Legge federale Disegno relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20151, decreta: I La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue: Titolo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Art. 6a

Esame della conformità fiscale

Nell'accettare valori patrimoniali di clienti assoggettati all'obbligo fiscale all'estero, l'intermediario finanziario esamina se esiste un rischio elevato che tali valori, in violazione dell'obbligo fiscale, non siano stati o non saranno dichiarati. I valori patrimoniali di poca entità possono essere esentati dall'esame.

1

Se vi sono indizi di un rischio elevato, l'intermediario finanziario effettua ulteriori chiarimenti. L'entità di tali chiarimenti dipende dal rischio che il cliente rappresenta in ordine all'osservanza dell'obbligo fiscale.

2

Se il cliente è assoggettato all'obbligo fiscale in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali secondo standard riconosciuti a livello internazionale, l'intermediario finanziario può prescindere dall'esame dell'osservanza dell'obbligo fiscale.

3

Se deve presumere che, in violazione dell'obbligo fiscale, i valori patrimoniali che gli sono stati offerti o che sono investiti presso di lui non sono stati o non saranno dichiarati, l'intermediario finanziario:

4

1 2

a.

non accetta i valori patrimoniali e rifiuta una nuova relazione d'affari;

b.

scioglie la relazione d'affari con clienti già acquisiti, se:

FF 2015 3323 RS 955.0

2015-1457

3337

Legge sul riciclaggio di denaro

1.

2.

5

RU 2015

il cliente non può provare che i valori patrimoniali già investiti presso l'intermediario finanziario sono stati debitamente dichiarati, e per la persona interessata la regolarizzazione della situazione fiscale non comporta svantaggi considerati insostenibili per mancanza di garanzie inerenti ai principi dello Stato di diritto.

È fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9.

Art. 17 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano in un'ordinanza gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti e vi stabiliscono le modalità di adempimento, per quanto un'autodisciplina riconosciuta non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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