Legge federale sui giochi in denaro

Disegno

(LGD) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 106 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 20152, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro esercizio e l'impiego del loro prodotto.

1

2

La presente legge non si applica: a.

ai giochi in denaro in ambito privato;

b.

ai giochi di destrezza il cui esercizio non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea;

c.

alle competizioni sportive;

d.

alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite ai quali è possibile partecipare gratuitamente alle stesse condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico;

e.

alle attività che secondo la legge del 22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA);

La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2015 6849 RS 956.1 RS 241

2015-1500

6989

Giochi in denaro. LF

Art. 2

Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire che: a.

la popolazione sia adeguatamente protetta dai pericoli insiti nei giochi in denaro;

b.

l'esercizio dei giochi in denaro sia sicuro e trasparente;

c.

l'utile netto dei giochi di grande estensione, ad eccezione dell'utile netto dei giochi di destrezza, e l'utile netto di una determinata parte dei giochi di piccola estensione siano destinati interamente e in modo trasparente a scopi d'utilità pubblica;

d.

una parte del prodotto lordo dei giochi delle case da gioco sia destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

giochi in denaro: tutti i giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario;

b.

lotterie: i giochi in denaro accessibili a un numero illimitato o perlomeno elevato di persone e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo;

c.

scommesse sportive: i giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo;

d.

giochi di destrezza: i giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore;

e.

giochi di grande estensione: le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza il cui esercizio è automatizzato o intercantonale o in linea;

f.

giochi di piccola estensione: le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui esercizio non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker);

g.

giochi da casinò: i giochi in denaro accessibili a un numero limitato di persone; ne sono esclusi le scommesse sportive, i giochi di destrezza e i giochi di piccola estensione.

Art. 4

Autorizzazione o concessione

L'esercizio di giochi in denaro necessita di un'autorizzazione o di una concessione.

L'autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera.

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Capitolo 2: Case da gioco Sezione 1: Concessioni Art. 5 1

Obbligo di concessione

L'esercizio di giochi da casinò necessita di una concessione.

La concessione autorizza l'esercizio di giochi da casinò all'interno della casa da gioco. Può autorizzare anche l'esercizio di giochi da casinò in linea.

2

3

Il Consiglio federale determina il numero di concessioni.

Art. 6 1

Tipi di concessione

Il Consiglio federale può rilasciare alle case da gioco i seguenti tipi di concessione: a.

concessione A;

b.

concessione B.

Alle case da gioco titolari di una concessione B, il Consiglio federale può limitare il numero e i tipi di giochi proposti nonché l'ammontare delle poste e delle vincite e prevedere condizioni particolari per la gestione dei sistemi di jackpot.

2

Soltanto le case da gioco titolari di una concessione A possono valersi della denominazione «Gran Casinò».

3

Art. 7

Ubicazione

Le case da gioco sono ripartite nel modo più equo possibile tra le regioni interessate.

Art. 8 1

Condizioni

La concessione può essere rilasciata se: a.

il richiedente: 1. è una società anonima secondo il diritto svizzero il cui capitale è suddiviso in azioni nominative, 2. presenta un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali, 3. presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente, 4. illustra le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco, e 5. illustra in un rapporto l'interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione di ubicazione;

b.

il richiedente e i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto, nonché i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto:

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1.

2.

2

godono di una buona reputazione, e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile e una gestione indipendente;

c.

il richiedente, i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto nonché, su richiesta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG), i soci in affari più importanti dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti e dimostrano la provenienza lecita di tali mezzi;

d.

lo statuto, l'organizzazione strutturale e funzionale nonché le relazioni contrattuali garantiscono una gestione irreprensibile e indipendente della casa da gioco; e

e.

il Cantone e il Comune di ubicazione si esprimono a favore della gestione di una casa da gioco.

La concessione determina le condizioni e gli oneri.

Art. 9

Condizioni per l'esercizio di giochi da casinò in linea

Il Consiglio federale include nella concessione il diritto all'esercizio di giochi da casinò in linea, se anche in relazione a tale offerta il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a numeri 1­4 e b­d. La relativa richiesta può essere presentata anche a concessione in corso.

Art. 10

Procedura

Le richieste di concessione vanno presentate alla CFCG, che le trasmette al Consiglio federale.

1

La CFCG dispone la pubblicazione delle richieste nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

2

3

Attua la procedura in modo sollecito e consulta le cerchie interessate.

Presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la trasmette al Consiglio federale.

4

Art. 11 1

Decisione

Il Consiglio federale decide sul rilascio della concessione.

La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

2

Art. 12

Durata di validità, proroga o rinnovo

La concessione è valida per 20 anni. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Consiglio federale può prevedere una durata di validità più breve o più lunga.

Il Consiglio federale può prevedere in particolare una durata di validità più breve per l'inclusione nella concessione del diritto all'esercizio di giochi da casinò in linea.

1

2

La concessione può essere prorogata o rinnovata.

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Il ricorso contro la proroga o il rinnovo della concessione non ha effetto sospensivo.

3

Art. 13

Obbligo di comunicazione

Il concessionario comunica alla CFCG: a.

tutte le modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione;

b.

il nome o la ditta nonché l'indirizzo degli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario o dei voti;

c.

le modifiche della partecipazione al capitale o della percentuale dei voti nonché delle indicazioni relative all'identità di cui alla lettera b.

Art. 14

Cedibilità

La concessione non è cedibile. Sono nulli tutti i negozi giuridici che infrangono o eludono tale divieto.

Art. 15 1

Revoca, limitazione, sospensione

La CFCG revoca la concessione se: a.

non sono più soddisfatte le condizioni essenziali del rilascio; o

b.

il concessionario: 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte, 2. non ha avviato la gestione entro il termine fissato nella concessione, 3. cessa la gestione per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La CFCG revoca altresì la concessione se il concessionario o una delle persone cui questi ha affidato la direzione:

2

a.

contravviene in maniera grave o ripetuta alla presente legge, alle disposizioni d'esecuzione o alla concessione;

b.

usa la concessione per scopi illeciti.

In casi poco gravi, la Commissione può sospendere la concessione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

3

Se revoca la concessione, la CFCG può ordinare lo scioglimento della società anonima; la CFCG designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

4

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Giochi in denaro. LF

Sezione 2: Offerta di giochi Art. 16

Obbligo d'autorizzazione

Il concessionario necessita dell'autorizzazione della CFCG per ogni gioco da casinò che ha in esercizio.

1

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche di secondaria importanza ai giochi.

2

La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a organizzare piccoli tornei di poker.

3

Il Consiglio federale determina in quale misura la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con altri organizzatori di giochi da casinò in Svizzera e all'estero.

4

Art. 17

Requisiti

I giochi devono essere concepiti in modo da garantire un esercizio sicuro e trasparente.

1

I giochi in linea devono essere inoltre concepiti in modo da poter essere accompagnati da adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni tecniche necessarie per mettere in atto i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.

3

Art. 18

Indicazioni e documentazione

Nella richiesta d'autorizzazione la casa da gioco fornisce alla CFCG indicazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 17.

1

La casa da gioco che intende gestire un gioco da casinò automatizzato o in linea presenta alla CFCG un certificato di un laboratorio di controllo accreditato, attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche.

2

3 La casa da gioco non deve fornire le indicazioni e la documentazione di cui ai capoversi 1 e 2 se prova di averle già fornite nell'ambito di un'altra procedura.

Art. 19

Sistemi di jackpot

Nell'ambito dei giochi da casinò, le case da gioco possono interconnettere sistemi di jackpot all'interno della casa da gioco e tra le case da gioco. Il Consiglio federale determina le condizioni per la gestione.

Art. 20

Consultazione

Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta è un gioco da casinò, prima di rendere la sua decisione, la CFCG consulta l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione (autorità intercantonale). In caso di disaccordo, le due autorità proce-

1

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Giochi in denaro. LF

dono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento (art. 110).

2

Per le decisioni di routine la CFCG può rinunciare alla consultazione.

Capitolo 3: Giochi di grande estensione Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore Art. 21

Obbligo d'autorizzazione

Chiunque intenda organizzare giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione d'organizzatore dell'autorità intercantonale.

Art. 22 1

2

Condizioni

L'autorizzazione può essere rilasciata se l'organizzatore: a.

è una persona giuridica secondo il diritto svizzero;

b.

gode di una buona reputazione;

c.

illustra la sua situazione economica;

d.

dichiara eventuali partecipazioni finanziarie o di altro tipo ad altre imprese;

e.

dimostra la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione;

f.

garantisce una gestione irreprensibile e indipendente degli affari;

g.

dispone di mezzi finanziari sufficienti e garantisce che le vincite siano versate ai giocatori;

h.

prevede un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali; e

i.

garantisce che le spese d'esercizio, in particolare quelle pubblicitarie, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

Il capoverso 1 lettera i non si applica ai giochi di destrezza

Art. 23

Numero di organizzatori

I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.

1

Possono inoltre designare nella loro legislazione le società cui l'autorità intercantonale può rilasciare un'autorizzazione per l'organizzazione di lotterie e scommesse sportive, sempreché le condizioni di autorizzazione siano rispettate.

2

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Sezione 2: Autorizzazione del gioco Art. 24

Obbligo d'autorizzazione

L'esercizio di giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione da parte dell'autorità intercantonale.

1

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.

2

Art. 25 1

Condizioni

L'autorizzazione per un gioco di grande estensione può essere rilasciata se: a.

l'esercizio del gioco è sicuro e trasparente;

b.

l'organizzatore prevede adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo;

c.

l'organizzatore destina l'utile netto a scopi d'utilità pubblica, salvo se il gioco di grande estensione è un gioco di destrezza.

Le scommesse sportive non devono vertere su eventi sportivi cui partecipano in maggioranza minorenni.

2

Il Consiglio federale determina in quale la misura l'autorità intercantonale può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera e all'estero.

3

Art. 26

Richiesta

Nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione l'organizzatore di giochi di grande estensione fornisce indicazioni in merito: a.

alla concezione e all'esercizio dei giochi sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario;

b.

alle misure di protezione contro il gioco eccessivo e alle misure volte a garantire un esercizio sicuro e trasparente dei giochi.

Art. 27

Consultazione

Per stabilire se il gioco in denaro oggetto di una richiesta è un gioco di grande estensione, prima di rendere la sua decisione, l'autorità intercantonale consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni.

Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento (art. 110).

1

Per le decisioni di routine l'autorità intercantonale può rinunciare alla consultazione.

2

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Art. 28

Diritto cantonale

Nella loro legislazione, i Cantoni possono prevedere il divieto dell'esercizio dei seguenti giochi di grande estensione: a.

tutte le lotterie;

b.

tutte le scommesse sportive;

c.

tutti i giochi di destrezza.

Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 29

Durata di validità e disposizioni accessorie

L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco possono essere rilasciate a tempo determinato e rinnovate.

1

2

Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 30

Cedibilità

L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco non sono cedibili.

Art. 31

Revoca, limitazione, sospensione

L'autorità intercantonale revoca l'autorizzazione d'organizzatore o l'autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio.

1

In casi poco gravi, può sospendere l'autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

2

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione Art. 32

Obbligo d'autorizzazione

L'esercizio di giochi di piccola estensione necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale d'esecuzione.

1

Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione trasmettono le loro decisioni all'autorità intercantonale.

2

Art. 33

Condizioni generali

L'autorizzazione per l'esercizio di un gioco di piccola estensione può essere rilasciata se:

1

a.

l'organizzatore: 1. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero, 2. gode di una buona reputazione, 6997

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3.

b.

garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;

il gioco di piccola estensione è concepito in modo da garantire un esercizio sicuro e trasparente e comportare un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro.

Se l'organizzazione o l'esercizio di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

2

Art. 34 1

Condizioni supplementari per le piccole lotterie

Le piccole lotterie devono basarsi su una ripartizione delle vincite predefinita.

L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l'articolo 131. Le spese di esercizio devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

2

Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

3

a.

l'importo massimo delle singole poste;

b.

la somma totale massima delle poste;

c.

le probabilità minime di vincita;

d.

il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore.

Art. 35

Condizioni supplementari per le scommesse sportive locali

Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema del totalizzatore e possono essere proposte e organizzate soltanto nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo cui si riferiscono.

1

L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. È fatta salva la destinazione secondo l'articolo 126. Le spese di esercizio devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

2

Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

3

a.

l'importo massimo delle singole poste;

b.

la somma totale massima delle poste;

c.

le probabilità minime di vincita;

d.

il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo d'organizzazione.

Art. 36

Condizioni supplementari per i piccoli tornei di poker

Il rilascio dell'autorizzazione per un piccolo torneo di poker è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

1

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2

a.

il numero di giocatori è limitato; i giocatori si affrontano tra di loro;

b.

la posta di partenza è modesta e proporzionata alla durata del torneo;

c.

la somma delle vincite corrisponde alla somma delle poste di partenza;

d.

il gioco si svolge in un locale pubblico;

e.

sono disponibili le regole del gioco e le informazioni sulla protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo.

Dai giocatori può essere riscossa una tassa d'iscrizione.

Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

3

a.

la posta di partenza massima;

b.

la somma totale massima delle poste di partenza;

c.

il numero massimo di tornei per giorno e luogo d'organizzazione;

d.

il numero minimo di partecipanti;

e.

la durata minima dei tornei.

Art. 37

Richiesta

Nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione l'organizzatore fornisce all'autorità cantonale d'esecuzione, per ogni gioco di piccola estensione, indicazioni sulla concezione e sull'esercizio del gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.

1

Con una richiesta si può chiedere l'autorizzazione di più giochi di piccola estensione. Questi devono svolgersi nello stesso luogo e nell'arco di un periodo non superiore a sei mesi.

2

Art. 38

Presentazione di un rapporto e dei conti

Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali trasmettono un rapporto all'autorità d'esecuzione. Il rapporto contiene:

1

a.

il conteggio del gioco;

b.

indicazioni sull'andamento del gioco;

c.

indicazioni sull'utilizzo dei proventi.

A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all'anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 lettere a e b.

2

Art. 39

Durata di validità, modifica, cedibilità e revoca

Gli articoli 29­31 si applicano per analogia alla durata di validità, alla modifica, alla cedibilità e alla revoca dell'autorizzazione.

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Art. 40

Vigilanza

Le autorità cantonali cui compete il rilascio dell'autorizzazione vigilano sul rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di piccola estensione.

1

2

A tal fine possono in particolare: a.

esigere dagli organizzatori le informazioni e la documentazione necessarie ed eseguire controlli;

b.

disporre provvedimenti cautelari per la durata dell'indagine;

c.

in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, disporre le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità.

Art. 41

Diritto cantonale

I Cantoni possono prevedere disposizioni più severe rispetto a quanto previsto dal presente capitolo o vietare determinati giochi di piccola estensione.

1

Gli articoli 32, 33, 34 capoverso 3 nonché 37­40 non si applicano alle piccole lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi consistano esclusivamente in premi in natura e tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione con il trattenimento stesso e la somma massima di tutte le poste sia modesta.

2

3

Il Consiglio federale determina la somma massima.

Capitolo 5: Gestione dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 42

Piano di misure di sicurezza

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure di sicurezza. In tale piano prevedono misure volte a garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle diverse offerte di gioco.

1

2

3

Il piano di misure di sicurezza garantisce in particolare che: a.

le strutture organizzative e i processi di gestione nonché le pertinenti responsabilità siano documentati;

b.

sia utilizzato un sistema di controllo che verifichi e documenti le transazioni concernenti le poste e il pagamento delle vincite;

c.

i processi di determinazione delle vincite funzionino correttamente;

d.

l'accesso ai giochi sia vietato alle persone non autorizzate; e

e.

la gestione dei giochi sia strutturata in modo tale da impedire atti illeciti.

Il Consiglio federale precisa i requisiti del piano di misure di sicurezza.

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Giochi in denaro. LF

Art. 43

Obbligo di comunicazione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione comunicano alla competente autorità d'esecuzione qualsiasi avvenimento importante che potrebbe pregiudicare la sicurezza e la trasparenza della gestione dei giochi.

Art. 44

Informazione dei giocatori

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le informazioni necessarie per partecipare ai giochi.

Art. 45

Poste e vincite dei giocatori non ammessi

I giocatori al di sotto dell'età minima richiesta e i giocatori esclusi dal gioco o soggetti a un divieto di gioco non hanno diritto al rimborso delle loro poste né al versamento delle vincite.

1

Le eventuali vincite dei giocatori di cui al capoverso 1 sono destinate integralmente:

2

a.

all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità, se si tratta di vincite realizzate nelle case da gioco;

b.

a scopi d'utilità pubblica, se si tratta di vincite realizzate con i giochi di grande estensione.

Art. 46

Contratti con terzi

I contratti tra le case da gioco e terzi e quelli tra organizzatori di giochi di grande estensione e terzi non possono prevedere prestazioni legate alla cifra d'affari o ai proventi dei giochi.

1

Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o ai proventi con i fornitori di giochi in linea, purché la remunerazione sia adeguata.

2

3 Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o ai proventi con i distributori di giochi di grande estensione, purché la remunerazione sia adeguata.

Art. 47

Rapporti

Ogni anno le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano un rapporto di gestione alla competente autorità d'esecuzione.

1

Ogni anno presentano inoltre alla competente autorità d'esecuzione un rapporto sull'attuazione del piano di misure di sicurezza.

2

Art. 48

Presentazione dei conti

Alla presentazione dei conti delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)5.

1

5

RS 220

7001

Giochi in denaro. LF

Se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono, il Consiglio federale può prevedere l'applicazione di una norma contabile riconosciuta secondo l'articolo 962a CO e derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità e la presentazione dei conti.

2

Art. 49

Ufficio di revisione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono il loro conto annuale alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.

1

All'ufficio di revisione e alla revisione del conto annuale si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.

2

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria.

3

Se non sono superati i valori soglia di cui all'articolo 727 CO6, gli organizzatori di giochi di grande estensione che hanno in esercizio soltanto giochi di destrezza possono sottoporre i loro conti annuali a revisione limitata. Non possono rinunciare alla revisione dei loro conti annuali.

4

5

L'ufficio di revisione trasmette il rapporto di revisione all'autorità d'esecuzione.

Art. 50

Avvisi obbligatori

Se, procedendo alla revisione, constata infrazioni alla legge o altre irregolarità, l'ufficio di revisione informa immediatamente la competente autorità d'esecuzione.

Art. 51

Trattamento dei dati

Per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo nonché lottare contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

Sezione 2: Gestione dei giochi da casinò Art. 52 1

6

Divieto di gioco

Sottostanno a un divieto di gioco nelle case da gioco: a.

i membri della CFCG e gli impiegati del suo segretariato;

b.

gli impiegati degli organizzatori di giochi da casinò che partecipano alla gestione dei giochi;

c.

i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di imprese che producono o commercializzano installazioni di gioco;

d.

i membri del consiglio d'amministrazione degli organizzatori di giochi da casinò;

RS 220

7002

Giochi in denaro. LF

e.

i minorenni;

f.

le persone escluse dal gioco.

Sottostanno a un divieto di gioco nella casa da gioco con la quale sono in relazione:

2

a.

gli impiegati della casa da gioco e delle sue aziende accessorie che non partecipano alla gestione dei giochi;

b.

gli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario o dei voti;

c.

gli impiegati dell'ufficio di revisione incaricati della revisione dei conti della casa da gioco.

Art. 53

Limitazione della partecipazione

La casa da gioco può: a.

negare a chiunque sia l'accesso che la partecipazione ai giochi, senza indicarne i motivi;

b.

esigere un prezzo d'entrata;

c.

fissare un codice d'abbigliamento.

Art. 54

Identificazione dei giocatori

L'identità dei giocatori va accertata prima dell'inizio del gioco.

Art. 55

Contrassegni

Ai tavoli è permesso giocare soltanto con gettoni o fiches della casa da gioco interessata.

Art. 56

Prodotto illecito dei giochi

Il prodotto dei giochi ottenuto illecitamente è destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 57

Mance e liberalità di altra natura

Le mance destinate agli impiegati che partecipano alla gestione dei giochi sono consegnate alla casa da gioco. Quest'ultima le amministra in via separata.

1

È vietato versare liberalità di altra natura agli impiegati che partecipano alla gestione dei giochi.

2

Art. 58

Giochi in linea

L'articolo 53 lettere b e c non si applica ai giochi in linea.

7003

Giochi in denaro. LF

Art. 59 1

2

Autorizzazioni

Il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni speciali, segnatamente per: a.

i fornitori di apparecchi da gioco;

b.

l'equipaggiamento tecnico.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di autorizzazione e la procedura.

Sezione 3: Gestione dei giochi di grande estensione Art. 60

Estrazioni delle lotterie

L'organizzatore documenta in modo adeguato le estrazioni automatizzate delle lotterie.

1

Le estrazioni manuali delle lotterie sono sorvegliate da un pubblico ufficiale o da una persona autorizzata a redigere un atto pubblico e documentate per mezzo di un verbale dell'estrazione.

2

Art. 61

Offerta di giochi di grande estensione

I giochi di grande estensione possono essere proposti a scopo commerciale soltanto dal titolare di un'autorizzazione d'organizzatore o dai terzi da esso incaricati. È vietata l'organizzazione a scopo commerciale da parte di terzi di comunità di gioco per la partecipazione a giochi di grande estensione.

1

I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto in luoghi pubblici non principalmente destinati all'esercizio di giochi in denaro. Sono ammesse le sale da gioco destinate all'esercizio di giochi di destrezza automatizzati.

2

Art. 62

Contratti con organizzazioni sportive nonché con sportivi

Un organizzatore di giochi di grande estensione non può detenere interessi economici nelle organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali detto organizzatore propone scommesse sportive.

1

Non può concludere contratti di sponsorizzazione o altri contratti di collaborazione con sportivi od organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali propone scommesse sportive.

2

Art. 63

Comunicazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni sportive

1 Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva per la quale propongono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive informano senza indugio l'autorità intercantonale.

Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva che si svolge in Svizzera o per la quale sono offerte scommesse in Svizzera, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano a tale competizione oppure la organizzano, ne

2

7004

Giochi in denaro. LF

curano lo svolgimento o la sorvegliano, informano senza indugio l'autorità intercantonale.

In quanto sia necessario per prevenire e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, gli organizzatori di scommesse sportive e le organizzazioni di cui al capoverso 2 forniscono le informazioni richieste, inclusi dati personali degni di particolare protezione, all'autorità intercantonale nonché alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3

Art. 64

Collaborazione con le autorità

Per prevenire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive, l'autorità intercantonale collabora con gli organizzatori di scommesse sportive, le organizzazioni di cui all'articolo 63 capoverso 2 e le corrispondenti organizzazioni con sede all'estero.

1

Se vi sono fondati motivi di sospettare la manipolazione di una competizione sportiva, l'autorità intercantonale può segnatamente trasmettere dati agli organizzatori e alle organizzazioni, inclusi dati degni di particolare protezione su procedimenti penali o amministrativi e profili della personalità degli scommettitori. Se il sospetto si rivela infondato, i dati sono cancellati senza indugio.

2

Il Consiglio federale disciplina l'oggetto e le modalità della trasmissione dei dati a dette organizzazioni.

3

Art. 65

Limitazione della partecipazione

Gli organizzatori di giochi di grande estensione possono negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi.

Sezione 4: Lotta al riciclaggio di denaro Art. 66

Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro (LRD).

1

2 La portata degli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione.

Per un gioco di grande estensione non in linea, l'organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3­7 LRD soltanto se è versata una vincita di considerevole valore.

3

Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi di considerevole valore nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua. Tiene conto dei pericoli insiti nei giochi in questione.

4

7

RS 955.0

7005

Giochi in denaro. LF

Art. 67

Obblighi di diligenza particolari per i giochi in linea

Per i giochi in linea, l'identificazione della parte contraente in occasione dell'avvio della relazione d'affari può avvenire sulla base di un'autocertificazione.

1

La parte contraente deve essere identificata conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LRD8, se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di considerevole valore.

2

La CFCG stabilisce gli importi da ritenersi di considerevole valore nel settore dei giochi da casinò e, se necessario, li adegua.

3

Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi di considerevole valore nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua.

4

Art. 68

Assegni e depositi

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore.

1

Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell'accettazione, accertano l'identità della persona che ha emesso l'assegno e registrano l'operazione.

2

Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei giocatori.

È vietato corrispondere interessi su tali depositi.

3

Nel settore dei giochi in linea, la tenuta di un conto giocatore personale è ammessa.

Non sono corrisposti interessi su tali conti. Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per il conto giocatore.

4

Art. 69

Attestazione delle vincite

La casa da gioco non attesta ai giocatori le loro vincite.

Capitolo 6: Protezione dal gioco eccessivo Sezione 1: Misure obbligatorie per tutti gli organizzatori di giochi in denaro Art. 70

Principio

Gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste sproporzionate rispetto al loro reddito e al loro patrimonio (gioco eccessivo).

1

I minorenni vanno protetti in modo particolare. Non sono ammessi ai giochi da casinò e ai giochi di grande estensione in linea.

2

Per gli altri giochi di grande estensione, l'autorità intercantonale determina, a seconda del pericolo potenziale dei giochi, l'età minima richiesta per parteciparvi.

Tale età non può essere inferiore ai 16 anni.

3

8

RS 955.0

7006

Giochi in denaro. LF

Art. 71

Misure di protezione specifiche ai giochi

Le misure che adottano gli organizzatori di giochi in denaro per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo devono essere adeguate al pericolo potenziale insito nel gioco in denaro interessato.

1

Le esigenze che deve soddisfare una misura sono tanto più elevate quanto più grande è il pericolo potenziale insito in un gioco in denaro. Nel valutare il pericolo potenziale e nello stabilire la misura, va tenuto conto in particolare delle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione.

2

3 L'autorità competente autorizza un gioco in denaro soltanto se le misure di protezione sono sufficienti.

Art. 72

Pubblicità

Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.

1

2

La pubblicità non può rivolgersi a minorenni o a persone escluse dal gioco.

3

È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.

Art. 73

Prestiti, anticipi e giochi gratuiti

Gli organizzatori di giochi in denaro non sono autorizzati a concedere prestiti o anticipi ai giocatori.

1

L'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti necessita dell'autorizzazione della competente autorità d'esecuzione.

2

Sezione 2: Ulteriori misure obbligatorie per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione Art. 74

Piano di misure sociali

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali. Tenendo conto del pericolo potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle singole offerte di gioco, vi prevedono misure volte a proteggere i giocatori, concernenti in particolare: 1

a.

l'informazione dei giocatori;

b.

l'individuazione precoce dei giocatori a rischio;

c.

l'autocontrollo dei giocatori, la limitazione del gioco e i moderatori del gioco;

d.

l'adozione e l'applicazione dell'esclusione dal gioco;

e.

la formazione e la formazione continua periodica del personale cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali; 7007

Giochi in denaro. LF

f.

il rilevamento di dati necessari per valutare l'efficacia delle misure adottate.

Per elaborare, attuare e valutare le misure, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono collaborare in particolare con:

2

a.

le competenti autorità d'esecuzione;

b.

altre case da gioco o altri organizzatori di giochi di grande estensione;

c.

ricercatori;

d.

centri di prevenzione delle dipendenze;

e.

istituti terapeutici;

f.

servizi sociali.

Art. 75

Informazione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione in forma facilmente accessibile e comprensibile:

1

a.

informazioni sui rischi del gioco;

b.

questionari di autovalutazione del comportamento di gioco;

c.

informazioni sulle possibilità di autocontrollo dei giocatori, di limitazione del gioco e di esclusione dal gioco;

d.

informazioni su offerte d'aiuto e di trattamento per le persone dipendenti, indebitate o a rischio di dipendenza e per le persone a loro vicine, inclusi gli indirizzi di consultori e di gruppi di auto aiuto.

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione informano i giocatori sul loro comportamento di gioco.

2

Art. 76

Individuazione precoce

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione stabiliscono criteri di individuazione precoce dei giocatori a rischio di dipendenza e adottano le misure appropriate.

1

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione documentano le proprie osservazioni e le misure adottate.

2

Art. 77

Autocontrollo e limitazione del gioco

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di controllare e limitare il proprio comportamento di gioco, in particolare di controllare e limitare la durata e la frequenza di gioco come pure le perdite nette.

7008

Giochi in denaro. LF

Art. 78

Esclusione dal gioco

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che:

1

a.

sono indebitate o non sono in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari; oppure

b.

giocano poste sproporzionate rispetto al loro reddito e al loro patrimonio.

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono altresì dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base a una comunicazione di un servizio specializzato o di un servizio sociale, che sono dipendenti dal gioco.

2

Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, l'autorità intercantonale può estendere l'esclusione ad altri giochi di grande estensione. Può garantire l'esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e bloccando il pagamento delle vincite superiori a tale soglia.

3

L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione in linea e ai giochi di grande estensione ai quali l'autorità intercantonale ha esteso l'esclusione conformemente al capoverso 3.

4

I giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione di essere esclusi dai giochi.

5

6

L'esclusione dal gioco è comunicata e motivata per scritto all'interessato.

Art. 79

Revoca dell'esclusione dal gioco

L'esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell'interessato se viene meno il motivo che l'ha determinata.

1

La richiesta va presentata alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione dal gioco.

2

Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale.

3

Art. 80

Registro

Ai fini dell'esecuzione dell'esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati.

1

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta.

2

Iscrivono nel registro indicazioni sull'identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa.

3

7009

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Art. 81

Formazione e formazione continua

Le persone responsabili del piano di misure sociali e il personale delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione al quale è affidata la gestione o la sorveglianza dei giochi seguono una formazione di base nonché corsi di formazione continua e approfondimento annuali.

Art. 82

Rapporto

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano alla competente autorità d'esecuzione un rapporto annuale sull'efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

Sezione 3: Misure dei Cantoni Art. 83 I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura per le persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e per le persone loro vicine.

1

Possono coordinare le loro misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione.

2

Capitolo 7: Limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera Art. 84

Blocco dell'accesso alle offerte di gioco non autorizzate

L'accesso ai giochi in denaro in linea è bloccato se le offerte di gioco non sono autorizzate in Svizzera.

1

Il blocco dell'accesso è disposto soltanto per le offerte di gioco accessibili in Svizzera e i cui fornitori hanno sede o domicilio all'estero oppure li occultano.

2

La CFCG e l'autorità intercantonale tengono e aggiornano ciascuna un elenco delle offerte di gioco bloccate nella rispettiva sfera di competenza.

3

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alle offerte di gioco figuranti in uno degli elenchi delle offerte di gioco bloccate.

4

5 La CFCG e l'autorità intercantonale possono concedere a un utente l'accesso alle offerte di gioco bloccate, a scopo di sorveglianza o ricerca.

Art. 85

Notificazione e procedura d'opposizione

La CFCG e l'autorità intercantonale notificano contemporaneamente i loro elenchi delle offerte di gioco bloccate e gli aggiornamenti periodici degli stessi mediante un

1

7010

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rimando nel Foglio federale. Tale pubblicazione vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

Gli offerenti possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione con opposizione scritta dinanzi all'autorità che ha emanato la decisione.

L'opposizione può essere fatta segnatamente se l'offerente ha eliminato l'offerta in questione o ne ha impedito l'accesso in Svizzera con mezzi tecnici adeguati.

2

Se l'opposizione è fatta validamente, l'autorità competente riesamina la sua decisione. Non è vincolata alle conclusioni presentate.

3

Art. 86

Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate

La CFCG e l'autorità intercantonale informano sul proprio sito Internet in merito ai rispettivi elenchi delle offerte bloccate e aggiungono un rimando al sito Internet dell'altra autorità.

1

Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l'autorità intercantonale comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione notificati di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.

2

Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al capoverso 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono presentare opposizione per scritto contro la decisione dinanzi all'autorità che l'ha emanata, se ritengono che la misura necessaria per bloccare l'accesso alle offerte sia sproporzionata sotto il profilo tecnico o operativo.

3

Art. 87

Informazione degli utenti

La CFCG e l'autorità intercantonale gestiscono in comune un dispositivo volto a informare gli utenti del blocco di un'offerta in linea.

1

Nella misura in cui sia tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di comunicazione rinviano gli utenti che intendono accedere a un'offerta di gioco bloccata al dispositivo informativo.

2

Art. 88

Stralcio dall'elenco delle offerte bloccate

Se le condizioni del blocco non sono più soddisfatte, l'autorità competente stralcia l'offerta in questione, d'ufficio o su richiesta, dall'elenco delle offerte bloccate.

Art. 89

Esclusione della responsabilità

Non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente dell'accesso ai giochi che figurano nell'elenco delle offerte bloccate chi:

1

9

a.

non dispone la trasmissione delle offerte;

b.

non sceglie il destinatario delle offerte; e

c.

non modifica le offerte.

RS 784.10

7011

Giochi in denaro. LF

Chi, per adempiere i suoi obblighi secondo l'articolo 84 capoverso 4 e 87 capoverso 2, adotta misure o decisioni secondo il presente capitolo, non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente della:

2

a.

elusione delle misure di blocco da parte di terzi;

b.

violazione del segreto delle telecomunicazioni o del segreto d'affari;

c.

violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

Art. 90

Effetto sospensivo

Né il ricorso né l'opposizione contro una misura disposta conformemente al presente capitolo hanno effetto sospensivo. Sono fatti salvi il ricorso o l'opposizione di un fornitore di servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 91 capoverso 3.

Capitolo 8: Autorità Sezione 1: Commissione federale delle case da gioco Art. 91 1

Composizione

La CFCG conta da cinque a sette membri.

I membri devono essere periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione né impiegati di un'impresa di giochi in denaro, di un'impresa di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di società ad esse legate.

2

Almeno un membro deve disporre di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione della dipendenza.

3

Il Consiglio federale nomina i membri della CFCG e ne designa il presidente.

Nomina almeno un membro su proposta dei Cantoni.

4

Art. 92

Organizzazione

La CFCG emana un regolamento interno. Vi disciplina in particolare i dettagli della sua organizzazione e le competenze del presidente.

1

2

Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

3

La CFCG dispone di un segretariato permanente.

Art. 93

Indipendenza

La CFCG esercita la sua attività in piena indipendenza. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP.

1

I membri della CFCG e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza della CFCG.

2

7012

Giochi in denaro. LF

Art. 94 1

Compiti

Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, la CFCG: a.

sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti le case da gioco; in particolare sorveglia: 1. gli organi dirigenti e la gestione dei giochi delle case da gioco, 2. il rispetto degli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro, 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;

b.

determina e riscuote la tassa sulle case da gioco;

c.

lotta contro i giochi in denaro illegali;

d.

collabora con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali;

e.

redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione del Consiglio federale; il rapporto comprende anche informazioni sui conti annuali, sui bilanci e sui rapporti delle case da gioco.

Nell'adempimento dei propri compiti, la CFCG tiene debitamente conto dell'esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

2

Art. 95

Competenze

Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente: a.

esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;

b.

procedere a controlli presso le case da gioco;

c.

esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;

d.

far capo a periti;

e.

assegnare incarichi speciali all'ufficio di revisione;

f.

attivare collegamenti in linea per il monitoraggio degli impianti di elaborazione elettronica dei dati delle case da gioco;

g.

disporre, per la durata delle indagini, provvedimenti cautelari e in particolare sospendere la concessione;

h.

disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;

i.

intervenire nella gestione di una casa da gioco, se la situazione lo esige;

j.

in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva: 1. eseguire d'ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta, 2. rendere pubblico che la casa da gioco si è opposta alla decisione esecutiva; 7013

Giochi in denaro. LF

k.

impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell'autorità intercantonale di cui all'articolo 24;

l.

impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione esecutiva.

Art. 96

Emolumenti e tassa di vigilanza

La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Può esigere anticipi.

1

La CFCG riscuote ogni anno una tassa di vigilanza presso le case da gioco a copertura dei costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti. Il DFGP decide l'importo della tassa.

2

L'importo della tassa di vigilanza è fissato in funzione dei costi della vigilanza sulle case da gioco; l'importo della tassa di vigilanza dovuto da ogni casa da gioco è calcolato in funzione del prodotto lordo dei giochi dell'anno precedente nel pertinente settore.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare: a.

i costi di vigilanza computabili;

b.

la ripartizione tra le case da gioco con un'estensione della concessione e quelle senza estensione;

c.

il periodo di calcolo della tassa.

Art. 97

Sanzioni amministrative

Il concessionario che viola le disposizioni di legge, la concessione o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio.

1

2

Le violazioni sono accertate dal segretariato e giudicate dalla CFCG.

Art. 98

Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati. Stabilisce in particolare:

2

a.

le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie di persone, le categorie di dati personali che possono essere trattati;

b.

l'elenco dei dati degni di particolare protezione;

7014

Giochi in denaro. LF

c.

le autorizzazioni d'accesso;

d.

la durata di conservazione e la distruzione dei dati;

e.

la sicurezza dei dati.

Art. 99

Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera

La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

1

La CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini.

2

Se ha notizia di crimini e delitti secondo il Codice penale (CP)10, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale.

3

Se ha notizia di violazioni della presente legge il cui perseguimento non è di sua competenza, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale e l'autorità intercantonale.

4

Art. 100

Assistenza amministrativa internazionale

La CFCG può chiedere alle competenti autorità straniere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

1

Può trasmettere alle autorità straniere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

2

3

a.

l'autorità straniera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;

b.

l'autorità straniera è vincolata al segreto d'ufficio;

c.

l'autorità straniera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso della CFCG;

d.

le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

La CFCG può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

Art. 101

Compiti del segretariato

Il segretariato esegue la vigilanza diretta sulle case da gioco e determina la tassa sulle case da gioco.

1

2

Prepara gli affari della CFCG, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

10

RS 311.0

7015

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Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i terzi ed emana autonomamente decisioni, in quanto lo preveda il regolamento interno.

3

Se la situazione lo richiede, può intervenire nella gestione di una casa da gioco; ne informa senza indugio la CFCG.

4

Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni ed è competente per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 127­130.

5

6

La CFCG può conferire ulteriori compiti al segretariato.

Sezione 2: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione Art. 102

Istituzione

I Cantoni che sul proprio territorio intendono autorizzare giochi di grande estensione, istituiscono, per mezzo di un concordato, un'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione (autorità intercantonale).

Art. 103 1

Indipendenza e composizione

L'autorità intercantonale esercita la sua attività in piena indipendenza.

I membri dell'autorità intercantonale e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza dell'autorità intercantonale.

2

I Cantoni garantiscono che l'autorità intercantonale disponga di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione della dipendenza.

3

Art. 104 1

Compiti

Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, l'autorità intercantonale: a.

sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di grande estensione. In particolare sorveglia: 1. gli organi dirigenti e la gestione dei giochi degli organizzatori di giochi di grande estensione, 2. il rispetto degli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro, 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;

b.

lotta contro i giochi in denaro illegali;

c.

collabora con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali;

d.

redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività comprensivo di una statistica dei giochi di grande e di piccola estensione organizzati secondo la presente legge e di un rapporto sulla destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione a favore di scopi d'utilità pubblica.

7016

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2

I Cantoni possono conferire ulteriori compiti all'autorità intercantonale.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'autorità intercantonale tiene debitamente conto dell'esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

3

Art. 105 1

2

Competenze

Per adempiere i propri compiti, l'autorità intercantonale può segnatamente: a.

esigere le informazioni e i documenti necessari dagli organizzatori di giochi di grande estensione e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco;

b.

esigere, nei settori di cui all'articolo 1 capoversi 2 e 3, le informazioni e i documenti necessari per stabilire se un gioco costituisce un gioco di grande estensione;

c.

procedere a controlli presso gli organizzatori di giochi di grande estensione;

d.

disporre, per la durata delle indagini, provvedimenti cautelari;

e.

esigere informazioni e documenti dagli uffici di revisione degli organizzatori di giochi di grande estensione;

f.

far capo a periti;

g.

disporre, in caso di violazioni della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;

h.

in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva: 1. eseguire d'ufficio, a spese dell'organizzatore di giochi di grande estensione, la misura disposta, 2. rendere pubblico che l'organizzatore di giochi di grande estensione si è opposto alla decisione esecutiva;

i.

impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni della CFCG secondo l'articolo 16;

j.

impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni in applicazione della presente legge e della sua legislazione esecutiva dell'autorità giudiziaria cantonale o intercantonale di ultima istanza.

I Cantoni possono conferire ulteriori competenze all'autorità intercantonale.

Art. 106

Sanzioni amministrative

L'organizzatore di giochi di grande estensione che viola le disposizioni di legge o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio. Nel calcolo dell'importo va tenuto debitamente conto dell'utile che l'organizzatore ha realizzato grazie alla violazione.

1

I proventi delle sanzioni amministrative sono ripartiti tra i Cantoni in base alla loro popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento federale.

2

3

Le violazioni sono accertate e giudicate dall'autorità intercantonale.

7017

Giochi in denaro. LF

Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la procedura, l'autorità intercantonale applica la procedura amministrativa del Cantone in cui è stata commessa la violazione.

4

Art. 107

Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, l'autorità intercantonale può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a procedimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

Art. 108

Assistenza amministrativa in Svizzera

L'autorità intercantonale e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

1

L'autorità intercantonale e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano assistenza amministrativa.

2

3 Se ha notizia di crimini o delitti secondo il CP11 o di violazioni della presente legge, l'autorità intercantonale ne informa la competente autorità di perseguimento penale.

Art. 109

Assistenza amministrativa internazionale

L'autorità intercantonale può chiedere alle competenti autorità straniere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

1

Può trasmettere alle autorità straniere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

2

a.

l'autorità straniera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;

b.

l'autorità straniera è tenuta al segreto d'ufficio;

c.

l'autorità straniera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso dell'autorità intercantonale;

d.

le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

L'autorità intercantonale può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

3

11

RS 311.0

7018

Giochi in denaro. LF

Sezione 3: Organo di coordinamento Art. 110 1

Composizione

L'organo di coordinamento si compone di: a.

due membri della CFCG;

b.

un rappresentante dell'autorità di alta vigilanza;

c.

due membri dell'autorità intercantonale;

d.

un rappresentante delle autorità cantonali d'esecuzione.

La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell'autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni.

2

La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità federali e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni.

3

Art. 111

Compiti

Oltre agli altri compiti che gli conferisce la presente legge, l'organo di coordinamento: a.

contribuisce a una politica coerente ed efficace in materia di giochi in denaro;

b.

garantisce: 1. l'attuazione coerente ed efficace delle misure legali nell'ambito della prevenzione del gioco eccessivo, 2. il buon coordinamento tra le autorità d'esecuzione della presente legge nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni dei giochi e nell'ambito della lotta ai giochi in denaro illegali;

c.

redige e pubblica un rapporto d'attività annuale;

d.

collabora, se necessario, con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali.

Art. 112 1

Competenze

Per adempiere i propri compiti, l'organo di coordinamento può: a.

rivolgere raccomandazioni alle autorità d'esecuzione della presente legge;

b.

far capo a periti.

L'organo di coordinamento non può emanare decisioni ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

2

12

RS 172.021

7019

Giochi in denaro. LF

Art. 113

Funzionamento e decisioni

L'organo di coordinamento si riunisce con la frequenza necessaria per l'adempimento dei propri compiti. Ogni membro ha il diritto di convocare una riunione.

1

L'organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. Ogni membro ha un voto. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo.

2

3

L'organo di coordinamento adotta un regolamento interno.

Art. 114

Costi

I costi dell'organo di coordinamento sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Art. 115

Diritto applicabile

L'organo di coordinamento sottostà alle legislazioni federali sulla protezione dei dati, sulla trasparenza, sugli acquisti pubblici, sulla responsabilità e sul diritto procedurale.

Capitolo 9: Tassazione e utilizzazione del prodotto dei giochi Sezione 1: Tassa sulle case da gioco Art. 116

Principio

La Confederazione riscuote una tassa sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

1

Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate.

2

3 Le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono parte del prodotto lordo dei giochi.

Art. 117

Aliquote della tassa

Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa in modo tale che le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale possano realizzare un rendimento adeguato del capitale investito. L'aliquota della tassa può essere progressiva.

1

2

L'aliquota della tassa ammonta: a.

almeno al 40 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato in una casa da gioco;

b.

almeno al 20 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi da casinò in linea.

Per i primi quattro anni d'esercizio l'aliquota della tassa può essere ridotta fino alla metà. Nel fissare l'aliquota, il Consiglio federale tiene conto delle condizioni quadro

3

7020

Giochi in denaro. LF

economiche delle singole case da gioco. La riduzione è fissata ogni anno per le singole case da gioco o per più case da gioco, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Art. 118

Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una concessione B

Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il sostegno di attività culturali, o per scopi d'utilità pubblica.

1

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di ubicazione della casa da gioco titolare di una concessione B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

2

Se sono dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

3

Le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai giochi da casinò in linea.

4

Art. 119

Riduzione della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B in caso di riscossione di una tassa cantonale analoga

Il Consiglio federale riduce la tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B qualora il Cantone di ubicazione riscuota dalle stesse una tassa di tipo analogo.

1

La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

2

3

La riduzione della tassa non è applicabile ai giochi da casinò in linea.

Art. 120

Tassazione e riscossione

La determinazione e la riscossione della tassa competono alla CFCG. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

1

Su richiesta del Cantone, la CFCG può occuparsi della determinazione e della riscossione della tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi.

2

Art. 121

Ricupero della tassa e prescrizione

Si procede al ricupero della tassa, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano sconosciuti alla CFCG permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione passata in giudicato è incompleta.

1

Se nella sua dichiarazione d'imposta la casa da gioco ha indicato in modo completo e preciso le somme imponibili e se alla CFCG erano note le basi necessarie alla valutazione delle singole componenti, non si può procedere al ricupero della tassa.

2

7021

Giochi in denaro. LF

3 L'avvio

del perseguimento penale secondo l'articolo 129 segna nel contempo l'avvio della procedura di ricupero della tassa.

4 Il diritto di avviare una procedura di ricupero della tassa decade dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione passata in giudicato era incompleta. Il diritto al ricupero della tassa decade in ogni caso quindici anni dopo la fine del periodo fiscale cui si riferisce.

Sezione 2: Destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione Art. 122

Destinazione dell'utile netto a scopi d'utilità pubblica

I Cantoni utilizzano integralmente l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

1

L'utile netto è costituito dalla totalità delle poste giocate e del risultato finanziario dopo la deduzione delle vincite versate, delle spese giustificate dall'attività commerciale, comprese le tasse a copertura dei costi derivanti dal gioco in denaro, quali la vigilanza e le misure di prevenzione, nonché degli oneri per la costituzione di riserve e accantonamenti adeguati.

2

Non è consentito utilizzare l'utile netto per adempiere compiti di diritto pubblico previsti dalla legge.

3

4

L'utile netto dei giochi di destrezza non è vincolato a uno scopo.

Art. 123

Conti distinti

L'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive non può confluire nei consuntivi dei Cantoni. È gestito separatamente.

1

Gli organizzatori versano l'utile netto ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive.

2

Art. 124 1

Concessione di sussidi

I Cantoni disciplinano in un atto normativo: a.

la procedura e i servizi cui compete la ripartizione dei fondi;

b.

i criteri che tali servizi devono applicare per la concessione di sussidi.

I sussidi possono essere concessi soltanto se il richiedente attesta debitamente di soddisfare detti criteri.

2

Nel concedere i sussidi i servizi competenti garantiscono nei limiti del possibile un trattamento equo delle richieste.

3

4

Il diritto federale non conferisce alcun diritto alla concessione di sussidi.

7022

Giochi in denaro. LF

I Cantoni possono destinare una parte dell'utile netto a scopi intercantonali o nazionali d'utilità pubblica.

5

Art. 125

Trasparenza nella ripartizione dei fondi

I servizi competenti secondo l'articolo 124 pubblicano in forma adeguata l'importo dei sussidi, precisando i destinatari e i settori.

1

2

Pubblicano ogni anno il proprio conto.

Sezione 3: Destinazione dell'utile netto dei giochi di piccola estensione Art. 126 Gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che non si propongono scopi economici possono destinare l'utile netto ai propri fini.

1

L'utile netto dei tornei di poker conseguito al di fuori di una casa da gioco non è vincolato a uno scopo.

2

Capitolo 10: Disposizioni penali Sezione 1: Reati Art. 127

Crimini e delitti

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a.

ha in esercizio, organizza o mette a disposizione giochi da casinò o giochi di grande estensione, senza essere titolare delle concessioni o autorizzazioni necessarie;

b.

pur essendo a conoscenza dello scopo a cui sono destinati, mette a disposizione di persone che non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni necessarie i mezzi tecnici per l'organizzazione di giochi da casinò o giochi di grande estensione.

Chi agisce per mestiere o in banda è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere.

2

Chi agisce per negligenza nei casi di cui al capoverso 1 lettera a è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chi fornendo intenzionalmente indicazioni inveritiere o in altra maniera ottiene in modo fraudolento il rilascio di una concessione o di un'autorizzazione.

4

7023

Giochi in denaro. LF

Art. 128 1

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

ha in esercizio, organizza o mette a disposizione giochi in denaro diversi da quelli di cui all'articolo 127 capoverso 1 lettera a senza essere titolare delle autorizzazioni necessarie;

b.

fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera;

c.

fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati rivolta a persone escluse dal gioco o a minorenni;

d.

autorizza a giocare persone che non hanno raggiunto l'età legale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 o sono escluse dal gioco in virtù dell'articolo 78 oppure versa a dette persone una vincita superiore al valore soglia di cui all'articolo 78 capoverso 3;

e.

fa in modo che l'utile netto destinato a scopi d'utilità pubblica non sia dichiarato integralmente;

f.

viola gli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro previsti dal capitolo 5, sezione 4 della presente legge, dal capitolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro e dalle sue disposizioni d'esecuzione;

g.

disattende l'ingiunzione dell'autorità competente di ripristinare lo stato legale o sopprimere le irregolarità;

h.

rivende a fini commerciali partecipazioni a lotterie e scommesse sportive senza il consenso del titolare dell'autorizzazione.

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 129

Sottrazione della tassa sulle case da gioco

Chiunque intenzionalmente fa in modo che una tassazione non sia effettuata o una tassazione passata in giudicato sia incompleta, è punito con una multa che ammonta fino al quintuplo dell'importo dell'imposta sottratta, ma al massimo a 500 000 franchi.

1

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.

Art. 130

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

1

Gli articoli 6 e 7 DPA si applicano anche al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

2

13

RS 313.0

7024

Giochi in denaro. LF

Sezione 2: Diritto applicabile e procedura Art. 131

Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò e sottrazione della tassa sulle case da gioco

Nel caso di infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò e di sottrazione della tassa sulle case da gioco è applicabile la DPA14.

1

L'autorità di perseguimento è il segretariato della CFCG, quella giudicante la CFCG.

2

Art. 132

Infrazioni nell'ambito di altri giochi in denaro

Il perseguimento e il giudizio dei reati nell'ambito degli altri giochi in denaro competono ai Cantoni. Nell'ambito delle indagini, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale.

1

2

L'autorità intercantonale dispone dei seguenti diritti di parte: a.

diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;

b.

diritto di fare opposizione contro i decreti d'accusa;

c.

il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

Art. 133

Conflitti di competenza

Il Tribunale penale federale decide sui conflitti di competenza tra la CFCG e le autorità penali cantonali.

Art. 134

Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione e alta vigilanza Art. 135 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge.

14

RS 313.0

7025

Giochi in denaro. LF

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi Art. 136 L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 137

Case da gioco

Le concessioni rilasciate in virtù della legge del 18 dicembre 200015 sulle case da gioco scadono sei anni civili dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

L'esercizio dei diritti e degli obblighi conferiti dalla concessione è retto dalla presente legge.

2

Le case da gioco adeguano i propri piani, le procedure e i processi alla presente legge. Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Art. 138

Autorizzazione d'organizzatore per giochi di grande estensione

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all'autorità intercantonale una richiesta d'autorizzazione d'organizzatore.

1

Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d'autorizzazione, l'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 139

Autorizzazione del gioco per giochi di grande estensione

I titolari di un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto anteriore per le lotterie e le scommesse intercantonali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se:

1

a.

la richiesta di un'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 138 è stata approvata; e

b.

presentano all'autorità intercantonale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, una richiesta d'autorizzazione del gioco.

Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla richiesta d'autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

Se entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b non è presentata una richiesta d'autorizzazione del gioco, l'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3

15

RU 2000 677, 2006 2197 5599

7026

Giochi in denaro. LF

Dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorità intercantonale esercita la vigilanza sui giochi di destrezza svolti in modo automatizzato, in linea o a livello intercantonale.

4

Art. 140

Autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione

Dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore per le lotterie e le scommesse organizzate a livello intercantonale possono presentare, prima del rilascio di un'autorizzazione d'organizzatore, una richiesta per l'autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione.

1

Se la richiesta d'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 138 è respinta, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla richiesta d'autorizzazione.

2

Se entro il termine di cui all'articolo 138 capoverso 1 non è presentata una richiesta d'autorizzazione d'organizzatore, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade alla fine di tale periodo.

3

Art. 141

Autorizzazione di giochi di piccola estensione

Le autorizzazioni di giochi di piccola estensione ai sensi della presente legge rilasciate dai Cantoni conformemente al diritto anteriore restano in vigore al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

2 Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle esigenze della presente legge e delle sue ordinanze d'esecuzione.

Le richieste d'autorizzazione di giochi di piccola estensione ai sensi della nuova legge presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge, ma prima dell'adeguamento della legislazione cantonale, sottostanno al diritto anteriore.

3

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 142 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7027

Giochi in denaro. LF

Allegato

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate: 1.

la legge federale dell'8 giugno 192316 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;

2.

la legge federale del 18 dicembre 199817 sulle case da gioco.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale Art. 83 lett. fter Il ricorso è inammissibile contro: fter. le decisioni concernenti il rilascio della concessione a una casa da gioco, salvo se si pone una questione di diritto d'importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;

2. Legge del 17 giugno 200519 sul Tribunale amministrativo federale Art. 32 cpv. 1 lett. h Abrogata Art. 33 lett. b n. 7 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

16 17 18 19 20

del Consiglio federale concernenti: 7. il rilascio della concessione a una casa da gioco secondo la legge del ...20 sulle case da gioco.

CS 10 250; RU 2006 2197, 2008 3437, 2010 1881 RU 2000 677, 2006 2197 5599 RS 173.110 RS 173.32 RS ...; FF 2015 6989

7028

Giochi in denaro. LF

3. Legge del 19 marzo 201021 sull'organizzazione delle autorità penali Art. 37 cpv. 2 lett. g 2

Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: g.

i conflitti di competenza secondo la legge federale del ...22 sui giochi in denaro.

4. Codice di procedura penale23 Art. 269 cpv. 2 lett. i e j La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

i.

legge del 17 giugno 201124 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;

j.

legge federale del ...25 sui giochi in denaro: articolo 127 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 127 capoverso 1 lettera a.

Art. 286 cpv. 2 lett. h e i L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

21 22 23 24 25 26 27

h.

legge del 17 giugno 201126 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2, 25a capoverso 3;

i.

legge federale del ...27 sui giochi in denaro: articolo 127 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 127 capoverso 1 lettera a.

RS 173.71 RS ...; FF 2015 6989 RS 312.0 RS 415.0 RS ...; FF 2015 6989 RS 415.0 RS ...; FF 2015 6989

7029

Giochi in denaro. LF

5. Legge del 17 giugno 201128 sulla promozione dello sport Titolo prima dell'art. 25a

Sezione 3: Misure contro la manipolazione di competizioni Art. 25a

Manipolazione di competizioni

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva per la quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l'andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

1

Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva per la quale sono proposte scommesse, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio allo scopo di alterare l'andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

2

In casi gravi la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

3

a.

agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta o indiretta delle competizioni;

b.

realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

Art. 25b

Perseguimento penale

Le competenti autorità di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 102 della legge federale del ...29 sui giochi in denaro.

1

In caso di sospetto di manipolazione di una competizione sportiva per la quale sono proposte scommesse, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi dell'articolo 102 della legge sui giochi in denaro informa la competente autorità di perseguimento penale e le trasmette tutti gli atti.

2

L'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi dell'articolo 102 della legge federale sui giochi in denaro dispone dei seguenti diritti di parte nelle procedure condotte per violazione dell'articolo 25a:

3

28 29

a.

il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;

b.

il diritto di fare opposizione ai decreti d'accusa;

c.

il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

RS 415.0 RS ...; FF 2015 6989

7030

Giochi in denaro. LF

Art. 25c

Informazione

Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi dell'articolo 102 della legge federale del ...30 sui giochi in denaro in merito ai procedimenti penali avviati in seguito a violazioni dell'articolo 25a e alle loro decisioni.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono comunicate.

6. Legge del 12 giugno 200931 sull'IVA Art. 21 cpv. 2 n. 23 2

Sono escluse dall'imposta: 23. le operazioni concernenti giochi in denaro, purché i prodotti lordi dei giochi siano assoggettati alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 116 della legge federale del ...32 sui giochi in denaro o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 122 della legge federale sui giochi in denaro.

7. Legge federale del 14 dicembre 199033 sull'imposta federale diretta Art. 23, lett. e Sono parimenti imponibili: e.

le singole vincite che superano i 1000 franchi alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...34 sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima.

Art. 24 lett. i e j Non sottostanno all'imposta sul reddito:

30 31 32 33 34 35

i.

le vincite ai giochi in denaro ammessi secondo la legge federale del ...35 sui giochi in denaro, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;

j.

le singole vincite fino a 1000 franchi alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 let-

RS ...; FF 2015 6989 RS 641.2 RS ...; FF 2015 6989 RS 642.11 RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989

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Giochi in denaro. LF

tera d della legge federale del ... sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima.

8. Legge federale del 14 dicembre 199036 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. l e m 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: le vincite ai giochi in denaro ammessi secondo la legge federale del ...37 sui giochi in denaro, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;

l.

m. le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...

sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale.

Art. 72t

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione per la data d'entrata in vigore della modifica del ...

1

Da tale data l'articolo 7 capoverso 4 lettere l e m si applica direttamente, laddove il diritto fiscale cantonale risulti contrario.

2

9. Legge federale del 13 ottobre 196538 sull'imposta preventiva Art. 1 cpv. 1 La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...39 sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.

1

36 37 38 39

RS 642.14 RS ...; FF 2015 6989 RS 642.21 RS ...; FF 2015 6989

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Art. 6 Vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite

L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...40 sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima, ha per oggetto le vincite versate di più di 1000 franchi.

Art. 12 cpv. 1, primo periodo 1 Per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...41 sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. ...

Art. 13 cpv. 1 lett. a 1

L'imposta preventiva è: a.

il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...42 sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima;

Art. 16 cpv. 1 lett. c 1

L'imposta preventiva scade: c.

40 41 42 43

sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ...43 sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989

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Art. 21, titolo marginale nonché cpv. 1 lett. b e c 1 L'avente diritto secondo gli articoli 22­28 può chiedere il rimborso A. Rimborso dell'imposta sui redditi di capitali dell'imposta preventiva trattenuta a suo carico dal debitore: mobili e sulle b. per le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a vincite alle lotterie e ai giochi di promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 destrezza destinati a promuovere le lettera d della legge federale del ...44 sui giochi in denaro non vincite sottostanno a quest'ultima: se al momento dell'estrazione era I. Condizioni proprietario del biglietto della lotteria; generali del diritto al rimborso

c.

per le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d della legge federale del ... sui giochi in denaro non sottostanno a quest'ultima: se era il partecipante avente diritto.

10. Legge del 10 ottobre 199745 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f 2

Sono intermediari finanziari: e.

le case da gioco ai sensi della legge federale del ...46 sui giochi in denaro;

f.

gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della legge federale del ... sui giochi in denaro.

Art. 12 lett. b e bbis La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

2

b.

alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;

bbis. all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...47 sui giochi in denaro, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f; Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo la legge federale del ... 48 sui giochi in denaro, se hanno il sospetto fondato che:

1

44 45 46 47 48

RS ...; FF 2015 6989 RS 955.0 RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989

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Art. 17 La FINMA, la CFCG e il Dipartimento federale di giustizia e polizia concretizzano per via d'ordinanza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad essi sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 della presente legge e, se del caso, dalla legislazione sui giochi in denaro e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché non esista un organismo di autodisciplina.

Art. 29 cpv. 1 e 3 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...49 sui giochi in denaro e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

1

L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ... sui giochi in denaro e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

3

Art. 29a cpv. 3 e 4 Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...50 sui giochi in denaro tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

3

4 La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ... sui giochi in denaro coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Art. 34 cpv. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...51 sui giochi in denaro, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

2

49 50 51

RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989 RS ...; FF 2015 6989

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Art. 35 cpv. 2 2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...52 sui giochi in denaro e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

Art. 41 cpv. 2 Esso può autorizzare la FINMA e la CFCG a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

2

52

RS ...; FF 2015 6989

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