il 1° marzo 1994 l'ordinanza del 7 marzo 1983 sull'esportazione e il transito delle merci (RU 1983 363, 1984 913, 1985 2023, 1990 147, 1991 33).

>In seguito alla modifica del 27 novembre 1990 dell'ordinanza del DFEP del 30 marzo 1983 sull'esportazione e il transito delle merci (RU 1983 381, 1985 2045, 1990 226, 1991 34), il permesso obbligatorio è stato sospeso per l'esportazione di merci meno sensibili verso i Paesi dell'OCSE. L'ordinanza del DFEP del 20 giugno 1994 sull'esportazione e il transito di prodotti (RS 946.221.2; RU 1994 1458) ha soppresso il regime del permesso per questi Paesi.

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Legislazione sull'energia nucleare

La base legale per i controlli all'esportazione di combustibili nucleari e di determinate attrezzature e materiali relativi alla tecnologia nucleare, base creata in seguito alla ratifica da parte della Svizzera del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e alla sua partecipazione al Comitato Zangger e al Gruppo di Paesi fornitori di materiale nucleare (cfr. n. 112.1 e 113), si trova negli articoli 4 e 5 della legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (RS 732.0; FF 1995 I 569). L'articolo 4 enumera gli oggetti per i quali è richiesta una licenza federale (fra l'altro per l'esportazione) o che il nostro Consiglio può sottoporre all'obbligo di una licenza. A partire dal 1987, l'esportazione di tecnologia è sottoposta a questa regolamentazione, quando concerne impianti e metodi di arricchimento, di ritrattamento di materiali nucleari e di produzione d'acqua pesante. L'articolo 5 della legge precisa le condizioni di rilascio della licenza.

Gli articoli 4 e 5 della legge sull'energia nucleare hanno le loro disposizioni d'esecuzione negli articoli I l e seguenti dell'ordinanza del 18 gennaio 1984 sulle definizioni e le autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare (RS 732.11; RU 1994 140). Gli articoli 11-14 disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il collocamento in un deposito doganale di: - combustibili nucleari e residui; - reattori nucleari e loro equipaggiamenti, impianti o equipaggiamenti per la fabbricazione di elementi combustibili; - altri impianti, equipaggiamenti e materiali; - tecnologia.

Tali disposizioni coprono essenzialmente gli oggetti concepiti specialmente o destinati a equipaggiamenti e materiali sensibili. Ripresi dalle liste internazionali già menzionate e dai relativi emendamenti, essi sono enumerati negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza.

L'inasprimento delle disposizioni penali della legge sull'energia nucleare (art.

34a e 35; cfr. FF 1994 I 1165) sono state approvate dal Parlamento il 3 febbraio 1995. Il presente disegno e il disegno di nuova legge sul materiale bellico prevedono disposizioni penali analoghe.

123

Legge sul materiale bellico

Come già ricordato (cfr. n. 113.12), il Gruppo d'Australia coordina dal 1985 i controlli all'esportazione di sostanze chimiche. Quale membro di questo gruppo, la Svizzera aveva dovuto introdurre simili controlli, cosa possibile soltanto nel quadro della legislazione sul materiale bellico, dato che quella sulle misure economiche esterne non conteneva una base giuridica sufficiente.

Giusta l'articolo la introdotto nel 1987 nell'ordinanza del 10 gennaio 1973 sul materiale bellico (RS 514.511), sono considerate materiale bellico anche le sostanze chimiche destinate all'esportazione che possono servire alla fabbricazione di aggressivi chimici. Il Dipartimento militare -federale (DMF) designa

1123

queste sostanze, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell'economia pubblica (Ufficio federale dell'economia esterna). La loro esportazione dipende da un'autorizzazione, che è rifiutata se esistono ragioni per supporre che la sostanza in questione servirà alla fabbricazione di aggressivi chimici. Le sostanze sono enumerate nellordinanza del DMF del 20 novembre 1991 concernente la designazione delle sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione (RS 514.511.1; RU 1992 2209).

L'articolo Ib introdotto il 25 novembre 1992 nell'ordinanza sul materiale bellico designa altresì come materiale bellico gli agenti biologici e le tossine che possono essere utilizzate come aggressivi chimici. La lista degli agenti, la procedura d'autorizzazione e i motivi di rifiuto sono disciplinati, mutatis mutandis, analogamente a quanto avviene per le sostanze chimiche. Gli agenti biologici, il cui controllo è stato oggetto di un accordo in seno al Gruppo d'Australia, sono enumerati nell'ordinanza del DMF del 28 giugno 1993 concernente gli agenti biologici sottoposti ad autorizzazione (RS 514.511.2; RU 1993 2268).

Sia le sostanze chimiche sia gli agenti biologici sono considerate merci utilizzabili a fini civili e militari. Ad esse si applicherà dunque la presente legge e non la legge sul materiale bellico.

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L'«Ordinanza ABC»

L'ordinanza del 12 febbraio 1992 sull'esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili (RS 946.225; RU 1993 990 e 2019, 1994 114) sottopone al regime del permesso l'esportazione e la mediazione di merci e di tecnologie, specificate in quattro allegati, che possono servire allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di armi ABC e di missili. Esse corrispondono a quelle elaborate dal Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare, dal Gruppo d'Australia e dal Regime internazionale di controllo della tecnologia missilistica. Non rientrano nell'ordinanza le sostanze chimiche, gli agenti biologici e i beni nucleari propriamente detti, la cui esportazione è disciplinata dalla legge sul materiale bellico o da quella sull'energia nucleare (cfr.

n. 122 e 123).

Non è dunque richiesto nessun permesso per esportare e svolgere attività di mediazione di merci e tecnologie dei settori B e C se il Paese di destinazione è membro dell'OCSE. La Divisione delle importazioni e delle esportazioni dell'UFEE è abilitata a rilasciare i permessi. Per le domande d'esportazione di considerevole importanza, l'UFEE decide d'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DMF e del DFTCE (settore nucleare), previa consultazione del DFGP (Ministero pubblico della Confederazione). In caso di divergenze, il nostro Consiglio decide.

Se vi sono ragioni per supporre che le merci, componenti e tecnologie serviranno allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi BC, il permesso è rifiutato. Esso è parimenti rifiutato nel caso si debba presumere che tali beni serviranno allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi A o di aeromobili senza equipaggio destinati a fungere da vettori di armi ABC e alla 1124

loro proliferazione. Da ultimo, il permesso è rifiutato se l'esportazione o l'attività di mediazione contravviene ad accordi internazionali. L'esecuzione di tali controlli all'esportazione presuppone necessariamente la considerazione della situazione all'estero. Per questo motivo, l'ordinanza permette di collaborare con autorità straniere.

Le disposizioni penali dell'ordinanza prevedono, in casi gravi, pene privative della libertà sino a 3 anni (art. 36 CP; RS 311.0) e multe fino a 5 milioni di franchi.

Nel periodo dal febbraio 1992 sino alia fine del 1994, sono state concesse 3436 domande per un valore di 1300 milioni di franchi, di cui 2923 per un valore di 1100 milioni di franchi concernevano l'allegato 4 dell'ordinanza (beni nucleari), 299 per un valore di 122 milioni di franchi l'allegato 1 (missili) e 214 domande per un valore di 87 milioni di franchi si riferivano all'allegato 2 (beni chimici). Non sono state presentate domande d'esportazione relative al settore B (allegato 3). Il 90 per cento delle domande riguardava Paesi dell'OCSE. Su 3436 domande, 36 concernevano permessi per attività di mediazione. Circa 35 sono state ritirate o respinte dall'ufficio competente.

13

Procedura di consultazione

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Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è conclusa il 15 marzo 1994. I risultati dimostrano che la necessità di controllare le esportazioni dei beni a duplice impiego è quasi unanimemente riconosciuta. L'avamprogetto posto in consultazione è stato approvato dalla maggior parte dei Cantoni, partiti e organizzazioni.

I Cantoni (ZH, OW, OL, FR, BS, SH, AR, AI) non contestano in generale la necessità di una legge federale e alcuni sostengono l'avamprogetto senza riserve (SZ, ZG, SO, BL, SO, TG). Altri invitano invece alla prudenza; preoccupati per il futuro della piazza industriale e di ricerca svizzera, temono che alcune imprese trasferiscano le loro attività all'estero (GR, AG, TI, GE, JU). Per lo stesso motivo, tre Cantoni reputano inaccettabile il progetto messo in consultazione e ne chiedono una completa rielaborazione (LU, NW, VD).

Fra gli otto partiti che hanno partecipato alla consultazione, due sostengono l'iniziativa popolare «Per un divieto di esportazione di materiale bellico» senza tuttavia rifiutare l'avamprogetto (PSS, PES). Gli altri lo accolgono in linea di principio (PRO, PDC, UDC, PSL, Adi, PLS).

Anche la maggior parte delle organizzazioni consultate [USSA, SSIC, USAM, USCI (Vorort), VSA, VSIG, VSM] approvano l'orientamento dell'avamprogetto. Il VSM, la SSIC e l'USCI (Vorort) sottolineano tuttavia la necessità di convenire misure internazionali atte a prevenire gli svantaggi per la nostra industria e chiedono una regolamentazione chiara, trasparente e affidabile dei controlli all'esportazione. Soltanto l'USS esprime una critica di fondo nei confronti dell'avamprogetto, preferendo l'iniziativa «Per un divieto di esportazione di materiale bellico».

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132

Risposta alle principali obiezioni

132.1

Scopo e campo d'applicazione

Vari partecipanti alla consultazione chiedono che lo scopo della nuova legge, ossia impedire lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di armi di distruzione di massa e dei loro vettori, figuri espressamente nell'articolo sullo scopo.

A tale proposito, il Cantone dei Grigioni e il Vorort sostengono che la formulazione di questo articolo nella versione dell'avamprogetto sia troppo ampia e debba quindi essere precisata. Alcuni partecipanti rivolgono lo stesso rimprovero all'articolo dedicato al campo d'applicazione, temendo che ne derivino conseguenze negative per la piazza industriale svizzera. Chiedono pertanto che il campo d'applicazione sia strettamente limitato ai beni direttamente legati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e ai loro vettori.

Al contrario, il PSS e il PES chiedono che il campo d'applicazione della legge sia sufficientemente ampio affinchè il nostro Collegio possa, anche al di fuori di accordi internazionali e di altre misure internazionali di controllo, reagire prontamente, con controlli all'esportazione, alle invenzioni tecnologiche e ad altri casi urgenti in relazione con la proliferazione di armi di distruzione di massa.

La nuova legge non costituisce soltanto la base giuridica del controllo dei beni a duplice impiego che possono servire per fabbricare armi di distruzione di massa e i loro vettori, ma comprende anche i beni a duplice impiego che potrebbero essere usati per la produzione di armi convenzionali. Questo sempre a condizione, in entrambi i casi, che la Svizzera abbia preso corrispondenti impegni internazionali oppure applichi su base discrezionale misure internazionali di controllo.

132.2

Trasferimento di tecnologia

II Canton Zurigo e il PSS approvano il principio di assoggettare alla legge il trasferimento di tecnologie, ma propongono di completare il capoverso 1 dell'articolo 3 con «indipendentemente dalla modalità di trasferimento» allo scopo di includere nella legge il trasferimento mediante telecomunicazione. I Cantoni Sciaffusa e Grigioni reputano la definizione della nozione di tecnologia, contenuta nell'articolo 3 capoverso 1, troppo vaga e quindi troppo ampia.

A loro avviso, essa nuoce alla ricerca svizzera, i cui risultati, in certe circostanze, potrebbero non essere sfruttati proprio a causa di questa disposizione.

In proposito, occorre precisare che la definizione del termine «tecnologia» adottata nell'avamprogetto è ripresa dai diversi regimi di non proliferazione.

Il trasferimento di tecnologia, d'altro canto, è inteso indipendentemente dalla modalità di trasmissione.

132.3

Attività di mediazione e finanziamento

L'assoggettamento delle attività.di mediazione alla legge è criticato da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione. Essi sostengono che nella prassi

1126

è pressoché impossibile controllare effettivamente simili attività. Il Vorort e il VSM esprimono dubbi sulla costituzionalità dell'estensione dell'obbligo del permesso alle attività di mediazione. Essi reputano che il controllo generale della mediazione sia sproporzionato e che, per numerose imprese, provocherebbe eccessive formalità amministrative; inoltre, non sarebbe possibile assicurare il rispetto di questa disposizione. Per contro, il PS è soddisfatto che il controllo della mediazione sia incluso nella legge e auspica addirittura un inasprimento della regolamentazione proposta nell'avamprogetto.

Attualmente, il controllo della mediazione o l'applicazione alla mediazione dell'obbligo di permesso non sono previsti a livello internazionale né da accordi né da regimi di controllo non vincolanti dal profilo del diritto internazionale.

Il presente disegno di legge ci autorizza dunque a sottoporre le attività di mediazione all'obbligo del permesso. Potremo però avvalerci di tale facoltà soltanto se lo richiedesse l'esecuzione di un accordo o il sostegno a misure di controllo non vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale.

Le attività di mediazione che riguardano Paesi non appartenenti all'OCSE sono già oggetto di controllo nell'ambito dell'«Ordinanza ABC». L'obbligo del permesso è stato sancito nell'ordinanza in quanto al momento della sua elaborazione si pensava che anche altri regimi di controllo avrebbero instaurato misure di controllo per tali attività. Tuttavia le cose andarono altrimenti, poiché prevalse l'idea che la responsabilità per queste attività compete al Paese esportatore, mentre la mediazione di beni a duplice impiego pone in generale meno problemi di quella del materiale bellico; inoltre, il controllo della mediazione è praticamente impossibile. Si è rinunciato a sopprimere questa disposizione nell'«Ordinanza ABC» considerandone la validità limitata e il fatto che le domande di permesso relative ad attività di mediazione per il momento non superano l'I per cento del totale.

Occorre inoltre rilevare che tutte le attività, inclusa la mediazione di armi ABC e di beni a duplice impiego destinati allo sviluppo o alla produzione di queste armi sottostanno al divieto di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e e del disegno di nuova legge sul materiale bellico. Una
violazione di tale divieto sarebbe punita con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione giusta l'articolo 32 della stessa legge. La mediazione di beni a duplice impiego che potrebbero servire per sviluppare o fabbricare armi di distruzione di massa sarebbe pertanto vietata in Svizzera, anche se a livello internazionale non fosse previsto alcun controllo.

Sempre nell'ambito della procedura di consultazione, è stato proposto di attribuire al nostro Collegio anche la competenza di sottoporre all'obbligo del permesso il finanziamento di beni e tecnologie da parte di persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono il trasferimento e la mediazione.

Le istanze internazionali di controllo delle esportazioni non prevedono, dal canto loro, il controllo del finanziamento del commercio di beni a duplice impiego. Simili controlli non impedirebbero affatto attività illegali di finanziamento; inoltre, provocherebbero per le banche un aumento sproporzionato delle formalità amministrative. Occorrerebbero interminabili indagini per chiarire se la merc finanziata soggiace alla nuova legge, a condizione tuttavia che

1127

la banca non nutra sospetti giustificati o sia addirittura a conoscenza della vera natura dell'operazione. Per quanto riguarda le macchine utensili, principale bene a duplice impiego esportato dalla Svizzera, vanno considerati vari parametri tecnici, che sono dati soltanto quando la macchina è ultimata, ovvero quando la questione del finanziamento dovrebbe essere risolta da tempo. Soprattutto nel caso di un bene che non tocca il territorio svizzero, sarebbe praticamente impossibile per una banca rendersi conto se tale prodotto soggiace alla presente legge poiché, ad esempio, i Paesi che non fanno parte del gruppo di Paesi fornitori nucleari non chiariranno se la suddetta macchina - per attenersi a questo caso - sottosta al regime. Infine, sarebbe impossibile mettere in pratica un'altra esigenza espressa nel corso della procedura di consultazione, ossia l'inclusione nella nozione di finanziamento dei movimenti del traffico dei pagamenti (domande di bonifico, conferme di accreditamento, garanzie, incassi documentari). Se le banche agiscono soltanto da ufficio di pagamento, generalmente non sanno a quale affare il pagamento si riferisce.

Rinunciare, nella presente legge, a controllare il finanziamento non significa tuttavia autorizzare il finanziamento dei beni a duplice impiego destinati alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Come detto in precedenza, l'articolo 7 capoverso 1 lettera e del disegno di nuova legge sul materiale bellico vieta di promuovere qualsiasi attività legata alle armi di distruzione di massa.

Esso copre quindi anche il finanziamento intenzionale o per negligenza di beni a duplice impiego che possono servire per produrre armi ABC.

132.4

Misure nei confronti di taluni Paesi di destinazione

II PSS e PUSS temono che le misure previste dal disegno di legge nei confronti di determinati Paesi di destinazione rendano più difficile o addirittura impossibile l'accesso di Paesi poco sviluppati all'alta tecnologia occidentale. Vogliono evitare che la legge sui beni a duplice impiego provochi una discriminazione degli Stati poco sviluppati. Le associazioni economiche, dal canto loro, chiedono l'introduzione di franchigie e di licenze generali, qualora queste esistano a livello internazionale. Chiedono anche che le eventuali misure d'embargo, data la loro portata, siano applicate in modo molto restrittivo e limitato nel tempo.

Il trasferimento di tecnologia legata a progetti civili verso Paesi poco sviluppati non è affatto limitato in modo discriminatorio dal presente disegno. Misure internazionali di controllo sono praticate non soltanto dai Paesi dell'OCSE bensì anche dagli Stati dell'ex blocco sovietico e dai cosiddetti Paesi emergenti. Questi regimi, per principio, sono aperti a tutti gli Stati che sono disposti a rispettarne gli impegni. Di fatto, tuttavia, un certo numero di Paesi del Terzo Mondo, spinti da una politica egemonica, fanno il possibile per sviluppare armi di distruzione di massa. Quando tali macchinazioni, quasi sempre condotte sotto l'apparenza di attività «civili», vengono alla luce, anche in Svizzera si levano rapidamente critiche contro l'insufficienza dei controlli.

Infine, occorre precisare che il rifiuto totale del permesso per talune destinazioni (embargo) può intervenire soltanto con un coordinamento internazionale, come previsto ad esempio dalla Convenzione sulle armi chimiche.

1128

132.5

Revoca del permesso

Vari Cantoni (ZH, LU, ZG, SH, GR, TI, VD), partiti (PRO) e organizzazioni (Vorort, VSM, VSA) chiedono che sia disciplinato il diritto d'indennizzo da parte della Confederazione nel caso in cui un permesso sia revocato a un detentor in buona fede per motivi politici.

Il diritto a un indennizzo riguarda per principio il settore della responsabilità civile dello Stato (legge sulla responsabilità, RS 170.32) in virtù della quale la Confederazione risponde per i danni che un funzionario nell'esercizio della propria funzione cagiona illecitamente a terzi, senza riguardo alla colpa del funzionario (art. 3 cpv. 1 della legge sulla responsabilità). L'estensione di questa responsabilità civile dello Stato a danni non causati illegalmente lederebbe il sistema, con conseguenze imprevedibili. Per assicurarsi contrattualmente contro la revoca di un permesso, un esportatore dovrebbe in tutti i casi prevedere adeguate riserve riguardanti la fornitura. La normativa prevista nella legge corrisponde peraltro a quella dell'«Ordinanza ABC», che finora ha dato risultati soddisfacenti. Gli esportatori conoscono i Paesi critici e sanno che le forniture destinate a questi Paesi presentano rischi maggiori di una possibile revoca del permesso.

132.6

Obbligo d'informare e controlli

I partecipanti alla consultazione criticano i controlli previsti che, a loro avviso, sono eccessivi poiché interferiscono, in parte senza autorizzazione giudiziaria, con i diritti costituzionali fondamentali.

La prevista normativa corrisponde all'articolo 12 dell'«Ordinanza ABC». Disposizioni analoghe si trovano anche in altre leggi (cfr. n. 224.2).

133

Modifiche rispetto all'avamprogetto

La maggior parte delle disposizioni del presente disegno di legge sono state modificate, in parte dal profilo materiale e in parte da quello formale, in base alla procedura di consultazione e a nuovi sviluppi internazionali. Il disegno è stato inoltre strutturato in modo diverso. Per quanto possibile, il testo degli articoli corrispondenti è stato armonizzato con quello della nuova legge sul materiale bellico.

I due'articoli dedicati allo scopo e al campo d'applicazione sono stati rielaborati per facilitarne la comprensione. L'articolo 3 è stato completato con la definizione del termine «beni». Sono considerati «beni», le merci, le tecnologie e il software. Dove era possibile, il testo è stato semplificato. Negli articoli 4 e 5 si parla ormai soltanto di accordi internazionali e di misure di controllo non obbligatorie dal punto di vista del diritto internazionale, poiché gli articoli 1 e 2 precisano chiaramente lo scopo e il campo d'applicazione.

L'articolo 6 dell'avamprogetto messo in consultazione (casi urgenti) è stato stralciato, poiché si è deciso di svolgere controlli sull'impiego finale di beni che

1129

non figurano singolarmente in allegato a ordinanze d'esecuzione della legge (cfr. n. 213). L'articolo 6 (art. 7 dell'avamprogetto) è stato reso più esplicito con il rinvio all'attività «prevista». Le lettere b e c sono inoltre state fuse in una sola, per sottolineare il legame con gli articoli 4 e 5. Nell'articolo 8 capoverso 2 (art. 9 cpv. 2 dell'avamprogetto) sono ora chiaramente specificati gli Stati che possono beneficiare di agevolazioni o eccezioni decise dal nostro Collegio. Nell'articolo 10 (art. 11 avamprogetto), sul modello della nuova legge sul materiale bellico, è stato introdotto un nuovo capoverso 4 riguardante la tutela del segreto d'ufficio. L'articolo 12 (emolumenti) dell'avamprogetto è stato soppresso poiché gli emolumenti riscossi nel settore dei beni a duplice impiego riguardano ormai soltanto talune prestazioni speciali e si fondano sull'articolo 4 della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (RS 611.010). Per analogia con il disegno di nuova legge sul materiale bellico, l'articolo 14 capoverso 1 (art. 15 cpv. 1 avamprogetto) è stato completato con le lettere e ed e. L'articolo 20 capoverso 1 (art. 21 cpv. 1 dell'avamprogetto) è stato completato con una disposizione relativa al dovere di discrezione, equivalente al segreto d'ufficio.

2

Parte speciale

21

Principali caratteristiche del disegno di legge

Nonostante il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, la Convenzione sulle armi batteriologiche e quella sulle armi chimiche, il numero di Stati che vogliono produrre in proprio armi di distruzione di massa e vettori è in continua crescita. Anche nel settore delle armi convenzionali, alcuni Paesi cercano di fabbricare o di procurarsi al mercato nero materiale bellico che non possono praticamente più acquistare per vie ufficiali, a causa della minaccia che rappresentano per la loro regione e per la pace in generale. Questa corsa agli armamenti influisce considerevolmente sulla politica di sicurezza internazionale e, di conseguenza, su quella della Svizzera.

Autorizzandoci a prendere le misure di controllo appropriate, il presente disegno risponde a queste nuove forme di minaccia. Le misure proposte si riferiscono, da un lato, all'esecuzione di accordi internazionali, già ratificati dalla Svizzera, di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e, d'altro lato, a misure di controllo internazionali che, pur non essendo giuridicamente vincolanti per il nostro Paese, abbiamo scelto di sostenere in ragione del nostro interesse a vederne realizzati gli obiettivi.

Il criterio comune a entrambe le categorie di misure consiste nel riferimento a procedure internazionali di controllo dei prodotti della tecnologia di punta. Si parte dall'idea che i controlli in un settore così delicato sono efficaci soltanto se ricevono un ampio sostegno multilaterale, mediante accordi internazionali o misure analoghe, non obbligatorie dal punto di vista del diritto internazionale, ma adottate dal maggior numero possibile di Paesi in seno a istituzioni internazionali.

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211

Esecuzione di accordi internazionali

Tra gli accordi internazionali la cui applicazione passa per la presente legge, troviamo per il momento soltanto la Convenzione sulle armi chimiche (cfr. n.

112.3). La legge, che sostituirà il decreto federale del 7 ottobre 1994 concernente l'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche (FF 1994 III 1675), ammesso che il nostro Consiglio decida di metterla in vigore prima della presente legge, fungerà anche da base giuridica per l'esecuzione di decisioni degli organi della suddetta Convenzione, quali la Conferenza degli Stati parte.

L'esecuzione degli impegni derivanti dal Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (cfr. n. 112.1) è garantita dalla legislazione sull'energia nucleare.

Fino a nuovo ordine il presente disegno non si applica neppure alla Convenzione sulle armi batteriologiche (cfr. n. 112.2), poiché quest'ultima, nella sua forma attuale, non istituisce misure di controllo. È tuttavia probabile un'evoluzione in tal senso, per cui l'applicazione di questi controlli avrebbe luogo nell'ambito della presente legge.

212

Sostegno a misure di controllo internazionali

Dobbiamo altresì essere autorizzati a prendere misure adeguate per sostenere le misure di controllo decise a livello internazionale, non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, in materia di beni utilizzabili a fini civili e militari. Si tratta innanzitutto di misure di controllo decise in seno a istituzioni internazionali di cui la Svizzera è parte.

Attualmente, la Svizzera fa parte del. Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (cfr. n. 113.11), del Gruppo d'Australia (cfr. n. 113.12) e del Regime di controllo della tecnologia missilistica (cfr. n. 113.13). Questi gruppi si sono posti l'obiettivo di coordinare le misure di controllo relative all'esportazione di beni che possono contribuire alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Come detto in precedenza, la partecipazione a queste istituzioni è molto ampia. La presente legge ci darà le competenze per prendere misure che tengono conto dei controlli decisi in seno a queste istituzioni, allo scopo di assicurarne il coordinamento internazionale.

I tre regimi di controllo summenzionati si prefiggono d'impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori o di proibirla. La Svizzera deve altresì poter sostenere le misure di controllo di altre istituzioni internazionali. Citiamo a tale proposito l'istituzione destinata a succedere al Cocom scioltosi il 31 marzo 1994 (cfr. n. 113.3). Sarà nostro compito decidere, all'occorrenza, se e in che misura sarà opportuno procedere ai controlli decisi da questa organizzazione.

213

Tipi di misure di controllo e beni interessati

II campo d'applicazione della legge si limita ai beni utilizzabili a fini civili e militari. Essa si distingue dunque dal disegno di nuova legge sul materiale bellico e dalla legge sull'energia nucleare, dato che la prima copre soltanto le merci 1131

usate esclusivamente per scopi militari e la seconda i materiali nucleari in senso stretto. I beni che sfuggono a quest'ultima legge possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti nucleari ad uso militare e ricadono nel campo d'applicazione del presente disegno.

Soggiacciono al presente disegno i beni che la Svizzera si è impegnata a controllare sulla base di accordi internazionali. Per il momento essi si limitano alla sola Convenzione sulle armi chimiche che è stata ratificata il 10 marzo 1995.

Oltre agli impegni di diritto internazionale, il nostro Consiglio determina quali sono le misure di controllo internazionali che la Svizzera applica e in particolare quali beni rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Per quanto riguarda la Convenzione sulle armi chimiche, il presente disegno ci autorizza a stabilire le disposizioni d'esecuzione necessarie. Vista la natura particolare di questa Convenzione, che non si limita a regolamentare il commercio transfrontalière, questa competenza va oltre quella richiesta per emanare prescrizioni a sostegno di misure di controllo internazionali. Potremo emanare, oltre a norme sul commercio transfrontaliero, prescrizioni concernenti la produzione, il deposito e il trasferimento di beni nonché regole sulle ispezioni. Non abbiamo invece questa competenza nel settore delle misure internazionali sostenute dalla Svizzera, che non si fondano però sul diritto internazionale.

Per sapere quali misure previste dalla legge debbano essere applicate bisogna riferirsi alle prescrizioni dei trattati internazionali e agli accordi conclusi in seno alle istituzioni di controllo internazionali. Il rilascio della licenza d'esportazione è sicuramente il punto più importante. In questo contesto, bisogna distinguere tra le esportazioni verso Stati partner, che possono essere esonerati dall'obbligo del permesso, e le esportazioni verso Stati terzi, che richiedono in generale licenze individuali. Occorre in tal caso esaminare se le esportazioni verso Stati terzi che non pongono problemi possono beneficiare di agevolazioni, quali procedure semplificate o licenze generali.

La maggior parte dei beni a duplice impiego sottoposti a controllo saranno enumerati e specificati nell'ordinanza d'applicazione della legge. L'ordinanza preciserà inoltre in una clausola
che anche l'esportazione di beni che non sono nominati nelle liste dell'ordinanza d'applicazione è, in singoli casi, sottoposta al regime del permesso se si presume che i beni in questione serviranno allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro vettori. Questo legittimo obiettivo sarà realizzato mediante un controllo dell'utilizzazione finale. Un simile controllo implica, da un lato, che l'esportatore sarà informato anticipatamente dalle autorità dell'introduzione, per un bene sensibile destinato a un determinato Paese, dell'obbligo del permesso di esportazione, perché si suppone che il bene sia destinato, per esempio, allo sviluppo e alla fabbricazione di armi di distruzione di massa o di loro vettori.

D'altro lato, questo controllo esige dall'esportatore che richieda un permesso d'esportazione alle autorità competenti, se egli sa o dovrebbe sapere che il bene destinato all'esportazione sarà utilizzato, per esempio, per lo sviluppo o la fabbricazione di armi di distruzione di massa o di loro vettori. Non si impone all'esportatore di effettuare ricerche particolari; il semplice fatto di essere a conoscenza dovrebbe essere sufficiente, come è il caso attualmente in Germania.

1132

Per quanto riguarda i beni sottoposti al regime del permesso, già attualmente l'esportatore è tenuto ad avvertire le autorità svizzere preposte al controllo delle esportazioni, se sa che un bene è destinato alla fabbricazione di armi ABC o di loro vettori. Si tratta qui di estendere quest'obbligo ai beni dei quali si può presumere, anche se non figurano su una delle liste relative a questa legge, che, in un caso concreto, saranno utilizzati per fabbricare armi di distruzione di massa o loro vettori. Si potrebbe immaginare, per esempio, che una macchina perforatrice per gallerie, che potrebbe eventualmente servire alla costruzione di una fabbrica sotterranea di produzione di gas tossico, sia sottoposta ad un controllo dell'utilizzazione finale, se l'esportatore è a conoscenza di questa possibile utilizzazione o poiché ne è stato informato dalle autorità preposte al rilascio del permesso. Al contrario, le esportazioni non sospette, come quelle di materiale d'ufficio, per esempio, non sarebbero sottoposte al controllo dell'utilizzazione finale, dato che questo materiale non può servire allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro vettori. A questo proposito, va ricordato che la clausola è in ogni modo senza oggetto per la maggior parte dei Paesi, dato che non sono sospettati di sviluppare questo tipo di armi.

Nei casi in cui sia difficile valutare la situazione, il controllo dell'utilizzazione finale dovrebbe incitare l'esportatore a ricercare il dialogo con le autorità preposte al controllo delle esportazioni, onde assicurarsi di non contravvenire all'articolo 7 capoverso 1 lettera e del disegno di nuova legge sul materiale bellico e, in ultima analisi, rendere più certa la sua posizione giuridica. Una simile misura d'intervento permette altresì alle autorità di reagire rapidamente e in modo flessibile a sviluppi particolari, senza dovere adattare continuamente le liste di beni o allungarle a dismisura. Il carattere preventivo di questa norma dovrebbe rivestire particolare importanza.

Ad eccezione del Canada, tutti i Paesi industrializzati occidentali applicano già questi controlli sull'utilizzazione finale (Stati Uniti, UÈ probabilmente dal 1° luglio 1995, Argentina) o stanno approntandoli (Giappone, Australia). Tenuto conto del fatto che, nel
prossimo futuro, quasi tutti i Paesi industrializzati occidentali effettueranno controlli dell'utilizzazione finale, è importante che la Svizzera disponga di un simile strumento, per evitare di diventare un punto di snodo per esportazioni illegali.

NelFelaborare l'ordinanza d'esecuzione, terremo conto delle esperienze maturate dagli altri Paesi in questo settore. Uno scambio continuo d'informazioni su questa clausola è già praticato in seno ai regimi internazionali di controllo.

L'ordinanza verrà comunque posta in consultazione.

214

Motivi di rifiuto del permesso

La legge precisa i criteri di rifiuto del permesso. Non si tratta di disposizioni facoltative: se la fattispecie legale è realizzata, il permesso non è rilasciato, naturalmente a condizione che i beni in questione siano sottoposti al regime del permesso.

1133

Il permesso deve essere rifiutato se l'attività prevista contravviene a un accordo internazionale. La Convenzione sulle armi chimiche, per esempio, vieta l'esportazione di certe sostanze chimiche verso Paesi che non sono parte all'accordo (per alcune di queste sostanze, essa prevede un periodo transitorio di 3 anni).

Il permesso deve essere pure rifiutato «se l'attività prevista contravviene agli obiettivi delle misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera». La Svizzera sostiene attualmente le misure di controllo previste dal Gruppo d'Australia, dal Gruppo dei Paesi fornitori nucleari e dal Regime di controllo della tecnologia missilistica, che hanno per scopo la non disseminazione o il divieto di armi di distruzione di massa e di loro vettori. Terminati i negoziati, decideremo in merito all'eventuale adesione della Svizzera al Nuovo Forum. Quest'ultimo si prefigge di impedire agli Stati che, a causa del loro armamento, rappresentano una minaccia militare regionale o sovraregionale, di procurarsi armi convenzionali come pure beni a duplice impiego che servono alla fabbricazione di simili armi.

Le informazioni concernenti i destinatari finali e gli intermediari critici scambiate nel quadro dei regimi di controllo serviranno come base per l'esame delle domande d'esportazione.

A questo proposito bisogna esaminare se le restrizioni delle esportazioni nei confronti di Paesi che, a causa dell'uso militare che potrebbero fare dei beni acquistati, costituiscono una minaccia per la pace regionale e sovraregionale, potrebbero essere interpretate come una violazione della nostra neutralità. In modo generale, è lecito affermare che le misure di controllo miranti a preservare la pace globale o regionale non sono in contraddizione con il principio di neutralità. Il diritto della neutralità non conosce un dovere esplicito di neutralità economica, ma lascia piena libertà agli Stati neutrali di formulare la loro politica economica esterna nel modo che a loro pare più opportuno. La neutralità svizzera potrebbe essere toccata se un'istanza non universale decretasse sanzioni contro una delle parti di un conflitto armato, vale a dire sanzioni che non presentano il carattere di un'azione internazionale di polizia. In caso di conflitto armato,
il diritto della neutralità esige che le parti al conflitto beneficino dell'uguaglianza di trattamento, se lo Stato neutrale intende limitare o vietare il commercio di beni che, per loro natura, servono principalmente o esclusivamente a obiettivi militari. È evidente che, in questo caso, prevarrebbero gli obblighi derivanti per la Svizzera dalla sua neutralità riconosciuta in diritto internazionale.

22 221

Commento delle singole disposizioni Scopo e campo d'applicazione (art. 1 e 2)

Giusta l'articolo 1, la legge si prefigge il controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego), in applicazione delle misure internazionali di controllo.

Il campo d'applicazione è limitato ai beni a duplice impiego, oggetto di accordi internazionali o designati dal nostro Consiglio in applicazione di misure internazionali di controllo non obbligatorie secondo il diritto internazionale.

1134

Gli accordi internazionali a cui fa riferimento l'articolo 2 capoverso 1 si limitano per il momento alla Convenzione sulle armi chimiche (cfr. n. 112.3 e 223.1). Per quanto concerne le misure internazionali di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, alle quali si riferisce l'articolo 2 ca-.

poverso 2, la Svizzera applica attualmente quelle del Gruppo d'Australia, del Gruppo dei Paesi fornitori nucleari e del Regime di controllo della tecnologia missilistica, che coordinano i controlli all'esportazione nei settori delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Sarà inoltre nostro compito decidere se e in quale misura sia opportuno sostenere le misure di controllo propugnate da altri regimi internazionali. In primo luogo, entra in linea di conto un'eventuale nostra partecipazione al Nuovo Forum, qualora fossero adempiute determinate premesse (cfr. n. 212). Gli Stati che partecipano ai negoziati sul Nuovo Forum hanno l'intenzione di controllare e, se necessario, vietare l'esportazione di armi convenzionale e di beni a duplice impiego che possono servire alla fabbricazione di simili armi, verso Paesi che minacciano la pace.

Le misure di controllo previste dal presente disegno si applicheranno alle seguenti liste di beni: Liste di beni 1. Prodotti chimici (1-3) 2. Sostanze chimiche 3. Agenti biologici 4. Installazioni chimiche 5. Installazioni biologiche 6. Materiali nucleari «dual-use» 7. Tecnologia missilistica

Fondamento internazionale Convenzione sulle armi chimiche Gruppo d'Australia Gruppo d'Australia Gruppo d'Australia Gruppo d'Australia Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare Regime di controllo della tecnologia dei missili

Fatta eccezione di qualche sostanza annoverata nelle tre liste di prodotti chimici (lista 1), tutti questi beni sono già sottoposti a controlli conformemente alla vigente legge sul materiale bellico (liste 2 e 3) e all'«Ordinanza ABC» (liste 4-7).

Se il Nuovo Forum venisse istituito e decidessimo di aderirvi, ricadrebbero nel campo d'applicazione della legge anche i beni industriali atti alla fabbricazione di armi convenzionali e gli altri beni civili utilizzabili a fini militari, a condizione che siano oggetto di un controllo da parte dei Paesi membri di questo regime. Siffatti beni corrisponderebbero ampiamente a quelli della lista della parte terza dell'allegato all'ordinanza del 22 dicembre 1993 sull'esportazione e il transito di prodotti (RS 946.221; RU 1994 426). Questa nuova lista dovrebbe nondimeno comportare un numero minore di rubriche.

L'articolo 2 capoverso 3 precisa che la legge si applica soltanto in quanto la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51) e la legge federale del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (RS 732.0) non siano applicabili.

1135

222

Definizioni (art. 3)

Nella presente legge, il concetto di beni comprende le merci, le tecnologie e il software.

La nozione di tecnologia corrisponde alla definizione attualmente utilizzata nei diversi accordi sui controlli all'esportazione non obbligatori dal profilo del diritto internazionale. Si tratta d'informazioni che servono a sviluppare, a produrre o a utilizzare un bene. Esse includono la documentazione e il sostegno tecnici.

Per la definizione di mediazione, si è fatto capo alle formulazioni della legge sull'energia nucleare e del disegno di nuova legge sul materiale bellico.

223

Misure di controllo

223.1

Applicazione di accordi internazionali (art. 4)

L'articolo 4 serve da base interna per l'applicazione degli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera. Per il momento, questa norma riguarda soltanto l'applicazione della Convenzione sulle armi chimiche, che prevede il controllo di determinati prodotti chimici (produzione, deposito, trasferimento, importazione, esportazione), impianti di produzione e altri impianti (vedi messaggio relativo all'approvazione di questa Convenzione, FF 1994 III 1 segg.). Questa Convenzione si rivolge agli Stati come tali e non direttamente agli individui: essa non è dunque direttamente applicabile («self-executing»).

Le disposizioni d'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche sono stabilite in modo così preciso (tipi e portate delle dichiarazioni, procedure d'ispezione ecc.) da lasciare agli Stati membri un margine di manovra legislativo molto limitato. Poiché il nostro Consiglio è autorizzato soltanto a far applicare la Convenzione e non può adottare misure più incisive rispetto a quelle in essa fissate, la competenza delegata è assai limitata. Essa permette tuttavia di sottoporre alla presente legge l'esecuzione di misure di controllo prese in virtù di altri eventuali accordi. Non sarà più necessario quindi dover istituire per l'applicazione di simili accordi una base legale specifica.

223.2

Sostegno ad altre misure di controllo internazionale (art. 5)

Potremo sostenere misure di controllo internazionali anche al di fuori di impegni di diritto internazionale. Questa competenza è tuttavia meno estesa di quella accordataci per applicare determinati accordi.

Negli articoli 4 e 5, il regime del permesso è la misura più importante. Il permesso è richiesto in particolare per esportare beni. Se un Paese estero fornitore esige una dichiarazione ufficiale sulla destinazione finale, la Svizzera deve poter rilasciare un certificato d'importazione, come già avviene dal 1951. In questo modo l'importazione di questi beni viene controllata dallo Stato. Per quanto riguarda il transito, esso deve continuare ad essere oggetto di controllo, almeno per campionatura, affinchè la Svizzera non funga a sua insaputa da 1136

punto di snodo per eludere le restrizioni all'esportazione decise dal Paese d'origine. Inoltre, il nostro Consiglio è autorizzato a controllare anche le attività di mediazione (cfr. n. 132.3).

L'adozione di tutte queste misure presuppone il loro coordinamento o, come nel caso del controllo dell'utilizzazione finale, la loro applicazione a livello internazionale. In entrambi i casi, se la Svizzera ne rimanesse esclusa, potrebbe essere adoperata come punto di snodo.

Come già detto a più riprese, i regimi internazionali sono attualmente il Gruppo dei Paesi fornitori nucleari, il Gruppo d'Australia e il Regime di controllo della tecnologia missilistica. Per i beni che servono a fabbricare armi convenzionali, vi si aggiungerebbe il Nuovo Forum, regime che succede al Cocom, sempre che venga effettivamente realizzato e la Svizzera vi aderisca.

Inoltre, l'articolo 5 (al pari dell'art. 4, se così prevedono gli accordi internazionali) autorizza il nostro Consiglio a istituire, mediante ordinanza, un controllo dell'utilizzazione finale. Come spiegato nel numero 213, l'esportazione di beni che non sono indicati singolarmente in un'ordinanza d'esecuzione- della presente legge sottosta al regime del permesso, se l'esportatore è stato preventivamente informato dalle autorità del Paese che tali beni serviranno allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro vettori oppure se l'esportatore sa o dovrebbe sapere che sono destinati a simile uso.

223.3

Rifiuto e revoca del permesso (art. 6 e 7)

Secondo l'articolo 6 lettera a, il permesso è rifiutato se l'attività prevista contravviene ad accordi internazionali. Alludiamo, in questo caso, alla Convenzione sulle armi chimiche, che non consente, per esempio, di fornire determinati prodotti chimici a Stati non contraenti o di fornirli facendoli transitare per un Paese terzo. Le domande di permesso relative a questi prodotti dovrebbero dunque essere rifiutate, indipendentemente dal fatto che si possa supporre o meno, nella fattispecie, che saranno utilizzati per la fabbricazione di armi chimiche.

Il rifiuto del permesso secondo l'articolo 6 lettera b, a differenza della lettera a, non interviene sulla base di accordi di diritto internazionale, ma si fonda su misure internazionali di controllo non obbligatorie dal punto di vista del diritto internazionale, che la Svizzera sostiene. Il permesso è rifiutato quando l'attività prevista contravviene agli obiettivi di tali misure.

Secondo l'articolo 7, il permesso deve essere revocato se, successivamente al rilascio, le circostanze sono mutate in modo tale che le condizioni del suo rifiuto secondo l'articolo 6 sono adempiute. Il permesso può essere revocato se le condizioni e gli oneri che lo accompagnano non sono osservati. Le circostanze che giustificano la revoca secondo il capoverso 2 devono essere esaminate caso per caso. Il disciplinamento previsto nella legge coincide con quello déll'«Ordinanza ABC». Le esperienze fatte in questo settore sono state soddisfacenti.

42 Foglio federale. 78° anno. Voi. II

1137

223.4

Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione (art. 8)

Nel suo ventaglio di misure, la legge non prevede divieti generalizzati, poiché, disciplinando beni ad uso multiplo, essi sarebbero inopportuni e sproporzionati. La Convenzione sulle armi chimiche prevede tuttavia che determinate esportazioni verso Paesi non contraenti non siano autorizzate in nessun caso.

L'articolo 8 capoverso 1 ci abilita ad agire di conseguenza, ma soltanto a condizione che la presente legge sia applicabile. Per esempio, non potremo riprendere misure di blocco decise dall'ONU fondandoci sulla presente legge, dato che non rientrano nel suo campo d'applicazione.

L'articolo 8 capo.verso 2, che costituisce il necessario complemento al capoverso 1, ci autorizza a decidere agevolazioni ed eccezioni alle misure di controllo in favore delle Parti contraenti di accordi internazionali secondo l'articolo 4 o dei Paesi che partecipano a misure di controllo internazionali sostenute dalla Svizzera. Questa disposizione risponde al principio di proporzionalità. Le agevolazioni sotto forma di licenze generali per Stati partner o altri Paesi non critici, e le eccezioni alle misure di controllo relative, per esempio, a modiche quantità sgravano sia chi vi è sottoposto sia l'amministrazione. Nel quadro dell'«Ordinanza ABC» si è rinunciato in determinati casi (allegati 2 e 3) ad esigere il permesso per le esportazioni a destinazione dei Paesi dell'OCSE. Ma, poiché non tutti i Paesi dell'OCSE sono parte ai regimi di non proliferazione, il criterio dell'appartenenza all'OCSE deve essere sostituito con quello della partecipazione ai regimi.

224 224.1

Sorveglianza Obbligo d'informazione (art. 9)

Conformemente all'articolo 9, l'obbligo di fornire informazioni o di tollerare controlli incombe, a differenza di quanto prevede il disegno di nuova legge sul materiale bellico, non soltanto a chi presenta una domanda di permesso (cpv.

1), ma a chiunque sia altrimenti soggetto alle misure di controllo previste dalla legge (cpv. 2). Tali obblighi sono indispensabili non soltanto per statuire sulle domande di permesso, ma soprattutto per applicare la legge nel suo insieme.

Per esempio, il servizio preposto ai controlli deve potere giudicare se una macchina utensile è esportata a giusta ragione senza permesso. Bisogna tenere in particolare conto del fatto che i controlli alla frontiera si limitano attualmente a campionature e che dunque non è possibile rinunciare a controlli all'interno del Paese.

224.2

Attribuzioni degli organi di controllo (art. 10)

Le misure di controllo previste nel capoverso 1 rispecchiano il disciplinamento dell'articolo 12 dell«Ordinanza ABC». Anche altre leggi prevedono controlli analoghi, per esempio l'articolo 39 capoversi 1 e 2 della legge sull'energia nucleare (RS 732.0), l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale sull'alcool (RS 680) e l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulle dogane (RS 631.0).

1138

L'articolo 26 capoverso 1 del disegno di nuova legge sul materiale bellico prevede altresì una disposizione del medesimo tenore.

Il capoverso 3 limita il trattamento dei dati. Gli organi di controllo possono elaborarli soltanto entro i limiti degli obiettivi della legge. Per quanto concerne i dati personali degni di particolare protezione, nella definizione data dall'articolo 3 lettera e della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1), possono essere trattati soltanto quelli che concernono procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Gli altri dati possono essere trattati soltanto se assolutamente necessario in un caso particolare. Pensiamo, per esempio, alla circostanza, potenzialmente determinante, che in uno Stato «critico» (cfr. n. 1) l'intermediario o il destinatario sia una persona vicina o avversa al regime politico, oppure appartenga a un gruppo fondamentalista che usa la violenza.

L'obbligo sancito dal capoverso 4 di rispettare il segreto d'ufficio sarebbe già coperto dall'articolo 320 CP. Questo capoverso, che corrisponde all'articolo 26 capoverso 4 del disegno di nuova legge sul materiale bellico, è stato inserito a ragion veduta nell'articolo 10 allo scopo di definire chiaramente la responsabilità degli organi di controllo e contribuire a eliminare certe preoccupazioni espresse dall'imprenditoria.

225

Procedura e rapporti

225.1

Competenza e procedura (art. 11)

Le competenze e le procedure saranno disciplinate nelle ordinanze d'esecuzione della presente legge. Tali ordinanze avranno in particolare per oggetto l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (controlli all'esportazione, dichiarazione, ispezioni) e le modalità dei controlli delle esportazioni e del transito, a sostegno di misure internazionali di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale.

Per quanto concerne le esportazioni, si prevede di riprendere la regolamentazione dell'«Ordinanza ABC», che ha dato buoni risultati nella pratica: l'istanza preposta al rilascio del permesso rimane l'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE, Divisione delle importazioni ed esportazioni). Per le domande di permesso di importanza fondamentale, in particolare politica, l'UFEE decide d'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DMF e del DFTCE e dopo consultazione del DFGP. Sedute interdipartimentali di coordinamento, nelle quali è rappresentata la Direzione generale delle dogane, competente per il controllo alla frontiera, si tengono in generale ogni 15 giorni. Se un'intesa non è possibile, il nostro Consiglio è chiamato a decidere su richiesta del Dipartimento dell'economia pubblica.

225.2

Rimedi giuridici (art. 12)

Le disposizioni dell'articolo 12 sui rimedi giuridici ricalcano la procedura amministrativa ordinaria stabilita nell'articolo 72 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) in congiunzione con l'articolo 100 let1139

tera a dell'organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110). Il nostro Consiglio è designato quale istanza di ricorso, poiché questo è un campo che interessa essenzialmente la politica estera e di sicurezza. Questi due settori sono di nostra competenza e per questo motivo sottratti dall'articolo 100 lettera a OG al campo d'applicazione del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

225.3

Rapporto (art. 13)

Secondo questa disposizione, il nostro Consiglio informa l'Assemblea federale sull'applicazione della legge nei suoi rapporti sulla politica economica esterna.

L'abbiamo già fatto per quanto riguarda l'esportazione di beni dual-use sottoposti a controllo in modo sommario nei rapporti 92/1+2 e 93/1+2 e in modo più completo nel rapporto 94/1+2.

226 226.1

Disposizioni penali Crìmini e delitti (art. 14); contravvenzioni (art. 15)

Le sanzioni penali previste corrispondono a quelle comminate per infrazioni simili nel disegno di nuova legge sul materiale bellico. All'articolo 14 si applicano inoltre i termini di prescrizione contenuti negli articoli 70 e seguenti CP.

Un atto può essere delittuoso perché viola la presente legge, ma anche una o diverse altre leggi, come quella sulle dogane, la legge federale sulle misure economiche esterne o la legge sul materiale bellico. Compete al giudice esaminare, nella singola fattispecie, se la sanzione secondo le disposizioni della presente legge copre anche l'illecito derivante dalle violazioni di altre prescrizioni (consunzione) o se l'incolpato dev'essere giudicato secondo più leggi (concorso ideale). Se l'atto punibile ha contribuito o contribuisce, intenzionalmente o per negligenza, a favorire la realizzazione di progetti concernenti armi di distruzione di massa, sono applicabili i combinati disposti penali dell'articolo 32 e dell'articolo 7 capoverso 1 lettera e del disegno di nuova legge sul materiale bellico, in ragione di considerazioni penali e della clausola di preminenza enunciata nell'articolo 2 capoverso 3 della presente legge. L'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE), quale presumibile ufficio preposto al rilascio dei permessi e al controllo, è competente per ordinare le misure di controllo relative a beni dual-use in caso di presunta violazione del suddetto articolo. L'UFEE farà, se del caso, una denuncia.

226.2

Confisca di materiale (art. 17)

Allo scopo di evitare problemi d'interpretazione sulla nozione di materiale tale da compromettere la sicurezza delle persone, come richiesto dall'articolo 58 CP nella sua forma riveduta, l'articolo 17 non collega la confisca a questa nozione, ma alla mancata garanzia di un'utilizzazione conforme al diritto di un bene dual-use. Siccome perseguimento e giudizio rientrano nella giurisdizione penale federale e vista la competenza esclusiva in materia di diritto amministrativo della Confederazione che sopporta anche i costi di un'eventuale azione, le merci 1140

confiscate e gli eventuali profitti della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione.

Il giudice ordinerà la confisca dei valori patrimoniali sulla base del nuovo articolo 59 CP. Non è in questo caso necessario prevedere una norma speciale. I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione o al Cantone, a seconda del tribunale giudicante (art. 381 CP). Questa regola favorisce in una certa misura i Cantoni, compensando l'articolo 17 della legge secondo cui essi non beneficiano dell'eventuale realizzazione dei materiali.

226.3

Giurisdizione e obbligo di denuncia (art. 18)

Secondo il capoverso 1, il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sono di competenza della giurisdizione.penale federale, come è già il caso nella legge federale sul materiale bellico, nella legge sull'energia nucleare e nell'«Ordinanza ABC». Il capoverso 2 prevede l'obbligo di denunciare le infrazioni al Ministero pubblico della Confederazione, obbligo altresì previsto nell'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 373.0).

227 227.1

Collaborazione delle autorità Assistenza amministrativa (art. 19 e 20)

Questi due articoli disciplinano, l'uno, l'assistenza amministrativa in Svizzera e, l'altro, quella con le autorità straniere, le organizzazioni e istituzioni internazionali. Per organizzazioni e istituzioni internazionali si intendono quelle i cui membri sono Stati.

L'articolo 20 capoverso 2 ha per oggetto le richieste di informazioni rivolte ad autorità straniere o ad organizzazioni o istituzioni internazionali. A tal scopo, la Svizzera può fornire dati a servizi stranieri che potranno eventualmente completarli a destinazione delle autorità svizzere impegnate in un procedimento interno. In questo caso vi è assistenza amministrativa da parte di autorità od organizzazioni internazionali a beneficio della Svizzera. I dati (p. es. informazioni sui beni, luogo e scopo della loro utilizzazione, persone che partecipano alla produzione, alla fornitura o alla mediazione) possono essere comunicati soltanto se le autorità estere o le organizzazioni o istituzioni internazionali sono vincolate al segreto d'ufficio o a un analogo obbligo di discrezione.

"L'articolo 20 capoversi 3 e 4 disciplina l'assistenza amministrativa accordata dalla Svizzera a favore dell'estero. Le autorità svizzere possono comunicare, a determinate condizioni, dati ad autorità straniere o a organizzazioni internazionali, affinchè quest'ultime possano utilizzarli per un procedimento avviato all'estero. Quest'assistenza amministrativa si fonda sul principio di reciprocità: le autorità svizzere riceveranno dall'estero le informazioni necessarie per appli.care la legge soltanto a condizione che anche la Svizzera metta a disposizione dell'estero i dati necessari per l'applicazione delle prescrizioni estere corrispondenti alla presente legge.

1141

227.2

Servizio d'informazione (art. 21)

In seno al Ministero pubblico della Confederazione sarà istituito un servizio d'informazione. Questo servizio avrà il compito - secondo i criteri indicati nella presente legge, nella procedura penale, nella legislazione sulla protezione dei dati e negli atti legislativi concernenti la sicurezza interna - di acquisire, trattare e comunicare i dati nella misura necessaria all'applicazione della legge, alla prevenzione di atti delittuosi e al perseguimento penale. Lo scambio di dati con le autorità nazionali ed estere preposte al perseguimento penale e alla sicurezza rivestirà un ruolo cruciale.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

È difficile valutare la portata dei nuovi compiti derivanti dalla ratifica della Convenzione sulle armi chimiche e da un'eventuale partecipazione al Nuovo Forum. Si può tuttavia presumere che i servizi interessati del DFAE, dell'UFEE, del laboratorio AC di Spiez del DMF e, almeno inizialmente, del Ministero pubblico della Confederazione potranno far fronte a questi compiti supplementari con il personale attuale o mediante spostamenti interni. Per quanto riguarda il futuro, non è tuttavia certo che queste misure saranno sufficienti, in particolare presso il Ministero pubblico della Confederazione, il quale, oltre a istituire un servizio d'informazione, dovrà occuparsi di nuove incombenze in relazione con la prevenzione dei reati e il perseguimento penale.

4

Programma di legislatura

II disegno di legge è stato annunciato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 134).

5

Relazione con il diritto europeo

In materia di non proliferazione, l'Unione Europea (UE) persegue gli stessi obiettivi della Svizzera. Gli Stati dell'UE partecipano attivamente all'applicazione delle misure internazionali di controllo. Fino al 1° luglio 1995, tali misure di controllo sono state attuate direttamente negli Stati membri dell'UE, perché a livello comunitario esisteva soltanto il regolamento n. 428/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo all'esportazione di taluni prodotti chimici (GUCE L 50 del 22 feb. 1989, pag. 1). Questo regolamento sottoponeva l'esportazione di otto sostanze chimiche a un'autorizzazione da parte delle istanze nazionali competenti in materia d'esportazione.

Nel dicembre 1994, il Consiglio ha approvato il Regolamento che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice impiego e la Decisione relativa all'azione comune adottata sulla base dell'articolo J.3 del Trattato concernente il controllo delle esportazioni di beni a duplice impiego, che entreranno in vigore il 1° luglio 1995. Questa suddivisione della normativa in un regolamento e in un'azione comune nel quadro della politica estera e di

1142

sicurezza comune (PESC) è giustificata dal fatto che le decisioni concernenti il contenuto delle liste di beni e le destinazioni, come pure i criteri che determinano il rilascio del permesso d'esportazione, presentano un carattere strategico e rientrano di conseguenza nella sfera di competenza degli Stati membri. Rammentiamo a tal riguardo che le disposizioni del nuovo titolo V del Trattato sull'Unione Europea (TUE) istituiscono una politica estera e di sicurezza comune (PESC), che copre tutti gli ambiti ad essa connessi. Si tratta dunque di una cooperazione intergovernativa. Le azioni comuni impegnano gli Stati membri nelle loro prese di posizióne e nella condotta della loro azione (art. J.3, par.

4 TUE).

Nell'ambito del mercato interno, entrambi questi testi legislativi rappresentano un primo passo verso l'istituzione di un sistema comune di controllo dell'esportazione di beni a duplice impiego.

Le diverse liste comuni alle quali rinvia il regolamento sono allegate alla decisione del Consiglio.

Il regolamento del Consiglio si prefigge un controllo efficace dell'esportazione di beni a duplice impiego negli Stati membri. Nel medesimo tempo, vuole garantire la libera circolazione all'interno dell'EU a questi beni che possono servire sia a scopi civili che militari.

Cardine delle misure di controllo è l'articolo 3 del Regolamento, che stabilisce l'obbligo del permesso per l'esportazione dei beni elencati nell'allegato 1 della Decisione sull'azione comune. A titolo di complemento, l'articolo 4 prevede che anche le esportazioni di beni a duplice impiego non riportati nella menzionata lista debbano sottostare all'obbligo di licenza a determinate condizioni (controllo dell'utilizzazione finale). Ad esempio, quando l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti del suo Paese che questi beni sono o possono essere destinati completamente o parzialmente per armi di distruzione di massa o per relativi vettori, oppure qualora l'esportatore sappia che i beni in questione sono destinati completamente o in parte ai fini menzionati, dovrà informare le autorità nazionali competenti che stabiliranno se per la relativa esportazione sia necessario o meno il permesso.

Il permesso d'esportazione è rilasciato conformemente agli articoli 6 e seguenti dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale
l'esportatore risiede ed è valida in tutta la Comunità. Per ogni singola esportazione o riesportazione è necessario di permesso. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere, per specifici beni o gruppi di beni, formalità agevolate, ad esempio sotto forma di permesso generale per determinati Paesi elencati nell'allegato II della Decisione sull'azione comune o di licenza globale accordata a un esportatore determinato. La Svizzera figura nella lista, non esaustiva, di Stati dell'allegato II. Nel decidere circa il rilascio del permesso d'esportazione, le autorità competenti tengono conto delle direttive comunitarie fissate nell'allegato III della Decisione concernente l'azione comune.

Se i beni per i quali viene richiesto un permesso individuale d'esportazione si trovano, o si troveranno, in un altro Stato membro, occorre indicarlo nella domanda. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro nel quale è stato richiesto il permesso devono consultare immediatamente le autorità competenti

1143

dello Stato membro interessato. Queste ultime comunicano, entro 10 giorni lavorativi, eventuali obiezioni al rilascio del permesso, che sono vincolanti per 10 Stato membro nel quale è stata inoltrata la domanda.

Se un'esportazione può ledere interessi fondamentali di uno Stato membro, il medesimo può chiedere ad un altro Stato membro di non rilasciare il permesso di esportazione o, se già era stato accordato, di revocarlo. In tal caso, vanno avviate immediatamente consultazioni che devono essere concluse entro 10 giorni lavorativi.

11 disegno di legge è compatibile con il regolamento del Consiglio. Questa compatibilita, specialmente nel settore delle misure di controllo e grazie all'introduzione del controllo sull'utilizzazione finale, impedisce che la Svizzera sia utilizzata come punto di snodo per eludere i controlli e che l'economia svizzera sia svantaggiata nei confronti della concorrenza dell'UE.

6 61

Costituzionalità Competenza

La legge qui proposta si basa sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri e su quella di legiferare in materia di diritto penale (art. 64bis Cost.).

Secondo dottrina e prassi, oltre alla competenza di concludere con l'estero accordi di diritto internazionale, il Consiglio federale è tacitamente autorizzato, in virtù della competenza generale, conferitagli dalla Costituzione federale in materia di affari esteri, di promulgare leggi concernenti le relazioni estere (cfr.

FF 1991 IV 547, 1980 I 1004, 1979 I 628). Le misure previste dal disegno mirano a tutelare gli interessi della Svizzera dal profilo della politica estera e di sicurezza. Esse intendono soprattutto contribuire a ridurre il pericolo, che corre anche la Svizzera, derivante dall'utilizzazione incontrollata di alta tecnologia nel settore delle armi ABC e dei loro vettori.

62

Delega del diritto di legiferare

II disegno ci autorizza, nei limiti stabiliti dalla legge, ad emanare ordinanze complementari. Nella misura in cui riguarda l'esecuzione di trattati internazionali, questa competenza si limita agli impegni assunti dalla Svizzera in virtù di tali trattati, che, a loro volta, devono essere approvati dalle Camere. Per quanto riguarda le altre misure previste dal disegno, esse presuppongono l'esistenza di misure di controllo internazionali che la Svizzera ha interesse ad appoggiare. Occorre dunque delegare al nostro Consiglio la competenza di legiferare, al fine di consentirgli di reagire in modo rapido, flessibile e adeguato al costante mutamento dello scenario internazionale e all'evoluzione della tecnologia di punta.

7499

1144

Legge federale

Disegno

sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri; visto l'articolo 64bis della Costituzione federale;.

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 19951', decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. l Scopo La presente legge persegue lo scopo, in applicazione di misure internazionali, di sottoporre a controllo i beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego).

Art. 2 Campo d'applicazione 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego che sono oggetto di accordi internazionali.

2 II Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

3 La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la 2) legge federale del sul materiale bellico e la legge federale del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare 3'.

Art. 3 Definizioni 1 Per beni si intendono le merci, le tecnologie e il software.

2 Per tecnologia s'intendono le informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene.

»FF 1995 II 1106 >RU ... (FF 1995 II ...)

>RS 732.0

2 3

1145

Controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari. LF 3

Per mediazione s'intendono le attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Sezione 2: Misure di controllo Art. 4 Applicazione di accordi internazionali In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: a. introdurre l'obbligo del permesso e l'obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti: 1. la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni, 2. l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni; b. emanare prescrizioni in materia d'ispezione.

Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: a. introdurre l'obbligo del permesso e l'obbligo della dichiarazione; b. ordinare misure di sorveglianza.

Art. 6 Rifiuto del permesso II permesso è rifiutato se l'attività prevista contravviene: a. ad accordi internazionali; b. agli obiettivi delle misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

Art. 7 Revoca del permesso 1 II permesso è revocato se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l'articolo 6.

2 II permesso può essere revocato se le condizioni e gli oneri ad esso connessi non sono rispettati.

Art. 8 Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione 1 In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio del permesso per taluni Paesi di destinazione.

2 II Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per: a. Parti di accordi internazionali; o b. Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

1146

Controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari. LF

Sezione 3: Sorveglianza Art. 9 Obbligo d'informazione 1 Chi presenta urta domanda di permesso o è titolare di un permesso è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale di un caso o per un controllo.

2 Chi sottosta in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è tenuto a fornire le stesse informazioni e documenti.

Art. 10 Attribuzioni degli organi di controllo 1 Gli organi di controllo sono autorizzati a penetrare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.

2 Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire, all'atto dei controlli, gli organi di polizia federali competenti.

3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4 Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.

Sezione 4: Procedura e rapporti Art. 11 Competenza e procedura II Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.

Art. 12 Rimedi giuridici Contro le decisioni su ricorso fondate sulla presente legge è ammissibile il ricorso al Consiglio federale secondo gli articoli 72 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa 1'.

Art. 13 Rapporto II Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

» RS 172.021

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Controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari. LF

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 14 Crimini e delitti 1 Chiunque, intenzionalmente: a. senza permesso, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un permesso, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; b. senza permesso, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un permesso, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatali all'estero; e. in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un permesso, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; d. omette di notificare merci destinate all'importazione, all'esportazione, in transito o destinate alla mediazione, o presenta una falsa dichiarazione all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito o della mediazione; e. esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nel permesso; f. procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi.

2 Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100000 franchi.

Art. 15 Contravvenzioni 1 Chiunque, intenzionalmente: a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, è punito con l'arresto o la multa fino a 100000 franchi.

2 II tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

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Controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari. LF

Art. 16 Infrazioni commesse nelle aziende Se l'infrazione è commessa in un'azienda, è applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1'.

Art. 17 Confisca di materiale II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione. ,, Art. 18 'Giurisdizione, obbligo di denuncia 1 II perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione penale federale.

2 Le autorità preposte al rilascio dei permessi e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 6: Collaborazione tra le autorità Art. 19 Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 20 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere 1 Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni e consessi internazionali e coordinare le indagini qualora: a. sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e b. le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione.

2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti: ') RS 313.0

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Controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari. LF

a.

la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario dei beni; b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni; e. le modalità finanziarie dell'operazione.

3 Se Io Stato estero accorda la reciprocità, esse possono, di propria iniziativa 0 su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati: a. saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e b. saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4 Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 21 Servizio d'informazione II Ministero pubblico della Confederazione assicura il funzionamento di un servizio d'informazione preposto all'acquisizione, al trattamento e alla comunicazione dei dati necessari all'esecuzione della presente legge, della prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 22 Esecuzione II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Ari. 23 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7500

1150

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) del 22 febbraio 1995

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1995

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16.05.1995

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