Termine di referendum: 15 gennaio 1996

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione # S T #

(LOCA) del 6 ottobre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 1993 ", decreta: Titolo primo: Principi Art. l Governo 1 II Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

2 È composto di sette membri.

3 È assistito dal cancelliere della Confederazione.

Art. 2 Segretari di Stato I membri del Consiglio federale sono assistiti da segretari di Stato.

Art. 3 Amministrazione federale 1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

2 1 singoli dipartimenti si articolano in gruppi e uffici. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.

3 Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.

4 La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.

Art. 4 Principi dell'attività governativa e amministrativa 1 II Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.

»FF 1993 III 785 438

1995 - 740

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione 2

Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra le autorità federali e cantonali.

3 Operano secondo i principi dell'adeguatezza e dell'economicità.

Art. 5 Responsabilità politica II Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.

Art. 6 Controllo dei compiti della Confederazione II Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.

Titolo secondo: II Governo Capitolo 1: II Consiglio federale Sezione 1: Funzioni Art. 7

Incombenze governative

1

II Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.

2 Accorda la priorità alle incombenze governative.

3 Prende tutte le misure necessarie per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

4 Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, mantenendo la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinchè gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.

Art. 8 Legislazione Fatto salvo il diritto all'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modificazione della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, in quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 9 Direzione dell'Amministrazione federale 1 II Consiglio federale definisce l'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono.

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Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.

3 Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale.

4 Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.

Art. 10 Esecuzione e giurisdizione 1 II Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.

2 Esercita la giurisdizione amministrativa in quanto gli è attribuita dalla legge.

Art. 11 Informazione 1 II Consiglio federale assicura l'informazione del Parlamento, dei Cantoni e del pubblico.

2 Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle decisioni e sui provvedimenti che intende adottare.

3 Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 12 Relazioni pubbliche II Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Sezione 2: Procedura e organizzazione Art. 13 Principio di collegialità 1 II Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

2 1 membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del collegio.

Art. 14 Deliberazioni 1 II Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

2 Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

Art. 15 Direttive AH'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 16 Procedura di corapporto ' Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

2 La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.

Art. 17 Convocazione delle sedute 1 II Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

2 II Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

Art. 18 Riunioni e sedute speciali II Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.

Art. 19 Presidenza e partecipanti 1 II presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.

2 II cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per gli affari della Cancelleria federale.

3 1 vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

4 Su proposta del capo di dipartimento competente, il presidente della Confederazione invita i segretari di Stato a partecipare alle deliberazioni concernenti il loro settore di competenza. Essi hanno voto consultivo.

5 Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazoni altri quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.

Art. 20 Quorum 1 Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.

2 II Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto. Una decisione per essere valida deve tuttavia ottenere i voti di almeno tre membri.

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II presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

Art. 21 Obbligo di ricusazione 1 1 membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 19 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

2 Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale sulla procedura amministrativa 1'.

Art. 22 Porte chiuse Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 16 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 11.

Art. 23 Supplenza II Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro. È fatto salvo l'articolo 37.

Art. 24 Delegazioni del Consiglio federale 1 II Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

2 Le delegazioni preparano deliberazioni e decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità interne o estere oppure con privati.

Art. 25 Ordinanza sull'organizzazione II Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo 2: II presidente della Confederazione Art. 26

Funzioni nel Collegio governativo

1

II presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

II presidente della Confederazione: a. provvede affinchè le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato; b. prepara le deliberazioni del Consiglio federale e fa da conciliatore in caso di divergenze; 2

') RS 172.021

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

e.

d.

controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato; può in ogni tempo ordinare chiarimenti su determinati affari. Propone al Consiglio federale le misure opportune.

Art. 27 Decisioni presidenziali 1 In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari.

2 Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.

3 Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.

4 II Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

Art. 28 Supplenza 1 II supplente del presidente della Confederazione è il vicepresidente. Egli assume tutte le incombenze del presidente della Confederazione quando questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

2 II Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

Art. 29 Rappresentanza II presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

Art. 30 Rapporti con i Cantoni II presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

Capitolo 3: II cancelliere della Confederazione Art. 31 Funzioni 1 II cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.

2 II cancelliere della Confederazione: a. assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti; b. nei confronti dell'Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 32 Organizzazione I II cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale. Riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

2 1 vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

3 L'organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle norme applicabili all'insieme dell'Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.

Art. 33 Consulenza e assistenza II cancelliere della Confederazione: a. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo; b. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi; e. coopera inoltre alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale; d. prepara i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale. A questo scopo lavora in stretto contatto con i dipartimenti; e. consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza; f. assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l'Assemblea federale.

Art. 34 Coordinamento II cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.

Art. 35 Informazione 1 II cancelliere della Confederazione prende le misure necessarie all'informazione del pubblico nell'ambito delle istruzioni del Consiglio federale.

2 Garantisce l'informazione interna tra il Consiglio federale e i dipartimenti.

Capitolo 4: Segretari di Stato Art. 36 Statuto 1 II Consiglio federale può nominare fino a dieci segretari di Stato; essi coadiuvano e sgravano i capi di dipartimento.

2 I segretari di Stato sono subordinati a un capo di dipartimento.

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 37

Funzioni

1

II capo di dipartimento affida ai segretari di Stato funzioni di direzione per insiemi di compiti importanti del dipartimento o, col consenso del Consiglio federale, per compiti interdipartimentali di particolare importanza.

2

1 segretari di Stato possono rappresentare il loro capo di dipartimento, su sue istruzioni.

Art. 38

Responsabilità

I segretari di Stato rispondono dinanzi al capo di dipartimento dell'esecuzione dei loro compiti.

Art. 39

Nomina

1

II Consiglio federale nomina i segretari di Stato su proposta del capo di dipartimento e ne definisce le funzioni secondo l'articolo 37 capoverso 1.

2

Procede a una nuova nomina dei segretari di Stato dopo ogni rinnovo integrale del proprio Collegio.

3 Può chiedere il benestare dell'Assemblea federale a Camere riunite ai sensi dell'articolo 65quinquies della legge sui rapporti fra i Consigli ".

Art. 40 Fine del rapporto di servizio I Su proposta del capo di dipartimento, il Consiglio federale può destituire in ogni tempo un segretario di Stato.

2 1 segretari di Stato possono rassegnare le dimissioni in ogni tempo.

Art. 41 Regolamentazione del rapporto di servizio II Consiglio federale disciplina il rapporto di servizio dei segretari di Stato.

Titolo terzo: L'Amministrazione federale Capitolo 1: Direzione e principi direttivi Art. 42 Direzione 1 II Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.

2 Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.

3 II Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri. Questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

4 II Consiglio federale può modificare in ogni tempo la ripartizione dei dipartimenti.

1)RS 171.11 16 Foglio federale. 78° anno. Voi. IV

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 43 Principi direttivi 1 II Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.

2 Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

3 Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.

4 Vegliano affinchè i collaboratori siano selezionati con cura e ne sia assicurato il perfezionamento.

Capitolo 2: I dipartimenti Sezione 1: Capi di dipartimento Art. 44 Direzione e responsabilità 1 II capo di dipartimento dirige il dipartimento sotto la sua responsabilità politica.

2 II capo di dipartimento: a. definisce le linee direttive della sua direzione; b. delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori; e. fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.

Art. 45 Strumenti di direzione In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.

Art. 46 Collaboratori personali II capo di dipartimento può nominare collaboratori personali, di cui definisce i compiti.

Art. 47 Informazione II capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento. Designa chi è responsabile dell'informazione.

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Sezione 2: Segreterie generali Art. 48 Statuto 1 Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.

2 II segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.

Art. 49 Funzioni 1 II segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.

2 Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.

3 Vigila affinchè i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.

4 Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

Sezione 3: Gruppi e uffici Art. 50 Statuto e funzioni 1 Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.

2 II Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.

3 II Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.

4 1 capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.

5 1 direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.

Art. 51 Mandati di prestazioni II Consiglio federale può conferire mandati di prestazioni a determinati gruppi e uffici e definire il necessario grado di indipendenza dei medesimi.

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 52 Direzione e responsabilità I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento Capitolo 1: Competenze Art. 53 Decisioni 1 La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.

2 II Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.

3 Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.

4 Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.

5 Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.

6 Spettano di diritto al dipartimento competente gli affari la cui decisione è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale ai sensi della legge federale sull'organizzazione giudiziaria ''. Rimane salvo il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 98 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 54 Legislazione 1 II Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

2 Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

Art. 55 Diritto di firma 1 II capo di dipartimento può conferire il diritto di firmare a suo nome taluni atti o il mandato di firmarli alle seguenti persone: a. segretari di Stato; b. al segretario generale o ai suoi supplenti; e. ai membri della direzione di gruppi e uffici.

'>RS 173.110 448

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Parimenti può delegare la firma di decisioni impugnabili con ricorso di diritto amministrativo.

3 1 direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza.

Art. 56 Rapporti con l'esterno 1 II Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell'Amministrazione federale.

2 Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

3 1 direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

Capitolo 2: Pianificazione, coordinamento e consulenza Art. 57 Pianificazione I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.

Art. 58 Coordinamento a livello governativo II Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge. Possono affidare questi compiti ai segretari di Stato interessati.

Art. 59 Conferenza dei segretari generali 1 La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

2 Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.

3 Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.

Art. 60 Conferenza dei responsabili dell'informazione 1 La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il responsabile dell'informazione della Cancelleria federale e i responsabili dell'informazione nei dipartimenti.

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Essa tratta i problemi correnti dei dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione e coordina e pianifica l'informazione.

3 È presieduta dal responsabile dell'informazione della Cancelleria federale.

Art. 61 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento II Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.

Art. 62 Gruppi di lavoro interdipartimentali II Consiglio federale può istituire gruppi di lavoro incaricati di importanti compiti interdipartimentali di durata limitata. La direzione di un tale gruppo può essere affidata a un segretario di Stato.

Art. 63 Consulenza esterna 1 II Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

2 II Consiglio federale emana disposizioni sulla composizione, l'elezione, i compiti e la procedura delle commissioni extraparlamentari.

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali Capitolo 1: Statuto Art. 64 Sede La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 65

Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.

Art. 66 Incompatibilità professionali I 1 membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i segretari di Stato non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o gestire un'industria.

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Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

Art. 67 Incompatibilità familiari ' Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli.

2 Questa regola vale anche tra segretari di Stato nonché fra di essi e il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

Art. 68 Recupero di atti di servizio II Consiglio federale può emanare disposizioni sul recupero di atti di servizio presso persone che ricoprono o ricoprivano un pubblico ufficio oppure si trovano o si trovavano in rapporto di servizio o di mandato, di natura pubblica o privata, con la Confederazione.

Capitolo 2: Approvazione del diritto cantonale e intercantonale N

Art. 69 1

Le leggi e ordinanze dei Cantoni sottostanno all'approvazione della Confederazione se previsto da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. L'approvazione è condizione della validità.

2 L'approvazione è accordata dai dipartimenti. Nei casi litigiosi, la decisione spetta al Consiglio federale, che può anche accordare un'approvazione con riserva.

3 La competenza di rifiutare l'approvazione spetta al Consiglio federale per le leggi e le ordinanze e all'Assemblea federale per i trattati del diritto intercantonale.

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 70 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione La legge federale del 19 settembre 1978 '' sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, (legge sull'organizzazione dell'amministrazione [LOA]) è abrogata.

"RU 1979 111 679, 1983 170 614 931, 1985 699, 1987 226 808, 1989 2116, 1990 3 1530 1587, 1991 362, 1992 2 288 510 581

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 71

Istituzione di segretari di Stato

I segretari di Stato sono compresi nel blocco degli effettivi del personale federale (art. 2 della legge federale del 4 ottobre 19741' a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali).

Art. 72 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1995 II presidente: Küchler II segretario: Lanz Data di pubblicazione: 17 ottobre 19952) Termine di referendum: 15 gennaio 1996

DRS 611.010 >FF 1995 IV 438

2

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Consiglio nazionale, 6 ottobre 1995 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato Modificazione di altre leggi federali 1. La legge sulla responsabilità 11 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 leu. bis 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali: bis. i segretari di Stato; 2. La legge sui rapporti fra i Consigli 2' è modificata come segue: Art. 65bis cpv. l 1

Nelle commissioni parlamentari i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato e, d'intesa con i presidenti delle Commissioni, dai loro segretari generali o dai capi di gruppi o uffici.

Art. 65'>u'ng"'es 1 Nelle deliberazioni dei due Consigli i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato che hanno ottenuto il benestare dell'Assemblea federale plenaria. L'articolo 65ter capoverso 2 si applica per analogia.

2 II benestare è accordato per i segretari di Stato elencati dal Consiglio federale.

3 Se la maggioranza di un Consiglio lo esige, il consigliere federale competente deve sviluppare personalmente un oggetto dinnanzi a detto Consiglio.

3. La legge federale sulla procedura amministrativa 3' è modificata come segue:

Art. 47a e.«« Ricorsi II dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni contro le decisioni degli uffici degli uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti: a. ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett, e in fine OG); b. ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b); e. ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento, bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4); d. decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).

"RS 170.32 >RS 171.11 3 >RS 172.021 2

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Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

4. La legge federale del 6 ottobre 1989" sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Compilazione dei conti in casi speciali Art. 37, titolo Aziende e istituti senza personalità giuridica Art. 38a Unità amministrative che eseguono mandati di prestazioni 1 Riguardo alle unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione 2' e disponenti di una contabilità d'esercizio adattata, il Consiglio federale può sottoporre la compilazione dei conti prevista dalla presente legge a norme speciali che assicurino l'efficienza dell'attività dell'Amministrazione.

In tal caso, le norme speciali possono derogare ai principi contabili enumerati nell'articolo 3 e all'obbligo di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'articolo 17.

2 La compilazione dei conti secondo le norme speciali è parte integrante del consuntivo e del preventivo della Confederazione.

5. La legge federale del 4 ottobre 19743) a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue: Art. 2a, titolo e cpv. 2 Deroghe 2 II Consìglio federale può dispensare dall'obbligo di rispettare il blocco degli effettivi le unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione 2' e sottoposte a norme speciali in materia di compilazione dei conti in virtù dell'articolo 38a della legge federale del 6 ottobre 1989" sulle finanze della Confederazione.

') RS 611.0 S ...; RU ... (FF 1995 IV 438) 3 >RS 611.010 R

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOCA) del 6 ottobre 1995

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17.10.1995

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