# S T #

95.048

Messaggio concernente il pacchetto agrario 95 Parte I:

Misure d'orientamento nella produzione vegetale: Proroga dei decreti federali concernenti una modifica temporanea alla legge sull'agricoltura e di quella sui cereali

Parte II:

Designazione dei prodotti agricoli: complemento alla legge sull'agricoltura

Parte III:

Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura: complemento alla legge sull'agricoltura

Parte IV: Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali Parte V:

Controllo del commercio dei vini: complemento al decreto sulla viticoltura

Parte VI: Migliore protezione delle specie vegetali: modificazione della legge federale sulla natura e sul paesaggio del 27 giugno 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i seguenti disegni: - modificazione dei decreti federali concernenti una modifica temporanea della legge sull'agricoltura e della legge sui cereali (parte I); - modificazione della legge sull'agricoltura (parte II e III); - approvazione della Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali (parte IV); - modificazione del decreto federale sulla viticoltura (parte V); - modificazione della legge federale sulla natura e sul paesaggio (parte VI).

In pari tempo vi preghiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: Per quanto riguarda la parte II: Designazione dei prodotti agricoli 1993 P 93.3051 Valorizzazione dei prodotti tipici delle regioni di montagna (N 18.6.93, Comby) 1993 P 93.3138 Protezione del formaggio Gruyère (N 18.3.93, Gobet) 1995 - 490

21 Foglio federale. 78° anno. Vol. IV

589

1993 P 93.3018

1993 M 93.3153 1993 M 93.3150 1994 P 94.3265

Promovimento della coltura biologica (N 7.6.93, Commissione dell'economia e dei canoni N [91.313]) Protezione dei prodotti indigeni di qualità (S 21.9.93, Beerli; N 29.9.93) Protezione dei prodotti indigeni di qualità (N 29.9.93, gruppo liberale-radicale; S 21.9.93) Protezione e valorizzazione di prodotti tipici (N 7.10.94, Comby).

Per quanto riguarda la parte III: Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura 1993 M 93.3142 Abrogazione di prescrizioni nei settori a monte della produzione agricola (N 29.9.93, gruppo liberale-radicale; S 21.9.93) 1993 M 93.3154 Abrogazione di prescrizioni nei settori a monte della produzione agricola (S 21.9.93, Beerli; N 29.9.93).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 giugno 1995

590

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio Pacchetto agrario 95 Con il settimo rapporto sull'agricoltura è stata avviata nel 1992 una riforma della politica agraria di cui una prima tappa è stata realizzata segnatamente con l'introduzione di nuovi pagamenti diretti conformemente agli articoli 3la e 31b della legge sull'agricoltura. Il messaggio sulla seconda tappa di riforma comprendente una revisione globale delle disposizioni legali nel settore agricolo («Politica Agraria 2002») sarà presentato nella prima metà del 1996. Per singoli settori è tuttavia necessaria una procedura più celere. Questi settori erano già menzionati nella consultazione e la loro trattazione non poteva più essere differita. l'decreti federali urgenti sulle misure d'orientamento nella produzione vegetale scadono alla fine del 1996, vale a dire prima che la riforma globale summenzionata entri in vigore, e devono pertanto essere prorogati (parte I). Il disegno sulle denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e i label protetti è atteso già da qualche tempo (parte II). Figurano inoltre elementi del pacchetto di misure decise il 30 giugno 1993 sul rilancio e sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (parte III: protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura). Nel decreto federale sulla viticoltura (parte V) occorre elaborare urgentemente una nuova base legale per la Commissione per il commercio dei vini, dato che quella precedente decade con l'entrata in vigore della legge sulle derrate alimentari.

Riforma della politica agraria secondo tappe Settimo rapporto sull'agricoltura: agricoltura SOSTENIBILEe

1" Tappa -* separazione tra politica dei prezzi e politica dei redditi -» indennità per prestazioni ecologiche -* diminuzione dei prezzi -» trasformazione dei provvedimenti protettivi alle frontiere

COMPETITIVA

2'Tappa -> miglioramento della competitivita e della conformità al mercato -* liberalizzazione dei prezzi e dei margini -* diminuzione dei costi di produzione e promovimento di strutture efficienti -> orientamento verso una produzione sostenibile

591

Misure di orientamento della produzione vegetale; proroga dei decreti federali sulla modifica temporanea della legge sull'agricoltura e della legge sui cereali (parte I) Per orientare la crescente produzione di cereali panificabili e di cereali foraggeri, vista la netta diminuzione della domanda indigena di questi ultimi, il 21 giugno 1991 il Parlamento ha modificato la legge sull'agricoltura e la legge sui cereali mediante due decreti validi sino al 31 dicembre 1996. Dato che la seconda tappa di riforma (PA 2002) menzionata precedentemente entrerà verosimilmente in vigore dopo la scadenza dei decreti federali, si propone la loro proroga nella forma attuale sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Designazione dei prodotti agricoli; complemento della legge sull'agricoltura (parte II) II proposto complemento alla legge sull'agricoltura dovrebbe permettere, mediante il promovimento dello smercio, di emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati. Ne beneficeranno soprattutto i prodotti messi a punto secondo speciali procedure (ad es. colture biologiche, produzione integrata), prodotti con proprietà specifiche e prodotti di origine particolare (denominazione d'origine, indicazioni geografiche).

Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura; complemento della legge sull'agricoltura (parte III) Questo settore è in relazione con il pacchetto di misure sul rilancio economico e sull'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio ed era già stato trattato in parte nell'ambito del disegno sullo SEE (materie ausiliarie dell'agricoltura). Le modifiche di legge proposte mirano a smantellare gli ostacoli al commercio nei confronti dell'UE.

Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali CIPV (parte IV) La Convenzione si prefigge di lottare efficacemente contro l'introduzione e la diffusione di organismi che possono danneggiare i vegetali o i prodotti vegetali.

Gli accordi GA TT riconoscono alla convenzione CIPV la competenza di fissare i principi fondamentali nel settore della protezione dei vegetali. Ratificandola, la Svizzera potrà partecipare all'elaborazione di queste disposizioni.

Controllo del commercio dei vini; complemento del decreto sulla viticoltura
(parte V) Attualmente il controllo del commercio dei vini è disciplinato in due ordinanze specifiche del Consiglio federale e del DFI (RS 817.421, RS 817.421. \). Con l'entrata in vigore, il 1 ° luglio 1995, della nuova legge sulle derrate alimentari la base tegole delle predette ordinanze viene a cadere. Si propone pertanto di creare una nuova base legale nel decreto sulla viticoltura.

592

Migliore protezione delle specie vegetali; modificazione della legge federale sulla natura e sul paesaggio (parte VI) Si propone di migliorare la protezione dal profilo del diritto penale nel commercio di piante minacciate di estinzione. In pari tempo, si dovrà trasferire il controllo del commercio internazionale, unitamente al controllo della protezione dei vegetali, dal confine alle aziende che commerciano con simili vegetali.

593

Messaggio Parte I:

Misure di orientamento nella produzione vegetale; Proroga dei decreti federali concernenti una modifica temporanea della legge sull'agricoltura e di quella sui cereali

Compendio Nell 'ambito della seconda tappa della riforma agricola in corso («Politica agraria 2002») si prevede di riprendere i provvedimenti sull'orientamento della produzione vegetale nella legislazione ordinaria. Dato che questa revisione globale del diritto agricolo entrerà verosimilmente in vigore dopo la scadenza dei decreti federali (fine 1996), si propone di prorogare questi ultimi nella loro forma attuale.

I

Parte generale

II

Situazione iniziale

La crescente produzione di cereali panificabili e di cereali foraggeri, accompagnata da un netto calo della domanda interna di questi ultimi, ha portato negli anni Ottanta ad un grado di auto-approvvigionamento viepiù elevato.

Alla luce di questa situazione e in vista del nuovo orientamento della politica agraria, il Parlamento ha modificato il 21 giugno 1991 la legge sull'agricoltura e quella sui cereali mediante due decreti la cui validità è limitata al 31 dicembre 1996. Entrambi questi atti legislativi sono entrati in vigore il 1° gennaio 1992 unitamente alle relative ordinanze d'esecuzione.

I decreti summenzionati rappresentano la base giuridica per le seguenti misure d'orientamento nella produzione vegetale: a. contributi per la cessazione dello sfruttamento di superfici destinate alla campicoltura; b. contributi per l'utilizzazione estensiva di superfici agricole utili; e. contributi compensativi per esercizio o per superficie, in sostituzione di quelli destinati a coprire i costi di produzione in regioni con difficili condizioni di gestione del suolo.

Successivamente, con la progressiva limitazione della garanzia totale dei prezzi per i cereali panificabili i produttori dovranno assumersi a partire dal raccolto 1995 tutti i costi di utilizzazione dei cereali panificabili declassati.

Le misure adottate si prefiggono di stabilizzare la produzione di cereali a un quantitativo di 1.1-1.2 milioni di tonnellate nonché di favorire una campicoltura meno intensiva e consona alle esigenze locali.

Nel frattempo abbiamo adeguato questi strumenti. Nel 1993 abbiamo autorizzato a titolo sperimentale la coltivazione di materie prime rinnovabili su una superficie di 2000 ettari. Nel 1994, i contributi per le superfici ecologiche compensative e per i prati sfruttati in modo poco intensivo sono stati integrati nei provvedimenti ecologici ai sensi dell'articolo 310 LAgr.

594

Nel 1995 la superficie per la coltivazione a titolo sperimentale di materie prime rinnovabili è stata estesa di 1000 ettari raggiungendo in tal modo i 3000 ettari, mentre i contributi compensativi a produttori in difficili condizioni di gestione del suolo sono stati soppressi.

12

Ripercussioni dei decreti federali concernenti una modifica temporanea della legge sull'agricoltura e di quella sui cereali

Nel 1992, anno in cui sono stati introdotti i due decreti, la produzione ha reagito in maniera piuttosto contenuta alle misure di orientamento nella produzione vegetale. La causa principale va ricercata nel fatto che le misure hanno potuto entrare in vigore soltanto in un momento in cui i piani di coltivazione dei produttori erano già molto avanzati. Negli anni successivi le misure di orientamento sono state adottate con una frequenza sempre maggiore.

Con la cessazione della gestione di superfici destinate alla campicoltura e la produzione estensiva di cereali, è stato possibile dal 1992 al 1994 stabilizzare la produzione globale di cereali panificabili e foraggeri a circa 1,2 milioni di tonnellate. L'effetto diretto e indiretto in termini quantitativi delle misure può essere stimato a 80000-100000 tonnellate di cereali all'anno. Si può inoltre ritenere che i contributi più bassi per i costi di produzione e la promozione dello sfruttamento poco intensivo dei prati abbiano parimenti comportato una riduzione del quantitativo di cereali, o quantomeno frenato l'ulteriore crescita.

Nel complesso, le misure hanno ampiamente raggiunto il loro scopo. Gli agricoltori, i consumatori e le organizzazioni ambientaliste le giudicano perlopiù positivamente.

La tabella seguente mostra gli effetti delle misure per le diverse superfici. La superficie per i cereali foraggeri ammontava sinora a 70 000-80 000 ettari e, eccettuate oscillazioni di breve durata, dovrebbe stabilizzarsi su questo valore. La superficie per il maggese ammontava nel 1994 a 2250 ettari, mentre quella per le materie prime rinnovabili si limita attualmente a 3000 ettari. Anche per quanto riguarda la produzione estensiva dei cereali occorre prevedere un'ulteriore ampliamento. Complessivamente, a contare dal 1996 si registrerà un totale di spesa di circa 150 milioni di franchi.

Evoluzione delle superfici dal 1992 al 1994 Anno

1992 1993 1994

Cereali

Maggese

Materie

ha

ha

rinnovabili cereali foraggeri ha ha

78770

960 24SO 2250

185 370

79200 73 170

0

Totale spese

Prodotti cereali estensibili

41 280 44250 46160

quota

cereali panificabili

quota

in %

ha

in %

fr.

53 56 60

24370

24 28 33

208 700 000 195400000 158700000

28700 36340

595

2

Parte speciale: necessità di una proroga

L'aumento della produttività e il calo della domanda liberano progressivamente superfici per la produzione di beni non alimentari per le quali occorre trovare un impiego alternativo. La maggior parte di queste superfici «vacanti» era impiegata precedentemente per la detenzione di mucche e la coltivazione di cereali. Le cause più importanti della liberazione di superfici sono l'aumento delle prestazioni nella produzione del latte, l'aumento del reddito nella produzione cerealicola e il calo della domanda di cereali foraggeri.

Per l'utilizzazione di queste superfici occorre potenziare gli attuali strumenti di stabilizzazione o di riduzione di determinate produzioni. Una parte rilevante delle superfici che si libereranno potrà essere riutilizzata nell'ambito dell'estensione delle superfici ecologiche compensative.

Prevediamo di riprendere e potenziare ampiamente le misure summenzionate per attuare il nuovo orientamento della politica agraria. Dato che le modifiche legislative necessarie a tal fine entreranno in vigore solo dopo lo scadere, alla fine del 1996, dei decreti federali, questi ultimi dovranno essere prorogati nella loro forma attuale sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali. Rinunceremo in questo contesto a modificare o ad abrogare taluni articoli. Eventuali modifiche concrete saranno eseguite nell'ambito della revisione totale della legge sull'agricoltura.

Il decreto federale sulla modifica temporanea della legge sull'agricoltura deve essere prorogato al massimo sino al 31 dicembre 1998. Quello riguardante la legge sui cereali sarà integrato solo in un secondo tempo nella legge sull'agricoltura.

Occorre innazitutto creare una base costituzionale che consenta di adottare in questo momento e in futuro un disciplinamento liberale in materia di cereali panificabili. Per questa ragione è opportuno prorogare detto decreto sulla modifica temporanea della legge sui cereali al massimo fino al 31 dicembre 2000.

Le modificazioni sinora apportate ad entrambi i decreti federali (RU 1993 325) sono parte integrante dei medesimi e sono parimenti prorogate.

La proroga dei decreti federali è in sintonia con gli impegni contratti nell'ambito dell'Accordo GATT.

3 31 311

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie Sulla Confederazione

Le spese per il periodo 1996-1998 ammonteranno a circa 150 milioni di franchi all'anno, già previsti nella pianificazione finanziaria.

312

Sui Cantoni e Comuni

I mezzi finanziari saranno messi a disposizione dalla Confederazione. Il disegno non inciderà minimamente né sui Cantoni né sui Comuni.

596

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Trattandosi del proseguimento di misure già esistenti, non si prevedono conseguenze per il personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4

Programma di legislatura

Questo disegno è annunciato nel programma di legislatura 1995-1999.

5

Basi legali

I decreti federali prorogati poggiano sulle stesse basi costituzionali del decreto originario.

7916.1

597

Decreto federale concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995'>, decreta: I

II decreto federale del 21 giugno 19912) concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura è modificato come segue: N. II cpv. 3 3 II presente decreto è prorogato sino all'entrata in vigore della prevista revisione totale della legge sull'agricoltura, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1998.

II 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 1997.

»FF 1995 IV 589 >RU 1991 2611

2

598

Decreto federale

Disegno

concernente una modifica temporanea della legge sui cereali Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995 ", decreta: I

II decreto federale del 21 giugno 19912) concernente una modifica temporanea della legge sui cereali è modificato come segue: N. II cpv. 3 3 II presente decreto è prorogato sino al momento dell'integrazione della legge sui cereali nella legge sull'agricoltura, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2000.

II 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 1997.

" FF 1995 IV 589 > RU 1991 2629

2

599

Parte II: Designazione dei prodotti agricoli; complemento alla legge sull'agricoltura Compendio // Consiglio federale annuncia nel settimo rapporto sull'agricoltura (FF 1992 // 371) un nuovo orientamento della politica agraria e accenna alla necessità di adottare prescrizioni in materia di produzione, controllo ed etichettatura di prodotti ottenuti secondo speciali procedure.

L'agricoltura e, con essa, la politica agraria sono chiamate oggi ad affrontare grandi sfide. La produzione di generi alimentari deve tener viepiù conto dei bisogni del mercato e delle possibilità di smercio. Questa esigenza si fa ancor più impellente se consideriamo gli impegni di economia esterna (GA TT) e il progressivo adeguamento alla situazione nell'Unione europea.

Affinchè lo Stato abbia ad intervenire solo in via sussidiaria mediante pagamenti diretti, esso deve approntare un contesto che consenta all'agricoltura di offrire prestazioni di mercato ottimali. L'agricoltura e i settori da essa dipendenti possono realizzare tale proposito, fra l'altro, conferendo ai prodotti agricoli indigeni un profilo chiaro allo scopo di evitare perdite di quote di mercato e, se possibile, fissare buoni prezzi di mercato. Per raggiungere questo obiettivo nonché per proteggere maggiormente i produttori dalla concorrenza sleale è necessario creare condizioni quadro in materia di designazione dei prodotti agricoli e relativi prodotti trasformati.

Le basi legali richieste in questa parte e che saranno sancite nella legge sull'agricoltura, consentono di emanare prescrizioni in materia di denominazioni. Le nuove norme dovranno limitarsi agli aspetti che non sono contemplati nella legge sulle derrate alimentari. Si citi ad esempio (a) una determinata procedura di produzione, come la coltura biologica e la produzione integrata; (b) le proprietà specifiche dei prodotti; nonché (e) le indicazioni di provenienza (denominazioni d'origine, indicazioni geografiche).

I II III 111.1

Parte generale Situazione iniziale Situazione nell'ambito dello smercio di prodotti agricoli Situazione generale sui mercati agricoli

Data la situazione seguente, il settore agricolo è oggi chiamato ad affrontare grandi sfide: - Saturazione dei mercati per i prodotti agrìcoli. I progressi in ambito tecnicobiologico e l'intensificazione dello sfruttamento del suolo hanno portato ad un aumento più marcato delle quantità prodotte rispetto alla domanda.

- Turismo per acquisti oltre confine. I prezzi per i produttori ed i prezzi al consumo sono notevolmente più elevati di quelli applicati nei Paesi confinanti, sicché un numero sempre maggiore di consumatori fa la spesa oltre confine 600

facendo perdere all'economia alimentare svizzera quote di mercato. In pari tempo, le spese della Confederazione per la valorizzazione dei prodotti, in particolare del latte, sono fortemente aumentate soprattutto negli anni Ottanta.

- Apertura progressiva delle frontiere. A seguito degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo agricolo GATT/OMC in vista di possibilità minime di accesso al mercato per i prodotti agricoli e in vista della trasformazione e in parte dell'eliminazione della protezione alla frontiera, anche l'agricoltura svizzera deve porsi sempre più nella concorrenza internazionale. La competitivita rappresenta una condizione di base per la sua sopravvivenza.

Le sovvenzioni versate per sostenere i prezzi devono essere ridotte progressivamente e i redditi dei contadini devono essere garantiti sempre più dagli sforzi dei produttori e dei valorizzatori nonché dal versamento di pagamenti diretti complementari. Inoltre prestazioni ecologiche particolari dovranno essere premiate mediante contributi, sempre che non siano già indenizzate dal mercato.

Per dover intervenire solo a titolo sussidiario mediante pagamenti diretti, lo Stato deve predisporre un contesto che consenta all'agricoltura di offrire prestazioni di mercato ottimali sia a livello nazionale sia internazionale.

111.2

Particolari esigenze dei consumatori

I consumatori esigono ulteriori informazioni sui prodotti agricoli.

Dette informazioni si riferiscono soprattutto ai seguenti punti: - Procedura di produzione: i consumatori considerano sempre più le modalità di produzione e lavorazione di un prodotto, come dimensione di qualità.

- Proprietà specifiche del prodotto: esse si riferiscono a qualità sensoriali o materiali che sono effettivamente particolari o sono migliori di quelle di prodotti simili. Il processo di produzione mira ad ottimalizzare queste proprietà.

- Origine: il prodotto deve la sua fama ad una qualità che deriva dal suo contesto geografico, vale a dire dall'insieme dei fattori che caratterizzano una determinata regione.

Queste informazioni sono comunicate mediante una designazione.

112

Informazione sui prodotti in Svizzera e all'estero

112.1 112.11

Situazione in Svizzera Diritto delle derrate alimentari

Abbiamo previsto l'entrata in vigore del nuovo diritto sulle derrate alimentari per il 1° luglio 1995. Il nuovo diritto in materia di derrate alimentari apporta una maggiore trasparenza per i consumatori. La gamma delle informazioni importanti indicate sui prodotti sarà estesa e, ad esempio, gli additivi alimentari 601

non saranno più menzionati unicamente secondo gruppi bensì con il loro nome specifico.

Mediante la limitazione alla protezione della salute e dagli inganni, nel nuovo diritto sulle derrate alimentari viene a cadere la base legale che legittimava prescrizioni sui prodotti che non riguardavano direttamente la protezione della salute (ad es. classi di qualità per la frutta). Di conseguenza, la suddivisione della frutta in classi di qualità o l'uso di denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza per il formaggio dovranno essere disciplinati in futuro al di fuori del diritto sulle derrate alimentari.

112.12 Legge sull'informazione dei consumatori (LIC) Per quanto riguarda l'informazione dei consumatori riveste particolare importanza la legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC)!) dell'ottobre 1990. Conformemente alla LIC le organizzazioni private dell'economia e dei consumatori devono concordare le loro dichiarazioni. Solo in via sussidiaria, se non è stato raggiunto alcun accordo di diritto privato e sentite le cerehie interessate, potremo disciplinare la dichiarazione mediante un'ordinanza.

112.13 Diritto dei marchi La legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11) rappresenta la base legale per tre tipi di marchi: il marchio individuale, il marchio collettivo e il marchio di garanzia nonché la protezione della provenienza geografica.

I titolari di marchi individuali possono essere persone fisiche o giuridiche ma anche altri enti come le corporazioni di diritto pubblico.

I marchi collettivi sono richiesti da un gruppo di aziende di produzione, di commercio o di servizi per i suoi membri. Essi servono soprattutto ad indicare l'appartenenza al gruppo. L'uso del marchio collettivo spetta sia al gruppo sia ai suoi membri. Il gruppo è tenuto a stabilire e ad attuare il regolamento sul marchio. Detto regolamento designa la cerchia delle aziende che hanno diritto di usare il marchio e dev'essere approvato dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

Esempi: il formaggio Appenzeller; la gemma dell'Associazione svizzera delle organizzazioni d'agricoltura biologica (ASOAB); + Natura Beef+ dell'Associazione svizzera dei tenutari di vacche madri e nutrici.

II marchio di garanzia è stato introdotto
nel 1992 con la revisione della legge sulla protezione dei marchi. Esso è un segno che dovrebbe garantire la presenza di determinate caratteristiche di qualità per merci o servizi. A differenza di altri tipi di marchi, il titolare o un'azienda ad esso strettamente legata dal profilo economico non può usare un marchio di garanzia. Il titolare riunisce unicamente le caratteristiche comuni delle merci o dei servizi che il marchio dovrebbe » RS 944.0 602

garantire in un regolamento 2' nel quale prevede un controllo sull'uso del marchio nonché sanzioni. Qualora le caratteristiche comuni garantite dal regolamento siano adempiute, ognuno ha il diritto di usare il marchio di garanzia contro congrue compenso. L'organo di controllo e la frequenza del controllo sono fissati dal titolare del marchio nel regolamento che dev'essere approvato dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale. Non esiste un'alta vigilanza da parte dello Stato.

La legge sulla protezione dei marchi protegge in generale le indicazioni di provenienza da un uso illecito. Per indicazioni di provenienza si intendono indicazioni dirette o indirette riguardanti la provenienza geografica di merci o servizi, comprese indicazioni sulla loro natura o su proprietà che sono in relazione con la provenienza. Non si tiene tuttavia alcun registro delle indicazioni di provenienza.

112.2

Accordi internazionali

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 3' nonché l'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza 4', di cui fanno parte numerosi Paesi, sanciscono che l'uso ingannevole di un'indicazione di provenienza debba essere punito in conformità alle prescrizioni in materia di diritto della concorrenza. Le prospettive di successo di una denuncia variano però fortemente da Paese a Paese a causa della diversità dei sistemi adottati. Secondo alcuni Paesi, un'indicazione relativa alla provenienza geografica, per essere protetta, deve conferire ai prodotti una rinomanza particolare.

L'Accordo di Lisbona sull'origine protegge le indicazioni geografiche quali denominazioni di origine solo se i prodotti in tal modo designati presentano determinate caratteristiche di qualità o proprietà che sono definite esclusivamente o prevalentemente dalla situazione geografica nel luogo di provenienza. Secondo l'articolo 1 dell'Accordo è inoltre necessario che queste denominazioni d'origine siano riconosciute e protette come tali nel Paese di origine. Il gruppo degli Stati contraenti che hanno aderito a questo Accordo è rimasto relativamente piccolo (16 Stati) e si limita, per quanto riguarda i Paesi dell'Europa occidentale, a Francia, Italia e Portogallo.

La Convenzione internazionale di Stresa del 1° giugno/18 luglio 1951 sull'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi è stata ratificata dalla Svizzera. Questa Convenzione consente alle Parti contraenti di designare, a determinate condizioni, talune varietà di formaggi prodotte sul loro territorio con le relative denominazioni del luogo d'origine.

A causa della debole protezione internazionale delle indicazioni geografiche di provenienza, nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT si è voluto migliorare 2)

II regolamento descrive le condizioni che devono essere soddisfatte affinchè il marchio possa essere utilizzato.

RS 0.232.04 > RS 0.232.111.13

3 > 4

603

la protezione a livello mondiale. Gli articoli 22-24 dell'Accordo TRIPS 51 non accordano materialmente una protezione più estesa rispetto alle disposizioni della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ma vincolano un maggior numero di Stati.

L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale con sede a Ginevra ha assunto nel 1990 determinati lavori volti a migliorare la protezione internazionale delle indicazioni geografiche, i quali, istituendo un nuovo sistema di protezione globale nell'ambito di un accordo multilaterale, dovrebbero sfociare nella revisione dell'Accordo di Lisbona sull'origine o dell'Accordo di Madrid. I lavori sono stati sospesi al momento dell'elaborazione del regolamento (CEE) n.

2081/92 (denominazioni d'origine e indicazioni geografiche di provenienza).

Attualmente non si è ancora deciso se riprendere o meno detti lavori.

La Svizzera è stata riconosciuta in diversi settori nell'ambito del regime di Stato terzo dell'UE. Dopo aver esaminato l'equivalenza delle disposizioni private svizzere nell'ambito delle colture biologiche, essa è stata inserita nella cosiddetta «lista dei Paesi terzi» conformemente all'articolo 11 capoverso 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 6'. Il riconoscimento delle esportazioni svizzere nell'UE si limita attualmente ai prodotti certificati da due organi privati di controllo. Detto riconoscimento riguarda pure unicamente merci prodotte con materie prime svizzere o dell'UE. Un miglioramento dello statuto di Stato terzo attribuito alla Svizzera è possibile soltanto se i metodi di coltivazione biologici sono disciplinati legalmente in Svizzera in una maniera equivalente a quella dell'UE.

Dopo l'elaborazione di una base legale nella legge sull'agricoltura, occorre emanare un'ordinanza basata su un corrispondente regolamento UÈ riguardante i metodi di coltivazione biologici.

112.3 112.31

Situazione all'estero In generale

Per l'agricoltura svizzera la legislazione dell'UE è importante. I Paesi dell'UE sono i partner commerciali di maggior peso per i prodotti agricoli. Di seguito vi presentiamo i disciplinamenti essenziali dell'UE.

112.32 Unione europea Rispettando il principio della sussidiarietà, TUE disciplina solo il necessario. I singoli Stati membri sono quindi liberi nella strutturazione delle loro regolamentazioni. Per tale motivo, dispongono anche di sistemi di protezione molto diversificati per la designazione di prodotti agricoli e relativi prodotti trasformati.

5)

Accordo sugli aspetti attinenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

6 >GU L 153/15 del 25 giugno 1993.

604

Metodi di coltivazione ecologici l'metodi di coltivazione biologici (o ecologici) sono disciplinati nel regolamento del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (n. 2092/91, CEE7)).

Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche di provenienza II regolamento del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2081/92, CEE8)) disciplina la designazione dei prodotti agricoli e alimentari che devono una o più qualità alla situazione geografica e sono oggetto di una registrazione comunitaria. Queste designazioni sono: - Denominazioni d'origine: nome di una regione, di un determinato luogo o eccezionalmente di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: - originario di quella regione, di quel luogo o Paese e - che deve la sua qualità e le sue caratteristiche prevalentemente o esclusivamente alla situazione geografica, compresa l'influenza naturale e umana, ed è stato prodotto e lavorato in una regione geografica limitata.

- Indicazioni geografiche: nome di una regione, di un determinato luogo o eccezionalmente di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: - originario di quella regione, di quel luogo o Paese e - la cui qualità o reputazione o le cui caratteristiche sono attribuite in virtù dell'origine geografica e - prodotto e/o lavorato in una determinata regione geografica.

Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari II regolamento del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (2082/92, CEE9') disciplina le denominazioni per prodotti che acquisiscono le loro particolari caratteristiche con il tipo di produzione. L'origine non ha in questo contesto alcuna importanza.

I prodotti devono presentare un carattere tradizionale e distinguersi dai prodotti alimentari della stessa categoria.

Norme di qualità Le norme di qualità sono disciplinate da una moltitudine di regolamenti diversi, ad esempio dal regolamento CEE n. 920/8910) che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola (cfr. n. 112.11, diritto delle derrate alimentari).

7

>GU L 198/1 del >GU L 208/1 del *>GU L 208/9 del 1O> GU L 97/19 del 8

22 luglio 24 luglio 24 luglio 14 aprile

1991.

1992.

1992.

1989.

605

112.33 Germania La nuova legislazione dell'UE e le nuove basi legali nazionali devono offrire la possibilità di dotare i prodotti di denominazioni d'origine, indicazioni geografiche di provenienza e attestazioni di specificità.

Oltre a compiti semplici che non sono imposti da un elenco degli obblighi e che servono unicamente ad aumentare le vendite, i produttori dispongono di diversi segni, logo e denominazioni. Tutti questi segni sono depositati presso il Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) e parte di essi anche all'ufficio dei brevetti. Il RAL amministra diversi tipi di certificati 11). Esso registra l'elenco degli obblighi e verifica il controllo. I tipi più importanti sono: - il «marchio di qualità», che appartiene ad un'organizzazione privata da cui è controllato e autorizzato. L'uso di simili segni è vincolato ad un elenco degli obblighi. Detti segni sono accessibili a tutti coloro che soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi. I criteri di quest'ultimo sono certificati da un ufficio competente, ad esempio il Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA). Questi uffici non sono tutti conformi alla Norma Europea (EN) 4501112). Il RAL compila gli elenchi degli obblighi e esegue verifiche presso gli uffici di certificazione; constata se questi dispongono effettivamente dei fondi per l'attuazione dei controlli, ma non esegue esso stesso controlli di qualità o controlli sull'osservanza dell'elenco degli obblighi; - le indicazioni di provenienza, che garantiscono solo la provenienza del prodotto, senza riferirsi ad un elenco degli obblighi; - le attestazioni di provenienza con garanzia, che si rifanno ad un elenco degli obblighi. Quest'ultimo stabilisce i confini geografici nonché alcune regole generali riguardanti il metodo di produzione.

112.34

Francia

Gli strumenti più importanti per designare la qualità dei prodotti agricoli ed alimentari sono: - Denominazioni d'origine, indicazioni di provenienza: sono impiegate prevalentemente per i vini, gli alcolici e i formaggi. La legge attribuisce la vigilanza di queste designazioni ad un organo parastatale, l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO).

- Label agricolo: i label agricoli, ad esempio il «Label Rouge», sono marchi collettivi e sono depositati dallo Stato. Essi certificano che un prodotto possiede una determinata proprietà. Gli uffici di certificazione amministrano e controllano l'uso dei Label. Questo sistema è accessibile sia alle aziende nazionali sia a quelle estere.

i D Per certificato s'intende un documento che attesta la conformità di un determinato prodotto o di un determinato procedimento a una determinata norma o regola.

l2 'La EN 45011 disciplina i criteri generali per uffici che certificano i prodotti.

606

112.35

Gran Bretagna

In Gran Bretagna, una particolare qualità è protetta principalmente dal «certification trade mark» (CTM) e in parte da marchi commerciali collettivi.

- «certification trade mark»: il depositante stesso deve assumersi il controllo del rispetto dei requisiti contenuti nell'elenco degli obblighi. L'uso del CTM deve essere accessibile a tutte le persone che adempiono le condizioni a livello di produzione e di commercio.

- Label «British Food Quality»: il label è stato creato principalmente per poter distinguere sul mercato i prodotti inglesi dalle merci estere. L'attribuzione di un label e i controlli sono compiti di un organo pubblico, vale a dire il «Food From Britain» (FFB). L'elenco degli obblighi è tuttavia elaborato d'intesa con il settore interessato.

- Esistono altri due strumenti: il marchio commerciale privato, destinato ad uso collettivo e il cui impiego sottosta ad obblighi particolari, e la definizione di determinati prodotti (ad es. Whisky), data dalla legge.

113

Lacune nel diritto vigente, necessità di un complemento

Già nel nostro Settimo rapporto sull'agricoltura 13' (n. 351.4) avevamo accennato alla necessità di prescrizioni sulla produzione, sul controllo e sull'etichettatura di prodotti fabbricati secondo particolari regole allo scopo di conferire loro, grazie ad una migliore trasparenza, un profilo più chiaro. Attualmente vi è una lacuna giuridica, in particolare anche riguardo alla possibilità di registrazione per le indicazioni di provenienza.

Questa lacuna giuridica crea problemi, dato che la designazione dei prodotti mediante particolari proprietà può essere protetta da abusi solo nell'ambito del diritto sui marchi nonché eventualmente della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241). Questo danneggia i produttori di simili merci (concorrenza sleale) e contraddice anche l'esigenza dei consumatori. Inoltre, questa situazione comporta per l'agricoltura ed i relativi settori difficoltà o persino svantaggi concorrenziali nell'ambito del commercio transfrontaliero, qualora all'estero vi siano prescrizioni corrispondenti.

Ponendo rimedio a tali lacune si migliora la competitivita dell'agricoltura e indirettamente la protezione dei consumatori nonché si facilita, data la possibilità di armonizzare le legislazioni, lo statuto della Svizzera quale Paese terzo nei confronti degli Stati SEE.

12 121

Interventi parlamentari Visione d'assieme

Gli sviluppi nell'Unione europea e il crescente interesse a livello di politica interna hanno portato a contare dal 1993 a numerosi interventi parlamentari in cui si chiedeva il miglioramento della competitivita dell'agricoltura, una mi13> FF

1992 II 441

607

gliore protezione dei consumatori nonché delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di qualità.

Questi interventi miravano, da un lato, ad un allineamento del diritto svizzero ai regolamenti CE summenzionati in vista del riconoscimento della Svizzera quale Paese terzo, e proponevano, dall'altro, misure che avrebbero dovuto comportare indipendentemente dal diritto europeo una migliore protezione dei prodotti svizzeri.

La mozione del gruppo liberale-radicale (M 93.3150) nonché l'omonima mozione Beerli (M 93.3153) chiedono un complemento dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura affinchè si assicuri la protezione di prodotti di qualità, si mantenga o si aumenti la quota di mercato delle derrate alimentari indigene e si possa assicurare di conseguenza il reddito agricolo. La mozione della commissione del Consiglio nazionale (M 93.3018) esigeva l'adozione di determinate misure allo scopo di proteggere i prodotti vegetali e animali di origine biologica mediante il riconoscimento della designazione «coltura biologica» e del marchio collettivo «gemma». Anche i seguenti interventi parlamentari (P 94.3265 Comby, P 93.3051 Comby, P 93.3138 Gobet) contenevano la richiesta di una procedura accelerata ai fini della creazione di basi legali per la protezione di prodotti svizzeri di qualità e dell'armonizzazione con le disposizioni dell'UE.

Una migliore protezione è stata chiesta segnatamente per prodotti provenienti dalle zone di montagna e per quelli di qualità speciale nonché per prodotti per i quali la Svizzera gode di particolare fama.

122

Lavori finora eseguiti

Nella nostra risposta al postulato Comby ci siamo dichiarati disposti ad esaminare un'eventuale estensione della protezione dei label di qualità e delle denominazioni di origine. Nel nostro parere riguardante la mozione della Commissione del Consiglio nazionale relativa al promovimento dei metodi di coltivazione biologici, abbiamo manifestato l'intenzione di sottoporvi, nell'ambito di misure destinate al rilancio dell'economia svizzera, disegni di modificazione di tutte le leggi pertinenti, allo scopo di proteggere i label di prodotti di speciale qualità da abusi sul mercato svizzero come pure i consumatori dagli inganni.

Abbiamo inoltre constatato che l'attuale situazione comporta per l'agricoltura ed i relativi settori difficoltà o addirittura svantaggi concorrenziali nell'ambito del commercio transfrontaliero.

Un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI) ha esaminato la necessità di estendere la protezione per le designazioni di beni agricoli prodotti e lavorati secondo determinati procedimenti, di caratteristiche specifiche dei prodotti e di origine. Il lavoro è iniziato nel marzo 1993. Il gruppo di lavoro si componeva di rappresentanti dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Regìa federale degli alcool (RFA), dell'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE), dell'Ufficio dell'integrazione (UI), dell'Ufficio federale di metrologia (UFMET) e dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).

608

Sulla base delle conclusioni addotte dal gruppo di lavoro si è ora avviata la presente revisione della legge.

Nel suo memorandum del giugno 1993 all'Unione europea la Svizzera ha manifestato la sua intenzione di creare le basi legali che soddisfino i requisiti dei regolamenti n. 2081/92 e 2082/92. Ha pure espresso il desiderio di intavolare colloqui con l'Unione europea sulle condizioni nelle quali la Svizzera potrebbe partecipare quale Paese terzo al sistema di protezione istituito in virtù di questi due regolamenti.

13 131

Procedura di consultazione Portata della consultazione

II 22 giugno 1994 abbiamo autorizzato il DFGP di avviare una procedura di consultazione riguardo alla modificazione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), alla modificazione della legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (LAgr) nonché alla modificazione del decreto federale sulla viticoltura. La consultazione è durata sino al 22 settembre 1994.

Alla consultazione hanno partecipato tutti i Cantoni, 15 partiti politici e 93 organizzazioni.

Complessivamente, 89 gruppi (26 Cantoni, 5 partiti e 58 organizzazioni) hanno commentato le modificazioni previste.

132 132.1

Risultati della consultazione 14' Legge sulla protezione dei marchi

La maggioranza schiacciante dei Cantoni è d'accordo con l'introduzione di una possibilità di registrazione per le indicazioni di provenienza nella legge sulla protezione dei marchi. Una critica di principio all'avamprogetto è stata sollevata dalla maggioranza dei Cantoni francofoni (FR, JU, VD, VS). In generale si è deplorato il fatto che l'avamprogetto si fondi eccessivamente sul concetto di mercato, non sia eurocompatibile e soddisfacente per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni o regioni.

I partiti politici si sono dichiarati di principio d'accordo con la proposta revisione parziale della legge sulla protezione dei marchi. L'UDC ha tuttavia suggerito di limitare la regolamentazione a livello di legge al minimo necessario e di disciplinare i dettagli in un'ordinanza con la collaborazione delle cerehie interessate.

Le organizzazioni interessate hanno approvato a maggioranza il disciplinamente delle indicazioni di provenienza. Singole organizzazioni che fanno capo al settore agricolo nonché associazioni di categoria respingono invece l'avam141

Cfr. il rapporto della consultazione relativa alla revisione parziale della legge sulla protezione dei marchi e della legge sull'agricoltura, Ufficio federale della proprietà intellettuale e Ufficio federale dell'agricoltura (ottobre 1994).

609

progetto in favore di una regolamentazione nella legge sull'agricoltura. Alcune organizzazioni sono favorevoli all'integrazione delle disposizioni nel diritto sui marchi solo per motivi legati ad un risparmio di tempo, sebbene avessero preferito un loro disciplinamento nel diritto sull'agricoltura, sulle derrate alimentari o in una nuova legge speciale. Per quanto riguarda i gruppi economici il parere del Vorort ricalca quello dell'UDC. Altre associazioni economiche nonché grossisti e dettaglianti sono favorevoli all'avamprogetto che considerano come un segnale positivo verso un disciplinamento di diritto privato.

132.2

Legge sull'agricoltura

Le osservazioni dei gruppi consultati mostrano un assenso di principio agli avamprogetti. Per contro, i compiti e le competenze devono essere esplicitati nella legge sull'agricoltura. Si dovranno scegliere con maggior cura i concetti e formulare in modo più trasparente i disciplinamenti. Il disegno di modificazione della legge sull'agricoltura dev'essere meglio armonizzato con il diritto sulle derrate alimentari. Riguardo alla protezione della provenienza per i prodotti agricoli è evidente l'urgenza di misure concrete.

133

Rielaborazione degli avamprogetti

133.1

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

I numerosi pareri inoltrati mostrano in generale un atteggiamento favorevole dei partecipanti alla consultazione riguardo all'orientamento di base dell'avamprogetto. In pari tempo è tuttavia chiaro che una più marcata integrazione della regolamentazione in materia di indicazioni di provenienza nel diritto agricolo riscuote un vasto consenso.

Occorre considerare che la protezione dell'origine si applica prevalentemente al settore agricolo. Soprattutto in questo ambito è assolutamente necessario distinguere tra «denominazione d'origine» e «indicazione geografica». Infatti, i prodotti agricoli necessitano urgentemente di protezione, la quale garantirebbe riconoscimento e promozione ai prodotti con particolari proprietà di una determinata regione d'origine. La possibilità per i produttori ed i trasformatori di impiegare un nome geografico per i loro prodotti è un elemento centrale nella dinamica dello sviluppo regionale.

Inoltre, sono sorti dubbi riguardo all'opportunità di adottare misure per le denominazioni tradizionali. Questa critica è giustificata in quanto né in Svizzera né nell'lJE i produttori hanno chiesto un sistema di protezione corrispondente.

L'UE non ha d'altronde alcuna esperienza in fatto di registrazione di simili prodotti. Per questo motivo, attualmente non è necessaria una protezione specifica delle denominazioni tradizionali.

Un altro obiettivo della revisione parziale proposta è il riconoscimento, da parte dell'UE, della Svizzera quale Paese terzo nonché la protezione nell'UE delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine svizzere sulla base del 610

sistema UÈ. A questo stadio dei negoziati bilaterali con TUE riguardanti il settore agricolo, non è possibile stabilire se e a quali condizioni la Svizzera beneficerà dello statuto di Paese terzo (eccezione: vini e superalcoolicì).

In siffatto contesto, l'idea di una soluzione globale che prevede la protezione delle indicazioni di provenienza nella legge sulla protezione dei marchi appare in questo momento inadeguata, poiché vi è il rischio di dover rivedere la legge già tra pochi anni sulla base dell'accordo previsto. È preferibile una soluzione settoriale per i prodotti agricoli ed alimentari. Logicamente, questa dovrebbe essere fissata nella legge sull'agricoltura.

Considerato quanto precede, proponiamo di rinunciare alla revisione della legge sulla protezione dei marchi e di creare le relative basi legali nella legge sull'agricoltura.

Parallelamente, d'intesa con il DFEP il DFGP dovrà elaborare una concezione globale riguardante la protezione delle indicazioni di origine che consentirà successivamente di riunire tutte le regolamentazioni sulle indicazioni d'origine relative a prodotti ed eventualmente servizi in un atto autonomo.

133.2

Legge sull'agricoltura

Le osservazioni inoltrate mostrano un consenso generale da parte dei gruppi consultati per gli avamprogetti. Trasparenza, comprensione e scelta concettuale devono però essere migliorate.

Per quanto riguarda la protezione dell'origine per i prodotti agricoli ed alimentari occorrono misure urgenti. Alla luce di questo fatto è senz'altro sensato introdurre nella legge sull'agricoltura le basi legali corrispondenti (cfr. sopra).

Inoltre i compiti e le competenze devono essere definiti e meglio armonizzati con il diritto sulle derrate alimentari.

133.3

Conclusioni

Sulla base di questi risultati, l'avamprogetto relativo ad una modificazione della legge sull'agricoltura è stato rielaborato essenzialmente come segue: 1. I bisogni specifici di un sistema di registrazione delle indicazioni d'origine (denominazioni d'origine e indicazioni geografiche) nella legge sull'agricoltura sono maggiormente considerati rispetto all'avamprogetto per la revisione della legge sulla protezione dei marchi.

2. Il sistema d'approvazione e di controllo proposto nell'avamprogetto relativo alla revisione della legge sulla protezione dei marchi è stato rielaborato in linea di principio nell'ottica della praticabilità, dell'accettazione e dei costi. Al nostro Consiglio è delegato il compito di disciplinare nei dettagli questo settore, basandosi in primo luogo sulle pertinenti direttive dell'UE.

3. L'esigenza di coerenza tra il disegno e le disposizioni del diritto sui marchi e sulle derrate alimentari è rispettata.

611

4.

Si rinuncia a stralciare l'articolo 21 capoverso 4 della legge sulle derrate alimentari, come proposto nell'avamprogetto. Si è pertanto tenuto conto di un altro punto controverso della consultazione.

2

Parte speciale

21

Osservazioni generali relative al disegno di legge

Secondo i risultati della consultazione nonché gli interventi parlamentari, nella legge sull'agricoltura si devono integrare disciplinamenti per promuovere lo smercio i quali consentano di emanare prescrizioni sulle designazioni dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati. Questi nuovi disciplinamenti dovrebbero limitarsi ad aspetti che non sono trattati nella legislazione sulle derrate alimentari. Pensiamo, ad esempio, a determinate procedure di fabbricazione, come la coltura biologica e la produzione integrata, speciali caratteristiche di prodotti nonché indicazioni sulla provenienza (denominazioni d'origine, indicazioni geografiche). L'osservanza dei requisiti connessi con la designazione dei prodotti è vincolante per coloro che conferiscono ai prodotti una determinata denominazione e sottosta ad un controllo privato con la vigilanza suprema dello Stato (figura 1).

Designazione dei prodotti e relativi controlli

Figura 1

Metodo di fabbricazione ad es. Bio, PI, DPA

Proprietà specifiche ad es. classi di qualità

\

Origine ad es. Saucisson Vaudois

Gli strumenti nuovi e quelli esistenti perseguono obiettivi diversi. Il diritto sulle derrate alimentari serve a proteggere la salute nonché dagli inganni, la LIC mira ad un'ampia informazione dei consumatori, mentre la LAgr promuove la qualità e lo smercio dei prodotti agricoli svizzeri. Tuttavia, le denominazioni dei prodotti che si fondano su queste diverse basi legali esplicano, nonostante i loro diversi obiettivi, effetti analoghi per quanto riguarda l'informazione dei consumatori.

In generale la designazione dei prodotti agricoli deve rimanere di competenza dei produttori. Essi hanno la possibilità di usare speciali denominazioni conformemente all'articolo 186 o 18c LAgr o di proteggere la loro denominazione in virtù del diritto sui marchi. L'obbligo di dichiarazione è possibile conforme612

mente al diritto sulle derrate alimentari o alla LIC. Disposizioni esecutive in virtù delle diverse basi legali devono però tener conto in modo conseguente degli obiettivi summenzionati.

211

Metodi di produzione e proprietà specifiche dei prodotti

I requisiti che la Confederazione deve fissare nel settore delle designazioni riguardano tre aspetti. In primo luogo, i requisiti posti alla produzione, alla trasformazione e al trasporto, vale a dire le regole tecniche per l'iter seguito dalla mercé, devono poter essere definiti. In secondo luogo, dev'essere disciplinata la designazione del prodotto. Si devono poter inoltre fissare criteri d'ammissione per gli uffici e le procedure di controllo. Infine, sarà necessario regolamentare l'importazione e l'esportazione per prodotti per i quali il commercio transfrontalière riveste importanza. Queste regole stabiliranno come le importazioni debbano essere trattate, sulla base della loro equivalenza con altri prodotti, secondo prescrizioni nazionali.

In linea di principio si devono distinguere due settori in cui si potranno applicare simili disciplinamenti: Settore «metodo di produzione»: per i prodotti per i quali non è possibile, o quasi, stabilire se rispettano una determinata norma tecnica oppure la cui caratteristica essenziale non è data dalla qualità del prodotto ma dal metodo di produzione, la norma tecnica si riferisce al tipo di produzione. Un esempio, che assume importanza anche per la Svizzera, è la coltura biologica, disciplinata nell'UE dal regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Settore «caratteristiche specifiche dei prodotti»; la norma tecnica si riferisce direttamente all'aspetto del prodotto. La conformità può essere generalmente constatata, misurata e quindi controllata osservando il prodotto stesso. Possiamo citare in questo contesto le norme di qualità per la frutta e la verdura, ad esempio il regolamento (CEE) 920/89 del 10 aprile 1989 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola 15'.

212

Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche

L'Unione europea ha prodotto nel 1994 più di 320 000 tonnellate di Emmental, vale a dire sei volte la produzione svizzera. Questo formaggio, che prende il nome dall'omonima vallata del Canton Berna, è il risultato del know-how di specialisti di questa regione. Dato che gode di buona fama, a contare dalla prima metà del XIX 0 secolo con lo sviluppo delle esportazioni e l'emigrazione dei nostri formaggiai è stato imitato. Oggi 5 Stati membri dell'UE esigono l'iscrizione della denominazione «Emmental» in una lista specifica che possa essere usata da tutti. In altre parole, per questi Paesi la denominazione «Emmental» non rappresenta più un'indicazione geografica dell'origine del prodotto, 15> GU

L 97/19 dell'll aprile 1989.

613

bensì solo una denominazione del tipo. Questo esempio mostra che ogni prodotto, che gode di particolare rinomanza e proviene da un luogo famoso per la sua produzione, è imitato dalla concorrenza. Quest'ultima introduce una mercé simile sul mercato allo scopo di poter approfittare della sua fama.

Alla luce di tale sviluppo, con il suo regolamento 2081/9216' del 14 luglio 1992 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari), TUE ha approntato un registro comunitario contenente le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette. Questo consente di proteggere in modo ottimale produttori e trasformatori dell'UE. Il predetto regolamento prevede inoltre la protezione dei prodotti agricoli provenienti da Paesi terzi a condizione che questi ultimi offrano un sistema di protezione equivalente.

Il nostro obiettivo è l'introduzione di un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli ed i relativi prodotti trasformati, armonizzato con il sistema europeo. I vini ed i superalcolici non sono compresi in questo progetto normativo. I principi che reggono le denominazioni di origine sono i seguenti: La denominazione di origine è il nome della regione che designa un prodotto agricolo la cui identità e le cui caratteristiche dipendono dal luogo geografico.

Quest'origine dev'essere intesa in senso lato e racchiude componenti geografiche, pedologiche, climatiche, tecniche ed umane, le quali conferiscono al prodotto la sua identità. Le misure di protezione sono costituite da quattro elementi.

Inizialmente vi è la volontà comune di produttori e trasformatori di una regione di proteggere il loro know-how ed i loro prodotti. Per presentare una richiesta di registrazione, i partner attivi nella lavorazione di un prodotto costituiscono un'organizzazione; lo statuto giuridico non è importante. Esempio: per un tipo di formaggio i produttori di latte, i formaggiai ed i trasformatori costituiscono un'organizzazione che rappresenta i diversi interessi di queste professioni.

Il secondo elemento è la delimitazione geografica della produzione. La regione viene definita dal gruppo professionale che produce una stessa mercé. Questo gruppo fornisce la prova che il prodotto agricolo ha origine
nella stessa regione geografica. Per la denominazione d'origine questa dichiarazione è particolarmente importante perché la produzione delle materie prime, la lavorazione e la fabbricazione del prodotto devono avvenire nella stessa regione. Questa è la differenza essenziale rispetto all'indicazione geografica, per la quale almeno una tappa del processo di produzione dev'essere in relazione con l'origine geografica. L'esempio del «Saucisson Vaudois» illustra questo concetto. La notorietà di questa specialità è dovuta principalmente alla ricetta e alle conoscenze dei mastri macellai di questo Cantone. Se i i suini (materia prima) provengono da fuori Cantone, ma la lavorazione (miscela dei diversi ingredienti) e il perfezionamento (affumicatura) hanno luogo nella stessa regione geografica, questa designazione può essere protetta quale indicazione geografica.

16 GU L 208/1 del 24 luglio 1992.

614

Il terzo elemento è l'elenco degli obblighi di cui si dotano volontariamente i partner. Vi è descritto il prodotto, vale a dire le materie prime e le caratteristiche più importanti. Esso illustra parimenti il metodo di lavorazione ed indica l'esistenza di metodi locali e durevoli. La definizione di questi criteri intende evitare una banalizzazione del prodotto provvisto di denominazione d'origine e indicazione geografica. Per contro, se non si è fissato alcun metodo di produzione definitivo, l'elenco degli obblighi può essere sempre adeguato all'evoluzione tecnica.

Il controllo è il quarto elemento di questo processo. Per assicurare la credibilità del sistema, tutti gli oneri che la categoria professionale si è imposta volontariamente devono essere controllati da un'istanza indipendente. Gli organi di controllo devono avere sufficienti conoscenze specifiche e garantire l'indipendenza dalla categoria. Questi organi di controllo devono accertarsi che i prodotti agricoli provvisti di una designazione protetta corrispondano ai requisiti dell'elenco degli obblighi. Il nostro Collegio può esigere che gli organi di controllo adempiano le condizioni conformemente alla norma europea 45011 riguardante la certificazione (cfr. n. 222).

Per garantire questa protezione, le designazioni registrate sono protette da qualsiasi appropriazione ed imitazione illegali. Il ricorso a metodi che generano confusione (p. es. imballaggio ingannevole riguardo all'origine), l'impiego abusivo (menzione di «secondo la ricetta di ...», «metodo ...», ecc. ) nonché l'uso di designazioni registrate per prodotti non legittimati a portarle sono vietati.

Senza queste misure di protezione, la concezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche non permetterebbe di conferire ai prodotti protetti un valore aggiunto reale rispetto ai prodotti standard.

La designazione dell'origine istituisce un quadro legale che consente di descrivere un prodotto e di delimitarne la regione. Essa è tuttavia accessibile a qualsiasi persona che adempie le condizioni stabilite.

22 221

Spiegazioni relative alle singole disposizioni Articolo 18a: Prodotti speciali

Capoverso 1: il capoverso 1 descrive i settori in cui il nostro Consiglio può emanare prescrizioni riguardanti la designazione.

Per prodotti agricoli e relativi prodotti trasformati si intendono tutti i prodotti di origine agricola nonché i prodotti di tutte le successive fasi di lavorazione.

Capoverso 2: il capoverso 2 sancisce esplicitamente che queste prescrizioni non sono obbligatorie, ma vincolano soltanto gli utenti della designazione.

Capoverso 3: il capoverso 3 disciplina la relazione con il diritto sulle derrate alimentari. In tal modo, si garantisce pure che i requisiti minimi e la protezione dagli inganni conformemente al diritto sulle derrate alimentari trovino applicazione. L'esecuzione della protezione dagli inganni spetta ai competenti uffici cantonali.

615

222

Articolo 18b: Procedimenti di fabbricazione e speciali caratteristiche dei prodotti

Capoverso I: Abbiamo la possibilità di definire determinati requisiti per i procedimenti di fabbricazione o le speciali caratteristiche che i prodotti ed i prodotti trasformati devono adempiere per poter beneficiare della denominazione (cfr. cpv. 2). La decisione circa l'adozione di un determinato disciplinamento è presa dopo consultazione degli ambienti interessati. I bisogni specifici dei singoli attori economici possono essere considerati nel diritto sui marchi.

I requisiti per i procedimenti di fabbricazione o le caratteristiche dei prodotti prevedono norme tecniche. Nella misura del possibile, queste ultime saranno riprese dalle organizzazioni private. Vi è pure la possibilità di esaminare e riconoscere norme già esistenti di organizzazioni private sulla base dei requisiti stabiliti dal nostro Collegio.

Capoverso 2: La designazione ai sensi di questo capoverso è intesa come informazione ai consumatori che può essere apposta sulle merci unicamente se l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 180 capoverso 1 è confermata da un organo di controllo. Esempi di designazioni sono: «coltura biologica», «classe di qualità I» per le mele. La creazione di marchi e label spetta all'economia.

L'ammissibilità della designazione è verificata dall'utente stesso. Vige a tal proposito il principio della responsabilità propria. Il controllo è eseguito da organi preposti a tale scopo, economicamente indipendenti e accreditati di regola dall'Ufficio federale di metrologia (UFMET) 17', conformemente alla norma europea 45011. Questa procedura è applicata ad esempio nella coltura biologica.

Alla Confederazione spetta la vigilanza su tutti gli organi di controllo. La concezione esecutiva prevista è illustrata nella figura 2.

Figura 2

Concezione esecutiva dell'articolo 18b LAgr Metodo dì fabbricazione l'roprietà specifiche secondo l'art 18b LAgr

171

UFAG (alta vigilanza)

UFSP (al ta vigilanza)

Servizio® di controllo accreditato(i), privato(i)

Chimici cantonali

Azienda singola/Prodotto (produzione/lavorazione/commercio

Controllo delle derrate alimentari

Per accreditamento si intende il riconoscimento formale della competenza di un organo che esegue determinate verifiche o valutazioni della conformità.

616

Gli organi di controllo hanno l'obbligo di controllare ogni attore economico che intende servirsi di una designazione ai sensi di questo articolo. I costi sono sopportati dalle aziende controllate, la loro determinazione è di competenza dell'economia privata e soggiace alle regole della concorrenza.

Capoverso 3: Questo capoverso permette e agevola il traffico di merci con l'estero. Disponiamo a tal proposito di diverse possibilità per adottare adeguate soluzioni riguardo ai prodotti d'importazione. Possiamo riconoscere regolamentazioni e/o organi di controllo di altri Stati. In Paesi in cui non esiste né un disciplinamento legale equivalente né un'infrastruttura di controllo corrispondente, possiamo riconoscere i controlli eseguiti nel Paese di cui si tratta da organi di controllo svizzeri o di un Paese terzo.

223

Articolo 18c: Origine

Capoverso 1: Questo capoverso permette di definire in un'ordinanza i concetti di «denominazione d'origine» e «indicazione geografica». In entrambi i casi vi dev'essere una relazione tra le caratteristiche del prodotto e la sua provenienza geografica. Se una designazione si è conquistata una certa fama strettamente legata all'origine assumendo in tal modo il valore di denominazione di origine, questa sarà trattata come tale.

Una denominazione di origine pone elevati requisiti (cfr. n. 212). La produzione, la lavorazione e la fabbricazione devono aver luogo nella stessa regione geografica. Le caratteristiche del prodotto sono evidenziate da fattori umani e naturali. Le conoscenze specifiche dei produttori e dei trasformatori, la qualità del terreno ecc. contribuiscono a differenziare questo prodotto (ad es. Camembert de Normandie) da una qualità tipica e specifica di un prodotto standard (ad es. Camembert). Il concetto di «denominazione di origine protetta» è identico alla nozione di «denominazione di origine controllata».

Per l'indicazione geografica dev'essere adempiuto un minor numero di criteri.

È necessario che almeno una delle diverse fasi di produzione (produzione/lavorazione/fabbricazione) abbia luogo in quella determinata regione geografica. Il prodotto in questione deve però la sua qualità, la sua rinomanza o un'altra caratteristica all'origine geografica.

A differenza delle indicazioni di provenienza ai sensi della legislazione sui marchi, nella legge sull'agricoltura si crea una nuova base legale per l'approntamento di un registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza.

La protezione legale garantita dal registro è data con riserva di opposizione.

Capoverso 2: Permette al nostro Collegio di emanare le disposizioni d'esecuzione in un'ordinanza. Si terrà conto a tal proposito dei regolamenti UÈ.

Diritto d'iscrizione: a causa del carattere collettivo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, soltanto un gruppo (vale a dire, ad esempio, un'organizzazione di produttori e/o di trasformatori che trattano uno stesso prodotto) ha il diritto di presentare una domanda di registrazione. La registrazione non attribuisce ai richiedenti un diritto di esclusività per l'uso della designazione. Il gruppo deve provare di essere rappresentativo.

617

La domanda d'iscrizione dev'essere indirizzata all'Ufficio federale dell'agricoltura. Essa deve contenere il nome del gruppo richiedente, la denominazione di origine o l'indicazione di provenienza, l'elenco degli obblighi e una valutazione preliminare del o dei Cantoni interessati in cui si trova la regione designata. Si prevede di pubblicare le domande d'iscrizione nel Foglio federale.

Entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione, ogni persona interessata può opporsi all'iscrizione prevista. I Cantoni, i cui nomi dovrebbero essere usati per la designazione o da cui proviene il prodotto in questione, hanno un interesse legittimo a collaborare alla definizione delle pratiche che contribuiscono alla rinomanza di questo prodotto. Anch'essi possono opporsi.

I motivi dell'opposizione sono i seguenti: - l'oppositore deve provare che la designazione da proteggere non è conforme alla definizione della denominazione d'origine o all'indicazione geografica; - l'oppositore deve dimostrare che l'iscrizione si ripercuote negativamente sulle designazioni omonime o parzialmente identiche, su un marchio o su prodotti esistenti; - l'oppositore deve provare che la designazione da proteggere riguarda una categoria.

Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica è sempre il risultato di un'iniziativa spontanea di produttori e/o trasformatori, i quali vogliono fabbricare e vendere un prodotto speciale che deve le sue particolari proprietà all'origine. Di conseguenza, è loro compito definire il prodotto in un elenco degli obblighi.

L'elenco degli obblighi contiene segnatamente i seguenti elementi: il nome o i nomi del prodotto agricolo con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica; la descrizione del prodotto riguardo alle materie prime, alle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche; la delimitazione geografica; la descrizione del procedimento di fabbricazione e i controlli.

Le esigenze poste ai controlli corrispondono a quelle dell'articolo I8b capoverso 2 LAgr (cfr. n. 222).

Capoverso 4: Sulla base della normativa UÈ, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono più essere depositate quali marchi. Questa disposizione rafforza i motivi d'esclusione secondo l'articolo 2 della legge sulla protezione dei marchi.

Capoversi 5 e 6:
La portata della protezione dei produttori e dei trasformatori è il punto centrale del disciplinamento delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza. Con le possibilità giuridiche offerte, i produttori possono proteggersi contro impieghi abusivi della designazione protetta da parte di altri produttori o trasformatori. Questo è importante perché l'uso abusivo di un'indicazione registrata può danneggiare la fama e la rinomanza del prodotto oppure procurare un vantaggio illecito ad un terzo.

618

224

Articolo 112: Disposizioni penali

Articolo 112 capoverso 1: Questo complemento alle disposizioni esistenti della legge sull'agricoltura consente di punire violazioni dell'articolo 180, sempre che non si applichino le disposizioni penali del diritto sulle derrate alimentari.

Articolo 112b: Questo nuovo articolo rappresenta la base per poter punire violazioni delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. A differenza delle disposizioni penali relative all'articolo 18b le violazioni non sono punite d'ufficio, ma su richiesta della parte lesa.

3 31

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie

Non vi sarà alcun onere finanziario supplementare.

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La concretizzazione dei nuovi strumenti comporta una mole maggiore di lavoro per l'Ufficio federale dell'agricoltura dal profilo concettuale e amministrativo.

Per far fronte a questi nuovi compiti occorre un effettivo supplementare di quattro posti. Tale fabbisogno è soddisfatto nell'ambito dell'attuale personale del DFEP.

4

Programma di legislatura

La revisione proposta della legge sull'agricoltura corrisponde all'intenzione annunciata nel programma di legislatura 1991-1995 di creare, da un lato, condizioni quadro interne favorevoli alla capacità concorrenziale degli offerenti svizzeri e di collaborare, dall'altro, ad un sistema commerciale mondiale multilaterale e ben funzionante.

5 51

Relazione con altre disposizioni di legge Relazione con la legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM)

Nella LPM il marchio di garanzia serve ad assicurare la natura, la provenienza geografica, il tipo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di merci e servizi. Le differenze più importanti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate rispetto ai marchi di garanzia sono in sintesi le seguenti: Registrazione: ogni persona può far registrare un marchio di garanzia. Per contro, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche possono essere registrate soltanto da un unico gruppo, rappresentante produttori e/o trasformatori.

619

Uso: il marchio di garanzia non può essere usato dal titolare stesso del marchio né da un'azienda ad esso strettamente connessa sul piano economico. Per contro, ogni persona la cui mercé o i cui servizi presentano le caratteristiche comuni garantite nel regolamento sul marchio ha diritto di utilizzare il marchio dietro congrue compenso. Le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza registrate possono essere usate da tutti i produttori o trasformatori che adempiono le esigenze.

Controllo: per l'uso del marchio di garanzia come pure delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche si applica il principio della responsabilità propria. La vigilanza suprema dev'essere assunta dallo Stato per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Elenco degli obblighi: l'elenco degli obblighi relativo al marchio di garanzia può essere fissato liberamente dalla persona che intende iscrivere il marchio.

Riguardo alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche, spetta al nostro Collegio disciplinare i requisiti che deve soddisfare l'elenco degli obblighi.

Portata della protezione: il titolare del marchio ha un diritto di esclusiva nel senso che può vietare ad altri l'uso del suo marchio. Il diritto di divieto sussiste per tutti i segni contemplati nel diritto sui marchi, che sono più recenti, identici o simili a quelli più vecchi e che sono usati per merci o servizi uguali o simili.

In caso di controversia, si deve stabilire nell'ambito di una procedura di opposizione o di un processo civile se i segni prestano a confusione.

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche permettono di proteggere il nome geografico di un prodotto, vincolato ad un unico elenco degli obblighi. I requisiti definiti nell'elenco degli obblighi devono essere soddisfatti nel momento in cui il nome è usato, indipendentemente dalla sua rappresentazione figurativa.

Durata della protezione: la registrazione di un marchio di garanzia è valido per un periodo di dieci anni e la sua durata può essere prorogata di altri dieci anni.

L'iscrizione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche non è limitata nel tempo.

52

Relazione con la nuova legge sulle derrate alimentari

La nuova legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) si prefigge di proteggere i consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la loro salute, di assicurare che siano osservati, nei contatti con le derrate alimentari, i principi dell'igiene e di proteggere i consumatori dagli inganni in rapporto con le derrate alimentari (art. 1 LDerr). Quale legge di polizia, essa interviene nella libertà di commercio e d'industria di produttori e venditori nella misura strettamente necessaria per raggiungere gli obiettivi dati. I requisiti di qualità posti alle derrate alimentari vanno ben oltre gli obiettivi fissati nell'articolo 1 LDerr. Qualora tali prescrizioni non servano a proteggere la salute e dagli inganni, non possono di conseguenza basarsi sulla legge sulle derrate alimentari.

620

Le disposizioni emanate in virtù degli articoli 180 e 18c LAgr divengono automaticamente oggetto di protezione dagli inganni conformemente alla LDerr.

53

Relazione con il disegno di legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) dovrebbe fungere da legge quadro con lo scopo di coordinare e, all'occorrenza, completare la legislazione settoriale sui prodotti. La legge si applica all'intero settore delle prescrizioni sui prodotti della Confederazione.

L'articolo I8b LAgr ci autorizza ad emanare nell'ambito dei prodotti agricoli prescrizioni sui prodotti ai sensi della LOTC, vale a dire a fissare determinati requisiti riguardanti le caratteristiche di tali prodotti, segnatamente la qualità, i procedimenti di fabbricazione, le designazioni ed i controlli. Conformemente all'articolo 5 LOTC occorre evitare inutili ostacoli tecnici al commercio. In particolare è necessario elaborare prescrizioni svizzere che siano il più possiblile compatibili con la legislazione dei nostri principali partner commerciali.

Per le denominazioni d'origine di cui all'articolo 18c, che possono essere oggetto di una registrazione a livello statale pur soggiacendo ad una normativa ed esecuzione di diritto privato, non è determinante la LOTC.

54

Relazione tra l'articolo 18b LAgr e l'articolo 31b LAgr

L'articolo 310 LAgr serve a promuovere forme di produzione particolarmente rispettose dell'ambiente e degli animali, come le colture biologiche e la produzione integrata. Questo strumento fa già parte della nostra strategia in materia di ecologia, enunciata nel settimo rapporto sull'agricoltura.

L'articolo 180 costituisce la base legale che consente di migliorare la qualità ed aumentare lo smercio di prodotti mediante una posizione più favorevole sul mercato. In tal modo si rafforzano le condizioni quadro ai fini di una produzione orientata verso il mercato.

I requisiti di cui all'articolo I8b relativi ai procedimenti di fabbricazione speciali non corrispondono necessariamente alle prescrizioni di cui all'articolo 31b, dato che gli articoli di legge perseguono obiettivi diversi. Le disposizioni in virtù dell'articolo 310 possono in ogni caso essere più severe in quanto perseguono finalità ambientali che non sono necessariamente in relazione con il prodotto, come le superfici ecologiche compensative.

Allo scopo di evitare all'atto dell'importazione ed esportazione nuovi ostacoli al commercio, i requisiti svizzeri posti agli speciali procedimenti di fabbricazione di cui all'articolo 180 devono essere armonizzati con eventuali norme internazionali.

22 Foglio federale. 78° anno. Voi. IV

621

6 61

Relazione con il diritto europeo e internazionale Relazione con il diritto dell'Unione europea

Le modifiche proposte alla LAgr istituiscono un sistema di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in quanto prevede la registrazione e il controllo delle indicazioni di provenienza e l'introduzione di designazioni nel settore agricolo. Da un lato, si migliora la protezione e, dall'altro, si agevola l'eventuale conclusione di un accordo bilaterale tra la Svizzera e TUE.

È ancora troppo presto per dire se i negoziati bilaterali con TUE nel settore agricolo sfoceranno in un riconoscimento della Svizzera quale Paese terzo e quali ne saranno le condizioni.

62

Relazione con il diritto del GATT/OMC

Per quanto riguarda le ordinanze del nostro Consiglio varate in virtù dell'articolo 180, l'accordo GATT sugli ostacoli tecnici al commercio afferma che i regolamenti tecnici e le norme nazionali nonché le relative procedure di esame e di certificazione non devono costituire indebiti ostacoli al commercio. Questo settore è retto da principi quali il trattamento nazionale, la proporzionalità e la non discriminazione. Inoltre, le Parti contraenti si impegnano a considerare regole internazionali armonizzate all'atto dell'elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e norme.

Il disegno di legge prevede una protezione delle indicazioni geografiche di provenienza, ben più estesa di quella dell'accordo TRIPS nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT. Di conseguenza, in Svizzera anche le indicazioni indirette sulla provenienza e quelle che non si riferiscono alla qualità godono di protezione. Inoltre, anche le indicazioni geografiche di provenienza in relazione con prestazioni di servizi sono protette. Si prevede una particolare protezione per le denominazioni di origine dei vini e dei superalcolici. Essa è più completa, dato che in questo contesto il criterio della confusione riguardo all'origine del prodotto non è necessario. L'uso di espressioni che velatamente suggeriscono l'origine, come «Genere», «Tipo», «Stile» o il ricorso ad aggiunte delocalizzanti sono vietati.

7

Basi legali

La modificazione proposta si fonda, come la LAgr, sugli articoli 31bis e 32 della Costituzione federale.

7916.2

622

Legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale

Disegno

(Legge sull'agricoltura) (Designazione dei prodotti agricoli) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995 '*, decreta:

I

La legge sull'agricoltura 1 ' è modificata come segue:

la. Designazione dei prodotti 1. In generale

2. Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

Art. 18a 1 Allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio di prodotti agricoli e relativi prodotti trasformati, il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardo alla designazione di tali prodotti che: a. sono fabbricati secondo speciali procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; e. si distinguono per la loro origine.

2 La designazione di questi prodotti secondo queste prescrizioni è volontaria.

3 Sono salve le disposizioni della legge sulle derrate alimentari.

Art. 18b 1 II Consiglio federale disciplina: a. i requisiti che devono soddisfare i procedimenti di fabbricazione e i prodotti; b. i controlli.

2 II Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

3 II Consiglio federale può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.

» FF 1995 IV 589 >RS 910.1; RU 1994 28 2178, 1995 1837

2

623

Designazione dei prodotti agricoli

3. Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche

Art. 18c 1 II Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

2 Esso disciplina in particolare: a. il diritto all'iscrizione; b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi; e. la procedura di opposizione e di registrazione; d. il controllo.

3 Le denominazioni d'origine o le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

4 Le denominazioni d'origine o le indicazioni geografiche già registrate non possono essere registrate quali marchi per lo stesso tipo di prodotti, se è data una fattispecie di cui al capoverso 6.

5 Chi utilizza una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli simili e i relativi prodotti trasformati, deve adempiere l'elenco degli obblighi secondo il capoverso 2 lettera b. Marchi.pregiati e famosi usati da lungo tempo sono esonerati da questo obbligo.

6 Le denominazioni e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: a. ogni uso commerciale per altri prodotti che consente di sfruttare la reputazione delle designazioni protette; b. ogni usurpazione, abuso o contraffazione.

Art. 112 cpv. 1, frase introduttiva e ultimo capoverso 1 È punito con l'arresto o con la multa fino a 50000 franchi, se non si tratta di un reato più grave: chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni sui procedimenti di fabbricazioni e sulle caratteristiche specifiche dei prodotti, emanate in virtù dell'articolo I8b.

2b. Uso illecito di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette

Art. 112b (nuovo) 1 A querela della parte lesa, chiunque, intenzionalmente, usa illecitamente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica protetta (art. 18c), è punito con la detenzione fino ad un anno o la multa fino a 100000 franchi.

2 Se il colpevole ha agito per mestiere, è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione o la multa fino a 100000 franchi.

Designazione dei prodotti agricoli II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

625

Parte III:

Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura; complemento della legge sull'agricoltura

Compendio Questa parte del messaggio propone di modificare il capitolo della protezione dei vegetali e delle materie ausiliarie della legge sull'agricoltura allo scopo di rimuovere gli ostacoli al commercio in questi settori. La prevista revisione è in relazione con il pacchetto di misure licenziato dal Consiglio federale il 30 giugno 1993 sul rilancio e l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.

I settori della protezione dei vegetali e delle materie ausiliarie dell'agricoltura hanno numerosi punti in comune e sono state oggetto di un'unica procedura di consultazione, ragion per cui sono state riprese insieme in questa parte III.

Nell'ambito della protezione dei vegetali, sarà adottato il sistema del passaporto fitosanitario; i controlli fitosanitari su vegetali e prodotti vegetali sono trasferiti dal confine all'interno del Paese presso i produttori e i commercianti.

Si vuole inoltre introdurre una tassa fìtosanitaria non discriminatoria, dato che quella attuale è riscossa solo sul materiale vegetale importato.

Nell'ambito delle materie ausiliarie dell'agricoltura, le modificazioni proposte consentono di allineare le prescrizioni sulla messa in commercio delle materie ausiliarie alle norme internazionali, segnatamente quelle dell'UE, il nostro più importante partner commerciale.

I

Parte generale

II

Situazione iniziale

Le misure contro l'infiltrazione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi per le piante nonché le prescrizioni riguardanti la messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura rappresentano ostacoli tecnici al commercio.

L'Accordo sullo spazio economico europeo negoziato dalla Svizzera e i Paesi dell'AELS con la CE disciplinava una parte importante del settore delle materie ausiliarie dell'agricoltura. Il patrimonio normativo comunitario non contemplava per contro il campo dei prodotti fitosanitari. La direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (91/414)'' era il cosiddetto «Pipeline-Acquis». Dopo il no della Svizzera, i negoziati in questo settore sono proseguiti. Nella primavera del 1994 la CE e gli Stati dell'AELS hanno deciso di introdurre nell'Accordo SEE il settore dei prodotti fitosanitari 2'. I Paesi dell'AELS rimangono tuttavia liberi di limitare l'accesso al loro mercato in virtù della legislazione valida già prima dell'entrata in vigore della decisione summenzionata.

2>GU L 230 del 19.8.91, pag. 1.

>GU L 160 del 28.6.94, pag. 1.

2

626

Il settore della protezione dei vegetali era parimenti il «Pipeline-Acquis» nell'ambito dei negoziati sullo Spazio economico europeo. Esso non è ancora oggetto del Patrimonio normativo comunitario dello SEE. L'Accordo del 21 novembre 1990 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci prevede un'agevolazione nel settore della protezione dei vegetali [RS 0.631.242.05, FF 1991 1490].

Per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio si prevede di rivedere i capitoli della protezione dei vegetali e delle materie ausiliarie dell'agricoltura. Nell'ambito dei negoziati bilaterali occorre inoltre stipulare un accordo sul riconoscimento reciproco delle disposizioni affinchè i predetti ostacoli siano efficacemente abbattuti.

12 121

Risultati della consultazione Sintesi dei risultati

La necessità di agire per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e di conseguenza l'armonizzazione della nostra legislazione con quella dell'Unione europea (UÈ) è generalmente riconosciuta e approvata. Con l'allineamento all'Europa si auspica un rinnovamento dell'economia di mercato in Svizzera. La competitivita degli esportatori svizzeri sui mercati esteri dev'essere migliorata. Inoltre, l'armonizzazione è ritenuta importante per evitare che merci scadenti giungano in Svizzera. In questo contesto si impone un disciplinamento incisivo che può essere tale proprio grazie alla collaborazione attiva della Svizzera.

Nel settore delle materie ausiliarie dell'agricoltura l'armonizzazione delle prescrizioni con quelle dell'UE è auspicata poiché, a lungo termine, mediante l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio si spera in una riduzione dei costi dei mezzi di produzione.

Il nuovo sistema di protezione dei vegetali unitamente all'introduzione del passaporto fitosanitario rappresenta un passo avanti rispetto all'attuale sistema. Il trasferimento dei controlli di protezione dei vegetali dal confine ai produttori e commercianti suscita pareri divergenti: alcuni prevedono una riduzione dei costi, altri temono un aumento.

La riscossione di una tassa fitosanitaria destinata ad alimentare il fondo fitosanitario è ritenuta a maggioranza conseguente. Alcuni temono che la produzione indigena ne risulti sfavorita.

Riguardo alla partecipazione da parte di Confederazione e Cantoni ai costi per le misure di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi, i Cantoni ed alcune organizzazioni sono del parere che la Confederazione dovrebbe aumentare i suoi contributi.

La possibilità di esprimere le proprie osservazioni sulle prescrizioni esecutive è stata chiesta da diverse parti, poiché in base alla modificazione di legge proposta la regolamentazione definitiva è difficilmente valutabile.

627

Per quanto concerne il modo di procedere, si è sottolineato a più riprese quanto sia auspicabile una più stretta collaborazione tra le autorità come pure una migliore coordinazione dell'esecuzione a livello cantonale. Nei confronti dell'estero, urge una collaborazione della Svizzera in seno ad organismi internazionali.

122

Settori particolari

Nuovo sistema di protezione dei vegetali L'intenzione della Confederazione di mettere in pratica un adeguato sistema di protezione dei vegetali è accolta favorevolmente, come pure l'introduzione del passaporto fitosanitario poiché rappresenta un miglioramento rispetto all'attuale sistema. Il trasferimento dei controlli fitosanitari dal confine presso le aziende commercianti e produttrici ha suscitato pareri diversi. Da un lato, questa prescrizione è auspicata in quanto si promuove in tal modo la responsabilità delle aziende e delle singole nazioni ed anche perché ci si attende una diminuzione dei costi a cui concorre una sinergia di fattori. Dall'altro, si teme un aumento degli oneri.

Fondo fitosanitario La considerazione di produzione e commercio all'interno del Paese per quanto riguarda il finanziamento del fondo fitosanitario è ritenuta a maggioranza logica. In alcuni pareri si teme che ne risulti uno svantaggio per la produzione indigena, mentre in altri si chiede che la riscossione della tassa fitosanitaria sia in relazione con il potenziale di rischio relativo all'origine e alle specie di vegetali. In merito alla partecipazione di Confederazione e Cantoni ai costi per misure di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi i Cantoni ed alcune organizzazioni sono dell'avviso che la Confederazione debba aumentare i suoi contributi.

Procedura d'omologazione In generale la necessità di una procedura d'omologazione per materie ausiliarie dell'agricoltura è incontestata. Si reputa indispensabile un'armonizzazione a livello europeo. In virtù dell'articolo 20 del disegno di legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, si dovranno poter riconoscere non solo le omologazioni estere ma anche i rapporti d'esame e i certificati di conformità esteri.

Diverse proposte si riferiscono soprattutto ai mezzi fitosanitari. Si esige fra l'altro che questi ultimi vengano riesaminati e autorizzati ancora per un periodo limitato di 10 anni. Altri suggerimenti vogliono l'istituzione di una commissione indipendente a cui sia concesso un diritto di ricorso contro singole autorizzazioni.

Organismi modificati geneticamente Alcune organizzazioni ritengono necessario l'obbligo di dichiarare l'uso di organismi modificati geneticamente.

628

Catalogo delle varietà Alcuni Cantoni ed organizzazioni temono una limitazione dell'offerta delle varietà. È molto importante che le varietà siano adatte per tipi di produzioni ecologiche.

Statistica della commercializzazione La richiesta di maggiori indicazioni statistiche sulla messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura è incontestata.

13

Interventi parlamentari

Una mozione del gruppo liberale-radicale (93.3142) del Consiglio nazionale ed una mozione Beerli (93.3154) nel Consiglio degli Stati del 18 marzo 1993 chiedono l'abrogazione di disposizioni riguardanti settori a monte della produzione agricola. Esigono l'eliminazione delle prescrizioni sulle materie ausiliarie dell'agricoltura che inducono un aumento dei costi. Le mozioni sono state accolte e nella risposta alle vostre Camere avevamo previsto di esaminare, parallelamente alle modificazioni decise delle ordinanze, in quale misura e secondo quale priorità si dovesse proporre un adeguamento delle basi legali nel settore delle materie ausiliarie, unitamente ad una proposta di modificazione nell'ambito della protezione dei vegetali.

2 21 211

Protezione dei vegetali Necessità di una regolamentazione armonizzata In generale

La lotta contro l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi in Svizzera mediante adeguate misure è un'esigenza sentita già da tempo. Già nel 1878, dopo che la fillossera della vite si era diffusa in Europa, la Confederazione svizzera si impegnò ad adottare provvedimenti per impedire l'ulteriore diffusione di questo parassita, firmando un accordo comune con la Repubblica francese, l'Impero tedesco, l'Impero austro-ungarico e il Regno del Portogallo.

Questa preoccupazione è ancora d'attualità poiché la comparsa di nuovi agenti patogeni in Svizzera provoca gravi danni alle colture e ingenti perdite finanziarie ai produttori interessati. Anche la crescente sensibilità verso i problemi che possono sorgere in seguito all'utilizzazione di prodotti fitosanitari conferma l'attualità di questo tema. In mancanza di metodi di lotta alternativi, la comparsa di nuovi organismi nocivi rende spesso necessari trattamenti supplementari con prodotti fitosanitari chimici.

212

Attuale regolamentazione in Svizzera

Le misure di protezione utilizzate attualmente contro nuovi agenti patogeni si basano sugli articoli 60-68 della legge sull'agricoltura nonché sulle ordinanze 629

del Consiglio federale del 5 marzo 1962 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20) e del 28 aprile 1982 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo (RS 916.22).

Attualmente, due tipi di misure sono adottate per impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi: Misure al confine: l'importazione di vegetali e prodotti vegetali che possono veicolare agenti patogeni particolarmente pericolosi è disciplinata rigorosamente. La loro importazione è vietata o autorizzata soltanto a determinate condizioni, come la disinfezione. L'importazione di organismi nocivi è di principio vietata.

Numerose piante, prodotti vegetali o altri materiali devono essere accompagnati all'atto della loro importazione in Svizzera da un certificato fitosanitario.

Tale documento, che dev'essere conforme alle condizioni stabilite dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, è redatto dal servizio fitosanitario del Paese esportatore e certifica che le merci importate rispettano le disposizioni fitosanitarie svizzere. In occasione dell'importazione delle merci interessate, l'osservanza delle disposizioni fitosanitarie è garantita da controlli effettuati da ispettori del servizio fitosanitario federale al momento del passaggio del confine, ossia in occasione dello sdoganamento.

Misure all'interno del Paese: l'esecuzione di queste misure è attualmente di competenza dei servizi fitosanitari cantonali che ricevono il sostegno delle stazioni federali di ricerche agronomiche.

La sorveglianza della situazione fitosanitaria delle piante da coltura sul territorio cantonale è uno dei compiti più importanti di questi servizi. L'osservazione delle colture sensibili dovrebbe permettere di applicare tempestivamente eventuali misure di lotta qualora sia accertata la presenza di un agente patogeno particolarmente pericoloso.

Se l'organismo nocivo scoperto non è ancora presente nella regione interessata, occorre eliminarlo mediante le misure ordinate. Il territorio contaminato dev'essere delimitato il più rapidamente possibile per distruggere completamente il focolaio di questo agente patogeno.

Nel caso in cui il nuovo agente patogeno scoperto si sia già insediato nella zona interessata e per motivi tecnici non sia più possibile
eliminarlo, sono ordinate adeguate azioni di lotta coordinate per limitare le perdite economiche. L'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo interessato è impedita in particolare mediante la sorveglianza delle colture di moltiplicazione delle sue piante ospiti (sementi o postime).

213 213.1

Disposizioni internazionali Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Le regolamentazioni internazionali concernenti la protezione dei vegetali sono state elaborate sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e sono state fissate nella Convenzione inter630

nazionale per la protezione dei vegetali (Convention internationale pour la Protection des Végétaux - CIPV). Secondo tale Convenzione, gli Stati firmatari sono tenuti a redigere certificati fitosanitari allo scopo di garantire che le merci esportate soddisfano le disposizioni fitosanitarie del Paese importatore (cfr.

parte IV del presente messaggio).

La Convenzione CIPV prevede pure che gli Stati membri si riuniscano in organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali. Le organizzazioni regionali esistenti - fra cui l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) - sono rappresentate nella segreteria della CIPV. Va inoltre osservato che nel quadro degli accordi GATT è stato firmato un accordo specifico sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Tale accordo menziona esplicitamente il Segretariato della Convenzione CIPV quale organo scientifico riconosciuto a livello internazionale che determina le norme per valutare la legittimità scientifica delle misure nazionali atte a prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi.

213.2

Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP)

Sin dalla sua istituzione, l'OEPP si adopera per armonizzare le misure di lotta contro agenti patogeni particolarmente pericolosi all'interno dell'Europa e dell'area mediterranea. La Svizzera, in qualità di membro fondatore, partecipa assiduamente alle diverse attività. L'OEPP tiene un elenco degli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione in Europa potrebbe causare danni rilevanti alle colture. Ha inoltre emanato le misure raccomandate per prevenire l'introduzione di tali organismi e per combatterli. L'Unione Europea (UE) si è basata essenzialmente sui lavori e sulle raccomandazioni dell'OEPP per elaborare le disposizioni fitosanitarie comuni.

213.3

Disposizioni fitosanitarie dellUE

Le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nell'UE sono definite nella direttiva 77/933) della Commissione. La creazione di un mercato unico all'interno dell'UE ha reso necessaria una fondamentale modificazione della concezione delle misure fitosanitarie.

Sino all'apertura di tale mercato unico, le disposizioni fitosanitarie dell'UE avevano l'obiettivo di regolamentare il flusso di merci tra gli Stati membri dell'UE, da una parte, e tra questi ultimi e gli Stati terzi, dall'altra. In questo contesto, il traffico di merci tra gli Stati terzi e.quelli dell'UE era sottoposto, oltre al controllo alle frontiere esterne, anche all'obbligo del certificato fitosanitario.

Per contro, lo scambio di merci tra Stati membri dell'UE soggiaceva soltanto a un controllo fitosanitario al momento del passaggio della frontiera interna.

In seguito alla soppressione delle frontiere interne dell'UE, non era più possibile effettuare tali controlli nell'ambito delle operazioni doganali ragion per cui 3

>GU L 26 del 31.1.77, pag. 20.

631

è stato necessario definire un nuovo concetto di misure fitosanitarie (Direttiva 91/683)4'.

Questa nuova concezione prevede che i controlli fitosanitari delle merci nel traffico interno dell'UE siano trasferiti dalle frontiere alle aziende di produzione e di commercializzazione. Tali aziende sono controllate una o più volte all'anno, sotto la responsabilità del servizio fitosanitario nazionale, per accertare la presenza di agenti patogeni. Gli organismi nocivi presi in considerazione sono elencati in un allegato della direttiva. Se l'azienda soddisfa i requisiti della direttiva, può mettere in commercio le sue merci munite del cosiddetto passaporto fitosanitario. Tale documento permette la libera circolazione di merci all'interno dell'UE senza controlli sistematici supplementari da parte del servizio fitosanitario del Paese destinatario.

Occorre osservare che, finora, soltanto le merci destinate all'esportazione venivano controllate nelle aziende di produzione e di commercializzazione, mentre oggi anche le merci prodotte per l'approvvigionamento del mercato interno sottostanno ai controlli fitosanitari. Sono quindi state create ulteriori possibilità per prevenire l'introduzione di agenti patogeni.

Nel traffico di merci tra gli Stati dell'UE e i Paesi terzi sono applicabili le disposizioni relative al certificato fitosanitario. Al momento dell'importazione nell'UE la mercé viene controllata al posto di frontiera che la ammette. Se i requisiti fitosanitari sono adempiuti, la spedizione, munita di un passaporto fitosanitario, può essere messa in commercio sul mercato interno dell'UE.

214

Conclusioni

II 30 giugno 1993, abbiamo deciso di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nelle relazioni con gli Stati dell'UE. Tra questi ostacoli vi sono anche le misure per prevenire l'introduzione di organismi nocivi.

La modificazione proposta della legge sull'agricoltura ci attribuisce la facoltà di adottare la nuova concezione dell'UE in materia di misure fitosanitarie e segnatamente di introdurre i controlli fitosanitari nelle aziende di produzione e di commercializzazione in vista del rilascio del passaporto fitosanitario.

Vi sono ancora alcuni problemi per quanto concerne l'applicazione del sistema dell'UE, che pure si è dimostrato valido nell'impostazione. Per questo motivo, nell'adeguare la nostra legislazione alla nuova concezione dell'UE, occorre formulare delle riserve per garantire il grado di sicurezza finora raggiunto in base alle disposizioni in vigore concernenti la prevenzione dell'introduzione di nuovi agenti patogeni.

Abbiamo esaminato la fattibilità del nuovo sistema fitosanitario dell'UE nei diversi settori del commercio europeo di vegetali e ne abbiamo deciso l'adozione.

Un completo adeguamento dell'attuale legislazione svizzera in materia di protezione dei vegetali implica pure un'eventuale revisione della vigente regolamentazione sul finanziamento del fondo fitosanitario. L'utilità nonché la rapida e 4

>GU L 376 del 31.12.91, pag. 29.

632

adattabile applicazione di questo fondo sono provate, ragion per cui questa istituzione va mantenuta anche in futuro. L'UE critica l'imposizione unilaterale delle merci importate per alimentare il fondo. Per tener conto di tale critica, in futuro la tassa fitosanitaria dovrà poter essere riscossa non soltanto all'atto dell'importazione di materiale vegetale ma anche al momento della messa in commercio all'interno del Paese. Con l'introduzione del sistema del passaporto fitosanitario e dopo la conclusione di un accordo con TUE sul riconoscimento reciproco, vi sarà probabilmente un'agevolazione dell'importazione e dell'esportazione dei vegetali.

22 221

Parte speciale: Modificazione della legge sull'agricoltura Compendio

L'articolo 60 crea la base legale per adottare misure generali di protezione delle colture, dei vegetali e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi. Tale articolo definisce pure le nostre competenze in questa materia. Le disposizioni sul commercio di prodotti fitosanitari sono contemplate nel capitolo riguardante le materie ausiliarie dell'agricoltura (art. 70 segg.).

Gli articoli 61 e 62 definiscono i compiti dei Cantoni e gli obblighi dei produttori di vegetali nell'ambito della lotta contro gli agenti patogeni.

Gli articoli 63 e 64 definiscono le misure specifiche che il nostro Consiglio può ordinare per proteggere i vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi. Sostituiscono gli attuali articoli 63 e 64.

Gli articoli 65-68 contemplano disposizioni sul finanziamento di singole attività nel campo della protezione dei vegetali.

222

Rapporto con altri atti normativi

La legge sulle foreste e il disegno di modificazione della legge sulla protezione dell'ambiente contemplano parimenti disposizioni sulla protezione dagli organismi nocivi. Con il loro comportamento, questi parassiti sono in grado di danneggiare sia le piante agricole sia quelle forestali o altre piante. Le singole varietà di piante sono utilizzate sia dal punto di vista agricolo sia da quello forestale. Per questo motivo nel campo della protezione dei vegetali, in particolare nell'esecuzione di misure volte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi, è necessaria la collaborazione dei servizi attivi nei settori dell'agricoltura, della selvicoltura e della protezione dell'ambiente. Tale collaborazione è già prevista nella nostra ordinanza relativa alla protezione delle foreste.

223

Commento alle singole disposizioni

Articolo 60 L'articolo 60 definisce i diversi aspetti della protezione dei vegetali. La riflessione contenuta nell'attuale capoverso I sulla necessità di adottare misure per 633

la protezione delle colture dagli organismi nocivi resta d'attualità. Per organismi nocivi si intendono i parassiti e le malattie dei vegetali o organismi fitofagi e fitopatogeni del regno animale e vegetale nonché i virus, i microplasmi e altri agenti patogeni, conformemente alla definizione data dalla direttiva UÈ 77/93.

Nel concretizzare un'adeguata pratica fitosanitaria, ci baseremo in particolare sul principio di un'agricoltura sostenibile. La FAO definisce tale concezione come sfruttamento ottimale, ossia ponderato e durevole delle risorse naturali e come orientamento del progresso tecnologico e istituzionale verso il soddisfacimento dei bisogni delle attuali e future generazioni. Si tratta di utilizzare ma nello stesso tempo di preservare il suolo, l'acqua e il patrimonio naturale esistente e di impiegare soltanto i mezzi di produzione compatibili con le esigenze ecologiche, tecnicamente adeguati e accettabili dal profilo economico e sociale.

Questa definizione non si limita ad aspetti ecologici essenziali, bensì attribuisce altrettanto peso a fattori agronomici, economici e sociali. La concezione dell'agricoltura sostenibile è importante anche per la protezione dei vegetali; le misure che dobbiamo sostenere devono quindi soddisfare le esigenze corrispondenti o, in altre parole, devono contribuire alla salvaguardia delle risorse naturali. Esempi di simili misure sono la prevenzione della comparsa di organismi nocivi resistenti ai prodotti fitosanitari, la protezione dei nemici naturali dei parassiti, il miglioramento della tecnica d'applicazione dei prodotti fitosanitari, l'impiego di varietà di colture resistenti ai parassiti e alle malattie o l'utilizzazione di metodi d'osservazione e di segnalazione come basi per la lotta contro i parassiti. Le concezioni esistenti, quali la protezione dei vegetali integrata e biologica, oppure le concezioni ancora in fase di sviluppo, come la buona profilassi fitosanitaria, sono pure contemplate da questa nozione. Tuttavia l'applicazione di queste misure ha sènso soltanto se, dal profilo economico e dello sviluppo strutturale, sono neutrali o esplicano un effetto positivo sull'agricoltura. In questo contesto, «sostegno» va inteso in particolare come promovimento della ricerca, sviluppo ulteriore e introduzione delle procedure o dei metodi corrispondenti
nella pratica. Se necessario, possiamo emanare prescrizioni relative all'applicazione di questi principi, ad esempio la formulazione di norme per apparecchi per il trattamento di colture o l'adozione di misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi, relative a un'intera area.

In conclusione, si constata che il presente capoverso conferma la validità dell'orientamento già scelto in materia di ricerca e consulenza nel settore della protezione dei vegetali.

Il capoverso 2 ci attribuisce la facoltà di ordinare misure di protezione contro determinati organismi nocivi classificati come particolarmente pericolosi. In questo modo sono designati i parassiti e le malattie che non sono presenti in Svizzera o lo sono solo in alcune parti del Paese, che in mancanza di precisi oneri possono diffondersi in Svizzera attraverso determinati flussi di merci e in base alle loro caratteristiche biologiche sono atti a contaminare e danneggiare le colture. Le misure da adottare non si limitano soltanto alla protezione delle colture, ma possono anche servire a prevenire i danni a vegetali e prodotti vegetali. La nozione di «colture» comprende parimenti le piante ornamentali prodotte industrialmente. Riguardo alle misure per la protezione di piante ornamentali prodotte in altro modo nonché di piante forestali sono previste altre 634

basi legali (cfr. osservazioni ad art. 29f nel messaggio concernente la modificazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente [FF 1993 II 1213] e art.

26 della legge del 4 ott. 1991 sulle foreste [RS 921]). L'applicazione delle misure risultanti da questo articolo necessita della collaborazione dei Cantoni (cfr. art.

61), eventualmente di privati ed organizzazioni (cfr. art. 120), il cui coordinamento spetta alla Confederazione.

Per designare gli organismi particolarmente pericolosi, possiamo riferirci, conformemente agli accordi GATT, ai lavori nell'ambito delle organizzazioni internazionali, come la FAO e l'OEPP. In questo senso l'OEPP ha compilato un elenco esaustivo di organismi nocivi che possono insediarsi e diffondersi nei Paesi europei e del bacino mediterraneo. Sulla base di questa lista, spetta al nostro Consiglio attribuire la dovuta importanza alle peculiarità fitosanitarie rilevanti del nostro Paese allo scopo di allestire un nostro elenco proprio. Bisogna quindi provvedere affinchè i parassiti, diffusi in Europa, ma non ancora presenti nel nostro Paese grazie a misure difensive efficaci, continuino a rimanere lontani dai nostri confini. Infine, in virtù del decreto relativo all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, rivestirà particolare importanza l'elenco di organismi nocivi dell'UE.

Articolo 61 I Cantoni hanno già istituito servizi fitosanitari cantonali sulla base dell'articolo 61 vigente. I compiti di tali servizi per quanto concerne la lotta contro gli organismi nocivi sono definiti nel presente articolo e nelle leggi cantonali.

Come in precedenza, i servizi fitosanitari cantonali sono incaricati di sorvegliare l'applicazione di eventuali misure di lotta. Per misure di lotta s'intendono le misure elencate nel nuovo articolo 64. La competenza esecutiva delle misure di lotta al confine spetta come finora al servizio fitosanitario federale.

Articolo 62 Nell'articolo 62 alcuni concetti sono sostituiti da nuovi concetti adeguati alle condizioni attuali.

II capoverso 1 stabilisce che chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi d'igiene delle piante. Va osservato che tali principi non concernono più solo i produttori di materiale di moltiplicazione, ma chiunque operi ad un livello intermedio tra il produttore
o l'importatore e l'utilizzatore finale.

Il capoverso 2 si rivolge agli stessi gruppi di destinatari del capoverso 1 e sancisce l'obbligo di notificare alle autorità competenti dei Cantoni o della Confederazione ogni constatazione di agenti patogeni particolarmente pericolosi o di sintomi che tali organismi provocano nelle piante ospiti interessate. L'indicazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica come autorità competente per designare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è stralciata.

Tuttavia, per favorire un rapido adeguamento alle nuove condizioni di contaminazione, il nostro Consiglio può sempre delegare tale compito al Dipartimento federale dell'economia pubblica in conformità dell'articolo 117 capoverso 2.

635

Articoli 63 e 64 (Misure speciali) Nell'attuale tenore, gli articoli 63 e 64 descrivono misure di lotta che il nostro Consiglio può ordinare, mentre nell'articolo 64 si definiscono altre misure che possono essere attuate al confine. Con il nuovo articolo 63 disponiamo di nuovi mezzi per un controllo efficace del materiale vegetale messo in commercio. Le misure di lotta vere e proprie sono definite nel nuovo articolo 64.

Artìcolo 63 II capoverso 1 ci attribuisce la competenza di ordinare misure specifiche a tutti i livelli del commercio di materiale vegetale per garantire la qualità fitosanitaria di queste merci. Questo vale sia per le merci prodotte in Svizzera sia per quelle importate. In base alle disposizioni dell'attuale articolo 64 si possono definire precise esigenze anche per altri oggetti (contenitori, imballaggi, attrezzi agricoli o macchinari), veicoli potenziali di organismi nocivi. Indipendentemente da tali oggetti e piante ospiti, gli stessi organismi nocivi, ossia la loro utilizzazione, eventuale importazione e messa in commercio devono sottostare a condizioni analoghe (ad es. allevamento commerciale di insetti per collezionisti). Vi è pure la necessità di un disciplinamento per organismi nocivi importati per scopi scientifici.

Occorre ancora notare che una progressiva soppressione dei controlli fitosanitari al confine nel quadro del programma di eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio implica un corrispondente rafforzamento dei controlli nelle aziende di produzione e di commercializzazione. In vista di tali controlli e ai fini dell'emanazione di misure di lotta, si consulterà, come finora, preliminarmente la Commissione fitosanitaria.

Il capoverso 2 definisce le categorie di misure che possono essere applicate. Le misure definite dalle lettere a, b e e corrispondono ai procedimenti scelti dall'UE e contribuiscono in modo essenziale all'armonizzazione del nostro sistema fitosanitario con quello dell'UE.

La facoltà attribuitaci dalla lettera a di sottoporre all'obbligo di autorizzazione la messa in commercio di determinati materiali vegetali si rivela indispensabile vista la riduzione dei controlli al confine. Sono tuttavia previsti controlli ridotti soltanto nel commercio con i Paesi con i quali è previsto un accordo corrispondente, quindi attualmente soltanto con
TUE. Sottolineiamo ancora una volta che non tutti i materiali vegetali messi in commercio rappresentano un elevato rischio fitosanitario. Saranno quindi sottoposti all'obbligo di autorizzazione soprattutto quelli che possono essere evidenti veicoli di organismi nocivi particolarmente pericolosi e sono destinati alla riproduzione o alla piantagione. Per autorizzazione s'intende un documento ufficiale che accompagni ogni spedizione di tale materiale vegetale messo in commercio; può trattarsi semplicemente di un'etichetta come quella già nota nell'UE con il nome di «passaporto fitosanitario» (cfr. n. 212.3 di questa parte).

La lettera b descrive gli strumenti che permettono un'adeguata esecuzione del sistema armonizzato. Ciò presuppone che i produttori e le imprese di commercializzazione che fanno parte della catena di distribuzione di determinati materiali vegetali siano registrati ufficialmente. Tali aziende si impegnano quindi a 636

non intraprendere nessuna attività in contraddizione con il compito di sorveglianza e di controllo. Tale compito è indispensabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la messa in commercio di materiale vegetale (p. es. il passaporto fitosanitario) ed è effettuato nelle aziende di produzione mediante l'ispezione delle colture. Le imprese che si occupano della preparazione, trasformazione e distribuzione di questi materiali sono controllate per campionatura mediante la verifica di pezze giustificative e di documenti ufficiali come pure, se necessario, mediante l'ispezione dei locali di deposito e altre infrastrutture.

La lettera e introduce un obbligo di registrazione. Se si scopre, ad un livello qualsiasi della catena di produzione e di commercializzazione, del materiale vegetale contaminato da organismi nocivi particolarmente pericolosi, dev'essere data la possibilità di poter ricercare e rintracciare lungo questa catena gli anelli contaminati e quelli che sono la causa della contaminazione.

Le misure descritte nelle lettere d-e corrispondono alla versione attuale dell'articolo 63 capoverso 1. Questo capoverso vieta la coltivazione di specie di piante o di varietà considerate particolarmente soggette alla contaminazione da parte di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché l'utilizzazione di materiale vegetale che può veicolare tali organismi. Per completare le altre misure è necessario impedire che la loro efficacia sia compromessa dall'importazione di merci che presentano un elevato rischio fitosanitario.

11 capoverso 3 si occupa dell'adempimento degli obblighi internazionali.

Articolo 64 In base al presente articolo il nostro Consiglio può ordinare misure di lotta.

Lettera a. La nozione di sorveglianza territoriale è contemplata per analogia nell'attuale articolo 60 capoverso 2 ed è stata menzionata anche nella definizione del mandato ai Cantoni nell'articolo 61. Questi ultimi sono infatti direttamente interessati se si rivela necessaria una maggiore sorveglianza, per esempio all'interno di una determinata zona particolarmente minacciata, dove occorre determinare l'estensione del focolaio di contaminazione o provare l'assenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Lettera b. Tale disposizione si riferisce alla quarantena. Nelle condizioni attuali, questa nozione
corrisponde alle diverse misure di isolamento delle singole partite di piante o di altri materiali che sono considerati di per sé sospetti di contaminazione. Questo isolamento ha lo scopo di impedire la contaminazione di altri materiali e di concedere il tempo necessario per accertare la presenza degli organismi presunti.

Nonostante la quarantena sia una misura corrente, non è ancora stata finora testualmente menzionata nella legge.

Lettera e. Queste misure sono adottate in una situazione d'emergenza. Sono contemplate nell'attuale articolo 63 capoverso 1 lettera b. Il tenore della nuova versione descrive direttamente tali misure; il loro effetto rimane lo stesso, malgrado nella versione attuale non si citi espressamente il caso del sospetto di contaminazione delle merci summenzionate. Se sono adottate misure in base ad un sospetto, quest'ultimo deve tuttavia essere oggettivamente fondato.

637

Articolo 65 Le persone di cui al capoverso 2 che si sottraggono intenzionalmente o per negligenza agli obblighi imposti dall'articolo 62, possono essere chiamate a sostenere completamente o parzialmente le spese. La modificazione apportata a questo articolo si fonda sulla nuova definizione di persone interessate giusta l'articolo 62.

Artìcolo 66 Per misure di lotta si intendono quelle indicate nell'articolo 64. Secondo l'articolo 61 la responsabilità della loro esecuzione spetta ai Cantoni. Per garantire la coordinazione delle attività dei servizi fitosanitari cantonali è indispensabile un contributo della Confederazione ai Cantoni. Finora solo il 50 per cento delle spese riconosciute sono state rimborsate ai Cantoni. A causa della loro situazione finanziaria non si può più assicurare oggi l'adozione a livello nazionale di misure di lotta unitarie. La Confederazione dispone di una particolare fonte di entrata (tassa fitosanitaria) destinata a garantire il finanziamento delle sue prestazioni in favore delle misure di lotta. Essa è in grado di sopportare un aumento di tali prestazioni al 75 per cento. Questo incremento è previsto in particolare per situazioni straordinarie e imprevedibili, come una sorveglianza più severa di una determinata regione a seguito della diffusione di un nuovo organismo nocivo. Questo incremento dei contributi ai Cantoni ammonterebbe, in base agli attuali importi, a 200000 franchi.

Occorre precisare che i contributi della Confederazione ai Cantoni sono versati soltanto per misure di lotta ordinate. Nel caso di organismi nocivi particolarmente pericolosi, che nonostante le misure di lotta attuate non solo si insediano in Svizzera, ma si propagano senza limiti, misure di eradicazione e di limitazione non hanno senso. Non appena la Confederazione rinuncia a determinate misure di lotta contro un organismo nocivo, i Cantoni che continuano di loro spontanea volontà la lotta non possono più chiedere contributi federali.

Articolo 67 Soltanto il capoverso 2 del presente articolo è modificato. È necessario trasferire all'Ufficio federale dell'agricoltura la competenza, attribuita finora al Dipartimento federale dell'economia pubblica, di determinare l'equa indennità per i proprietari le cui merci hanno subito un deprezzamento o hanno perso completamente il loro valore a causa di
misure ufficiali. Tale competenza concerne tuttavia unicamente le indennità relative alle misure al confine. La decisione relativa alle prestazioni di indennità in seguito a misure prese all'interno del Paese rimane come in precedenza competenza dei Cantoni. Tale delega di competenze è in sintonia con il programma inteso a sgravare le massime autorità della Confederazione.

Articolo 68 Da molto tempo, si riscuote una tassa su determinati vegetali e prodotti vegetali importati che serve ad alimentare un fondo fitosanitario. Questo fondo ha Io scopo di finanziare misure di protezione da organismi nocivi particolarmente pericolosi e di lotta contro gli stessi.

638

Il nuovo capoverso 1 permette di riscuotere una tassa non soltanto sul materiale vegetale importato ma anche su quello indigeno. Nelle disposizioni d'esecuzione, provvederemo affinchè lo stesso materiale vegetale non sia soggetto ad un doppio aggravio fiscale.

Il capoverso 2 è stato rifatto, poiché da più parti è stata richiesta una formulazione più chiara degli impieghi previsti per il fondo fitosanitario. Oltre agli impieghi attuali (lett. a, b e e), si prevede d'ora in poi di finanziare con questo fondo anche le indennità versate ai privati per i compiti pubblici che sono stati loro delegati nel settore della protezione dei vegetali (lett. d).

L'attuale tassa è stata sottoposta a tariffazione nel quadro dell'accordo GATT e fa ora parte della tariffa doganale a destinazione speciale. Al momento dell'introduzione della nuova tassa che non ha carattere discriminatorio sarà necessario sottrarre l'importo corrispondente dell'attuale tassa dal dazio doganale.

23 231 231.1

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale A livello federale

L'introduzione di controlli fitosanitari nelle aziende di produzione comporterà un aumento degli oneri. Tali controlli possono tuttavia essere eseguiti in concomitanza con i controlli per la certificazione del materiale di moltiplicazione.

Questa sinergia dovrebbe ridurre l'aumento degli oneri per la Confederazione.

Questi ultimi dipendono, come per le materie ausiliarie dell'agricoltura (cfr. n.

331.1), dalla possibilità di delegare a privati compiti di controllo.

Se sarà possibile negoziare con TUE un riconoscimento reciproco del sistema fitosanitario, i controlli al confine saranno fortemente ridotti. Una parte di questo personale sarà quindi utilizzata per i controlli sulla messa in commercio di materiale vegetale in Svizzera.

231.2

A livello cantonale e comunale

II nuovo sistema fitosanitario richiede l'intensificazione della sorveglianza della situazione fitosanitaria sul territorio svizzero. Questo compito spetta ai Cantoni. Come attualmente, è previsto un sovvenzionamento di questa attività da parte della Confederazione che ne garantisce il necessario coordinamento.

232

Altre ripercussioni

L'adeguamento alla normativa UÈ accresce l'efficacia degli sforzi attuati per impedire la propagazione di organismi nocivi extraeuropei.

Vista la crescente internazionalizzazione del commercio dei vegetali è importante in particolare adottare le stesse misure dei nostri partner europei per ottenere un effetto sinergico. L'adeguamento nel settore fitosanitario permette di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio per quanto concerne il materiale vegetale.

639

3

Materie ausiliarie dell'agricoltura

31

Necessità di una regolamentazione armonizzata

311

Regolamentazione attuale in Svizzera

I principi sono definiti negli articoli 70 e seguenti della legge sull'agricoltura.

Le basi del controllo delle materie ausiliarie sono i cataloghi delle materie ausiliarie dell'agricoltura nei settori delle sementi, dei concimi, dei foraggi e dei prodotti fitosanitari, nei quali sono specificate le esigenze minime che i diversi prodotti devono avere per quanto riguarda le proprietà che ne determinano il valore (art. 71). Il nostro Consiglio può sottoporre ad autorizzazione la messa in commercio a titolo professionale di determinate materie ausiliarie che, per loro natura e composizione, non sono contemplate nel catalogo delle materie ausiliare dell'agricoltura (art. 73 cpv. 1). Per la messa in commercio di prodotti fitosanitari è necessaria un'autorizzazione della Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole. Per alcune materie ausiliarie, può essere prescritto l'obbligo di notificazione (art. 73 cpv. 2).

Gli articoli 41-41d definiscono una regolamentazione speciale per il materiale di moltiplicazione. Disciplinano l'allestimento di elenchi delle varietà (art. 41 e 41a), la procedura di certificazione (art. 41d), la messa in commercio (art.

4le) e le prescrizioni di isolamento (art. 41d).

312

Regolamentazióne internazionale

Per la Svizzera è determinante soprattutto la regolamentazione all'interno dell'UE.

Sementi e materiale vegetale

Nell'ambito della campicoltura e dell'orticoltura, le seguenti direttive CE disciplinano l'immissione in commercio di materiale vegetale di moltiplicazione: sementi di barbabietole (66/400)5), sementi di piante foraggere (66/401)6), sementi di cereali (66/402)7), tuberi-seme di patate (66/403)8), sementi di piante oleaginose e da fibra (69/208)9), sementi di ortaggi (70/458)10) nonché piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (92/33)11). Queste singole direttive contengono prescrizioni specifiche per certe specie relative alla commercializzazione delle predette sementi e piante. Nella direttiva concernente la commercializzazione di sementi di cereali si prescrive, ad esempio, che le sementi di cereali possano essere immesse sul mercato solo se sono riconosciute ufficialmente e sono conformi alle esigenze fissate (art. 3). Detta direttiva contiene inoltre molte disposizioni su dettagli come pure prescrizioni sull'imballaggio e l'etichettatura.

5 >GU 6)GU 7)GU 8 )GU 9 )gU 10»GU 11>GU

640

n. 125 dell'11.7.66, pag. 2290/66.

n. 125 dell'11.7.66, pag. 2298/66.

n. 125 dell'11.7.66, pag. 2309/66.

n. 125 dell'11.7.66, pag. 2320/66.

L 169 del 10.7.69, pag. 3.

L 225 del 12.10.70, pag. 7.

L 157 del 10.6.92, pag. 1.

Le direttive specifiche per alcune specie sono completate dalla direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (70/457)12). Questa direttiva si riferisce all'omologazione nel predetto catalogo comune di specie di barbabietole, piante foraggere, cereali, patate nonché piante oleaginose e da fibre le cui sementi o piantine possono essere commercializzate (art. 1). Il catalogo comune delle specie è allestito sulla base dei cataloghi nazionali degli Stati membri. La direttiva fissa le condizioni per l'iscrizione nei cataloghi nazionali (art. 4). L'iscrizione è limitata ad un periodo di 10 anni (art. 12). A determinate condizioni l'omologazione di una specie può essere prorogata. La direttiva disciplina inoltre le condizioni che devono essere osservate, come l'obbligo di selezione a fini conservativi (art.

11). Per talune specie di ortaggi, i principi del catalogo comune delle specie sono definiti nella direttiva 70/458 del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi.

Nell'ambito delle colture speciali vi sono le seguenti direttive CE che disciplinano l'immissione in commercio di materiali vegetale di moltiplicazione: vite (68/193)13), piante ornamentali (91/682)14) e piante da frutto (92/34)15). Queste direttive disciplinano le esigenze per la commercializzazione delle diverse categorie di materiale vegetale di moltiplicazione. Per queste specie la Comunità non ha ancora approntato un catalogo comune. Per contro, dette direttive contengono disposizioni riguardanti l'autenticità dal profilo della specie del materiale messo in commercio.

Concimi La direttiva più importante per i concimi è quella del 18 dicembre 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (76/116)16'. La direttiva si prefigge di fissare la denominazione, la delimitazione e la composizione dei concimi semplici e composti più importanti. Le modificazioni apportate riguardanti i concimi liquidi (88/183)17), i concimi con calcio, magnesio, sodio e zolfo (89/284)18) e gli oligo-elementi (89/530)19) rappresentano unicamente complementi della direttiva 76/116. Queste direttive si applicano a prodotti che sono commercializzati a titolo professionale quali concimi con la
designazione «concimi CEE». I «concimi CEE» devono corrispondere nella loro designazione e composizione alle esigenze fissate nelle direttive. Per le garanzie riguardanti il tenore sono introdotti margini di tolleranza (allegati delle singole direttive). Metodi di campionatura e di analisi dei concimi sono inoltre fissati nelle direttive (77/535)20). I Paesi membri sono tenuti ad eseguire, almeno per campionatura, controlli ufficiali dei «concimi CEE».

12>GU

L 225, del 12.10.70, pag. 1.

L 93 del 18.4.68, pag. 15.

L 376 del 31.12.91, pag. 21.

L 157 del 10.6.92, pag. 10.

L 24 del 30.1.76, pag. 21.

L 83 del 29.3.88, pag. 33.

18>GU L 111 del 22.4.89, pag. 34.

19>GU L 281 del 30.9.89, pag. 116.

20 >GU L 213 del 22.8.77, pag. 1.

I3

>GU >GU 5>GU 1 16«GU 17>GU 14

641

Foraggi La direttiva più importante nell'ambito dei foraggi è quella del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (70/524)2I).

Solo gli additivi menzionati in questa direttiva possono essere aggiunti ai foraggi, ma unicamente alle condizioni' ivi fissate.

Altre direttive importanti riguardano le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (87/153)22', i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (84/425)23), la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (74/63)24), la commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (77/101)25' e degli alimenti composti per gli animali (79/373)26). Le direttive si applicano sia al settore agricolo sia agli animali domestici.

Prodotti fitosanitari II settore dei prodotti fitosanitari è disciplinato nell'UE dalla direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (91/414)27). Questa prevede una lista delle sostanze attive omologate per la lavorazione nei prodotti fitosanitari. Gli Stati membri possono omologare solo prodotti con sostanze attive contenute in questa lista. I prodotti devono soddisfare determinati requisiti minimi per quanto riguarda efficacia e effetti collaterali e devono essere registrati con la loro formula a livello nazionale. Una libera circolazione all'interno dell'UE non è oggi ancora possibile.

È tuttavia più semplice ottenere un'autorizzazione qualora un determinato prodotto sia già stato omologato in un Paese in cui vigono condizioni equivalenti.

Inoltre, questa direttiva prevede prescrizioni esaustive d'imballaggio e etichettatura.

313

Conclusioni

L'armonizzazione delle prescrizioni nel settore delle materie ausiliarie dell'agricoltura con quelle dell'UE deve proseguire. L'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio è auspicata in alcuni settori, segnatamente per: - impedire inutili doppioni di esami; - ridurre i controlli; - agevolare l'importazione di materie ausiliarie omologate all'estero; - agevolare l'esportazione di materie ausiliarie.

Affinchè possano prodursi gli effetti menzionati, è di regola necessario concludere un accordo. Il riconoscimento reciproco delle disposizioni sulle materie ausiliarie dell'agricoltura è previsto nell'ambito dei negoziati bilaterali con TUE.

2

6)GU >GU >GU 24 >GU 25»GU 26 >GU 27 >GU 22 23

642

L 270 del 14.12.70, pag. 1.

L 64 del 7.3.87, pag. 19.

L 238 del 6.9.84, pag. 34.

L 38 dell'11.2.74, pag. 31.

L, 32 del 3.2.77, pag. 1.

L. 86 del 6.4.79, pag. 30.

L, 230 del 19.8.91, pag. 1.

Non si può tuttavia dimenticare che, in alcuni settori, gli adeguamenti non possono certamente comportare un onere amministrativo più esiguo; al contrario, gli uffici incaricati dell'esecuzione saranno senz'altro confrontati con un onere supplementare, segnatamente nell'ambito dei prodotti fitosanitari.

Per quel che concerne il materiale vegetale di moltiplicazione, in alcuni settori come per le piante ornamentali, la viticoltura e l'orticoltura, non vi sono in Svizzera esigenze particolari. Senza armonizzazione vi è quindi il rischio che giunga nel nostro Paese mercé scadente di provenienza UÈ. Si può affermare la stessa cosa anche per i foraggi, in particolare riguardo al tenore massimo di sostanze indesiderate.

Le differenti regolamentazioni dei diversi tipi di materie ausiliarie e la loro complessità nell'UE richiede una modificazione della base legale nella legge sull'agricoltura. Come finora, si devono creare le norme di delega che consentano una regolamentazione esaustiva e dettagliata a livello del nostro Consiglio o dei dipartimenti, in particolare laddove, a intervalli regolari, si impongono adeguamenti alle norme tecniche internazionali. Il testo di legge deve essere formulato in modo tale che le basi legali per una trasposizione della regolamentazione UÈ a livello di ordinanza siano ancora date. Se giustificate da motivi importanti, sarà pure possibile ammettere eccezioni. Per adeguarci alla terminologia UÈ il termine «omologazione» sostituirà le nozioni di «autorizzazione e notificazione». Va osservato che alcuni adeguamenti alla regolamentazione UÈ sono già stati operati a livello di ordinanza (ordinanza sulle sementi di cereali, RS 916.151.1; ordinanza sui concimi, RS 916.171; ordinanza sul catalogo dei foraggi, RS 916.307.1). Come menzionato in precedenza, una modificazione della legislazione si impone per permettere un adeguamento completo alla regolamentazione UÈ.

32 321

Parte speciale: Modificazione della legge sull'agricoltura Compendio

Gli articoli 41-41d sono abrogati. La regolamentazione del settore delle materie ausiliarie dell'agricoltura è definita negli articoli 70 e seguenti della legge sull'agricoltura e sulla base di queste disposizioni nelle ordinanze del nostro Consiglio e dei dipartimenti. L'armonizzazione con la regolamentazione UÈ apporta una maggiore diversificazione, ragion per cui l'alternativa tra catalogo delle materie ausiliarie e autorizzazione singola non appare più nel testo di legge proposto. L'obbligo di omologazione per la messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura può essere previsto anche per la produzione nel caso dei foraggi e del materiale di moltiplicazione.

322

Rapporto con altri atti normativi

II settore delle materie ausiliarie è contemplato anche dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente, nella misura in cui le sostanze o gli organismi ivi contenuti possano costituire un pericolo per l'ambiente o indirettamente per 643

l'uomo. Questo vale soprattutto per i settori dei concimi e dei prodotti fitosanitari, ma anche per il materiale vegetale di moltiplicazione. Per esempio, l'attuale autorità competente in materia di prodotti fitosanitari in seno all'Ufficio federale dell'agricoltura deve consultare l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, se intende omologare una nuova sostanza per la prima volta come componente di un prodotto fitosanitario.

La legislazione sulla protezione dell'ambiente prevede prescrizioni speciali per gli organismi modificati geneticamente o per le materie ausiliarie fabbricate con tali organismi (cfr. messaggio concernente la modificazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, FF 1993 II 1213, in particolare p. 1228 segg.).

Conformemente alla nostra proposta gli organismi modificati geneticamente possono essere messi in commercio soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Sono tuttavia previste eccezioni qualora, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sia possibile escludere un pericolo per l'ambiente.

Nelle disposizioni d'esecuzione bisognerà badare affinchè le procedure di autorizzazione siano scrupolosamente coordinate e, al momento della determinazione delle competenze esecutive, le strutture amministrative già esistenti siano utilizzate anche per questi nuovi compiti. Per questo motivo nell'interesse dell'amministrazione e dei privati, è opportuno evitare i doppioni e basarsi sulle esperienze già fatte per valutare sostanze e organismi.

Prodotti fitosanitari, concimi e additivi per foraggi sono inoltre subordinati alla legislazione sui veleni. Prima di essere messe in commercio per la prima volta, queste materie ausiliarie devono essere notificate all'Ufficio federale della sanità pubblica per la valutazione delle proprietà tossicologiche e per la registrazione nell'elenco dei veleni. In occasione dei lavori preliminari per una nuova legge sui prodotti chimici si è deciso di istituire un unico servizio per le notificazioni di nuovi prodotti fitosanitari. La verifica degli obiettivi di protezione della legge sui prodotti chimici (protezione della vita e della salute dell'uomo) e della legge sulla protezione dell'ambiente dovrebbe avvenire nel quadro procedurale conformemente alla legge sull'agricoltura, con il coinvolgimento
di altri servizi federali che dovremo designare (p. es. UFSP, UFAFP).

Per i concimi e gli additivi per foraggi, nella nuova legge sui prodotti chimici non è per il momento previsto alcun obbligo di omologazione.

Nel settore dei concimi e prodotti analoghi vi sono punti in comune con la legislazione sulla protezione dell'ambiente e la protezione delle acque. Sulla base di queste due leggi, questo settore è disciplinato dal nostro Consiglio, oltre che nell'ordinanza sui concimi (RS 916.171), nell'ordinanza sulle sostanze (RS 814.013).

323

Commento alle singole disposizioni

Articoli 41-41d Come già deciso con il progetto Eurolex, è logico disciplinare il materiale di moltiplicazione, in quanto materie ausiliarie, allo stesso posto e nello stesso modo delle altre categorie di materie ausiliarie. Vi saranno elenchi di varietà vincolanti che si baseranno d'ora in poi sull'articolo 73a della legge sull'agri-

644

coltura. Un nuovo disciplinamento si impone in quanto quello precedente accorda uno spazio di manovra troppo esiguo per un'armonizzazione con le prescrizioni dell'UE. Dato che le prescrizioni sull'isolamento dell'articolo 41d non hanno finora potuto essere applicate, i capoversi 2 e 4 sono stati stralciati ed i capoversi 1 e 3 vengono riproposti con tenore identico nell'articolo 73d.

Articolo 70 L'articolo 70 capoverso 1 elenca le quattro categorie di materie ausiliarie. Questo articolo include pure gli organismi utili per lottare contro i parassiti delle piante. Il concetto di «materiale vegetale di moltiplicazione» comprende tutti i materiali destinati alla fabbricazione di colture nell'ambito della produzione agricola, siano essi vegetativi, generativi o in vitro. Nella misura in cui a tal fine vengano utilizzati organismi modificati geneticamente, bisogna vegliare affinchè in futuro questi ultimi siano disciplinati dettagliatamente anche nella legislazione sulla protezione dell'ambiente (cfr. anche n. 322). Le disposizioni dell'articolo 72 permettono di far rientrare nel campo d'applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente la messa in commercio di materie ausiliarie contenenti organismi modificati geneticamente o fabbricate con gli stessi.

Affinchè materie ausiliarie equivalenti non agricole possano essere sottoposte eventualmente alle disposizione del presente capitolo., occorre una base legale (cpv. 2). In un prossimo futuro potrebbe addirittura rivelarsi necessaria l'introduzione di un sistema di certificazione nell'ambito delle piante ornamentali, analogamente a quanto avviene per l'altro materiale di moltiplicazione, così da impedire discriminazioni del materiale svizzero sul mercato europeo. Lo stesso problema esiste per il settore dei foraggi per animali domestici che nell'UE sottosta a un controllo.

Articolo 71 Secondo il capoverso 1 le materie ausiliarie devono essere idonee e il loro impiego conforme alle prescrizioni non deve avere effetti collaterali inaccettabili.

Inoltre, le derrate alimentari e" gli oggetti d'uso, composti di prodotti agricoli trattati con materie ausiliarie, devono corrispondere ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari. Questa prescrizione riprende materialmente la modificazione dell'articolo 71 capoverso 1 della legge sull'agricoltura,
decisa nell'ambito della revisione della legge sulle derrate alimentari.

La valutazione degli effetti collaterali assume importanza nell'ambito della procedura di omologazione per la messa in commercio delle materie ausiliarie.

Nel caso di prodotti fitosanitari occorrerà considerare, ad esempio, la degradabilità e la mobilità dei prodotti nel suolo, il loro effetto su animaletti utili (api, vermi, insetti predatori, ecc.) o la loro selettività nei confronti delle piante trattate.

Riguardo alle specie di piante riveste particolare peso la resistenza agli organismi nocivi.

L'obbligo di osservare le modalità d'uso nell'impiego di materie ausiliarie dell'agricoltura è recepito quale principio nell'articolo 71 capoverso 2.

645

Articolo 72 Secondo il capoverso 1 il nostro Consiglio emana prescrizioni generali sull'importazione e la messa in commercio delle materie ausiliarie.

In virtù del capoverso 2 abbiamo la facoltà di introdurre obblighi di omologazione. Come previsto dalla normativa vigente, l'importazione o la messa in commercio di un determinato prodotto può essere subordinata all'omologazione. In questo senso, tale competenza non è nuova bensì corrisponde all'attuale diritto. Gli obblighi di omologazione caratterizzano tutti i settori delle materie ausiliarie e continueranno a sussistere in caso di armonizzazione con le disposizioni UÈ.

Il capoverso 2 lettera b prevede la possibilità di vincolare l'omologazione nell'ambito della produzione di foraggi o di materiale di moltiplicazione a determinate condizioni. In tal modo, ai produttori di additivi, di premiscele e di foraggi misti vengono poste condizioni riguardanti gli aspetti edilizi e aziendali delle installazioni e le qualifiche del personale. Nell'ambito del materiale vegetale di moltiplicazione, le condizioni riguarderanno i produttori, le organizzazioni e gli ispettori. D'ora in poi vi sarà pure la possibilità di stabilire condizioni per la produzione di foraggi. Questa misura rispecchia la situazione esistente nell'UE.

Qualora una materia ausiliaria sia soggetta all'obbligo di omologazione in virtù di un'altra legislazione, ad esempio della legislazione sui veleni o sulla protezione dell'ambiente, il nostro Collegio coordinerà la procedura. Stabilirà i servizi competenti per il ricevimento delle domande e disciplinerà il coinvolgimento di altri servizi. Priorità è data al settore dei prodotti fitosanitari. Si prevede di istituire un servizio centrale di notifica presso l'Ufficio federale dell'agricoltura. Prima di emettere una decisione circa l'omologazione, i necessari documenti dovranno essere consegnati dall'ufficio centrale agli uffici interessati, segnatamente all'UFSP e all'UFAFP. La decisione dell'UFAG è presa dopo l'approvazione degli uffici interessati. Disciplineremo la procedura di codecisione nella decisione di prima istanza e nella procedura di ricorso davanti alla commissione di ricorso del DFEP.

Il capoverso 6 ci legittima ad emanare disposizioni sul riconoscimento di omologazioni estere, nonché rapporti d'esame e certificati di conformità.

Articolo 73 Oltre alle disposizioni normali sulla designazione e sull'imballaggio delle materie ausiliarie, questo articolo ci offre una base legale sufficiente per prescrivere che le materie ausiliarie contenenti organismi modificati geneticamente o materiale prodotto con gli stessi siano dichiarate all'atto della messa in commercio.

Questo obbligo di dichiarazione è logico nel senso che anche nella nuova ordinanza sulle derrate alimentari si esige un'analoga dichiarazione dato che le materie ausiliarie dell'agricoltura servono a produrre derrate alimentari. Di principio, il traffico con organismi modificati geneticamente è disciplinato nella nuova legge sulla protezione dell'ambiente.

646

Articolo 73a La base legale per l'emanazione di un catalogo delle varietà vincolante è garantita oggi dagli articoli 41 e 4la. Per adeguarci alla terminologia UÈ, d'ora innanzi non si parlerà più di elenco delle varietà ma di catalogo delle varietà. In generale, questa nuova formulazione ci conferisce la competenza di disciplinare in un'ordinanza l'intero settore delle sementi. La registrazione delle varietà sarà regolamentata unitamente all'ordinanza sulle sementi. Il capoverso 2 ci permette di delegare all'Ufficio federale dell'agricoltura l'emanazione del catalogo delle varietà. Questa delega permette di adeguare periodicamente e in modo flessibile il catalogo.

L'allestimento del catalogo delle varietà dovrebbe rendere possibile (analogamente all'art. 72 cpv. 6) una certa apertura verso l'estero. Le prescrizioni del capoverso 3 consentono un'estensione dell'offerta delle varietà in Svizzera, segnatamente per quelle specie che sono limitate negli attuali elenchi. (I cataloghi delle varietà dovranno applicarsi solo a determinati gruppi di piante, ad es. cereali, patate, verdure, piante oleaginose e da fibra, piante da foraggi e barbabietole). Gli esami delle varietà non devono più essere svolti necessariamente in una stazione federale di ricerche agronomiche, ma si potranno riconoscere anche esami esteri se sono eseguiti in condizioni equivalenti. Per quanto riguarda la registrazione, questo disciplinamento dovrà considerare ad esempio anche la resistenza alle malattie. A tale scopo ci baseremo sulle prescrizioni e norme di organizzazioni internazionali. Dopo la conclusione di un accordo corrispondente dovrebbe pure essere possibile il riconoscimento reciproco dei cataloghi delle varietà.

Articolo 73b Le prescrizioni di isolamento erano disciplinate finora dall'articolo 41d. I capoversi 1 e 3 hanno lo stesso tenore, mentre i capoversi 2 e 4 sono stralciati per motivi di semplicità. Sebbene questo articolo non sia quasi mai applicato in pratica, non è possibile rinunciarvi dato che in caso di controversia occorre una base legale. Come sempre priorità è data a soluzioni bonali tra le aziende.

Articolo 73c La registrazione delle quantità di materie ausiliarie messe in commercio interessa in particolare il settore dei prodotti fitosanitari per i quali la Società svizzera delle industrie chimiche
(SSIC) pubblica già attualmente statistiche. Per altre materie ausiliarie mancano oggi dati. La registrazione delle quantità messe in commercio dovrebbe permettere di seguire l'evoluzione delle quantità utilizzate e di conseguenza le ripercussioni della nuova politica agraria. La Confederazione è tenuta, nei confronti dell'opinione pubblica, a presentare in modo trasparente i risultati della politica agraria.

Il nostro Consiglio emana le disposizioni esecutive. Può prevedere che i dati siano comunicati anche ad altri uffici federali, sempre che questi ultimi abbiano un interesse specifico a causa della loro sfera di competenze, ad esempio all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

647

Articolo 74 Nel capoverso 1 è previsto un documento ufficiale in cui i produttori di materie ausiliarie informano direttamente gli acquirenti sulle loro proprietà e sulla loro utilizzazione. Il disegno relativo ad una nuova legge sulla protezione dell'ambiente propone un analogo obbligo d'informazione in ambito ecologico. In questo contesto si tratta di completare queste disposizioni riguardanti le informazioni agronomiche. Questa possibilità è stata sfruttata a causa della riduzione dei fondi a disposizione per la ricerca e la consulenza. Quale mezzo per la comunicazione di informazioni possono essere utilizzate le etichette, un promemoria tecnico o un altro sistema moderno.

Conformemente al capoverso 2 i servizi federali competenti sono autorizzati ad informare l'opinione pubblica sull'uso di materie ausiliarie e sulle loro proprietà. Ciò riguarda effetti agronomici, come la tossicità per gli animaletti utili, la resistenza alle malattie di specie vegetali, la sensibilità delle colture generate, ecc. Queste disposizioni permettono alle autorità di fornire informazioni sull'idoneità delle materie ausiliarie riguardo a metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Articolo 75 Questa disposizione facilita l'attività di controllo.

Articolo 76 Nell'ambito del rilancio dell'economia di mercato è necessario armonizzare l'esecuzione e utilizzare le risorse esistenti in modo mirato. La nuova formulazione dell'articolo 76 ci permette anche di affidare, laddove opportuno, alcuni compiti specifici di controllo ai Cantoni. Le relative regolamentazioni sono emanate singolarmente a seconda delle esigenze che si manifestano nei singoli settori delle materie ausiliarie.

33

Ripercussioni

331 331.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale A livello federale

La modificazione ha l'obiettivo principale di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nell'ambito del traffico delle materie ausiliarie. Questo scopo esige, da un lato, l'adeguamento della nostra legislazione alle disposizioni internazionali vigenti e, dall'altro, la negoziazione con i nostri partner commerciali più importanti (UÈ) sul riconoscimento della conformità della nostra normativa.

Per raggiungere questo obiettivo, sarà indispensabile in alcuni settori un adeguamento della procedura di controllo che causerà un aumento dell'onere lavorativo.

Se la Svizzera potesse partecipare, quale risultato dei negoziati bilaterali, alla procedura comune dell'UE riguardo alla valutazione delle domande per la messa in commercio di materie ausiliarie, l'onere lavorativo si ridurrebbe. D'altro canto, si sta esaminando la possibilità di delegare diverse attività di con-

648

trollo a privati, segnatamente nell'ambito del materiale vegetale di moltiplicazione.

Sebbene i risparmi summenzionati in termini di lavoro siano possibili, abbiamo accertato il seguente fabbisogno supplementare di personale: - prodotti fitosanitari: almeno 5 persone; - foraggi: una persona in più, sempre che il settore dei foraggi per animali domestici sia sottoposto alla legislazione sulle materie ausiliarie; - materiale vegetale di moltiplicazione: una persona in più, sempre che il settore del materiale vegetale di moltiplicazione delle piante ornamentali sia sottoposto alla legislazione sulle materie ausiliarie; - concimi: fabbisogno supplementare nullo.

L'onere supplementare summenzionato pari a 7 posti non deve portare ad un aumento dell'effettivo del personale, bensì dev'essere compensato liberando personale grazie alla soppressione di altri compiti in seno al DFEP.

L'adeguamento alla direttiva UÈ relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (91/414) ha pure ripercussioni sull'effettivo del personale dell'UFSP. Tre posti supplementari sono necessari per la tossicologia dei residui nonché per la valutazione del comportamento dei residui nelle derrate alimentari e dei prodotti microbiologici utilizzati per la lotta contro gli organismi nocivi.

331.2

A livello cantonale e comunale

Nessuna ripercussione.

332

Altre ripercussioni

L'armonizzazione con il diritto dell'UE, in particolare nell'ambito della procedura di omologazione, può tendenzialmente portare ad una riduzione dei costi di produzione. Lo stesso vale per i produttori di materie ausiliarie. Se una procedura di omologazione deve essere eseguita in diversi Paesi, per la presentazione di una domanda si possono utilizzare gli stessi documenti (cfr. anche n.

313).

4 41

Rimedi giuridici e altri settori Necessità della regolamentazione

La modificazione della legge federale del 4 ottobre 1991 sull'organizzazione giudiziaria ha istituito una Commissione di ricorso DFEP indipendente, che deve trattare fra l'altro ricorsi nell'ambito dell'agricoltura. La nuova regolamentazione di questa materia non affidava esplicitamente i ricorsi contro le ultime istanze cantonali a questa Commissione di ricorso. Sarebbe oggettivamente inconcepibile e contrario alle intenzioni della revisione allora adottata se questi casi non fossero di competenza della Commissione di ricorso DFEP.

649

42

Commento ai singoli articoli

Articolo 107 Si stabilisce chiaramente che la Commissione di ricorso DFEP è anche competente per i ricorsi contro le ultime istanze cantonali. Nell'ambito delle materie ausiliarie dell'agricoltura si prevede di incaricare formalmente l'Ufficio federale dell'agricoltura (stazione di ricerche) della decisione circa l'omologazione di materie ausiliarie. Sebbene la decisione spetti alla stazione di ricerche, la decisione si ritiene emessa dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Le decisioni di prima istanza sono quindi impugnabili direttamente presso la Commissione di ricorso DFEP. Si veda al riguardo anche le osservazioni relative all'articolo 72.

Analogamente alla regolamentazione che ha dato finora buoni risultati, le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali e sull'aiuto alle aziende non giungono sino alla Commissione di ricorso DFEP. Le procedure da seguire riguardo ai miglioramenti strutturali sono disciplinate dal Cantone e per i contributi cantonali decide in ultima istanza il Cantone. Portare simili decisioni innanzi alla Confederazione sarebbe completamente contrario a questo sistema.

L'esecuzione del versamento di aiuti finanziari agli agricoltori è delegata in gran parte ai Cantoni. Mediante la possibilità proposta di ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali (cpv. 2), l'Amministrazione federale dispone di uno strumento atto a garantire un'esecuzione unitaria. Questa possibilità di influenza assumerà viepiù importanza con l'accrescersi dei pagamenti diretti volti a compensare le perdite di entrate degli agricoltori.

Per poter esercitare il loro diritto di ricorso, i servizi federali hanno bisogno delle necessarie informazioni (cpv. 3).

Articoli 111 e 112 I limiti delle multe sono conformi alle legislazioni analoghe, in particolare al disegno per una nuova legge sugli ostacoli tecnici al commercio.

Articolo 120 Nell'ambito della riscossione di tasse da parte delle ditte e organizzazioni collaboratrici, la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione occupa un posto di primo piano. Soprattutto in questo settore, per certi compiti è previsto il coinvolgimento di organizzazioni private.

Modificazione del diritto vigente: numeri 1, 2 e 3 Si vedano le osservazioni relative all'articolo 107.

5

Programma di legislatura

La modificazione della legge sull'agricoltura nei settori della protezione dei vegetali e delle materie ausiliarie dell'agricoltura era oggetto degli adeguamenti del diritto federale alla normativa SEE. Il messaggio riguardante l'approvazione dell'Accordo SEE era annunciato nel nostro rapporto del 25 marzo 1992 sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1). Dopo il no allo SEE, 650

27 atti normativi nell'ambito della rielaborazione di disegni Eurolex sono stati nuovamente sottoposti alle vostre Camere che nel frattempo li hanno approvati. La presente modificazione della legge sull'agricoltura non era però compresa. In virtù del decreto federale del 30 giugno 1993 sul rilancio dell'economia di mercato e l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, abbiamo deciso di riproporvi una modificazione della legge sull'agricoltura nei settori delle materie ausiliarie, unitamente ad una modificazione più radicale rispetto al disegno Eurolex delle disposizioni sulla protezione dei vegetali. Questa modifica di legge è annunciata per la legislatura 1995-1999.

6

Relazione con il diritto europeo

II disegno è in sintonia con il diritto europeo (cfr. n. 212.3 e 312 di questa parte). Esso crea le condizioni per un'armonizzazione con il diritto UÈ a livello di ordinanza, sempre che ciò sia necessario, nonché con le norme di altre organizzazioni internazionali come ISTA, OCSE o OEPP.

7

Basi legali

La modificazione della legge sull'agricoltura si basa sugli articoli indicati nell'ingresso della stessa, segnatamente sull'articolo 31 bis della Costituzione federale.

7916.3

651

Legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale

Disegno

(Legge sull'agricoltura) (Prole/ione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995'', decreta:

I

La legge sull'agricoltura 2 ' è modificata come segue: Art. 41-41d Abrogati

A. Principi e organizzazione I. Confederazione

M. Cantori

I I I . Principi della protezione dei vegetali

Art. 60 1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 61 I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisca in particolare la corretta esecuzione di misure di lotta contro gli organismi nocivi nel nostro Paese.

Art. 62 1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2 Ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

:i vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura

Art. 63 B. Misure speciali I. Importazione, esportazione, produzione e messa in commercio

1 II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'importazione e la messa in commercio di: a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2 Può in particolare: a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione; b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale; e. obbligare siffatte aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d. vietare l'importazione e la messa in commercio di materiale vegetale contaminato, o che lo potrebbe essere, da organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione alle malatie e ai parassiti.

3 II Consiglio federale provvede affinchè il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.

Art. 64 II. Misure di lotta

Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e le parcelle sospetti di contaminazione siano isolati sino al momento in cui la contaminazione possa essere esclusa; e. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono contaminati, o lo potrebbero essere, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 65 cpv. 2 2

Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 62, può essere tenuto a sopportarne le spese.

2. Prestazioni della Confederazione

Art. 66 La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie il 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione delle misure di lotta di cui all'articolo 64.

Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura

Art. 67 cpv. 2 2 Le indennità sono fissate definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: a. dall'Ufficio federale dell'agricoltura, se si tratta di misure prese al confine; b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di misure prese all'interno del Paese.

III. Fondo litosanitario

A. Definizione e campo d'applicazione

B. Principi

Art. 68 1 Sul materiale vegetale importato o messo in commercio in Svizzera può essere riscossa un'adeguata tassa fitosanitaria; prima della sua fissazione si devono sentire le cerehie interessate.

2 La tassa fluisce in un fondo fitosanitario. Esso è destinato a: a. coprire i costi causati alla Confederazione dal servizio fitosanitario; b. finanziare le prestazioni della Confederazione ai Cantoni secondo l'articolo 66; e. finanziare le indennità secondo l'articolo 67; d. indennizzare i costi causati ai privati per l'adempimento dei compiti loro delegati.

Art. 70 1 Per materie ausiliarie dell'agricoltura s'intendono le materie e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, i foraggi e il materiale vegetale di moltiplicazione.

2 II Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni della presente sezione le materie ausiliarie aventi un analogo impiego non agricolo.

Art. 71 1 Possono essere importate o messe in commercio soltanto le materie ausiliarie dell'agricoltura che: a. si prestano all'impiego previsto; b. nell'ambito del loro impiego conforme alle prescrizioni non hanno effetti collaterali inaccettabili; e. offrono la garanzia che i prodotti finali trattati con le medesime rappresentino derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

2 Chiunque utilizza materie ausiliarie dell'agricoltura deve osservare le modalità d'impiego.

i vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura

Art. 72 C. Obbligo di omologazione

D. Designazione, imballaggio

1

II Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e la messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura.

2 Esso può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a. l'importazione e la messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura; b. la produzione di foraggi e di materiale vegetale di moltiplicazione.

3 Esso designa gli uffici federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

4 Se, in virtù di altri atti normativi, le materie ausiliarie dell'agricoltura sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un ufficio comune di omologazione.

5 II Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici federali interessati.

6 II Consiglio federale può riconoscere omologazioni, rapporti d'esame e certificati di conformità stranieri, nella misura in cui adempiano esigenze equivalenti.

Art. 73 II Consiglio federale emana prescrizioni relative alla designazione e all'imballaggio delle materie ausiliarie dell'agricoltura.

Art. 73a

E. Catalogo delle varietà

1 Per singole specie vegetali, il Consiglio federale può prescrivere che possano essere importate, messe in commercio o certificate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Esso disciplina le condizioni per la registrazione nel catalogo delle varietà.

2 Può incaricare l'Ufficio federale dell'agricoltura di emanare cataloghi delle varietà.

3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel Catalogo svizzero delle varietà.

Art. 73b F. Prescrizioni di isolamento

1

1 coltivatori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di coltivazione, moltiplicazione o protezione delle piante.

655

2

1 beneficiari devono indennizzare adeguatamente i coltivatori in tal modo limitati nella loro attività. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.

G. Statistica della commercializzazione

H. Informazione

I. Lìbero accesso e obbligo d'informazione

Art. 73c II Consiglio federale può obbligare i produttori di materie ausiliarie e le ditte commercianti a fornire indicazioni sulle quantità di materie ausiliarie messe in commercio in Svizzera.

Art. 74 1 Chiunque mette in commercio materie ausiliarie deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e sulla loro utilizzazione.

2 1 servizi federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà e sull'utilizzazione delle materie ausiliarie.

Art. 75 Chiunque produce, confeziona o mette in commercio materie ausiliarie dell'agricoltura deve consentire l'accesso ai servizi incaricati dei controlli e fornire loro le necessarie indicazioni.

Art. 76

K. Misure di controllo

1

II Consiglio federale stabilisce le misure di controllo.

Ai fini di un'esecuzione unitaria, può delegare ai Cantoni singole misure di controllo.

2

Art. 107 A. Protezione giurìdica

1

Contro le decisioni degli uffici federali, dei dipartimenti e dei Cantoni in ultima istanza, in applicazione della presente legge e del relativo decreto d'esecuzione, è ammesso il ricorso alla Commissione di ricorso DFEP. Fanno eccezione le decisioni cantonali su miglioramenti strutturali ed aiuti alle aziende.

2 Contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e dei relativi atti d'esecuzione, l'ufficio federale competente in materia può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

3 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni subito e gratuitamente all'ufficio federale legittimato a ricorrere.

Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura

Art. III frase introduttiva Se non si tratta di un reato più grave, è punito con la multa fino a 40000 franchi:

Art. 112 cpv. 1 sesto-nono comma 1 Se non si tratta di un reato più grave, è punito con l'arresto o con la multa fino a 40000 franchi: chiunque, intenzionalmente, produce, importa o mette in commercio senza omologazione materie ausiliarie dell'agricoltura soggette all'obbligo d'omologazione (art. 72); chiunque, intenzionalmente, non osserva le modalità d'uso (art.

71); chiunque, intenzionalmente, importa o mette in commercio materiale vegetale di moltiplicazione di una varietà non registrata in un catalogo delle varietà; chiunque, intenzionalmente, non rispetta le distanze di sicurezza conformemente all'articolo 730.

Art. 120 cpv. 3 (nuovo) 3 II Consiglio federale può autorizzare le ditte e le organizzazioni collaboratrici a riscuotere adeguati emolumenti per la loro attività. Il relativo tariffario deve essere approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

II

Modificazione del diritto vigente 1. La legge federale del 14 dicembre 19791' istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili è modificata come segue: Art. 10 Protezione giuridica ' Contro le decisioni cantonali di ultima istanza si può interporre ricorso alla Commissione di ricorso DFEP. Quest'ultima decide definitivamente nella misura in cui non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 L'Ufficio federale competente in materia può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e dei relativi atti d'esecuzione, avvalendosi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

"RS 910.2 657

Protezione dei vegetali e materie ausiliarie dell'agricoltura 3

Le autorità cantonali notificano subito e gratuitamente le loro decisioni all'ufficio federale legittimato a ricorrere.

2. La legge del 20 marzo 1959'* sui cereali è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 4 4 L'Ufficio federale dell'agricoltura può impugnare le decisioni delle istanze cantonali in applicazione della presente legge e dei relativi atti d'esecuzione, avvalendosi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale. Le autorità cantonali notificano subito e gratuitamente le loro decisioni all'Ufficio federale dell'agricoltura.

3. La legge federale del 28 giugno 19742' sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare è modificata come segue: Art. 2bis Protezione giuridica 1 Le decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura e le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso DFEP. Questa decide definitivamente sempre che non sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 L'Ufficio competente in materia può impugnare mediante ricorso le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e dei suoi atti esecutivi avvalendosi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

3 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni subito e gratuitamente all'ufficio federale legittimato a ricorrere.

III Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7920

»RS 916.111.0 > RS 916.313

2

658

Parte IV: Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali Compendio In questa parte del messaggio si propone di approvare la Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali (Convention internationale pour la protection des végétaux - CIP V). La Convenzione CIP Vcontiene le disposizioni internazionali riguardanti provvedimenti contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi per le piante. Gli accordi GATT riconoscono la competenza della CIPV di fissare in questa materia i principi fondamentali. Con la ratifica, la Svizzera può collaborare a pieno titolo all'elaborazione di queste disposizioni.

I

Parte generale

II

Situazione iniziale

La CIPV è stata firmata nel 1951. Essa testimonia la volontà di trovare una risposta comune alle questioni che, dalla fine della guerra, si sono poste con la crescita del commercio internazionale e intercontinentale di materiale vegetale nel settore della protezione dei vegetali.

All'epoca, la Svizzera ha collaborato alla preparazione della CIPV che ha pure firmato prima della sua entrata in vigore. Per contro, la Convenzione non è ancora stata ratificata. Questo non ha impedito al nostro Paese di prendere attivamente parte ai lavori che nel 1976 si sono svolti nel quadro di una consultazione governativa in vista della revisione della CIPV. La Convenzione è stata completata in base a una raccomandazione del Comitato per l'agricoltura della FAO e quindi accolta nel 1979 dalla Conferenza della FAO nella sua versione riveduta.

Ratificata dai due terzi degli Stati membri, essa è in vigore dal 4 aprile 1991.

Il motivo principale in favore dell'approvazione è dato dagli accordi GATT (Uruguay-Round) recentemente conclusi; questi comprendono una parte fitosanitaria e sanitaria (Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie) la quale prescrive segnatamente che le misure fitosanitarie si fondino su norme internazionali riconosciute e siano autorizzate in base a criteri scientifici elaborati dalla FAO o da organizzazioni fitosanitarie regionali. Solo l'appartenenza ufficiale della Svizzera alla CIPV le accorda il diritto di codecisione nell'elaborazione delle norme e dei criteri summenzionati.

12

Risultato della consultazione

Siamo favorevoli all'approvazione della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali per diversi motivi. La Svizzera ha in tal modo la possibilità di codecisione nell'elaborazione delle norme internazionali e dei criteri scientifici che per l'OMC si dovrebbero applicare nell'ambito della protezione dei vegetali. Inoltre, i produttori di materiale vegetale sono agevolati nell'accedere al mercato d'esportazione e la Svizzera viene preservata da mercé scadente.

659

2

Parte speciale

21

Compendio

La CIPV si propone di impedire efficacemente con provvedimenti adeguati l'introduzione e la diffusione di organismi capaci di danneggiare vegetali o prodotti vegetali. La Convenzione riguarda in primo luogo i cosiddetti organismi da quarantena che possono facilmente essere trasmessi mediante vegetali e prodotti vegetali contaminati nel commercio internazionale e che sono quindi contemplati dalle disposizioni fitosanitarie. Per ostacolare il meno possibile la libera circolazione delle persone e delle merci sono previste misure (formato unitario per il documento di accompagnamento; certificati fitosanitari rilasciati dal servizio fitosanitario del Paese esportatore e riconosciuti dal rispettivo servizio del Paese importatore) atte ad alleggerire la procedura amministrativa e i controlli doganali.

La Convenzione suddivide il mondo in diverse regioni che si distinguono in base alla loro flora e fauna e che di conseguenza necessitano di misure di protezione adeguate alle loro condizioni. Questi fattori hanno portato a delimitare le regioni in base a criteri ecologici e non solo geopolitici. In tal modo, la Svizzera appartiene alla regione che, oltre al continente europeo, comprende anche i Paesi del Mediterraneo, ossia il Nordafrica e il Medio Oriente. L'organizzazione, che in virtù della CIPV si occupa della protezione dei vegetali in questa regione, viene denominata Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP).

Affinchè gli Stati membri della CIPV siano in grado di adottare misure per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi e per combatterli all'interno del loro territorio, sono tenuti a istituire a livello nazionale un'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali.

Questa autorità dovrà inoltre contribuire allo sviluppo dell'organizzazione regionale per la protezione dei vegetali sul territorio nazionale e collaborare con essa in qualità di membro.

22

Rapporto con altri atti normativi

Nel numero 11 sono già state indicate le connessioni esistenti fra la CIPV e gli accordi stipulati nell'ambito dell'Uruguay-Round. L'adesione alla CIPV non comporta modificazioni legislative.

23

Commento alle singole disposizioni

La Convenzione inizia con un preambolo che ci rende attenti sull'utilità della collaborazione internazionale nell'ambito della protezione dei vegetali. Con l'adesione alla CIPV, questa utilità è riconosciuta dagli Stati membri. La CIPV comprende 15 articoli, di cui presentiamo un breve commento.

Gli articoli I e II definiscono scopo, campo d'applicazione della Convenzione e obblighi delle Parti contraenti.

660

Siccome la CIPV tratta principi di carattere generale, l'articolo III offre la possibilità di concludere accordi complementari in presenza di situazioni particolari o quando le circostanze lo giustificano.

In base all'articolo IV le Parti contraenti si impegnano nella misura delle loro possibilità a istituire un'autorità ufficiale nazionale per la protezione dei vegetali mettendole a disposizione i mezzi necessari per adempiere il suo mandato.

Questo comprende ad esempio l'ispezione di colture e il controllo di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi commerciali, anche durante il loro trasporto, il trattamento fitosanitario di materiale vegetale destinato all'esportazione, il rilascio di certificati fitosanitari corrispondenti alle disposizioni del Paese destinatario dell'invio. In base a ricerche e inchieste proprie, l'autorità è pure incaricata d'informare i produttori fornendo loro indicazioni sulla particolare situazione fitosanitaria esistente in quel momento nel loro Paese e sulle misure da applicare. Infine è pure tenuta a eseguire ricerche nell'ambito della protezione dei vegetali nonché accertamenti.

L'articolo K contempla le prescrizioni valide per il rilascio dei certificati fitosanitari: rispetto dei requisiti fitosanitari del Paese cui è destinato l'invio; selezione, in base alle capacità, dei funzionari incaricati di rilasciare i certificati; formato e modo di compilazione dei certificati.

L'articolo VI legittima le Parti contraenti, in occasione dell'importazione di materiale vegetale nel proprio territorio nazionale, ad emanare disposizioni per impedire l'introduzione non intenzionale di organismi nocivi. Le disposizioni emanate devono rispondere solo a esigenze motivate da criteri fitosanitari. L'esigenza più semplice consiste in una dichiarazione, rilasciata mediante certificato fitosanitario, sullo stato fitosanitario di un invio di materiale vegetale. In casi estremi può anche essere vietata l'importazione di singoli vegetali. Le prescrizioni devono corrispondere ai rischi fitosanitari del Paese importatore e vanno pubblicate. Esse devono essere comunicate in particolare anche alla FAO. In caso di rinvio di una spedizione che non risponde ai requisiti fitosanitari in vigore, le Parti contraenti s'impegnano reciprocamente a informare lo Stato o gli Stati interessati. L'articolo
VI comprende inoltre numerose indicazioni su forma e contenuto delle regolamentazioni relative all'importazione di vegetali.

L'articolo VII tratta questioni inerenti alla collaborazione internazionale. Da un lato è richiesta la comunicazione regolare di informazioni riguardanti la situazione fitosanitaria negli Stati membri, in particolare nel caso di ricomparsa di organismi nocivi. Dall'altro, le Parti contraenti devono partecipare, nella misura in cui le circostanze lo richiedano, ad azioni di lotta intese per esempio a eradicare o delimitare i parassiti.

Questo si verifica quando gli organismi nocivi da combattere minacciano seriamente le colture o i prodotti vegetali di diversi Paesi. Simili azioni, ad esempio contro le cavallette migratrici in Africa o nel Medio Oriente, sono svolte da particolari organizzazioni regionali, la cui fondazione è prevista dall'articolo Vili.

L'articolo Vili descrive i compiti delle organizzazioni regionali di protezione dei vegetali (ORPV). Queste ultime vengono istituite allo scopo di promuovere 661

e di coordinare le attività in relazione con la Convenzione. Le Parti contraenti s'impegnano a contribuire alla fondazione di una simile organizzazione nella loro regione. La Svizzera ha partecipato quindi attivamente alla fondazione dell'OEPP.

Gli articoli IX-XV riguardano l'applicazione della Convenzione, cioè l'appianamento delle controversie, l'applicazione della CIPV in sostituzione di accordi precedenti (la Convenzione sulle misure contro la fillossera del 1881 o la Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali del 1929), le condizioni relative all'applicazione territoriale della CIPV, l'approvazione, la modificazione, l'entrata in vigore e la denuncia. La FAO è depositaria della Convenzione e ne sorveglia l'applicazione delle disposizioni.

Le differenti disposizioni della CIPV sono state applicate da molte Parti contraenti. In particolare, il modello di certificato fitosanitario allegato alla Convenzione è stato adottato dalla maggioranza dei Paesi interessati al commercio internazionale di vegetali e di prodotti vegetali. Esso è riprodotto in allegato alla nostra ordinanza del 5 marzo 1962 sulla protezione dei vegetali quale norma in vigore per gli scambi internazionali.

3

Ripercussioni della ratifica della CIPV

La ratifica della CIPV comporta conseguenze minime per il nostro Paese. Dato che praticamente applichiamo già le disposizioni della Convenzione, la ratifica è soprattutto un atto puramente formale.

Con la ratifica, in effetti, l'organizzazione e la prassi della protezione dei vegetali in Svizzera non subirà cambiamenti. Nel nostro Paese gli obblighi imposti dalla Convenzione alle Parti contraenti sono già tutti adempiuti. Ne risulterà tuttavia un aumento dei lavori di segretariato legati alla richiesta di un'informazione regolare destinata alle Parti contraenti e alla FAO, ad esempio riguardo a nuove misure fitosanitarie introdotte dalla Svizzera.

Adeguando queste misure, miglioreremo in futuro la nostra attuale prassi, ad esempio, riguardo alla chiara spiegazione dei motivi che inducono ad adottare una misura. Questo non è richiesto dalla CIPV, ma dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie nell'ambito degli accordi GATT e, in parte, dall'esigenza di un adeguamento alla legislazione europea nell'ambito della protezione dei vegetali. Si ricordi a questo proposito che gli articoli VI e XI della CIPV lasciano sufficiente margine di manovra alle Parti contraenti per emanare disposizioni fitosanitarie che siano adeguate alle loro condizioni.

In conclusione possiamo affermare che dobbiamo temere conseguenze negative solo nel caso in cui la Svizzera non ratifichi la Convenzione. Un'eventualità, questa, che ci impedirebbe di partecipare all'elaborazione delle norme internazionali e dei criteri scientifici di riferimento nell'ambito della protezione dei vegetali per la futura Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

662

4

Basi legali

La base costituzionale del decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.)- La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 Cost. Non si prevede né l'adesione ad un'organizzazione internazionale né l'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non è quindi soggetto al referendum ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 Cost.

663

Decreto federale concernente la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 19951', decreta:

Art. l I La Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali, riveduta a Roma il 28 novembre 1979, è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

» FF 1995 IV 589 664

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Traduzione»

Preambolo Le Parti contraenti, riconoscendo l'utilità di una cooperazione internazionale in materia di lotta contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali e contro la loro diffusione e specialmente la loro introduzione al di là delle frontiere nazionali, desiderose di assicurare uno stretto coordinamento delle misure miranti a questo fine, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Oggetto e obblighi 1. In vista di assicurare un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali, e in vista di promuovere l'adozione di misure a questo effetto, le Parti contraenti s'impegnano a prendere le misure legislative, tecniche e regolamentari specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati dalle Parti contraenti in virtù dell'articolo III.

2. Ogni Parte contraente s'impegna a vigilare, sul proprio territorio, circa l'applicazione delle misure prescritte dalla presente Convenzione.

Articolo II Campo d'applicazione 1. Nella presente Convenzione, il termine «vegetali» designa le piante vive e parti di piante vive, comprese le sementi, delle quali le Parti contraenti giudicano necessario controllare l'importazione in virtù dell'articolo VI della presente Convenzione o certificare lo stato fitosanitario in virtù dell'articolo IV, paragrafo 1, punto (a) sottopunto (iv), e dell'articolo V della presente Convenzione; il termine «prodotti vegetali» designa i prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le sementi non contemplate dalla definizione del termine «vegetali»), come anche i prodotti lavorati che, per la loro natura o quella della loro trasformazione, possono costituire un rischio di diffusione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine «nemici» designa tutte le forme di vita vegetale o animale, come anche tutti gli agenti patogeni, nocivi o potenzialmente nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e l'espressione «nemici presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria» designa un nemico che ha un'importanza potenziale per l'economia nazionale del Paese esposto e che non è ancora presente in questo Paese, o che vi si trova già ma che non è largamente diffuso ed è attivamente combattuto.

"Dal testo originale francese.

665

Protezione dei vegetali

3. Secondo le necessità, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, se le Parti contraenti lo giudicano utile, ai depositi, mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti o materiali di altra natura suscettibili di ospitare o di diffondere nemici dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare quelli che intervengono nei trasporti internazionali.

4. La presente Convenzione si applica soprattutto ai nemici dei vegetali presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria che sono veicolati dagli scambi internazionali.

5. Le definizioni date in quest'articolo sono limitate all'applicazione della presente Convenzione, non inficiano le definizioni date dalle leggi o regolamenti delle Parti contraenti.

Articolo III Accordi complementari 1. Accordi complementari applicabili a regioni particolari, a nemici determinati, a vegetali e prodotti vegetali specificati o a certi modi di trasporto internazionale dei vegetali e prodotti vegetali, o accordi complementari tendenti in un'altra maniera all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, possono essere elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (denominata di seguito «FAO»), sia su raccomandazione di una Parte contraente, sia di sua propria iniziativa, al fine di risolvere, in materia di protezione dei vegetali, problemi speciali richiedenti un'attenzione o soluzioni particolari.

2. Ogni accordo complementare di questa natura entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, dopo essere stato accettato conformemente alle disposizioni dell'Atto costitutivo della FAO e del Regolamento generale dell'Organizzazione.

Articolo FV Organizzazione nazionale della protezione dei vegetali 1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a prendere le disposizioni necessarie per mettere a punto, nel più breve termine, e nella misura delle sue possibilità: a) un'organizzazione ufficiale della protezione dei vegetali, principalmente incaricata: i) dell'ispezione dei vegetali sul posto, dei terreni coltivati (compresi i campi, le piantagioni, i vivai e le serre) e dei vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, in particolare nell'intento di segnalare l'esistenza, la comparsa e la propagazione dei nemici dei vegetali e di lottare contro questi nemici, ii)
dell'ispezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, secondo le necessità, dell'ispezione di altri articoli o prodotti trasportati oggetto di scambi internazionali in condizioni tali che essi possono essere occasionalmente i veicoli di nemici dei vegetali e prodotti vegetali, dell'ispezione e della sorveglianza di installazioni d'immagazzinamento e di mezzi trasporto di ogni ordine 666

Protezione dei vegetali

utilizzati negli scambi internazionali, trattandosi di vegetali e prodotti vegetali o altri prodotti, nell'intento di impedire la propagazione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali oltre le frontiere nazionali, iii) della disinfestazione o della disinfezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali, nonché dei contenitori (compresi i materiali d'imballaggio o materiali di qualsiasi natura che accompagnano i vegetali e prodotti vegetali), delle installazioni d'immagazzinamento e dei mezzi di trasporto di ogni ordine che sono utilizzati, iv) del rilascio di certificati concernenti lo stato fitosanitario e la provenienza degli invii di vegetali e prodotti vegetali (designati sotto la denominazione di «certificati fitosanitari»); b) la diffusione, sul piano nazionale, di informazioni sui nemici dei vegetali e prodotti vegetali e i mezzi di prevenzione e di lotta; e) la ricerca e l'indagine nel settore della protezione dei vegetali.

2. Ciascuna Parte contraente presenta al Direttore generale della FAO un rapporto sul campo di attività della sua organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali e le modifiche che sono state apportate a questa organizzazione; il Direttore generale della FAO comunica questo rapporto a tutte le Parti contraenti.

Articolo V Certificati fitosanitari 1. Ciascuna Parte contraente prende le disposizioni necessarie per rilasciare certificati fitosanitari conformi alla regolamentazione sulla protezione dei vegetali in vigore presso le altri Parti contraenti e alle prescrizioni seguenti: a) l'ispezione degli invii e il rilascio dei certificati fitosanitari possono essere affidati soltanto ad agenti tecnicamente competenti e debitamente autorizzati o a persone collocate sotto la loro diretta autorità. Questo personale deve disporre delle conoscenze e delle informazioni necessarie e esercitare le sue funzioni in condizioni tali che le autorità dei Paesi importatori possano accettare i certificati come documenti attendibili; b) i certificati per l'esportazione e la riesportazione dei vegetali e prodotti vegetali devono essere redatti conformemente ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione; e) le correzioni o soppressioni non validate renderanno nulli i certificati.

2. Ciascuna Parte contraente s'impegna a non esigere,
per accompagnare gli invii di vegetali o prodotti vegetali importati dentro il proprio territorio, certificati fitosanitari non conformi ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. Tutte le dichiarazioni supplementari richieste sono ridotte al minimo.

Articolo VI Disposizioni concernenti le importazioni 1. Ciascuna Parte contraente ha.piena competenza di regolamentare l'importazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, al fine di lottare contro l'introduzione dei loro nemici sul proprio territorio e, a questo scopo, può: 667

Protezione dei vegetali

a) b) e) d)

e)

imporre restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali; vietare l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali o di certi lotti di vegetali o prodotti vegetali; ispezionare o mettere in quarantena determinati invii di vegetali e prodotti vegetali; procedere alla disinfezione, alla disinfestazione o alla distruzione o vietare l'entrata degli invii di vegetali o prodotti vegetali che non adempiono le condizioni previste Dalle lettere a) o b) del presente paragrafo, o esigere la loro disinfezione, disinfestazione, distruzione o evacuazione dal Paese; specificare i nemici la cui importazione è vietata o limitata perché essi presentano un'importanza economica potenziale per il Paese interessato.

2. Al fine di intralciare il meno possibile il commercio internazionale, ciascuna Parte contraente s'impegna a esercitare la sorveglianza prevista nel paragrafo 1 del presente articolo in conformità alle disposizioni seguenti: a) le Parti contraenti non devono prendere, in virtù della loro regolamentazione sulla protezione dei vegetali, nessuna delle misure menzionate dal paragrafo 1 del presente articolo, a meno che queste rispondano a necessità di ordine fitosanitario; b) ciascuna Parte contraente che impone restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali nel proprio territorio deve divulgare le citate restrizioni o condizioni e comunicarle immediatamente alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate; e) ciascuna Parte contraente che vieta, conformemente alla propria regolamentazione sulla protezione dei vegetali, l'importazione di vegetali o prodotti! vegetali deve divulgare la propria decisione motivata e informare immediatamente la FAO, ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e tutte le altri Parti contraenti direttamente interessate; d) ciascuna Parte contraente che limita i punti di entrata per l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali deve scegliere i sopraccitati punti in modo da non intralciare senza necessità il commercio internazionale. La Parte contraente deve divulgare una lista di questi ultimi e comunicarla alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altri Parti contraenti direttamente interessate. Qualsiasi restrizione di questo ordine è autorizzata soltanto se i vegetali o prodotti vegetali in causa devono essere accompagnati da certificati fitosanitari o sottoposti a un'ispezione o a un trattamento; e) l'ispezione, attraverso l'organizzazione della protezione dei vegetali di una Parte contraente, degli invii di vegetali o prodotti vegetali destinati all'importazione deve essere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile di questi vegetali o prodotti 668

Protezione dei vegetali

vegetali. Se l'invio commerciale o certificato di vegetali o prodotti vegetali è riconosciuto non conforme alle esigenze della legislazione fitosanitaria del Paese importatore, l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese importatore deve controllare che l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore ne sia debitamente informata. Se l'invio è deperito totalmente o in parte, un verbale ufficiale deve essere trasmesso senza proroga all'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore; O le Parti contraenti devono fare in modo di ridurre al minimo, nella misura in cui la loro propria produzione non sia minacciata, le loro esigenze in materia di certificazione, soprattutto quando si tratta dei vegetali o prodotti vegetali non destinati alla piantagione come cereali, frutti, legumi e fiori recisi; g) le Parti contraenti possono prendere disposizioni per importare, al fine della ricerca scientifica o al fine educativo, vegetali o prodotti vegetali e campioni dei loro nemici, prendendo le precauzioni necessarie. Le precauzioni necessarie devono anche essere prese per introdurre agenti di lotta biologica e organismi ritenuti utili.

3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al transito attraverso il territorio delle Parti contraenti, a meno che queste misure non siano necessarie alla protezione dei loro vegetali.

4. La FAO comunica a intervalli frequenti a tutte le Parti contraenti e alle organizzazioni regionali della protezione dei vegetali le informazioni che ha ricevuto (in applicazione dei par. 2 b), 2 e) e 2 d) del presente articolo) sulle restrizioni, condizioni e sui divieti all'importazione.

Articolo VII Collaborazione Internazionale Le Parti contraenti collaborano nella misura del possibile alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, in particolare nella maniera seguente: a) ciascuna Parte contraente si impegna a collaborare con la FAO all'istituzione di un servizio mondiale di informazione sui nemici dei vegetali, utilizzando pienamente le possibilità e i servizi offerti a questo fine dalle organizzazioni esistenti, e, dopo la sua istituzione, a fornire periodicamente alla FAO le informazioni così di seguito specificate alle Parti contraenti: i) rapporti concernenti l'esistenza, la comparsa e la propagazione
sul proprio territorio dei nemici dei vegetali o prodotti vegetali che sono importanti dal punto di vista economico e che possono presentare un pericolo immediato o potenziale, ii) informazioni sui loro metodi di lotta che si sono rivelati efficaci contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali; b) ciascuna Parte contraente s'impegna, nella misura del possibile, a partecipare a ogni campagna speciale contro alcuni nemici distruttori che posso-' no minacciare seriamente i raccolti e la cui gravita esige un'azione internazionale. · 669

Protezione dei vegetali

Articolo Vili Organizzazioni regionali di protezione dei vegetali 1. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare per istituire, nelle regioni appropriate, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali.

2. Queste organizzazioni esercitano un ruolo di coordinamento nelle regioni di loro competenza, prendendo parte a differenti attività per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e, all'occorrenza, radunano e diffondono le informazioni.

Articolo IX Regolamento delle controversie 1. In caso di contestazione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o se una Parte contraente considera che un'azione intrapresa dall'altra Parte contraente sia incompatibile con gli obblighi imposti a quest'ultima dagli articoli V e VI della presente Convenzione, particolarmente per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all'importazione di vegetali o di prodotti vegetali provenienti dal proprio territorio, il governo o i governi interessati possono domandare al Direttore generale della FAO di designare un Comitato incaricato di esaminare la controversia.

2. Il Direttore generale della FAO, consultando i governi interessati, designa un Comitato di esperti che comprende i rappresentanti di detti governi. Questo Comitato esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e degli elementi probatori utili presentati dai governi interessati. Il Comitato sottopone un rapporto al Direttore generale della FAO, che lo comunica ai governi interessati e ai governi delle altre Parti contraenti.

3. Pur non riconoscendo un carattere obbligatorio alle raccomandazioni del Comitato, le Parti contraenti convengono di prenderle come base di tutti i nuovi esami, effettuati dai governi interessati, della questione che è all'origine della controversia.

4. I governi interessati si assumono una parte uguale delle spese del mandato affidato a esperti.

Articolo X Sostituzione di accordi anteriori La presente Convenzione mette fine e si sostituisce, nelle relazioni tra le Parti contraenti, alla Convenzione internazionale sulle misure contro la fillossera del 3 novembre 1881, alla Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 1889 e alla Convenzione internazionale di Roma del 16 aprile 1929 sulla protezione dei vegetali.

Articolo XI Applicazione territoriale
1. Ciascuno Stato può, alla data della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento dopo questa data, comunicare al Direttore generale della FAO una dichiarazione che indichi che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte 670

Protezione dei vegetali

dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. Questa decisione entra in vigore trenta giorni dopo il recepimento da parte del Direttore generale della dichiarazione in cui sono specificati detti territori.

2. Ciascuno Stato che ha trasmesso al Direttore generale della FAO una dichiarazione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può in ogni momento comunicare una nuova dichiarazione che modifica la portata della dichiarazione precedente, o che mette fine all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in qualsiasi territorio. Questa dichiarazione entra in vigore trenta giorni dopo la data di recepimento da parte del Direttore generale.

3. Il Direttore generale della FAO informa tutti gli Stati firmatari o aderenti circa le dichiarazioni che ha ricevuto in applicazione del presente articolo.

Articolo XII Ratifica e adesione 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al primo maggio 1952, e sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale della FAO che avviserà ciascuno Stato firmatario della data di questo deposito.

2. Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi non appena quest'ultima sarà entrata in vigore conformemente all'articolo XIV. L'adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO, il quale ne informa ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

Articolo XIII Emendamenti 1. Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione introdotta da una Parte contraente deve essere comunicata al Direttore generale della FAO.

2. Ogni proposta di emendamento introdotta da una Parte contraente e ricevuta dal Direttore generale della FAO deve essere sottoposta per approvazione alla Conferenza della FAO, riunita in sessione ordinaria o speciale. Se l'emendamento implica importanti modifiche d'ordine tecnico o impone nuovi obblighi alle Parti contraenti, è studiato da un Comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della Conferenza.

3. Ogni proposta di emendamento è notificata alle Parti contraenti dal Direttore generale della FAO, al più tardi alla data dell'invio dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza in cui deve essere esaminata questa proposta.

4. Ogni proposta di emendamento deve essere adottata dalla Conferenza della FAO ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno che segue la sua accettazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti. Tuttavia, gli emendamenti che implicano nuovi obblighi a carico delle Parti contraenti entrano in vigore, per ogni Parte contraente, soltanto dopo essere stati accettati da essa e a partire dal trentesimo giorno che segue questa accettazione

671

Protezione dei vegetali

5. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che implicano nuovi obblighi devono essere depositati presso il Direttore generale della FAO, che informa tutte le Parti contraenti del recepimento di detti strumenti e dell'entrata in vigore degli emendamenti suddetti.

Articolo XIV Entrata in vigore La presente Convenzione entrerà in vigore tra le Parti allorché tre Stati firmatari l'avranno ratificata. Essa entrerà in vigore per gli altri Stati alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XV Denuncia 1. Ciascuna delle Parti contraenti può in ogni momento far sapere che denuncia la presente Convenzione tramite notifica indirizzata al Direttore generale della FAO. Il Direttore generale della FAO informerà immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti.

2. La denuncia produrrà i suoi effetti solo un anno dopo la data di recepimento della notifica da parte del Direttore generale della FAO.

7931

672

Protezione dei vegetali

Allegato Modello di certificato fitosanitario Organizzazione della protezione dei vegetali di:

N.

A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di: Descrizione dell'invio Nome e indirizzo del mittente Nome e indirizzo dichiarati del destinatario Numero e natura dei colli Marchi dei colli Luogo d'origine Mezzo di trasporto dichiarato Punto d'entrata dichiarato Denominazione del prodotto e quantità dichiarata Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati ispezionati secondo procedure appropriate e considerati esenti da nemici contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente esenti da altri nemici pericolosi, e sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore.

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data Trattamento Prodotto chimico (sostanza attiva) Durata e temperatura Concentrazione Informazioni supplementari Dichiarazione supplementare Luogo di rilascio Timbro dell'Organizzazione

Nome del funzionario autorizzato Data Firma

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari rappresentanti *'.

3) Clausola facoltativa

673

Protezione dei vegetali

Allegato Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione Organizzazione della protezione dei vegetali di: A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di:

N (Paese di riesportazione) (il o i Paesi di riesportazione)

Descrizione dell'invio Nome e indirizzo del mittente Nome e indirizzo dichiarati del destinatario Numero e natura dei colli Marchi dei colli Luogo d'origine Mezzo di trasporto dichiarato Punto d'entrata dichiarato Denominazione del prodotto e quantità dichiarata Denominazione botanica dei vegetali Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in .-.. (Paese di riesportazione) in provenienza da (Paese d'origine) e corredati del certificato fitosanitario n il cui originale *' D la copia certificata D è allegata al presente certificato. Che sono imballati *> O reimballati G nell'imballaggio d'origine *> D in nuovi imballaggi 3. Che, in base al certificato fitosanitario originale *) D e a un'ispezione supplementare D la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore e che durante il deposito in (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione.

"' Mettere una x nella casella corrispondente.

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data Trattamento Prodotto chimico (sostanza attiva) Durata e temperatura Concentrazione Informazioni supplementari · Dichiarazione supplementare Luogo di rilascio Timbro dell'Organizzazione

Nome del funzionario autorizzato Data Firma

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari rapprese ntanti") *' Clausola facoltativa 674

Parte V: Controllo del commercio dei vini; complemento al decreto sulla viticoltura Compendio Con la nuova legge sulle derrate alimentari, viene a mancare la base legale per disciplinare e controllare il commercio di vini. Si propone quindi di crearne una nuova nel decreto sulla viticoltura.

I controlli del commercio dei vini sono legittimati da disposizioni politicoeconomiche indicate nel decreto sulla viticoltura. Assicurano la lealtà a livello di commercio e concorrenza, servono a garantire la qualità e proteggono soprattutto i consumatori.

La nuova base legale dev'essere introdotta nel decreto sulla viticoltura dato che si tratta di questioni politico-economiche.

I II III

Parte generale Obiettivo Disciplinamento in Svizzera

Nel decreto del 19 giugno 1992 sulla viticoltura vi sono le basi legali per la denominazione d'origine e la denominazione d'origine controllata per i vini. Con questo nuovo diritto in materia di designazioni legato ad una limitazione dei quantitativi sarà necessario anche in futuro un nuovo controllo del commercio dei vini.

La base del controllo delle denominazioni è il controllo ufficiale delle vendemmie, sorvegliato e organizzato dai Cantoni. Esso accerta la qualità, il tipo, la quantità e l'origine delle uve.

Il controllo dei vini dal profilo della salute e dagli inganni è eseguito per campionatura dai Cantoni (chimici cantonali). La Commissione federale per il commercio dei vini istituita nel 1945 effettua inoltre un controllo sistematico delle fasi di lavorazione e di trasformazione successive alla vendemmia. Essa esamina le quantità nelle cantine nonché la contabilità. Detta contabilità e i relativi documenti devono permettere di accertare in ogni momento il genere e la provenienza dei vini, le scorte e l'uso delle scorte.

La Commissione per il commercio dei vini controlla anche le disposizioni in materia di importazioni come l'esistenza dei certificati di origine e di analisi.e il rispetto della Convenzione DOCG con l'Italia (imbottigliamento di vini DOCG in Svizzera). Convenzioni bilaterali di questo tipo potrebbero rivestire in futuro maggiore importanza.

L'obiettivo di questi controlli è la protezione delle denominazioni e l'attuazione delle disposizioni relative. Essi garantiscono la lealtà nel commercio e nella concorrenza nonché l'autenticità e la .qualità del prodotto. Sono quindi molto importanti per i consumatori.

675

Attualmente il commercio dei vini è disciplinato in due ordinanze specifiche, l'una del Consiglio federale, l'altra del DFI (RS 817.421; RS 817.421.1). Con la nuova legge sulle derrate alimentari la base legale per queste due ordinanze viene soppressa. Va però osservato che le attività della Commissione per il commercio dei vini non è stata e non è sostenuta in modo soddisfacente nel diritto sulle derrate alimentari. La protezione delle denominazioni di origine e il controllo dell'autenticità dei prodotti non sono propriamente compiti della protezione della sanità e dagli inganni ai sensi del diritto sulle derrate alimentari. I rispettivi controlli si intersecano in parte molto facilmente.

Il promovimento dei vitigni di qualità non può essere attuato senza un controllo globale a tutti i livelli dell'economia vinicola. Per quanto riguarda la produzione, il controllo ufficiale delle vendemmie ne costituisce la base su cui sarà strutturato il controllo delle fasi successive. Proponiamo pertanto l'introduzione di una nuova base legale nel decreto sulla viticoltura che consenta di controllare il commercio dei vini nell'attuale situazione.

112

Controlli

I prodotti agricoli, segnatamente anche quelli vinicoli, sono sottoposti a numerosi controlli. Questi riguardano la produzione vera e propria, la trasformazione e il commercio. Essi servono a scopi molto diversi come l'impatto sulla salute (derrate alimentari), la protezione dagli inganni (denominazioni d'origine, marchi, label) nonché questioni fiscali (IVA, imposta sull'alcol).

In questo contesto occorre sfruttare le sinergie ed esaminare quali controlli possono essere coordinati. L'obiettivo è di mantenere i controlli necessari, riducendone però il numero ad un minimo per risparmiare sui costi. L'esame di questi problemi e l'elaborazione di proposte sono state affidate ad un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal Dipartimento federale delle finanze.

113

Disciplinamento internazionale

II controllo dei vini è reputato molto importante all'estero, soprattutto nell'Unione europea. Esso sarà costantemente rafforzato e potenziato. Oltre alla produzione, esso si estende pure al commercio e all'utilizzazione dei vini (misure economiche). Il regolamento esistente CE 2048/89 dev'essere rielaborato in relazione con la revisione dell'ordinamento comune del mercato dei vini.

Il controllo dei vini in Svizzera è pertanto molto importante dal profilo delle esportazioni. Possiamo affermare che senza controlli andremmo incontro a grosse difficoltà in questo settore.

Inoltre va precisato che, nell'ambito dei colloqui bilaterali con l'Unione europea, il controllo del commercio dei vini riveste un ruolo di rilievo. L'UE propone inoltre di concludere due accordi reciproci. Il primo riguarda la protezione delle denominazioni d'origine e di provenienza, l'altro l'assistenza reciproca in materia giuridica tra organi di controllo. Per entrambi gli accordi è necessario un controllo globale del commercio dei vini a livello svizzero.

676

12 121

Risultati della consultazione Osservazioni generali

La modificazione del decreto sulla viticoltura è accolta favorevolmente. Si auspica che la Commissione per il commercio dei vini come pure l'obbligo di autorizzazione per il commercio dei vini siano mantenuti.

La scelta di concetti quali «controllo dei vini» e «Commissione per il controllo dei vini» ha generato ambiguità. Alcuni partecipanti hanno precisato che il controllo vero e proprio dei vini spetta alle autorità sanitarie. I controlli previsti nel decreto sulla viticoltura devono quindi essere limitati al commercio. La trasformazione della Commissione per il commercio dei vini in un'istanza di controllo federale è stata respinta.

122 122.1

Assenso di base nei singoli gruppi consultati Cantoni

25 Cantoni hanno espresso il loro parere. 9 Cantoni (SZ, NW, OW, GL, FR, AI, AR, TG, JU) non avevano alcuna osservazione particolare e gli altri 16 sono d'accordo con le proposte di modificazione.

In generale i Cantoni sono favorevoli alla modificazione e auspicano il mantenimento della Commissione per il commercio dei vini, in particolare quale complemento al controllo ufficiale delle vendemmie. Si constata tuttavia che il controllo deve limitarsi al commercio dei vini, ai prodotti contenenti vino e ai succhi d'uva.

Il Canton Vaud ribadisce che i controlli in materia di salute e inganni debbano rientrare anche in futuro nella sfera di competenze dei Cantoni. Esso chiede quindi se la base legale non debba figurare piuttosto nella legislazione sulle derrate alimentari. Inoltre, ritiene che il controllo dei produttori e dei vignaioliproduttori sia compito dei Cantoni. La Commissione per il commercio dei vini deve intervenire solo se non vi è una vigilanza cantonale. I controlli devono inoltre essere disciplinati in base alle dimensioni e alla forma dell'azienda nonché al tipo di commercializzazione (vini in bottiglia o sciolti). L'autorizzazione per il commercio dei vini dev'essere mantenuta. Il Canton Lucerna si è chiesto a suo tempo se il controllo del commercio non debba essere piuttosto di competenza della Confederazione.

122.2

Partiti

Cinque partiti hanno risposto alla consultazione. Due (PDC, PSS) non hanno preso posizione. Gli altri tre (PRO, UDC e PLS) sostengono la proposta di modificazione. Il partito liberale auspica che l'autorizzazione per il commercio dei vini sia mantenuta dato che sono necessarie conoscenze minime per questo commercio e propone un controllo semplificato. I controlli devono inoltre essere eseguiti solo laddove sono veramente indispensabili e disciplinati in base alle dimensioni e alla forma dell'azienda nonché del tipo di commercializzazione (vini in bottiglia o sciolti).

677

122.3

Organizzazioni

23 organizzazioni o gruppi si sono espressi in merito al decreto sulla viticoltura.

La proposta di modificazione è accolta favorevolmente da tutti. Si auspica tuttavia che si evitino doppioni con la legge sulle derrate alimentari ed i controlli si limitino, secondo il decreto sulla viticoltura, al commercio. Le competenze devono essere disciplinate chiaramente. La scelta dei concetti da adito a varie critiche.

Undici organizzazioni o gruppi, fra cui tutte le organizzazioni dell'economia vinicola (USAM, UNIVIN, Société des encaveurs de vins suisses, Società svizzera dei viticoltori, Società svizzera dei viticoltori biologici, USC, FSASR, Unione delle federazioni cooperative agricole della Svizzera, FRV, Federazione svizzera dei negozianti di vini), si sono espressi a favore del mantenimento dell'autorizzazione per il commercio dei vini. Ritengono che il commercio dei vini debba soddisfare alcune esigenze minime. Queste ultime devono quindi essere verificate. Anche all'estero sono necessarie licenze per il commercio dei vini.

Solo la ditta Denner chiede esplicitamente che si sopprima l'autorizzazione per il commercio dei vini.

Si ritiene in linea di principio che il controllo del commercio dei vini debba avvenire ancora su base privata. La trasformazione della Commissione per il commercio dei vini in un organo di controllo della Confederazione è stata quindi respinta.

La maggioranza delle organizzazioni auspica eccezioni nell'ambito dei controlli eseguiti dalla Commissione per il commercio dei vini. Riconoscono tuttavia (fra l'altro Coop e la Commissione federale per il commercio dei vini) che dette eccezioni debbano essere possibili se, al loro posto, è istituito un controllo equivalente (ad es. cantonale). Si fa pure notare che di regola i prodotti dovrebbero essere controllati una volta sola. I commercianti che acquistano e vendono vini in bottiglia ma non li importano dovrebbero, ad esempio, essere esentati dai controlli. Per contro, la Fédération romande des consommatrices e Denner respingono queste eccezioni.

L'UNIVIN chiede che le disposizioni in materia di protezione giuridica e penali del decreto sulla viticoltura siano riesaminate ed eventualmente adeguate.

Per quanto riguarda il parere espresso sui singoli articoli vi rimandiamo al rapporto sui risultati della consultazione.

2 21

Commento al disegno Modificazione del decreto sulla viticoltura

La presente modificazione crea una nuova base legale per il controllo delle fasi successive alla viticoltura nell'ambito dell'economia vinicola. Lo strumento principale per tale scopo è il controllo della contabilità e della cantina. Detto controllo deve riguardare in linea di principio il commercio dei vini nel suo insieme, vale a dire la fabbricazione professionale e il commercio di vini, mosto, prodotti contenenti vino e succhi d'uva (prodotti dell'economia vinicola).

678

Sebbene nella procedura di consultazione sia stato chiesto chiaramente di mantenere in vigore l'obbligo dell'autorizzazione nel commercio dei vini, proponiamo di sopprimerlo. Esso non si giustifica più in vista della nuova legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) attualmente oggetto di discussione parlamentare. Al suo posto, è introdotto l'obbligo di notifica. Quest'ultimo, unitamente agli obblighi derivanti dal commercio dei vini, permette di avere ancora un controllo globale ed efficace. Per quanto in sintonia con l'obiettivo del controllo del commercio dei vini, occorrerà però prevedere eccezioni e concedere agevolazioni per gli obblighi in parte difficili da osservare.

Per garantire il rispetto degli obblighi malgrado la soppressione del regime dell'autorizzazione proponiamo un complemento delle disposizioni penali. La mancata osservanza degli obblighi principali deve poter essere punita con la multa, al pari delle altre violazioni delle disposizioni del decreto sulla viticoltura.

L'attività di controllo dev'essere eseguita da un'organizzazione indipendente dall'amministrazione, come è stato finora con la Commissione per il commercio dei vini e la sua direzione. Anche le organizzazioni di diritto privato dovrebbero poter assumere talune attività di controllo. I costi derivanti dall'attività di controllo nel suo insieme dovrebbero essere coperti dalle tasse in modo da non sollecitare i fondi pubblici. Durante cinque decenni questa soluzione ha dimostrato la sua validità.

Con questa nuova base legale è possibile eseguire un controllo nella stessa misura di quanto si sia fatto finora. Dopo la modifica legislativa, le due ordinanze vigenti sul commercio dei vini dovranno essere rielaborate. Occorrerà attuare un disciplinamento moderno che tenga conto delle nuove circostanze e dei nuovi sviluppi.

22

Commento ai singoli articoli

L'articolo 23a capoverso 1 sancisce che, per proteggere le denominazioni conformemente agli articoli 14-18 del decreto sulla viticoltura, occorre sottoporre al controllo della contabilità e delle cantine il commercio dei vini. Si tratta di estendere i controlli eseguiti dai Cantoni sulla produzione alle fasi successive.

Il capoverso 2 definisce il concetto di «commercio dei vini» quale compera e vendita di vino, mosto, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il trattamento e il deposito di ques'ti prodotti a scopo di vendita.

L'articolo 23b si riferisce agli obblighi connessi con il commercio dei vini. Il capoverso 1 elenca gli obblighi principali delle persone o ditte attive nel commercio dei vini.

La lettera a esige l'iscrizione nel registro di commercio. Si garantisce in tal modo che le persone soggette al controllo possano essere effettivamente raggiunte e controllate. La lettera b introduce un obbligo di notifica. Esso consente l'identificazione delle persone soggette al controllo. Chiunque, al momento dell'entrata in vigore di queste disposizioni, dispone di un'autorizzazione per il commercio dei vini secondo il diritto vigente, è ritenuto notificato.

679

La lettera e sancisce il principio secondo cui sull'insieme delle transazioni riguardanti prodotti dell'economia viti-vinicola dev'essere tenuta una contabilità. Nella lettera d figura l'obbligo di allestire ogni anno un inventario delle scorte e di comunicare la cifra d'affari. Questi dati costituiscono, unitamente al controllo delle vendemmie e alla statistica del commercio esterno, la base per la statistica annuale delle scorte e del consumo. Essi sono indispensabili per valutare la situazione di mercato dell'economia viti-vinicola e rivestono grande importanza sia per le misure economico-politiche sia per i diversi operatori di mercato. Le lettere e-f garantiscono alle autorità di controllo un'esecuzione senza intoppi della loro attività, in quanto possono accedere ai locali che servono per il commercio dei vini, raccogliere informazioni, eseguire inchieste e prelevare campioni.

Sulla base del capoverso 2 possiamo emanare prescrizioni complementari sugli obblighi che devono essere osservati nell'ambito del commercio dei vini. Questi possono ad esempio riguardare la forma precisa della contabilità delle cantine.

Il capoverso 3 ci accorda la possibilità di prevedere eccezioni ed agevolazioni, segnatamente per i piccoli produttori con smercio diretto (consideriamo anche la vendita all'industria alberghiera) e per le aziende che lavorano esclusivamente con vini in bottiglia o vendono prodotti per il consumo sul posto. Per 1 vini in bottiglia possiamo distinguere tra aziende che importano e quelle che commercializzano unicamente merci indigene. Inoltre anche le aziende che sono soggette ad un controllo cantonale equivalente devono poter approfittare di agevolazioni (lett. a-c).

"L'articolo 23c incarica il nostro Consiglio di organizzare i controlli. Dobbiamo definire la procedura e l'istanza di controllo. Possiamo affidare determinati compiti di controllo a organizzazioni di diritto privato (cpv. J). Nel capoverso 2 si precisa che gli uffici federali e cantonali devono mettere a disposizione, su richiesta, le necessarie informazioni.

L'articolo 23d stabilisce che per coprire i costi di controllo si prelevano emolumenti (cpv. J). Secondo il capoverso 2 il Dipartimento emana prescrizioni sul calcolo degli emolumenti. Queste sono fissate di regola in funzione delle spese.

Nel complemento delle
disposizioni penali dell''articolo 32 capoverso 2 lettera d, la mancata osservanza degli obblighi connessi con il commercio dei vini è catalogata fra le violazioni del decreto sulla viticoltura, punibili con la multa.

In tal modo si garantisce il rispetto di questi obblighi.

3

Ripercussioni

La modificazione proposta non ha incidenze dal profilo dei costi. Non ci aspettiamo alcuna ripercussione finanziaria né sull'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

Questo disegno non è previsto nel programma di legislatura 1991-1995. L'adeguamento del decreto sulla viticoltura si è tuttavia reso necessario con l'entrata 680

in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari, poiché altrimenti non avremmo avuto una base legale per il controllo del commercio dei vini.

5

Relazione con il diritto europeo

La misura proposta non richiede alcun adeguamento specifico con la normativa europea. La modifica consente di attuare un controllo del commercio dei vini conforme al diritto europeo.

6

Base legale

Le modificazioni si fondano sugli stessi articoli costituzionali del decreto sulla viticoltura.

7916.5

681

Decreto federale sulla viticoltura

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995'', decreta: I

II decreto federale del 19 giugno 19922) sulla viticoltura è modificato come segue:

Sezione 6a: Controllo del commercio dei vini Art. 23a Controllo della contabilità e della cantina 1 Per proteggere le denominazioni conformemente agli articoli 14-18 il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina.

2 Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e deposito a scopo di vendita.

Art. 23b Obblighi riguardanti il commercio dei vini 1 Chiunque, ai sensi dell'articolo 23o capoverso 2, commercia vini deve: a. poter esibire un'iscrizione valida nel registro di commercio; b. annunciare l'inizio della sua attività alle autorità di controllo; e. tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2; d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare la cifra d'affari annua in termini quantitativi; e. concedere alle autorità di controllo accesso alle cantine, ai locali di deposito e d'amministrazione; f. fornire alle autorità di controllo informazioni, consentire loro di eseguire le necessarie inchieste e di prelevare i campioni.

2 II Consiglio federale può fissare ulteriori obblighi.

3 Per quanto la protezione delle denominazioni non sia pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e eccezioni, segnatamente per: "FF 1995 IV 589 >RS 916.140.1

2

682

Viticoltura. DF

a.

b.

e.

produttori che vendono i loro prodotti esclusivamente a rivenditori finali e a consumatori finali; aziende che commerciano i prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2 esclusivamente in bottiglia o vendono simili prodotti per il consumo sul posto; aziende che sono sottoposte ad un controllo cantonale equivalente.

Art. 23e Organizzazione di controllo 1 II Consiglio federale emana disposizioni più precise in materia di controllo e designa le autorità di controllo. Può affidare attività di controllo ad organizzazioni di diritto privato.

2 Gli uffici della Confederazione e dei Cantoni forniscono, su richiesta, alle autorità di controllo le informazioni pertinenti.

Art. 23d Emolumenti 1 Per coprire i costi le autorità di controllo prelevano emolumenti.

2 II Dipartimento emana prescrizioni in materia di emolumenti.

Art. 32 cpv. 1 lett. d (nuova) 1 Chiunque, intenzionalmente: d. contravviene agli obblighi di cui all'articolo 230, è punito con la multa.

II Referendum e entrata in vigore 1 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7922

683

Parte VI: Migliore protezione delle specie vegetali: modificazione della legge federale sulla natura e sul paesaggio Compendio La modificazione della legge sulla natura e sul paesaggio vuole migliorare, da un lato, la protezione dal profilo del diritto penale nel commercio di piante minacciate d'estinzione e, dall'altro, trasferire il controllo del commercio internazionale dal confine alle aziende che commerciano con simili piante. Quest'ultimo elemento è necessario, dato che anche nell'ambito della protezione dei vegetali i controlli dovranno essere trasferiti viepiù all'interno del Paese (cfr.

compendio della parte III), pur continuando a sfruttare le sinergie esistenti.

I II

Parte generale Situazione iniziale

Lo spunto per la proposta modificazione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio è costituito dalla volontà di migliorare la protezione, dal profilo del diritto penale, nel commercio internazionale di piante minacciate d'estinzione. A tale scopo l'adeguamento del controllo fitosanitario al confine esige pure un adeguamento della legislazione per il controllo delle importazioni di piante minacciate d'estinzione.

Le disposizioni esecutive dettagliate della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (dappresso «Convenzione»; RS 0.453) sono contenute nell'ordinanza del 19 agosto 1981 sulla conservazione delle specie (RS 453). Le infrazioni commesse nell'ambito della protezione delle specie sono punite in virtù della legge sulle dogane, sempre che non sia applicabile l'articolo 28 della legge sulla protezione degli animali (RS 455, cfr. anche art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza sulla conservazione delle specie). Per quanto concerne gli animali ed i prodotti di animali, le infrazioni commesse nell'ambito del commercio internazionale sono punibili con la detenzione o con la multa in virtù della legge sulla protezione degli animali. Nel settore dei vegetali e dei prodotti vegetali le possibili pene comminate dalla legge sulle dogane sono meno severe. Al fine di migliorare la protezione, dal profilo del diritto penale, nel commercio internazionale di piante minacciate di estinzione, si dovrebbe creare una norma penale analoga a quella della legge sulla protezione degli animali.

I controlli all'importazione per le piante minacciate d'estinzione sono eseguiti al confine dai servizi fitosanitari. Allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, detti controlli fitosanitari al confine saranno progressivamente soppressi e sostituiti da controlli all'interno del Paese (cfr. parte III, n. 21 del presente messaggio). Un simile cambiamento del luogo di controllo in materia di piante minacciate d'estinzione è anche necessario affinchè si mantenga la sinergia data dai due tipi di controllo e non si aumentino i costi per il personale.

684

12

Risultati della consultazione

In generale, il miglioramento della protezione dal profilo del diritto penale è accolta favorevolmente, segnatamente perché le vigenti disposizioni penali sono molto meno severe di quelle riguardanti gli animali.

Il disegno è quindi ritenuto utile e pertinente affinchè le disposizioni riguardanti la protezione delle specie non vengano eluse mediante l'importazione, l'esportazione o il transito, la produzione o la messa in commercio di prodotti vegetali.

Al fine di concentrare l'esperienza acquisita e di garantire un perseguimento penale quanto più efficace, proponiamo di riorganizzare le strutture necessarie alla lotta contro il commercio illegale delle specie e di affidare questo compito ad un unico servizio federale.

2

21

Parte speciale: Modificazione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio Compendio

All'atto della creazione di una norma penale destinata a migliorare la protezione delle specie a livello internazionale si pone il problema di sapere in quale legge debba essere inserita. Considerato il contesto specifico, entra in linea di conto la legge sulla protezione della natura e del paesaggio la quale prevede già disposizioni per la protezione delle piante indigene rare. Dato che una revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio si è appena conclusa (cfr. decreto delle vostre Camere del 24 marzo 1995, FF 1995 II 264), la modificazione proposta nell'ambito del presente messaggio non poteva più essere considerata.

Le modificazioni introdotte nell'articolo 20 capoverso 3 consentono di eseguire controlli nelle aziende in Svizzera che, conformemente alla convenzione, 'sono attive nel commercio internazionale di piante.

22

Commento ai singoli articoli

Articolo 20 capoverso 3 La presente disposizione è stata formulata in modo analogo all'articolo 9 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali (RS 455).

La formulazione proposta consente di introdurre controlli nell'ambito del commercio internazionale di specie vegetali e materiale vegetale contemplate dalle disposizioni della Convenzione, come vigono per ditte che operano in questo settore. I controlli di questo materiale vegetale saranno necessari nelle aziende commercianti e presso i moltiplicatori in quanto i controlli attuali al confine eseguiti dal Servizio fitosanitario federale saranno trasferiti presso le aziende all'interno del Paese.

24 Foglio federale. 78" anno. Voi. IV

685

Al momento dell'importazione, il materiale vegetale corrispondente dev'essere accompagnato da un documento ufficiale allestito dal Paese esportatore che certifichi la conformità del commercio con le disposizioni della Convenzione.

Attualmente la verifica della validità dei documenti ufficiali e del materiale d'importazione spetta al Servizio fitosanitario federale che la esegue durante lo sdoganamento delle merci. In futuro questi controlli si effettueranno per campionatura presso le aziende che importano e esportano questo materiale. In pari tempo queste aziende dovranno essere in grado di provare la provenienza del materiale con cui commerciano sulla base dei summenzionati documenti.

Per quanto riguarda le aziende di moltiplicazione che importano legalmente materiale di moltiplicazione, tale controllo si limita a stabilire o meno l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'importazione.

Articolo 24 capoverso 1 lettera d La presente disposizione è stata formulata in modo analogo all'articolo 28 numero 1 della legge sulla protezione degli animali. Sono punibili le violazioni dirette della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione.

Articolo 24a lettera b L'attuale lettera b è stata ampliata. È punibile la violazione di disposizioni o decisioni emanate in virtù di determinati articoli, la cui contravvenzione è stata dichiarata punibile.

Articolo 24d capoverso 2 Come nell'ambito della protezione delle specie per gli animali ed i prodotti animali, riteniamo opportuno applicare la procedura del diritto penale amministrativo anche nel settore dei vegetali. Soprattutto riguardo alle infrazioni doganali, ciò consente di trattare rapidamente i casi penali.

3

Ripercussioni

L'applicazione delle nuove disposizioni penali e il trasferimento dei controlli all'interno del Paese non comportano conseguenze né di carattere finanziario né sull'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

La revisione proposta della legge sulla natura e sul paesaggio non figura nel programma di legislatura. La modificazione è però necessaria per mantenere le sinergie tra il controllo riguardante il commercio di piante minacciate d'estinzione e quello fitosanitario (cfr. n. 11).

686

5

Relazione con il diritto europeo

II Regolamento UE n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 1' consente di garantire l'applicazione unitaria a livello comunitario di taluni strumenti di politica commerciale previsti nella Convenzione. Esso intende principalmente introdurre una procedura comunitaria nell'ambito dell'allestimento e della forma della licenza per l'importazione, la reimportazione e l'esportazione di specie contemplate dalla Convenzione. Per quanto riguarda l'adeguamento di misure di protezione di altre specie, detto regolamento non ingerisce nelle competenze degli Stati membri.

6

Basi legali

La base legale di questa modificazione risulta dagli articoli 24sexies e 64bis della Costituzione federale.

7916.6

"GUCE L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

687

Legge federale sulla natura e sul paesaggio

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 19951', decreta:

I

La legge federale del 1° luglio 19662) sulla natura e sul paesaggio è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3 3 Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.

Art. 24 cpv. 1 lett, d ' È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto: d. importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 19733) sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

Art. 24a lett, b È punito con la multa fino a 20000 franchi chiunque: b. contravviene ad una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 186, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.

1>FF 1995 IV 589 « RS 451 3 > RS 0.453

688

Natura e paesaggio. LF

Azione penale

Art. 24d ' L'azione penale spetta ai Cantoni.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura persegue e punisce i delitti di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge sul diritto penale amministrativo1'. Se, nel contempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'amministrazione delle dogane che emana il decreto penale con procedura abbreviata.

II

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

') RS 313.0

689

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente il pacchetto agrario 95 Parte I: Misure d'orientamento nella produzione vegetale: Proroga dei decreti federali concernenti una modifica temporanea alla legge sull'agricoltura e di quella sui cereali Parte II: Designazione dei pr...

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1995

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

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Cahier Numero Geschäftsnummer

95.048

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24.10.1995

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589-689

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