Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 3 giugno 2014 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo La Confederazione Svizzera e la Georgia, di seguito denominate «Parti contraenti», animate dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati; nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente; consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati; persuase che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro e l'ambiente; affermando la complementarietà delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale; determinate a incoraggiare gli investitori a rispettare le norme e i principi di responsabilità sociale d'impresa riconosciuti a livello internazionale; riaffermando il loro impegno nella prevenzione e nella lotta alla corruzione negli investimenti internazionali, hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale francese.

FF 2015 1465

2014-3091

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Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con la Georgia

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini; (b) le persone giuridiche, comprese le società, le società di capitali, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche sostanziali sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma effettivamente controllate da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o da persone giuridiche ai sensi della lettera (b) del presente paragrafo.

(2) Il termine «investimento» designa ogni tipo di avere, materiale o immateriale, investito sul territorio di una Parte contraente dagli investitori dell'altra Parte contraente conformemente alla legislazione della prima Parte contraente e comprende in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, le quote sociali o altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi; (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di commercio o di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; e (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.

Per essere considerati investimenti ai fini del presente Accordo, gli averi devono presentare le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitali o di altre risorse, la prospettiva di un guadagno o di un utile e l'assunzione di rischi.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» indica: ­

per la Georgia: il territorio della Georgia all'interno dei confini dello Stato internazionalmente riconosciuti, compreso il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali, lo spazio aereo sovrastante nonché le zone adiacenti, la

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zona economica esclusiva e la piattaforma continentale al largo delle coste marine sui quali la Georgia può esercitare diritti sovrani in conformità al diritto internazionale; ­

per la Confederazione Svizzera: il territorio della Svizzera designato nelle sue leggi in conformità al diritto internazionale.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alla sua legislazione, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo la sua entrata in vigore. Non si applica tuttavia ai crediti o alle controversie risultanti da eventi anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione, autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio, anche mediante lo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sulle possibilità d'investimento, e li autorizza conformemente alla propria legislazione.

(2) Ciascuna Parte contraente agevola, conformemente alla propria legislazione, il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.

(3) Le Parti contraenti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti.

Di conseguenza, una Parte contraente non rinuncia o non deroga in altro modo, né offre di rinunciare o derogare in altro modo a leggi e regolamenti al fine di incentivare gli investimenti di un investitore dell'altra Parte contraente.

Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente beneficiano in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e fruiscono di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godi1469

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mento o l'alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo al fine di evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

(5) Resta inteso che il trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi (2) e (3) non si applica ai meccanismi di composizione delle controversie relative agli investimenti previsti dal presente Accordo o da altri accordi internazionali stipulati dalla Parte contraente interessata.

Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda senza indugio a questi investitori il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, e in particolare: (a) dei redditi; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) degli apporti supplementari di capitale necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Per evitare qualsiasi ambiguità, si ribadisce che una Parte contraente può ritardare e/o impedire un trasferimento mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure legate a un qualsiasi obbligo fiscale, alla protezione dei diritti dei creditori o al rispetto di decisioni giudiziarie o amministrative.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali misure non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o diventi di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare 1470

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dell'indennizzo, compreso un interesse a un tasso commerciale normale, è corrisposto in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altre forme di risarcimento.

Art. 7

Principio di surrogazione

Se un investitore di una Parte contraente riceve da un assicuratore costituito o organizzato conformemente alla legislazione di detta Parte contraente un pagamento in virtù di un contratto di assicurazione contro i rischi non commerciali, l'altra Parte contraente riconosce la cessione dei diritti o dei crediti dell'investitore all'assicuratore e il diritto di quest'ultimo di esercitare tali diritti o di far valere tali crediti mediante surrogazione nella stessa misura del cedente.

Art. 8

Rifiuto di concedere vantaggi

Una Parte contraente può rifiutarsi di concedere i vantaggi derivanti dal presente Accordo a un investitore dell'altra Parte contraente che sia una persona giuridica di quest'ultima, e ai suoi investimenti, se tale persona giuridica non esercita un'attività commerciale sostanziale sul territorio dell'altra Parte contraente e se è detenuta o controllata da persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo o della Parte contraente che nega la concessione dei vantaggi.

Art. 9

Diritto di regolamentare

(1) Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte contraente adotti, mantenga o applichi misure compatibili con il presente Accordo che perseguano l'interesse pubblico, quali misure riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro, l'ambiente o adeguate misure cautelari.

(2) Tali misure possono essere adottate, mantenute o applicate a condizione che non siano attuate in maniera arbitraria o ingiustificata e che non costituiscano una restrizione dissimulata degli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 10

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Le controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente relative a un investimento di quest'ultimo sul territorio della prima e che concernono una presunta violazione del presente Accordo che abbia causato perdite o danni all'investitore dell'altra Parte contraente sono composte, se possibile, in via amichevole mediante consultazioni.

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(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dall'inoltro della domanda scritta, l'investitore può sottoporre la controversia a un tribunale giudiziario o amministrativo della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653, di seguito denominata «Convenzione di Washington»; e (b) un tribunale arbitrale ad hoc costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

(3) Il regolamento dell'UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati fondato su trattati si applica alla composizione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente secondo il paragrafo (2) lettere (a) e (b) del presente articolo.

(4) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investimenti all'arbitrato internazionale.

(5) Nessuna controversia relativa a un investimento può essere sottoposta all'arbitrato internazionale secondo il paragrafo (2) lettere (a) e (b) del presente articolo se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui l'investitore è venuto o dovrebbe essere venuto a conoscenza della presunta violazione e della perdita o del danno che quest'ultima avrebbe causato.

(6) Una società incorporata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte contraente è considerata, conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington, una società dell'altra Parte contraente.

(7) La Parte contraente che è parte in causa non può, in alcun momento della procedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(8) Nessuna delle Parti contraenti intenta un'azione
per via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente non rispetti e non si conformi alla sentenza arbitrale.

(9) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in causa; è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

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RS 0.975.2

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Art. 11

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono risolte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4), il presidente della Corte internazionale di giustizia è nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine vengono effettuate dal vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impossibilitato a farlo o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.

(6) Se le Parti contraenti non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura. Esso decide a maggioranza dei voti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 12

Altri obblighi

(1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente od obblighi internazionali applicabili tra le Parti contraenti comportano per gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

(2) Ciascuna Parte contraente si conforma agli obblighi contratti nell'esercizio della sua autorità sovrana nei confronti di un investimento effettuato sul proprio territorio da un investitore dell'altra Parte contraente e sui quali l'investitore poteva contare in buona fede nel momento in cui ha effettuato o modificato l'investimento.

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Art. 13

Modifiche ed emendamenti

Le Parti contraenti possono, di comune accordo, apportare in qualsiasi momento modifiche o emendamenti al presente Accordo. Tali modifiche o emendamenti entrano in vigore in conformità all'articolo 14 paragrafo (1) del presente Accordo.

Art. 14

Disposizioni finali

(1) Le Parti contraenti si notificano per via diplomatica l'adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica scritta di cui al paragrafo (1) e resta in vigore per una durata di dieci anni. Successivamente, si prolunga automaticamente ogni volta di due anni, a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci con una notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo.

(3) In caso di denuncia del presente Accordo mediante notifica scritta, le disposizioni degli articoli 1­11 continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della scadenza dell'Accordo.

Fatto a Tbilisi, il 3 giugno 2014, in due originali, ciascuno dei quali in francese, in georgiano e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Georgia:

Didier Burkhalter

Irakli Gharibashvili

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Protocollo

Con la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti accettano anche le seguenti disposizioni.

Ad art. 7 e art. 10 par. (7) Resta inteso che queste disposizioni non autorizzano il doppio indennizzo dell'investitore.

Ad art. 10 par. (7) Resta inteso che il riferimento all'immunità riguarda l'immunità giurisdizionale.

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