Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione del 4 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, d'intesa con la Delegazione amministrativa delle Camere federali, emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano l'imbandieramento degli edifici nonché dei loro dintorni (edifici della Confederazione).

1

2

Per edifici della Confederazione si intendono: a.

il Palazzo del Parlamento;

b.

tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19981 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);

c.

tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 OLOGA.

Art. 2

Esecuzione

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile dell'imbandieramento degli edifici amministrativi nell'agglomerato di Berna.

1

I singoli servizi sono responsabili dell'imbandieramento degli edifici della Confederazione di loro competenza al di fuori dell'agglomerato di Berna.

2

Sezione 2: Disciplinamento Art. 3

Imbandieramento permanente

Le due cupole sud del Palazzo del Parlamento sono imbandierate tutto l'anno con la bandiera svizzera.

1

RS 172.010.1

2015-1813

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Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione

Art. 4

Festa nazionale (1° agosto)

Il giorno della Festa nazionale, la bandiera svizzera è issata, nell'intero Paese, su tutti gli edifici della Confederazione provvisti dell'apposita asta. Se sono disponibili più aste, l'imbandieramento viene effettuato secondo il capitolo 5 del Regolamento sulle bandiere del 30 ottobre 20072. Quando gli equipaggiamenti lo permettono, occorre pure issare bandiere dai colori nazionali.

1

Tutte le bandiere cantonali vanno issate sul balcone della facciata nord del Palazzo del Parlamento.

2

Le bandiere e gli stendardi pensili sono issati l'ultimo giorno lavorativo che precede il 1° agosto e sono ammainati il primo giorno lavorativo che segue il 1° agosto.

3

Art. 5

Festività pubbliche importanti

Gli avvisi per l'imbandieramento in occasione di festività pubbliche importanti emanati dalle autorità cantonali o comunali competenti, valgono per analogia anche per quanto concerne gli edifici della Confederazione.

1

I dipartimenti sono competenti per ordinare l'imbandieramento in occasione di avvenimenti inerenti ai loro settori.

2

Art. 6

Sessioni delle Camere federali

Durante lo svolgimento delle sessioni delle Camere federali, il Palazzo del Parlamento è imbandierato con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'entrata principale.

Art. 7

Visite e ricevimenti ufficiali

All'atto di visite e ricevimenti ufficiali, il genere, l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento sono fissati caso per caso dal Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dall'UFCL, d'intesa con i servizi interessati.

1

In occasione di visite e di ricevimenti ufficiali su invito del Parlamento, i Servizi del Parlamento hanno la competenza di ordinare l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento.

2

In occasione di visite che riguardano unicamente il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Protocollo militare assume i compiti del Protocollo del DFAE.

3

Se in occasione di una visita o di un ricevimento ufficiali viene ordinato l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento con il vessillo corrispondente di un Paese, durante l'intero periodo il Palazzo del Parlamento è imbandierato anche con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'ingresso principale.

4

2

Regolamento 51.340 d; www.vtg.admin.ch > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in tedesco e francese)

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Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione

Art. 8

Giornata dell'Europa e dell'ONU

La bandiera del Consiglio d'Europa è issata in occasione della Giornata dell'Europa (5 maggio) sul Palazzo federale Ovest.

1

La bandiera delle Nazioni Unite è issata in occasione della Giornata dell'ONU (24 ottobre) sul Palazzo federale Ovest.

2

Se i Cantoni o i Comuni ordinano di issare la bandiera del Consiglio d'Europa o dell'ONU sugli edifici pubblici, ciò vale anche per gli edifici della Confederazione che si trovano sul loro territorio, sempreché siano provvisti dell'apposita asta.

3

4

L'articolo 4 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 9

Imbandieramento a mezz'asta

In caso di decesso del presidente in carica del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. Se sono disponibili più aste, tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 20073. L'avviso per l'imbandieramento incombe ai Servizi del Parlamento.

1

In caso di decesso di un consigliere federale in carica, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. Se sono disponibili più aste, tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 2007. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

2

In caso di decesso del cancelliere della Confederazione in carica, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

3

In caso di decesso del capo di Stato in carica di un Paese con il quale la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche, di un ambasciatore accreditato in Svizzera o di un segretario generale o di un direttore esecutivo di un'organizzazione intergovernativa, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe al Protocollo del DFAE.

4

In caso di catastrofi, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione situati nell'agglomerato di Berna provvisti dell'apposita asta per un periodo ordinato dal Consiglio federale. Se sono disponibili più aste, tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 2007. L'avviso per l'imbandieramento incombe se del caso al Consiglio federale.

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3

Regolamento 51.340 d; www.vtg.admin.ch > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in tedesco e francese)

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Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione

In caso di decesso di membri dell'esercito, le autorità militari competenti decidono dell'imbandieramento (a mezz'asta) degli edifici da loro utilizzati.

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Art. 10

Disciplinamenti sull'imbandieramento dei dipartimenti

I disciplinamenti dipartimentali che prevedono un imbandieramento non contemplato dalle presenti istruzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 11

Abrogazione di altre istruzioni

Le istruzioni del 21 gennaio 19874 sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione sono abrogate.

Art. 12

Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

4 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1996 IV 439

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