15.040 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2014 del 20 maggio 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2014.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2014.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali per i quali la Svizzera si è impegnata, vale a dire che ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, cui ha aderito durante lo scorso anno e gli accordi applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) nonché messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2014 3525) 2.2 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2.2.1 Accordo tra la Svizzera e l'Albania concernente il progetto «Formazione professionale nel sistema duale (CEFA)», concluso il 19 febbraio 2014 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania concernente il finanziamento del programma «Per un'effettiva integrazione dei giovani sul mercato del lavoro (Risi)», concluso il 17 giugno 2014 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dal Ministero per l'amministrazione territoriale, concernente il progetto per migliorare l'autonomia locale, concluso il 4 luglio 2014 2.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di riforma del sistema sanitario nel Kirghizistan, concluso il 31 luglio 2014 2.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di smaltimento dei rifiuti e di controllo delle infezioni negli ospedali, concluso il 31 luglio 2014 2.2.6 Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alle amministrazioni locali, concluso il 6 maggio 2014

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Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sostegno al sistema rurale di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque di scarico, concluso il 5 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero per l'integrazione europea, concernente il progetto di sostegno allo sviluppo di una società democratica in Kosovo, concluso il 9 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione comunale e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alla decentralizzazione e ai comuni (DEMOS), concluso l'11 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'integrazione europea, concernente il progetto di sostegno alla campagna d'informazione sulla migrazione illegale, concluso il 22 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dalla segreteria generale, concernente il progetto «Missioni di consulenza per il potenziamento di piccole e medie industrie in Macedonia», concluso il 4 marzo 2014 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale, concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso il 23 luglio 2014 Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DSC, e l'Uzbekistan, rappresentato dal Ministero dell'economia e del commmercio esteri, concernente il progetto di sistema di deflusso delle acque di scarico e di approvvigionamento idrico rurale in Uzbekistan, concluso il 6 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di canalizzazione e di approvvigionamento idrico nella valle di Fergana in Tagikistan, concluso il 4 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di gestione statale delle risorse idriche nel Tagikistan, concluso il 4 luglio 2014

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Accordo tra la DSC e la BM concernente il cofinanziamento del progetto «Sviluppo di infrastrutture regionali e comunali in Georgia», concluso il 7 luglio 2014 Accordo tra la DSC e la BM concernente il finanziamento dei costi amministrativi del trasferimento del fondo armeno di investimento sociale in un fondo di sviluppo territoriale, concluso il 14 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS e l'IDA concernente il sostegno al progetto di riduzione dei fattori di rischio per la salute in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 17 luglio 2014 Accordo tra la DSC e il Consiglio d'Europa concernente il finanziamento del progetto «Sostegno istituzionale all'associazione comunale armena», concluso il 31 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso il 28 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sostegno all'attuazione della gestione statale delle risorse idriche nel quadro della riforma del settore idrico in Tagikistan, concluso il 30 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 18 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto comune «Integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati», fase 3, concluso il 22 maggio 2014 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il progetto di consolidamento e sviluppo sostenibile di comuni nella Serbia del Sud e nella Serbia del Sud-ovest (European Progres), concluso il 16 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNIDO concernente il progetto «Promozione di politiche di parità dei sessi nell'Europa sud-orientale», concluso il 14 febbraio 2014

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Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo» Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il 2.3.1 Bangladesh, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Contributo svizzero a WARPO» per migliorare la gestione idrica integrata nel Bangladesh, concluso il 7 settembre 2014 2.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, dell'integrazione africana, della francofonia e dei cittadini all'estero, concernente un contributo della DSC al progetto «Archiviazione di documenti» concluso il 4 settembre 2014 2.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero della decentralizzazione, della governanza locale, dell'amministrazione e della pianificazione territoriale, concernente un contributo della DSC al Ministero a favore del fondo di sostegno allo sviluppo dei comuni per il periodo 2014/2015, concluso il 15 ottobre 2014 2.3.4 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente lo sviluppo del settore turistico in Bhutan, concluso il 7 febbraio 2014 2.3.5 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 5 dicembre 2014 2.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto «Accesso alla giustizia», concluso il 29 gennaio 2014 2.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dello sviluppo e dal Ministero dell'istruzione, concernente il progetto di formazione professionale specifica ­ componente politica pubblica, concluso il 4 marzo 2014 2.3.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero del lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale, concernente il progetto «Accesso al sistema giuridico», concluso il 7 maggio 2014 2.3.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'autonomia, concernente un progetto di potenziamento dell'associazionismo, concluso il 22 maggio 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalle autorità autonome, concernente il progetto «Sviluppo di meccanismi di sostegno tecnico alle amministrazioni autonome nell'esercizio delle loro competenze e responsabilità», concluso il 20 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo e del suolo rurali, concernente il progetto «Potenziamento delle capacità amministrative e istituzionali dell'ufficio del Ministero dello sviluppo e del suolo rurali», nel quadro del progetto «Mercati rurali», concluso il 1° luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto «Dibattito sulle prospettive dell'economia boliviana», concluso il 3 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal vicepresidente, concernente il progetto «Consolidamento dell'infrastruttura dei geodati in Bolivia», concluso il 1° ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo e del suolo rurali, concernente il progetto «Sostegno alla diffusione e alla commercializzazione di prodotti biologici in quattro comuni sull'altipiano e nelle valli», elaborato nel quadro del progetto «Programma per servizi per lo sviluppo dell'economia rurale», concluso il 20 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di promozione cultu-rale, concluso l'11 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per un migliore sfruttamento dei prodotti boschivi non legnosi, concluso l'11 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per il riconoscimento e l'apprezzamento di competenze, concluso l'11 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di microattività, concluso l'11 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile, concluso l'11 giugno 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma di sostegno ai sistemi sanitari della regione dei Grandi Laghi, concluso il 15 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma di sostegno alla gestione dei diritti fondiari in Burundi, concluso il 4 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, la cooperazione internazionale e la francofonia, concernente il programma di accesso all'acqua potabile per la popolazione del Sud Kivu, concluso il 14 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente il progetto «Accordo di sviluppo con il Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale 2014­2018» in Bolivia, concluso il 22 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Micro-risparmio per un futuro migliore dei bambini» in Bolivia, concluso il 17 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Rafforzamento delle capacità amministrative e istituzionali dell'Ufficio del Ministero dello sviluppo rurale e delle terre», concepito nell'ambito del progetto «Mercati rurali Bolivia», concluso il 12 agosto 2014 Accordo quadro tra la Svizzera e Haiti concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, concluso il 25 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione, concernente la seconda fase del progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 7 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente l'elaborazione di un atlante socioeconomico per il Laos, concluso il 17 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un contributo al sostegno di una catena di valore agricola, concluso il 17 dicembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la quarta fase del programma di promozione della decentralizzazione del sistema educativo, concluso il 13 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la quarta fase del programma di costruzione di competenze per lo sviluppo locale, concluso il 13 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Nepal concernente la quarta fase del progetto «Miglioramento della sicurezza alimentare e del reddito mediante gli orti familiari», concluso il 3 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Nepal concernente il progetto «Miglioramento, manutenzione e riparazione delle strade», concluso il 3 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Miglioramento delle capacità organizzative dei produttori di cacao», concluso il 14 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal Department for International Development (DFID), la Danimarca e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il sostegno al progetto «Agri-Business for Trade Competitiveness», volto a consolidare la competitività dell'agricoltura in Bangladesh, concluso il 6 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal DFID, concernente il sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci sistemici al mercato a favore dei poveri, concluso il 17 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ruanda, rappresentato dal Ministero della salute, concernente il programma regionale di sostegno ai sistemi sanitari della regione dei Grandi Laghi, concluso il 23 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dal CEF, concernente l'incontro annuale Learn4Dev 2014 a Lubiana, concluso il 16 aprile 2014

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Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Svezia, rappresentata dalla Sida (partner principale), la Danimarca, rappresentata dall'Ufficio danese di rappresentanza presso le autorità palestinesi, e la ministra neerlandese per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, rappresentata dal rappresentante neerlandese presso le autorità palestinesi, concernente il sostegno alla segreteria per i diritti umani e il diritto internazionale umanitario nel Territorio palestinese occupato, concluso il 27 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di consolidamento dell'allevamento pastorale, concluso il 12 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di costituzione del settore delle sementi in Ciad, concluso il 14 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di promozione dell'educazione di base in Ciad, concluso il 12 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tunisia, rappresentata dall'Office des Tunisiens à l'Étranger, concernente il progetto «Communauté tunisienne résidente en Suisse pour le développement», concluso il 26 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il progetto di diffusione dello studio riguardo alla decentralizzazione fiscale e alla governance locale in Burundi, concluso il 12 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il progetto «Creating Alliances in Cocoa for Improved Access and Organization in Haiti», concluso il 9 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente l'«AquaFund», concluso il 2 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il fondo fiduciario multidonatore per iniziative speciali dell'ufficio di valutazione del GEF, concluso il 16 dicembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il centro di ricerca CATIE concernente il progetto di adeguamento ai cambiamenti climatici mediante un migliore utilizzo delle risorse idriche in Nicaragua, concluso il 1° aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il South Centre, con sede a Ginevra, concernente il versamento del contributo al South Centre per gli anni 2013­2016, concluso il 4 aprile 2014 Accordo di sovvenzione tra la DSC e l'ICMPD concernente un contributo al progetto «Piattaforma Africa-Europa», concluso il 9 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ICMPD concernente il trasferimento temporaneo di un esperto nella regione dell'Asia meridionale, concluso l'11 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico concernente un contributo all'incontro outreach della regione Asia-Pacifico sul finanziamento dello sviluppo sostenibile, concluso il 22 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Segretariato delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con sede a Bonn, concernente un contributo al finanziamento dell'incontro 1­4 aprile 2014 degli esperti tecnici per il Programma di lavoro di Nairobi, concluso il 28 marzo 2014 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, concluso il 14 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al Fondo fiduciario FAO-GFAR per il progetto YPARD, concluso il 10 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al sostegno delle conferenze preparatorie per la Conferenza internazionale sulla nutrizione (ICN2), concluso il 12 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al sostegno del Simposio internazionale sull'agroecologia per la sicurezza alimentare e l'alimentazione equilibrata, concluso il 18 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo allo studio «Analisi dell'attuale copertura del suolo e dell'erosione in Lesotho», concluso il 15 novembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di irrigazione «Ricostruzione di piccoli impianti di irrigazione» nello Zimbabwe, concluso il 15 novembre 2014 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, concluso il 1° dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Sostegno all'istituzione e al lavoro del Gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione», concluso il 2 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale delle derrate alimentari», concluso il 2 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il GFATM e la BIRS concernente un contributo al Fondo globale per il periodo 2014­2016, concluso il 13 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente il sostegno al progetto «Indagine su demografia e salute in Ciad ­ indagine campione a indicatori multipli», concluso il 16 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente la realizzazione della monografia delle popolazioni del Nepal, concluso il 30 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente un contributo generale per gli anni 2014, 2015 e 2016, concluso l'8 ottobre 2014 Accordo di sovvenzionamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Fondo verde per il clima e la BIRS concernente il fondo fiduciario per il Fondo verde per il clima, concluso il 7 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il GGGI concernente un contributo alla componente acqua del GGGI, concluso l'11 dicembre 2014 Accordo tra la DSC e l'IGAD concernente un contributo al progetto «Creazione di capacità regionali e nazionali per una migliore governance della migrazione nella regione IGAD», concluso il 4 luglio 2014 Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente il sostegno al programma di lavoro e al budget del DAC, concluso il 23 giugno 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Yangon, e l'OCSE a Parigi, Francia, concernente un contributo svizzero all'analisi multidimensionale del Myanmar, concluso il 15 dicembre 2014 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo», concluso il 19 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della meteorologia concernente un contributo al progetto «Gestione strategica dei dati idrometeorologici nel Vicino Oriente», concluso il 29 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il finanziamento di un/a responsabile di programma per la segreteria di coordinamento della rete «Promozione del settore sanitario ­ Costruzione di sistemi di sicurezza sociale in caso di malattia ­ P4H», concluso il 5 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo al partenariato OMS-FIND per l'accesso a strumenti diagnostici contro l'ebola, concluso il 28 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo per la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici contro le malattie tropicali, concluso il 17 dicembre 2014 Accordo tra la DSC e l'UN/DESA concernente un contributo al progetto «Migrazione e sviluppo internazionali», concluso il 27 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN/DESA concernente un contributo al Consiglio consultivo del Segretario generale dell'ONU per l'acqua e i servizi igienico-sanitari, concluso il 24 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNV concernente il finanziamento di posti per giovani volontari svizzeri, concluso il 19 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNV concernente un contributo generale per l'anno 2014, concluso il 15 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNV concernente il finanziamento di posti per giovani volontari svizzeri, concluso il 19 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il sostegno alla valutazione di UN Women e la promozione dell'orientamento ai risultati, concluso il 26 febbraio 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il sostegno all'attuazione del piano d'azione sistemico delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, concluso il 15 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il rafforzamento della gestione basata sui risultati all'interno di UN Women, concluso il 21 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il contributo 2014 al fondo fiduciario della «Iniziativa per l'ambiente e la sicurezza», concluso il 2 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN Global Compact concernente il versamento di un contributo allo'UN Global Compact per gli anni 2014­2016, concluso il 22 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il miglioramento dell'adattamento dei piccoli contadini ai cambiamenti climatici («R4 Rural Resilience Initiative») in Africa australe, concluso il 15 novembre 2014 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo», concluso il 20 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Aumento delle capacità giuridiche ed elettorali per il futuro (ELECT 2014/2015)», concluso il 15 aprile 2014 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al progetto «Migrazione come strategia di sviluppo regionale e locale nella regione delle Visayas occidentali, Filippine», concluso il 23 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «AGROCADENAS» a Cuba, concluso il 24 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo al fondo dell'ONU «Unis dans l'action» in Bhutan, concluso il 4 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Vietnam: buon governo nelle province e indice d'efficienza della pubblica amministrazione», concluso il 7 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Sostegno al processo costituzionale partecipativo in Nepal», concluso il 19 agosto 2014

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2.3.106

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per la sicurezza alimentare e la nutrizione, Agenda Post-2015, concluso il 30 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per il rafforzamento dei comuni colpiti dalla crisi nei distretti meridionali del Khyber Pakhtunkhwa, concluso il 2 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la terza fase del progetto «Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral de los Territorios (PADIT)», concluso il 15 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUA concernente un contributo alla Coalizione per il clima e l'aria pulita, concluso il 24 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo al sostegno dei meccanismi di coinvolgimento e collaborazione con le organizzazioni della società civile, concluso il 19 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo volontario, concluso il 9 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica per l'Africa (UNECA) concernente il sostegno all'UNECA in merito al progetto «Land Policy Initiative» dell'IGAD per il miglioramento della governance fondiaria nella regione IGAD, concluso il 15 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO-UIL concernente un contributo generale della Svizzera, concluso il 24 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo a favore dell'IFCD, concluso l'8 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale IIPE dell'UNESCO concernente un contributo generale della Svizzera, concluso il 9 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il contributo della Svizzera per il sostegno alle emittenti radiofoniche nelle regioni rurali della Tanzania, concluso il 1° dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera e l'ACNUDU concernente un progetto per il miglioramento dell'accesso alla giustizia per la popolazione locale in Cambogia, concluso il 28 novembre 2014

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2.3.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente l'impiego di giovani Svizzeri nell'ACNUR, concluso il 14 aprile 2014 2.3.108 Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF concernente la promozione della partecipazione civica attiva dei giovani in Bhutan, concluso il 3 aprile 2014 2.3.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un progetto volto a rafforzare la registrazione delle nascite in Burundi, concluso il 17 ottobre 2014 2.3.110 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un contributo generale per gli anni 2014, 2015 e 2016, concluso il 21 ottobre 2014 2.3.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente il progetto «Piattaforma di apprendimento sul clima delle Nazioni Unite» (UN CC: Learn)» , concluso il 6 marzo 2014 2.3.112 Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente un contributo al progetto «Meccanismo unico per un resoconto coerente nel settore idrico per il periodo post 2015», concluso il 25 agosto 2014 2.3.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRISD per il periodo 2014­2016, concluso il 16 aprile 2014 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 2.4.1 Accordo tra la DSC e Capo Verde, rappresentanto dall'Ambasciata di Capo Verde in Svizzera, concernente l'aiuto alimentare con latte in polvere svizzero a favore del programma nazionale per le mense scolastiche, concluso il 6 novembre 2014 2.4.2 Accordo tra la DSC e Cuba, rapresentata dal Ministero del commercio e degli investimenti esteri, concernente l'aiuto alimentare con latte in polvere svizzero a favore di persone anziane e disabili, concluso il 28 febbraio 2014 2.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il progetto finalizzato a gestire la migrazione mista proveniente dal Corno d'Africa e dallo Yemen, concluso il 22 maggio 2014 2.4.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il progetto finalizzato a gestire la migrazione mista proveniente dal Corno d'Africa e dallo Yemen, concluso il 22 maggio 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, operante tramite l'Ambasciata svizzera al Cario, e l'Egitto, rappresentato dal Ministero per l'edilizia, i servizi di approvvigionamento e lo sviluppo urbano, operante tramite la società holding «Aswan Water and Sanitation Company», concernente il contributo al progetto per l'accesso ad acqua potabile di qualità e a un consumo efficiente dell'acqua, concluso il 2 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Georgia, rappresentata dal Ministero georgiano per gli sfollati interni in fuga dalle aree occupate, per l'alloggio e per i rifugiati, il Governo della Repubblica autonoma di Adjara e il Centro regionale di supporto sociale e di sviluppo concernente il sostegno al reinsediamento e all'integrazione in territori rurali sicuri delle vittime rurali di catastrofi naturali e di rifugiati, concluso il 1° febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentata dal Ministero per l'istruzione e la formazione professionale nazionali, concernente il programma per la ricostruzione dell'infrastruttura scolastica, concluso il 14 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Giordania, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente una gestione integrata per la sensibilizzazione e la riduzione dei rischi in caso di catastrofe, concluso il 2 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Giordania, rappresentata dal Ministero dell'istruzione, concernente il sostegno al risanamento di scuole per i rifugiati siriani in Giordania, concluso nell'ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Libano, rappresentato dal Ministero per il settore dell'istruzione e delle scuole universitarie, concernente il progetto per il risanamento urgente delle infrastrutture sanitarie e la ristrutturazione delle scuole a Wadi Khaled e Akroum, concluso il 5 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Marocco, rappresentato dal Ministero dell'Interno, concernente il contributo al progetto per formare soccorritori volontari nei quartieri marocchini, concluso il 23 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2014 al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA, concluso il 10 febbraio 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il versamento di un contributo specifico 2014 ai programmi della divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 27 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso il 4 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo per l'anno 2014 al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA, concluso il 5 agosto 2014 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 18 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso il 20 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2014, concluso il 24 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso l'11 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso l'8 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2014 concesso nel quadro della crisi dell'Ebola, concluso il 16 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il secondo contributo supplementare 2014 concesso nel quadro della crisi dell'Ebola, concluso il 4 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2014 concesso nel quadro della crisi siriana, concluso il 9 dicembre 2014 Accordo tra la DSC e la FAO concernente le attività intese a migliorare la situazione alimentare e la resilienza della popolazione nel Sudan del Sud, concluso il 26 agosto 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo 2014 concesso nel quadro della crisi dell'Ebola, concluso il 22 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e INTERSOS concernente il progetto di INTERSOS finalizzato a garantire il sostentamento nello Yemen, concluso il 15 luglio 2014 Accordo tra la DSC e l'IRC concernente la protezione dei rifugiati nella regione di Diffa (Niger) provenienti dalla Nigeria, concluso l'8 settembre 2014 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente la reintegrazione di sfollati interni nello Zimbabwe, concluso il 9 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di assistenza al rientro volontario e alla reintregrazione dei migranti subsahariani, concluso il 2 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di sostegno umanitario a breve termine e di aiuto al rientro di migranti vulnerabili salvati in mare, concluso il 1° luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il contributo al progetto di fornitura di farmaci di emergenza, concluso il 25 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Oxfam House, John Smith Drive concernente il progetto «WASH» nel distretto Sahar governatorato di Sa'da nello Yemen, concluso l'8 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contribuo supplementare al progetto di aiuto alimentare d'emergenza a favore delle persone colpite dal conflitto in Siria, concluso il 18 dicembre 2013 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare a favore del popolo sahariano in Algeria, concluso il 22 gennaio 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 22 gennaio 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore di bambini in età prescolare e delle scuole elementari in Nicaragua, concluso il 22 gennaio 2014

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Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 22 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM, concluso il 24 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2014 alla rete dei centri logistici del PAM, concluso il 24 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM nel Sudan del Sud, concluso il 28 marzo 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il sostegno alle attività condotte nel Sudan del Sud, concluso il 10 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM, concluso il 17 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM, concluso il 18 agosto 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore del popolo sahariano, concluso il 12 settembre 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione del Kenia colpita da conflitti e catastrofi naturali, concluso il 12 settembre 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 12 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi di ebola, concluso il 19 settembre 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo all'UNHAS in Liberia, Sierra Leone e Guinea, concluso il 19 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi di ebola, concluso il 10 ottobre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi in Siria, concluso il 1° dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014, concluso l'8 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi di ebola, concluso il 17 dicembre 2014 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il sostegno all'UNHAS in Mali, Sudan e Sudan meridionale, concluso il 22 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto volto ad attenuare l'impatto della crisi causata dal flusso massiccio di rifugiati siriani nei Comuni di accoglienza giordani, concluso il 4 dicembre 2013 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione del progetto volto a rafforzare la resilienza alle catastrofi nelle città arabe, concluso il 9 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la messa a disposizione di un esperto per i preparativi del Vertice mondiale delle Nazioni Unite 2016, concluso il 24 febbraio 2014 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno alle attività del Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Repubblica Centrafricana, concluso il 14 aprile 2014 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al Fondo per la pace e la stabilità nella regione del Darfur in Sudan, concluso il 9 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno alle vittime di frane nella provincia di Khatlon in Tagikistan, concluso il 22 maggio 2014 Accordo tra la DSC und dem PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per il Sudan, concluso il 24 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2014 ai preparativi del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016, concluso il 4 agosto 2014

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Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il programma del PNUS volto a migliorare le condizioni di vita nella regione del Darfur (Sudan), concluso l'8 settembre 2014 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione con il Fondo umanitario generale gestito dall'OCHA per il Sudan del Sud, concluso il 6 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo supplementare 2014 ai preparativi del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016, concluso il 1 °dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2014 alla missione speciale per combattere l'epidemia di ebola, concluso il 19 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUA concernente il contributo 2014 per il rafforzamento della protezione dalle catastrofi, concluso il 24 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo 2014 per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 3 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo 2014 alla riunione preparatoria del Vertice mondiale delle Nazioni Unite 2015, concluso il 10 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo 2014 alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite 2015, concluso il 12 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lACNUR concernente un contributo al progetto di sostegno di attività nel settore della violenza di genere in Libano, concluso l'11 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2014 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR, concluso il 16 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuo 2014, concluso il 21 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR, concluso il 26 febbraio 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2014 al workshop regionale sul tema della gestione dell'emergenza, concluso il 12 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR, concluso il 16 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2014 a favore della Divisione per la protezione internazionale, concluso il 15 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR, concluso il 15 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi in Iraq, concluso il 19 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi in Siria, concluso l'8 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuo supplementare 2014, concluso il 24 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNICEF concernente il contributo al progetto relativo al trattamento di disturbi psico-emotivi e alla promozione di attività scolastiche a favore dei bambini e degli adolescenti dei due sessi che vivono a Trinidad e Riberalta, nel dipartimendo del Beni, in Bolivia, a seguito delle inondazioni del 2013 e 2014, concluso il 18 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'UNICEF, concluso il 20 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNICEF concernente il contributo 2014 per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 3 agosto 2014 Accordo tra la DSC e lUNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» a favore degli sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 18 dicembre 2014

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Accordo tra la DSC e lUNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» a favore degli sfollati interni nella Repubblica Centrafricana, concluso il 18 dicembre 2014 2.4.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA (2013­2014) per il finanziamento delle riforme istituzionali dell'organizzazione, concluso il 6 dicembre 2013 2.4.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per gli anni 2014 e 2015, concluso il 28 febbraio 2014 2.4.88 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo alla valutazione della strategia per la mobilitazione delle risorse dell'UNRWA, concluso il 28 novembre 2014 Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 (FF 2011 5683) 2.5.1 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera a Vienna, e l'IAEA concernente un contributo straordinario in vista delle ispezioni supplementari dell'IAEA in Iran, concluso il 7 aprile 2014 2.5.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lECOWAS concernente il finanziamento di un posto di responsabile della formazione e della pianificazione degli impieghi delle componenti civili, concluso il 22 ottobre 2014 2.5.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il comitato organizzatore del 45° Forum delle isole del Pacifico, rappresentato dal ministro della Repubblica di Palau, concernente l'acquisto di 10 computer da tavolo (desktop) per la segreteria del Forum, concluso il 30 luglio 2014 2.5.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto di rafforzamento della tutela degli standard europei in materia di diritti umani mediante la corte costituzionale del Kosovo, concluso il 4 febbraio 2014 2.4.85

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa sulla concessione di un contributo al progetto volto a sostenere le misure di sensibilizzazione, di elaborazione delle politiche di sviluppo e di sorveglianza della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, concluso il 9 settembre 2014 Accordo di finanziamento tra la Svizzera, il Consiglio d'Europa e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa concernente il Fondo fiduciario per i diritti umani, concluso il 25 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visgrado concernente un contributo al progetto relativo all'esposizione internazionale di caricature politiche in Ucraina e Georgia, concluso il 7 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visgrado concernente un contributo al progetto relativo allo scambio di esperienze tra i Paesi di Visgrado e la rete Minoranze del Partenariato orientale nell'ambito della cooperazione regionale, concluso il 5 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, operante tramite la DSU, e la Segreteria della presidenza turca del GFMD concernente il contributo al GFMD, concluso il 20 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Forza multinazionale di osservatori concernente il contributo all'Unità di osservatori civili, concluso il 2 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente il contributo al Fondo dell'ONU per le vittime di torture, concluso il 23 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al progetto relativo a un cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici, concluso il 12 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al progetto relativo alla consulenza per le pratiche di reclutamento e le loro ripercussioni sui diritti umani dei migranti, concluso il 26 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente il contributo finanziario della Svizzera all'ACNUDU per il 2014, concluso il 9 ottobre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo alla missione ONU a favore dei diritti umani in Ucraina, concluso il 24 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al progetto di finanziamento di un consulente che sostiene il relatore speciale sui diritti umani dei migranti, concluso il 3 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) concernente l'organizzazione da parte dell'IGAD di una rete governativa decentralizzata, concluso il 6 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'IGAD concernente un contributo alla conferenza sul federalismo in Somalia, concluso il 31 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Niger, rappresentato dall'Alta autorità per il consolidamento della pace, concernente la seconda fase del progetto di sostegno tecnico per l'identificazione e la formulazione del mandato dell'Alta autorità, concluso il 28 ottobre 2014 Accordo concernente una cooperazione delegata tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Norvegia, rappresentata dal Ministero norvegese degli affari esteri, concernente un contributo all'unità di sostegno dell'IGAD, concluso il 10 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIF concernente la concessione di un contributo al 4° Seminario della Francofonia sull'esame periodico universale (UPR) ­ Chisinau, concluso il 23 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico del gruppo svizzero di osservatori elettorali che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE (UE MOE) in Kosovo in occasione delle elezioni legislative dell'8 giugno 2014, concluso il 12 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico del gruppo svizzero di osservatori elettorali che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE in Tunisia in occasione delle elezioni parlamentari e presidenziali del 2014, concluso il 16 ottobre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo alla prevenzione della tratta dei minori e dello sfruttamento delle persone appartenenti a gruppi di popolazione marginalizzati della società thailandese, concluso l'8 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo alla commemorazione in Svizzera della Giornata europea contro la tratta di esseri umani: protezione e partenariati, concluso il 15 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo al workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, concluso il 23 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto relativo allo sviluppo delle capacità di sostegno alla mediazione dell'OSCE, concluso il 30 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente un contributo al progetto relativo alle Giornate della sicurezza dell'OSCE (2014­2015), concluso il 15 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente un contributo al progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per la gestione e la riforma del sistema di sicurezza, concluso il 27 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto relativo al proseguimento del sostegno nella Serbia sudoccidentale, fase 4, concluso l'11 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dall'ODIHR, concernente il progetto relativo al corso online per gli osservatori elettorali di lungo termine dell'OSCE/ODIHR, concluso il 18 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE, rappresentata dalla Missione OSCE in Bosnia ed Erzegovina, concernente un contributo al progetto relativo alla garanzia di un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina grazie allo sviluppo delle capacità, concluso il 1° dicembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'OSCE e l'ONU/OI a Vienna, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo alla missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina, concluso il 10 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo al progetto relativo al rafforzamento del dialogo tra la società civile e i principali attori statali in Ucraina sulle questioni inerenti alla dimensione umana, concluso il 12 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo allOSCE per la sicurezza dei giornalisti e la copertura mediatica durante i conflitti, concluso il 12 dicembre 2014 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente un sostegno per il progetto del Comitato per le persone scomparse a Cipro relativo all'esumazione, allidentificazione e al rimpatrio delle spoglie delle persone scomparse a Cipro, concluso il 23 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo nazionale al Fondo di destinazione speciale per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 24 aprile 2014 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente un contributo al progetto relativo al sostegno alla giustizia transizionale in Kosovo, concluso il 4 giugno 2014 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente la concessione di un contributo al progetto relativo all'archiviazione dei documenti della Commissione di dialogo, verità e riconciliazione della Costa d'Avorio, concluso il 27 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente la concessione di un contributo al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione e la gestione delle crisi per il progetto relativo al trattato sul commercio delle armi, in particolare al programma di sponsorizzazione per trattative conclusive, concluso il 19 dicembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e la migrazione, concernente un contributo al progetto relativo all'esumazione, autopsia, identificazione e consegna dei resti delle persone decedute trovati a Rudnica (Raska), concluso il 4 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera e l'UE, rappresentata dal servizio europeo per lazione esterna, concernente la partecipazione della Svizzera all'EUTM Mali, concluso il 28 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera e l'UE, rappresentata dal servizio europeo per lazione esterna, concernente la partecipazione della Svizzera all'EUBAM Libia, concluso il 4 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Ufficio dellUNODC concernente il progetto parziale relativo alla traduzione in francese di due note di riflessione che si iscrive nel Programma globale contro la tratta di esseri umani, concluso il 12 dicembre 2014 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione politica del DFAE, e il VNU concernente un contributo al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite per il 2015, concluso il 4 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNAoC concernente un contributo al finanziamento di un posto di responsabile di progetto «Media e migrazione», concluso il 20 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNMAS concernente il sostegno per lo sminamento umanitario a Gaza tramite il Fondo fiduciario volontario, concluso il 12 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUSA concernente un contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici delle Nazioni Unite, concluso il 20 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA concernente un contributo al Multi-YearAppeal 2014, concluso il 7 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUSKO concernente un contributo al finanziamento di un posto di esperto nel team che si occupa della riforma del settore della sicurezza, concluso il 3 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUSKO concernente un contributo al progetto relativo alla protezione dei fanciulli nelle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, concluso il 31 ottobre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUR concernente il progetto relativo allo sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare, concluso il 14 agosto 2014 2.5.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSP, e l'UNIDIR concernente un contributo al progetto relativo agli sviluppi tecnologici e all'autonomia, in particolare gli effetti di droni e robot sulla sicurezza e il controllo degli armamenti, concluso il 28 marzo 2014 2.5.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNODA concernente un contributo al fondo per il sostegno della collaborazione sul disciplinamento degli armamenti, concluso il 26 marzo 2014 2.5.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSP, e l'UNODA concernente un contributo al progetto relativo agli insegnamenti e al processo di verifica del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite, concluso il 21 maggio 2014 2.5.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNRCPD concernente le due giornate di workshop sullo sviluppo delle capacità nel controllo delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro nell'ambito del programma di azione delle Nazioni Unite, concluso il 26 aprile 2014 Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti 2.6.1 Scambio di note tra la Svizzera e la Colombia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 28 maggio 2014 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 24 aprile 2014 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.8.1 Accordo quadro sul partenariato e la collaborazione tra la Svizzera e l'IGAD, concluso il 4 luglio 2014 2.5.52

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Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e le Barbados, rappresentate dalla loro Missione permanente presso l'ONU a Ginevra, concernente il sostegno per il seminario del SIDS sulla promozione della sostenibilità in considerazione della vulnerabilità ecologica organizzato nell'ambito delle festività per il 50° anniversario dell'UNCTAD a Ginevra, concluso il 5 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'IOF, rappresentato dalla Delegazione permanente dell'IOF presso l'ONU/OI a Ginevra, concernente un contributo finanziario del DFAE alla Delegazione permanente dellOIF, concluso il 26 marzo 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 14 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permamente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Political Affairs/Liaison Officer», concluso il 14 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo supplementare al «Perception Change Project», concluso il 17 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e le Figi, rappresentate dalla Missione permanente della Repubblica delle Figi presso l'ONU/OI a Ginevra, concernente un contributo finanziario del DFAE alla Missione permanente della Repubblica delle Isole Figi, concluso il 19 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto relativo al programma Repository dell'OSCE in materia di disarmo e di non proliferazione in Ucraina, concluso il 14 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE relativo al sostegno di esperti nazionali per la partecipazione a misure dellOSCE volte a instaurare la fiducia nel settore cibernetico, concluso il 22 ottobre 2014

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2.8.10 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 17 dicembre 2014 2.8.11 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 17 dicembre 2014 2.8.12 Allegato all'accordo di finanziamento tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente un secondo fondo speciale NATO-PfP/MED in Mauritania, concluso il 18 dicembre 2014 2.8.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DOI, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2014, concluso il 10 giugno 2014 2.8.14 Accordo tra la Svizzera e lUNIDIR concernente il diritto internazionale e il comportamento degli Stati nel ciberspazio, concluso il 28 novembre 2014 2.8.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DOI, e l'UNITAR concernente l'«UNITAR Post-2015 Development Agenda Orientation and Training Programme», concluso il 14 aprile 2014 2.8.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DOI, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR nel 2014, concluso il 18 agosto 2014 2.8.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DOI, e l'UNITAR concernente l'undicesimo seminario per i rappresentanti speciali e personali e gli inviati del Segretario generale dell'ONU, concluso il 17 dicembre 2014 2.8.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento parziale di un progetto per migliorare l'attuazione delle disposizioni legali per la lotta al terrorismo, concluso il 9 dicembre 2014

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2.8.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento di un workshop regionale volto a rafforzare la cooperazione in Asia centrale nel settore della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento di azioni terroristiche con riferimento ai combattenti terroristi stranieri, concluso il 10 dicembre 2014 2.8.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DOI, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2014, concluso il 18 agosto 2014 2.8.21 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale 2.8.22 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

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Dipartimento federale dell'interno

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso l'8 ottobre 2014, RS 0.142.111.762 4.2 Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e il Camerun, concluso il 26 settembre 2014, RS 0.142.112.279 4.3 Accordo tra la Svizzera il Camerun sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 26 settembre 2014, RS 0.142.112.272 4.4 Accordo tra la Svizzera e la Francia sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del Regolamento Dublino III, concluso il 9 ottobre 2014, RS 0.142.392.681.349 4.5 Accordo tra la Svizzera e il Kazakistan sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 4 marzo 2010, RS 0.142.114.709 4.6 Accordo tra la Svizzera e il Kazakistan concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 4 marzo 2010, RS 0.142.114.702 4.7 Accordo tra la Svizzera e il Qatar sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, concluso il 29 maggio 2014, RS 0.142.116.562 4.8 Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e la Tunisia, concluso l'11 giugno 2012, RS 0.142.117.589 4.9 Accordo tra la Svizzera e la Tunisia relativo allo scambio di giovani professionisti, concluso l'11 giugno 2012, RS 0.142.117.587

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5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercitazione «JAWTEX 2014», concluso il 13 marzo 2014 5.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la messa a disposizione del sostegno fornito dalla nazione ospitante nell'ambito dell'esercizio di truppa «D-CH ABC FTX 14», concluso il 19 settembre 2014 5.1.3 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercizio «Tiro Alto 2014», concluso il 7 novembre 2014 5.1.4 Accordo tecnico tra la Danimarca e la Svizzera, rappresentata dal DDPS, l'Austria, il Belgio, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America concernente il sostegno fornito dalla nazione ospitante per l'esercizio «NIGHT HAWK 14», concluso il 26 agosto 2014 5.1.5 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente uno scambio a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 1° marzo 2014 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole a un corso di addestramento UAS a Emmen, concluso il 24 febbraio 2014 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2014» ad Albacete, in Spagna, concluso il 3 settembre 2014 5.1.8 Accordo tecnico tra la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, e la Svizzera, rappresentata dal DDPS, la Germania, il Belgio, il Canada, la Spagna, la Danimarca, l'Estonia, gli Stati Uniti, la Grecia, l'Italia, il Regno Unito, la Svezia, la Turchia, nonché il Comando supremo delle Forze alleate in Europa della NATO concernente il sostegno fornito dalla Parte ospitante per l'esercizio «NOBLE ARROW 2014», concluso il 22 settembre 2014

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Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree italiane concernente la visita della base aerea di Sion da parte della Scuola per piloti italiana, concluso il 29 aprile 2014 5.1.10 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Regno di Norvegia, rappresentato dal Ministero della difesa, concernente l'esercizio «Cold Response 2014», concluso il 21 febbraio 2014 5.1.11 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania concernente la partecipazione all'esercizio «TIGER MEET 2014», concluso il 18 aprile 2014 5.1.12 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercizio militare «NIGHTWAY 2014», concluso il 4 novembre 2014 5.1.13 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzo da parte del personale delle Forze aeree svizzere del centro di lotta contro gli incendi di Woensdrecht, concluso il 27 settembre 2014 5.1.14 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'esercito svedese concernente le attività bilaterali di addestramento delle Forze aeree nel corso dell'anno 2014, concluso il 7 gennaio 2014 5.1.15 Accordo tra la Svizzera e la Svezia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 14 marzo 2014; RS 0.512.171.41 Altri trattati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.2.1 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria concernente la cooperazione binazionale in campo sanitario nell'area d'impiego della KFOR in Kosovo, concluso il 17 aprile 2014 5.2.2 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 28 gennaio 2014 5.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la cooperazione in materia d'armamento, concluso il 21 novembre 2012 5.2.4 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein al sistema di allarme «POLYALERT», concluso il 13 ottobre 2014 5.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la NATO Support Agency (NSPA) concernente l'appoggio logistico fornito nel Camp Novo Selo in Kosovo, concluso il 23 luglio 2014 5.1.9

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6

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dall'AFC, e la Cina, rappresentata dall'Amministrazione generale delle dogane, concernente il sistema di scambio dei dati delle dichiarazioni di origine degli esportatori autorizzati conformemente all'articolo 3.16 dell'accordo di libero scambio, concluso il 16 giugno 2014

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2007 453), messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2009 4197) e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2014 3525) 7.1.1 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma svizzerorumeno per PMI, concluso il 16 gennaio 2014 7.1.2 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, concluso il 22 aprile 2014 7.2 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania concernente un sostegno finanziario al «Municipal Infrastructure Programme III/IV», concluso il 7 novembre 2014 7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bosnia Erzegovina concernente un contributo al progetto «Water Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II», concluso il 15 ottobre 2014 7.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto «Tajik Water, Phase II», concluso il 5 novembre 2014 7.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente lo «Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account» in Ucraina, concluso il 5 novembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento delle attività per lo sviluppo delle capacità della Corte dei conti della Repubblica del Tagikistan, concluso il 6 gennaio 2014 7.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Kirghizistan e l'impresa di servizio pubblico JSC «Electric Power Plants» concernente un sostegno finanziario al risanamento dell'impianto idroelettrico di At Bashy, concluso il 21 maggio 2013 7.2.7 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente il rafforzamento della competitività delle PMI nel settore tessile e dell'abbigliamento, concluso il 22 maggio 2014 7.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kosovo concernente il progetto «Smaltimento delle acque di scarico nel sud-ovest del Kosovo, fase III», concluso il 5 giugno 2014 7.2.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto «Khujand Wastewater Rehabilitation Project III», concluso il 13 marzo 2014 7.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto «North Tajik Water Rehabilitation Project II», concluso il 13 marzo 2014 7.2.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, l'IPI svizzero e il Tagikistan concernente il progetto «Strengthening the Tajik Intellectual Property System», concluso il 17 giugno 2014 7.2.12 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e gli Stati Uniti d'America, rappresentati dall'USAID, concernente il programma di promozione delle PMI in Macedonia, concluso il 1° settembre 2014 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139): Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 7.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Colombia concernente il progetto «Strengthening the data management systems of Colombia's land policies», concluso il 26 marzo 2014 7.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UE concernente il sostegno del controllo esterno vietnamita, concluso il 13 novembre 2014 7.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il progetto «Hydropower Sustainability Assessment Protocol», concluso il 22 maggio 2014 7.2.5

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il finanziamento del progetto «Sustainable Recycling Industries ­ SRI», concluso il 22 maggio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Laos concernente il rafforzamento della politica commerciale, concluso il 20 marzo 2014 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità nel settore delle analisi e delle previsioni macroeconomiche, concluso il 22 gennaio 2014 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam, rappresentato dalla Banca centrale del Vietnam, concernente l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità per il settore finanziario vietnamita, concluso il 15 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente l'impiego di cittadini svizzeri in qualità di «Junior Professional Officers», concluso il 5 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un contributo versato «Trade Facilitation Support Program Trust Fund», concluso il 28 giugno 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento di un PEFAAssessment in Azerbaigian, concluso il 13 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni pubbliche di controllo esterno, concluso l'11 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il finanziamento del programma di sviluppo e riforma del settore finanziario in Sudafrica, concluso il 22 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente l'esecuzione di revisioni della governance presso le imprese pubbliche e i regolatori in Ghana, concluso il 21 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento del progetto per il rafforzamento delle finanze pubbliche e del settore finanziario della Tunisia, concluso il 3 settembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'AIS concernente il sostegno al fondo fiduciario multilaterale «FIRST Initiative», concluso il 18 dicembre 2014 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente un fondo fiduciario per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, concluso il 25 febbraio 2014 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente lo sviluppo di uno strumento diagnostico per le autorità fiscali, concluso il 13 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'AIS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche in Nepal, concluso il 12 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IFC concernente il progetto regionale di Corporate Governance, concluso l'11 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IFC concernente un fondo fiduciario per il finanziamento di un partenariato globale per la creazione di più posti di lavoro e di impieghi di migliore qualità nel settore privato, concluso l'11 aprile 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ITC concernente un contributo versato all'«ITC Trust Fund» a favore di un progetto di sostegno a Paesi in sviluppo in vista dell'attuazione dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi, concluso il 15 settembre 2014 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Tunisia e l'ITC concernente il progetto di sostegno della concorrenzialità delle catene di valore aggiunto nel settore tessile e dell'abbigliamento, fase 1, concluso il 3 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il gestore del fondo Locfund II (Bolivia), BIM Microfinance II Sagl (Canada), la Banca interamericana di sviluppo (USA), il Fondo norvegese d'investimento per i Paesi in sviluppo, la Società belga d'investimento per i Paesi in sviluppo e altri partner contraenti concernente un dispositivo tecnico di assistenza per il fondo di microfinanza Locfund, concluso il 25 giugno 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il cofinanziamento di una guida sull'obbligo di diligenza nel settore finanziario, concluso il 25 luglio 2014 7.3.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto di riforma del registro di commercio in Vietnam, concluso il 30 luglio 2014 7.3.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Colombia ­ Cosmetic Sector Quality», concluso il 29 settembre 2014 7.3.27 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Tanzania, l'UNCTAD, l'UNIDO, l'ILO, l'ITC e l'UNOPS concernente il progetto «UN Trade Cluster Tanzania ­ Market value chains relating to horticultureal products for responsible tourism market access», concluso il 2 aprile 2014 7.3.28 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Laos, l'UNCTAD, l'UNIDO, l'ILO, l'ITC e l'UNOPS concernente il progetto «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», concluso il 28 ottobre 2014 7.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNCTAD concernente il World Investment Forum 2014, concluso il 1° ottobre 2014 7.3.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente il progetto «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», concluso il 27 ottobre 2014 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e l'Argentina, rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze pubbliche, concernente il rimborso del debito, concluso l'11 novembre 2014 7.4.2 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, concluso il 30 ottobre 2014, RS 0.412.151.4 7.4.3 Decisione del Consiglio dei ministri sulla detenzione di scorte pubbliche ai fini della sicurezza alimentare nel quadro dell'Accordo che istituisce l'OMC, conclusa il 7 dicembre 2013 7.4.4 Protocollo d'intesa sulle disposizioni relative all'amministrazione dei contingenti doganali per i prodotti agricoli così come definiti nell'articolo 2 dell'allegato A.3 dell'Accordo che istituisce l'OMC, concluso il 7 dicembre 2013 7.3.24

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Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera da un lato, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica dall'altro, concluso il 5 dicembre 2014

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo multilaterale M 264 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo alla marcatura di pacchi di bombole, concluso il 24 marzo 2014 8.2 Accordo multilaterale M 267 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente il trasporto di bombole utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei, concluso il 24 marzo 2014 8.3 Accordo multilaterale M 268 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente il traporto di imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti (ONU 3509), concluso il 24 marzo 2014 8.4 Accordo multilaterale M 269 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo alla marcatura dei numeri ONU sulle bombole di GPL, concluso il 24 marzo 2014 8.5 Accordo multilaterale M 271 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente i dispositivi per additivi come parte della strumentazione di servizio dei veicoli cisterna, concluso il 24 marzo 2014 8.6 Accordo multilaterale M 272 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo al trasporto di pile e batterie agli ioni di litio e al litio metallico e di apparecchiature contenenti tali pile e batterie trasportate per lo smaltimento o il riciclaggio ai sensi della disposizione speciale 636, concluso il 24 marzo 2014 8.7 Accordo multilaterale M 273 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente la marcatura delle bombole per gas, concluso il 26 agosto 2014

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Accordo Multilaterale M 281 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo al trasporto di rifiuti contaminati da virus responsabili della febbre emorragica, concluso l'8 dicembre 2014 Accordo concernente il coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia per la radiodiffusione digitale terrestre nelle bande IV e V, concluso il 25 marzo 2014 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Francia, della Germania e del Lussemburgo concernente la ripartizione del dominio delle frequenze 406.100­410.00 MHz in gamme preferenziali, concluso il 6 febbraio 2014 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 luglio 2013 Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la riapertura della linea ferroviaria tra Belfort e Delle e il relativo cofinanziamento da parte della Svizzera, nonché l'esercizio della linea ferroviaria fra Belfort, Delle e Delémont, conclusa l'11 agosto 2014 Accordo tra la Svizzera e l'Italia per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 28 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti, e l'Italia, rappresentata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie concernente le tratte di linea tra i confini di Stato e le stazioni di confine tra le reti ferroviarie svizzera e italiana e l'accesso a tali tratte di linea, concluso l'8 luglio 2014 Protocollo di attuazione tra la Svizzera e l'Italia concernente le procedure di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di messa in servizio delle locomotive e dei veicoli di tipo convenzionale e ad alta velocità destinati al trasporto dei viaggiatori, concluso il 29 gennaio 2014 Accordo tra la Svizzera e la Russia relativo ai trasporti internazionali su strada, concluso il 20 ottobre 2014, RS 0.741.619.665

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e gli altri accordi associati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1289/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 19 febbraio 2014, RS 0.362.380.058

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Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 118/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione di Dublino, concluso il 17 marzo 2014, RS 0.142.392.680.02 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 259/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 24 aprile 2014, RS 0.362.380.059 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2737 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Bielorussia, Camerun, Georgia, Moldova, Ucraina ed Emirati arabi uniti, concluso il 30 maggio 2014 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2727 definitivo che modifica la decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo, del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 30 maggio 2014 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 509/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 6 giugno 2014, RS 0.362.380.060 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex, concluso il 25 giugno 2014, RS 0.362.380.061 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 5338 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Irlanda, concluso il 3 settembre 2014 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 6146 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Capo Verde, in Kenia e nelle Filippine, concluso il 24 settembre 2014

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9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 6141 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, Costa Rica, Mozambico e Uzbekistan, concluso il 24 settembre 2014 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 7594 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 definitivo, per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina, concluso il 20 novembre 2014 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 giugno 2014 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 19 marzo 2014 9.14 Scambio di note tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 1° luglio 2014 9.15 Scambio di note tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 18 settembre 2014 9.16 Scambio di note tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 marzo 2014 9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'Estonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 agosto 2014 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 gennaio 2014 9.19 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 3 settembre 2014 9.20 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 febbraio 2014 9.21 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 19 dicembre 2014 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 26 maggio 2014

3382

3816

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9.23 Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 7 novembre 2014 9.24 Scambio di note tra la Svizzera e la Lituania concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 25 luglio 2014 9.25 Scambio di note tra la Svizzera e il Lussemburgo concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 settembre 2014 9.26 Scambio di note tra la Svizzera e la Norvegia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 22 maggio 2014 9.27 Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 aprile 2014 9.28 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 19 settembre 2014 9.29 Accordo quadro tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 gennaio 2014 9.30 Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 febbraio 2014 9.31 Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 febbraio 2014 9.32 Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 23 aprile 2014 9.33 Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 12 settembre 2014 9.34 Scambio di note tra la Svizzera e la Slovacchia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 15 gennaio 2014 9.35 Scambio di note tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 14 febbraio 2014 9.36 Scambio di note tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 23 settembre 2014 9.37 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 30 ottobre 2014

3829

3830

3831

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3840

3841

3842

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3383

10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimenti 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3384

3844 3844 3897 3898 3902 3903 3904 3924

Abbreviazioni AAS

ADD

AELS AIS BERS BIRS/IBRD BIS BM CE CICR CSI DATEC DDIP DDPS DFAE DFGP DOI DPS DSC DSU Europol FAO FMI IGAD ITC LAgr

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordi di associazione alla normativa di Dublino) (RS 0.142.392.68) Associazione europea di libero scambio Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo(International Bank for Reconstruction and Development) Banca interamericana di sviluppo Banca mondiale Comunità europea Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali DFAE Divisione Politica di sicurezza del DFAE Direzione dello sviluppo e della cooperazione Divisione Sicurezza umana del DFAE Ufficio europeo di polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Fondo monetario internazionale Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernamental Authority on Development) International Trade Centre Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)

3385

LCStr LFerr LNA LM LOGA LSO LStr NATO OCHA OCSE OHCHR OIL OIM OMC OMS ONG ONUG OSCE PAM PMI SECO UE UFCOM UNCCD UNDP UNDPA UNESCO UNFPA

3386

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.010) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Segreteria di Stato dell'economia Unione europea Ufficio federale delle comunicazioni Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund)

UNHCR UNICEF UNIDIR UNIDO UNITAR UNO UNOPS UNRWA

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Childrens'Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

3387

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto, presentato in ossequio a questa disposizione, menziona gli accordi conclusi nel 2014 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Il rapporto contiene inoltre le decisioni dei comitati misti o di altri organi istituiti dai trattati, per quanto queste decisioni possano avere valore di trattato o di emendamento di un trattato esistente. Il Consiglio federale determina, in base alla portata della decisione considerata, se questa condizione è adempiuta.

I trattati conclusi in gran numero in ambiti importanti (cooperazione allo sviluppo, affari militari) sono classificati per tema preceduti da un'introduzione che espone il contesto politico in cui si inserisce l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen, ovvero Dublino/Eurodac, approvati dal Consiglio federale come trattati figurano anch'essi nel presente rapporto. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico.

3388

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto, rispetto all'anno scorso.

Capitolo

2013

2014

Capitolo 2 Capitolo 2.1 Capitolo 2.2 Capitolo 2.3 Capitolo 2.4 Capitolo 2.5 Capitolo 2.6

1 31 128 87 59 2

_ 25 113 89 56 2

8

26

13

22

3

_

Trattati del DFAE Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Aiuto umanitario Promozione civile della pace e sicurezza umana Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Capitolo 2.7 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Capitolo 2.8 Altri trattati internazionali del DFAE Capitolo 3

Trattati del DFI

Capitolo 4

Trattati del DFGP

8

9

Capitolo 5

Trattati del DDPS

11

20

Capitolo 6

Trattati del DFF

1

1

Capitolo 7 Capitolo 7.1 Capitolo 7.2 Capitolo 7.3 Capitolo 7.4

Trattati de DEFR Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Altri trattati del DEFR

1 15 37 4

2 13 30 4

Capitolo 8

Trattati del DATEC

Capitolo 9

Schengen ­ Dublino/Eurodac

Totale

9

16

11

11

429

439

129

164

3

3

Modifiche di trattati 10.1

DFAE

10.2

DFI

10.3

DFGP

17

7

10.4

DDPS

2

2

10.5

DFF

4

5

10.6

DEFR

44

78

10.7

DATEC

13

11

212

270

Totale

3389

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale o no. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale, ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore.

L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3390

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) nonché messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2014 3525) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei 10 Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impegnati completamente fino alla metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014. I contributi per la Croazia verranno impegnati entro la metà del 2017. Lo scorso anno non è stato pertanto concluso nessun nuovo trattato, ma ne sono stati modificati 143 per progetti in corso.

Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

3391

2.2

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera mira a favorire uno sviluppo duraturo globale per ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. La DSC sostiene la decentralizzazione, il buon governo e l'accesso delle popolazioni sfavorite alla consulenza giuridica e ai servizi sociali.

Essa promuove la riforma dei sistemi sanitari e la distribuzione decentralizzata dell'acqua, l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo di filiere di valore aggiunto che consentano in particolare alle popolazioni povere e rurali di accedere al mercato. Altri temi della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est sono i cambiamenti climatici e la migrazione. La cooperazione mira a sostenere gli sforzi profusi dai Governi, dagli attori della società civile e dall'economia privata per risolvere i problemi connessi alla transizione.

3392

2.2.1

Accordo tra la Svizzera e l'Albania concernente il progetto «Formazione professionale nel sistema duale (CEFA)», concluso il 19 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina gli obiettivi e i compiti nel quadro della riforma dei servizi sociali integrati in corso: ­ integrazione sociale e scolastica dei Rom; ­ migliori prestazioni e capacità dei servizi sociali nei quattro comuni albanesi di Tirana, Korça, Berat ed Elbasan; ­ documentazione e valutazione delle esperienze dei responsabili di progetto statali e non statali.

B.

Il programma ha lo scopo di rafforzare l'integrazione dei Rom grazie ad un migliore sistema sociale con prestazioni adeguate al fabbisogno e di alta qualità a livello locale e regionale e di ridurre la marginalizzazione e la povertà.

C.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3393

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania concernente il finanziamento del programma «Per un'effettiva integrazione dei giovani sul mercato del lavoro (Risi)», concluso il 17 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nel quadro del programma «Per un'effettiva integrazione dei giovani sul mercato del lavoro (Risi)».

B.

Il programma ha lo scopo di promuovere l'accesso all'occupazione e al reddito per giovani donne e uomini tra i 15 e i 29 anni in Albania.

Obiettivi specifici: per quel che riguarda le istituzioni: le aziende sviluppano e creano posti di lavoro per giovani nei settori sovvenzionati.

Per quel che riguarda la popolazione: l'accesso dei giovani all'occupazione viene migliorato grazie ad una mediazione efficace presso i datori di lavoro, in particolare nei settori selezionati.

C.

4,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3394

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dal Ministero per l'amministrazione territoriale, concernente il progetto per migliorare l'autonomia locale, concluso il 4 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'Armenia per quel che riguarda l'attuazione di un progetto volto a migliorare l'autonomia locale armena. In collaborazione con altri donatori la Svizzera sostiene il Governo armeno nel progetto di ampliare i comuni e al contempo di decentralizzare l'amministrazione. Fornisce un sostegno tecnico al potenziamento delle capacità e mette a disposizione la propria perizia in fatto di decentralizzazione. L'accesso dei comuni a investimenti di capitale viene agevolato e la fornitura di prestazioni pubbliche, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione sono consolidate.

B.

Attualmente il sistema di autonomia locale in Armenia si presenta in modo frammentato. Esistono 915 comuni, in parte molto piccoli. In genere lavorano in modo inefficiente e dispongono di poco potere decisionale. Questa situazione ostacola lo sviluppo economico locale e non permette di fornire effettive prestazioni ai cittadini. Per questo motivo ingrandire i comuni rappresenta un primo passo per maggiori investimenti nello sviluppo locale.

C.

5,115 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2014 e copre il periodo dal 4 luglio 2014 al 18 maggio 2018. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, l'altra parte può denunciarlo con effetto immediato.

3395

2.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di riforma del sistema sanitario nel Kirghizistan, concluso il 31 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Kirghizistan nell'attuazione di un progetto volto a migliorare la promozione della salute e la prevenzione, in modo da riformare il sistema sanitario nel Kirghizistan.

B.

Il progetto è attuato dalla Croce Rossa Svizzera dal 1999 su mandato bilaterale della DSC. Nel 2005 è stato dotato di un settore relativo alla promozione della salute grazie al contributo svedese. Dal 2011 il progetto, il cui obiettivo è la riforma del sistema sanitario nel Kirghizistan, è cofinanziato dal Servizio dello sviluppo del Liechtenstein. È stato riconosciuto che questo modello per il settore della promozione della salute ha avuto il maggior successo. Il progetto riordina il sistema sanitario del Kirghizistan. In particolare migliora l'igiene negli ospedali e nei servizi medici delle regioni di Naryn e di Talas.

C.

4,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3396

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di smaltimento dei rifiuti e di controllo delle infezioni negli ospedali, concluso il 31 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la Svizzera e il Kirghizistan per quel che riguarda l'attuazione di un progetto volto a migliorare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza medica e i controlli delle infezioni.

B.

Molti ospedali chirghisi raccolgono i rifiuti medici all'interno dell'area ospedaliera. Lo scopo è migliorare lo smaltimento dei rifiuti medici in tutto il Paese e ridurre il rischio di infezioni negli ospedali.

C.

3,06 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, l'altra parte può denunciarlo per scritto con effetto immediato.

3397

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alle amministrazioni locali, concluso il 6 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione nella fase introduttiva del progetto di sostegno all'amministrazione locale.

B.

Il progetto rappresenta una priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'amministrazione e delle autorità comunali.

C.

720 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3398

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sostegno al sistema rurale di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque di scarico, concluso il 5 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nella quinta fase del progetto di sostegno al sistema rurale di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque di scarico.

Il progetto è composto da tre elementi: a) società regionali kosovare forniscono acqua alla maggior parte della popolazione e gestiscono i sistemi idrici rurali.

b) Le prestazioni di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque di scarico in Kosovo sono sostenibili.

c) Esiste un coordinamento tra strutture rurali di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque di scarico.

B.

Il progetto rappresenta una priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro delle finanze.

C.

13,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La data tardiva della sua entrata in vigore è dovuta alla pianificazione e alle procedure proprie al Governo kosovaro. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3399

2.2.8

Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero per l'integrazione europea, concernente il progetto di sostegno allo sviluppo di una società democratica in Kosovo, concluso il 9 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione concernente la seconda fase del progetto di sostegno allo sviluppo di una società democratica in Kosovo. Il progetto ha due scopi principali: ­ cittadini e organizzazioni della società civile kosovari assumono un ruolo attivo nella domanda di prestazioni di alta qualità, buon governo, parità dei sessi e integrazione delle minoranze.

­ La diaspora collabora attivamente allo sviluppo democratico e sociale in Kosovo partecipando al processo decisionale politico e con la trasmissione di know-how.

B.

Il progetto costituisce uno dei punti principali del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde ad un settore prioritario d'intervento del Governo kosovaro.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3400

2.2.9

Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione comunale e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alla decentralizzazione e ai comuni (DEMOS), concluso l'11 novembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nel progetto di sostegno alla decentralizzazione e ai comuni. DEMOS sostiene il Kosovo nel processo di transizione verso uno Stato democratico decentralizzato in cui i comuni amministrano in base a principi sociointegrativi e forniscono prestazioni efficaci secondo le priorità e il fabbisogno dei cittadini.

B.

Il progetto rappresenta una priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'amministrazione e delle autorità comunali.

C.

12,82 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017. La data tardiva della sua entrata in vigore è dovuta alla pianificazione e alle procedure proprie al Governo kosovaro.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3401

2.2.10

Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'integrazione europea, concernente il progetto di sostegno alla campagna d'informazione sulla migrazione illegale, concluso il 22 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione concernenti il progetto di sostegno alla campagna d'informazione sulla migrazione illegale.

B.

Il progetto corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'integrazione europea.

C.

240 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2013 e copre il periodo dal 25 novembre 2013 al 30 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3402

2.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dalla segreteria generale, concernente il progetto «Missioni di consulenza per il potenziamento di piccole e medie industrie in Macedonia», concluso il 4 marzo 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione di un progetto destinato a sostenere lo sviluppo del settore delle PMI nella Repubblica di Macedonia mettendo a disposizione prestazioni di consulenza e di esperti. Questi ultimi forniscono prestazioni per dieci aziende macedoni. Il progetto è attuato da Swisscontact in stretta collaborazione con la segreteria generale del Governo macedone.

B.

Lo scopo principale del progetto è rafforzare la competitività, migliorare la qualità dei prodotti e dei processi, creare e mantenere posti di lavoro e aumentare gli introiti e gli utili di dieci piccole e medie industrie in Macedonia. L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e la segreteria generale del Governo della Repubblica di Macedonia.

C.

47 760 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3403

2.2.12

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale, concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso il 23 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'attuazione del progetto con cui vengono messe a disposizione della Repubblica di Macedonia i mezzi necessari per contrastare il progressivo degrado del letto del fiume Strumica, migliorare il bilancio ecologico del sistema e la relativa resistenza alle crescenti emissioni dannose. Il progetto ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione, la qualità dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di smaltimento delle acque di scarico.

B.

I gruppi centrali nazionali, regionali e locali partecipano insieme all'allestimento di un piano di sfruttamento del letto del fiume Strumica e ai lavori di preparazione per la protezione e l'uso efficiente dell'acqua freatica in Macedonia. L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con il Governo macedone.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2014 e copre il periodo dal 23 luglio 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3404

2.2.13

Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DSC, e l'Uzbekistan, rappresentato dal Ministero dell'economia e del commmercio esteri, concernente il progetto di sistema di deflusso delle acque di scarico e di approvvigionamento idrico rurale in Uzbekistan, concluso il 6 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione fra la Svizzera e l'Uzbekistan concernente l'attuazione di un progetto volto a migliorare il sistema di deflusso delle acque di scarico e di quello di approvvigionamento idrico rurale in Uzbekistan.

B.

Lo scopo del progetto è fornire un contributo per migliorare le condizioni di vita e sanitarie della popolazione della valle Ferghana e della regione SyrDarya, creare un accesso duraturo all'approvvigionamento idrico e alla canalizzazione nonché permettere un migliore accesso all'acqua potabile e a metodi di igiene e canalizzazione. Un altro scopo è integrare il nuovo modello di prestazioni decentralizzate nel settore dell'approvvigionamento idrico e della canalizzazione a livello nazionale.

C.

6,037 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, l'altra parte può denunciarlo per scritto con effetto immediato.

3405

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di canalizzazione e di approvvigionamento idrico nella valle di Fergana in Tagikistan, concluso il 4 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Tagikistan nell'attuazione di un progetto volto a migliorare il sistema di canalizzazione e dell'approvvigionamento idrico rurale nella valle di Fergana nel Tagikistan. Il progetto ha lo scopo di permettere alla popolazione un accesso duraturo all'approvvigionamento idrico e al sistema di canalizzazione.

B.

Lo scopo del progetto è contribuire a migliorare le condizioni di vita e sanitarie della popolazione mettendole a disposizione un migliore accesso all'acqua potabile e a metodi più opportuni di igiene e canalizzazione. Un ulteriore scopo è integrare il nuovo modello di prestazioni decentralizzate di approvvigionamento idrico e di canalizzazione a livello nazionale.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, l'altra parte può denunciarlo per scritto con effetto immediato.

3406

2.2.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di gestione statale delle risorse idriche nel Tagikistan, concluso il 4 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Tagikistan nell'attuazione del progetto volto a consolidare la gestione delle risorse idriche a livello nazionale e locale. In collaborazione con altri donatori viene portato avanti il processo di riforma del settore idrico di cui viene incentivata la gestione decentralizzata; inoltre vengono potenziati modelli di autofinanziamento dell'approvvigionamento idrico.

B.

Nel settore della gestione delle risorse idriche il Tagikistan ha mantenuto le complesse strutture gerarchiche ereditate dal periodo postsovietico. Il progetto ha lo scopo di potenziare la gestione delle risorse idriche, l'approvvigionamento idrico e la gestione dell'irrigazione a livello nazionale e locale. È dunque necessario garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua e cibo, ridurre il rischio di catastrofi dovute a fenomeni idrici, migliorare le condizioni di vita e aumentare gli indicatori socioeconomici in zone rurali.

C.

7,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, l'altra parte può denunciarlo per scritto con effetto immediato.

3407

2.2.16

Accordo tra la DSC e la BM concernente il cofinanziamento del progetto «Sviluppo di infrastrutture regionali e comunali in Georgia», concluso il 7 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la BM concernente l'allestimento di un fondo fiduciario di donatori al fine di attuare un progetto di sviluppo di infrastrutture regionali e comunali. Il progetto sostiene i piani di decentralizzazione del Governo georgiano potenziando la fornitura di servizi pubblici.

B.

Su richiesta del Governo georgiano, la DSC sostiene il sistema locale di autonomia amministrativa per i servizi pubblici di base. Si tratta di una componente che completa un programma già esistente della BM nel settore dello sviluppo regionale e comunale delle infrastrutture, incentrata sul potenziamento delle capacità nelle funzioni basilari di gestione del ciclo progettuale, amministrazione finanziaria e patrimoniale. Il progetto è realizzato dalla BM e cofinanziato dalla Svizzera.

C.

5,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

3408

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2014 e copre il periodo dal 7 luglio 2014 al 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

2.2.17

Accordo tra la DSC e la BM concernente il finanziamento dei costi amministrativi del trasferimento del fondo armeno di investimento sociale in un fondo di sviluppo territoriale, concluso il 14 agosto 2014

A.

La DSC ha accordato al Governo armeno un credito non rimborsabile di 303 000 dollari americani per trasformare il fondo di investimento sociale in un fondo di sviluppo territoriale. Il presente accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la BM per il saldo dei costi di sorveglianza amministrativa dei progressi del progetto. Quest'ultimo ha lo scopo di sostenere i piani di decentralizzazione del Governo armeno grazie al potenziamento della fornitura di servizi pubblici.

B.

Su richiesta del Governo armeno la DSC sostiene il sistema di autonomia amministrativa locale nel settore dei servizi di base. Si tratta di una componente che completa un programma della BM già esistente nel settore dello sviluppo delle infrastrutture regionali e comunali. La BM sorveglia anche le attività finanziate dalla DSC volte a trasformare il fondo di investimenti sociali. Con il presente accordo la DSC indennizza la BM per questa attività.

C.

15 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2014 e copre il periodo dal 14 agosto al 31 maggio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3409

2.2.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS e l'IDA concernente il sostegno al progetto di riduzione dei fattori di rischio per la salute in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 17 luglio 2014

A.

Malattie croniche dovute ad uno stile di vita insano sono la principale causa di morte e disabilità in Bosnia ed Erzegovina. Il trattamento di malattie croniche richiede cure prolungate e terapie intensive che causano elevati costi sanitari.

B.

Il progetto promuove la redazione di leggi in grado di arginare il consumo di tabacco. Un ambiente privo di emissioni tabagiche dannose contribuisce a ridurre le malattie non trasmissibili causate dal tabagismo. Il progetto ha lo scopo di modificare il comportamento e creare un ambiente più sano. Le iniziative per la salute avviate in comune dalla società civile e dalle organizzazioni governative concentrano l'impegno sugli asili nido, sulle scuole e sulle aziende.

C.

2,896 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3410

2.2.19

Accordo tra la DSC e il Consiglio d'Europa concernente il finanziamento del progetto «Sostegno istituzionale all'associazione comunale armena», concluso il 31 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Consiglio d'Europa concernente un contributo al progetto di quest'ultimo volto a sostenere l'associazione comunale armena.

B.

In collaborazione con altri donatori la Svizzera sostiene i progetti del Governo armeno di ampliare i comuni e decentralizzare al contempo l'amministrazione. Fornisce assistenza tecnica per il potenziamento delle capacità e mette a disposizione la propria esperienza in fatto di decentralizzazione. Nel quadro di questo programma si prevede di sostenere anche il progetto del Consiglio d'Europa di potenziare le istituzioni dei comuni armeni.

C.

833 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2014 al 30 aprile 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3411

2.2.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso il 28 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione di un progetto con cui vengono messi a disposizione della Repubblica di Macedonia i mezzi necessari per contrastare il progressivo degrado del letto del fiume Strumica, migliorare l'equilibrio dell'ecosistema e la sua resistenza alle crescenti emissioni dannose. Il progetto ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e la qualità dell'approvvigionamento idrico nonché quella dei servizi di smaltimento delle acque di scarico.

B.

I gruppi centrali nazionali, regionali e locali definiscono in comune il quadro della collaborazione per l'allestimento di un piano di sfruttamento del letto del fiume Strumica e per i lavori di preparazione per la protezione e l'uso efficiente dell'acqua freatica in Macedonia. L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e il PNUS.

C.

315 790 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore 28 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3412

2.2.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sostegno all'attuazione della gestione statale delle risorse idriche nel quadro della riforma del settore idrico in Tagikistan, concluso il 30 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e il PNUS concernente il progetto di sostegno all'attuazione della gestione statale delle risorse idriche a livello nazionale e locale.

B.

Il progetto ha lo scopo di promuovere il dialogo politico tra il Governo e altri donatori, far avanzare il processo di riforma del settore idrico e di collegare la gestione decentralizzata delle acque alle attività pilota in corso nei vari bacini idrici. Il progetto serve inoltre a consolidare la gestione delle risorse idriche, l'approvvigionamento idrico e la gestione dell'irrigazione a livello nazionale e locale. Si prevede di far progredire la riforma del settore idrico con un dialogo politico unitario, una collaborazione tecnica coordinata ed efficaci piattaforme politiche e di consulenza nonché il sostegno a istituzioni governative. In tale processo si tiene conto delle esigenze di tutti coloro che usufruiscono delle risorse idriche.

C.

440 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, l'altra parte può denunciarlo per scritto con effetto immediato.

3413

2.2.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 18 luglio 2014

A.

Le amministrazioni locali sono oggi un elemento molto dinamico e responsabile della società in Bosnia ed Erzegovina. Le comunità locali sono organizzazioni comunali di autogestione di un quartiere o di un paese. Mentre i comuni raggiungono dimensioni relativamente ampie, queste comunità locali sono gli enti più vicini al cittadino. Dopo la guerra le competenze sono state ridistribuite e la funzione di questi enti indebolita. Ciononostante raccolgono la fiducia dell'80 per cento dei cittadini che li percepiscono come le organizzazioni che hanno più capacità di proteggere i loro interessi e diritti.

B.

Il progetto ha lo scopo di dare nuovo impulso alle comunità locali che forniscono un quadro già esistente di partecipazione del cittadino e integrazione sociale. Al fine di stabilire una collaborazione efficace, in un processo partecipativo vengono definiti la struttura organizzativa delle comunità locali e i loro rapporti con i comuni. Alcuni obiettivi specifici riguardano la creazione di condizioni quadro favorevoli e norme giuridiche nonché il potenziamento delle capacità degli attori interessati.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2014 e copre il periodo dal 18 luglio 2014 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3414

2.2.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto comune «Integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati», fase 3, concluso il 22 maggio 2014

A.

Negli ultimi dieci anni la situazione dei Rom, dei Valacchi e di altre minoranze in Serbia è peggiorata. Come conseguenza diretta della povertà 80 000 ragazzi non possono frequentare la scuola elementare. Dato che la DSC dal 2003 sostiene numerosi progetti dell'UNICEF, delle ONG e della Croce Rossa serba in questo settore, è stato deciso di sviluppare un programma comune che permetta l'integrazione sociale dei Rom e di altre minoranze, in particolare agevolando loro l'accesso all'istruzione. L'accordo concerne la parte del programma realizzata dall'UNICEF.

B.

Il programma comprende 70 comuni serbi che permettono ai Rom e ai ragazzi di altre minoranze di frequentare la scuola elementare e di integrarsi nella società. In tal modo, sono sostenute e consolidate le riforme in corso nel Ministero dell'educazione.

C.

517 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 maggio 2017. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3415

2.2.24

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il progetto di consolidamento e sviluppo sostenibile di comuni nella Serbia del Sud e nella Serbia del Sud-ovest (European Progres), concluso il 16 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con l'Unione europea e il Governo serbo nel consolidamento e nello sviluppo sostenibile di 34 municipi nella Serbia del Sud e del Sud-ovest.

B.

Con migliori condizioni economiche quadro e servizi municipali trasparenti si vuole stimolare uno sviluppo dinamico in tutta la regione. Dato che la Repubblica di Serbia si sta integrando in Europa, il consolidamento delle amministrazioni locali assume un ruolo sempre più importante in questo processo.

C.

4,860 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2014 e copre il periodo dal 16 giugno 2014 al 30 settembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3416

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNIDO concernente il progetto «Promozione di politiche di parità dei sessi nell'Europa sud-orientale», concluso il 14 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto volto a sostenere programmi e budget settoriali a livello centrale e locale e di consolidamento del controllo di programmi, misure e budget delle autorità centrali e locali in vista della realizzazione della parità dei sessi. Lo scambio di conoscenze ed esperienze nel settore del bilancio di genere (gender budgeting) promuove la diffusione di procedure consolidate e di know-how.

B.

Il progetto ha lo scopo di far progredire l'attuazione degli obblighi di realizzare la parità tra i sessi. I gruppi interessati devono essere messi in grado e abilitati a implementare un bilancio di genere. La DSC sostiene un progetto regionale per la Macedonia, l'Albania, la Bosnia e l'Erzegovina e la Repubblica di Moldavia con il finanziamento delle misure previste a livello locale in Macedonia.

C.

1,179 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2014 e copre il periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3417

2.3

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo» Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra le attività sulle regioni più povere del pianeta in Africa, Asia e America latina. Sostiene gli sforzi direttamente compiuti dai Paesi poveri e fragili e dalle loro popolazioni per affrontare i problemi di povertà e di sviluppo. Questo impegno in contesti fragili viene potenziato poiché è necessario superare ed evitare conflitti e crisi al fine di stabilizzare a lungo termine sia gli Stati sia le regioni e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. Programmi globali incentrati su un argomento hanno lo scopo di contribuire a ridurre i rischi globali. La Svizzera sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

3418

2.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Contributo svizzero a WARPO» per migliorare la gestione idrica integrata nel Bangladesh, concluso il 7 settembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nel finanziamento del progetto «Contributo svizzero a WARPO» volto a migliorare la gestione idrica integrata nel Bangladesh.

B.

Il progetto fa parte di uno dei tre capisaldi tematici (governanza locale) del programma di sviluppo Bangladesh, conforme alla strategia 2013­2017 della DSC per il Bangladesh, e ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita di gruppi poveri e svantaggiati mediante lo sfruttamento sostenibile delle risorse idriche.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 28 febbraio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3419

2.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, dell'integrazione africana, della francofonia e dei cittadini all'estero, concernente un contributo della DSC al progetto «Archiviazione di documenti» concluso il 4 settembre 2014

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario al Ministero degli affari esteri, dell'integrazione africana, della francofonia e dei cittadini all'estero volto a realizzare un progetto nel settore dell'archiviazione di documenti.

B.

Il programma ha lo scopo di allestire e far funzionare un centro di archiviazione che permetta al personale e agli utenti del ministero un accesso immediato alle informazioni di cui hanno bisogno.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2014 e copre il periodo dal 15 luglio 2014 al 15 gennaio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se la sua attuazione è impedita da una causa di forza maggiore, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3420

2.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero della decentralizzazione, della governanza locale, dell'amministrazione e della pianificazione territoriale, concernente un contributo della DSC al Ministero a favore del fondo di sostegno allo sviluppo dei comuni per il periodo 2014/2015, concluso il 15 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario al Ministero della decentralizzazione, della governanza locale, dell'amministrazione e della pianificazione territoriale a favore di un fondo di sostegno allo sviluppo dei comuni per il periodo 2014/2015.

B.

Il finanziamento della DSC ha lo scopo di sostenere l'attuazione del piano di sviluppo a livello comunale.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è in vigore dal 15 ottobre 2014 e copre il periodo dal 15 luglio 2014 al 15 gennaio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se la sua attuazione è impedita da una causa di forza maggiore, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3421

2.3.4

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente lo sviluppo del settore turistico in Bhutan, concluso il 7 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di promozione del settore turistico in Bhutan.

B.

Il progetto comprende un contributo allo sviluppo della formazione di personale specializzato nella gestione alberghiera al fine di potenziare la sostenibilità del settore turistico in Bhutan.

C.

25 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2014 e copre il periodo dal 25 dicembre 2013 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3422

2.3.5

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 5 dicembre 2014

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a rafforzare il sistema giudiziario in Bhutan.

B.

Il progetto si prefigge di sviluppare nel Bhutan un sistema giudiziario decentralizzato inteso a migliorare l'accesso alla giustizia, in particolare per la popolazione rurale.

C.

840 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3423

2.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto «Accesso alla giustizia», concluso il 29 gennaio 2014

A.

L'accordo disciplina la costituzione di capacità istituzionali della polizia boliviana nell'ambito dei diritti umani, in particolare per quel che riguarda la protezione del diritto delle donne ad una vita senza violenza. Riguarda due istituzioni della polizia boliviana: la direzione nazionale per i diritti umani (DNDH) e l'unità speciale per la lotta alla violenza (FELCV).

B.

Questo potenziamento è molto importante affinché le istituzioni possano svolgere i propri compiti. La DNDH viene rafforzata protraendo ed ampliando la preparazione degli istruttori alla rete di formazione diritti umani sostenuta dalla DSC già in una fase precedente. La FELCV è stata creata nel 2013 con l'entrata in vigore di una legge volta a garantire alle donne una vita senza violenza. Oggetto della legge è la prevenzione della violenza domestica e l'assistenza a donne vittime di atti violenti. Lo scopo dell'accordo è dotare questi nuovi enti di strumenti normativi, formare gli impiegati e sviluppare una campagna di informazione sulle attività e sulle competenze della FELCV.

C.

133 550 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni.

3424

2.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dello sviluppo e dal Ministero dell'istruzione, concernente il progetto di formazione professionale specifica ­ componente politica pubblica, concluso il 4 marzo 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Bolivia nel progetto per la formazione professionale specifica ­ componente politica pubblica.

B.

L'accordo riguarda il potenziamento delle capacità del sistema plurinazionale di certificazione delle competenze, il consolidamento di istituti di formazione alternativi per l'allestimento di reti, l'aumento della produttività regionale e la costituzione di una piattaforma di controllo della politica formativa statale. Da una parte la piattaforma intende permettere lo scambio di esperienze nel quadro del progetto di formazione professionale specializzata, dall'altra servire da elemento di connessione con altri attori del settore. Lo scopo del Ministero dell'istruzione è accelerare la diffusione di un nuovo modo di percepire la formazione a tutti i livelli del sistema affinché il sistema formativo possa essere in grado di rispondere alla poliedricità economica, culturale, spirituale, sociale e politica del Paese. Per raggiungerlo, le organizzazioni settoriali, sociali, territoriali e collettive devono essere coinvolte maggiormente nel processo di strutturazione e di attuazione della politica formativa.

C.

1,406 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2014 e copre il periodo dal 4 marzo 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3425

2.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero del lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale, concernente il progetto «Accesso al sistema giuridico», concluso il 7 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Bolivia nel progetto «Accesso al sistema giuridico».

B.

L'accordo ha lo scopo di potenziare le capacità istituzionali del Ministero del lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale (MTEPS) al fine di allestire e realizzare politiche per migliorare le condizioni di vita, di lavoro e sociali delle vittime del lavoro forzato e i loro parenti. Il progetto intende in primo luogo aumentare la presenza statale nelle regioni in cui sono diffuse le violazioni dei diritti sociali e del lavoro, ripristinare e permettere l'esercizio incondizionato dei diritti sociali e del lavoro, dei diritti umani e delle libertà fondamentali mediante ispezioni volanti in zone rurali e istituzionalizzare cicli di negoziati tripartiti tra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato. Inoltre intende consolidare le misure istituzionali sviluppate nelle fasi precedenti.

Nonostante siano stati fatti progressi nell'eliminazione del lavoro forzato e nell'introduzione dei diritti del lavoro nella Costituzione, il problema dell'asservimento e del lavoro forzato continua a sussistere. Il MTEPS non ha risorse di personale, economiche e di materiale sufficienti per esercitare in modo efficace le proprie competenze; inoltre il territorio dello Stato è molto vasto.

C.

180 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2014 e copre il periodo dal 7 maggio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3426

2.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'autonomia, concernente un progetto di potenziamento dell'associazionismo, concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina la collaborazione nell'acquisto di immobili da parte delle associazioni comunali dei dipartimenti e di federazioni delle associazioni comunali in Bolivia.

B.

Il sostegno fa parte di un progetto di ampliamento per promuovere uno sviluppo regionale partecipativo. Il progetto finanziato dalla Banca mondiale e dalla Svizzera prevede di potenziare la politica di decentralizzazione nazionale della Bolivia. I risultati della terza fase progettuale hanno mostrato che è importante prolungare il sostegno alla ristrutturazione del sistema comunale associativo.

C.

430 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 e copre il periodo dal 22 maggio 2014 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di violazioni gravi può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3427

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalle autorità autonome, concernente il progetto «Sviluppo di meccanismi di sostegno tecnico alle amministrazioni autonome nell'esercizio delle loro competenze e responsabilità», concluso il 20 giugno 2014

A.

Il progetto, sviluppato per sostenere istituzionalmente il Viceministero per gli investimenti pubblici e il finanziamento estero, ha lo scopo di potenziare le capacità delle amministrazioni autonome nel settore normativo, economico, finanziario e importante per l'informazione nonché nell'esercizio delle competenze nell'ambito di un sufficiente approvvigionamento di base.

B.

La legge quadro sull'autonomia e la decentralizzazione, entrata in vigore nel 2010, ha ampliato il potere delle amministrazioni autonome. Il progetto ha lo scopo di sostenere l'autorità autonoma boliviana, responsabile di mettere a disposizione la necessaria assistenza tecnica, affinché l'amministrazione autonoma sia in grado di esercitare le nuove competenze.

C.

92 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2014 e copre il periodo dal 20 giugno 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni.

3428

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo e del suolo rurali, concernente il progetto «Potenziamento delle capacità amministrative e istituzionali dell'ufficio del Ministero dello sviluppo e del suolo rurali», nel quadro del progetto «Mercati rurali», concluso il 1° luglio 2014

A.

L'accordo comprende il potenziamento delle capacità amministrative e istituzionali dell'ufficio del Ministero dello sviluppo e del suolo rurali.

B.

Grazie all'accordo l'ufficio dello sviluppo e del suolo rurali può potenziare i processi necessari all'attuazione del piano di sviluppo settoriale 2014­2018 e per la gestione progettuale; vi rientra anche il coordinamento efficace tra il Governo dei dipartimenti e i comuni e tra gli enti sociali e le organizzazioni dei produttori.

C.

1,527 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2014 e copre il periodo dal 20 agosto 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di violazioni gravi può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3429

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto «Dibattito sulle prospettive dell'economia boliviana», concluso il 3 luglio 2014

A.

Il progetto ha lo scopo di costituire le basi per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e normative nell'ambito della pianificazione a lungo termine dell'economia e dello sviluppo. Si prevede di svolgere in tutto il Paese forum e workshop i cui risultati verranno ripresi in analisi e pareri per essere poi messi a disposizione degli enti pubblici competenti.

B.

Il finanziamento del progetto è garantito dal «Fondo strategico di sostegno al potenziamento istituzionale» previsto nell'accordo di cooperazione tra il Ministero della pianificazione e dello sviluppo e la DSC. In tal modo prosegue il confronto ed il dibattito su temi strategici quali l'economia e lo sviluppo.

C.

91 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2014 e copre il periodo dal 3 luglio 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3430

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal vicepresidente, concernente il progetto «Consolidamento dell'infrastruttura dei geodati in Bolivia», concluso il 1° ottobre 2014

A.

L'accordo prevede di disciplinare le condizioni per il consolidamento del progetto di infrastruttura dei geodati della Bolivia e di chiarire il ruolo degli interessati nonché l'uso dei mezzi, il raggiungimento degli obiettivi e i risultati auspicati.

B.

Il motivo dell'accordo è il fabbisogno della Bolivia di potenziare l'infrastruttura di dati spaziali al fine di memorizzare e approfondire informazioni geografiche atte a promuovere la pianificazione e lo sviluppo del Paese.

C.

32 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di violazioni gravi può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3431

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo e del suolo rurali, concernente il progetto «Sostegno alla diffusione e alla commercializzazione di prodotti biologici in quattro comuni sull'altipiano e nelle valli», elaborato nel quadro del progetto «Programma per servizi per lo sviluppo dell'economia rurale», concluso il 20 ottobre 2014

A.

L'accordo prevede di determinare le condizioni per il consolidamento del progetto del programma di servizi per lo sviluppo dell'economia rurale della Bolivia e di chiarire il ruolo degli interessati nonché come utilizzare i mezzi, raggiungere gli obiettivi e i risultati auspicati.

B.

Il motivo dell'accordo è il fabbisogno della Bolivia di sostegno nella lavorazione e nella commercializzazione di prodotti biologici al fine di promuovere lo sviluppo economico rurale.

C.

98 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2014 e copre il periodo dal 20 ottobre 2014 al 25 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3432

2.3.15

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di promozione cultu-rale, concluso l'11 giugno 2014

A.

L'accordo informa ufficialmente il Governo del Burkina Faso sulle attività finanziate dalla Svizzera per il programma di promozione culturale in vista del sostegno all'attuazione. Inoltre disciplina le modalità di attuazione dell'attuale fase del programma.

B.

Lo scopo del programma è sostenere artisti, in particolare del settore teatrale e cinematografico, nel loro lavoro di informazione sui diritti e i doveri dei cittadini, in modo da consolidare lo Stato di diritto e la democrazia e al contempo garantire a lungo termine l'occupazione e il reddito degli artisti e degli operatori culturali.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3433

2.3.16

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per un migliore sfruttamento dei prodotti boschivi non legnosi, concluso l'11 giugno 2014

A.

L'accordo informa ufficialmente il Governo del Burkina Faso sulle attività finanziate dalla Svizzera per il programma per un migliore sfruttamento dei prodotti boschivi non legnosi in vista del sostegno nell'attuazione. Inoltre disciplina le modalità dell'attuazione dell'attuale fase del programma.

B.

Lo scopo del programma è migliorare la situazione alimentare della popolazione rurale e aumentare il reddito delle economie domestiche in campagna, proteggere le risorse boschive e creare servizi competenti che sostengano la popolazione nello sfruttamento di prodotti boschivi non legnosi.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3434

2.3.17

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per il riconoscimento e l'apprezzamento di competenze, concluso l'11 giugno 2014

A.

L'accordo informa ufficialmente il Governo del Burkina Faso sulle attività finanziate dalla Svizzera per il programma di riconoscimento e apprezzamento di competenze in vista del sostegno nell'applicazione. Inoltre disciplina le modalità dell'attuazione dell'attuale fase del programma.

B.

Lo scopo del programma è migliorare il margine di manovra individuale e collettivo per mezzo di un bilancio di competenze. Fa parte dello sviluppo del capitale umano, il secondo punto prioritario del Governo nel quadro della strategia di sviluppo.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se la sua attuazione è impedita da una causa di forza maggiore, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3435

2.3.18

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di microattività, concluso l'11 giugno 2014

A.

L'accordo informa ufficialmente il Governo del Burkina Faso sulle attività finanziate dalla Svizzera per il programma di microattività in vista del sostegno nell'attuazione. Inoltre disciplina le modalità di attuazione dell'attuale fase del programma.

B.

Il programma offre un meccanismo di finanziamento che sostiene in modo flessibile, attuale e adeguato le iniziative di associazioni, ONG, organi statali e non statali in settori che completano programmi svizzeri in corso; lo offre anche alle iniziative che questi ultimi non coprono. Il programma serve da prova per eventuali partenariati a lungo termine.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3436

2.3.19

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile, concluso l'11 giugno 2014

A.

L'accordo informa ufficialmente il Governo del Burkina Faso sulle attività finanziate dalla Svizzera a favore del programma per il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile, in vista di un loro sostegno durante la fase di attuazione. L'accordo stabilisce inoltre le modalità di attuazione dell'attuale fase del programma.

B.

Il programma intende garantire una più ampia partecipazione dei cittadini al dibattito e alle scelte in materia di politica di sviluppo mediante un rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile.

C.

1,63 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

3437

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma di sostegno ai sistemi sanitari della regione dei Grandi Laghi, concluso il 15 gennaio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nell'ambito dell'attuazione del programma regionale di sostegno ai sistemi sanitari della regione dei Grandi Laghi (Burundi, Ruanda) nelle province di Kayanza e Ngozi, Burundi.

B.

Il programma si basa sugli obiettivi della politica sanitaria nazionale e sulle strategie definite nel piano nazionale di sviluppo sanitario (PNS 2005­2015 e PNDS II 2011­2015). Il programma ha lo scopo di migliorare la salute di donne, uomini e bambini in Burundi mediante un'offerta di prestazioni durevole, facilmente accessibile, di qualità, efficiente e trasparente che sfrutti le esperienze e le prassi consolidate della regione.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3438

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma di sostegno alla gestione dei diritti fondiari in Burundi, concluso il 4 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tecnica e finanziaria nell'ambito del programma di sostegno alla gestione dei diritti fondiari in Burundi.

B.

Dal 2010 il Burundi ha adottato una serie di provvedimenti volti a migliorare la governance fondiaria. Malgrado la volontà politica e i progressi fatti sul piano giuridico e istituzionale, il Burundi si trova ancora a dover affrontare sfide impegnative; in particolare deve portare avanti il processo, già avviato, di riforma del diritto fondiario e di introduzione di un'amministrazione decentralizzata del libro fondiario. Il programma si propone di contribuire alla prevenzione e alla riduzione dei conflitti fondiari, nonché allo sviluppo rurale, attraverso la tutela dei diritti fondiari e il consolidamento del quadro legislativo.

C.

2,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3439

2.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, la cooperazione internazionale e la francofonia, concernente il programma di accesso all'acqua potabile per la popolazione del Sud Kivu, concluso il 14 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tecnica nell'ambito dell'attuazione del programma di accesso all'acqua potabile per la popolazione della provincia del Sud Kivu.

B.

L'accordo si inserisce nell'ambito della cooperazione avviata dalla Svizzera nel 2009 con la provincia del Sud Kivu. Il programma intende offrire un contributo al miglioramento della salute e delle condizioni di vita della popolazione nelle zone rurali e semiurbane della provincia del Sud Kivu tramite un miglioramento durevole dell'accesso all'acqua potabile e l'adozione di buone prassi igienico-sanitarie.

C.

6,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2014 e dura fino al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3440

2.3.23

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente il progetto «Accordo di sviluppo con il Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale 2014­2018» in Bolivia, concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina la cooperazione delegata tra la Svizzera e la Danimarca, con quest'ultima come partner principale, e ha per oggetto il sostegno all'accordo di sviluppo concluso con il Ministero boliviano delle attività produttive e dell'economia plurale 2014­2018.

B.

Il sostegno risponde a una richiesta del Governo boliviano.

C.

130 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 e copre il periodo dal 22 maggio 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3441

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Micro-risparmio per un futuro migliore dei bambini» in Bolivia, concluso il 17 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina la cooperazione delegata tra la Svizzera e la Danimarca, con la Svizzera come partner principale, e ha per oggetto una consultazione sul micro-risparmio per garantire un futuro migliore ai bambini in Bolivia.

B.

Il finanziamento della consultazione risponde a una richiesta della Banca centrale di Bolivia e si inserisce nel contesto dell'istituzione di un fondo di micro-risparmio a lungo termine che ha l'obiettivo di finanziare un'istruzione di qualità per i giovani e di sostenere progetti per giovani adulti.

C.

26 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2014 e copre il periodo dal 17 giugno 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3442

2.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Rafforzamento delle capacità amministrative e istituzionali dell'Ufficio del Ministero dello sviluppo rurale e delle terre», concepito nell'ambito del progetto «Mercati rurali Bolivia», concluso il 12 agosto 2014

A.

L'accordo riguarda il rafforzamento delle capacità amministrative e istituzionali dell'Ufficio del Ministero boliviano dello sviluppo rurale e delle terre.

B.

Grazie all'accordo, l'Ufficio del Ministero dello sviluppo rurale e delle terre sarà in grado di rafforzare i processi necessari per attuare il piano settoriale di sviluppo 2014­2018 e per gestire il progetto. L'accordo consente altresì un coordinamento efficiente tra i governi dei dipartimenti e dei comuni, nonché tra le istituzioni sociali e le organizzazioni di produttori.

C.

280 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2014 e copre il periodo dal 12 agosto 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3443

2.3.26

Accordo quadro tra la Svizzera e Haiti concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, concluso il 25 luglio 2014

A.

Nell'ambito della rispettiva legislazione nazionale, le parti contraenti intendono promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario a Haiti. Tali progetti si propongono di sostenere gli sforzi di ricostruzione, riforma e sviluppo di Haiti al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione (gruppi più vulnerabili) e di consolidare le istituzioni haitiane. L'obiettivo dell'accordo è la definizione di un quadro comune contenente norme e procedure per la pianificazione e l'attuazione di tali progetti.

B.

La cooperazione con Haiti, che finora è stata disciplinata da singoli accordi di progetto, avverrà in futuro sulla base del presente accordo quadro.

L'accordo consente alla Svizzera e a Haiti di completare e aggiornare la base legale che disciplina la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario della Svizzera a Haiti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento dei requisiti costituzionali necessari alla conclusione e all'entrata in vigore dei trattati internazionali. Il 28 agosto 2014 la Svizzera ha notificato l'adempimento dei suddetti requisiti. È in attesa la notifica da parte di Haiti. Il presente accordo quadro può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3444

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione, concernente la seconda fase del progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 7 aprile 2014

A.

L'accordo fissa un quadro per la promozione dei piccoli produttori nelle catene di valore rurali (miele, mais, caffè, cacao ecc.). Concretamente si tratta di migliorare la qualità dei prodotti, di promuovere l'accesso al mercato e di stimolare le politiche nazionali di sostegno ai settori economici che migliorano i redditi delle popolazioni rurali povere.

B.

Si tratta della proroga di un accordo giunto a scadenza. In seguito a diversi ritardi gli obiettivi del progetto non hanno infatti potuto essere del tutto realizzati entro la scadenza inizialmente fissata di novembre 2013.

C.

1,852 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3445

2.3.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente l'elaborazione di un atlante socioeconomico per il Laos, concluso il 17 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo alla raccolta e alla diffusione di informazioni di natura socioeconomica utili al processo decisionale politico.

B.

L'obiettivo del progetto è di raccogliere dati di natura socioeconomica in relazione con la povertà in Laos al fine di migliorare la qualità delle decisioni a livello politico.

C.

3,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2014 e copre il periodo dal 17 luglio 2014 al 31 maggio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3446

2.3.29

Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un contributo al sostegno di una catena di valore agricola, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo riguarda un contributo al rafforzamento dello sviluppo rurale in Laos.

B.

L'obiettivo del progetto è il sostegno alla creazione di una catena di valore agricola che coinvolga anche le donne.

C.

4,96 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3447

2.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la quarta fase del programma di promozione della decentralizzazione del sistema educativo, concluso il 13 maggio 2014

A.

Il trattato disciplina il sostegno al Governo del Mali sotto forma di un contributo non rimborsabile per la realizzazione del programma di promozione della decentralizzazione del sistema educativo («Programme d'appui à la décentralisation de l'éducation», PADE) e ne definisce le modalità di attuazione operative e finanziarie.

B.

Il PADE si propone di sostenere la qualità e l'amministrazione decentralizzata dell'educazione formale, conformemente alle priorità 1 e 8 previste dal programma educativo, della durata di dieci anni. La quarta fase del programma comprende i medesimi obiettivi della terza fase, ma copre un'area geografica più vasta.

C.

9,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.). Se l'esecuzione dell'accordo si rivela impossibile a causa di una delle parti, l'altra parte ha il diritto, dopo un richiamo rimasto senza risposta, di denunciare l'accordo entro tre mesi.

3448

2.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la quarta fase del programma di costruzione di competenze per lo sviluppo locale, concluso il 13 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina il sostegno al Governo del Mali tramite un contributo per l'attuazione del programma di costruzione di competenze per lo sviluppo locale («Programme de construction de compétences pour le développement local», PCDL). Questa fase conclusiva del programma serve al consolidamento dei risultati finora raggiunti.

B.

Il PCDL si propone di sostenere lo sviluppo economico locale mediante la costruzione di competenze orientate alle esigenze locali. Il suo effetto immediato consiste nell'impiego di giovani dotati di una buona formazione da parte di enti territoriali, organizzazioni sociali e professionali, ONG e attori privati.

C.

992 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato a una data fissata d'intesa tra le parti in forma scritta. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore.

3449

2.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Nepal concernente la quarta fase del progetto «Miglioramento della sicurezza alimentare e del reddito mediante gli orti familiari», concluso il 3 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione al progetto «Miglioramento della sicurezza alimentare e del reddito mediante gli orti familiari», avviato nei distretti di Khotang, Okhaldhunga, Ramechhap, Baitadi, Dadeldhura, Doti, Kailali, Bardiya, Achham, Kalikot, Dailekh, Jumla, Jajarkot, Salyan, Rolpa, Dang, Sindhuli, Mahottari, Dhanusa e Siraha.

B.

Questo programma sull'agricoltura è parte integrante dell'agenda agricola della strategia nazionale per il Nepal 2013­2017 e si propone di migliorare in modo durevole l'alimentazione delle famiglie povere nei distretti summenzionati piantando orti familiari.

C.

3,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2014 e copre il periodo dal 17 luglio 2014 al 16 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3450

2.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Nepal concernente il progetto «Miglioramento, manutenzione e riparazione delle strade», concluso il 3 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione al progetto «Miglioramento, manutenzione e riparazione delle strade», avviato nei distretti di Khotang, Okhaldhunga, Ramechhap e Sindhuli.

B.

Questo programma infrastrutturale si inserisce nell'agenda delle infrastrutture della strategia nazionale per il Nepal 2013­2017 della DSC. Esso si propone di migliorare in modo durevole le condizioni di vita e lo sviluppo economico della popolazione locale nei distretti summenzionati grazie ai proventi generati dalla costruzione delle strade e a un accesso migliore ai mercati e ai servizi pubblici.

C.

19,493 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3451

2.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Miglioramento delle capacità organizzative dei produttori di cacao», concluso il 14 ottobre 2014

A.

Il trattato disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua in merito alla produzione di cacao. Nell'ambito di un grande programma regionale sul cacao, la Svizzera sostiene il consolidamento delle cooperative nel triangolo minerario del Nicaragua perché queste possano migliorare il loro funzionamento e produrre un cacao di qualità superiore e in quantità maggiori, sempre nel rispetto dei criteri ecologici. Questo comporterà un aumento significativo delle entrate.

B.

Il progetto vuole essere un contributo alla lotta contro la povertà rurale in Nicaragua. La crescente domanda di cacao a livello mondiale apre nuove prospettive ai piccoli produttori. La produzione equa di cacao dell'America Centrale rappresenta un mercato di nicchia che sempre più produttori di cioccolato svizzero stanno scoprendo.

C.

3,203 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3452

2.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal Department for International Development (DFID), la Danimarca e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il sostegno al progetto «Agri-Business for Trade Competitiveness», volto a consolidare la competitività dell'agricoltura in Bangladesh, concluso il 6 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le parti in merito al progetto per il consolidamento della competitività del settore agricolo in Bangladesh.

B.

Il progetto è parte integrante della priorità tematica «Promozione del mercato e del settore privato» prevista dal programma di sviluppo del Bangladesh, in linea con la strategia nazionale per il Bangladesh 2013­2017 della DSC.

L'obiettivo del progetto è di migliorare le condizioni di vita dei gruppi di popolazione poveri e svantaggiati del Bangladesh favorendo una migliore integrazione con le catene di valore del settore agricolo.

C.

5,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato mediante avviso scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3453

2.3.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal DFID, concernente il sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci sistemici al mercato a favore dei poveri, concluso il 17 aprile 2014

A.

L'accordo prevede una cooperazione nel sostegno allo sviluppo del settore privato. Nella fattispecie, si tratta della creazione o del miglioramento di mercati allo scopo di favorire l'accesso ai mercati per gruppi di popolazione poveri, emarginati e svantaggiati. La cooperazione consentirà di creare sinergie, raggiungere dimensioni critiche importanti (progetti del Dipartimento per lo sviluppo internazionale, DFID ­ dipendente dal Ministero britannico degli affari esteri ­, della DSC e di altre agenzie per lo sviluppo considerati come unico e stesso progetto) e servirà nel complesso a migliorare progetti già esistenti o nuovi in materia di sviluppo del mercato per la DSC, il DFID e altre agenzie per lo sviluppo.

B.

L'accordo definisce i punti salienti della cooperazione (stabilire una rete di contatti tra i detentori delle conoscenze, creare sinergie nella ricerca per colmare le lacune e per migliorare il monitoraggio e la valutazione di questo tipo di progetti e programmi), i dettagli della delegazione all'organo di implementazione (consorzio) e la governance del progetto (lead DFID, cofinanziamento da parte della DSC, l'attuazione avviene tramite il consorzio).

C.

1,45 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 aprile 2014 e copre il periodo dal 15 aprile 2014 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3454

2.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ruanda, rappresentato dal Ministero della salute, concernente il programma regionale di sostegno ai sistemi sanitari della regione dei Grandi Laghi, concluso il 23 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nell'ambito dell'attuazione del programma regionale di sostegno ai sistemi sanitari della regione dei Grandi Laghi (Ruanda, Burundi).

B.

Il programma ha come obiettivo il miglioramento della salute di donne, uomini e bambini in Ruanda tramite un'offerta di prestazioni durevole, facilmente accessibile, di qualità, efficiente e trasparente che sfrutti le esperienze e le prassi consolidate della regione.

C.

3,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3455

2.3.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dal CEF, concernente l'incontro annuale Learn4Dev 2014 a Lubiana, concluso il 16 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti il contributo della DSC al Center of Excellence in Finance (CEF) per la pianificazione, l'organizzazione e il finanziamento dell'incontro annuale Learn4Dev 2014, svoltosi a Lubiana.

B.

Come la DSC, anche il CEF è membro di Learn4Dev. Si tratta di una rete composta principalmente da organizzazioni governative europee che, sia in Europa sia nei Paesi partner, concepiscono e realizzano eventi di apprendimento comune in uno spirito di armonizzazione tra i donatori. In questo contesto si è svolto l'incontro annuale del 2014, sotto la guida organizzativa del CEF. La DSC è stata co-organizzatrice dell'incontro e attivamente coinvolta nella definizione dei contenuti. Il contributo finanziario riguarda i costi per l'elaborazione e lo svolgimento dell'incontro, della durata di tre giorni con la partecipazione di circa 50 partecipanti, e i costi per la moderazione.

C.

60 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3456

2.3.39

Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Svezia, rappresentata dalla Sida (partner principale), la Danimarca, rappresentata dall'Ufficio danese di rappresentanza presso le autorità palestinesi, e la ministra neerlandese per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, rappresentata dal rappresentante neerlandese presso le autorità palestinesi, concernente il sostegno alla segreteria per i diritti umani e il diritto internazionale umanitario nel Territorio palestinese occupato, concluso il 27 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità riguardanti l'accordo di cofinanziamento concluso tra la Svizzera, la Svezia, la Danimarca e i Paesi Bassi per il sostegno alla segreteria per i diritti umani e il diritto internazionale umanitario nel Territorio palestinese occupato.

B.

Il cofinanziamento sostiene la segreteria per i diritti umani e il diritto internazionale umanitario nell'erogazione di finanziamenti destinati a organizzazioni non governative e nel rafforzamento delle loro capacità. Obiettivo di questo progetto è la promozione del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel Territorio palestinese occupato.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2013 e copre il periodo dal 15 luglio 2013 al 30 giugno 2017. Può essere denunciato da tutte le parti con un preavviso scritto di sei mesi.

3457

2.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di consolidamento dell'allevamento pastorale, concluso il 12 febbraio 2014

A.

L'accordo ha l'obiettivo di disciplinare la cooperazione tecnica nell'ambito del programma di consolidamento dell'allevamento pastorale in Ciad.

B.

Il programma rientra nella strategia di cooperazione per il Ciad 2013­2016 e consiste nel rafforzamento della resilienza nell'ambito dell'allevamento pastorale con i seguenti mezzi: garanzia della mobilità degli allevatori, miglioramento dell'accesso ai servizi veterinari e agli integratori foraggeri, nonché miglioramento della governance locale di settore.

C.

11,355 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3458

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di costituzione del settore delle sementi in Ciad, concluso il 14 marzo 2014

A.

L'obiettivo dell'accordo è la cooperazione tecnica nell'ambito del programma di costituzione del settore delle sementi in Ciad.

B.

Il programma rientra nella strategia di cooperazione 2013­2016, si propone di rafforzare i principali vettori nel settore delle sementi a livello nazionale e di mettere a disposizione sementi di qualità e in quantità sufficienti a livello regionale, così da aumentare la produzione delle aziende agricole a conduzione familiare.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2014 e copre il periodo dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3459

2.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di promozione dell'educazione di base in Ciad, concluso il 12 agosto 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione della seconda fase del programma di promozione della qualità dell'educazione di base in Ciad, che prevede un potenziamento del sistema a livello nazionale, regionale e locale, con un ancoraggio dell'educazione soprattutto nelle regioni.

B.

L'obiettivo generale del programma è di migliorare in modo durevole la qualità dell'insegnamento per bambini, adolescenti e adulti nelle regioni di Batha e Moyen-Chari, nonché di promuovere le pari opportunità e l'acquisizione di conoscenze e competenze adeguate con il fine ultimo di consentire ai gruppi coinvolti di continuare gli studi e di migliorare le proprie condizioni di vita.

C.

10,855 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3460

2.3.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tunisia, rappresentata dall'Office des Tunisiens à l'Étranger, concernente il progetto «Communauté tunisienne résidente en Suisse pour le développement», concluso il 26 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto «Communauté tunisienne résidente en Suisse pour le développement».

B.

Questo contributo intende promuovere la costruzione di migliori strutture di assistenza in Tunisia per i tunisini residenti all'estero e rafforzare il coordinamento delle istituzioni statali competenti. Il progetto si propone di offrire soprattutto ai tunisini residenti in Svizzera maggiori possibilità di operare a favore dello sviluppo socioeconomico della Tunisia grazie a una migliore interazione con la società civile e l'economia di entrambi i Paesi, nonché di rendere più fruibili le loro competenze tramite una piattaforma di scambio e iniziative di cooperazione. Inoltre, le competenze acquisite dai giovani professionisti tunisini in Svizzera potranno essere messe al servizio dello sviluppo socioeconomico della Tunisia.

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2014 e copre il periodo dal 26 novembre 2014 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3461

2.3.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il progetto di diffusione dello studio riguardo alla decentralizzazione fiscale e alla governance locale in Burundi, concluso il 12 settembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con la BM nell'ambito del programma di sostegno alla decentralizzazione in Burundi.

B.

La DSC partecipa al finanziamento di uno studio della BM riguardo alla decentralizzazione fiscale e alla governance locale. Questo ampio studio costituisce un'ottima base di dialogo politico su questioni di particolare interesse per la DSC e che rientrano nel programma di sostegno alla decentralizzazione. Le conclusioni dello studio sono estremamente significative. La loro divulgazione ad ampio raggio consente ai diversi attori di confrontarsi con lo studio e di proporre modifiche.

C.

38 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2014 e copre il periodo dal 6 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3462

2.3.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il progetto «Creating Alliances in Cocoa for Improved Access and Organization in Haiti», concluso il 9 dicembre 2014

A.

La DSC, in collaborazione con la BIS, finanzia un progetto per l'aumento della produzione e della qualità di cacao a Haiti. A tale scopo verranno rafforzate le capacità dei piccoli coltivatori di cacao, delle imprese appaltatrici e delle cooperative.

B.

Il cacao è uno dei principali beni d'esportazione di Haiti. La coltura del cacao mostra un alto potenziale di sviluppo e una forte crescita di mercato.

Semplici miglioramenti sul piano tecnico e organizzativo consentono di generare un cospicuo valore aggiunto in questo settore, il che si tradurrebbe in un incremento degli introiti per i piccoli coltivatori e, in definitiva, in un miglioramento della sicurezza alimentare. Il partenariato con la BIS garantisce scambi e processi di apprendimento sul piano multilaterale e rafforza la diffusione di prassi consolidate.

C.

1,07 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2014 e copre il periodo dal 9 dicembre 2014 al 18 ottobre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3463

2.3.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente l'«AquaFund», concluso il 2 dicembre 2014

A.

Questo nuovo contributo della DSC all'«AquaFund» consente di stabilire un partenariato strategico con la BIS nell'ambito delle risorse idriche ed è volto ad aiutare i governi nella regione America Latina e Caraibi (ALC) a garantire alle popolazioni più povere un accesso universale e alla portata di tutti ai servizi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue.

B.

Una valutazione dei risultati del primo contributo, condotta dalla Svizzera, ha mostrato che il lavoro svolto da «AquaFund» è ancora importante, dato che nella regione ALC 34 milioni di persone non hanno ancora accesso a fonti di acqua salubre e 170 milioni di persone non possono ancora accedere a buoni impianti sanitari; di questi, la maggior parte appartiene ai gruppi più poveri, alla popolazione rurale e alle minoranze.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2014 e copre il periodo dal 2 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3464

2.3.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il fondo fiduciario multidonatore per iniziative speciali dell'ufficio di valutazione del GEF, concluso il 16 dicembre 2014

A.

Il compito dell'ufficio di valutazione del GEF («Global Environment Facility») è di promuovere e consolidare le conoscenze e le competenze per la valutazione di progetti e programmi in materia di ambiente globale e sviluppo. A tale scopo, l'ufficio realizza workshop e conferenze internazionali che vedono un'ampia partecipazione di responsabili della valutazione provenienti da Paesi in sviluppo. Dal 4 al 6 novembre 2014, l'ufficio di valutazione del GEF ha organizzato a Washington la seconda conferenza internazionale sul tema «valutazione in materia di clima e sviluppo». La Svizzera, rappresentata dalla Sezione Valutazione e Controllo di Gestione della DSC, ha partecipato attivamente alla conferenza, presentando i risultati e gli insegnamenti tratti dal rapporto 2014 sull'efficacia della cooperazione svizzera allo sviluppo in materia di cambiamento climatico 2000­2012.

B.

La Sezione Valutazione e Controllo di Gestione della DSC promuove la competenza di valutazione nei Paesi partner. Per i responsabili della valutazione, la conferenza di Washington è stata l'occasione per condividere esperienze e ampliare le competenze nel settore della valutazione di clima e sviluppo. Il contributo finanziario della DSC ha reso possibile la partecipazione di persone selezionate provenienti dall'Africa che avevano fatto ricorso a questo sostegno.

C.

20 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2014 e copre il periodo dal 4 novembre 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3465

2.3.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il centro di ricerca CATIE concernente il progetto di adeguamento ai cambiamenti climatici mediante un migliore utilizzo delle risorse idriche in Nicaragua, concluso il 1° aprile 2014

A.

Il trattato disciplina i servizi erogati dal Centro di ricerca agricola tropicale e di istruzione superiore (CATIE) nell'ambito di un progetto della DSC sulla diffusione di misure di adeguamento ai cambiamenti climatici in Nicaragua mediante un utilizzo più efficiente delle acque piovane. Il CATIE è un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale che si occupa di tecnologie applicate nel settore agricolo; in Nicaragua vanta una lunga esperienza sul campo.

B.

Grazie alla costruzione di piccoli bacini di raccolta che si riempiono durante la stagione delle piogge, i contadini della fascia secca del Nicaragua sono in grado di irrigare i campi anche in periodi di siccità, limitando così le perdite di raccolto legate al clima.

C.

2,51 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3466

2.3.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il South Centre, con sede a Ginevra, concernente il versamento del contributo al South Centre per gli anni 2013­2016, concluso il 4 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo da parte della Svizzera al South Centre, con sede a Ginevra.

B.

Il contributo è destinato a coprire le spese di base (spese di locazione) del South Centre, un'organizzazione che intrattiene stretti legami con le missioni del G77 a Ginevra e che riveste funzioni politiche di rilievo; inoltre, conduce regolarmente dialoghi su argomenti pertinenti in materia di politica di sviluppo. In questo modo, l'organizzazione rafforza lo spirito di universalità dell'internazionale Ginevra.

C.

1,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

3467

2.3.50

Accordo di sovvenzione tra la DSC e l'ICMPD concernente un contributo al progetto «Piattaforma Africa-Europa», concluso il 9 settembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) per il progetto «Piattaforma Africa-Europa».

B.

Questo progetto ha l'obiettivo di mobilitare il potenziale di cooperazione della diaspora africana in Europa. A tale scopo, il progetto intende creare le giuste condizioni quadro e le basi adeguate per un impegno coordinato dei membri della diaspora africana nei Paesi europei di destinazione.

C.

Di recente, in tutta Europa si sono costituite nuove e numerose organizzazioni della diaspora africana. Queste hanno bisogno di un coordinamento perché possano esprimere al meglio le proprie potenzialità in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo ed emergere direttamente quali attori dello sviluppo. Una piattaforma permanente consente di condurre in modo efficiente dinamiche di rete e diverse attività e offre strutture di assistenza competente per le organizzazioni della diaspora e per i Paesi d'origine dei migranti.

C.

1 milione di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2014 e copre il periodo dal 15 luglio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3468

2.3.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ICMPD concernente il trasferimento temporaneo di un esperto nella regione dell'Asia meridionale, concluso l'11 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce la collaborazione tra la Svizzera e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) in merito all'entrata in servizio di un esperto in migrazioni nella regione dell'Asia meridionale, al fine di valorizzare al meglio il potenziale migratorio per l'integrazione regionale e lo sviluppo.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la collaborazione con l'ICMPD.

C.

732 905 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3469

2.3.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico concernente un contributo all'incontro outreach della regione Asia-Pacifico sul finanziamento dello sviluppo sostenibile, concluso il 22 aprile 2014

A.

L'accordo riguarda un contributo alla realizzazione di una conferenza regionale sul finanziamento dello sviluppo sostenibile (Asia-Pacific Outreach Meeting on Sustainable Development Financing) che si è svolta a Giacarta il 10 e l'11 giugno 2014.

B.

Il contributo è stato destinato all'organizzazione di una conferenza per il finanziamento dello sviluppo sostenibile; in occasione dell'evento, i Paesi della regione Asia-Pacifico hanno potuto esprimere la loro posizione sul tema.

C.

162 488 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2014 e dura fino al 31 ottobre 2014.

3470

2.3.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Segretariato delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con sede a Bonn, concernente un contributo al finanziamento dell'incontro 1­4 aprile 2014 degli esperti tecnici per il Programma di lavoro di Nairobi, concluso il 28 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con sede a Bonn, per il Programma di lavoro di Nairobi (PLN). Il PLN è un reparto tecnico specifico del Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che affronta questioni concrete relative all'adeguamento ai cambiamenti climatici (CCA) con i Paesi coinvolti; le questioni sollevate vengono poi approfondite con gli esperti. A Bonn, dal 1° al 4 aprile 2014, si è tenuto un incontro con il PLN su due importanti temi di CCA: i) uso delle conoscenze e delle prassi autoctone e tradizionali per l'adeguamento ai cambiamenti climatici, e ii) adozione di approcci e strumenti che tengano conto delle specificità di genere per una migliore comprensione e una valutazione di impatti, vulnerabilità e adeguamenti ai cambiamenti climatici. È prevista la presenza di circa 50 partecipanti; il Segretariato redigerà un rapporto che verrà sottoposto nel giugno 2014 all'Organo sussidiario di assistenza scientifica e tecnica dell'UNFCCC.

B.

In qualità di rappresentante della Svizzera, la DSC partecipa regolarmente alle riunioni e agli incontri del PLN. Grazie all'interessante combinazione di argomenti e all'innovativa modalità di svolgimento delle riunioni ­ moderazione didattica esterna e suddivisione in piccoli gruppi di lavoro per il consolidamento di scambi sul piano tecnico ­ la DSC ha deciso di sostenere l'evento come co-patrocinante e, oltre a ciò, di invitare da due a quattro specialisti provenienti da Paesi in sviluppo e in transizione in qualità di esperti tecnici.

C.

87 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei settimane.

3471

2.3.54

Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, concluso il 14 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e la FAO in merito al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo.

B.

Un impiego più efficiente delle risorse idriche nell'agricoltura contribuisce a evitare carenze d'acqua, ad aumentare i raccolti e a combattere la povertà.

L'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura è uno dei pilastri del «Programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa» («Comprehensive Africa Agriculture Development Programme»). Con questo progetto la FAO intende aiutare il Marocco, il Burkina Faso e l'Uganda a instaurare nelle rispettive strategie nazionali un'agricoltura improntata all'efficienza idrica e, allo stesso tempo, a sviluppare capacità per la sua attuazione.

C.

342 785 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2014 e copre il periodo dal 15 aprile 2014 al 31 agosto 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3472

2.3.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al Fondo fiduciario FAO-GFAR per il progetto YPARD, concluso il 10 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto «Young Professionals for Agricultural Development (YPARD)» (Giovani professionisti per lo sviluppo agricolo) promosso dal Fondo fiduciario FAO-GFAR.

B.

Mediante il contributo all'YPARD, la DSC sostiene un'organizzazione in rete il cui obiettivo è di promuovere la partecipazione a conferenze internazionali e dibattiti politici di giovani specialisti del settore della formazione, della ricerca e dello sviluppo agricoli, e di contribuire così alla costruzione del loro futuro tramite un coinvolgimento attivo. Questa rete si impegna inoltre a risvegliare l'interesse dei giovani nella formazione e nella carriera lavorativa in ambito agricolo al fine di contrastare l'invecchiamento in questo settore, nella fattispecie nei Paesi in sviluppo. Il progetto YPARD verrà ulteriormente sostenuto in una terza fase, nella quale la rete YPARD attuerà un piano aziendale riveduto, mirato e credibile.

C.

842 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3473

2.3.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al sostegno delle conferenze preparatorie per la Conferenza internazionale sulla nutrizione (ICN2), concluso il 12 agosto 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla FAO in merito al sostegno delle conferenze preparatorie per la Conferenza internazionale sulla nutrizione (ICN2), per attori non statali. Le conferenze preparatorie vedranno la partecipazione di rappresentanti della società civile provenienti dai Paesi meno sviluppati e attivi nelle tematiche e nel dibattito sulla nutrizione.

B.

Il coinvolgimento della società civile e del settore privato nella Conferenza internazionale sulla nutrizione (ICN2) e nei relativi lavori preparatori è un elemento centrale per il successo e la pertinenza dei risultati di questo evento.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3474

2.3.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al sostegno del Simposio internazionale sull'agroecologia per la sicurezza alimentare e l'alimentazione equilibrata, concluso il 18 settembre 2014

A.

La FAO sostiene la partecipazione di rappresentanti della società civile del Sud al simposio sull'agroecologia del 18 e 19 settembre 2014.

B.

Diverse organizzazioni della società civile e agricole svolgono un ruolo importante nella manutenzione dei sistemi agroecologici nei Paesi in sviluppo. Il contributo farà sì che queste esperienze e le conoscenze da esse derivate confluiscano nelle decisioni che verranno prese durante il simposio.

C.

20 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2014 e copre il periodo dall'8 settembre 2014 al 31 ottobre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3475

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo allo studio «Analisi dell'attuale copertura del suolo e dell'erosione in Lesotho», concluso il 15 novembre 2014

A.

La Svizzera fornisce un contributo allo studio condotto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sull'analisi dell'attuale copertura del suolo e dell'erosione in Lesotho.

B.

Lo studio consente di identificare i territori per l'attuazione di progetti agroecologici di cooperazione allo sviluppo e di assegnare delle priorità.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2014 e copre il periodo dal 15 novembre 2014 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3476

2.3.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di irrigazione «Ricostruzione di piccoli impianti di irrigazione» nello Zimbabwe, concluso il 15 novembre 2014

A.

La Svizzera fornisce un contributo al progetto «Ricostruzione di piccoli impianti di irrigazione», realizzato dalla FAO.

B.

L'accordo intende aumentare il reddito e la sicurezza alimentare delle famiglie di piccoli contadini mediante il recupero di 80 piccoli impianti di irrigazione.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2014 e rimane valido fino al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3477

2.3.60

Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, concluso il 1° dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e la FAO in merito al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo.

B.

Un impiego più efficiente delle risorse idriche nell'agricoltura contribuisce a evitare carenze d'acqua, ad aumentare i raccolti e a combattere la povertà.

L'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura è uno dei pilastri del «Programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa» («Comprehensive Africa Agriculture Development Programme»). Con questo progetto la FAO intende aiutare il Marocco, il Burkina Faso e l'Uganda a instaurare nelle rispettive strategie nazionali un'agricoltura improntata all'efficienza idrica e, allo stesso tempo, a sviluppare capacità per la sua attuazione.

C.

3,996 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2017. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3478

2.3.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Sostegno all'istituzione e al lavoro del Gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione», concluso il 2 dicembre 2014

A.

Il Gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, istituito nel 2009, si propone di garantire l'integrazione costante di nuove conoscenze scientifiche nelle attività del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, la piattaforma con il più ampio consenso a livello internazionale e intergovernativo in materia di sicurezza alimentare e nutrizione, con sede a Roma. Il Gruppo di esperti è costituito da un Comitato direttivo, composto da quindici personalità di fama internazionale e sostenuto nelle sue attività da un segretariato con sede presso la FAO. Tali attività vengono finanziate mediante un fondo fiduciario collegato alla FAO e alimentato da contributi su base volontaria.

B.

La Svizzera ha partecipato attivamente alla riforma del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale: il presente contributo al Gruppo di esperti ad alto livello è volto a rafforzare il punto di contatto tra due realtà: da un lato, quella delle conoscenze scientifiche acquisite in base a diverse fonti e delle prassi consolidate; dall'altro, quella delle decisioni politiche in materia di sicurezza alimentare e nutrizione. Il contributo copre il periodo 2015­2017 e prosegue un sostegno concesso dal 2011 al Gruppo di esperti ad alto livello da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

C.

789 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2014 e copre il periodo dal 2 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato in forma scritta in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3479

2.3.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale delle derrate alimentari», concluso il 2 dicembre 2014

A.

Nel luglio 2013 i presidenti delle ventidue organizzazioni rappresentate nel Gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale delle derrate alimentari hanno definito le priorità d'intervento e le missioni del Segretariato esecutivo della FAO, con sede a Roma. Il Segretariato esecutivo è stato incaricato della promozione del progetto «Zero Hunger Challenge», varato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

B.

Offrendo un sostegno mirato al Gruppo di lavoro ad alto livello nell'esecuzione delle loro missioni, la DSC intende contribuire agli sforzi per il miglioramento del coordinamento e dell'efficienza del sistema dell'ONU in materia di sicurezza alimentare e nutrizione sui piani normativo, analitico e operativo.

C.

433 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2014 e copre il periodo dal 2 dicembre 2014 al 31 marzo 2016. Può essere denunciato in forma scritta.

3480

2.3.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il GFATM e la BIRS concernente un contributo al Fondo globale per il periodo 2014­2016, concluso il 13 marzo 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo generale della Svizzera a favore del «Fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)» per il periodo 2014­2016.

B.

Il GFATM sostiene i Paesi in sviluppo nella lotta contro le malattie infettive quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria che, a tutt'oggi, causano ogni anno la morte di oltre sei milioni di persone in tutto il mondo, rendendo difficoltoso lo sviluppo economico dei Paesi interessati.

C.

60 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3481

2.3.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente il sostegno al progetto «Indagine su demografia e salute in Ciad ­ indagine campione a indicatori multipli», concluso il 16 gennaio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto dell'UNFPA «Indagine su demografia e salute in Ciad ­ indagine campione a indicatori multipli».

B.

Il contributo rientra nella strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera in Ciad per il periodo 2013­2016. L'indagine si propone di mettere a disposizione del Ciad indicatori socioeconomici e sanitari. Questi dati sono necessari al fine di valutare e indirizzare gli interventi dello Stato nel settore della sanità in Ciad, nonché l'impegno della DSC e degli altri partner tecnici e finanziari.

Il contributo si propone di sostenere i lavori cartografici preliminari per la produzione, la pubblicazione e lo scambio di dati non aggregati in materia di salute materna e infantile, alimentazione, acqua e smaltimento delle acque reflue, istruzione e sviluppo nella prima infanzia, povertà, HIV/AIDS, comunicazione allo sviluppo ecc.

Il progetto ha l'obiettivo di offrire un contributo al rafforzamento del sistema sanitario e al miglioramento della salute dell'intera popolazione.

C.

147 460 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2014 e copre il periodo dal 16 gennaio 2014 al 15 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3482

2.3.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente la realizzazione della monografia delle popolazioni del Nepal, concluso il 30 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera all'UNFPA nell'ambito del progetto di realizzazione della monografia delle popolazioni del Nepal.

B.

La strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera in Nepal ribadisce che è essenziale che il programma offra un sostegno mirato alle donne e ai gruppi svantaggiati. Il successo del programma dipende dalla capacità di attivare le connessioni tra lo sviluppo politico, sociale ed economico. Le analisi della monografia delle popolazioni comprendono un ampio spettro tematico, con particolare attenzione alla parità tra i sessi e all'inclusione sociale. Il sostegno alla monografia delle popolazioni consente alla Svizzera di acquisire conoscenze in merito ai rapporti tra lo sviluppo politico, sociale ed economico. Questo permette una gestione efficace dei programmi e avvalora gli argomenti, basati su dati di fatto, a favore dello sviluppo equo e della lotta alla povertà.

C.

49 925 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3483

2.3.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente un contributo generale per gli anni 2014, 2015 e 2016, concluso l'8 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo generale della Svizzera all'attuazione del piano strategico dell'UNFPA per gli anni 2014, 2015 e 2016.

B.

Con questo contributo la Svizzera intende sostenere l'UNFPA nello svolgimento della sua missione per la promozione dei diritti e della salute delle donne, dei giovani e dei bambini, segnatamente in materia di riproduzione.

C.

48 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 ottobre 2014 e rimane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3484

2.3.67

Accordo di sovvenzionamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Fondo verde per il clima e la BIRS concernente il fondo fiduciario per il Fondo verde per il clima, concluso il 7 aprile 2014

A.

Il Fondo verde per il clima («Green Climate Fund», GCF) è il progetto attualmente più ambizioso in materia di finanziamento multilaterale per il clima. Il fondo intende promuovere un cambiamento di paradigma che proceda in direzione di uno sviluppo a basse emissioni e resistente ai cambiamenti climatici. Per raggiungere tale obiettivo verrà messa a disposizione tutta una serie di strumenti di finanziamento per l'adozione di misure nei Paesi in sviluppo. L'istituzione del GCF poggia su una decisione di consenso dell'ONU del 2010. Lo strumento di governance del GCF è stato approvato nel 2011. Il GCF è stato dotato di piena personalità giuridica per decisione dell'ONU e del Parlamento della Corea del Sud; la città di Sogndo, in Corea del Sud, è stata individuata come sede della segreteria del GCF. Nel 2012 è stato inoltre istituito il Comitato esecutivo del GCF, composto da 12 rappresentanti provenienti da Paesi industrializzati e da Paesi in sviluppo.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2012, in seno a questo Comitato la Svizzera condivide un seggio con la Russia. Il Comitato del GCF ha il compito di strutturare interamente il GCF, in modo che questo possa essere al più presto operativo.

B.

Il presente accordo di sovvenzionamento è stato concluso in vista del versamento di un contributo di 500 000 franchi, annunciato dalla Svizzera a livello internazionale e concesso al budget 2014 del GCF, che ammonta a 17 milioni di dollari americani. La capitalizzazione iniziale della prima fase operativa del GCF è attesa per la fine del 2014 (mediante negoziati tra i Paesi donatori, diretti dalla BM quale fiduciaria del GCF).

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 settembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3485

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il GGGI concernente un contributo alla componente acqua del GGGI, concluso l'11 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC alla componente acqua del «Global Green Growth Institute (Istituto per la crescita verde globale, GGGI)».

B.

Numerosi governi nei Paesi in sviluppo incontrano difficoltà nella gestione delle loro risorse idriche, segnatamente quando si tratta di garantire l'approvvigionamento di acqua per la crescita economica, la popolazione e l'ambiente. La collaborazione con il GGGI rientra in un concetto di cooperazione impostato su tre piattaforme globali di gestione delle risorse idriche (Water Resources Group della «International Finance Corporation (IFC)», Forum economico mondiale e GGGI). L'obiettivo è di integrare la prospettiva del settore privato e della crescita economica nel dialogo sul tema dell'acqua. Il settore privato è direttamente interessato da un uso più efficiente dell'acqua e può apportare le sue conoscenze in questo settore.

L'accordo si concentra su tre regioni: Perù, Delta del Mekong e Mongolia.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3486

2.3.69

Accordo tra la DSC e l'IGAD concernente un contributo al progetto «Creazione di capacità regionali e nazionali per una migliore governance della migrazione nella regione IGAD», concluso il 4 luglio 2014

A.

Questo accordo concluso con l'IGAD, un'organizzazione regionale di Stati dell'Africa nord-orientale con sede a Gibuti, disciplina le modalità del contributo della Svizzera al progetto «Creazione di capacità regionali e nazionali per una migliore governance della migrazione nella regione IGAD».

B.

Lo scopo del progetto è di rafforzare, nei tre anni venturi, la protezione dei migranti nella regione e, più in generale, di migliorare la gestione della migrazione da parte dei governi. Il tutto avverrà nell'ambito della strategia svizzera 2013­2016 denominata «Corno d'Africa».

C.

2,408 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3487

2.3.70

Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente il sostegno al programma di lavoro e al budget del DAC, concluso il 23 giugno 2014

A.

Il contributo della DSC è stato destinato al Comitato d'aiuto allo sviluppo (Development Aid Committee, DAC) per la realizzazione di un seminario sui principi di efficacia della cooperazione allo sviluppo; il seminario si è tenuto dal 15 al 16 aprile 2014 a Città del Messico, in occasione della conferenza ministeriale del Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace (GPEDC).

B.

La DSC intende dare il proprio contributo all'attuazione degli impegni sanciti nel 2011 alla conferenza di Busan e sottoscritti da 161 Paesi allo scopo di aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo: senso di responsabilità, allineamento, armonizzazione, responsabilità reciproca, trasparenza, gestione in base ai risultati e gestione della fragilità.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3488

2.3.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Yangon, e l'OCSE a Parigi, Francia, concernente un contributo svizzero all'analisi multidimensionale del Myanmar, concluso il 15 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di un contributo finanziario all'OCSE nell'ambito della terza fase dell'analisi multidimensionale del Myanmar.

B.

Questa terza fase chiude il ciclo di analisi dello sviluppo economico del Myanmar. Il suo obiettivo è di definire possibili misure di attuazione e strategie di politica economica. In questo modo si intende dare seguito alle raccomandazioni formulate nella seconda fase durante l'analisi approfondita.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2014 e copre il periodo dal 15 dicembre 2014 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3489

2.3.72

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo», concluso il 19 febbraio 2014

A.

Il presente accordo con l'OIM disciplina le modalità del contributo della Svizzera al progetto.

B.

L'obiettivo del progetto è di permettere ai governi e ai loro partner di misurare meglio e di rendere più chiari gli effetti della migrazione sullo sviluppo umano. Inoltre, il fenomeno migratorio sarà gestito in modo tale da aumentare l'impatto positivo sullo sviluppo umano, ridurre i rischi per i migranti e le loro famiglie e creare nuovi mezzi di sostentamento per le comunità nei Paesi di provenienza e di destinazione. Nella seconda fase di questo progetto, l'OIM è responsabile dell'implementazione sul piano nazionale e garantisce supporto pratico e organizzativo sul posto.

C.

6,291 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3490

2.3.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della meteorologia concernente un contributo al progetto «Gestione strategica dei dati idrometeorologici nel Vicino Oriente», concluso il 29 gennaio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC al progetto dell'Organizzazione mondiale della meteorologia (OMM) «Gestione strategica dei dati idrometeorologici nel Vicino Oriente».

B.

In seguito ai lavori realizzati durante la prima fase di progetto a livello nazionale e regionale, nella seconda fase verranno attuati progetti pilota in Libano e in Giordania. A livello regionale verranno inoltre ampliati le capacità e il quadro istituzionale, specialmente tramite il comitato idrometeorologico della Lega araba. Questa fase prevede inoltre il sostegno a tempo determinato da parte dell'OMM alla fase iniziale della collaborazione transfrontaliera idrometeorologica nel bacino imbrifero dei fiumi Tigri ed Eufrate.

C.

831 630 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3491

2.3.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il finanziamento di un/a responsabile di programma per la segreteria di coordinamento della rete «Promozione del settore sanitario ­ Costruzione di sistemi di sicurezza sociale in caso di malattia ­ P4H», concluso il 5 marzo 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione in merito al posto finanziato dalla Svizzera nell'unità di coordinamento della rete globale «Promozione del settore sanitario ­ Costruzione di sistemi di sicurezza sociale in caso di malattia» («Providing for Health ­ P4H»).

B.

La rete «Providing for Health ­ P4H» ha l'obiettivo di sostenere quei Paesi che vogliono offrire ai loro cittadini servizi di casse malati e di sicurezza sociale. La DSC finanzia un ulteriore posto di coordinamento in risposta alla crescente domanda di collaborazione.

C.

1,633 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3492

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo al partenariato OMS-FIND per l'accesso a strumenti diagnostici contro l'ebola, concluso il 28 novembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione in seno al partenariato OMS-FIND per l'accesso a strumenti diagnostici contro l'ebola.

B.

La crisi provocata dall'epidemia di ebola richiede una reazione coordinata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e nel garantire la loro accessibilità in vista dello sviluppo e dell'implementazione di prodotti efficienti, a basso costo e pensati per le esigenze delle popolazioni colpite.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3493

2.3.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo per la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici contro le malattie tropicali, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nell'ambito dell'impegno preso dai Paesi membri dell'OMS di costruire un meccanismo di coordinamento e di finanziamento per la promozione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici per le patologie che affliggono in particolar modo le popolazioni dei Paesi in sviluppo.

B.

Per molte patologie, in particolare per quelle che interessano le popolazioni dei Paesi in sviluppo, non esistono strumenti diagnostici, vaccini e/o terapie efficaci. Per questo motivo c'è bisogno di una struttura coordinata e finanziata a livello globale che promuova progetti innovativi di ricerca e sviluppo in merito a tali patologie.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014 e copre il periodo dal 17 dicembre 2014 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3494

2.3.77

Accordo tra la DSC e l'UN/DESA concernente un contributo al progetto «Migrazione e sviluppo internazionali», concluso il 27 febbraio 2014

A.

L'accordo riguarda un contributo concesso al Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU (UN/DESA) sotto forma di aiuto finanziario al mandato del Rappresentante speciale per la migrazione e lo sviluppo del Segretario generale delle Nazioni Unite.

B.

Mediante questo progetto, il Rappresentante speciale per la migrazione e lo sviluppo del Segretario generale delle Nazioni Unite riceve un contributo alle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento efficiente del suo mandato. Gli obiettivi del suo programma di lavoro per i tre anni venturi (2014­2016) coincidono in larga misura con le priorità della Svizzera in ambito di migrazione e sviluppo a livello internazionale. Queste prevedono, tra le altre cose, l'impegno per integrare la migrazione nell'Agenda di sviluppo Post-2015, una percezione più positiva della migrazione nonché una migliore collaborazione di tutti gli attori del settore della migrazione e dello sviluppo.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3495

2.3.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN/DESA concernente un contributo al Consiglio consultivo del Segretario generale dell'ONU per l'acqua e i servizi igienico-sanitari, concluso il 24 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU (DESA), volto a consolidare la posizione della Svizzera nel settore globale dell'acqua.

B.

Questa collaborazione integra gli attuali sforzi di sensibilizzazione e, di conseguenza, contribuisce a livello mondiale al rafforzamento delle possibilità di controllo del Programma globale Iniziative Acqua della DSC, segnatamente in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile determinanti in futuro (Agenda Post-2015), nonché al sostegno e all'attuazione di un obiettivo indipendente riguardante l'acqua.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3496

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNV concernente il finanziamento di posti per giovani volontari svizzeri, concluso il 19 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV) in vista del finanziamento di otto posti per giovani praticanti svizzeri tra il marzo 2014 e il marzo 2015.

B.

Il contributo della Svizzera è destinato al finanziamento di posti per giovani praticanti svizzeri negli organismi dell'ONU per un periodo di dodici mesi.

Grazie agli stage, i giovani universitari neodiplomati potranno impegnarsi a favore dello sviluppo e maturare preziose esperienze all'interno di un'organizzazione multilaterale.

C.

264 389 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2014.

3497

2.3.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNV concernente un contributo generale per l'anno 2014, concluso il 15 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo generale della Svizzera al programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV), con sede a Bonn.

B.

Il contributo della Svizzera è destinato a sostenere le attività del programma UNV, che promuove il lavoro volontario per lo sviluppo e la pace, nonché il loro riconoscimento e la loro integrazione nei piani nazionali e internazionali, come previsto dal quadro strategico del programma 2014­2017.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

3498

2.3.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNV concernente il finanziamento di posti per giovani volontari svizzeri, concluso il 19 novembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV) in merito al finanziamento di dodici posti per giovani praticanti svizzeri tra il marzo 2015 e il marzo 2016.

B.

Il contributo della Svizzera è destinato al finanziamento di posti per giovani praticanti svizzeri negli organismi dell'ONU per un periodo di dodici mesi.

Grazie agli stage, i giovani universitari neodiplomati potranno impegnarsi a favore dello sviluppo e maturare preziose esperienze all'interno di un'organizzazione multilaterale.

C.

482 606 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2014.

3499

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il sostegno alla valutazione di UN Women e la promozione dell'orientamento ai risultati, concluso il 26 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità per il sostegno alle attività di valutazione di UN Women.

B.

Quale importante finanziatore e membro di UN Women, è nell'interesse della Svizzera che l'istituzione disponga di una gestione valida, trasparente e basata sui risultati, principalmente per ragioni di rendiconto. Pertanto, mediante specifiche attività, la Svizzera contribuisce a rafforzare gli strumenti necessari all'interno dell'istituzione e, più in particolare, nel suo ufficio di valutazione.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2014 e copre il periodo dal 26 febbraio 2014 al 31 dicembre 2016.

3500

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il sostegno all'attuazione del piano d'azione sistemico delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, concluso il 15 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità delle attività sostenute in merito all'attuazione del piano d'azione sistemico delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile.

B.

All'interno del sistema dell'ONU il piano d'azione rappresenta uno strumento chiave per la promozione dell'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. Nel messaggio concernente la cooperazione internazionale per il periodo 2013­2016, la Svizzera indica in modo chiaro l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile come obiettivi importanti da perseguire.

È per questo motivo che offre il suo sostegno a UN Women nell'attuare un adeguato piano d'azione.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 e copre il periodo dal 15 ottobre 2014 fino alla conclusione delle attività di progetto.

3501

2.3.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il rafforzamento della gestione basata sui risultati all'interno di UN Women, concluso il 21 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità delle attività sostenute per il rafforzamento della gestione basata sui risultati all'interno di UN Women.

B.

Quale importante contribuente nonché membro di UN Women, è nell'interesse della Svizzera che l'organizzazione disponga di una gestione valida, trasparente e basata sui risultati, principalmente per ragioni di rendiconto. È per questo motivo che finanzia UN Women nel rafforzare gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2014 e copre il periodo dal 21 ottobre 2014 fino alla conclusione delle attività di progetto.

3502

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il contributo 2014 al fondo fiduciario della «Iniziativa per l'ambiente e la sicurezza», concluso il 2 aprile 2014

A.

L'accordo riguarda il contributo 2014 al fondo fiduciario della «Iniziativa per l'ambiente e la sicurezza» (ENVSEC) amministrato dall'OSCE e destinato a promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e gli adeguamenti ai cambiamenti climatici, nonché a offrire assistenza alla popolazione civile riguardo a questioni ambientali.

B.

Il presente sostegno a favore dell'iniziativa ENVSEC costituisce una delle priorità per l'anno 2014 della presidenza svizzera dell'OSCE. È destinato all'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

160 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3503

2.3.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN Global Compact concernente il versamento di un contributo allo'UN Global Compact per gli anni 2014­2016, concluso il 22 settembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo svizzero all'UN Global Compact, con sede a New York.

B.

Il versamento del contributo è destinato a coprire i costi operativi dell'UN Global Compact per l'attuazione della strategia per gli anni 2014­2016. Il contributo della Svizzera copre meno del 5 per cento dei costi operativi annuali dell'UN Global Compact. I restanti costi vengono coperti da altri Paesi e, in larga misura, da contributi di aziende private.

C.

1,35 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2016.

3504

2.3.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il miglioramento dell'adattamento dei piccoli contadini ai cambiamenti climatici («R4 Rural Resilience Initiative») in Africa australe, concluso il 15 novembre 2014

A.

La Svizzera offre un contributo al progetto del PAM per un migliore adattamento dei piccoli contadini ai cambiamenti climatici in Africa australe.

B.

L'accordo intende migliorare le condizioni di vita dei piccoli contadini e aumentare la sicurezza alimentare a favore di questi ultimi mediante l'istituzione di un'assicurazione in ambito climatico e un supporto tecnico.

C.

6,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2014 e dura fino al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3505

2.3.88

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo», concluso il 20 febbraio 2014

A.

Il presente accordo con il PNUS disciplina le modalità del contributo della Svizzera al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo».

B.

L'obiettivo del progetto è di permettere ai governi e ai loro partner di misurare meglio e di rendere più chiari gli effetti della migrazione sullo sviluppo umano. Inoltre, il fenomeno migratorio sarà gestito in modo tale da aumentare l'impatto positivo sullo sviluppo umano, ridurre i rischi per i migranti e le loro famiglie e creare nuovi mezzi di sostentamento per le comunità nei Paesi di provenienza e di destinazione. Nella seconda fase di questo progetto, il PNUS è responsabile del coordinamento a livello internazionale e dell'integrazione del progetto, nella fattispecie nel Gruppo sulle migrazioni globali e in generale in altri organi dell'ONU.

C.

1,654 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3506

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Aumento delle capacità giuridiche ed elettorali per il futuro (ELECT 2014/2015)», concluso il 15 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto ELECT 2014/2015. ELECT sostiene le autorità elettorali afgane nell'organizzazione delle elezioni presidenziali, parlamentari e dei consigli provinciali, e contribuisce così al rafforzamento a lungo termine delle autorità.

B.

Le elezioni 2014/2015 rappresentano un momento importante per l'Afghanistan. Per la prima volta nella storia del Paese, il nuovo Presidente assumerà i poteri per via democratica. Nel contesto del ritiro delle truppe armate internazionali della NATO, l'Afghanistan ha bisogno di un nuovo governo legittimo che possa contribuire alla stabilità e allo sviluppo del Paese.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 aprile 2014 e copre il periodo dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3507

2.3.90

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al progetto «Migrazione come strategia di sviluppo regionale e locale nella regione delle Visayas occidentali, Filippine», concluso il 23 giugno 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto «Migrazione come strategia di sviluppo regionale e locale nella regione delle Visayas occidentali, Filippine».

B.

L'obiettivo generale del progetto è di consentire alle autorità regionali e locali della regione delle Visayas occidentali e ai loro partner della società civile di considerare la migrazione come strategia di sviluppo socioeconomico e di metterla in atto in modo da offrire ai migranti nuove possibilità sicure di sostentamento. Il presente progetto intende mettere le autorità e la società civile in condizione di affrontare in modo proattivo il fenomeno della diaspora, perché questa possa essere coinvolta nelle attività di prevenzione e gestione delle catastrofi ecologiche più ricorrenti. In una seconda fase, il PNUS sarà incaricato del coordinamento e della valutazione delle attività di progetto e sarà inoltre responsabile della sua integrazione, nella fattispecie nel Gruppo sulle migrazioni globali e in altri organi dell'ONU.

C.

248 400 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 30 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3508

2.3.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «AGROCADENAS» a Cuba, concluso il 24 luglio 2014

A.

L'accordo riguarda il contributo della Svizzera al progetto del PNUS «AGROCADENAS», sviluppato in collaborazione con il Ministero cubano dell'agricoltura e l'Unione europea al fine di promuovere tre settori agricoli.

B.

Il contributo finanziario della Svizzera al programma consente di migliorare la gestione e l'efficienza nei processi di produzione, lavorazione e commercializzazione in tre settori agricoli (latte vaccino, carne bovina e cereali), nonché di rafforzare le capacità delle cooperative coinvolte.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2014 e copre il periodo dal 24 luglio 2014 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3509

2.3.92

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo al fondo dell'ONU «Unis dans l'action» in Bhutan, concluso il 4 agosto 2014

A.

L'accordo riguarda il contributo della Svizzera al PNUS per il fondo dell'ONU «Unis dans l'action» in Bhutan.

B.

Il contributo al fondo è destinato a sostenere il ruolo di coordinamento dell'ONU allo scopo di rafforzare il coordinamento dei donatori e procedere a un'attuazione efficace del PNUS in Bhutan per il periodo 2013­2018.

C.

25 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3510

2.3.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Vietnam: buon governo nelle province e indice d'efficienza della pubblica amministrazione», concluso il 7 agosto 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di ripartizione dei costi per il progetto di ricerca e consulenza per la valutazione dell'efficienza in materia di buon governo e pubblica amministrazione nelle province del Vietnam; il progetto si basa sulle esperienze e i riscontri di cittadini scelti casualmente da tutte le 63 province del Paese.

B.

Mediante una valutazione dell'efficienza a livello di attuazione delle politiche, il progetto si prefigge l'obiettivo di aumentare la trasparenza, l'obbligo di rendiconto e la vicinanza ai cittadini da parte del Governo. A tale scopo, mette a disposizione dati che verranno presi in considerazione nella definizione delle nuove politiche.

C.

2,9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3511

2.3.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Sostegno al processo costituzionale partecipativo in Nepal», concluso il 19 agosto 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al PNUS per l'attuazione del progetto «Sostegno al processo costituzionale partecipativo in Nepal».

B.

Il progetto sostiene e consolida l'avviamento di un processo costituzionale inclusivo e partecipativo e intende promuovere la creazione di consenso. Tra gli ambiti d'intervento della strategia di cooperazione svizzera in Nepal 2013­2017 rientrano lo Stato federale inclusivo, la sicurezza umana e lo Stato di diritto. Il sostegno al progetto integra l'agenda svizzera in materia di processo costituzionale. Il progetto si concentra sul rafforzamento delle capacità dei membri dell'assemblea costituzionale e delle organizzazioni della società civile al fine di migliorare la partecipazione dell'opinione pubblica, specialmente delle donne e dei gruppi svantaggiati, al processo costituzionale.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3512

2.3.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per la sicurezza alimentare e la nutrizione, Agenda Post-2015, concluso il 30 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per la sicurezza alimentare e la nutrizione, la cui missione è rafforzare il coordinamento del sistema dell'ONU e di formulare raccomandazioni, a disposizione di questo sistema, per contribuire efficacemente alla lotta mondiale contro la fame e la malnutrizione. Il mandato del Rappresentante speciale consiste inoltre nel sostenere gli impegni per l'integrazione della sicurezza alimentare, della nutrizione e dell'agricoltura sostenibile nell'Agenda di sviluppo Post-2015 e negli obiettivi di sviluppo e sostenibilità (OSS) approvati nell'autunno 2015 dall'Assemblea generale dell'ONU. Con il finanziamento di un posto di consulente principale nell'Ufficio esecutivo del Segretario generale, la Svizzera agevola l'esecuzione del mandato del Rappresentante speciale a New York.

B.

Il mandato del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per la sicurezza alimentare e la nutrizione è una componente essenziale dell'architettura istituzionale mondiale per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Con il presente contributo la DSC offre un sostegno mirato e tangibile al funzionamento efficace della suddetta architettura.

C.

408 595 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato per scritto per quanto i pagamenti già ricevuti, compresi i contributi degli altri donatori, siano sufficienti a coprire tutti gli impegni e gli obblighi presi in relazione con l'esecuzione del progetto.

3513

2.3.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per il rafforzamento dei comuni colpiti dalla crisi nei distretti meridionali del Khyber Pakhtunkhwa, concluso il 2 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria alle misure di sostegno fornite dal PNUS al Governo pachistano nel quadro del progetto volto a potenziare i comuni colpiti dalla crisi nei distretti meridionali del Khyber Pakhtunkhwa.

B.

Dal 2008, oltre sette milioni di persone in Pakistan sono state costrette ad abbandonare i loro territori d'origine a causa di conflitti e catastrofi naturali.

Si tratta di un problema considerevole sia per gli organi governativi competenti sia per le comunità ospitanti che accolgono gli sfollati. Grazie allo sviluppo di una strategia di recupero a lungo termine mirata a migliorare e a rafforzare le competenze d'intervento di autorità locali e comunità ospitanti, questo programma offre un contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite.

C.

1,05 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2014 e copre il periodo dal 5 dicembre 2014 al 30 novembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3514

2.3.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la terza fase del progetto «Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral de los Territorios (PADIT)», concluso il 15 dicembre 2014

A.

L'accordo riguarda un contributo della Svizzera al programma PADIT del PNUS, sviluppato in collaborazione con il Ministero cubano del commercio estero e degli investimenti stranieri al fine di rafforzare le capacità dei comuni in materia di amministrazione e coordinamento e di promuovere la collaborazione intercomunale nella prospettiva di uno sviluppo economico integrativo del territorio.

B.

Il sostegno finanziario della Svizzera al programma contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti di sei comuni mediante la creazione di possibilità occupazionali e di guadagno, nonché di un migliore accesso ai servizi pubblici, segnatamente per le donne e i giovani.

C.

4,805 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2014 e copre il periodo dal 15 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3515

2.3.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUA concernente un contributo alla Coalizione per il clima e l'aria pulita, concluso il 24 novembre 2014

A.

La Coalizione per il clima e l'aria pulita (Climate and Clean Air Coalition, CCAC) è stata fondata nel febbraio 2012 da sei governi e dal PNUA. Il suo obiettivo è di ridurre drasticamente le emissioni di determinate sostanze, i cosiddetti forzanti climatici a vita breve, che sono all'origine dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici. In tal senso, gli sforzi si concentrano principalmente sulla fuliggine, sul metano e sugli alogenuri alchilici. La Coalizione accoglie le richieste di associazione di Paesi, ONG, organizzazioni intergovernative (come ad esempio la BM e l'OCSE) e aziende del settore privato. Al termine del 2014, la Coalizione contava tra i suoi membri circa 40 Paesi, tra cui la Svizzera, e 40 organizzazioni non governative.

B.

Dall'inizio del 2013 la Svizzera fa parte della Coalizione in qualità di esperta sul piano nazionale in materia di protezione dall'inquinamento atmosferico e di cooperazione allo sviluppo. La DSC, ad esempio, sostiene progetti nei settori della produzione di mattoni e della riduzione delle emissioni di fuliggine dai motori diesel, due ambiti nei quali la CCAC è particolarmente attiva. L'adesione alla Coalizione consente di condividere le esperienze maturate dalla Svizzera. La DSC partecipa regolarmente agli incontri della CCAC, in occasione dei quali rappresenta in parte la Svizzera.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo copre il periodo dal 24 novembre 2014 al 31 dicembre 2017.

Entra in vigore alla data della sottoscrizione e può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di trenta giorni.

3516

2.3.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo al sostegno dei meccanismi di coinvolgimento e collaborazione con le organizzazioni della società civile, concluso il 19 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo all'UNCCD volto a sostenere i meccanismi di coinvolgimento e collaborazione con le organizzazioni della società civile nella lotta contro la desertificazione.

L'accordo stabilisce inoltre gli obblighi del Segretariato generale dell'UNCCD in merito alla gestione del contributo e alla stesura di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo, a titolo volontario, è destinato al Segretariato generale dell'UNCCD perché possa svolgere i compiti assegnatigli dalla conferenza delle parti contraenti e, in particolare, attuare il piano strategico 2008­2018.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3517

2.3.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo volontario, concluso il 9 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo all'UNCCD.

Stabilisce inoltre gli obblighi del Segretariato generale dell'UNCCD in merito alla gestione del contributo e alla stesura di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo, a titolo volontario, è destinato al Segretariato generale perché possa svolgere i compiti assegnatigli dalla conferenza delle parti contraenti e, in particolare, attuare il piano strategico 2008­2018.

C.

1,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3518

2.3.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica per l'Africa (UNECA) concernente il sostegno all'UNECA in merito al progetto «Land Policy Initiative» dell'IGAD per il miglioramento della governance fondiaria nella regione IGAD, concluso il 15 ottobre 2014

A.

Nel 2009 l'Unione africana ha adottato una serie di direttive sulla politica fondiaria, incaricando le comunità economiche regionali del continente di sostenere i Paesi nell'applicazione di tali direttive. L'IGAD è la comunità economica regionale del Corno d'Africa e annovera tra i suoi membri il Sudan, il Kenya, l'Uganda, l'Etiopia, la Somalia, il Sudan del Sud e il Gibuti. L'adesione dell'Eritrea è attualmente sospesa. Per svolgere la sua missione, l'IGAD e i Paesi membri necessitano di supporto tecnico e specializzato.

In materia di proprietà e utilizzazione del suolo, in numerosi Paesi della regione coesistono basi legali e istituzioni di tipo sia moderno che tradizionale. Le insicurezze derivanti, che concernono i regimi di proprietà e le condizioni di utilizzazione, i reinsediamenti di persone, piani catastali incompleti e non aggiornati e un'amministrazione fondiaria opaca, comportano la nascita di conflitti fondiari. L'obiettivo del progetto è di consentire all'IGAD di sorvegliare l'applicazione delle direttive dell'Unione africana nei Paesi membri, nonché di fare dell'accesso sicuro alla terra un elemento fondamentale dei rispettivi programmi sulle politiche agrarie e dell'allevamento, nonché di adottare raccomandazioni sul diritto fondiario nei Paesi membri.

B.

Il Programma globale Sicurezza alimentare, lanciato dalla DSC, è volto a sostenere iniziative su tutto il territorio africano, concernenti tra le altre cose la garanzia dell'accesso alla terra per i piccoli produttori. A tale scopo la DSC collabora con il segretariato della Land Policy Initiative (LPI) il quale, contando sul sostegno congiunto dell'Unione africana, la Banca africana di sviluppo e la Commissione economica per l'Africa dell'ONU (UNECA), ha il compito di aiutare sul piano tecnico i Paesi e le organizzazioni regionali del continente nell'applicazione delle direttive dell'Unione africana. A livello organizzativo, il segretariato della LPI è accorpato all'UNECA. L'accordo con l'UNECA disciplina il finanziamento all'IGAD per l'attuazione del progetto di supporto tecnico del segretariato della LPI, descritto al punto A.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3519

2.3.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO-UIL concernente un contributo generale della Svizzera, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Institute for Lifelong Learning (UIL) dell'UNESCO, con sede ad Amburgo.

B.

Tra le missioni dell'Istituto rientra il rafforzamento delle capacità degli Stati membri dell'UNESCO in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Grande priorità viene data all'educazione in età adulta, all'alfabetizzazione e all'educazione non formale. L'UIL svolge attività di coinvolgimento e di ricerca, e contribuisce allo sviluppo di capacità e alla creazione di reti.

L'UIL, le cui priorità coincidono con quelle della DSC, rappresenta un partner strategico per quest'ultima.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3520

2.3.103

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo a favore dell'IFCD, concluso l'8 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC al Fondo internazionale per la diversità culturale (IFCD) dell'UNESCO.

B.

Il contributo della Svizzera all'IFCD è un segno di solidarietà e disponibilità alla collaborazione nonché un riconoscimento politico della Svizzera nei confronti di forme d'espressione della multiculturalità. Mediante questo contributo, l'IFCD sarà accompagnato nella sua fase iniziale affinché possa chiarire il suo modo di lavorare, assicurare la sua funzionalità e dimostrare la sua importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3521

2.3.104

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale IIPE dell'UNESCO concernente un contributo generale della Svizzera, concluso il 9 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione (IIPE) dell'UNESCO, con sede a Parigi.

B.

L'accordo si propone come prolungamento della collaborazione tra la DSC e l'IIPE, che è una delle più importanti istituzioni dell'UNESCO e parte integrante della missione e della strategia a medio termine di tale organizzazione. Gli sforzi dell'IIPE sono volti al raggiungimento degli obiettivi che la comunità internazionale ha deciso per tutti al Forum mondiale sull'educazione. Tra le priorità dell'Istituto stanno il rafforzamento delle capacità degli Stati (segnatamente dei Paesi in sviluppo) negli ambiti della pianificazione, della realizzazione, dell'accompagnamento e della valutazione dei programmi e delle politiche educativi destinati all'insieme della popolazione.

L'IIPE, le cui priorità coincidono con quelle della DSC, rappresenta un partner strategico per quest'ultima.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3522

2.3.105

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il contributo della Svizzera per il sostegno alle emittenti radiofoniche nelle regioni rurali della Tanzania, concluso il 1° dicembre 2014

A.

Questo contributo della Svizzera sostiene l'UNESCO nella fornitura di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a emittenti radiofoniche delle regioni rurali.

B.

Il contributo è destinato al sostegno dell'informazione per le popolazioni rurali.

C.

144 300 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e dura fino al 31 marzo 2015. Eventuali divergenze nell'attuazione verranno risolte mediante trattative dirette.

3523

2.3.106

Accordo tra la Svizzera e l'ACNUDU concernente un progetto per il miglioramento dell'accesso alla giustizia per la popolazione locale in Cambogia, concluso il 28 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'ACNUDU destinato al miglioramento dell'accesso alla giustizia per la popolazione locale in Cambogia.

B.

L'ACNUDU collabora con il Governo, con organi giuridici e legislativi, la società civile e altri attori nazionali e internazionali. La collaborazione avviene mediante la promozione di norme e leggi e tramite il rispetto degli standard in materia di diritti umani ratificati dalla Cambogia. L'accesso alla giustizia per la popolazione, in particolare per i gruppi vulnerabili, viene migliorato grazie alla collaborazione con tribunali, giudici, procuratori, agenti di polizia, avvocati e comunità che sostengono le istituzioni giudiziarie e le organizzazioni locali.

C.

198 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 luglio 2015.

3524

2.3.107

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente l'impiego di giovani Svizzeri nell'ACNUR, concluso il 14 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina l'impiego di giovani Svizzeri nel quadro del programma dell'ACNUR «Giovani esperti associati» (Junior Professional Officers).

B.

Il contributo all'ACNUR è destinato all'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché alla realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3525

2.3.108

Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF concernente la promozione della partecipazione civica attiva dei giovani in Bhutan, concluso il 3 aprile 2014

A.

L'accordo riguarda un contributo alla promozione della partecipazione civica attiva dei giovani in Bhutan.

B.

L'obiettivo del progetto comprende un contributo al rafforzamento delle competenze dei giovani e delle reti di giovani in Bhutan, nell'intento di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.

C.

342 375 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 giugno 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3526

2.3.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un progetto volto a rafforzare la registrazione delle nascite in Burundi, concluso il 17 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con l'UNICEF nel quadro del programma destinato a sostenere la decentralizzazione in Burundi.

B.

La registrazione di documenti di stato civile nei comuni della provincia di Kayanza procede con un certo ritardo. Lo stesso è avvenuto già nel 2012 nei comuni della provincia di Ngozi. Allora la DSC aveva incaricato l'UNICEF di offrire un supporto mirato e i risultati sono stati così soddisfacenti che la rappresentanza della DSC sul posto ha deciso di assegnare all'UNICEF un mandato anche per la provincia di Kayanza. Senza questo sostegno le procedure di registrazione richiederebbero molto tempo e sussisterebbe il pericolo che il progetto si concluda prima dell'attuazione di questa misura di grande importanza per i comuni.

C.

214 920 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 aprile 2015. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali da parte dell'UNICEF, la DSC può denunciare l'accordo per scritto.

Non sono previsti termini di denuncia.

3527

2.3.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un contributo generale per gli anni 2014, 2015 e 2016, concluso il 21 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo generale della Svizzera all'attuazione del piano strategico dell'UNICEF per gli anni 2014, 2015 e 2016.

B.

Grazie a questo contributo la Svizzera sostiene l'UNICEF nell'adempimento del suo mandato riguardante la promozione e la tutela dei diritti dei bambini.

C.

66 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2014 e dura fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3528

2.3.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente il progetto «Piattaforma di apprendimento sul clima delle Nazioni Unite» (UN CC: Learn)» , concluso il 6 marzo 2014

A.

L'esperienza pilota della DSC a sostegno del progetto dell'UNITAR «UN CC: Learn» si è dimostrata efficace e ha contribuito, tra le altre cose, allo sviluppo di specifiche strategie nazionali di apprendimento sui cambiamenti climatici in cinque Paesi pilota (Benin, Repubblica Dominicana, Indonesia, Malawi, Uganda). Le strategie si applicano a tutti i settori e un seguono un processo multilaterale. In totale sono state realizzate 19 azioni prioritarie.

B.

La proficua collaborazione con l'UNITAR, la nuova e funzionale piattaforma web d'informazione e di apprendimento, il forte interesse nonché il crescente bisogno di intraprendere simili iniziative in altri e importanti Paesi partner hanno spinto la DSC a cofinanziare una nuova fase del progetto con un contributo massimo del 50 per cento.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3529

2.3.112

Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente un contributo al progetto «Meccanismo unico per un resoconto coerente nel settore idrico per il periodo post 2015», concluso il 25 agosto 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'UNOPS per il progetto «Meccanismo unico per un resoconto coerente nel settore idrico per il periodo post 2015».

B.

L'obiettivo dell'accordo è di promuovere lo sviluppo di un meccanismo unico di monitoraggio globale dei risultati e di resoconto nel settore idrico che registri anche i progressi e le analisi generali necessarie per la gestione delle acque reflue e della qualità dell'acqua, nonché della gestione delle risorse idriche. A tale scopo verranno discussi, presentati e scelti i meccanismi più efficienti per il resoconto.

C.

650 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2014 e copre il periodo dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di trenta giorni.

3530

2.3.113

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRISD per il periodo 2014­2016, concluso il 16 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del pagamento del contributo svizzero all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development), con sede a Ginevra.

B.

Il contributo è destinato al finanziamento di due progetti di ricerca su tematiche che sono di estremo interesse per la Svizzera, in riferimento ai negoziati internazionali sul progetto globale e sostenibile Agenda di sviluppo Post2015 e sul finanziamento per lo sviluppo. Si tratta, da un lato, di un progetto di ricerca per la mobilitazione di introiti fiscali nei Paesi poveri; dall'altro, il progetto è volto a garantire i servizi sociali di base nei Paesi in situazioni di conflitto.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

3531

2.4

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di arginare la povertà e i rischi globali. L'aiuto umanitario della Confederazione contribuisce a ridurre i rischi, prevenire distruzione e miseria, proteggere e salvare vite umane, alleviare le sofferenze, assistere individui e comunità nell'opera di ricostruzione, riabilitazione, stabilizzazione sociale e incipiente riconciliazione, nonché rivendicare i principi umanitari per le vittime dando loro una voce. I punti centrali dell'impegno dell'aiuto umanitario sono: prevenzione e capacità di resistenza alle crisi, prevenzione e protezione dalle catastrofi, aiuto d'emergenza e ricostruzione/riabilitazione, difesa e protezione delle vittime. Grazie al Corpo svizzero di aiuto umanitario, strumento unico nel suo genere costituito da circa 650 specialisti, la Svizzera può beneficiare di una presenza in loco e realizzare progetti in prima persona. Le risorse dell'aiuto umanitario sono impiegate in ragione di circa un terzo per programmi bilaterali, attuati mediante progetti propri del CSA o congiuntamente con enti assistenziali svizzeri, internazionali e locali. Un altro terzo è destinato alla cooperazione con gli organismi dell'ONU, in particolare il Programma alimentare mondiale (PAM), l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

3532

2.4.1

Accordo tra la DSC e Capo Verde, rappresentanto dall'Ambasciata di Capo Verde in Svizzera, concernente l'aiuto alimentare con latte in polvere svizzero a favore del programma nazionale per le mense scolastiche, concluso il 6 novembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo svizzero al programma per le mense scolastiche di Capo Verde.

B.

Il sostegno comprende la fornitura di 154 000 kg di latte intero in polvere, distribuito come integratore alimentare ai bambini degli asili e delle scuole di Capo Verde con l'obiettivo di migliorarne le condizioni nutrizionali. Il partner contrattuale rispetta le direttive stabilite dalla DSC sull'impiego di latticini nell'ambito dell'aiuto alimentare.

C.

1,395 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2014 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3533

2.4.2

Accordo tra la DSC e Cuba, rapresentata dal Ministero del commercio e degli investimenti esteri, concernente l'aiuto alimentare con latte in polvere svizzero a favore di persone anziane e disabili, concluso il 28 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo svizzero al Ministero del commercio e degli investimenti esteri cubano per l'attuazione del programma alimentare finalizzato a sostenere e migliorare le condizioni nutrizionali di persone anziane e disabili.

B.

Il sostegno comprende la fornitura di 67 780 kg di latte intero in polvere, distribuito come integratore alimentare a persone anziane e disabili di diversi istituti allo scopo di migliorarne le condizioni nutrizionali e, di conseguenza, il benessere fisico e psichico. Il partner contrattuale rispetta le direttive stabilite dalla DSC sull'impiego di latticini nell'ambito dell'aiuto alimentare.

C.

614 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2014 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3534

2.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il progetto finalizzato a gestire la migrazione mista proveniente dal Corno d'Africa e dallo Yemen, concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al progetto finalizzato a gestire la migrazione mista proveniente dal Corno d'Africa e dallo Yemen.

B.

Il progetto, che comprende una serie di attività correlate, è finalizzato a prevenire atti di violenza perpetrati a scapito di migranti (sfollati interni, rifugiati e lavoratori migranti). Le attività in questione includono misure per proteggere i migranti, un migliore monitoraggio e una rilevazione dei flussi migratori, un aiuto concreto ai migranti che arrivano nello Yemen e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della migrazione rivolte alle autorità e alle comunità ospitanti dello Yemen.

C.

306 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3535

2.4.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il progetto finalizzato a gestire la migrazione mista proveniente dal Corno d'Africa e dallo Yemen, concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al progetto finalizzato a gestire la migrazione mista proveniente dal Corno d'Africa e dallo Yemen.

B.

Il progetto, che comprende una serie di attività correlate, è finalizzato a prevenire atti di violenza perpetrati a scapito di migranti (sfollati interni, rifugiati e lavoratori migranti). Le attività in questione includono misure per proteggere i migranti, un migliore monitoraggio e una rilevazione dei flussi migratori, un aiuto concreto ai migranti che arrivano nello Yemen e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della migrazione rivolte alle autorità e alle comunità ospitanti dello Yemen.

C.

502 352 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3536

2.4.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, operante tramite l'Ambasciata svizzera al Cario, e l'Egitto, rappresentato dal Ministero per l'edilizia, i servizi di approvvigionamento e lo sviluppo urbano, operante tramite la società holding «Aswan Water and Sanitation Company», concernente il contributo al progetto per l'accesso ad acqua potabile di qualità e a un consumo efficiente dell'acqua, concluso il 2 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto per l'accesso ad acqua potabile di qualità e a un consumo efficiente dell'acqua.

B.

Mentre la popolazione in Egitto cresce di oltre un milione di persone all'anno, la quantità d'acqua prelevabile dal Nilo rimane invariata. Nonostante i lavori di costante ristrutturazione del settore idrico, i problemi da affrontare continuano ad essere di portata significativa: distribuzione ineguale, scarsa qualità, perdite importanti e accesso intermittente all'acqua. Per questa ragione, il progetto della DSC si concentra sia sull'aspetto della qualità dell'acqua potabile sia su un utilizzo più efficiente delle fonti idriche; l'obiettivo è di garantire un approvvigionamento costante a due insediamenti informali ad Assuan, nell'Egitto meridionale, di rafforzare le capacità delle autorità preposte all'approvvigionamento idrico e di sensibilizzare la popolazione a un utilizzo più efficiente dell'acqua.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2014 e copre il periodo dal 2 maggio 2014 al 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3537

2.4.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Georgia, rappresentata dal Ministero georgiano per gli sfollati interni in fuga dalle aree occupate, per l'alloggio e per i rifugiati, il Governo della Repubblica autonoma di Adjara e il Centro regionale di supporto sociale e di sviluppo concernente il sostegno al reinsediamento e all'integrazione in territori rurali sicuri delle vittime rurali di catastrofi naturali e di rifugiati, concluso il 1° febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto di sostegno al reinsediamento e all'integrazione in territori rurali sicuri delle vittime di catastrofi naturali e di rifugiati.

B.

Il miglioramento sostenibile delle condizioni di vita e la sicurezza dei mezzi di sussistenza sono fattori importanti per l'integrazione degli sfollati interni e delle famiglie rese vulnerabili da catastrofi naturali. La fase pilota e l'attuale seconda fase del progetto sono finalizzate a indicare al Governo georgiano possibili soluzioni alla situazione delle persone che, a causa di catastrofi naturali, hanno perso qualsiasi mezzo di sussistenza. Il presente intervento è conforme alla Strategia di cooperazione per il Caucaso meridionale 2013­2016.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3538

2.4.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentata dal Ministero per l'istruzione e la formazione professionale nazionali, concernente il programma per la ricostruzione dell'infrastruttura scolastica, concluso il 14 marzo 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione con il Ministero per l'istruzione e la formazione professionale nazionali nel quadro del programma per la ricostruzione dell'infrastruttura scolastica.

B.

Il programma è stato concepito per offrire assistenza tecnica nel quadro della ricostruzione delle infrastrutture scolastiche, in particolare nelle regioni colpite dal terremoto del 12 gennaio 2010, e per rafforzare le capacità del Ministero per l'istruzione e la formazione professionale nazionali nel settore dell'infrastruttura scolastica.

Al momento della firma e dell'entrata in vigore dell'accordo in oggetto, il 14 marzo 2014, la Svizzera e Haiti non avevano ancora concluso alcun accordo quadro nel settore della collaborazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario. Quest'ultimo è stato firmato il 25 luglio 2014. Il presente accordo ha permesso di formalizzare la collaborazione bilaterale.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2014, in concomitanza con la sua firma, ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3539

2.4.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Giordania, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente una gestione integrata per la sensibilizzazione e la riduzione dei rischi in caso di catastrofe, concluso il 2 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno all'attuazione di una gestione integrata per la sensibilizzazione e la riduzione dei rischi in caso di catastrofe.

B.

L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare le capacità delle autorità della Giordania nel settore della prevenzione e della riduzione delle catastrofi. In vista dell'adozione di misure di prevenzione a livello urbanistico, sono stati organizzati seminari di sensibilizzazione e formazione destinati a funzionari in cinque Comuni della Giordania.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3540

2.4.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Giordania, rappresentata dal Ministero dell'istruzione, concernente il sostegno al risanamento di scuole per i rifugiati siriani in Giordania, concluso nell'ottobre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al sostegno per il risanamento di scuole per rifugiati siriani in Giordania.

B.

Secondo quanto riportato dall'UNICEF, nelle scuole pubbliche della Giordania risultano iscritti 32 000 bambini siriani rifugiati. Il Ministero giordano dell'istruzione, già sovraccarico di lavoro, fatica ad accogliere ancora più bambini nelle scuole del Paese. Per questa ragione, la DSC ha offerto il proprio sostegno al Ministero per poter risanare 11 scuole nella regione di Amman e nelle province settentrionali. Fa da corollario al progetto una campagna di sensibilizzazione; la DSC assiste inoltre il Ministero nei lavori di integrazione di un programma di gestione informatica.

C.

970 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore nell'ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al mese di agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3541

2.4.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Libano, rappresentato dal Ministero per il settore dell'istruzione e delle scuole universitarie, concernente il progetto per il risanamento urgente delle infrastrutture sanitarie e la ristrutturazione delle scuole a Wadi Khaled e Akroum, concluso il 5 agosto 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del progetto per il risanamento urgente delle infrastrutture sanitarie e la ristrutturazione delle scuole a Wadi Khaled e Akroum.

B.

L'afflusso in Libano di rifugiati provenienti dalla Siria continua ad aumentare: secondo i dati forniti dall'ACNUR, dal maggio del 2014 sono giunti nel Paese più di 1,1 milioni di Siriani, 282 000 dei quali sono ospitati da famiglie nel Nord del Libano. Le infrastrutture del Paese sono ormai sovraccariche. Fedele al proprio impegno a favore delle famiglie ospitanti, la DSC collaborerà a stretto contatto con il Ministero dell'istruzione e delle scuole universitarie per migliorare le capacità delle scuole pubbliche libanesi e, di conseguenza, l'ambiente di apprendimento di tutti gli studenti, inclusi altri bambine e bambini siriani rifugiati (in età scolastica).

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2014 e copre il periodo dal 5 agosto 2014 al 15 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3542

2.4.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Marocco, rappresentato dal Ministero dell'Interno, concernente il contributo al progetto per formare soccorritori volontari nei quartieri marocchini, concluso il 23 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto per formare soccorritori volontari nei quartieri marocchini.

B.

Dal 2008 la Svizzera offre il proprio sostegno alla formazione di «soccorritori volontari» nei vecchi quartieri del Marocco e ne appoggia l'intervento tempestivo in caso di catastrofi, siano esse di origine naturale o causate dall'uomo. L'intervento da parte di persone locali consente di impiegare i primi minuti e le prime ore successive a una catastrofe, di per sé d'importanza decisiva, in modo molto più efficiente e idoneo, nell'attesa che arrivino i servizi di emergenza ufficiali. Sensibilizzati sui potenziali pericoli, i soccorritori possono inoltre proteggere se stessi contro ulteriori rischi.

L'accordo con il Ministero dell'interno disciplina l'acquisizione e la prosecuzione del modello «soccorritori volontari». L'integrazione di questo modello nelle strutture nazionali di gestione delle crisi consentirà di mantenere a lungo termine i gruppi di soccorritori esistenti e di crearne di nuovi in altre città.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2014 e copre il periodo dal 23 luglio 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3543

2.4.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2014 al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA, concluso il 10 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo 2014 al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3544

2.4.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il versamento di un contributo specifico 2014 ai programmi della divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 27 febbraio 2014

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2014 ai programmi della squadra dell'ONU per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) e del Gruppo consultivo internazionale di ricerca e salvataggio (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e non sono previste modalità di denuncia.

3545

2.4.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso il 4 aprile 2014

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2014 a favore delle attività condotte sul campo dall'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3546

2.4.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo per l'anno 2014 al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA, concluso il 5 agosto 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo destinato al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA per l'anno 2014.

B.

Il contributo finanziario della Svizzera al Fondo centrale di risposta alle emergenze gestito dall'OCHA per i Territori palestinesi occupati permette agli attori umanitari di rispondere rapidamente e in modo mirato a situazioni d'emergenza gravi e inattese che colpiscono la popolazione palestinese. Tali misure sono in linea con le priorità della Strategia di cooperazione 2010­ 2014 della DSC per i Territori palestinesi occupati: a Gaza e in Cisgiordania, Gerusalemme Est compresa, la DSC concentra la sua azione sulla promozione e sul rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo e sull'accesso della popolazione palestinese a servizi di base di qualità, compreso l'aiuto d'emergenza.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2014 e copre il periodo dal 25 luglio al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in caso di mancato rispetto delle disposizioni contrattuali.

3547

2.4.16

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 18 agosto 2014

A.

L'accordo con l'OCHA disciplina le modalità del sostegno al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia.

B.

Il contributo è utilizzato per sostenere, mediante finanziamenti rapidi e flessibili, organizzazioni non governative e agenzie ONU che si trovano di fronte a problemi finanziari. L'obiettivo è di mettere le organizzazioni in condizione di reagire prontamente alle crisi acute al fine di lenire le sofferenze della popolazione interessata. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in forma scritta da ciascuna delle Parti, indicando un motivo, entro 30 giorni.

3548

2.4.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso il 20 febbraio 2014

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi specifici 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

40,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3549

2.4.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2014, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al bilancio di sede 2014 del CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

80 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3550

2.4.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso l'11 luglio 2014

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

8,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3551

2.4.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR, concluso l'8 agosto 2014

A.

L'accordo verte sulla terza fase di contributi specifici 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3552

2.4.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2014 concesso nel quadro della crisi dell'Ebola, concluso il 16 ottobre 2014

A.

L'accordo verte sulla concessione del contributo supplementare 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR in Liberia per lottare contro l'epidemia dell'Ebola.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3553

2.4.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il secondo contributo supplementare 2014 concesso nel quadro della crisi dell'Ebola, concluso il 4 dicembre 2014

A.

L'accordo verte sulla concessione del secondo contributo supplementare 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR in Liberia per lottare contro l'epidemia dell'Ebola.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3554

2.4.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2014 concesso nel quadro della crisi siriana, concluso il 9 dicembre 2014

A.

L'accordo verte sulla concessione del contributo supplementare 2014 alle attività condotte sul campo dal CICR in Giordania e in Libano nel quadro della crisi siriana.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3555

2.4.24

Accordo tra la DSC e la FAO concernente le attività intese a migliorare la situazione alimentare e la resilienza della popolazione nel Sudan del Sud, concluso il 26 agosto 2014

A.

L'accordo con la FAO disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato, inteso a migliorare la situazione alimentare e la resilienza della popolazione nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo è destinato a cofinanziare l'azione umanitaria condotta dalla FAO per sostenere la popolazione, principalmente femminile, esposta all'insicurezza alimentare nel Sudan del Sud. L'obiettivo del progetto è di assicurare la produzione, l'offerta e l'accesso a cibi che garantiscano un apporto nutrizionale equilibrato e di promuovere le capacità di reddito delle donne nella provincia di Warrap. A tal fine, le donne ricevono una formazione concernente sia aspetti pratici che economici e vengono dotate degli utensili necessari. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato in forma scritta da ciascuna delle Parti, indicando un motivo, entro 30 giorni.

3556

2.4.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo 2014 concesso nel quadro della crisi dell'Ebola, concluso il 22 dicembre 2014

A.

L'accordo verte sul contributo 2014 al programma regionale della FAO per la lotta contro l'epidemia dell'ebola nell'Africa occidentale. Con questo contributo la Svizzera finanzia le misure dirette adottate dalla FAO in Guinea, Liberia e Sierra Leone allo scopo di migliorare la sicurezza alimentare della popolazione.

B.

Il sostegno alla FAO serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e non sono previste modalità di denuncia.

3557

2.4.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e INTERSOS concernente il progetto di INTERSOS finalizzato a garantire il sostentamento nello Yemen, concluso il 15 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con INTERSOS, un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro con sede a Roma, nel quadro del progetto finalizzato a garantire il sostentamento nello Yemen.

B.

Il progetto è rivolto ai giovani yemeniti, siano essi originari dello Yemen o di altri Paesi (sfollati interni, rifugiati o lavoratori migranti), e mira a facilitare loro l'accesso alla formazione professionale nel quadro di istituzioni statali al fine di migliorarne l'indipendenza economica e le possibilità di percepire un reddito. Mediante l'introduzione di due nuovi percorsi formativi orientati al mondo del lavoro, il progetto è altresì inteso a rafforzare le capacità formative del Ministero dell'istruzione e della formazione professionale tecnica e delle scuole ad esso collegate.

C.

512 782 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3558

2.4.27

Accordo tra la DSC e l'IRC concernente la protezione dei rifugiati nella regione di Diffa (Niger) provenienti dalla Nigeria, concluso l'8 settembre 2014

A.

L'accordo con il Comitato di soccorso internazionale (International Rescue Committee, IRC) disciplina le modalità del sostegno finanziario concesso nel settore dell'aiuto alimentare e delle misure di protezione delle persone rifugiatesi nella regione di Diffa (Niger).

B.

Il contributo è destinato a sostenere l'IRC nell'assistenza offerta agli sfollati nella regione di Diffa, nel Niger, in seguito all'offensiva militare contro il gruppo islamista Boko Haram nel Nord della Nigeria. Il progetto prevede misure di soccorso nei settori dell'aiuto alimentare e della protezione per gli sfollati e i comuni interessati.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 settembre 2014 e copre il periodo dall'8 settembre 2014 al 31 agosto 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

3559

2.4.28

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente la reintegrazione di sfollati interni nello Zimbabwe, concluso il 9 aprile 2014

A.

Questo accordo con l'OIM disciplina le modalità concernenti l'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo in oggetto consente di sostenere l'attività umanitaria condotta dall'OIM. Il progetto prevede misure specifiche e a lungo termine destinate a promuovere l'integrazione degli sfollati interni nello Zimbabwe e il miglioramento delle loro condizioni di vita.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3560

2.4.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di assistenza al rientro volontario e alla reintregrazione dei migranti subsahariani, concluso il 2 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto finalizzato ad assistere il rientro volontario e la reintegrazione dei migranti subsahariani.

B.

Il progetto consente ai migranti subsahariani bloccati in Marocco di rientrare in modo dignitoso nei rispettivi Paesi d'origine e offre loro un aiuto iniziale su cui poter fondare un sostentamento a lungo termine. Nonostante gli impegni assunti a livello internazionale, il Marocco offre una protezione limitata, se non del tutto inesistente, ai migranti che si trovano sul suo territorio (siano essi rifugiati, richiedenti l'asilo o migranti irregolari). Il progetto risponde a un'esigenza umanitaria: aiutare le persone più vulnerabili (ossia vittime della tratta di esseri umani, minori, donne sole o malati) che per uscire dalla precarietà non hanno altra scelta che rientrare nel proprio Paese d'origine.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 gennaio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3561

2.4.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di sostegno umanitario a breve termine e di aiuto al rientro di migranti vulnerabili salvati in mare, concluso il 1° luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo destinato al progetto di sostegno umanitario a breve termine e di aiuto al rientro di migranti vulnerabili salvati in mare.

B.

Nel 2014 sono state soccorse in mare aperto, nella zona della Tunisia meridionale, numerose barche cariche principalmente di migranti subsahariani.

Le capacità che le autorità tunisine hanno a disposizione per occuparsi di questi migranti sono tuttavia limitate. L'obiettivo del progetto è di rispondere in modo più appropriato alle esigenze umanitarie dei migranti approdati sulle rive della Tunisia meridionale e di offrire loro un sostegno nella ricerca di una dimora stabile. Il progetto si propone inoltre di migliorare il coordinamento tra gli attori umanitari attivi in questa regione dell'Africa e di sostenere il ritorno volontario dei migranti nei propri Paesi d'origine.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3562

2.4.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il contributo al progetto di fornitura di farmaci di emergenza, concluso il 25 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto di fornitura di farmaci di emergenza.

B.

L'obiettivo del progetto era di garantire la fornitura di farmaci di emergenza nella Striscia di Gaza durante i conflitti verificatisi nei mesi di luglio e agosto 2014. La fornitura di farmaci di emergenza ha permesso di ricostituire le scorte, ormai praticamente esaurite, degli ospedali ubicati nella Striscia di Gaza e di assistere così 37 000 pazienti durante la fase più acuta del conflitto.

C.

1,053 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2014 e copre il periodo dal 25 luglio 2014 al 24 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3563

2.4.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Oxfam House, John Smith Drive concernente il progetto «WASH» nel distretto Sahar governatorato di Sa'da nello Yemen, concluso l'8 maggio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di sostegno al progetto WASH nel governatorato di Sa'ada nello Yemen.

B.

L'obiettivo del progetto è di ricostituire i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici distrutti durante la guerra nei Comuni e nelle scuole del distretto Sahar nel governatorato di Sa'da, nonché di migliorare le pratiche igieniche al fine di ridurre le malattie trasmesse in ambienti insalubri e con poca acqua.

C.

504 280 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3564

2.4.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contribuo supplementare al progetto di aiuto alimentare d'emergenza a favore delle persone colpite dal conflitto in Siria, concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità di sostegno al progetto di aiuto alimentare d'emergenza a favore delle persone colpite dal conflitto in Siria.

B.

La situazione umanitaria in Siria continua a peggiorare: secondo le stime dell'ONU, più di 9,3 milioni di persone necessitano di un sostegno umanitario. Il settore alimentare è il più colpito e proprio per questo il PAM ha rafforzato il proprio sostegno distribuendo, nel solo mese di ottobre 2013, derrate alimentari a più di 3,4 milioni di persone. Grazie al contributo finanziario della Svizzera, il PAM può proseguire le operazioni e fornire derrate alimentari a persone bisognose in Siria.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e copre il periodo compreso tra il lancio del progetto e la sua conclusione finanziaria. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3565

2.4.34

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare a favore del popolo sahariano in Algeria, concluso il 22 gennaio 2014

A.

L'accordo con il PAM disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il sostegno riguarda la fornitura di 375 000 kg di latte magro in polvere, da distribuire come integratore alimentare ai rifugiati sahariani nei campi rifugiati di Tindouf. Lo scopo è di ridurre l'anemia dovuta alla malnutrizione di cui soffrono in prevalenza i bambini fino ai cinque anni e le donne incinte e che allattano. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,027 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2014.

3566

2.4.35

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 22 gennaio 2014

A.

L'accordo con il PAM disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il sostegno comprende la fornitura di 650 000 kg di latte scremato in polvere da distribuire quale complemento alimentare a donne e bambini particolarmente vulnerabili nella Corea del Nord. Lo scopo è di migliorare in modo sostenibile la salute dei destinatari. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3,391 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2014.

3567

2.4.36

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore di bambini in età prescolare e delle scuole elementari in Nicaragua, concluso il 22 gennaio 2014

A.

L'accordo con il PAM disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il sostegno comprende la fornitura di 150 000 kg di latte scremato in polvere da distribuire nelle mense scolastiche quale complemento alimentare ai bambini in età prescolare e delle scuole elementari in Nicaragua. Lo scopo è di offrire vitto gratuito ai bambini che frequentano la scuola alleggerendo così i budget familiari e di rendere attrattiva la scolarizzazione dei bambini.

Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

874 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2014 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3568

2.4.37

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 22 gennaio 2014

A.

L'accordo con il PAM disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 600 000 kg di latte scremato in polvere da distribuire quale complemento alimentare ai gruppi di popolazione vulnerabili in Sudan. Lo scopo è di prevenire la grave malnutrizione per l'insicurezza alimentare causata dai mutamenti stagionali e aggravata dai conflitti. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3,656 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2014.

3569

2.4.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM, concluso il 24 febbraio 2014

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2014 a favore delle attività condotte sul campo dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

31,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3570

2.4.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2014 alla rete dei centri logistici del PAM, concluso il 24 febbraio 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 alla rete dei centri logistici per l'aiuto umanitario di emergenza del PAM per lo stoccaggio di beni ed equipaggiamento umanitario al fine di intervenire rapidamente e simultaneamente in diversi luoghi in situazioni di emergenza umanitaria.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3571

2.4.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM nel Sudan del Sud, concluso il 28 marzo 2014

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM nel Sudan del Sud.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3572

2.4.41

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il sostegno alle attività condotte nel Sudan del Sud, concluso il 10 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma finalizzato a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire i mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud.

B.

Per il tramite del gruppo Sicurezza alimentare e garanzia dei mezzi di sussistenza, il PAM sostiene la popolazione del Sudan del Sud confrontata a una situazione di grave insicurezza alimentare. Il contributo è stato concesso per coadiuvare il PAM nell'adempiere, in collaborazione con la FAO, il suo ruolo di coordinamento in seno al suddetto gruppo e nell'ottenere un quadro migliore della situazione nel Paese al fine di meglio pianificare e attuare il suo aiuto nelle regioni interessate.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015. L'accordo può essere denunciato in forma scritta entro 30 giorni.

3573

2.4.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM, concluso il 17 luglio 2014

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3574

2.4.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM, concluso il 18 agosto 2014

A.

L'accordo verte sulla terza serie di contributi specifici 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3575

2.4.44

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore del popolo sahariano, concluso il 12 settembre 2014

A.

L'accordo con il PAM disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il sostegno comprende la fornitura di 207 000 kg di latte scremato in polvere da distribuire quale complemento alimentare ai rifugiati sahariani nel campo profughi di Tindouf, in Algeria. Lo scopo è di ridurre l'anemia dovuta alla malnutrizione di cui soffrono in prevalenza i bambini fino ai cinque anni e le donne incinte e che allattano. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,024 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2014 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3576

2.4.45

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione del Kenia colpita da conflitti e catastrofi naturali, concluso il 12 settembre 2014

A.

L'accordo con il PAM disciplina le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il sostegno comprende la fornitura di 125 000 kg di latte magro in polvere da distribuire quale complemento alimentare ai gruppi di popolazione vulnerabili nei campi profughi di Dadaab e Kakuma (Kenia). Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

670 800 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3577

2.4.46

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma alimentare del PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 12 settembre 2014

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 225 000 kg di latte scremato in polvere da distribuire quale complemento alimentare a gruppi di popolazione vulnerabili in Sudan. Lo scopo è di prevenire la grave malnutrizione per l'insicurezza alimentare causata dai mutamenti stagionali e aggravata dai conflitti.

Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,323 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3578

2.4.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi di ebola, concluso il 19 settembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2014 alle attività condotte sul campo dal PAM per combattere l'epidemia di ebola nell'Africa occidentale. Aumentando il suo aiuto, la Svizzera sostiene finanziariamente, da una parte, il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite e, dall'altra, le misure prese direttamente dal PAM in Guinea, Liberia e Sierra Leone.

B.

Il contributo al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3579

2.4.48

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo all'UNHAS in Liberia, Sierra Leone e Guinea, concluso il 19 settembre 2014

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del contributo finanziario all'UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service).

B.

Il contributo consente di sostenere le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni di soccorso in Liberia, Sierra Leone e Guinea. Siccome molte compagnie aeree hanno sospeso i loro voli nella regione a causa dell'epidemia di ebola, questa misura permette di garantire il trasporto aereo di beni ausiliari e di operatori umanitari in questi Paesi.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2014 e copre il periodo dal 20 settembre 2014 al 19 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3580

2.4.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi di ebola, concluso il 10 ottobre 2014

A.

L'accordo concerne il secondo contributo supplementare 2014 alle attività sul campo del PAM per combattere l'epidemia di ebola nell'Africa occidentale. Aumentando ulteriormente il suo aiuto, la Svizzera sostiene i servizi logistici del PAM incaricati di distribuire materiale medico e finanzia le misure prese direttamente dal PAM in Guinea, Liberia e Sierra Leone per migliorare la sicurezza alimentare.

B.

Il contributo al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3581

2.4.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi in Siria, concluso il 1° dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2014 alle attività sul campo del PAM per sostenere la popolazione civile in Siria e nei Paesi vicini che necessitano di un aiuto umanitario.

B.

Il contributo al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3582

2.4.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014, concluso l'8 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2014 alle attività sul campo del PAM in America centrale e in Ucraina.

B.

Il contributo al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3583

2.4.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi di ebola, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il terzo contributo supplementare 2014 alle attività sul campo del PAM per combattere l'epidemia di ebola nell'Africa occidentale.

Aumentando ulteriormente il suo aiuto, la Svizzera continua a sostenere finanziariamente l'impegno logistico del PAM nella distribuzione di materiale medico e finanzia le misure prese direttamente dal PAM in Guinea, Liberia e Sierra Leone per migliorare la sicurezza alimentare. Oltre alle misure dirette, sono ora sostenuti i progetti di sicurezza alimentare per permettere un coordinamento efficace di tutte le principali organizzazioni e attività e quindi garantire un approvvigionamento sufficiente di derrate alimentari nutritive e sicure alle popolazioni interessate.

B.

Il contributo al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3584

2.4.53

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il sostegno all'UNHAS in Mali, Sudan e Sudan meridionale, concluso il 22 dicembre 2014

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del sostegno finanziario al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (United Nations Humanitarian Air Service, UNHAS).

B.

Il contributo sostiene le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni di soccorso in Mali, Sudan e Sudan meridionale. Lo scopo è di garantire la fornitura, per via aerea, dell'aiuto alimentare destinato alla popolazione bisognosa che vive in regioni di difficile accesso.

C.

850 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2014 e copre il periodo dal 17 dicembre 2014 al 18 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3585

2.4.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto volto ad attenuare l'impatto della crisi causata dal flusso massiccio di rifugiati siriani nei Comuni di accoglienza giordani, concluso il 4 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il contributo al progetto volto ad attenuare l'impatto della crisi causata dal flusso massiccio di rifugiati siriani nei Comuni di accoglienza giordani.

B.

La Giordania ha accolto più di 500 000 rifugiati siriani, nonostante i problemi economici e sociali ai quali anch'essa è confrontata. Considerata la situazione, l'obiettivo immediato di questo progetto è di rispondere rapidamente ed efficacemente alle necessità più urgenti delle persone interessate dalla crisi, in particolare nei Comuni di accoglienza giordani, per migliorare la capacità di accoglienza di questi ultimi e attenuare le potenziali tensioni tra la popolazione locale e i rifugiati.

C.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2013 e copre il periodo dal 4 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3586

2.4.55

Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione del progetto volto a rafforzare la resilienza alle catastrofi nelle città arabe, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il contributo alla realizzazione del progetto volto a rafforzare la resilienza alle catastrofi nelle città arabe.

B.

L'accordo consente al PNUS di organizzare con le città arabe un incontro sulla resilienza alle catastrofi.

C.

204 888 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato dalle parti dopo consultazione e con un preavviso scritto di trenta giorni.

3587

2.4.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la messa a disposizione di un esperto per i preparativi del Vertice mondiale delle Nazioni Unite 2016, concluso il 24 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego di un esperto svizzero come capogruppo tematico nella segreteria, con sede a New York, del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario, che si terrà nel luglio 2016 a Istanbul.

B.

Il contributo al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

832 455 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 agosto 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3588

2.4.57

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno alle attività del Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Repubblica Centrafricana, concluso il 14 aprile 2014

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità relative all'aumento del Fondo umanitario generale gestito dall'OCHA a sostegno della popolazione bisognosa nella Repubblica Centrafricana.

B.

Questo contributo consente di finanziare diverse ONG tramite il sistema delle Nazioni Unite, sotto l'egida dell'OCHA. Inoltre il Fondo serve a cofinanziare reti e programmi dotati di risorse insufficienti e superare altri problemi finanziari delle organizzazioni. La parte contraente rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2014 e copre il periodo dal 10 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato di 30 giorni.

3589

2.4.58

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al Fondo per la pace e la stabilità nella regione del Darfur in Sudan, concluso il 9 maggio 2014

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità dell'aumento del Fondo per la pace e la stabilità a sostegno della popolazione bisognosa nella regione del Darfur in Sudan.

B.

Il contributo consente di sostenere le attività del PNUS nel settore dell'assistenza umanitaria. L'obiettivo è di rafforzare la fiducia tra le diverse comunità e di migliorare l'accesso ai servizi di base. La parte contraente rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato di 30 giorni.

3590

2.4.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno alle vittime di frane nella provincia di Khatlon in Tagikistan, concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al PNUS per sostenere le vittime di frane nella provincia Khatlon.

B.

Nell'aprile e nel maggio 2014 la provincia di Khatlon, nel sud del Tagikistan, è stata colpita da forti temporali. Le intense precipitazioni hanno provocato grandi frane che hanno causato la morte di 17 persone e danneggiato quasi 500 case, in parte anche in modo grave. Oltre 1000 famiglie hanno subito danni.

Il PNUS, responsabile di mettere a disposizione beni ausiliari, ha immediatamente fornito alla popolazione bisognosa beni di prima necessità e articoli per l'igiene presi dalle scorte.

Il contributo della Svizzera ha consentito l'approvvigionamento diretto di 280 persone e un aumento delle scorte con 420 kit di emergenza.

C.

47 370 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 e copre il periodo dal 15 maggio 2014 al 15 agosto 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3591

2.4.60

Accordo tra la DSC und dem PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per il Sudan, concluso il 24 maggio 2014

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità del contributo al Fondo umanitario generale gestito dall'OCHA a sostegno della popolazione bisognosa in Sudan.

B.

Il contributo è destinato a finanziare le attività dellOCHA e del PNUS a sostegno dei partner umanitari che operano in Sudan. Inoltre, il Fondo serve a cofinanziare reti e programmi dotati di risorse insufficienti e superare altri problemi finanziari delle organizzazioni internazionali. La parte contraente rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2014 e copre il periodo dal 17 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato di 30 giorni.

3592

2.4.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2014 ai preparativi del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016, concluso il 4 agosto 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al PNUS per sostenere i preparativi generali del Vertice Mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario, che si terrà nel luglio 2016 a Istanbul.

B.

Il contributo al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3593

2.4.62

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il programma del PNUS volto a migliorare le condizioni di vita nella regione del Darfur (Sudan), concluso l'8 settembre 2014

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità dell'attuazione del programma volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione bisognosa nella regione del Darfur in Sudan.

B.

Il contributo sostiene le attività del PNUS per il miglioramento delle condizioni di vita nella regione del Darfur. Lo scopo del programma è di aiutare la popolazione provata da un conflitto durato molti anni a ristabilire le proprie condizioni di vita mettendo in contatto i piccoli produttori con i commercianti. Questo permette di creare una nuova catena di valore aggiunto. La parte contraente rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato di 30 giorni.

3594

2.4.63

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione con il Fondo umanitario generale gestito dall'OCHA per il Sudan del Sud, concluso il 6 novembre 2014

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità del contributo al Fondo umanitario generale gestito dall'OCHA per sostenere la popolazione bisognosa nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo consente di rafforzare l'impegno dell'OCHA e del PNUS in favore dei partner umanitari che operano nel Sudan del Sud. Inoltre, il Fondo serve a cofinanziare reti e programmi dotati di risorse insufficienti e superare altri problemi finanziari delle organizzazioni internazionali. La parte contraente rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato di 30 giorni.

3595

2.4.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo supplementare 2014 ai preparativi del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016, concluso il 1 °dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2014 al PNUS per sostenere i preparativi generali del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario, che si terrà nel luglio 2016 a Istanbul.

B.

Il contributo al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3596

2.4.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2014 alla missione speciale per combattere l'epidemia di ebola, concluso il 19 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al Fondo fiduciario costituito da diversi partner del PNUS per sostenere la Missione delle Nazioni Unite per la lotta contro l'ebola (United Nations Mission for Ebola Emergency Response).

B.

Il contributo al PNUS serve per l'attuazione gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3597

2.4.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUA concernente il contributo 2014 per il rafforzamento della protezione dalle catastrofi, concluso il 24 febbraio 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al progetto del PNUA volto a rafforzare le capacità degli Stati di reagire in modo rapido e mirato alle catastrofi naturali.

B.

Il contributo al PNUA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

368 420 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3598

2.4.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo 2014 per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 3 marzo 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al segretariato della Strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi (ISDR) per rafforzare i meccanismi di coordinamento nazionali al fine di ridurre i rischi di catastrofe nella regione dell'OSCE.

B.

Il contributo alla ISDR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 marzo 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3599

2.4.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo 2014 alla riunione preparatoria del Vertice mondiale delle Nazioni Unite 2015, concluso il 10 aprile 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al segretariato della Strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi (ISDR) per finanziare la riunione che si terrà a Ginevra allo scopo di preparare la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione dei rischi di catastrofe, che si svolgerà nel marzo 2015 a Sendai, in Giappone.

B.

Il contributo alla ISDR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2014 e copre il periodo dal 15 aprile 2014 al 31 gennaio 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3600

2.4.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo 2014 alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite 2015, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al segretariato della Strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi (ISDR) per finanziare la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione dei rischi di catastrofe che si svolgerà nel marzo 2015 a Sendai, Giappone.

B.

Il contributo alla ISDR serve per l'attuazione gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 10 dicembre 2014 al 30 giugno 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3601

2.4.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lACNUR concernente un contributo al progetto di sostegno di attività nel settore della violenza di genere in Libano, concluso l'11 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di sostegno di attività nel settore della violenza di genere in Libano.

B.

Scopo dell'accordo è sostenere e rafforzare le attività dell'ACNUR contro la violenza sessuale in Libano.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3602

2.4.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2014 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR, concluso il 16 gennaio 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR nei settori dell'edilizia e della sanità.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

470 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3603

2.4.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuo 2014, concluso il 21 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità per il contributo annuo generale 2014 all'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3604

2.4.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR, concluso il 26 febbraio 2014

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

13 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3605

2.4.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2014 al workshop regionale sul tema della gestione dell'emergenza, concluso il 12 giugno 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 all'ACNUR per l'organizzazione del workshop regionale sul miglioramento della gestione delle situazioni di emergenza. Il workshop si tiene in Senegal e si rivolge in particolare alle persone di madrelingua francese.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3606

2.4.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR, concluso il 16 luglio 2014

A.

L'accordo concerne la seconda serie di contributi specifici 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4,26 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3607

2.4.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2014 a favore della Divisione per la protezione internazionale, concluso il 15 agosto 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 a favore della Divisione per la protezione internazionale volto a finanziare un/a consulente per la durata di due anni in vista di migliorare la protezione della popolazione civile.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 agosto 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3608

2.4.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR, concluso il 15 ottobre 2014

A.

L'accordo concerne la terza serie di contributi specifici 2014 alle attività sul campo condotte dall'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3609

2.4.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi in Iraq, concluso il 19 novembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2014 alle attività sul campo condotte in Iraq dall'ACNUR per soddisfare i bisogni urgenti della popolazione civile confrontata alla stagione invernale.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3610

2.4.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo supplementare 2014 nell'ambito della crisi in Siria, concluso l'8 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2014 alle attività sul campo condotte in Siria dall'ACNUR per soddisfare i bisogni urgenti della popolazione civile confrontata alla stagione invernale.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3611

2.4.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuo supplementare 2014, concluso il 24 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare al contributo annuo generale 2014 all'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3612

2.4.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNICEF concernente il contributo al progetto relativo al trattamento di disturbi psico-emotivi e alla promozione di attività scolastiche a favore dei bambini e degli adolescenti dei due sessi che vivono a Trinidad e Riberalta, nel dipartimendo del Beni, in Bolivia, a seguito delle inondazioni del 2013 e 2014, concluso il 18 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità per il contributo a favore dellUNICEF per il progetto relativo al trattamento di disturbi psico-emotivi e alla promozione di attività scolastiche a favore dei bambini e degli adolescenti dei due sessi che vivono a Trinidad e Riberalta, nel dipartimendo del Beni, in Bolivia, a seguito delle inondazioni del 2013 e 2014.

B.

Molte persone che risiedono nel dipartimento del Beni necessitano di aiuto a causa delle forti e persistenti precipitazioni. Le scuole e gli istituti di formazione sono stati riconvertiti in ricoveri. Di conseguenza, l'istruzione dei bambini e degli adolescenti in età scolastica è diventata difficile o addirittura impossibile. La coabitazione con le persone ospitate in questi istituti espone gli studenti a rischi di violenza. Il contributo è destinato a finanziare per tre mesi un luogo di rifugio per i bambini e gli adolescenti nel quale si sentano protetti. Questo garantisce loro anche di proseguire la scolarità.

C.

74 457 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2014 e copre il periodo dal 18 febbraio 2014 al 31 maggio 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3613

2.4.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'UNICEF, concluso il 20 maggio 2014

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2014 alle attività sul campo condotte dall'UNICEF.

B.

Il contributo all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3614

2.4.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNICEF concernente il contributo 2014 per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 3 agosto 2014

A.

L'accordo concerne il contributo 2014 al progetto dell'UNICEF volto alla riduzione dei rischi di catastrofe allo scopo di migliorare l'aiuto umanitario.

B.

Il contributo all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

596 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3615

2.4.84

Accordo tra la DSC e lUNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» a favore degli sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 18 dicembre 2014

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità di attuazione delle misure di soccorso a favore degli sfollati interni e della popolazione civile interessata dal conflitto nella Repubblica Democratica del Congo.

B.

A causa dei conflitti persistenti nell'est del Paese molte persone, in maggioranza donne e bambini, necessitano di un aiuto umanitario. Il contributo sostiene le attività umanitarie dell'UNICEF e, più precisamente, il meccanismo RRMP che consente di fornire rapidamente aiuto agli sfollati sotto forma di beni non alimentari.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2014 e copre il periodo dal 10 dicembre 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato.

3616

2.4.85

Accordo tra la DSC e lUNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» a favore degli sfollati interni nella Repubblica Centrafricana, concluso il 18 dicembre 2014

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità di attuazione delle misure di soccorso a favore degli sfollati interni e della popolazione civile interessata dal conflitto nella Repubblica Centrafricana.

B.

A causa dei conflitti persistenti nel Paese molte persone, in maggioranza donne e bambini, necessitano di un aiuto umanitario. Il contributo sostiene le attività umanitarie dell'UNICEF e, più precisamente, il meccanismo RRMP che consente di fornire rapidamente aiuto agli sfollati sotto forma di beni non alimentari.

C.

345 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2014 e copre il periodo dal 10 dicembre 2014 al 31° gennaio 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto motivato.

3617

2.4.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA (2013­2014) per il finanziamento delle riforme istituzionali dell'organizzazione, concluso il 6 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA (2013­2014) per il finanziamento delle riforme istituzionali dell'organizzazione.

B.

Il contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dellUNRWA permette all'organizzazione di procedere con il suo processo di riforme interne. Il contributo consente in particolare allUNRWA di rafforzare i suoi processi di gestione interni e la sua capacità di ottenere finanziamenti supplementari da parte di nuovi donatori.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.

3618

2.4.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per gli anni 2014 e 2015, concluso il 28 febbraio 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al Fondo generale dell'UNRWA per gli anni 2014 e 2015.

B.

Da oltre 60 anni lUNRWA presta aiuto nei settori delle scuole primarie, della sanità, della sicurezza alimentare, dell'alloggio e dei servizi sociali per i profughi palestinesi nella regione. Il contributo della Svizzera al Fondo generale dellUNRWA serve al finanziamento dell'aiuto umanitario e dell'aiuto allo sviluppo a favore di cinque milioni di profughi palestinesi in Siria, Giordania e Libano nonché nei territori palestinesi occupati.

C.

33,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3619

2.4.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo alla valutazione della strategia per la mobilitazione delle risorse dell'UNRWA, concluso il 28 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla valutazione della strategia per la mobilitazione delle risorse dell'UNRWA.

B.

Il progetto ha lo scopo di valutare la strategia per la mobilitazione delle risorse dell'UNRWA (2012­2015). La valutazione deve misurare l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità della strategia e presentare raccomandazioni che servano da base all'elaborazione della prossima strategia di mobilitazione delle risorse dell'UNRWA (2016­2019). La valutazione sarà effettuata da un'impresa esterna. La Svizzera sostiene il processo di riforma dell'UNRWA sin dall'inizio e la strategia di mobilitazione delle risorse è parte integrante di questo processo.

C.

75 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2014 e copre il periodo dal 10 novembre 2014 al 30 aprile 2015.

3620

2.5

Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 (FF 2011 5683) Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

3621

2.5.1

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera a Vienna, e l'IAEA concernente un contributo straordinario in vista delle ispezioni supplementari dell'IAEA in Iran, concluso il 7 aprile 2014

A.

Lo scambio di lettere disciplina le modalità del contributo straordinario al sostegno delle attività del «piano di azione comune» (Joint Plan of Action) dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA).

B.

La Svizzera sostiene gli sforzi internazionali profusi per promuovere una soluzione diplomatica al programma nucleare iraniano. In questo contesto la Svizzera ha deciso di effettuare un versamento straordinario all'IAEA per sostenere le ispezioni supplementari previste nel suo mandato in seguito all'adozione, il 24 novembre 2013 a Ginevra, del «Primo passo del piano di azione comune» (First Step of the Joint Plan of Action) tra il gruppo EU 3 (Germania, Francia e Regno Unito) e il gruppo EU+3 (Stati Uniti, Cina e Russia) e l'Iran.

C.

100 000 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 7 aprile 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3622

2.5.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lECOWAS concernente il finanziamento di un posto di responsabile della formazione e della pianificazione degli impieghi delle componenti civili, concluso il 22 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) per il finanziamento di un posto di responsabile della formazione e della pianificazione degli impieghi delle componenti civili.

B.

La Svizzera continua ad adoperarsi per rafforzare l'architettura di pace e di sicurezza dell'ECOWAS. Dopo aver partecipato alla concettualizzazione delle componenti civili della forza in attesa dell'ECOWAS, la Svizzera ha finanziato l'anno scorso un posto di ufficiale incaricato della formazione e della pianificazione degli impieghi quale misura destinata all'attuazione del progetto. Questo sostegno sarà proseguito per un altro anno.

C.

130 126 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3623

2.5.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il comitato organizzatore del 45° Forum delle isole del Pacifico, rappresentato dal ministro della Repubblica di Palau, concernente l'acquisto di 10 computer da tavolo (desktop) per la segreteria del Forum, concluso il 30 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo a favore del Comitato organizzatore di Palau del 45° Forum delle isole del Pacifico (dal 28 luglio al 1 agosto 2014) per l'acquisto di 10 computer da tavolo (desktop) per la segreteria del Forum.

B.

Il sostegno della Svizzera è un gesto positivo nei confronti di una regione fortemente colpita dal cambiamento climatico e dai problemi ad esso legati in termini di migrazione. La regione è una priorità dell'iniziativa diplomatica Nansen lanciata dalla Svizzera e dalla Norvegia. La partecipazione al Forum di quest'anno e il sostegno finanziario fornito dalla Svizzera costituiscono quindi una buona occasione di presentare l'iniziativa Nansen e di rafforzare le reti corrispondenti.

C.

20 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2014 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3624

2.5.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto di rafforzamento della tutela degli standard europei in materia di diritti umani mediante la corte costituzionale del Kosovo, concluso il 4 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Consiglio d'Europa per di rafforzamento della tutela degli standard europei in materia di diritti umani mediante la corte costituzionale del Kosovo.

B.

Il progetto ha lo scopo di rafforzare le capacità della corte costituzionale del Kosovo in materia di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La DSU sostiene il progetto nell'ambito dell'obiettivo strategico di potenziamento delle strutture democratiche e contribuisce in tal modo a promuovere il rispetto dei diritti umani nel Kosovo.

C.

267 072 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Se una parte non adempie i suoi obblighi contrattuali senza motivazione, l'accordo può essere denunciato dall'altra parte con un preavviso scritto di 30 giorni.

3625

2.5.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa sulla concessione di un contributo al progetto volto a sostenere le misure di sensibilizzazione, di elaborazione delle politiche di sviluppo e di sorveglianza della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, concluso il 9 settembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al Consiglio d'Europa per l'attuazione del progetto volto a sostenere le misure di sensibilizzazione, di elaborazione delle politiche di sviluppo e di sorveglianza della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI).

B.

Il contributo permette di sostenere le attività statutarie della ECRI nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza a livello paneuropeo dal punto di vista della protezione dei diritti umani e, più in particolare, il suo impegno contro le discriminazioni nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI).

C.

32 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3626

2.5.6

Accordo di finanziamento tra la Svizzera, il Consiglio d'Europa e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa concernente il Fondo fiduciario per i diritti umani, concluso il 25 novembre 2014

A.

L'accordo di finanziamento definisce le modalità del pagamento della Svizzera al Consiglio d'Europa a favore del Fondo fiduciario per i diritti umani.

B.

Il Fondo fiduciario per i diritti umani è stato creato nel 2008 dal Consiglio d'Europa, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e dalla Norvegia ed è sostenuto anche da alcuni Stati membri. La Svizzera finanzia le attività destinate a sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare la Convenzione europea dei diritti umani e per promuovere altri strumenti per la protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa che contribuiscono a portare avanti la causa dei diritti umani negli Stati membri.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2014 e rimane in vigore fino alla risoluzione del Fondo fiduciario. Non sono previste modalità di denuncia.

3627

2.5.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visgrado concernente un contributo al progetto relativo all'esposizione internazionale di caricature politiche in Ucraina e Georgia, concluso il 7 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo internazionale di Visgrado per il progetto relativo all'esposizione internazionale di caricature politiche in Ucraina e Georgia.

B.

Il gruppo di Visgrado riunisce la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia in una comunità di interessi che mediante il fondo di Visgrado, finanzia progetti nei Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Ucraina e Bielorussia). La Svizzera sostiene il progetto per la promozione della libertà di espressione e la pluralità delle opinioni nell'ambito della sua politica esterna in materia di diritti umani.

C.

35 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3628

2.5.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visgrado concernente un contributo al progetto relativo allo scambio di esperienze tra i Paesi di Visgrado e la rete Minoranze del Partenariato orientale nell'ambito della cooperazione regionale, concluso il 5 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo internazionale di Visgrado per il progetto relativo allo scambio di esperienze tra i Paesi di Visgrado e la rete Minoranze del Partenariato orientale nell'ambito della cooperazione regionale.

B.

Il gruppo di Visgrado riunisce la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia in una comunità di interessi che mediante il fondo di Visgrado, finanzia progetti nei Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Ucraina e Bielorussia). Il progetto mira a permettere alle organizzazioni della società civile dei Paesi di Visgrado e ai Paesi del Partenariato orientale di condurre scambi regolari sul tema delle minoranze.

C.

20 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3629

2.5.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, operante tramite la DSU, e la Segreteria della presidenza turca del GFMD concernente il contributo al GFMD, concluso il 20 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla Segreteria della presidenza turca del «Global Forum on Migration and Development (GFMD)».

B.

Il GFMD è l'unica piattaforma informale a livello internazionale in cui gli Stati discutono regolarmente di questioni di migrazione e di sviluppo. Il suo scopo è di promuovere lo scambio informale di esperienze e la collaborazione tra Stati e altri attori del settore della migrazione e dello sviluppo. Nel Forum la Svizzera può presentare le sue esperienze e le sue posizioni a un vasto pubblico e approfittare dell'esperienza accumulata da altri Stati. La Svizzera utilizza inoltre questa piattaforma per approfondire la sua cooperazione bilaterale con Stati di grande interesse sotto il profilo della politica di migrazione e di sviluppo. Il sostegno al Forum si inserisce nel quadro della strategia migratoria del DFAE.

C.

140 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3630

2.5.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Forza multinazionale di osservatori concernente il contributo all'Unità di osservatori civili, concluso il 2 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Unità di osservatori (Civilian Observer, COU) della Forza multinazionale di osservatori (Multinational Force and Observers, MFO).

B.

Il DFAE e il DDPS forniscono un contributo finanziario all'Unità di osservatori civili della MFO. La Svizzera sostiene in tal modo gli sforzi profusi a livello internazionale a favore della pace e della stabilizzazione della situazione nel Vicino oriente e in Nord Africa.

C.

217 895 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014. In caso di inadempienza da parte della MFO dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

3631

2.5.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente il contributo al Fondo dell'ONU per le vittime di torture, concluso il 23 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo dell'ONU per le vittime di torture.

B.

La prevenzione della tortura è un tema prioritario della politica svizzera in materia di diritti umani. Con il sostegno al Fondo la Svizzera può estendere e diversificare il suo impegno in questo ambito.

C.

70 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. In caso di inadempienza da parte dell'ACNUDU dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con un preavviso scritto di tre mesi e chiedere il rimborso (parziale) del contributo. Per ragioni di tempo, non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3632

2.5.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al progetto relativo a un cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici, concluso il 12 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'ACNUDU per il progetto relativo a un cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici.

B.

Il progetto consente di sensibilizzare il pubblico su un tema di attualità, di modificare la percezione spesso negativa nei confronti dei migranti, di dare risalto alla tematica della migrazione e dei diritti umani, di potenziare le attività del Gruppo mondiale sulla migrazione, nonché di sostenere l'ACNUDU come istituzione e la Ginevra internazionale.

C.

46 500 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 ottobre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'ACNUDU dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

3633

2.5.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al progetto relativo alla consulenza per le pratiche di reclutamento e le loro ripercussioni sui diritti umani dei migranti, concluso il 26 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'ACNUDU per il progetto relativo alla consulenza per le pratiche di reclutamento e le loro ripercussioni sui diritti umani dei migranti.

B.

Il progetto consente di sostenere l'ACNUDU e il relatore speciale sui diritti umani dei migranti nell'adempimento del suo mandato mediante l'organizzazione di una consultazione allo scopo di analizzare le ripercussioni delle pratiche di reclutamento sui diritti umani dei migranti, di dare risalto alla tematica della migrazione e dei diritti umani nonché di sostenere l'ACNUDU come istituzione e la Ginevra internazionale.

C.

48 918 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014. In caso di inadempienza da parte dell'ACNUDU dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

3634

2.5.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente il contributo finanziario della Svizzera all'ACNUDU per il 2014, concluso il 9 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera a favore dell'ACNUDU quale sostegno alle attività condotte nel 2014 nell'ambito della cooperazione tecnica in materia di diritti umani.

B.

La Svizzera è impegnata a rafforzare il partenariato con l'ACNUDU fin dalla sua istituzione contribuendo a soddisfarne i bisogni e a realizzarne gli obiettivi. Il maggiore contributo della Svizzera è confluito nel fondo di contributi volontari per la cooperazione tecnica in materia di diritti umani.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3635

2.5.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo alla missione ONU a favore dei diritti umani in Ucraina, concluso il 24 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'ACNUDU per una missione ONU sui diritti umani in Ucraina.

B.

Su invito del Governo, l'ACNUDU ha inviato una missione di sorveglianza dei diritti umani in Ucraina dal 14 marzo 2014. Finora l'ACNUDU ha pubblicato sei rapporti sulla situazione dei diritti umani in Ucraina. Il contributo permette di prolungare la missione ed è conforme agli obiettivi strategici della Svizzera in materia di diritti umani per il suo impegno in Ucraina.

C.

423 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2014 e copre il periodo dal 15 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'ACNUDU dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

3636

2.5.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al progetto di finanziamento di un consulente che sostiene il relatore speciale sui diritti umani dei migranti, concluso il 3 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'ACNUDU per il progetto di finanziamento di un consulente che sostiene il relatore speciale sui diritti umani dei migranti.

B.

Il progetto consente di sostenere l'ACNUDU e il relatore speciale sui diritti umani dei migranti nell'adempimento del suo mandato, di dare rilevanza alla tematica della migrazione e dei diritti umani, nonché di sostenere l'ACNUDU come istituzione e la Ginevra internazionale.

C.

21 781 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2015. In caso di inadempienza da parte dell'ACNUDU dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

3637

2.5.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) concernente l'organizzazione da parte dell'IGAD di una rete governativa decentralizzata, concluso il 6 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra il DAFE e l'IGAD concernente l'organizzazione da parte dell'IGAD di una rete governativa decentralizzata.

B.

Il progetto mira a rafforzare le capacità degli Stati membri dell'IGAD a istituire strutture governative decentralizzate appoggiandosi alla cooperazione regionale. La strategia di cooperazione per il Corno d'Africa prevede, nei settori della promozione della pace e della risoluzione dei conflitti, una cooperazione con istituzioni regionali quali l'IGAD. L'accordo si iscrive inoltre nell'ambito dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Svizzera e l'IGAD, firmato nel luglio 2014, che promuove la cooperazione nei settori della pace, della sicurezza, della scienza, della migrazione e della resilienza alla siccità.

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3638

2.5.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'IGAD concernente un contributo alla conferenza sul federalismo in Somalia, concluso il 31 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo del DFAE all'IGAD per l'organizzazione di una conferenza sul federalismo in Somalia.

B.

Nell'ambito del suo impegno nel Grande Corno d'Africa, la DSU promuove il federalismo su tre linee di azione: sviluppa una collaborazione con l'organizzazione regionale IGAD, sostiene il consorzio sul federalismo diretto dall'ambasciatore e inviato speciale svizzero per la Somalia e coordina gli studi sulle questioni relative al federalismo. A tal proposito la DSU sostiene la realizzazione di una conferenza sul federalismo e la decentralizzazione in Somalia.

C.

36 676 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3639

2.5.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Niger, rappresentato dall'Alta autorità per il consolidamento della pace, concernente la seconda fase del progetto di sostegno tecnico per l'identificazione e la formulazione del mandato dell'Alta autorità, concluso il 28 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla realizzazione della seconda fase del progetto concernente il sostegno tecnico per l'identificazione e la formulazione del mandato dell'Alta autorità per il consolidamento della pace nel Niger.

B.

Il progetto è la seconda fase di un progetto avviato nel 2012 che concerne l'elaborazione di un quadro strategico e istituzionale per l'Alta autorità per il consolidamento della pace nel Niger, affinché questa autorità possa adempiere correttamente il mandato di attuazione degli accordi di pace con gli ex ribelli tuareg. Questo organo statale riconosciuto dal nuovo presidente Issoufou è di importanza strategica e svolgerà un ruolo fondamentale nel coordinamento e nella definizione degli orientamenti del consolidamento della pace. La Svizzera sostiene il rafforzamento di questo partner centrale, poiché in tal modo può consolidare i suoi buoni uffici nella regione del Sahel per la risoluzione della guerra nel Mali.

C.

26 418 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2014 e copre il periodo dal 13 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3640

2.5.20

Accordo concernente una cooperazione delegata tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Norvegia, rappresentata dal Ministero norvegese degli affari esteri, concernente un contributo all'unità di sostegno dell'IGAD, concluso il 10 luglio 2014

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra il DFAE e il Ministero degli affari esteri concernente il contributo per l'unità di sostegno (Transitional Support Unit, TSU) dell'IGAD per le trattative condotte dall'IGAD in merito al Sudan meridionale.

B.

LIGAD conduce le trattative tra i due partiti in conflitto nel Sudan meridionale. Il Sudan meridionale è un Paese prioritario della politica di pace della Svizzera e una soluzione politica del conflitto è necessaria per fermare gli scontri cruenti nel Paese e stabilizzare la situazione. La Svizzera sostiene pertanto le trattative di pace in uno sforzo coordinato dei principali donatori internazionali attraverso la TSU diretta dalla Norvegia.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2014 ed è scaduto il 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3641

2.5.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIF concernente la concessione di un contributo al 4° Seminario della Francofonia sull'esame periodico universale (UPR) ­ Chisinau, concluso il 23 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo allOrganizzazione internazionale della Francofonia (OIF) per lo svolgimento del 4° Seminario della Francofonia sull'esame periodico universale (UPR) ­ Chisinau.

B.

In qualità di membro attivo dellOIF tenuto nei confronti degli Stati ad attuare efficacemente le raccomandazioni presentate nell'ambito dell'UPR, la Svizzera partecipa con un contributo finanziario all'organizzazione di questo seminario rivolto ai Paesi francofoni che dispongono di pochi mezzi.

L'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani fa parte delle priorità della Svizzera. I seminari dell'OIF permettono uno scambio, in particolare in merito alle misure concrete per attuare le raccomandazioni nell'ambito dellUPR.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 maggio 2014 e copre il periodo dall'11 al 12 aprile 2014. Termina non appena tutti gli obblighi contrattuali reciproci sono adempiuti. In caso di inadempienza da parte dell'OIF dei suoi obblighi contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo per scritto e chiedere il rimborso parziale o totale del contributo.

3642

2.5.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico del gruppo svizzero di osservatori elettorali che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE (UE MOE) in Kosovo in occasione delle elezioni legislative dell'8 giugno 2014, concluso il 12 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PSEP) del DFAE a favore dell'OIM concernente il sostegno logistico e amministrativo fornito dall'OIM agli osservatori elettorali svizzeri che partecipano alla suddetta missione.

B.

La strategia a medio termine adottata dalla DSU per l'Europa sud-orientale riconosce al Kosovo lo statuto di regione prioritaria. La partecipazione alla missione di osservazione elettorale in Kosovo rientra quindi nelle priorità della DSU.

C.

7704 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 16 giugno 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3643

2.5.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico del gruppo svizzero di osservatori elettorali che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE in Tunisia in occasione delle elezioni parlamentari e presidenziali del 2014, concluso il 16 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno logistico e amministrativo fornito dall'OIM ai due osservatori elettorali svizzeri che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE in Tunisia in occasione delle elezioni parlamentari e presidenziali del 2014.

B.

La strategia a medio termine adottata dalla DSU riconosce alla regione MENA (Middle East & North Africa) lo statuto di regione prioritaria. La partecipazione alla missione di osservazione elettorale in Tunisia rientra quindi nelle priorità della DSU.

C.

17 221 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2014 e copre il periodo dal 29 settembre 2014 al 6 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3644

2.5.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo alla prevenzione della tratta dei minori e dello sfruttamento delle persone appartenenti a gruppi di popolazione marginalizzati della società thailandese, concluso l'8 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'OIM per sostenere il progetto relativo alla prevenzione della tratta dei minori e dello sfruttamento delle persone appartenenti a gruppi di popolazione marginalizzati della società thailandese.

B.

La Svizzera sostiene il progetto nell'ambito del piano d'azione nazionale della Svizzera contro la tratta di esseri umani. La Thailandia è uno dei Paesi di provenienza delle vittime della tratta di esseri umani in Svizzera.

All'interno di questo piano d'azione nazionale, la Svizzera sostiene progetti di lotta contro la tratta di esseri umani nei Paesi di provenienza. Le misure di prevenzione in questi Paesi devono inoltre contribuire a proteggere le vittime potenziali.

C.

80 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3645

2.5.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo alla commemorazione in Svizzera della Giornata europea contro la tratta di esseri umani: protezione e partenariati, concluso il 15 settembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'OIM per sostenere il progetto relativo alla commemorazione in Svizzera della Giornata europea contro la tratta di esseri umani: protezione e partenariati.

B.

Dalla sua istituzione in Svizzera nel 2012, la Giornata europea contro la tratta di esseri umani è l'occasione per azioni di sensibilizzazione sulla tematica. Nel 2013 la DSU ha collaborato per la prima volta con la «Geneva Plattform», composta dalle quattro organizzazioni internazionali ILO, OIM, OHCHR e ACNUR. Questo partenariato mira a sostenere la coerenza e a dare visibilità agli approcci adottati da queste organizzazioni nella lotta contro la tratta di esseri umani e, al contempo, a rafforzare la sede dell'ONU di Ginevra.

C.

43 059 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3646

2.5.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo al workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, concluso il 23 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OIM per sostenere il progetto relativo al workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporaneo in caso di catastrofe.

B.

Il progetto è il risultato concreto della consultazione regionale condotta in Costa Rica nel dicembre 2013 nell'ambito dell'iniziativa diplomatica lanciata dalla Svizzera e dalla Norvegia. Questa consultazione aveva messo in evidenza la necessità di stabilire linee direttive relative ai visti umanitari e all'assegnazione di uno statuto di protezione temporaneo per la regione. I risultati di questo workshop convergeranno nel prodotto finale dell'iniziativa Nansen, il programma di protezione concernente i flussi migratori transfrontalieri in seguito a catastrofi naturali. L'IOM funge da partner per l'attuazione.

C.

67 598 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 28 febbraio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3647

2.5.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto relativo allo sviluppo delle capacità di sostegno alla mediazione dell'OSCE, concluso il 30 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto relativo allo sviluppo delle capacità di sostegno alla mediazione dell'OSCE.

B.

In considerazione della presidenza svizzera dell'OSCE nel 2014 e della decisione ministeriale 3/11 dell'OSCE, la Svizzera ha iniziato nel 2012 a contribuire allo sviluppo delle capacità di sostegno alla mediazione nell'OSCE. La mediazione è già applicata in molti contesti della regione dell'OSCE. Siccome però i processi sono complessi e difficili, è molto importante sviluppare sistematicamente le capacità nel settore. Questo progetto risponde agli obiettivi strategici della presidenza svizzera dell'OSCE e si iscrive nella strategia di mediazione 2013­2017 della DSU.

C.

180 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3648

2.5.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente un contributo al progetto relativo alle Giornate della sicurezza dell'OSCE (2014­2015), concluso il 15 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto relativo alle Giornate della sicurezza dell'OSCE (2014­2015).

B.

Istituite nel 2012 e organizzate dall'Ufficio del segretario generale dell'OSCE, le Giornate della sicurezza dell'OSCE sono diventate il più importante forum di dialogo sulle sfide attuali in materia di politica della sicurezza per la diplomazia non ufficiale. Il sostegno mira ad assicurare la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'organizzazione di tre Giornate della sicurezza nel 2015. Le Giornate della sicurezza sono anche un'occasione per contribuire alla discussione sul controllo degli armamenti in Europa e sul processo di Helsinki + 40, due priorità della presidenza svizzera dell'OSCE.

C.

50 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3649

2.5.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente un contributo al progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per la gestione e la riforma del sistema di sicurezza, concluso il 27 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OSCE per il progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per la gestione e la riforma del sistema di sicurezza.

B.

Uno studio commissionato in vista della presidenza svizzera dell'OSCE ha mostrato che l'OSCE e i suoi partner riconoscono vieppiù l'importanza della gestione e della riforma del sistema di sicurezza per la promozione della pace, la prevenzione dei conflitti, l'individuazione precoce delle crisi e la gestione di queste ultime. Questo progetto si fonda sulle raccomandazioni dello studio e ha lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità per rafforzare la sensibilizzazione dell'OSCE e dei suoi organi sulla gestione e sulla riforma del sistema di sicurezza.

C.

40 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2014 e copre il periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3650

2.5.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto relativo al proseguimento del sostegno nella Serbia sudoccidentale, fase 4, concluso l'11 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera allOSCE per il progetto relativo al proseguimento del sostegno nella Serbia sudoccidentale, fase 4.

B.

Il progetto dellOSCE ha lo scopo di mantenere una forte presenza internazionale nella regione etnicamente mista di Sandzak in Serbia. LOSCE contribuisce ad aumentare la stabilità e a instaurare un clima di fiducia, e punta a migliorare il dialogo politico tra le autorità serbe e gli attori civili. Questo progetto è conforme alla strategia regionale della DSU poiché aiuta a rafforzare le istituzioni democratiche e favorisce l'integrazione delle minoranze nazionali in Serbia.

C.

24 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2014 e copre il periodo dal 24 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3651

2.5.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dall'ODIHR, concernente il progetto relativo al corso online per gli osservatori elettorali di lungo termine dell'OSCE/ODIHR, concluso il 18 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'OSCE/ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) per il progetto relativo al corso online per gli osservatori elettorali di lungo termine dell'OSCE/ ODIHR.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare la formazione degli osservatori elettorali e accresce la visibilità e la solidarietà della Svizzera nell'ambito della cooperazione internazionale.

C.

44 084 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2015. Termina con il pagamento dell'ultima fattura dell'OSCE da parte del DFAE. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3652

2.5.32

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE, rappresentata dalla Missione OSCE in Bosnia ed Erzegovina, concernente un contributo al progetto relativo alla garanzia di un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina grazie allo sviluppo delle capacità, concluso il 1° dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dellOSCE relativo alla garanzia di un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina grazie allo sviluppo delle capacità.

B.

La strategia nazionale relativa al perseguimento penale dei crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina, adottata nel 2008, prevede che i casi più complessi siano conclusi entro il 2015 e che per gli altri sia adottata una soluzione entro il 2023. Secondo le stime attuali vi è un ritardo di 1320 casi, la metà dei quali è stata trasmessa dalla Corte di Stato ai tribunali cantonali e comunali. L'UE stanzia un cospicuo contributo di 15,5 milioni di franchi su cinque anni che permette l'impiego di personale supplementare di cui il progetto ha urgentemente bisogno. I costi di formazione di questi nuovi impiegati non sono tuttavia coperti. Il progetto, che beneficia dell'aiuto della Svizzera, completa il contributo dell'UE e ha lo scopo di sostenere la formazione e lo sviluppo delle capacità degli attori che intervengono nel settore giudiziario in Bosnia ed Erzegovina.

C.

90 468 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 maggio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3653

2.5.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'OSCE e l'ONU/OI a Vienna, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo alla missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina, concluso il 10 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina (Special Monitoring Mission to Ukraine, SMMU).

B.

Il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un impegno della Svizzera nel settore della politica della pace e nel 2014 lo ha rafforzato con il credito supplementare in questione. LOSCE è tributario del finanziamento della missione da parte degli Stati membri. Con questo cospicuo stanziamento, oltre ad attestare il suo impegno in Ucraina, la Svizzera rafforza la sua credibilità non solo come Stato di presidenza dell'OSCE, ma anche come componente della troika dell'OSCE nel 2015.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2014 e copre il periodo dal 9 settembre 2014 al 20 marzo 2015. Se una parte non adempie i suoi obblighi contrattuali, l'altra parte può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato.

3654

2.5.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo al progetto relativo al rafforzamento del dialogo tra la società civile e i principali attori statali in Ucraina sulle questioni inerenti alla dimensione umana, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto relativo al rafforzamento del dialogo tra la società civile e i principali attori statali in Ucraina sulle questioni inerenti alla dimensione umana.

B.

LUfficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE ha presentato una domanda di sostegno a questo progetto nell'ambito della procedura ordinaria. In questo modo ha reagito a una critica sollevata dalla Svizzera secondo la quale l'OSCE non tiene sufficientemente conto della società civile nella sua gestione dei conflitti in Ucraina. Il contributo della Svizzera è destinato quindi anche a singole attività concrete in relazione con le priorità della presidenza dell'OSCE e si iscrive quindi nel sostegno multidimensionale prestato dalla Svizzera all'Ucraina.

C.

400 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3655

2.5.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo allOSCE per la sicurezza dei giornalisti e la copertura mediatica durante i conflitti, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto relativo alla sicurezza dei giornalisti e alla copertura mediatica durante i conflitti.

B.

Il progetto dell'incaricato OSCE per la libertà di stampa riveste un ruolo importante nella gestione della crisi in Ucraina e si iscrive nel sostegno multidimensionale della Svizzera all'Ucraina. Sin dall'inizio del conflitto, l'organizzazione segue con preoccupazione il modo fazioso e fortemente polarizzato con cui i media coprono gli avvenimenti nonché il degrado della situazione dei giornalisti in materia di sicurezza. L'incaricato OSCE per la libertà di stampa è un partner affidabile che saprà portare a termine con successo la realizzazione di questo progetto in un contesto difficile.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3656

2.5.36

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente un sostegno per il progetto del Comitato per le persone scomparse a Cipro relativo all'esumazione, allidentificazione e al rimpatrio delle spoglie delle persone scomparse a Cipro, concluso il 23 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto del Comitato per le persone scomparse a Cipro relativo all'esumazione, allidentificazione e al rimpatrio delle spoglie delle persone scomparse a Cipro.

B.

Il Comitato per le persone scomparse a Cipro è stato fondato nel 1981 sulla base di diverse risoluzioni delle Nazioni Unite che vertono sulla questione cipriota. Se gli scontri sanguinosi appartengono al passato, varie migliaia di vittime rimangono disperse o non sono state identificate. Dal 2006 il Comitato ha esumato 978 corpi e ne ha identificati 408. Il progetto si iscrive nel processo di analisi del passato, settore prioritario della DSU, e può contribuire a favorire la risoluzione politica della questione cipriota.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. Per ragioni di tempo non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3657

2.5.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo nazionale al Fondo di destinazione speciale per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 24 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione e la gestione delle crisi (Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery CPR TTF) del PNUS per il progetto relativo al processo di esame regionale della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo.

B.

Il contributo è versato al PNUS per aiutare a organizzare quattro conferenze di esame regionali (Guatemala, Kenia, Marocco, Filippine) nell'ambito della della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo. Il PNUS e la Svizzera sono co-iniziatori della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo. Lo scopo di queste conferenze è permettere l'esame dell'attuazione della Dichiarazione di Ginevra e anche determinare in quale misura la prevenzione e la riduzione della violenza devono far parte del nuovo programma di sviluppo delle Nazioni Unite.

C.

455 063 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2014 e copre il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3658

2.5.38

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente un contributo al progetto relativo al sostegno alla giustizia transizionale in Kosovo, concluso il 4 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto relativo al sostegno alla giustizia transizionale in Kosovo.

B.

Nel giugno 2012 il governo del Kosovo ha fondato il gruppo di lavoro interministeriale sull'analisi del passato e la riconciliazione allo scopo di elaborare una strategia in materia di giustizia transizionale. Dalla fine del conflitto è la prima volta che il governo sostiene un'iniziativa per un processo nazionale di analisi del passato e di riconciliazione. Il progetto mira a creare, in collaborazione con le autorità nazionali e la società civile, un ambiente partecipativo e inclusivo che permetta di attuare questo processo.

C.

236 842 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3659

2.5.39

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente la concessione di un contributo al progetto relativo all'archiviazione dei documenti della Commissione di dialogo, verità e riconciliazione della Costa d'Avorio, concluso il 27 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al PNUS per realizzare il progetto relativo all'archiviazione dei documenti della Commissione di dialogo, verità e riconciliazione della Costa d'Avorio.

B.

Il 13 luglio 2011 è stata istituita nella Repubblica della Costa d'Avorio una Commissione per il dialogo, la verità e la riconciliazione il cui obiettivo è contribuire alla ricerca della verità, alla formulazione di proposte di riparazione delle vittime e alla facilitazione di un dialogo e di una riconciliazione durature in Costa d'Avorio. Siccome la Commissione ha terminato i suoi lavori alla fine di ottobre 2014, è stato considerato opportuno procedere all'archiviazione fisica ed elettronica delle informazioni raccolte. Questo lavoro è stato concluso il 31 dicembre 2014 e pertanto la Svizzera termina il suo contributo finanziario.

C.

37 967 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3660

2.5.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente la concessione di un contributo al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione e la gestione delle crisi per il progetto relativo al trattato sul commercio delle armi, in particolare al programma di sponsorizzazione per trattative conclusive, concluso il 19 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al PNUS per l'attuazione del progetto relativo al trattato sul commercio delle armi, in particolare al programma di sponsorizzazione per trattative conclusive.

B.

La prima Conferenza degli Stati partecipanti al trattato sul commercio delle armi si terrà nel 2015 in Messico. In questa occasione verranno prese decisioni importanti, in particolare in merito alle modalità decisionali. Il progetto consiste nel favorire la partecipazione di delegati del Sud (soprattutto dell'Africa), per condurre discussioni inclusive in vista di attuare il trattato in modo efficace e su vasta scala. Promuovendo la presenza di Paesi africani e specialmente dell'Africa francofona, si rafforza il sostegno alla scelta di Ginevra come sede del segretariato del trattato sul commercio delle armi.

C.

17 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3661

2.5.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Serbia, rappresentata dal Commissariato per i rifugiati e la migrazione, concernente un contributo al progetto relativo all'esumazione, autopsia, identificazione e consegna dei resti delle persone decedute trovati a Rudnica (Raska), concluso il 4 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla Serbia per il progetto relativo all'esumazione, autopsia, identificazione e consegna dei resti delle persone decedute trovati a Rudnica (Raska).

B.

Nel dicembre 2013 sono stati trovati in una cava di pietra a Rudnica (Serbia) resti di persone decedute durante il conflitto in Kosovo 1998­1999. Secondo il CICR 1712 persone continuano ad essere disperse nel contesto di questo conflitto. Nella fossa comune di Rudnica potrebbero trovarsi fino a 350 persone. Si procede all'esumazione, autopsia, identificazione e consegna dei resti per stabilire con certezza la sorte toccata alle persone disperse durante il conflitto. Il progetto mira inoltre a lottare contro l'impunità e a normalizzare i rapporti tra la Serbia e il Kosovo.

C.

40 975 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3662

2.5.42

Accordo tra la Svizzera e l'UE, rappresentata dal servizio europeo per lazione esterna, concernente la partecipazione della Svizzera all'EUTM Mali, concluso il 28 aprile 2014

A.

L'accordo definisce la partecipazione della Svizzera all'invio di esperti civili alla missione civile dell'UE in Mali (EUTM Mali).

B.

La partecipazione della Svizzera all'invio di esperti civili allEUTM Mali completa il suo impegno a favore della promozione della pace in Mali e sostiene gli sforzi europei profusi per stabilizzare la regione del Sahel.

C.

180 000 franchi per invio e all'anno. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2014 ed è applicabile provvisoriamente dalla data in cui è stato concluso. Rimane in vigore finanto che la Svizzera presta un contributo all'EUTM Mali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3663

2.5.43

Accordo tra la Svizzera e l'UE, rappresentata dal servizio europeo per lazione esterna, concernente la partecipazione della Svizzera all'EUBAM Libia, concluso il 4 luglio 2014

A.

L'accordo definisce la partecipazione della Svizzera all'invio di esperti alla missione civile dell'UE di assistenza alle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

Il numero e la durata delle missioni variano a seconda della missione. Per motivi di sicurezza l'invio previsto nel 2014 non ha avuto luogo.

B.

La partecipazione della Svizzera all'invio di esperti completa l'impegno della Svizzera a favore della promozione della pace in Libia. Inoltre, fa parte del programma speciale 2011­2016 per il Nord Africa e il Vicino Oriente, deciso dal Consiglio federale, e sostiene gli sforzi europei profusi per stabilizzare il Maghreb e la regione del Sahel.

C.

Ca. 180 000 franchi per invio e all'anno. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2014 ed è applicabile provvisoriamente dalla data in cui è stato concluso. Rimane in vigore finanto che la Svizzera presta un contributo all'EUBAM Libia. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3664

2.5.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Ufficio dellUNODC concernente il progetto parziale relativo alla traduzione in francese di due note di riflessione che si iscrive nel Programma globale contro la tratta di esseri umani, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera allUfficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per il finanziamento del progetto relativo alla traduzione in francese di due note di riflessione, una concernente il ruolo del concetto di consenso nel protocollo sulla tratta di esseri umani e l'altro il concetto di sfruttamento in questo stesso protocollo.

B.

Nell'ambito degli sforzi profusi dalla Conferenza degli Stati parte alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per chiarire la definizione di tratta di esseri umani nel diritto internazionale è stata esaminata e discussa nel gruppo di esperti la prassi vigente in oltre trenta Paesi quanto ai concetti chiave della definizione. Quali conclusioni dei lavori sono state redatte note di riflessione («issue papers»), la cui traduzione dall'inglese al francese deve facilitare la diffusione delle informazioni e permettere ai gruppi dei Paesi francofoni di comprendere la portata delle discussioni.

C.

73 500 dollari americani.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3665

2.5.45

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione politica del DFAE, e il VNU concernente un contributo al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite per il 2015, concluso il 4 dicembre 2014

A.

Lo scambio di lettere disciplina le modalità del contributo della Svizzera al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite (United Nations Volunteers, VNU) per il 2015.

B.

Il contributo finanziario permette alla Svizzera di distaccare dieci candidati svizzeri al programma per le nuove leve dell'ONU favorendo in tal modo a lungo termine la presenza di Svizzeri in seno all'organizzazione.

C.

402 234 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 4 dicembre 2014. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di corruzione o irregolarità da parte del VNU.

3666

2.5.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNAoC concernente un contributo al finanziamento di un posto di responsabile di progetto «Media e migrazione», concluso il 20 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Alleanza delle civilizzazioni dell'ONU (UNAoC) per il finanziamento di un posto di responsabile di progetto «Media e migrazione».

B.

La Svizzera sostiene lUNAoC dal 2009 inviando esperti al suo ufficio a New York. In seguito a una valutazione interna, è stato deciso di ridurre il sostegno concesso allUNAoC. Il contributo al finanziamento di un posto (invece del distaccamento di un esperto) permette alla Svizzera di proseguire il suo sostegno e al contempo di ridurne la portata, conformemente agli obiettivi 2014 della DOI e della DSU del DFAE.

C.

42 105 dollari americani.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014. In caso di inadempienza dell'UNAoC ai suoi obblighi contrattuali può essere denunciato dalla Svizzera. Non sono previste ulteriori modalità di denuncia.

3667

2.5.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNMAS concernente il sostegno per lo sminamento umanitario a Gaza tramite il Fondo fiduciario volontario, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera allUNMAS (United Nations Mine Action Service) concernente il sostegno per lo sminamento umanitario a Gaza tramite il Fondo fiduciario volontario.

B.

Nel contesto della Strategia antimine della Confederazione 2012­2015 l'accordo definisce il contributo finanziario della Svizzera a favore dello sminamento immediato di residuati bellici esplosivi (ordigni inesplosi) a Gaza da parte del servizio delle Nazioni Unite di sminamento allo scopo di migliorare la protezione della popolazione civile e di permettere il lavoro della comunità internazionale (organizzazioni delle Nazioni Unite).

C.

380 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3668

2.5.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUSA concernente un contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici delle Nazioni Unite, concluso il 20 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNDPA per il progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici delle Nazioni Unite.

B.

La Svizzera intende sostenere attivamente i negoziati di pace in Myanmar.

Rinnovando il contributo versato per la prima volta nel 2013, si posiziona, con altri tre Stati, quale partner chiave del Segretariato generale delle Nazioni Unite in Myanmar. Questo le permette di accedere più facilmente alle trattative condotte dall'inviato speciale e di rafforzare al contempo le sue relazioni con le parti invitate come osservatrici dell'inviato speciale.

C.

117 162 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3669

2.5.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA concernente un contributo al Multi-Year-Appeal 2014, concluso il 7 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Multi-YearAppeal 2014 del Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (UNDPA).

B.

Negli ultimi anni la Svizzera ha avuto un'ottima collaborazione con l'UNDPA. Nei settori della formazione, della ricerca e della pratica ha lavorato in particolare a stretto contatto con il suo Gruppo di sostegno alla mediazione, di cui condivide gli obiettivi in materia di mediazione e promozione della pace. La cooperazione con l'UNDPA si iscrive in una strategia a lungo termine. Le Nazioni Unite figurano tra i principali partner della Svizzera nella promozione della pace e svolgono un ruolo indispensabile nel settore della mediazione.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. In caso di inadempienza da parte del UNDPA dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3670

2.5.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUSKO concernente un contributo al finanziamento di un posto di esperto nel team che si occupa della riforma del settore della sicurezza, concluso il 3 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (United Nations Department of Peacekeeping Operations, PNUSKO) per il finanziamento di un posto di esperto nel team che si occupa della riforma del settore della sicurezza.

B.

Le Nazioni Unite si sono ufficialmente rivolte alla Svizzera per chiederle di sostenerle nello sviluppo di un servizio interno di monitoraggio e valutazione nell'ambito della riforma del settore della sicurezza. La riforma del settore della sicurezza rientra tra le priorità della politica estera della Svizzera, in particolare per la presidenza svizzera dell'OSCE nel 2014, di cui costituisce un tema principale.

C.

88 578 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni. Per ragioni di tempo, non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3671

2.5.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUSKO concernente un contributo al progetto relativo alla protezione dei fanciulli nelle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, concluso il 31 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (United Nations Department of Peacekeeping Operations, PNUSKO) per il progetto relativo alla protezione dei fanciulli nelle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

B.

La formazione del personale incaricato della protezione dei fanciulli e il rafforzamento delle sue competenze sono estremamente importanti. Prima degli interventi è indispensabile formare le forze di mantenimento della pace sulla protezione dei fanciulli. Il personale di polizia, militare e civile deve ricevere una formazione, mirata in funzione del suo ruolo specifico, sulle questioni inerenti alla protezione dei fanciulli. La Svizzera sostiene quindi finanziariamente l'integrazione degli aspetti della protezione e dei diritti dei fanciulli nei programmi di formazione che contribuiscono a migliorare il benessere dei fanciulli nelle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU.

C.

87 406 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015. In caso di inadempienza da parte del PNUSKO dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3672

2.5.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUR concernente il progetto relativo allo sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare, concluso il 14 agosto 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto relativo allo sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare.

B.

La Svizzera e la Tunisia hanno concordato nel giugno 2012 un partenariato sulla migrazione. I relativi accordi (accordo sulla migrazione e accordo sui tirocinanti) sono stati nel frattempo ratificati e sono entrati in vigore a metà agosto 2014. Il progetto sostiene gli sforzi profusi dalla Svizzera nel settore della migrazione e della protezione nell'ambito del Programma svizzero in Nord Africa.

C.

167 597 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 gennaio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3673

2.5.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSP, e l'UNIDIR concernente un contributo al progetto relativo agli sviluppi tecnologici e all'autonomia, in particolare gli effetti di droni e robot sulla sicurezza e il controllo degli armamenti, concluso il 28 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dellUNIDIR relativo agli sviluppi tecnologici e all'autonomia, in particolare gli effetti di droni e robot sulla sicurezza e il controllo degli armamenti.

B.

L'accordo è stato concluso allo scopo di lanciare, insieme ai Paesi Bassi, un progetto dellUNIDIR per sostenere il processo multilaterale, iniziato a Ginevra nel 2014, sui sistemi di armi autonome, nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali. Lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di armi di questo tipo, detti anche «robot killer», avranno conseguenze etiche e giuridiche e si ripercuoteranno sulla politica di sicurezza e sul controllo delle armi. Un gruppo di esperti interdisciplinare e indipendente, nel quale la Svizzera siede come osservatrice, è stato costituito nell'ambito di questo progetto. Diversi incontri sono organizzati per approfondire questa tematica, che sarà trattata in rapporti specifici.

C.

120 000 dollari americani.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3674

2.5.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNODA concernente un contributo al fondo per il sostegno della collaborazione sul disciplinamento degli armamenti, concluso il 26 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) a favore del fondo per il sostegno della collaborazione nel settore del disciplinamento degli armamenti.

B.

Il fondo fiduciario dellUNODA, sovvenzionato dal contributo svizzero, è destinato all'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e della Convenzione sul commercio di armi. Questi due strumenti contribuiscono al disciplinamento del commercio di armi e alla non proliferazione delle armi nel mondo. La Svizzera si impegna da tempo attivamente in questo ambito sia a livello bilaterale che multilaterale.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato dalla Svizzera se intervengono cambiamenti che potrebbero pregiudicare considerevolmente lo sviluppo del progetto. Non sono previsti termini di denuncia.

3675

2.5.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSP, e l'UNODA concernente un contributo al progetto relativo agli insegnamenti e al processo di verifica del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite, concluso il 21 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) per il progetto relativo agli insegnamenti e al processo di verifica concernente la missione condotta in Siria nell'ambito del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per indagare sul presunto impiego di armi chimiche e biologiche.

B.

La Svizzera ha partecipato attivamente tramite il Laboratorio di Spiez e un sostegno finanziario, materiale e di personale alla missione condotta in Siria nell'ambito del suddetto meccanismo. Ha tutto l'interesse affinché lo svolgimento dell'indagine sia sottoposto a verifica e si traggano insegnamenti per rafforzare il meccanismo.

C.

70 000 dollari americani.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'UNODA dei suoi obblighi contrattuali, può essere denunciato dalla Svizzera. Non sono previste ulteriori modalità di denuncia.

3676

2.5.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNRCPD concernente le due giornate di workshop sullo sviluppo delle capacità nel controllo delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro nell'ambito del programma di azione delle Nazioni Unite, concluso il 26 aprile 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) per il finanziamento di due giornate di workshop sullo sviluppo delle capacità nel controllo delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro nell'ambito del programma di azione delle Nazioni Unite.

B.

Il progetto ha lo scopo di sostenere le autorità governative in Myanmar per permettere un'attuazione efficace del programma di azione delle Nazioni Unite concernente le armi leggere e le armi di piccolo calibro.

C.

36 840 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2014 e copre il periodo dal 17 gennaio 2014 al 30 giugno 2014. In caso di inadempienza da parte dell'UNRCPD dei suoi obblighi contrattuali, può essere denunciato dalla Svizzera. Non sono previste modalità di denuncia.

3677

2.6

Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite ha precisato le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano membri di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Essa dovrebbe nel contempo facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale trasferibile possano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2009 è stato concluso un accordo bilaterale, nel 2010 altri cinque, nel 2011 quattro, nel 2012 tre e nel 2013 due. Nel 2014 la Svizzera ha ratificato i due seguenti accordi.

3678

2.6.1

Scambio di note tra la Svizzera e la Colombia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 28 maggio 2014

A.

Lo scambio di note concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale federale della Svizzera impiegato all'estero.

B.

Lo scambio di note si prefigge di assicurare l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano il personale della Svizzera impiegato in Colombia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 maggio 2014 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3679

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 24 aprile 2014

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Serbia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2014 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3680

2.7

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2014 sono stati firmati 26 accordi di rappresentanza con 16 Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo Schengen (n. 9).

3681

2.8

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.8.1

Accordo quadro sul partenariato e la collaborazione tra la Svizzera e l'IGAD, concluso il 4 luglio 2014

A.

L'accordo costituisce la base per un partenariato tra la Svizzera e l'IGAD.

Questa organizzazione regionale del Corno d'Africa comprende Gibuti, Etiopia, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudan meridionale, Sudan e Uganda.

L'accordo definisce i settori e le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'IGAD.

B.

L'accordo permette alla Svizzera di condurre un dialogo politico con l'IGAD e i suoi Stati membri, di offrire un sostegno per il suo sviluppo organizzativo e di stabilire accordi settoriali nei settori della pace e della sicurezza, della migrazione, della sicurezza alimentare, della scienza, del federalismo nonché in altri settori.

C.

Contributo annuo di 250 000 franchi al segretariato dell'IGAD per il dialogo politico e il rafforzamento dell'istituzione. Aiuto pubblico allo sviluppo. Il finanziamento dei progetti è disciplinato da accordi settoriali.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua firma il 4 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3682

2.8.2

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e le Barbados, rappresentate dalla loro Missione permanente presso l'ONU a Ginevra, concernente il sostegno per il seminario del SIDS sulla promozione della sostenibilità in considerazione della vulnerabilità ecologica organizzato nell'ambito delle festività per il 50° anniversario dell'UNCTAD a Ginevra, concluso il 5 giugno 2014

A.

Lo scambio di lettere tra la Svizzera e le Barbados come Paese di coordinamento dei piccoli Stati insulari (Small Island Development States, SIDS) disciplina il cofinanziamento svizzero per il seminario sulla promozione della sostenibilità in considerazione della vulnerabilità ecologica organizzato nell'ambito delle festività del 50° anniversario della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCTAD) a Ginevra.

B.

LUNCTAD è un pilastro importante delle Nazioni Unite a Ginevra, in particolare per i Paesi dell'emisfero meridionale. Con il cofinanziamento del seminario la Svizzera, in qualità di Stato ospite, sottolinea l'importanza dell'UNCTAD per la Ginevra internazionale. I 51 Stati che formano il gruppo SIDS sono poco conosciuti a Ginevra. Organizzando questo seminario, i Paesi SIDS attirano l'attenzione del pubblico e si posizionato come attori importanti nella Ginevra internazionale e nelle Nazioni Unite in generale.

Alla Svizzera preme molto sviluppare e intensificare durevolmente le relazioni con questo gruppo di Paesi.

C.

4500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2014 e copre il periodo dal 2 giugno 2014 al 30 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3683

2.8.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'IOF, rappresentato dalla Delegazione permanente dell'IOF presso l'ONU/OI a Ginevra, concernente un contributo finanziario del DFAE alla Delegazione permanente dellOIF, concluso il 26 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'IOF per l'esecuzione della Giornata internazionale della Francofonia a Ginevra.

B.

La Svizzera è membro dell'IOF. Con un evento per la comunità diplomatica e la società civile sostiene, nell'ambito della sua politica di Stato ospite, l'esecuzione della Giornata internazionale della Francofonia che si è tenuta nel Palais des Nations, sede dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

C.

25 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2014 e copre il periodo dal 1° marzo 2014 al 30 aprile 2014.

3684

2.8.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 14 luglio 2014

A.

L'accordo definisce il contributo alla Svizzera al «Perception Change Project» (PCP) dellUNOG.

B.

Il PCP è un progetto con il quale si intende migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle opinioni pubbliche ginevrina, svizzera e internazionale. Si tratta di una strategia di comunicazione che comprende la pubblicazione di lettere di opinione nella stampa e una campagna sulle reti sociali. Il progetto si iscrive appieno nella quinta priorità della Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013 e che punta a migliorare la comunicazione della Ginevra internazionale e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce inoltre a far conoscere meglio la Svizzera in qualità di Stato ospite.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNOG, il DFAE può denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

3685

2.8.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permamente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Political Affairs/Liaison Officer», concluso il 14 luglio 2014

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al finanziamento di un posto di «Senior Political Affairs/Liaison Officer» presso l'UNOG.

B.

Il titolare del posto si occuperà in particolare di rafforzare il coordinamento tra l'UNOG e la sede delle Nazioni Unite a New York per migliorare la visibilità della Ginevra internazionale e dei buoni servizi della Svizzera. Il nuovo posto rientra nelle misure che figurano nella Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013.

C.

750 000 franchi (150 000 franchi per il 2014 e 300 000 franchi all'anno per il 2015 e il 2016).

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNOG, il DFAE può denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

3686

2.8.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo supplementare al «Perception Change Project», concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce il contributo supplementare della Svizzera al «Perception Change Project» (PCP) dellUNOG.

B.

Il PCP è un progetto con il quale si intende migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle opinioni pubbliche ginevrina, svizzera e internazionale. Si tratta di una strategia di comunicazione che comprende la pubblicazione di lettere di opinione nella stampa e una campagna sulle reti sociali. Il progetto si iscrive appieno nella quinta priorità della Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013 e che punta a migliorare la comunicazione della Ginevra internazionale e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce inoltre a far conoscere meglio la Svizzera in qualità di Stato ospite.

C.

45 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNOG, il DFAE può denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

3687

2.8.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e le Figi, rappresentate dalla Missione permanente della Repubblica delle Figi presso l'ONU/OI a Ginevra, concernente un contributo finanziario del DFAE alla Missione permanente della Repubblica delle Isole Figi, concluso il 19 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di un contributo finanziario alle Figi per la creazione di un posto di stagista per la durata di sei mesi e il corrispondente compenso di uno stagista.

B.

Nell'ambito della politica di Stato ospite della Svizzera, il cui scopo è garantire a Ginevra una rappresentanza il più universale possibile, il DFAE può sostenere l'insediamento di missioni permanenti di Stati che non sono ancora presenti a Ginevra.

C.

24 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2015.

3688

2.8.8

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto relativo al programma Repository dell'OSCE in materia di disarmo e di non proliferazione in Ucraina, concluso il 14 luglio 2014

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera al progetto relativo al programma Repository dell'OSCE in materia di disarmo e non proliferazione in Ucraina.

B.

Il progetto ha lo scopo di valutare la situazione iniziale relativa ai gruppi armati non statali e alle loro armi e munizioni.

C.

40 000 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2104 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3689

2.8.9

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE relativo al sostegno di esperti nazionali per la partecipazione a misure dellOSCE volte a instaurare la fiducia nel settore cibernetico, concluso il 22 ottobre 2014

A.

L'accordo concerne il finanziamento del progetto dell'OSCE sul sostegno di esperti nazionali per la partecipazione alle misure dell'OSCE volta a instaurare la fiducia allo scopo di ridurre i conflitti derivanti dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

B.

Il progetto mira ad assicurare una rappresentanza equilibrata degli esperti nella discussione sulle misure volte a instaurare la fiducia allo scopo di ridurre i conflitti derivanti dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

C.

17 886 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2104 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci, tuttavia al più tardi il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3690

2.8.10

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tale scopo verranno distrutte 366 000 armi leggere e armi di piccolo calibro e 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

150 000 franchi; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3691

2.8.11

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende rafforzare il buon governo nei settori della sicurezza pubblica e della difesa. A tal scopo sarà elaborato un programma pluriennale con gli Stati interessati e verranno messi a disposizione strumenti pratici.

C.

40 000 franchi, vincolati alle attività del «Building Integrity-Programm» nel Vicino Oriente e nell'Africa del Nord; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3692

2.8.12

Allegato all'accordo di finanziamento tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente un secondo fondo speciale NATO-PfP/MED in Mauritania, concluso il 18 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera a un secondo fondo speciale NATO-PfP/MED («Mediterranean Dialogue») in Mauritania.

B.

Con questi mezzi finanziari sono sostenute iniziative nel settore della sicurezza fisica, della gestione dei depositi di munizioni, della distruzione di munizioni obsolete, nonché della riforma del settore della difesa.

C.

45 000 franchi; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3693

2.8.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DOI, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2014, concluso il 10 giugno 2014

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera allUNIDIR.

B.

LUNIDIR, la cui sede è a Ginevra, conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e di disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaurienti sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo allo scopo di promuovere tramite negoziati la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli. Il lavoro dell'UNIDIR, generalmente di qualità e riconosciuto, è un plusvalore anche per la Svizzera. Inoltre, l'UNIDIR rafforza la posizione di Ginevra come centro internazionale del disarmo. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di proseguire le sue attività.

C.

80 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto.

Non sono previste modalità di denuncia.

3694

2.8.14

Accordo tra la Svizzera e lUNIDIR concernente il diritto internazionale e il comportamento degli Stati nel ciberspazio, concluso il 28 novembre 2014

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera allUNIDIR per un progetto nel settore del diritto internazionale e del comportamento degli Stati nel ciberspazio.

B.

Il progetto ha lo scopo di organizzare una serie di incontri tra esperti.

C.

33 000 dollari americani.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3695

2.8.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DOI, e l'UNITAR concernente l'«UNITAR Post-2015 Development Agenda Orientation and Training Programme», concluso il 14 aprile 2014

A.

In collaborazione con la Missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite a Ginevra, l'UNITAR cerca di trasmettere le conoscenze essenziali ai diplomatici e ai delegati che saranno gli principali attori nella riforma del sistema delle Nazioni Unite.

B.

Il contributo finanziario del DFAE è importante per l'esecuzione di un workshop dell'UNITAR sulla struttura del sistema delle organizzazioni internazionali per uno sviluppo sostenibile dopo il 2015.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2014 e copre il periodo dal 2014 al 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3696

2.8.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DOI, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR nel 2014, concluso il 18 agosto 2014

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base accordato dalla DOI del DFAE all'UNITAR.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Il lavoro svolto dall'UNITAR è di qualità elevata ed è unanimemente apprezzato. Esso costituisce un valore aggiunto tanto per il sistema onusiano quanto per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di governance. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto.

Non sono previsti termini di denuncia.

3697

2.8.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DOI, e l'UNITAR concernente l'undicesimo seminario per i rappresentanti speciali e personali e gli inviati del Segretario generale dell'ONU, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzazione del sostegno finanziario della Svizzera per quanto concerne l'undicesimo seminario per i rappresentanti speciali e personali e gli inviati del Segretario generale dell'ONU.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti speciali e personali e gli inviati del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.

C.

225 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014 e copre il periodo fino al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3698

2.8.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento parziale di un progetto per migliorare l'attuazione delle disposizioni legali per la lotta al terrorismo, concluso il 9 dicembre 2014

A.

Il progetto prevede di sostenere l'attività del servizio di prevenzione del terrorismo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNDOC) per quanto concerne l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'impiego degli strumenti universali contro il terrorismo. La collaborazione tecnica consiste in particolare nell'assistenza giuridica alla ratifica e all'attuazione a livello nazionale del quadro giuridico internazionale e nella formazione delle autorità giudiziarie penali nazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

B.

Nella misura in cui mira a un'attuazione armonizzata del quadro giuridico internazionale per contrastare efficacemente il terrorismo, il progetto è in sintonia con l'impegno della Svizzera a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto nell'attuazione degli strumenti pertinenti. È d'altronde nell'interesse delle autorità giudiziarie svizzere che le richieste di assistenza giudiziaria siano formulate in modo conforme e armonizzato, in modo tale da rendere più efficace la lotta globale al terrorismo.

C.

50 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2014 e termina con il pieno adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'UNDOC. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso di 90 giorni.

3699

2.8.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento di un workshop regionale volto a rafforzare la cooperazione in Asia centrale nel settore della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento di azioni terroristiche con riferimento ai combattenti terroristi stranieri, concluso il 10 dicembre 2014

A.

Il progetto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNDOC) si prefigge di rafforzare il quadro giuridico contro il terrorismo in Asia centrale («addressing emerging terrorist threats in Central Asia while respecting international human rights standards and the rule of law»). I workshop regionali si concentrano sulla cooperazione tecnica per un'attuazione efficace della Risoluzione 2178 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

B.

Questo obiettivo corrisponde alle due priorità che la Svizzera si è posta nella lotta contro il terrorismo: il rafforzamento della cooperazione internazionale, fra cui quello con le organizzazioni internazionali, e il rispetto in tutte le circostanze dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2014 e termina con il pieno adempimento degli obblighi da parte dell'UNODC. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso di 90 giorni.

3700

2.8.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DOI, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2014, concluso il 18 agosto 2014

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base accordato dalla DOI del DFAE all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD).

B.

Insediato a Ginevra, l'UNRISD conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNRISD è di qualità elevata ed è unanimemente apprezzato. Esso costituisce un valore aggiunto tanto per il sistema onusiano quanto per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di governance. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2014 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato per scritto.

Non sono previsti termini di denuncia.

3701

2.8.21

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni interstatali quattro accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico.

Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

C.

66 554 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna del rapporto finale.

3702

2.8.22

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nel quadro della legge sullo Stato ospite, nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni interstatali due accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali (ONUG/UPU). Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

C.

15 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna del rapporto finale.

3703

3

3704

Dipartimento federale dell'interno

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso l'8 ottobre 2014, RS 0.142.111.762

A.

L'accordo si prefigge la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, i quali sono membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché essi possano entrare nel territorio dell'altra parte e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. L'accordo mira inoltre a liberare dall'obbligo del visto i detentori di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio i quali, per partecipare a riunioni o conferenze nel territorio dell'altra parte, vi entrino e vi soggiornino per al massimo 90 giorni entro un un periodo di 180 giorni.

B.

In seguito alla ripresa delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre un obbligo generale di visto per diversi piccoli Stati. Essa può invece continuare a disciplinare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e concludere accordi bilaterali corrispondenti. La conclusione di un tale accordo riflette le relazioni amichevoli con il Bhutan e costituisce il punto di partenza per una reimpostazione delle relazioni bilaterali in vista della fine dell'impegno della DSC in Bhutan nel 2016. Una maggiore libertà di viaggio di questa categoria di persone promuove la cooperazione internazionale e rafforza la posizione della Svizzera quale luogo d'insediamento di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 novembre 2014. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 30 giorni.

3705

4.2

Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e il Camerun, concluso il 26 settembre 2014, RS 0.142.112.279

A.

L'accordo persegue un approccio globale delle questioni migratorie, nel senso che, oltre agli elementi riguardanti la riammissione e la reintegrazione, include disposizioni sulla cooperazione tra autorità e sull'aiuto allo sviluppo.

Queste disposizioni si iscrivono nel quadro delle disposizioni legali vigenti in Svizzera; resta tuttavia il fatto che sono pochi gli accordi in materia di migrazione che prevedono articoli di questo genere.

B.

L'accordo deve essere considerato nel contesto regionale. Da una parte, gli elementi figuranti nell'accordo rappresentano un insieme equilibrato che prende in considerazione gli interessi delle due Parti; dall'altra parte, l'identificazione di stranieri che si trovano illegalmente sul territorio svizzero e provengono dalla regione risulterà facilitata in vista dell'istituzionalizzazione della collaborazione in questa materia con le autorità del Camerun.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato provvisoriamente in vigore all'atto della firma. Entra definitivamente in vigore 30 giorni dopo la data dell'ultima notifica dell'espletamento delle procedure di approvazione interne richieste. L'accordo può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

3706

4.3

Accordo tra la Svizzera il Camerun sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 26 settembre 2014, RS 0.142.112.272

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Nel 2012 le autorità camerunensi competenti hanno chiesto alla Svizzera di concludere un accordo sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato provvisoriamente in vigore all'atto della firma. Entra definitivamente in vigore 30 giorni dopo la data dell'ultima notifica dell'espletamento delle procedure di approvazione interne richieste. L'accordo può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

3707

4.4

Accordo tra la Svizzera e la Francia sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del Regolamento Dublino III, concluso il 9 ottobre 2014, RS 0.142.392.681.349

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Francia riguardo all'applicazione del Regolamento Dublino III.

B.

La Francia è un importante partner della Svizzera nell'applicazione del Regolamento Dublino III. In questo accordo i due Paesi si impegnano ad applicare termini di trattamento ridotti per i casi Dublino. Questa procedura consente una maggiore efficienza. L'accordo disciplina inoltre le modalità dei trasferimenti per via terrestre.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3708

4.5

Accordo tra la Svizzera e il Kazakistan sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 4 marzo 2010, RS 0.142.114.709

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi da ciascuna Parte e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

In considerazione degli importanti movimenti migratori nell'area della CSI, negli anni scorsi la Svizzera ha esteso il dialogo sulla migrazione agli Stati dell'ex Unione Sovietica. Nel 2009 la Svizzera e il Kazakistan hanno convenuto di concludere un accordo di riammissione e, nello stesso tempo, un accordo concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3709

4.6

Accordo tra la Svizzera e il Kazakistan concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 4 marzo 2010, RS 0.142.114.702

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico valido di una delle Parti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possano entrare sul territorio dell'altra Parte o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico valido di una delle Parti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte.

B.

In considerazione degli importanti movimenti migratori nell'area della CSI, negli anni scorsi la Svizzera ha esteso il dialogo sulla migrazione agli Stati dell'ex Unione Sovietica. Nel 2009 la Svizzera e il Kazakistan hanno convenuto di concludere un accordo concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico e, nello stesso tempo, un accordo sulla riammissione delle persone in posizione irregolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3710

4.7

Accordo tra la Svizzera e il Qatar sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, concluso il 29 maggio 2014, RS 0.142.116.562

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su 180, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Le autorità del Qatar hanno chiesto alla Svizzera di concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3711

4.8

Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e la Tunisia, concluso l'11 giugno 2012, RS 0.142.117.589

A.

L'accordo persegue un approccio globale in materia di migrazione in quanto include, oltre agli elementi relativi alla riammissione e alla reintegrazione, disposizioni riguardanti l'entrata, l'ammissione, la cooperazione tra autorità, nonché l'aiuto allo sviluppo. Queste disposizioni si iscrivono nel quadro delle disposizioni legali vigenti in Svizzera; resta tuttavia il fatto che sono pochi gli accordi in materia di migrazione che prevedono articoli di questo genere.

B.

L'accordo va considerato nel contesto regionale. Da un lato, le disposizioni dell'accordo riflettono in modo equilibrato gli interessi di ambedue le Parti e costituiscono un precedente che può essere di utilità ad altri Stati della regione; dall'altro, mediante una buona collaborazione in materia con le autorità tunisine sarà più facile constatare l'identità di stranieri provenienti dalla regione e che si trovano illegalmente sul territorio svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3712

4.9

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia relativo allo scambio di giovani professionisti, concluso l'11 giugno 2012, RS 0.142.117.587

A.

L'elemento centrale dell'accordo è l'obbligo, per ciascuna Parte contraente, di accordare ogni anno, indipendentemente dalla situazione sul rispettivo mercato del lavoro, permessi di lavoro e di soggiorno a un numero determinato di tirocinanti. L'accordo prevede che ogni anno civile 150 tirocinanti svizzeri e 150 tirocinanti tunisini al massimo beneficino, nell'altro Stato, di un permesso di lavoro limitato a 12 mesi per scopi di perfezionamento professionale e linguistico. Il termine «tirocinante» designa qualsiasi persona di età compresa fra i 18 e i 35 anni che abbia concluso una formazione professionale o gli studi e che desidera approfondire le sue conoscenze professionali e linguistiche nell'ambito di un partenariato. I tirocinanti devono pertanto assumere un impiego nella professione che hanno appreso.

B.

In seguito agli avvenimenti legati alla «Primavera araba», l'11 marzo 2011 il Consiglio federale ha deciso di sviluppare in modo sostanziale il proprio impegno a medio termine in Nord Africa. Il sostegno svizzero, fondato su un partenariato e orientato ai bisogni della Tunisia, si concretizza in misure mirate e sostenibili. Sul piano tematico, l'impegno svizzero si focalizza su tre settori chiave: la transizione alla democrazia e ai diritti dell'uomo, lo sviluppo economico e l'impiego nonché la migrazione e la protezione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera e LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore 17 agosto 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica con un preavviso di sei mesi.

3713

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La collaborazione militare in materia di istruzione non ha solo l'obiettivo di ottenere e mantenere la capacità d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate, ma anche di migliorare la capacità di cooperazione, per aumentare il margine di manovra strategico

3714

5.1.1

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercitazione «JAWTEX 2014», concluso il 13 marzo 2014

A.

L'accordo consente alle Forze aeree svizzere di partecipare all'esercitazione «JAWTEX 2014», in programma in Germania dal 12 al 23 maggio 2014.

B.

Definisce lo statuto dei partecipanti svizzeri e la procedura per il sostegno logistico fornita dalla parte ospitante durante l'esercitazione, compreso il trasferimento e il ritorno delle forze armate e dell'equipaggiamento. Rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

71 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2014. La sua validità era limitata fino all'espletamento di tutti gli affari connessi all'esercitazione.

3715

5.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la messa a disposizione del sostegno fornito dalla nazione ospitante nell'ambito dell'esercizio di truppa «D-CH ABC FTX 14», concluso il 19 settembre 2014

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle truppe ABC tedesche (truppe di difesa contro le armi atomiche, biologiche e chimiche) e delle squadre d'intervento EOD (EOD: explosive ordnance disposal [eliminazione professionale di esplosivi]) e le prestazioni logistiche durante l'esercizio «D-CH ABC FTX 14», in programma in Svizzera dal 10 al 19 novembre 2014. Si tratta di un esercizio con truppe al completo sul terreno (FTX: field training exercise).

B.

L'accordo regola il sostegno generale fornito dalla nazione ospitante, la Svizzera, ai partecipanti dell'esercito tedesco, in particolare per quanto riguarda le competenze delle Parti, la protezione delle truppe impiegate e dell'equipaggiamento, lo statuto giuridico, la responsabilità, la protezione delle informazioni e le relazioni finanziarie.

C.

31 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2014. Rimane in vigore fino all'espletamento di tutti gli affari rimasti in sospeso al termine dell'esercitazione.

3716

5.1.3

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercizio «Tiro Alto 2014», concluso il 7 novembre 2014

A.

L'accordo di attuazione disciplina gli aspetti logistici e altri aspetti giuridici legati all'esercizio di tiro d'artiglieria «Tiro Alto 2014», in Svizzera. L'esercizio ha permesso ai partecipanti della Bundeswehr tedesca di apprendere le sottigliezze tecniche del tiro di artiglieria in alta montagna sotto la direzione della Svizzera e in collaborazione con unità di artiglieria svizzere.

B.

L'esercizio offre ai partecipanti della Bundeswehr tedesca un interessante ventaglio di esercizi svolti in condizioni alpine. La partecipazione ha fatto seguito a una richiesta della Germania, sulla base delle positive esperienze fatte negli anni precedenti.

C.

7000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 1 LM.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il giorno della firma, il 7 novembre 2014. È stato concluso per la durata dell'esercitazione, dal 9 al 15 novembre 2014.

3717

5.1.4

Accordo tecnico tra la Danimarca e la Svizzera, rappresentata dal DDPS, l'Austria, il Belgio, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America concernente il sostegno fornito dalla nazione ospitante per l'esercizio «NIGHT HAWK 14», concluso il 26 agosto 2014

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari dell'esercito svizzero e le prestazioni logistiche durante l'allenamento multilaterale «NIGHT HAWK 14», in programma in Danimarca dal 22 settembre al 3 ottobre 2014.

B.

L'adesione al presente accordo permette di disciplinare il sostegno generale fornito dalla nazione ospitante, la Danimarca, agli Stati ospiti, in particolare per quanto riguarda le relazioni finanziarie, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero, nonché di determinare il diritto applicabile ad armi, munizioni, aeromobili e autoveicoli.

C.

40 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 26 agosto 2014. È rimasto in vigore fino al termine dell'esercitazione.

3718

5.1.5

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente uno scambio a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 1° marzo 2014

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari dell'esercito svizzero ad addestramenti specializzati in Danimarca e la partecipazione di militari dell'esercito danese ad analoghi addestramenti in Svizzera, nonché le prestazioni logistiche fornite durante ognuno di questi addestramenti.

B.

L'adesione al presente accordo permette di disciplinare il sostegno generale fornito dallo Stato ospitante ai militari dello Stato partecipante, in particolare per quanto riguarda le relazioni finanziarie, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero e le questioni concernenti le armi, le munizioni, le cure mediche e le informazioni classificate.

C.

16 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 1° marzo 2014. È rimasto in vigore fino al regolamento di tutte le esigenze finanziarie.

3719

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole a un corso di addestramento UAS a Emmen, concluso il 24 febbraio 2014

A.

L'accordo tecnico consente a cinque ufficiali spagnoli di partecipare a un corso d'istruzione per piloti di droni (UAS: Unmanned Aircraft Systems).

B.

Definisce lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera e le modalità di partecipazione al corso.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 24 febbraio 2014. La sua validità era limitata alla durata complessiva del soggiorno in Svizzera degli ufficiali spagnoli.

3720

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2014» ad Albacete, in Spagna, concluso il 3 settembre 2014

A.

L'accordo consente alle Forze aeree svizzere di partecipare al «Tactical Leadership Programme», in programma dal 24 settembre al 10 ottobre 2014 ad Albacete, in Spagna.

B.

Definisce lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

183 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 3 settembre 2014. La sua validità era limitata alla durata complessiva del soggiorno in Spagna dei partecipanti svizzeri.

3721

5.1.8

Accordo tecnico tra la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, e la Svizzera, rappresentata dal DDPS, la Germania, il Belgio, il Canada, la Spagna, la Danimarca, l'Estonia, gli Stati Uniti, la Grecia, l'Italia, il Regno Unito, la Svezia, la Turchia, nonché il Comando supremo delle Forze alleate in Europa della NATO concernente il sostegno fornito dalla Parte ospitante per l'esercizio «NOBLE ARROW 2014», concluso il 22 settembre 2014

A.

L'accordo consente alle Forze aeree svizzere di partecipare all'esercizio multilaterale di combattimento aereo «Noble Arrow 2014», in Francia.

B.

Definisce lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

La partecipazione delle Forze aeree svizzere è avvenuta senza alcun stazionamento di personale o di materiale all'estero. Le ore di volo sono state finanziate dal budget ordinario delle Forze aeree.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 22 settembre 2014. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3722

5.1.9

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree italiane concernente la visita della base aerea di Sion da parte della Scuola per piloti italiana, concluso il 29 aprile 2014

A.

L'accordo ha per oggetto la visita della base aerea di Sion da parte della Scuola per piloti italiana, in programma dal 12 al 17 maggio 2014.

B.

Definisce lo statuto dei visitatori italiani e le modalità dei voli d'istruzione in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 29 aprile 2014. La sua validità era limitata all'espletamento di tutte le questioni legate alla visita.

3723

5.1.10

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Regno di Norvegia, rappresentato dal Ministero della difesa, concernente l'esercizio «Cold Response 2014», concluso il 21 febbraio 2014

A.

Il memorandum d'intesa disciplina le strutture di comando, le responsabilità in materia di sicurezza delle truppe, nonché gli aspetti logistici, finanziari e giuridici relativi all'esercizio di truppa «Cold Response 2014» in Norvegia.

La Svizzera ha partecipato all'esercizio con due esperti di valanghe.

B.

L'esercizio offre alle truppe partecipanti un interessante ventaglio di esercizi, svolti in condizioni climatiche estreme. La partecipazione è avvenuta su invito della Norvegia.

C.

4000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 21 febbraio 2014. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3724

5.1.11

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania concernente la partecipazione all'esercizio «TIGER MEET 2014», concluso il 18 aprile 2014

A.

L'accordo riguarda la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «TIGER MEET 2014», in programma a Schleswig-Jagel dal 16 al 27 giugno 2014, al quale hanno preso parte anche le Forze aeree di Austria, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Italia, Cechia, Gran Bretagna, Polonia, Paesi Bassi, Grecia e Turchia.

B.

Disciplina il necessario sostegno logistico fornito dalla Germania, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari legati alla partecipazione.

C.

165 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore all'atto della sua firma. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3725

5.1.12

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercizio militare «NIGHTWAY 2014», concluso il 4 novembre 2014

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di effettuare, dal 6 novembre al 7 dicembre 2014, un addestramento intensivo in Norvegia, comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. Esso costituisce inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa contraerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico si basa sull'accordo del 31 gennaio 2005 con la Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.159.81).

C.

725 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il giorno della sua firma, il 4 novembre 2014. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3726

5.1.13

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzo da parte del personale delle Forze aeree svizzere del centro di lotta contro gli incendi di Woensdrecht, concluso il 27 settembre 2014

A.

L'accordo tecnico permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare, nel 2014 e nel 2015, un impianto moderno e rispettoso dell'ambiente nel quale è possibile addestrarsi nelle tecniche di lotta contro gli incendi di aeromobili e nel salvataggio degli equipaggi.

B.

Disciplina le prestazioni necessarie per il sostegno logistico fornite dai Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le conseguenze finanziarie che ne derivano.

C.

108 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è stato concluso per la durata della formazione; è entrato in vigore all'atto della sua firma, il 27 settembre 2014.

3727

5.1.14

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'esercito svedese concernente le attività bilaterali di addestramento delle Forze aeree nel corso dell'anno 2014, concluso il 7 gennaio 2014

A.

L'accordo tecnico disciplina l'addestramento bilaterale tra i membri delle due forze aeree in Svezia in relazione con l'acquisto previsto di 22 aerei da combattimento Gripen.

B.

Disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di addestramento dei piloti svizzeri in Svezia durante il primo semestre del 2014.

C.

I costi occasionati alla Svizzera sono imputati al budget corrente.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2014. La sua validità era limitata alle attività di addestramento previste fino alla metà del 2014.

3728

5.1.15

Accordo tra la Svizzera e la Svezia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 14 marzo 2014; RS 0.512.171.41

A.

L'accordo definisce le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.

B.

L'accordo stabilisce lo statuto giuridico del personale che si trova in territorio straniero e determina in particolare il diritto applicabile ad armi, munizioni, aeromobili e autoveicoli.

C.

Nessuna.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

3729

5.2

Altri trattati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.2.1

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria concernente la cooperazione binazionale in campo sanitario nell'area d'impiego della KFOR in Kosovo, concluso il 17 aprile 2014

A.

L'accordo disciplina la cooperazione in campo sanitario fra la Svizzera e l'Austria in materia di cure mediche di base nell'ambito del loro impiego comune in seno alla KFOR.

B.

Oltre alle modalità generali di assistenza reciproca, l'accordo disciplina le competenze e le responsabilità, nonché le questioni finanziarie legate alla cooperazione binazionale in campo sanitario in materia di cure mediche di base nell'area d'impiego della KFOR. Il presente accordo si basa sull'accordo concluso l'11 ottobre 2006 fra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione e l'assistenza reciproca nel quadro della KFOR.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2014 con la seconda firma. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

3730

5.2.2

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 28 gennaio 2014

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate provenienti dal settore militare e dal settore civile.

B.

Contiene la regolamentazione delle procedure e l'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, dei principi della riservatezza e dei controlli di sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

3731

5.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la cooperazione in materia d'armamento, concluso il 21 novembre 2012

A.

L'accordo disciplina la cooperazione con la Francia in materia di armamento.

B.

La Francia è, con la Germania, il partner più importante della Svizzera nel settore della cooperazione in materia di armamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b LM.

E.

L'accordo è stato concluso nel corso del 2014 con effetto retroattivo al 21 novembre 2012 ed è entrato in vigore il giorno della sua firma, il 21 novembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3732

5.2.4

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein al sistema di allarme «POLYALERT», concluso il 13 ottobre 2014

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle autorità e dei servizi del Liechtenstein al sistema svizzero di allarme POLYALERT. La Svizzera si assume i costi della rete a fibre ottiche sul proprio territorio e delle misure di costruzione necessarie sulle due aree previste.

B.

Alla luce delle strette relazioni di vicinato, in particolare per quanto riguarda l'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi e l'utilizzo da lunga data della rete svizzera di radiocomunicazione di sicurezza POLYCOM, il 19 febbraio 2013 la Svizzera e il Liechtenstein hanno firmato una dichiarazione d'intenti per un ulteriore rafforzamento della collaborazione nel settore della sicurezza. È pertanto possibile, fra l'altro, riorganizzare il sistema di telecomando per sirene sulla base del sistema di allarme POLYALERT.

C.

72 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Può essere denunciato dopo cinque anni con un preavviso di un anno per la fine di un anno.

3733

5.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la NATO Support Agency (NSPA) concernente l'appoggio logistico fornito nel Camp Novo Selo in Kosovo, concluso il 23 luglio 2014

A.

L'accordo disciplina l'appoggio logistico fornito dalla NSPA ai membri svizzeri della KFOR stazionati nel Camp Novo Selo in Kosovo.

B.

Oltre alle modalità generali di assistenza reciproca, l'accordo disciplina l'ordinazione e la fornitura di prestazioni di servizio, e in particolare le relative questioni legate alla ripartizione dei costi e alla responsabilità. Il presente accordo si basa sull'accordo del 18 giugno e del 4 luglio 1996 tra la Svizzera e la NATO Maintenance and Supply Organization (NAMSA, precursore della NSPA).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2014 con la seconda firma. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3734

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dall'AFC, e la Cina, rappresentata dall'Amministrazione generale delle dogane, concernente il sistema di scambio dei dati delle dichiarazioni di origine degli esportatori autorizzati conformemente all'articolo 3.16 dell'accordo di libero scambio, concluso il 16 giugno 2014

A.

Il protocollo d'intesa costituisce la base per lo scambio elettronico dei dati nel settore delle dichiarazioni d'origine dell'accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Svizzera e la Cina. Si compone di una prima parte che disciplina gli aspetti formali e che descrive la procedura, e di una seconda parte consacrata alle specifiche tecniche.

B.

L'accordo di libero scambio prevede che gli esportatori autorizzati possano redigere dichiarazioni d'origine, sempreché prima del 31 marzo di ogni anno le Parti contraenti si comunichino i nomi e i numeri di registrazione degli esportatori autorizzati unitamente ai relativi numeri di serie di tutte le dichiarazioni d'origine rilasciate l'anno precedente. L'invio dei dati per via elettronica rende superflua questa comunicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2014, contemporaneamente all'accordo di libero scambio. Non contiene alcuna disposizione esplicita riguardo alla sua denuncia. La sua durata dipende comunque da quella dell'accordo di libero scambio.

3735

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2007 453), messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2009 4197) e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2014 3525) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei 10 Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impegnati completamente fino alla metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014. I contributi per la Croazia verranno impegnati entro la metà del 2017. Nel 2013 è stato pertanto concluso soltanto un nuovo trattato; nel contempo sono stati modificati 41 progetti in corso. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alle ONG. La SECO si concentra sul risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

3736

7.1.1

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma svizzero-rumeno per PMI, concluso il 16 gennaio 2014

A.

L'accordo di progetto concerne il programma svizzero-rumeno per PMI. La Svizzera partecipa a un fondo mutui della banca CEC (Cassa nazionale di economia e di chèque postale), che permette di accordare alle PMI mutui garantiti per un importo massimo di 100 000 franchi.

B.

L'accordo si prefigge di agevolare l'accesso ai capitali d'investimento a lungo termine per le PMI in Romania che operano nei settori dell'industria manifatturiera, del turismo, della tecnica medica e della sanità e delle tecnologie pulite.

C.

20 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2014 ed è valido fino al 15 gennaio 2019. Può essere denunciato in ogni momento da una delle due parti con un preavviso scritto di sei mesi.

3737

7.1.2

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, concluso il 22 aprile 2014

A.

L'accordo concerne il progetto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Romania.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la Romania, nell'ambito degli obblighi internazionali, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In tal senso è prevista la fornitura alle competenti autorità rumene di speciali strumenti di lavoro elettronici e una formazione al loro impiego, nonché il rafforzamento della cooperazione internazionale.

C.

2,151 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2014 ed è valido fino al 22 aprile 2016. Può essere denunciato in ogni momento da una delle due parti con un preavviso scritto di sei mesi.

3738

7.2

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera mira a favorire uno sviluppo duraturo globale per ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e in tre regioni dell'ex Unione Sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. La SECO concentra il proprio impegno sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque luride dei centri urbani, sull'efficienza energetica nella produzione industriale e sulla riduzione delle emissioni di CO2. Temi globali in questo ambito sono le risorse idriche e il clima. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese e il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene di valore aggiunto globali e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono anch'essi aspetti importanti del programma della SECO (temi globali Finanza e commercio e Migrazione per quanto riguarda i riflussi di denaro). L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

3739

7.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania concernente un sostegno finanziario al «Municipal Infrastructure Programme III/IV», concluso il 7 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità d'impiego del contributo svizzero al progetto «Municipal Infrastructure Programme III/IV», cofinanziato con la banca di sviluppo KfW.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare l'approvvigionamento idrico e l'evacuazione delle acque luride nei Comuni di Berat, Kuçova, Gjirokastra, Kamza, Lushnja, Delvina e Librazhd.

C.

11,6 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 novembre 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3740

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bosnia Erzegovina concernente un contributo al progetto «Water Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II», concluso il 15 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità d'impiego del contributo svizzero al progetto «Water and Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II».

B.

L'accordo si prefigge di migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile nelle città di Zenica e Tuzla e il sistema di canalizzazione delle acque di scarico a Zenica.

C.

10 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 ed è valido fino al 15 ottobre 2029. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3741

7.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto «Tajik Water, Phase II», concluso il 5 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità d'impiego del contributo svizzero al progetto «Tajik Water Phase II».

B.

L'accordo si prefigge di migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile e l'evacuazione delle acque di scarico in quattro città del Tagikistan.

C.

9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2014. Resta in vigore fino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dall'accordo. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3742

7.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente lo «Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account» in Ucraina, concluso il 5 novembre 2014

A.

L'accordo riguarda il cofinanziamento e la realizzazione dello «Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account» in Ucraina.

B.

L'accordo disciplina l'obiettivo, lo scopo e la portata delle attività che la BERS intende condurre, la loro attuazione, l'organizzazione del progetto, nonché la struttura di governance, i termini di pagamento e l'obbligo di rendiconto.

C.

1 milione di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3743

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento delle attività per lo sviluppo delle capacità della Corte dei conti della Repubblica del Tagikistan, concluso il 6 gennaio 2014

A.

L'accordo concerne lo sviluppo delle capacità della suprema Corte dei conti del Tagikistan.

B.

L'accordo si prefigge di apportare un'assistenza tecnica che permetta alla suprema Corte dei conti della Repubblica del Tagikistan di svolgere audit conformemente alle norme internazionali in vigore.

C.

210 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2014 ed è valido fino al 31 maggio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3744

7.2.6

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Kirghizistan e l'impresa di servizio pubblico JSC «Electric Power Plants» concernente un sostegno finanziario al risanamento dell'impianto idroelettrico di At Bashy, concluso il 21 maggio 2013 L'accordo definisce le modalità d'impiego del contributo svizzero al progetto di risanamento dell'impianto idroelettrico di At Bashy.

B.

L'accordo si prefigge di rinnovare l'impianto idroelettrico di At Bashy.

C.

19,82 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2013 e copre il periodo dal 2015 al 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3745

7.2.7

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente il rafforzamento della competitività delle PMI nel settore tessile e dell'abbigliamento, concluso il 22 maggio 2014

A.

Il protocollo d'intesa concerne il rafforzamento del settore tessile e dell'abbigliamento in Kirghizistan e la promozione delle esportazioni in questo settore.

B.

Il protocollo d'intesa attua a livello bilaterale il rafforzamento delle capacità produttive e di distribuzione delle PMI, nonché il miglioramento delle capacità delle istituzioni statali che sostengono le PMI.

C.

2,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 22 maggio 2014 ed è valido fino al 28 febbraio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3746

7.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kosovo concernente il progetto «Smaltimento delle acque di scarico nel sud-ovest del Kosovo, fase III», concluso il 5 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di implementazione del progetto «Smaltimento delle acque di scarico nel sud-ovest del Kosovo, fase III».

B.

L'accordo si prefigge la costruzione di un impianto di depurazione per la città di Gjakova.

C.

7,988 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3747

7.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto «Khujand Wastewater Rehabilitation Project III», concluso il 13 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di implementazione del progetto «Khujand Wastewater Rehabilitation Project III».

B.

L'accordo si prefigge il rinnovo del sistema di smaltimento delle acque di scarico della città di Khujand.

C.

6,7 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2014. Resta in vigore fino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dall'accordo. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi oppure con effetto immediato in caso di violazione sostanziale dell'accordo.

3748

7.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto «North Tajik Water Rehabilitation Project II», concluso il 13 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di implementazione del progetto «North Tajik Water Rehabilitation Project II».

B.

L'accordo si prefigge di rinnovare l'approvvigionamento idrico in quattro città del nord del Tagikistan.

C.

10 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2014 ed è valido dal 13 marzo 2014. Resta in vigore fino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dall'accordo. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi oppure con effetto immediato in caso di violazione sostanziale dell'accordo.

3749

7.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, l'IPI svizzero e il Tagikistan concernente il progetto «Strengthening the Tajik Intellectual Property System», concluso il 17 giugno 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica fra l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e il Tagikistan. È la terza componente di un più ampio programma denominato TCP (Trade Cooperation Programme).

B.

L'accordo si prefigge di rafforzare la regolamentazione della proprietà intellettuale nonché la sua entrata in vigore sulla base dell'accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dell'OMC.

C.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2014 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3750

7.2.12

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e gli Stati Uniti d'America, rappresentati dall'USAID, concernente il programma di promozione delle PMI in Macedonia, concluso il 1° settembre 2014

A.

Il protocollo d'intesa definisce le modalità di cofinanziamento e di attuazione del programma di promozione delle PMI in Macedonia.

B.

Il protocollo d'intesa disciplina l'obiettivo, lo scopo e la portata delle attività che l'USAID (United States Agency for International Development) intende condurre, la loro attuazione, l'organizzazione del progetto, nonché la struttura di governance, i termini di pagamento e l'obbligo di rendiconto.

C.

2,84 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 1° settembre 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3751

7.3

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139): Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO fa riferimento a tale obiettivo; in tale contesto sono particolarmente importanti il promovimento di una crescita economica sostenibile nei Paesi in sviluppo e una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su cinque temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile e incentivare una crescita rispettosa del clima. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano l'Egitto, il Ghana, il Sudafrica, l'Indonesia, il Vietnam, la Colombia, il Perù e la Tunisia. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione con le organizzazioni specializzate nel settore commerciale, quali l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

3752

7.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Colombia concernente il progetto «Strengthening the data management systems of Colombia's land policies», concluso il 26 marzo 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di implementazione del progetto «Strengthening the data management systems of Colombia's land policies».

B.

L'accordo si prefigge di definire le modalità del sostegno dei servizi di supporto alle istituzioni nazionali che sono attive nel settore del catasto.

C.

6,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2014 ed è valido fino al 25 marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3753

7.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UE concernente il sostegno del controllo esterno vietnamita, concluso il 13 novembre 2014

A.

L'accordo definisce il progetto congiunto per il sostegno del controllo esterno vietnamita (State Audit of Vietnam), attraverso il quale ci si prefigge di migliorare la gestione, la trasparenza e la sorveglianza delle finanze pubbliche.

B.

L'accordo si prefigge di disciplinare il trasferimento di fondi tra la Svizzera e la CE.

C.

1,2 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore quando la Commissione europea avrà concluso con il Vietnam il corrispondente accordo di finanziamento. L'accordo copre un periodo di 60 mesi a partire dall'avvio delle attività. Non sono previste modalità di denuncia.

3754

7.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il progetto «Hydropower Sustainability Assessment Protocol», concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di implementazione del progetto «Hydropower Sustainability Assessment Protocol».

B.

L'accordo ha per obiettivo lo sviluppo sostenibile del settore idroelettrico in Ghana.

C.

535 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014. Resta in vigore fino all'adempimento degli obblighi di tutte le Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3755

7.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il finanziamento del progetto «Sustainable Recycling Industries ­ SRI», concluso il 22 maggio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto «Sustainable Recycling Industries», in particolare l'introduzione di norme riguardanti il riciclaggio, partenariati tecnici e meccanismi di incentivazione.

B.

L'accordo ha per obiettivo l'integrazione e la partecipazione sostenibile di PMI nel riciclaggio globale delle energie rinnovabili.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3756

7.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Laos concernente il rafforzamento della politica commerciale, concluso il 20 marzo 2014

A.

L'accordo definisce la quarta fase del progetto di sostegno alla politica commerciale del Laos nel contesto dell'adesione di questo Paese all'OMC.

B.

L'accordo si prefigge di integrare il Laos nel sistema commerciale multilaterale e di permettere al Paese di approfittare della sua adesione all'OMC, avvenuta nel 2013, nel quadro dei suoi obiettivi di politica dello sviluppo.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3757

7.3.6

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità nel settore delle analisi e delle previsioni macroeconomiche, concluso il 22 gennaio 2014

A.

Il protocollo d'intesa definisce l'organizzazione delle attività legate a un'assistenza tecnica nel settore delle analisi e delle previsioni macroeconomiche, che la SECO fornisce in molti dei suoi Stati partner.

B.

Il protocollo d'intesa si prefigge di rafforzare, attraverso un adattamento al contesto locale del metodo «Financial Programming», le capacità di gestione delle politiche macroeconomiche del Ministero delle finanze vietnamita.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 22 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3758

7.3.7

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam, rappresentato dalla Banca centrale del Vietnam, concernente l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità per il settore finanziario vietnamita, concluso il 15 aprile 2014

A.

Attraverso questo protocollo d'intesa, la Svizzera sostiene gli sforzi del Governo vietnamita intesi a sviluppare e rafforzare le capacità istituzionali della Banca centrale del Vietnam e delle istituzioni ad essa affiliate.

B.

Il protocollo d'intesa si prefigge di definire il quadro generale per la cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera in Vietnam nel settore finanziario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3759

7.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente l'impiego di cittadini svizzeri in qualità di «Junior Professional Officers», concluso il 5 novembre 2014

A.

L'accordo permette di stabilire un «Junior Professional Officer's Programm» (JPO) alla BERS.

B.

L'accordo si prefigge di impiegare presso la BERS tre cittadini svizzeri in qualità di JPO per un periodo di due anni. L'obiettivo a più lungo termine è di aumentare il numero di cittadini svizzeri attivi presso la BERS.

C.

Il costo complessivo sarà confermato nel corso del programma (a dipendenza dei rispettivi contratti). Il tetto di spesa è fissato a 4 380 480 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3760

7.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente un contributo versato «Trade Facilitation Support Program Trust Fund», concluso il 28 giugno 2014

A.

L'accordo definisce scopi e modalità del contributo versato dalla Svizzera al «Trade Facilitation Support Program Trust Fund» del gruppo della Banca mondiale, attraverso il quale ci si prefigge di fornire assistenza tecnica nelle attività di riforma dei processi legati all'agevolazione degli scambi commerciali nei Paesi in sviluppo, in conformità con l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi concluso nel dicembre del 2013 in occasione della 9a Conferenza ministeriale dell'OMC.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere i Paesi in sviluppo nei loro sforzi di riforma delle leggi e delle procedure amministrative riguardanti il commercio, fornendo in tal modo un importante contributo alla loro integrazione nel commercio mondiale. Si tratta soprattutto di fornire loro consulenza e assistenza tecnica per l'adeguamento del quadro legale e delle procedure corrispondenti.

C.

1,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3761

7.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento di un PEFA-Assessment in Azerbaigian, concluso il 13 gennaio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento di un PEFA-Assessment (Public Expenditure and Financial Accountability) in Azerbaigian.

B.

L'accordo si prefigge di condurre una valutazione PEFA che permetta all'Azerbaigian di disporre di una base riferimento per l'elaborazione di un piano d'azione per la gestione delle finanze pubbliche.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 gennaio 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3762

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni pubbliche di controllo esterno, concluso l'11 aprile 2014

A.

L'accordo prevede l'allestimento di un fondo fiduciario di donatori multilaterali destinato a promuovere e a rafforzare, attraverso misure di assistenza tecnica, le capacità delle istituzioni di controllo esterno nei Paesi in sviluppo.

B.

L'accordo si prefigge di definire le modalità di funzionamento del fondo fiduciario.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3763

7.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il finanziamento del programma di sviluppo e riforma del settore finanziario in Sudafrica, concluso il 22 luglio 2014

A.

L'accordo concerne lo sviluppo delle capacità delle istituzioni statali nell'attuazione di riforme nel settore finanziario.

B.

L'accordo si prefigge di fornire assistenza tecnica, offrendo un sostegno alle istituzioni sudafricane coinvolte nella riforma del settore finanziario.

C.

4,12 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3764

7.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente l'esecuzione di revisioni della governance presso le imprese pubbliche e i regolatori in Ghana, concluso il 21 agosto 2014

A.

L'accordo concerne l'esecuzione di revisioni della governance presso le imprese pubbliche e i regolatori in Ghana.

B.

L'accordo si prefigge di rafforzare la disciplina fiscale e la capacità regolatrice in Ghana.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 agosto 2014 ed è valido fino al 30 giugno 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3765

7.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento del progetto per il rafforzamento delle finanze pubbliche e del settore finanziario della Tunisia, concluso il 3 settembre 2014

A.

L'accordo concerne lo sviluppo delle capacità delle istituzioni statali nell'ambito delle finanze pubbliche e nel settore finanziario.

B.

L'accordo si prefigge di fornire assistenza tecnica, offrendo un sostegno alle istituzioni tunisine che si adoperano per rafforzare le finanze pubbliche e il settore finanziario.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3766

7.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'AIS concernente il sostegno al fondo fiduciario multilaterale «FIRST Initiative», concluso il 18 dicembre 2014

A.

L'accordo concerne l'aiuto finanziario a «FIRST Initiative», iniziativa volta al sostegno e al rafforzamento delle riforme dei settori finanziari.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere, attraverso misure di assistenza tecnica, le riforme dei settori finanziari nei Paesi emergenti e in sviluppo, contribuendo in tal modo alla stabilità finanziaria e alla crescita economica.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2014 ed è valido fino al 31 maggio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3767

7.3.16

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente un fondo fiduciario per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, concluso il 25 febbraio 2014

A.

Il protocollo d'intesa concerne la partecipazione finanziaria della SECO a un'iniziativa globale di donatori multilaterali del FMI per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

B.

Il protocollo d'intesa si prefigge di accordare sostegno a Paesi poveri affinché adeguino le normative nazionali per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e conformino i sistemi di controllo agli standard minimi riconosciuti. La Svizzera è la principale donatrice dell'iniziativa nella quale ha assunto un ruolo preponderante. Al suo fianco partecipano altri Paesi donatori.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 25 febbraio 2014 e copre il periodo dal 2014 al 2018. Può essere denunciato per scritto in ogni momento.

3768

7.3.17

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente lo sviluppo di uno strumento diagnostico per le autorità fiscali, concluso il 13 agosto 2014

A.

Il protocollo d'intesa concerne lo sviluppo, l'attuazione e la sorveglianza di uno strumento diagnostico per la valutazione delle prestazioni fornite dalle amministrazioni fiscali.

B.

Si prefigge di definire le modalità di cofinanziamento di un programma di donatori multilaterali volto a sviluppare uno strumento diagnostico per la valutazione delle prestazioni fornite dalle amministrazioni fiscali.

C.

1,25 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 13 agosto 2014 ed è valido fino al 31 luglio 2018. Può essere denunciato per scritto in ogni momento.

3769

7.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'AIS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche in Nepal, concluso il 12 settembre 2014

A.

L'accordo riguarda la partecipazione finanziaria della SECO a un'iniziativa già esistente di donatori multilaterali dell'AIS per il rafforzamento delle capacità di gestione delle finanze pubbliche nepalesi

B.

L'accordo si prefigge di aumentare la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche attraverso misure di assistenza tecnica, in modo da sostenere il Nepal nello sviluppo di un sistema di gestione delle finanze pubbliche operativo, efficace ed efficiente.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore dopo che l'ultimo dei cofinanziatori ha firmato le modifiche riguardanti la data finale del suo rispettivo accordo sul fondo fiduciario. L'accordo è valido fino al 31 gennaio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3770

7.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IFC concernente il progetto regionale di Corporate Governance, concluso l'11 aprile 2014

A.

L'accordo concerne il finanziamento del progetto regionale di Corporate Governance sviluppato dalla SECO in America latina. Le attività sono condotte a livello di regolamentazioni, di settori e di imprese.

B.

L'accordo disciplina l'obiettivo, lo scopo, la durata e la portata delle attività che l'IFC (International Finance Corporation), del gruppo della BM, intende condurre, la loro attuazione, l'organizzazione del progetto, nonché la struttura di governance, i termini di pagamento e l'obbligo di rendiconto.

C.

5,42 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2014 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3771

7.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IFC concernente un fondo fiduciario per il finanziamento di un partenariato globale per la creazione di più posti di lavoro e di impieghi di migliore qualità nel settore privato, concluso l'11 aprile 2014

A.

L'accordo concerne l'istituzione con l'IFC (International Finance Corporation), del gruppo della BM, di un fondo fiduciario (Let's Work Trust Fund) che prevede, attraverso la realizzazione di varie attività, di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e di impieghi qualificati nei Paesi in sviluppo e in transizione.

B.

L'accordo si prefigge di definire le modalità di funzionamento del fondo fiduciario. Si tratta di contribuire, attraverso attività di studio e di consulenza, alla creazione di nuovi posti di lavoro e di impieghi di migliore qualità, in cooperazione con Paesi in sviluppo e in transizione, aziende private e altri attori (p. es. università, camere di commercio, altre organizzazioni di sviluppo).

C.

1,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3772

7.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ITC concernente un contributo versato all'«ITC Trust Fund» a favore di un progetto di sostegno a Paesi in sviluppo in vista dell'attuazione dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi, concluso il 15 settembre 2014

A.

L'accordo concerne il contributo versato dalla Svizzera all'«ITC Trust Fund» dell'ITC a favore di un progetto di sostegno a Paesi in sviluppo in vista dell'attuazione dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere Paesi in sviluppo nella ratifica e nell'attuazione dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi, concluso nel dicembre del 2013 in occasione della 9a Conferenza ministeriale dell'OMC. Si tratta in particolare di sostenere i Paesi in sviluppo nell'elaborazione del piano d'azione per la ratifica e l'attuazione dell'accordo dell'OMC e di compiere i passi necessari a tal fine.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3773

7.3.22

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Tunisia e l'ITC concernente il progetto di sostegno della concorrenzialità delle catene di valore aggiunto nel settore tessile e dell'abbigliamento, fase 1, concluso il 3 ottobre 2014

A.

Il protocollo d'intesa definisce le modalità del sostegno fornito dalla Svizzera al settore tessile e dell'abbigliamento in Tunisia.

B.

Si prefigge di sostenere il settore tessile e dell'abbigliamento perseguendo vari obiettivi: sostegno della diversificazione, accesso a nuovi mercati, identificazione di nuovi settori di nicchia (tessili tecnici) e integrazione agevolata nelle aziende di giovani professionisti.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3774

7.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il gestore del fondo Locfund II (Bolivia), BIM Microfinance II Sagl (Canada), la Banca interamericana di sviluppo (USA), il Fondo norvegese d'investimento per i Paesi in sviluppo, la Società belga d'investimento per i Paesi in sviluppo e altri partner contraenti concernente un dispositivo tecnico di assistenza per il fondo di microfinanza Locfund, concluso il 25 giugno 2014

A.

L'accordo riguarda il finanziamento di un'assistenza tecnica in favore di istituti di microfinanza in America latina che hanno ottenuto mezzi d'investimento dal fondo di microfinanza «Locfund II». Al Locfund II partecipa anche SIFEM SA, la società di finanziamento allo sviluppo della Confederazione.

B.

L'accordo disciplina l'obiettivo e lo scopo dell'assistenza tecnica, la sua attuazione, l'organizzazione del progetto, nonché la struttura di governance del dispositivo e l'obbligo di rendiconto.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il presente accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2014 ed è valido fino al 24 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3775

7.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il cofinanziamento di una guida sull'obbligo di diligenza nel settore finanziario, concluso il 25 luglio 2014

A.

L'accordo riguarda il finanziamento di uno studio di casi anonimizzato concernente il settore delle materie prime, realizzato in uno dei Paesi prioritari della SECO nell'ambito del progetto «Due diligence in the financial sector».

I risultati, dopo esser stati analizzati, confluiranno nel rapporto finale dell'OCSE e del gruppo di lavoro dell'ONU. Il rapporto fornirà indicazioni concrete sull'influenza esercitata da un istituto finanziario su terzi, sul peso degli effetti negativi e sulle possibili buone pratiche da adottare.

B.

L'accordo disciplina l'obiettivo, lo scopo e la portata delle attività che l'OCSE intende condurre, la loro attuazione, i termini di pagamento e l'obbligo di rendiconto.

C.

25 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2014 ed è valido fino al 25 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3776

7.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto di riforma del registro di commercio in Vietnam, concluso il 30 luglio 2014

A.

L'accordo concerne il finanziamento dell'ultima fase della riforma intesa a istituire un registro nazionale di commercio in Vietnam. L'UNIDO sostiene il processo di riforma avviato dal governo attraverso l'esecuzione di attività mirate e la propria expertise.

B.

L'accordo disciplina l'obiettivo, lo scopo e la portata delle attività che l'UNIDO intende condurre, la loro attuazione, l'organizzazione del progetto, nonché la struttura di governance e l'obbligo di rendiconto.

C.

4,75 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3777

7.3.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Colombia ­ Cosmetic Sector Quality», concluso il 29 settembre 2014

A.

L'accordo concerne il progetto «Colombia ­ Cosmetic Sector Quality», che viene realizzato dall'UNIDO.

B.

L'accordo si prefigge di promuovere il potenziale d'esportazione del settore dei cosmetici colombiano attraverso il rafforzamento dell'infrastruttura nazionale di qualità e il raggiungimento degli standard internazionali.

C.

1,996 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il presente accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2014 ed è valido fino al 30 settembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3778

7.3.27

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Tanzania, l'UNCTAD, l'UNIDO, l'ILO, l'ITC e l'UNOPS concernente il progetto «UN Trade Cluster Tanzania ­ Market value chains relating to horticultureal products for responsible tourism market access», concluso il 2 aprile 2014

A.

L'accordo di progetto definisce il sostegno fornito dalla Svizzera ai Paesi meno sviluppati attraverso il processo «Enhanced Integrated Framework», nel quadro dell'iniziativa «Aid for Trade» lanciata dall'OMC.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare i redditi e l'occupazione nel settore del turismo. Determinate catene di valore aggiunto, in particolare quelle che sono preposte alla fornitura di prodotti agricoli, devono essere rafforzate, mentre la formazione nel settore del turismo deve essere migliorata. Occorre inoltre promuovere un turismo più responsabile.

C.

3,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3779

7.3.28

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Laos, l'UNCTAD, l'UNIDO, l'ILO, l'ITC e l'UNOPS concernente il progetto «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», concluso il 28 ottobre 2014

A.

L'accordo di progetto definisce il sostegno fornito dalla Svizzera ai Paesi meno sviluppati attraverso il processo «Enhanced Integrated Framework», nel quadro dell'iniziativa «Aid for Trade» lanciata dall'OMC.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare i redditi e l'occupazione nel settore del turismo. Determinate catene di valore aggiunto, in particolare quelle che sono preposte alla fornitura di prodotti agricoli, devono essere rafforzate, mentre la formazione nel settore del turismo deve essere migliorata.

C.

1,403 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2014 ed è valido fino al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3780

7.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNCTAD concernente il World Investment Forum 2014, concluso il 1° ottobre 2014

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento della SECO al World Investment Forum 2014. Il forum si è svolto a Ginevra dal 13 al 16 ottobre 2014.

B.

L'accordo definisce l'ammontare e lo scopo del contributo versato dalla Svizzera alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), incaricata dell'organizzazione del World Investment Forum, nonché le modalità di pagamento e di impiego del contributo.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. Resta in vigore fino all'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3781

7.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente il progetto «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», concluso il 27 ottobre 2014

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano l'istituzione di un fondo fiduciario per il finanziamento di un progetto condotto in Laos dallo «UN-Chief Executive Board (CEB) Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacities».

B.

L'accordo definisce le modalità del fondo fiduciario. Esso serve a finanziare la seconda fase di un progetto di assistenza tecnica in Laos nel settore del turismo sostenibile e delle catene di valore aggiunto ad esso connesse.

C.

1,403 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2014 ed è valido fino al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3782

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e l'Argentina, rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze pubbliche, concernente il rimborso del debito, concluso l'11 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità per il rimborso totale, nell'arco di cinque anni, del debito contratto dall'Argentina nei confronti della Svizzera. Si tratta dell'attuazione bilaterale della «Joint Declaration on Arrears Clearance», conclusa il 29 maggio 2014 fra i creditori del Club di Parigi e l'Argentina.

B.

Il 29 maggio 2014 i Paesi membri del Club di Parigi ­ tra cui la Svizzera ­ hanno concluso con l'Argentina un accordo multilaterale per un'estinzione totale, nell'arco di cinque anni, degli importi dovuti. L'accordo prevede che nei prossimi cinque anni (vale a dire nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 maggio 2019) l'Argentina rimborsi complessivamente alla Svizzera 454,186 milioni di franchi. L'accordo bilaterale costituisce la base legale internazionale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE; RS 946.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° maggio 2014 al 30 maggio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

3783

7.4.2

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, concluso il 30 ottobre 2014, RS 0.412.151.4

A.

Il presente accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati della formazione professionale di base seguenti: certificato federale di formazione pratica (CFP); certificato di formazione pratica del Liechtenstein (CP); attestato federale di capacità (AFC); attestato di capacità del Liechtenstein (AC).

B.

Attraverso l'accordo si vuole fare in modo che il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein dei certificati della formazione professionale di base non avvenga più su singola domanda, bensì sulla base dell'accordo. Esso si prefigge di agevolare ­ attraverso un riconoscimento reciproco dei certificati della formazione professionale di base ­ la mobilità dei professionisti in possesso di un titolo che attesta il conseguimento di una formazione professionale di base. Tale riconoscimento concerne l'accesso al mercato del lavoro nei due Paesi e la possibilità di frequentare i cicli della formazione professionale superiore. L'accordo garantisce il riconoscimento reciproco dei certificati della formazione professionale di base. La conclusione di questo accordo con il Principato del Liechtenstein permette di evitare una serie di onerose procedure amministrative.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ed è stato concluso per un periodo indeterminato. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare per scritto l'Accordo. La denuncia ha effetto dopo un anno a decorrere dalla sua notifica all'altra Parte contraente.

3784

7.4.3

Decisione del Consiglio dei ministri sulla detenzione di scorte pubbliche ai fini della sicurezza alimentare nel quadro dell'Accordo che istituisce l'OMC, conclusa il 7 dicembre 2013

A.

La decisione contiene un obbligo a mantenere lo status quo in favore dei Paesi in sviluppo, nel caso in cui essi violassero i loro impegni a limitare il sostegno interno agricolo conformemente all'accordo sull'agricoltura in relazione con i programmi di detenzione di scorte pubbliche ai fini della sicurezza alimentare. In questo caso i membri dell'OMC rinunciano ad aprire una procedura di risoluzione delle controversie.

B.

Questa decisione risponde alle richieste di alcuni Paesi emergenti e in sviluppo la cui politica agricola e alimentare è fondamentalmente cambiata dalla conclusione, nel 1994, dell'Uruguay-Round.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

La decisione è entrata in vigore il 7 dicembre 2013. L'obbligo di mantenere lo status quo rimane in vigore fino a quando i membri dell'OMC non si saranno accordati per una soluzione permanente concernente il disciplinamento della detenzione delle scorte pubbliche.

3785

7.4.4

Protocollo d'intesa sulle disposizioni relative all'amministrazione dei contingenti doganali per i prodotti agricoli così come definiti nell'articolo 2 dell'allegato A.3 dell'Accordo che istituisce l'OMC, concluso il 7 dicembre 2013

A.

Il protocollo d'intesa precisa le regole e i termini relativi alle procedure amministrative e alle disposizioni in materia di trasparenza per la ripartizione delle quote del contingente doganale al fine di agevolare le importazioni all'interno dei contingenti doganali. Nel caso in cui un contingente doganale venga utilizzato in modo insufficiente per più anni successivi, il membro dell'OMC interessato può essere obbligato a modificare il metodo di amministrazione. L'entità dei contingenti doganali, e quindi la quantità che può essere importata alla quota ridotta del contingente conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'OMC, non viene toccata.

B.

Il protocollo vuole impedire che i Paesi membri dell'OMC ostacolino le importazioni nel quadro dei contingenti tariffari esistenti attraverso l'applicazione di procedure e metodi amministrativi complicati o che hanno un effetto di distorsione del mercato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 7 dicembre 2013. Fa parte dei trattati dell'OMC e non contiene pertanto alcuna modalità di denuncia. Una denuncia del protocollo comporterebbe la denuncia dello statuto di membro dell'OMC entro un termine di sei mesi (art. XV dell'Accordo di Marrakech, RS 0.632.20).

3786

7.4.5

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera da un lato, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica dall'altro, concluso il 5 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra «Orizzonte 2020», e disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività dell'«International Thermonuclear Experimental Reactor ITER», condotte dall'impresa comune «Fusion for energy». La Svizzera era associata a tutti i settori del 7o programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea (la generazione precedente del programma, protrattasi dal 2007 al 2013). L'accordo è scaduto automaticamente il 31 dicembre 2013, per cui è stato necessario concludere un nuovo accordo.

B.

Nel febbraio del 2014 il Popolo svizzero ha accettato l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». L'esito della votazione ha indotto la Commissione europea a escludere la piena partecipazione della Svizzera al programma «Orizzonte 2020». Il nuovo accordo scaturito dai negoziati disciplina l'associazione parziale della Svizzera sia sul piano dei contenuti che della durata, la quale è limitata fino alla fine del 2016. Concretamente, la Svizzera può partecipare come Stato associato all'attuazione del primo pilastro di «Orizzonte 2020», alle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione», al programma di ricerca Euratom 2014­2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. Negli altri settori, la Svizzera può partecipare solo in qualità di Stato terzo, con diritti ridotti e senza possibilità di finanziamento da parte dell'UE. L'accordo regola sin d'ora l'eventuale piena associazione della Svizzera a «Orizzonte 2020», a partire dal 2017. La possibilità di partecipare al programma quadro dell'UE è estremamente importante per la qualità della ricerca e dell'innovazione svizzera, oltre che per la sua reputazione.

C.

Complessivamente, per il periodo 2014­2020 è stato approvato un credito di 4,4 miliardi di franchi (decreto federale del 10 settembre 2013; FF 2013 6759). L'ammontare del contributo svizzero, calcolato ogni anno, è legato al rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera e quello dell'UE. Per i settori in cui la Svizzera può partecipare solo in qualità di Stato terzo, i contributi sono impiegati per il finanziamento diretto dei ricercatori svizzeri.

D.

Articolo 31 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1).

E.

L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. La notifica della Svizzera è avvenuta il 9 dicembre 2014. La sua applicazione provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. Dal 1° gennaio 2017 l'accordo si applica per l'intera durata del programma «Orizzonte 2020», fino al 2020, sempreché la Svizzera ratifichi entro il 9 febbraio 2017 il protocollo sull'estensione alla Croazia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. In tal caso l'accordo si

applicherà all'intero programma «Orizzonte 2020», al programma Euratom 2014­2018 e alle attività condotte da «Fusion for Energy», a decor3787

rere dal 1° gennaio 2017. Ciò corrisponderebbe a una piena associazione.

Se ciò non è il caso, o se la Svizzera denuncia l'accordo sulla libera circolazione delle persone, questo accordo cessa di essere applicato. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

3788

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo multilaterale M 264 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo alla marcatura di pacchi di bombole, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo prevede che i pacchi di bombole con marcatura non conforme alle disposizioni possano ancora essere utilizzati fino alla successiva prova periodica.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che ne sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3789

8.2

Accordo multilaterale M 267 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente il trasporto di bombole utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo permette, a determinate condizioni, il trasporto delle bombole che vengono utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei e che non sono conformi alle disposizioni ADR in materia di costruzione e di prova.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3790

8.3

Accordo multilaterale M 268 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente il traporto di imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti (ONU 3509), concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo permette l'attribuzione e il trasporto di imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti, secondo le prescrizioni valide a partire dal 1° gennaio 2015.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3791

8.4

Accordo multilaterale M 269 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo alla marcatura dei numeri ONU sulle bombole di GPL, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo prolunga il periodo transitorio delle prescrizioni relative alla dimensione della marcatura ONU da rispettare fino alla prossima ispezione periodica.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2014 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3792

8.5

Accordo multilaterale M 271 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente i dispositivi per additivi come parte della strumentazione di servizio dei veicoli cisterna, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo permette, al di fuori delle prescrizioni contenute nel numero 6.8 ADR, di equipaggiare i veicoli cisterna con dispositivi per additivi come parte della strumentazione di servizio.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3793

8.6

Accordo multilaterale M 272 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo al trasporto di pile e batterie agli ioni di litio e al litio metallico e di apparecchiature contenenti tali pile e batterie trasportate per lo smaltimento o il riciclaggio ai sensi della disposizione speciale 636, concluso il 24 marzo 2014

A.

L'accordo permette l'applicazione anticipata di disposizioni modificate concernenti il trasporto di batterie al litio in vista del loro smaltimento o del loro riciclaggio.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2014 ed è valido fino al 30 giugno 2015. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3794

8.7

Accordo multilaterale M 273 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) concernente la marcatura delle bombole per gas, concluso il 26 agosto 2014

A.

L'accordo permette il trasporto fino alla prossima ispezione periodica di bombole per gas che non soddisfano le disposizioni concernenti le dimensioni del numero ONU.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 26 agosto 2014 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3795

8.8

Accordo Multilaterale M 281 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621) relativo al trasporto di rifiuti contaminati da virus responsabili della febbre emorragica, concluso l'8 dicembre 2014

A.

L'accordo permette l'utilizzazione in sicurezza di imballaggi che al momento non sono disponibili secondo l'istruzione d'imballaggio 620.

B.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'8 dicembre 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere revocato in ogni momento da uno dei firmatari, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3796

8.9

Accordo concernente il coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia per la radiodiffusione digitale terrestre nelle bande IV e V, concluso il 25 marzo 2014

A.

L'accordo concerne il coordinamento delle frequenze per la radiodiffusione digitale terrestre nelle bande IV e V. In deroga alle disposizioni contenute nelle direttive generali in materia di pianificazione, le emittenti enumerate nell'allegato possono essere gestite fino al 31 dicembre 2017, sempreché non provochino interferenze nel Paese vicino.

B.

Per le emittenti enumerate nell'allegato non esiste a corto termine una soluzione alternativa che permetta di garantire alla popolazione un servizio di televisione digitale. Di conseguenza, malgrado il superamento nel Paese vicino della soglia ammessa per quel che riguarda l'intensità del campo perturbatore, possono essere gestite se non provocano interferenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge federale del 30 aprile 1977 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2014 e termina il 31 dicembre 2017.

3797

8.10

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Francia, della Germania e del Lussemburgo concernente la ripartizione del dominio delle frequenze 406.100­410.00 MHz in gamme preferenziali, concluso il 6 febbraio 2014

A.

L'accordo concerne la ripartizione del dominio delle frequenze 406.100 a 410.000 MHz in gamme preferenziali.

B.

I criteri di pianificazione e coordinamento previamente definiti permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge federale del 30 aprile 1977 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2014 e ha durata illimitata. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di sei mesi.

3798

8.11

Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 luglio 2013

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione della seconda nota diplomatica, con la quale si notifica che le procedure interne necessarie all'entrata in vigore sono state compiute. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 25 marzo 2014. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

3799

8.12

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la riapertura della linea ferroviaria tra Belfort e Delle e il relativo cofinanziamento da parte della Svizzera, nonché l'esercizio della linea ferroviaria fra Belfort, Delle e Delémont, conclusa l'11 agosto 2014

A.

La convenzione definisce le modalità per il ripristino della linea Belfort­ Delle e per il relativo cofinanziamento da parte della Svizzera.

B.

Miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri fra la Svizzera e la Francia e creazione di condizioni propizie all'incremento del traffico ferroviario; agevolazione del trasporto viaggiatori fra i grandi agglomerati in Svizzera e in Francia.

C.

24,5 milioni di franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui è stata ricevuta la seconda notifica con la quale le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 2 settembre 2014. La convenzione è conclusa per una durata iniziale di trentacinque anni. È prorogata tacitamente per ulteriori periodi di cinque anni, salvo disdetta di una delle Parti contraenti almeno due anni prima della scadenza della durata di validità.

3800

8.13

Accordo tra la Svizzera e l'Italia per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 28 gennaio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento ed esecuzione, fino alla messa in esercizio entro il 2020, degli interventi infrastrutturali necessari per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo la tratta di accesso da sud alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA), in concomitanza con la messa in esercizio del corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA in Svizzera.

B.

Il miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri fra Svizzera e Italia è un obiettivo strategico per entrambi i Paesi.

C.

120 milioni di euro.

D.

Articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2013 sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri; RS 742.140.4).

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuta approvazione dell'accordo sulla base delle rispettive procedure interne previste a tale scopo. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 29 ottobre 2014. Può essere denunciato da una delle Parti contraenti a decorrere dal 1° gennaio 2021 con un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile.

3801

8.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti, e l'Italia, rappresentata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie concernente le tratte di linea tra i confini di Stato e le stazioni di confine tra le reti ferroviarie svizzera e italiana e l'accesso a tali tratte di linea, concluso l'8 luglio 2014

A

L'accordo definisce le procedure di autorizzazione applicabili alle tratte di linea ferroviaria comprese tra il confine di Stato italo-svizzero e le rispettive stazioni di confine, nonché le condizioni d'accesso a tali tratte di linea.

B.

In Italia e in Svizzera, sulle linee ferroviarie, i sistemi sottostrutturali di terra (infrastruttura, energia, comando-controllo e segnalamento a terra) hanno caratteristiche diverse. Il presente accordo è quindi necessario per affidare ai gestori dell'infrastruttura l'individuazione di procedure, modalità tecniche e scelte di esercizio atte a migliorare le condizioni attuali degli impianti in questione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2014 e ha durata illimitata. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno 90 giorni.

3802

8.15

Protocollo di attuazione tra la Svizzera e l'Italia concernente le procedure di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di messa in servizio delle locomotive e dei veicoli di tipo convenzionale e ad alta velocità destinati al trasporto dei viaggiatori, concluso il 29 gennaio 2014

A.

Il protocollo di attuazione concerne il riconoscimento reciproco delle procedure di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari tra l'Ufficio federale dei trasporti e le competenti autorità italiane.

B.

Il protocollo stabilisce le condizioni quadro per le richieste di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 9a capoverso 6 Lferr.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 30 gennaio 2014. È stato concluso per un periodo indeterminato; ognuna delle parti può denunciarlo con un preavviso scritto di 90 giorni prima della fine dell'anno civile.

3803

8.16

Accordo tra la Svizzera e la Russia relativo ai trasporti internazionali su strada, concluso il 20 ottobre 2014, RS 0.741.619.665

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada dei viaggiatori e delle merci tra le due Parti contraenti.

B.

L'accordo rinnova in modo integrale un accordo esistente e con la sua entrata in vigore sostituisce l'Accordo del 14 aprile 1989 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr, articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo che le Parti contraenti si sono notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 17 novembre 2014. L'accordo è valido per un periodo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante preavviso scritto inviato per via diplomatica all'altra Parte contraente. L'accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

3804

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e gli altri accordi associati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale.

Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consentono l'entrata in vigore del trattato in questione. Per il recepimento e la
trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD) dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni di cui agli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché agli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

3805

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, gli altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.12-9.37 del presente capitolo).

3806

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1289/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 19 febbraio 2014, RS 0.362.380.058

A.

Attraverso questo scambio di note viene introdotto un nuovo meccanismo sospensivo in materia di visti: esso consente, a determinate condizioni, di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto nei riguardi dei cittadini di un determinato Paese terzo. Tale sospensione può essere decisa segnatamente in caso di entrata nel territorio degli Stati Schengen di un elevato numero di migranti in situazione irregolare o di richiedenti l'asilo le cui domande sono infondate. Ciascuno Stato Schengen può invocare dinanzi alla Commissione europea l'adozione di questo meccanismo. Questo scambio di note prevede anche un potenziamento del meccanismo di reciprocità, in virtù del quale un Paese terzo esentato dall'obbligo del visto deve accordare il medesimo trattamento ai cittadini dello spazio Schengen. Inoltre, la politica comune in materia di visti viene armonizzata in alcuni settori (p. es. per gli equipaggi civili degli aerei e delle navi). Lo scambio di note precisa infine che gli accordi internazionali conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 539/2001 continuano ad applicarsi anche se si discostano dalla politica comune in materia di visti.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3807

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 118/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione di Dublino, concluso il 17 marzo 2014, RS 0.142.392.680.02

A.

Con questo scambio di note il vigente regolamento d'esecuzione che disciplina la procedura Dublino viene reso conforme alle nuove basi legali dell'acquis di Dublino/Eurodac (in particolare al regolamento (UE) n. 604/2013). Le modifiche riguardano le modalità della collaborazione tra autorità Dublino competenti in vista della comunicazione e del trattamento delle domande di presa in carico, delle domande di ripresa in carico e delle domande di informazioni e per quanto riguarda l'esecuzione dei trasferimenti.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 AAD.

3808

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 259/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 24 aprile 2014, RS 0.362.380.059

A.

Lo scambio di note esenta dall'obbligo del visto i cittadini della Repubblica della Moldova che intendono soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su 180, sempreché siano in possesso di un passaporto biometrico e non abbiano l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Perdita degli emolumenti pari a circa 3690 franchi l'anno.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3809

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2737 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Bielorussia, Camerun, Georgia, Moldova, Ucraina ed Emirati arabi uniti, concluso il 30 maggio 2014

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Bielorussia, Camerun, Georgia, Moldova, Ucraina e negli Emirati arabi uniti per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3810

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2727 definitivo che modifica la decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo, del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 30 maggio 2014

A.

Questo scambio di note costituisce un aggiornamento del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati. Il manuale concretizza le direttive del Codice dei visti ai sensi di una direttiva amministrativa e contiene indicazioni pratiche (linee guida, raccomandazioni e procedure consolidate nella prassi) destinate al personale consolare. Si tratta essenzialmente di disposizioni di ordine procedurale destinate alle autorità esecutive. Ai richiedenti non viene attribuito alcun nuovo diritto né imposto alcun nuovo dovere.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3811

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 509/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 6 giugno 2014, RS 0.362.380.060

A.

Questo scambio di note esenta dall'obbligo del visto i cittadini di cinque Stati insulari dei Caraibi (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago) e di undici Stati insulari del Pacifico (Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Isole Salomone, TimorLeste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), nonché i cittadini della Colombia, del Perù e degli Emirati arabi uniti, che intendono soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su 180 senza esercitare alcuna attività lucrativa. Ad ogni modo, la soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini di questi 19 Stati entrerà in vigore nello spazio Schengen solo al momento in cui entreranno in vigore i relativi accordi bilaterali sull'esenzione del visto conclusi fra l'UE e questi stessi Paesi. A decorrere dal 9 giugno 2014, lo scambio di note esenta inoltre dall'obbligo del visto quattro diversi gruppi di cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons). Per contro, il Sudan del Sud è inserito nell'allegato I in qualità di Stato soggetto all'obbligo del visto. Una nuova disposizione stabilisce infine che la determinazione degli Stati terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, o ne sono esentati deve avvenire caso per caso sulla base di criteri diversi.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Perdita di emolumenti pari a circa 826 488 franchi l'anno.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3812

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex, concluso il 25 giugno 2014, RS 0.362.380.061

A.

Il manuale concretizza le direttive del Codice dei visti ai sensi di una direttiva amministrativa e contiene indicazioni pratiche (linee guida, raccomandazioni e procedure consolidate nella prassi) destinate al personale consolare.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 giugno 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3813

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 5338 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Irlanda, concluso il 3 settembre 2014

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Irlanda per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3814

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 6146 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Capo Verde, in Kenia e nelle Filippine, concluso il 24 settembre 2014

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Capo Verde, in Kenia e nelle Filippine per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3815

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 6141 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, Costa Rica, Mozambico e Uzbekistan, concluso il 24 settembre 2014

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, Costa Rica, Mozambico e Uzbekistan per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3816

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 7594 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 definitivo, per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina, concluso il 20 novembre 2014

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2014. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3817

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 giugno 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e la Germania si rappresentino reciprocamente per il rilascio dei visti Schengen.

B.

Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri interessati. Dal 1° luglio 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Germania in materia di visti a Vancouver (Canada), mentre dal 1° luglio 2014 la Germania rappresenta la Svizzera a Maputo (Mozambico) e a Windhoek (Namibia). Da quella data i cittadini delle province definite del Canada e quelli del Mozambico e della Namibia possono depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Germania o in Svizzera presso la corrispondente rappresentanza all'estero tedesca o svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° luglio 2014. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3818

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 19 marzo 2014

A.

Lo scambio di note prevede che l'Austria rappresenti la Svizzera per il rilascio dei visti Schengen a Caracas (Venezuela).

B.

Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri interessati. Dal 21 marzo 2014 l'Austria rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Caracas (Venezuela). A partire da questa data i richiedenti il visto dal Venezuela che desiderano soggiornare per un breve periodo in Svizzera possono inoltrare la propria richiesta di visto all'ambasciata austriaca a Caracas.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 21 marzo 2014. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3819

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 1° luglio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti l'Austria per il rilascio dei visti Schengen a Vancouver (Canada).

B.

Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri interessati. Dal 1° luglio 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Austria in materia di visti a Vancouver (Canada). A partire da questa data i richiedenti il visto dalle province del Canada definite che desiderano soggiornare per un breve periodo in Austria possono inoltrare la propria richiesta di visto al Consolato generale svizzero a Vancouver.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° luglio 2014. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3820

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 18 settembre 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti il Belgio per il rilascio dei visti Schengen a Colombo (Sri Lanka).

B.

Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri interessati. Dal 1° ottobre 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi del Belgio in materia di visti a Colombo (Sri Lanka). A partire da questa data i richiedenti il visto dallo Sri Lanka che desiderano soggiornare per un breve periodo in Belgio possono inoltrare la propria richiesta di visto all'ambasciata svizzera a Colombo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3821

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 marzo 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Spagna rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a La Paz e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° aprile 2014 la Spagna rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a La Paz e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Da questa data i richiedenti il visto in Bolivia possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso la rispettiva rappresentanza all'estero spagnola.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° aprile 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3822

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e l'Estonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 agosto 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti l'Estonia nel rilascio dei visti Schengen a Biskek (Kirghizistan) e Ramallah (Cisgiordania, Gerusalemme Est).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 14 agosto 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Estonia in materia di visti a Biskek (Kirghizistan) e Ramallah (Cisgiordania, Gerusalemme Est). Da questa data i richiedenti il visto in Kirghizistan e in Cisgiordania e Gerusalemme Est possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Estonia presso la rispettiva rappresentanza all'estero svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 agosto 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3823

9.18

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 gennaio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Francia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Yangon (Myanmar).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 15 gennaio 2014 la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Yangon (Myanmar). Da questa data i richiedenti il visto in Myanmar possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata di Francia di Yangon.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 gennaio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3824

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 3 settembre 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Francia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Castries (Saint Lucia), Gibuti (Gibuti) e Harare (Zimbabwe).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 15 settembre 2014 la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Castries (Saint Lucia), Gibuti (Gibuti) e Harare (Zimbabwe). Da questa data i richiedenti il visto degli Stati sopra menzionati possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso la rispettiva rappresentanza francese all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 settembre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3825

9.20

Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 febbraio 2014

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti l'Ungheria nel rilascio di visti Schengen a Vancouver (Canada) e conferma le altre rappresentanze in materia di visti Schengen a Sydney (Australia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bogotá (Colombia), Sao Paolo (Brasile) e Santiago (Cile).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 24 febbraio 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Ungheria in materia di visti anche a Vancouver (Canada). I richiedenti il visto delle province definite in Canada possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Ungheria presso il Consolato generale di Svizzera di Vancouver.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3826

9.21

Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 19 dicembre 2014

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti l'Ungheria nel rilascio di visti Schengen a Antananarivo (Madagascar).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° gennaio 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Ungheria in materia di visti a Antananarivo (Madagascar). Da questa data i richiedenti il visto del Madagascar possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Ungheria presso l'Ambasciata di Svizzera di Antananarivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3827

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 26 maggio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e la Lettonia si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 16 giugno 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi della Lettonia in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania, Gerusalemme Est), Accra (Ghana) e Dakar (Senegal). In compenso, dal 16 giugno 2014 la Lettonia rappresenta la Svizzera a Kaliningrad (Russia). Da questa data i richiedenti il visto della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, del Ghana, del Senegal e della regione di Kaliningrad possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lettonia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero svizzere o lettoni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 giugno 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3828

9.23

Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 7 novembre 2014

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Lettonia nel rilascio di visti Schengen a Biskek (Kirghizistan) e conferma le altre rappresentanze reciproche a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est), Accra (Ghana), Dakar (Senegal) e Kaliningrad (Russia).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° dicembre 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Lettonia in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est), Accra (Ghana), Dakar (Senegal) e anche a Biskek (Kirghizistan). In compenso, la Lettonia rappresenta la Svizzera a Kaliningrad (Russia). Da questa data i richiedenti il visto della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, del Ghana, del Senegal e della regione di Kaliningrad possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lettonia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero svizzere o lettoni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° dicembre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3829

9.24

Scambio di note tra la Svizzera e la Lituania concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 25 luglio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Lituania rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Chicago (Stati Uniti).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° settembre 2014 la Lituania rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Chicago (Stati Uniti). Da questa data i richiedenti il visto degli Stati definiti possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso il Consolato generale di Lituania a Chicago.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° settembre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3830

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e il Lussemburgo concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 settembre 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti il Lussemburgo nel rilascio di visti Schengen a Colombo (Sri Lanka).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° ottobre 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi del Lussemburgo in materia di visti a Colombo (Sri Lanka). Da questa data i richiedenti il visto dello Sri Lanka possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Svizzera a Colombo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3831

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e la Norvegia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 22 maggio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Norvegia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Lilongwe (Malawi).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° giugno 2014 la Norvegia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Lilongwe (Malawi). Da questa data i richiedenti il visto del Malawi possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata di Norvegia di Lilongwe (Malawi).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3832

9.27

Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 aprile 2014

A.

Lo scambio di note prevede che i Paesi Bassi rappresentino la Svizzera nel rilascio di visti Schengen nella Guyana e conferma le altre rappresentanze i materia di visti Schengen ad Aruba, a Curaçao, nel Suriname, a Sint Maarten, nell'Oman e nel Madagascar.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° maggio 2014 i Paesi Bassi rappresentano gli interessi della Svizzera in materia di visti anche nella Guyana. Da questa data i richiedenti il visto della Guyana possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi di Paramaribo (Suriname).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° maggio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3833

9.28

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 19 settembre 2014

A.

L'accordo prevede che i Paesi Bassi rappresentino la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Colombo (Sri Lanka) e conferma le altre rappresentanze i materia di visti Schengen nella Guyana, ad Aruba, a Curaçao, nel Suriname, a Sint Maarten, nell'Oman e nel Madagascar.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° ottobre 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi dei Paesi Bassi in materia di visti anche nello Sri Lanka. Da questa data i richiedenti il visto dello Sri Lanka possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata nei Paesi Bassi presso l'Ambasciata di Svizzera di Colombo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3834

9.29

Accordo quadro tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 gennaio 2014

A.

L'accordo prevede che la Polonia e la Svizzera si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza e le ambasciate e i consolati interessati sono definiti nell'ambito di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati interessati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3835

9.30

Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 febbraio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Polonia nel rilascio di visti Schengen a Antananarivo (Madagascar), Quito (Ecuador), Biskek (Kirghizistan) e San José (Costa Rica).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° marzo 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Polonia in materia di visti a Antananarivo (Madagascar), Quito (Ecuador), Biskek (Kirghizistan) e San José (Costa Rica). Da questa data i richiedenti il visto degli Stati sopra menzionati possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Polonia presso la rispettiva rappresentanza all'estero svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° marzo 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3836

9.31

Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 21 febbraio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Polonia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Erevan (Armenia).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° marzo 2014 la Polonia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Erevan (Armenia). Da questa data i richiedenti il visto dell'Armenia possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata di Polonia di Erevan.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° marzo 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3837

9.32

Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 23 aprile 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Polonia nel rilascio di visti Schengen a Kathmandu (Nepal).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 12 maggio 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Polonia in materia di visti a Kathmandu (Nepal). Da questa data i richiedenti il visto del Nepal possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Polonia presso l'Ambasciata di Svizzera di Kathmandu.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 maggio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3838

9.33

Scambio di note tra la Svizzera e la Polonia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 12 settembre 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Polonia nel rilascio di visti Schengen a Colombo (Sri Lanka).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° ottobre 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Polonia in materia di visti a Colombo (Sri Lanka). Da questa data i richiedenti il visto dello Sri Lanka possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Polonia presso l'Ambasciata di Svizzera di Colombo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3839

9.34

Scambio di note tra la Svizzera e la Slovacchia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 15 gennaio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e la Slovacchia si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° febbraio 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovacchia in materia di visti a Dar es Salaam (Tanzania) e Kathmandu (Nepal). In compenso, dal 1° febbraio 2014 la Slovacchia rappresenta la Svizzera a Bagdad (Iraq). Da questa data i richiedenti il visto degli Stati sopra menzionati possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovacchia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze svizzere o slovacche all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° febbraio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3840

9.35

Scambio di note tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 14 febbraio 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e la Slovenia si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen a Biskek (Kirghizistan), Quito (Ecuador), Dar es Salaam (Tanzania), Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est) e Sarajevo (Bosnia e Erzegovina).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 17 marzo 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovenia in materia di visti a Biskek (Kirghizistan), Quito (Ecuador), Dar es Salaam (Tanzania) e Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est). In compenso, dal 17 marzo 2014 la Slovenia rappresenta la Svizzera a Sarajevo (Bosnia e Erzegovina).

Da tale data i richiedenti il visto del Kirghizistan, dell'Ecuador, della Tanzania, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est e della Bosnia e Erzegovina possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovenia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero svizzere o slovene.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 marzo 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3841

9.36

Scambio di note tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 23 settembre 2014

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e la Slovenia si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen a Colombo (Sri Lanka), Santo Domingo (Repubblica Dominicana) e Banja Luka (Bosnia e Erzegovina) e conferma le altre rappresentanze in materia di visti Schengen a Biskek (Kirghizistan), Quito (Ecuador), Dar es Salaam (Tanzania), Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est) e Sarajevo (Bosnia e Erzegovina).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° ottobre 2014 la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovenia in materia di visti anche a Colombo (Sri Lanka) e Santo Domingo (Repubblica Dominicana). In compenso, dal 1° ottobre 2014 la Slovenia rappresenta la Svizzera a Banja Luka (Bosnia e Erzegovina). Da tale data i richiedenti il visto dello Sri Lanka, della Repubblica Dominicana, del Kirghizistan, dell'Ecuador, della Tanzania, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est e della Bosnia e Erzegovina possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovenia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero svizzere o slovene.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3842

9.37

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 30 ottobre 2014

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e la Repubblica Ceca si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Repubblica Ceca in materia di visti a Città del Capo (Sudafrica), Khartum (Sudan), Biskek (Kirghizistan) e Abidjan (Costa d'Avorio). In compenso, la Repubblica Ceca rappresenta la Svizzera a Ulan Bator (Mongolia). Da una data ancora da definire i richiedenti il visto degli Stati summenzionati possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata nella Repubblica Ceca o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze svizzera o ceca all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3843

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimenti

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.1

Accordo tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzerobulgaro destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata, concluso il 7 settembre 2010

Secondo complemento

10.1.2

10.1.3

3844

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.01.2014 08.07.2014 Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nell'allegato sono state apportate quattro precisazioni circa le modalità della messa a concorso di attività dei fondi tematici.

­

Accordo tra la Svizzera, Scambio di lettere rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo destinato alle ONG nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 21 marzo 2011

28.02.2014 28.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di attuazione sono state adeguate.

­

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto volto a migliorare la protezione contro gli incendi, concluso il 30 novembre 2010

10.06.2014 10.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Scambio di lettere

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di trattamento e riabilitazione di delinquenti tossicomani, concluso il 3 agosto 2011

Scambio di lettere

10.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto relativo al trattamento e all'utilizzo delle acque di scarico, concluso il 15 ottobre 2010

Secondo complemento

10.1.6

Accordo tra la Svizzera, Terzo rappresentata dalla DSC, e complemento l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto volto a sviluppare apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti, concluso il 15 ottobre 2010

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.05.2014 06.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

12.09.2014 12.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.09.2015.

­

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.04.2015.

­

3845

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Ricerca sul dolore», concluso il 15 ottobre 2010

Primo complemento

10.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Conversione fotochimica dell'energia», concluso il 15 ottobre 2010

10.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto di protezione dalle inondazioni mediante argini mobili, concluso il 10 luglio 2012

3846

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.10.2014 09.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.10.2015.

Le modalità di consegna dei rapporti sono state modificate.

­

Primo complemento

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.10.2015.

Le modalità di consegna dei rapporti sono state modificate.

­

Primo complemento

25.06.2014 25.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto per misure più efficaci contro le piene nella città di Miskolc, concluso il 10 luglio 2012

Primo complemento

10.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Trattamento e utilizzo delle acque di scarico», concluso il 15 ottobre 2010 10.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati e gemellaggi tra città», concluso il 15 dicembre 2010

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.06.2014 25.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Secondo complemento

25.06.2014 25.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.11.2015.

­

Secondo complemento

25.06.2014 25.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

3847

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, concluso il 10 luglio 2012

Primo complemento

10.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, concluso il 10 luglio 2012 10.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, concluso il 10 luglio 2012

3848

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.03.2014 27.03.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

Secondo complemento

12.12.2014 12.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2015.

­

Secondo complemento

08.12.2014 08.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2016.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Lettonia, concluso il 21 gennaio 2009

Quarto complemento

10.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Lettonia, concluso il 21 gennaio 2009 10.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma delle borse di studio, concluso il 5 luglio 2010

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

28.01.2014 28.01.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Quinto complemento

25.11.2014 25.11.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2015.

­

Scambio di lettere

10.07.2014 10.07.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. Le modalità di attuazione sono state adeguate.

­

3849

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto per l'insegnamento impartito da professori svizzeri nelle alte scuole lettoni, concluso il 30 maggio 2011

Scambio di lettere

10.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione dagli incendi nelle scuole, concluso il 1° febbraio 2012 10.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il fondo destinato alle ONG nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 maggio 2011

3850

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.07.2014 10.07.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Scambio di lettere

23.05.2014 23.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 28.02.2015.

­

Scambio di lettere

14.04.2014 14.04.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto inteso a migliorare la qualità delle prestazioni sociali nella regione di Lubelskie, concluso il 16 gennaio 2012

Primo complemento

10.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione dei Bassi Carpazi», concluso il 9 dicembre 2011 10.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.10.2014 31.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.01.2016. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Secondo complemento

31.10.2014 31.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2016. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Quarto complemento

31.10.2014 31.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di attuazione sono state adeguate.

­

3851

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce, concluso il 1° giugno 2012

Secondo complemento

10.1.26 Nel periodo 2008­2012 sono stati conclusi 34 accordi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dell'infrastruttura e dello sviluppo. Essi concernono i 38 accordi di progetto conclusi dalla DSC nel quadro del contributo svizzero all'allargamento a favore della Polonia, eccetto il contributo per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, il fondo per le ONG, il fondo per partenariati e il fondo per le borse di studio.

Complemento

3852

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.12.2014 11.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2016.

­

17.12.2014 17.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di restituzione (tasso di conversione) sono state modificate.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il contributo della Svizzera alla Polonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 settembre 2008

Terzo complemento

10.1.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati», concluso l'8 dicembre 2010 10.1.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione dentale per bambini in età prescolare, concluso il 14 giugno 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.12.2014 17.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di restituzione (tasso di conversione) sono state modificate.

­

Quinto complemento

17.12.2014 17.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di restituzione (tasso di conversione) sono state modificate.

­

Primo complemento

04.02.2014 04.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

­

3853

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice, concluso il 14 giugno 2012

Primo complemento

10.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice, concluso il 14 giugno 2012 10.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice, concluso il 14 giugno 2012

3854

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.02.2014 04.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

­

Secondo complemento

09.06.2014 09.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Terzo complemento

18.09.2014 18.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Un ponte fra le Alpi e i Carpazi», concluso il 4 agosto 2011

Primo complemento

10.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Partenariato per la protezione e la gestione sostenibile delle regioni montuose nei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011 10.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Partenariato per la protezione e la gestione sostenibile delle regioni montuose nei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.10.2014 06.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12. 2015. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Secondo complemento

23.04.2014 23.04.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Terzo complemento

08.08.2014 08.08.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2015.

­

3855

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Un futuro nelle montagne di Swietokrzyskie», concluso il 3 ottobre 2011

Secondo complemento

10.1.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di aiuto all'ottimizzazione del controllo ferroviario alle frontiere nella regione di Siemianówka, concluso il 25 ottobre 2011 10.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione dei Bassi Carpazi», concluso il 9 dicembre 2011

3856

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.05.2014 09.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Secondo complemento

20.05.2014 20.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

­

Primo complemento

13.02.2014 13.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare la qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia, concluso il 21 dicembre 2011

Secondo complemento

10.1.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di programma di prevenzione contro l'epatite C, concluso il 9 maggio 2012 10.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce, concluso il 1° giugno 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.09.2014 11.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

­

Primo complemento

26.02.2014 26.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

25.03.2014 25.03.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

­

3857

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto denominato «Dolin Karpia (Valle delle carpe), un'opportunità per il futuro», concluso il 7 settembre 2011

Secondo complemento

10.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla promozione della gestione d'impresa delle PMI nella regione di Lublino, concluso il 28 settembre 2011 10.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, concluso il 15 giugno 2011

3858

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.05.2014 26.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

29.09.2014 29.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

­

Primo complemento

30.01.2014 30.01.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «L'euro quale opportunità per la regione di Lublino», concluso il 10 agosto 2011

Primo complemento

10.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di modernizzazione dell'amministrazione nella regione di Gotania, concluso il 9 agosto 2011 10.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo regionale nei distretti di Gorlicki e Nowosadecki, concluso il 4 agosto 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.02.2014 27.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2015.

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Secondo complemento

30.01.2014 30.01.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

08.10.2012 08.10.2012 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

3859

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010

Terzo complemento

10.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo ai doganieri mobili, concluso il 5 maggio 2011 10.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni di emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011

3860

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

29.07.2014 29.07.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

­

Terzo complemento

23.04.2014 23.04.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

Terzo complemento

23.09.2014 23.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2015.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, concluso il 20 luglio 2012

Scambio di lettere

10.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo di partenariato e di know-how, concluso il 25 ottobre 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.12.2014 02.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato di 116 280 franchi nel quadro della fine del periodo d'impegno.

116 280 franchi

Scambio di lettere

02.12.2014 02.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato di 2 milioni di franchi nel quadro della fine del periodo d'impegno.

2 milioni di franchi

10.1.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo tematico per la promozione della società civile, concluso il 25 ottobre 2011

Scambio di lettere

02.12.2014 02.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato di 3 milioni di franchi nel quadro della fine del periodo d'impegno.

3 milioni di franchi

10.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo tematico per la sicurezza, concluso il 1° luglio 2011

Scambio di lettere

27.06.2014 27.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono stati effettuati adeguamenti di budget con il gestore del fondo.

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3861

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento delle strutture sociali nella regione di Kosice, concluso il 26 gennaio 2012

Primo complemento

19.09.2014 19.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2015.

­

10.1.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto d'osservazione e di ricerca in selvicoltura, concluso il 2 agosto 2011

Primo complemento

29.01.2014 29.01.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

10.1.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto volto a migliorare il sistema informatico della giustizia slovacca, concluso il 3 novembre 2011

Secondo complemento

22.05.2014 22.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2015.

­

10.1.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto «Centro turistico ­ Paradiso slovacco», concluso il 21 febbraio 2012

Primo complemento

22.05.2014 22.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2015.

­

3862

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di risanamento del patrimonio culturale e storico dell'industria mineraria e siderurgica nel Comune di Zemplinska Hamre, concluso il 21 febbraio 2012

Primo complemento

10.1.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di ampliamento e miglioramento del sistema di informazione della polizia slovacca, concluso il 26 gennaio 2012 10.1.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di sviluppo della regione e promozione del marchio «Tokaj>», concluso il 21 febbraio 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.03.2014 31.03.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2015.

­

Primo complemento

22.05.2014 22.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

Primo complemento

10.12.2014 10.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2015.

­

3863

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia, concernente il progetto di acquisto di apparecchi di radioterapia presso la clinica universitaria di Maribor, concluso il 29 maggio 2012

Primo complemento

10.1.63 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovenia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Slovenia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 gennaio 2009 10.1.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento del sistema di formazione per il personale delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali, concluso il 10 gennaio 2011

3864

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.12.2014 30.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

L'organo governativo responsabile del progetto in Slovenia è cambiato. Le modalità dell'audit finale sono state adeguate.

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Primo complemento

04.08.2014 04.08.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2016. I criteri di autorizzazione per le uscite, le perizie e il lavoro di pubbliche relazioni a favore del contributo all'allargamento sono stati adeguati.

­

Secondo complemento

03.12.2014 03.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2015.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni di assistenza e di cure a domicilio nella regione di frontiera della Slovacchia, concluso il 4 dicembre 2012

Secondo complemento

10.1.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Wenceslas, concluso il 28 novembre 2012 10.1.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di misure efficaci contro la corruzione e la criminalità economica, concluso il 19 dicembre 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.11.2014 25.11.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

Primo complemento

18.09.2014 18.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

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Primo complemento

13.10.2014 13.10.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

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3865

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto volto a migliorare il lavoro della polizia nell'ambito della lotta alla criminalità economica e finanziaria, concluso il 19 dicembre 2012

Primo complemento

10.1.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto legato ai programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti, concluso il 16 febbraio 2011 10.1.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della formazione delle squadre di pronto intervento della polizia ceca, concluso il 20 agosto 2012

3866

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.09.2014 18.09.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

­

Primo complemento

18.07.2014 18.07.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti e gli indicatori sono stati adeguati.

­

Primo complemento

06.02.2014 06.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, concluso il 6 giugno 2012

Primo complemento

10.1.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento dell'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga, concluso il 12 settembre 2012 10.1.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Ostrava, concluso il 12 ottobre 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.07.2014 25.07.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

­

Primo complemento

30.06.2014 30.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

­

Primo complemento

23.06.2014 23.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

­

3867

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di un registro centrale delle armi da fuoco, concluso il 20 dicembre 2012

Primo complemento

10.1.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Roznov pod Radhostem, concluso il 5 dicembre 2012 10.1.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Elisabeth, concluso il 28 novembre 2012

3868

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.05.2014 02.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

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Primo complemento

06.02.2014 06.02.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.08.2015.

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Primo complemento

23.06.2014 23.06.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente lo sviluppo del sistema delle risorse umane nel settore sanitario, concluso il 18 novembre 2011

Lettera di rettifica

10.1.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dalla GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) concernente un programma di formazione per adulti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 6 dicembre 2011 10.1.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero danese degli affari esteri, concernente il progetto «Sviluppo economico rurale nelle regioni del Sud della Georgia», concluso il 9 dicembre 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

07.05.2014 07.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 28.02.2015.

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Modifica numero 1

06.01.2014 06.01.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Con la modifica del contratto la durata del programma è stata prolungata fino al 30.06.2014.

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Primo complemento

11.04.2014 11.04.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

È stato definito il piano dei pagamenti.

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3869

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente la modernizzazione delle cure perinatali in Moldavia, concluso il 26 settembre 2011

Primo complemento

15.05.2014 15.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del contratto è prolungata fino al 31.08.2014.

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10.1.81 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, e il Governo dell'Uzbekistan concernente l'estensione del progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana», concluso il 23 marzo 2009

Primo omplemento

08.08.2014 08.08.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato aumentato a 4,646 milioni di dollari americani e la durata è stata prolungata fino al 30.06.2015.

4,646 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di riforma dell'approvvigionamento di acqua in Tagikistan, concluso il 18 marzo 2011

Secondo complemento e aggiunta al primo complemento del 02.04.2012.

04.07.2014 04.07.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato aumentato di 5,1 milioni di franchi e la durata è stata prolungata fino al 31.10.2017.

5,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Croce rossa serba concernente il progetto comune volto a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi marginalizzati, concluso il 21 giugno 2013

Primo complemento

15.05.2014 15.05.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'articolo 1 disciplina la presentazione dei rendiconti.

L'articolo 2 disciplina le modalità di pagamento.

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3870

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata della DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario al progetto volto a rafforzare le capacità dei Comuni rurali di migliorare le loro condizioni di vita e la sicurezza sociale, concluso il 7 dicembre 2012. Per ragioni di tempo il complemento non ha potuto essere menzionato nel rapporto dello scorso anno.

Complemento

10.1.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto volto a migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati in Tagikistan, concluso il 1° dicembre 2012. Per ragioni di tempo il complemento non ha potuto essere menzionato nel rapporto dello scorso anno.

10.1.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma di sviluppo locale integrato in Bosnia e Erzegovina, concluso il 7 dicembre 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.07.2013 11.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

È stato modificato il piano dei pagamenti: il secondo versamento è spostato dal 30.06.2013 al 30.06.2014.

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Complemento

01.12.2013 01.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato aumentato di 3,227 milioni di dollari e la durata è stata prolungata fino al 30.11.2016.

3,227 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Modifica numero 1

09.03.2014 09.03.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Con il prolungamento del contratto il programma è esteso a livello cantonale rendendo possibile una pianificazione strategica coerente in otto Cantoni. La dotazione finanziaria è di conseguenza aumentata.

850 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

3871

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un progetto di riforma del diritto penale minorile in Tagikistan, concluso il 7 gennaio 2010

Terzo complemento al contratto e in aggiunta al secondo complemento del 14.04.2012 al primo complemento del 09.06.2012

10.1.88 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente il progetto «Educazione equa», concluso il 30 giugno 2012 10.1.89 Convenzione di finanziamento tra la Svizzera e il Benin concernente il sostegno per l'attuazione della strategia nazionale per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e per il rafforzamento della protezione sociale del Ministero della famiglia, degli affari sociali, della solidarietà nazionale, delle persone disabili e delle persone della terza età, concluso il 30 giugno 2011

3872

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.01.2014 31.01.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata è stata prolungata fino al 30.09.2014 senza aumentare il budget.

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Terzo complemento

11.05.2014 11.05.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento della durata fino al 31.08.2015 e ridistribuzione del budget senza aumenti.

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Complemento

25.03.2014 25.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del budget di 180 000 franchi e adozione quale allegato supplementare del piano di lavoro annuale relativo al periodo 01.01.2014­ 30.06.2014.

180 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.90 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 1° giugno 2009

Terzo complemento

10.1.91 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 1° giugno 2009

10.1.92 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'INIAF, e la Danimarca, rappresentata dalla Cooperazione allo sviluppo della Danimarca (DANIDA), concernente il progetto di rafforzamento del sistema nazionale d'innovazione agricola e forestale con un approccio integrale dell'innovazione, concluso il 26 luglio 2013

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

22.04.2014 22.04.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2014.

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Quarto complemento

01.07.2014 01.07.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.07.2014.

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Complemento

06.05.2014 06.05.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La fase è stata prolungata fino al 30.06.2014.

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3873

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto GESTOR, concluso il 5 dicembre 2012

Complemento

10.1.94 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Rappresentanza presidenziale per l'agenda patriottica del bicentenario 2025, concernente il progetto di elaborazione di una strategia volta a consolidare come politiche pubbliche i pilastri dell'Agenda 2025, concluso il 1° agosto 2013 10.1.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il progetto «FORDECAPI ­ Accesso alla giustizia», concluso il 1° giugno 2013

3874

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.02.2014 31.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La fase è stata prolungata fino al 30.06.2014.

­

Complemento

28.02.2014 28.02.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La fase è stata prolungata fino al 31.03.2014.

­

Complemento

26.06.2014 26.06.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo della Bolivia è stato aumentato di 2,88 milioni di franchi.

2,88 milioni di franchi

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'autonomia, concernente un progetto di potenziamento dell'associazionismo, concluso il 22 maggio 2014

Complemento

10.1.97 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle autonomie, concernente il progetto di sostegno al miglioramento dei servizi locali, concluso il 1° giugno 2013

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.06.2014 30.06.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.08.2014.

­

Complemento

21.07.2014 30.06.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento ridefinisce le disposizioni sul rendiconto.

­

10.1.98 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente la promozione dello sviluppo locale nella parte orientale del Paese, concluso il 1° giugno 2010

Complemento

13.02.2014 13.02.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.09.2014.

­

10.1.99 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno del piano d'azione operativo della politica nazionale legata alle specificità di genere 2011­2013, concluso il 5 luglio 2011

Complemento

25.03.2014 25.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.09.2014.

­

3875

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.100 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per la promozione dell'educazione di base, concluso il 27 dicembre 2012

Complemento

10.1.101 Accordo tra la Svizzera e la Cambogia, rappresentata dal Ministero delle questioni femminili, concernente il «Cambodian Gender Assessment» (Valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna), concluso il 25 ottobre 2013 10.1.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dall'Ambasciata danese, concernente il programma di sostegno settoriale delle piccole imprese e delle microimprese nell'incremento della produttività in Bolivia, concluso il 16 agosto 2013

3876

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.12.2014 03.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il budget è stato aumentato di 2,5 milioni di franchi.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il termine per la presentazione del rendiconto finanziario e del rendiconto operativo finali è stato prorogato al 30.04.2015. Il budget resta invariato.

­

Complemento

12.02.2014 12.02.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2014.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dall'Istituto nazionale per la formazione professionale, concernente il progetto «Rafforzamento della gestione dei centri di formazione professionale», concluso il 30 novembre 2012

Complemento

10.1.104 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente il sistema nazionale di consultazione agricola, concluso il 17 dicembre 2012

10.1.105 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un fondo di lotta contro la povertà, concluso il 31 ottobre 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

29.01.2014 29.01.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

Primo complemento

13.01.2014 13.01.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata di quattro mesi fino al 31.05.2014.

­

Complemento

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il budget è stato aumentato di 436 000 dollari americani per sostenere maggiormente i beneficiari nelle regioni più povere del Laos.

436 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3877

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.106 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente l'iniziativa volta a sostenere l'agrobiodiversità in Laos, concluso il 14 settembre 2012

Complemento

10.1.107 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente lo sviluppo delle regioni collinari del Nord, concluso il 7 febbraio 2011

10.1.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos, concernente l'elaborazione di un atlante socioeconomico per il Laos, concluso il 17 luglio 2014

3878

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.10.2014 13.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato di 654 000 dollari americani per ridurre la povertà nelle regioni di montagna del Laos.

654 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

29.09.2014 29.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

­

Primo complemento

29.10.2014 29.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il budget è stato aumentato di 1 milione di franchi. Questo incremento garantisce che siano disponibili in tempo utile sia le risorse sia i mezzi tecnici necessari, da un lato, per elaborare, elencare, analizzare e divulgare i risultati dell'elaborazione cartografica e, dall'altro, per stilare mediante l'elaborazione spaziale geografico-cartografica una panoramica di tali dati (cartografia geografica).

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.109 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente la lotta contro la povertà mediante il miglioramento delle condizioni d'allevamento, concluso il 22 settembre 2011

Primo complemento

10.1.110 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam, concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011

10.1.111 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam, concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

07.04.2014 07.04.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il budget è stato aumentato di 926 642 euro.

926 642 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Primo complemento

01.12.2014 01.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento della fase di 8 mesi con aumento del budget di 360 744 dollari americani per consentire alla provincia di Hoa Binh di rafforzare la durabilità dei risultati del progetto e di mobilitare i fondi di altri programmi e del budget della provincia. Il periodo di prolungamento si estende dal 01.05.2015 al 31.12.2015.

360 744 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

Primo complemento

01.12.2014 01.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento della fase di 8 mesi con aumento del budget di 476 059 dollari americani per consentire alla provincia di Cao Bang di rafforzare la durabilità dei risultati del progetto e di applicare i prodotti del progetto nel sistema di governanza. Il periodo di prolungamento si estende dal 01.05.2015 al 31.12.2015.

476 059 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3879

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.112 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo speciale 2012­ 2013 alle attività di rafforzamento del coordinamento umanitario, concluso il 27 agosto 2012

Complemento

10.1.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il Fondo di multidonatori della BM per un partenariato BM-ONU nei settori fragilità e conflitti, concluso il 4 dicembre 2012 10.1.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il programma sull'acqua e l'igiene degli insediamenti in America latina e nei Caraibi, concluso il 14 giugno 2012

3880

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.08.2014 27.08.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina l'aumento del contributo di 165 000 franchi a 490 100 franchi destinato all'OCHA per finanziare corsi di formazione e formazione continua volti a rafforzare il coordinamento umanitario. Nel contempo il contratto è prolungato di due anni fino al 31.12.2015.

165 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

16.07.2014 16.07.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Contributo supplementare

828 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

19.12.2014 19.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2015 il budget è stato aumentato.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.115 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo alle attività della FAO nella regione del Corno d'Africa inteso a promuovere l'edificazione di scuole agrarie, concluso il 9 dicembre 2013

Secondo complemento

10.1.116 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo alle attività della FAO nella regione del Corno d'Africa inteso a promuovere l'edificazione di scuole agrarie, concluso il 9 dicembre 2013 10.1.117 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO, il FISA e il PAM concernente la riduzione delle perdite postraccolta nell'Africa subsahariana, concluso il 20 dicembre 2013

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.12.2014 04.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 28.02.2014.

­

Terzo complemento

23.05.2014 27.05.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

Contributo supplementare di 350 000 franchi.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

23.09.2014 23.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.05.2017.

­

3881

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.118 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al programma di cooperazione con le organizzazioni contadine in Asia e nel Pacifico nel periodo 2013­ 2017, concluso il 5 dicembre 2013

Complemento

10.1.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Società finanziaria internazionale (IFC) concernente un contributo generale al «2030 ­ Water Resources Group», concluso il 3 dicembre 2012 10.1.120 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2013 e 2014 per il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 14 gennaio 2013

3882

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.12.2014 08.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato di 80 000 euro a un totale di 2,497 milioni di euro.

80 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

15.10.2014 15.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo stabilito nell'accordo è aumentato a 3,503 milioni di dollari americani e la durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

1,878 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

18.02.2014 20.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Contributo supplementare per i lavori concernenti la «governance effettiva» e il «consolidamento della pace e il rafforzamento dello Stato», nel quadro del nuovo accordo «New Deal per gli Stati fragili».

387 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani concernente il contributo per il sostegno all'Ufficio nazionale d'identificazione (ONI), concluso il 19 dicembre 2013

Complemento

10.1.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali nello Yemen», concluso il 30 maggio 2011 10.1.123 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Strategia regionale per la difesa della Convenzione 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici negli Stati arabi», concluso il 30 maggio 2011

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.11.2014 12.11.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La fase è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

Complemento

10.02.2014 10.02.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.04.2014

­

Complemento

01.08.2014 01.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 15.05.2015.

­

3883

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.124 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e lo sviluppo di meccanismi di protezione in materia di migrazioni per lavoro nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo, concluso l'11 dicembre 2012

Complemento

10.1.125 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL per la promozione della qualità nella formazione professionale, concluso il 21 giugno 2013

10.1.126 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al progetto di sostegno al partenariato strategico di scambio di know-how, concluso il 29 novembre 2013

3884

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.08.2014 01.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 15.05.2015.

­

Complemento

24.01.2014 24.01.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 24.07.2014 e il budget è stato aumentato di 45 058 dollari americani.

45 058 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

24.11.2014 24.11.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato concordato un aumento del budget.

75 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.127 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN/DESA concernente un contributo al progetto «Migrazione e sviluppo internazionali», concluso il 27 febbraio 2014

Complemento

10.1.128 Accordo fra la Svizzera e l'UN Women concernente il sostegno della governance locale in Cambogia, concluso il 6 dicembre 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.12.2014 11.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato concordato un aumento del budget.

80 000 dollari.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

29.05.2014 29.05.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il Myanmar è stato integrato nelle attività regionali e il budget è stato aumentato di 190 000 franchi.

190 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.129 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN Women riguardante il sostegno della governance locale in Cambogia, concluso il 6 dicembre 2012

Complemento

24.11.2014 01.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2015 perché per l'attuazione è necessario più tempo.

­

10.1.130 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women per il sostegno alla valutazione di UN Women e la promozione dell'orientamento ai risultati, concluso il 26 febbraio 2014

Complemento

25.09.2014 25.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il piano dei pagamenti è stato modificato.

­

3885

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.131 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Sostegno al processo elettorale in Tunisia», concluso il 27 settembre 2011

Complemento

13.12.2013 13.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.132 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Sostegno al processo elettorale in Tunisia», concluso il 27 settembre 2011

Complemento

31.12.2013 31.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.133 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Sostegno al processo elettorale in Tunisia», concluso il 27 settembre 2011

Complemento

16.05.2014 16.05.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.134 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto «Giustizia e diritti dell'uomo» in Afghanistan, concluso il 24 agosto 2013

Primo complemento

13.03.2014 13.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Modifica del preventivo senza aumento dei costi.

­

3886

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.135 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare e la nutrizione, concluso il 28 agosto 2013

Complemento

10.1.136 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno alla fase 2 del programma di sminamento messo a punto dall'Autorità d'azione contro le mine e di aiuto alle vittime della Cambogia, concluso l'8 novembre 2013

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.09.2014 09.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2015 e allo stesso tempo il contributo è stato aumentato e portato a un totale di 396 260 franchi.

166 260 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

02.10.2014 02.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del budget di 740 000 dollari americani per sminare altri 50 km2 di terreno.

740 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.137 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario comune per la Repubblica centroafricana, concluso il 14 aprile 2014

Primo complemento

Contributo supplementare di 600 000 franchi.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.138 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario comune per la Repubblica centroafricana, concluso il 14 aprile 2014

Secondo complemento

12.08.2014 18.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) 16.12.2014 16.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Contributo supplementare di 500 000 franchi.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3887

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.139 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario comune per la Somalia, concluso il 6 ottobre 2010

Settimo complemento

10.1.140 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario comune per la Somalia, concluso il 6 ottobre 2010

10.1.141 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand, Pakistan, concluso il 13 giugno 2013

3888

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.08.2014 14.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Contributo supplementare di 1,4 milioni di franchi.

1,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Ottavo complemento

13.11.2014 13.11..2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Supplemento al contributo annuo 2014. Aumento del contributo di 500 000 franchi.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

05.12.2014 05.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Credito aggiuntivo

1,05 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.142 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DCS, e l'UNECE concernente un contributo al programma d'attività della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, concluso il 18 aprile 2013

Complemento

10.1.143 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa, concluso il 6 dicembre 2012

10.1.144 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNECA concernente il progetto a sostegno del Niger nell'attuazione delle direttive dell'Unione Africana per l'utilizzazione delle terre e del suolo, concluso il 14 dicembre 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.06.2014 01.07.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo stabilito dal contratto a 1,525 milioni di franchi.

525 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

17.11.2014 17.11.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.07.2015.

­

Complemento

25.09.2014 25.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.07.2015

­

3889

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

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Conseguenze finanziarie

10.1.145 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente il programma di utilizzazione del suolo nel Burundi, concluso il 17 aprile 2014

Complemento

31.01.2014 31.01.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.04.2014

­

10.1.146 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR riguardante il progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad (RésEAU)», concluso il 30 marzo 2012

Complemento

04.04.2014 04.04.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il budget è stato aumentato e la durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2015

853 400 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.147 Accordo tra la Svizzera e il Ciad concernente il programma di sostegno alla cartografia delle risorse idriche, concluso il 7 marzo 2012

Complemento

12.08.2014 12.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il budget è stato aumentato e la durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2015

847 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.148 Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente il programma di stabilizzazione delle comunità con un'elevata percentuale di rimpatri nel Ciad, concluso il 12 dicembre 2012

Complemento

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.03.2015

­

3890

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.149 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS, concernente il contributo destinato alla realizzazione del progetto «Giustizia» e la sua attività 16 «Comitato Verità e Riconciliazione ­ Protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone coinvolte nella lotta contro l'impunità in Burundi», concluso il 27 febbraio 2013

Complemento

10.1.150 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di conferenza e seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali, concluso il 2 maggio 2013

Complemento

Entrata in vigore

Base legale

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Conseguenze finanziarie

21.02.2014 17.03.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata. L'accordo copre il periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2014.

­

05.02.2014 20.03.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata. L'accordo copre il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014.

­

3891

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.151 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto «Elaborazione e presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli in situazione irregolare: iniziativa fondata sui diritti umani», concluso il 18 giugno 2013

Complemento

10.1.152 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNDPA concernente il contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici dell'ONU, concluso il 15 agosto 2013 10.1.153 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo nazionale al Fondo di destinazione speciale per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 24 aprile 2014

3892

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

22.01.2014 27.01.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata. L'accordo copre il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2014.

­

Complemento

03.01.2014 10.01.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata. L'accordo copre il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2014.

­

Complemento

23.09.2014 14.10.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Aumento del contributo della Svizzera di 42 105 dollari americani per un totale di 497 168 dollari americani.

42 105 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.154 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto di elaborazione di due pubblicazioni specializzate relativo alla tratta di esseri umani, concluso il 16 aprile 2013

Complemento

10.1.155 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo all'organizzazione di tre tavole rotonde sulla tratta di esseri umani in Svizzera e alla celebrazione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani del 2012 e del 2013, concluso il 3 dicembre 2012 10.1.156 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ICTY concernente il contributo in favore del progetto di celebrazione del 20° anniversario dell'ICTY, concluso il 5 novembre 2013

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.10.2014 20.10.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato di 43 000 dollari americani, per un budget totale di 343 918 dollari americani, e la durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.09.2015.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

02.07.2014 05.08.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2014 e l'allegato B è stato aggiornato.

­

Complemento

07.05.2014 02.07.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.10.2014.

­

3893

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.157 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, Divisione Politica di sicurezza, e la «NATO Support Agency» concernente il sostegno del fondo di destinazione speciale in Giordania III, concluso il 9 dicembre 2013

Complemento

10.1.158 Accordo di finanziamento tra la Svizzera e la Norvegia concernente il sostegno all'«Iniziativa Nansen: agenda per la protezione delle persone in fuga da catastrofi naturali», concluso il 16 novembre 2012 10.1.159 Accordo sui servizi di gestione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, la Norvegia e l'UNOPS concernente il segretariato dell'Iniziativa Nansen, concluso il 16 novembre 2012

3894

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.06.2014 27.06.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

Decisione

12.11.2014 01.12.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato di 44 500 franchi, per un budget totale di 181 088 franchi.

44 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Decisione

04.07.2014 24.07.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato di 320 000 dollari americani, per un budget totale di 1,653 milioni di dollari americani.

320 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.160 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al sostegno del mandato della relatrice speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, concluso il 14 marzo 2013

Decisione

10.1.161 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo finanziario al progetto di sostegno al processo costituzionale e parlamentare e al dialogo nazionale in Tunisia, concluso il 14 novembre 2013 10.1.162 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto di rafforzamento del dialogo politico mediante il Comitato parlamentare delle relazioni intercomunitarie in Macedonia, concluso il 6 luglio 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.07.2014 24.07.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato di 10 607 dollari americani, per un budget totale di 111 811 dollari americani.

10 607 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Decisione

07.11.2014 01.12.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato di 200 000 franchi, per un budget totale di 300 000 franchi, e la durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.03.2015.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Decisione

29.11.2013 14.01.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.04.2014.

_

3895

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.163 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto di rafforzamento del dialogo politico mediante il Comitato parlamentare delle relazioni intercomunitarie in Macedonia, concluso il 6 luglio 2012

Decisione

10.1.164 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, gli Stati Uniti e il Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007, modificato per la prima volta il 24 aprile 2008

Modifica

3896

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.04.2014 12.05.2014 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.07.2014 e sono state autorizzate nuove attività con una relativa ridistribuzione del budget.

­

27.08.2014 27.08.2014, Articolo 7a capocon effetto verso 2 LOGA retroattivo al 24.04.2013

Modifica della durata dell'accordo (prolungamento fino al rimborso integrale dei valori patrimoniali da restituire).

­

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.2.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Decisione numero 1/2014 del Comitato misto ALC (RU 2015 333)

10.2.2

10.2.3

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

28.11.2014 01.01.2015 Articolo 7a capoverso 2 lettere a e d LOGA

Aggiornamento dei regolamenti di coordinamento dell'UE elencati nell'allegato II dell'ALC: precisazione delle disposizioni di assoggettamento, modifiche tecniche adottate dagli Stati membri a seguito di cambiamenti nelle rispettive legislazioni nazionali.

­

Accordo tra la Svizzera e la Decisione delle Francia concernente la legisla- autorità competenti di zione in materia di sicurezza Svizzera e Francia sociale applicabile a determinati impiegati dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse, concluso il 17 settembre 2012

27.03.2014 01.01.2015 Articolo 7a capoverso 2 lettere a e d LOGA

Il campo d'applicazione personale dell'accordo è esteso a una determinata categoria del personale aeronautico.

­

Convenzione del 14 settembre Modifica 2010 tra il Consiglio federale (RU 2014 4431) svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell'ambito della radioprotezione (RS 0.814.515.141)

12.08.2014 01.01.2015 Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA

L'indennità annuale forfettaria per le prestazioni fornite dall'UFSP è stata ridefinita sulla base dell'onere effettivo a 20 000 franchi.

­

3897

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.1

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

30.09.2014 1.01.2015

10.3.2

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Assemblea del PCT)

3898

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Articolo 21 paragrafo 2 lettera a numero iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regola 18.4: Notifica del rifiuto; Regola 18bis 1) e 2): Dichiarazione di concessione della protezione; Tabella delle tasse VII. 24: Tasse per i servizi non coperti dalla presente tabella delle tasse.

­

30.09.2014 01.07.2015 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 49ter.2: Ripristino del diritto di priorità da parte dell'Ufficio designato Regola 76.5: Applicazione di talune regole a procedure presso gli Uffici eletti Regola: 90.3: Effetti di atti compiuti dai mandatari e dai rappresentanti comuni o nei loro confronti Regola: 90.5 Procura generale Tabella delle tasse.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.3

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

10.3.4

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.10.2014 01.04.2015 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 2.1: Presentazione dei documenti; condizioni formali Regola 124.3: Verbale delle procedure orali e delle istruzioni Regola 125.1 e 2: Disposizioni generali Regola 126: Notifica per posta Regola 127: Notifica mediante mezzi di comunicazione elettronici Regola 129.1: Notifica mediante pubblicazione Regola 133.1: Documenti depositati in ritardo Regola 134.1 e 5: Proroga dei termini

­

30.09.2014 01.01.2015 Articolo 10 paragrafo 2) lettera a) iii) dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3); protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Regola 5bis (nuova): Svolgimento della procedura Regola 20bis par. 3 lett. c: Licenze Regola 27 par. 1 lett. c: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto Regola 30, par. 1 e 2: Precisazioni relative al rinnovo Regola 31 par. 4 lett. b: Iscrizione del rinnovo; notifica e certificato Tabella delle tasse: 7.6 Richiesta di svolgimento della procedura secondo la regola 5bis.1).

­

3899

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.5

Accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'interconnessione delle reti informatiche in relazione all'installazione di una linea di trasmissione securizzata «SIENA», concluso il 16 settembre 2010

Complemento

10.3.6

Accordo del 1° giugno 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) a Vienna (RS 0.142.36)

Quarta modifica

3900

Entrata in vigore

Base legale

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Conseguenze finanziarie

02.09.2014 14.10.2014 Articolo 5 dell'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2) in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1)

È stata implementata l'applicazione complementare European Bomb Data System (EBDS).

Ca. 1000 CHF/anno

26.05.2014 Approvato Articolo 7a capodalla verso 2 lettera a Svizzera il LOGA 21.10.2014

Introduzione di un sistema fiscale interno all'ICMPD mediante un accordo autonomo che, una volta entrato in vigore, diverrà una componente del trattato di base per accettazione tacita.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

10.3.7

Convenzione del 25 aprile 1968 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile (RS 0.276.195.141)

Scambio di note (RU 2014 2943)

28.08.2014 28.08.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Abrogazione dell'obbligo dell'atto pubblico per le clausole della proroga di foro (adeguamento alla nuova situazione legale nel Liechtenstein, che corrisponde ora a quella del diritto svizzero).

­

3901

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.4.1

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

Nuova versione dell'allegato

10.4.2

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

Nuova versione dell'allegato

3902

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.07.2014 01.09.2014 Articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione

Le sostanze Xenon e Argon sono state inserite nell'elenco delle sostanze e dei metodi vietati 2014/Codice mondiale contro il doping: agenti dopanti e metodi di doping vietati in permanenza (in e fuori competizione)

­

21.11.2014 01.01.2015 Articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione

Le classi di sostanze proibite degli ormoni peptidici e dei diuretici sono state riformulate e strutturate meglio.

­

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.5.1

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)

Modifica (RU 2014 3215)

10.5.2

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)

10.5.3

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.11.2014 03.11.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA

Aggiunta di un nuovo articolo 21a concernente l'informatizzazione del carnet ATA (Documento doganale internazionale).

­

Modifica (RU 2014 3217)

03.11.2014 03.11.2014 Articolo 241 numero 3 OD (RS 631.01)

Modifica dell'allegato B.3 (Marcatura dei contenitori).

­

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Modifica (RU 2014 4423)

06.02.2014 01.01.2015 Articolo 241 numero 8 OD (RS 631.01)

Modifica dell'allegato 1 (Modulo del libretto TIR), 6 (Note esplicative) e 9 (Accesso al regime TIR).

­

10.5.4

Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (con all.) (RS 0.632.11)

Modifica

29.10.2014 01.01.2017 Articolo 9 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10)

Modifica dell'allegato (Nomenclatura doganale).

­

10.5.5

Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (RS 0.631.242.05)

Decisione numero 1/2014 del Comitato misto

10.10.2014 11.10.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Modifica dell'allegato I dell'accordo concernente le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per introdurvi un'agevolazione per il traffico sostitutivo del trasporto aereo.

­

3903

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione numero 1/2014 del Comitato misto per l'agricoltura (RU 2014 1057)

10.6.2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

10.6.3

Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.812)

3904

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.04.2014 01.05.2014 Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Aggiornamento delle appendici 1 (Elenco dei DOP/IGP riconosciuti reciprocamente) e 2 (Legislazioni delle Parti) dell'allegato 12 (Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari).

­

Decisione numero 2/2014 del Comitato misto per l'agricoltura

09.04.2014 09.04.2014 Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Modifica del mandato del gruppo di lavoro DOP/IGP a seguito dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2011 dell'Accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (allegato 12 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli).

­

Decisione numero 3/2014 del Comitato misto per l'agricoltura (RU 2014 995)

09.04.2014 01.05.2014 Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Modifica dell'allegato dell'Accordo aggiuntivo a seguito dell'aggiornamento negli allegati 7 (Commercio dei prodotti vitivinicoli) e 12 (relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari) dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli CH/EU.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.4

Accordo commerciale del 30 marzo 1954 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba (RS 0.946.292.941)

Scambio di lettere (RU 2014 4069)

10.6.5

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

10.6.6

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.04.2014 01.01.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Prolungamento dell'accordo commerciale per gli anni 2014­2016.

­

Decisione n. 1/2014 del Comitato misto (RU 2014 591)

13.02.2014 22.02.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Sono stati aggiornati i prezzi di riferimento nelle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo.

­

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Decisione n. 2/2014 del Comitato misto (RU 2014 1717)

13.05.2014 13.05.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Modifica degli allegati IVa e IVb del protocollo n. 3 (Prodotti originari) all'accordo a seguito dell'adesione della Croazia all'UE.

­

10.6.7

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Decisione n. 3/2014 del Comitato misto

18.11.2014 18.11.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Sostituzione delle regole d'origine nel protocollo n. 3 all'accordo mediante un rinvio alla Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (RS 0.946.31)

­

10.6.8

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n. 4/2013 del Consiglio AELS (RU 2014 759)

22.10.2013 01.04.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Aggiunta di una concessione per l'alcol etilico nell'elenco degli impegni della Svizzera.

­

10.6.9

Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto (RS 0.632.313.211)

Decisione n. 1/2014 del Comitato misto (RU 2014 3579)

09.10.2014 01.08.2014 Articolo 7a capoverso 2 LOGA

Articolo 4 del protocollo A sui prodotti agricoli trasformati: prolungamento delle concessioni unilaterali accordate dalla Svizzera.

­

3905

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.10 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Decisione n. 1/2014 del Comitato misto (RU 2014 3065)

01.04.2014 01.04.2014 Articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)

Modifica del capitolo 6 (apparecchi a pressione) e del capitolo 16 (prodotti da costruzione) dell'allegato 1 dell'accordo, nonché aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1.

­

10.6.11 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin (ILL) a Grenoble relativo a una partecipazione scientifica all'ILL (1988­1992), conclusa il 13 maggio 1988

Quinto prolungamento: Accordo sulla partecipazione scientifica della Svizzera all'ILL (2014­2018) (RU 2014 2155)

07.05.2014 01.01.2014 Articolo 31 capo(retroattiva) versi 1 e 2 LPRI (RS 420.1)

Prolungamento dell'accordo al 31.12.2018.

In milioni di franchi: 2014: 3,95 2015: 3,90 2016: 3,64 2017: 3,48 2018: 3,23

18,2 milioni di franchi

10.6.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» per il progetto di riforma della contabilità nel settore pubblico (TF071875), concluso il 24 maggio 2012

Prolungamento

12.05.2014 12.05.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo al 30.09.2015.

­

10.6.13 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente la promozione delle energie rinnovabili in Vietnam, concluso il 31 ottobre 2010 (TF071499)

Complemento numero

23.06.2014 23.06.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento dell'accordo e precisazione delle attività.

­

3906

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.14 Protocollo d'intesa del 20 novembre 2003 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS

Accordo di esecuzione

15.05.2014 15.05.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nuove modalità dell'attuazione della cooperazione operativa con la BERS (focus tematico e geografico, reporting, modello di un accordo di progetto, visibilità svizzera).

10.6.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «MultiDonor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 30 settembre 2009 (TF071328)

Modifica

14.03.2014 14.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Riduzione del contributo della SECO di 160,114 milioni di dollari americani.

­

10.6.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «MultiDonor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 30 settembre 2009 (TF071328)

Prolungamento

11.07.2014 11.07.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.11.2015.

­

10.6.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il sostegno al «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund in Indonesia», concluso il 19 novembre 2009 (TF071375)

Modifica numero 3

06.06.2014 06.06.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento dell'accordo (seconda fase) fino al 31.12.2017.

4,5 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3907

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero al fondo fiduciario multidonatori «Partnership for Market Readiness», concluso il 18 luglio 2011

Complemento

14.01.2014 14.01.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento il Perù può partecipare al programma «Partnership for Market Readiness», della BIRS

4 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.6.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente un fondo fiduciario di Paesi donatori per il sostegno alle riforme del settore finanziario in Paesi a reddito basso, concluso il 29 agosto 2007 (TF070711)

Modifica

24.08.2014 24.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Adeguamento della formulazione delle clausole standard.

­

10.6.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente un fondo fiduciario di Paesi donatori per il sostegno alle riforme del settore finanziario in Paesi a reddito medio, concluso il 29 agosto 2009 (TF070723)

Modifica

24.08.2014 24.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Adeguamento della formulazione delle clausole standard.

­

10.6.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «MultiDonor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries», concluso il 23 aprile 2009 (TF071202)

Modifica

18.08.2014 18.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo svizzero.

2,5 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3908

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il «CF Assist Trust Fund», concluso il 19 dicembre 2005

Complemento

12.11.2014 12.11.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento l'accordo è stato prolungato e il contenuto adeguato.

10.6.23 Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo al fondo fiduciario multidonatori per la «Extractive Industries Technical Advisory Facility», concluso il 10 dicembre 2009

Complemento

22.09.2014 22.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento la BM può intraprendere ulteriori attività e può fare capo maggiormente al suo personale allo scopo di rispondere più rapidamente ai bisogni.

­

10.6.24 Accordo di progetto tra la Svizzera e l'Estonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso 23 gennaio 2009

Modifica numero 3

16.01.2014 16.01.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo al 31.12.2015 e introduzione di nuove attività.

­

10.6.25 Accordo tra la Svizzera e l'Estonia concernente il progetto «Miglioramento della capacità di sorveglianza ecologica pubblica», concluso il 24 novembre 2011

Modifica numero 1

05.06.2014 05.06.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo al 31.12.2015 e introduzione di nuove attività.

­

3909

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.26 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'attuazione della riforma del settore elettrico e dell'estensione del programma, concluso il 3 settembre 2008

Complemento

06.11.2013 06.11. 2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Dettagli per l'attuazione del rafforzamento istituzionale delle imprese energetiche in Ghana nel quadro del progetto «Ghana Energy Development and Access Project».

­

10.6.27 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'attuazione della riforma del settore elettrico e dell'estensione del programma, concluso il 3 settembre 2008

Scambio di lettere

15.04.2014 15.04.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Lo scambio di lettere mira a riallocare parzialmente i fondi nel progetto «Ghana Energy Development and Access Project».

­

10.6.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il CCI e il Ghana concernente il progetto «Ethical Fashion Initiative Ghana Project», concluso il 30 novembre 2012

Complemento

27.03.2014 27.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina lo spostamento di un centro di produzione ad Accra.

3,467 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.6.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd, concluso il 10 novembre 2010

Complemento numero 2

27.03.2014 27.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Introduzione di nuove attività, modifica del budget e del quadro logico.

­

3910

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto «Healing Regions» (regioni di guarigione), concluso il 14 dicembre 2011

Complemento numero 1

10.6.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, concernente il progetto «Risanamento energetico degli edifici della polizia», concluso il 10 agosto 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.06.2014 24.06.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica del quadro logico.

­

Complemento numero 2

24.06.2014 24.06.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica del budget e del quadro logico.

­

10.6.32 Accordo del 10 novembre 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd

Complemento numero 3

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 31.05.2016, introduzione di un audit intermedio nel 2014, modifica del budget.

­

10.6.33 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente il progetto di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria, concluso il 20 gennaio 2011

Complemento numero 2

27.10.2014 27.10.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo al 29.02.2016, modifica del budget del progetto e del piano di aggiudicazione degli appalti pubblici.

3911

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Giordania concernente l'attuazione e il finanziamento mediante un credito misto e un contributo finanziario per il progetto «Developing Ambulance Services for Jordan Civil Defense», concluso il 5 ottobre 2010

Complemento numero 1

25.03.2014 25.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo a fondo perso per i servizi (di 500 000 franchi) a 840 000 franchi.

340 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.6.35 Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso l'11 agosto 2009

Scambio di lettere

31.03.2014 31.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016 e introduzione di nuove attività.

­

10.6.36 Protocollo d'intesa del 18 marzo 2009 tra la Svizzera e il Mozambico

Complemento

18.03.2014 18.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento del protocollo d'intesa per l'aiuto budgetario di 18 mesi fino al 18.09.2015.

­

10.6.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Nicaragua concernente il progetto di promozione delle capacità d'esportazione di microimprese e piccole e medie imprese, concluso il 12 novembre 2010

Complemento numero 1

31.07.2014 31.07.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento dell'accordo e disciplinamento dell'impiego dei fondi restanti.

­

3912

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Nicaragua e l'UNIDO concernente il progetto di rafforzamento del sistema nazionale della qualità, concluso il 13 settembre 2010

Complemento

10.6.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione del trasporto pubblico, concluso il 27 aprile 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.07.2014 24.07.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.11.2014 e disciplinamento dell'impiego dei fondi restanti.

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Modifica numero 2

27.01.2014 27.01.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.04.2016, modifica del titolo del progetto, degli articoli 6, 8, 9, 22, nonché dell'allegato 3.

­

10.6.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente un progetto che promuove la competitività regionale attraverso misure legate alla responsabilità sociale delle imprese, concluso il 4 agosto 2011

Modifica numero 1

25.03.2014 25.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Assegnazione dei fondi del progetto non utilizzati nel modulo 1 ai moduli 2 e 3. Modifica degli articoli 3, 6 e degli allegati 3 e 4.

­

10.6.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto nella regione di Lubartow, concluso il 27 aprile 2012

Modifica numero 1

18.02.2014 18.02.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adeguamento della procedura di bando per gli impianti per il riciclaggio dei rifiuti. Modifica dell'allegato 5.

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3913

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto, concluso il 14 giugno 2012

Modifica numero 1

21.03.2014 21.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adesione al progetto di 8 ulteriori Comuni, modifica degli allegati 3 e 4.

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10.6.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili, concluso il 1° giugno 2012

Modifica numero 1

23.04.2014 23.04.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sostituzione di un ospedale, modifica dell'allegato 4.

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10.6.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione di Mszana Dolna, concluso il 16 febbraio 2012

Modifica numero 1

07.08.2014 07.08.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 31.12.2015 e introduzione di nuove attività, modifica degli allegati 3 e 4.

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10.6.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 24 ottobre 2011

Modifica numero 2

05.09.2014 05.09.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016 e introduzione di nuove attività.

­

3914

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.46 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente l'attuazione di prescrizioni in materia di chiusura dei conti e controllo della contabilità, concluso l'11 dicembre 2009

Scambio di lettere

10.6.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto nella regione di Lubartow, concluso il 27 aprile 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.10.2014 06.10.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 31.12.2016, introduzione di nuove attività, modifica dell'allegato 2 (Indicatori) e dell'allegato 4 (Budget).

­

Scambio di lettere

21.07.2014 21.07.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'impostazione del progetto (allegato 5).

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10.6.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la costruzione di una centrale termoelettrica a blocco, concluso il 1° giugno 2012

Complemento numero 1

06.11.2014 06.11.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 3 (Modifica del tasso di conversione).

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10.6.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 30 novembre 2011

Complemento numero 2

06.11.2014 06.11.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 3 (Modifica del tasso di conversione) e dell'allegato 4 (Modifica del quadro logico), nonché introduzione di nuove attività.

­

3915

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione di energie rinnovabili negli ospedali pubblici, concluso il 1° giugno 2012

Complemento numero 3

10.6.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wislok, concluso il 1° giugno 2012 10.6.52 19 accordi sono stati conclusi tra il 2008 e il 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo. La modifica concerne i 20 accordi di progetto conclusi dalla SECO nel quadro del contribuito svizzero all'allargamento a favore della Polonia ad eccezione della facilitazione nella preparazione dei progetti.

3916

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.11.2014 06.11.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 31.07.2015, modifica dell'allegato 3 (modifica del tasso di conversione) e dell'allegato 4 (modifica del quadro logico).

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Complemento numero 1

14.11.2014 14.11.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 3 (modifica del tasso di conversione) e dell'allegato 4 (Modifica del quadro logico), nonché introduzione di nuove attività.

­

Complemento

17.12.2014 17.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di restituzione (Tasso di conversione) sono state modificate.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca concernente il prestito per il progetto «Programma Inostart», concluso il 25 giugno 2012

Complemento numero 1

13.02.2014 13.02.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Estensione del programma all'intera Repubblica Ceca.

­

10.6.54 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso il 2 luglio 2010

Complemento numero 1

27.03.2014 27.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 30.06.2015 e adeguamenti del quadro logico.

­

10.6.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo per la perizia ambientale, concluso il 4 aprile 2011

Complemento numero 1

07.04.2014 07.04.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget del progetto è stato aumentato di 1 milione di franchi mediante il trasferimento di fondi residui di un altro progetto del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Ceca nel quadro del contributo all'allargamento.

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10.6.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca concernente il progetto «Linea tranviaria Nove Sady a Olomouc», concluso il 14 settembre 2012

Complemento numero 1

29.07.2014 29.07.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 30.06.2016 e introduzione di un audit finanziario intermedio.

­

3917

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca concernente il progetto «Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti», concluso il 6 settembre 2012

Complemento numero 1

18.09.2014 18.09.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 31.05.2016.

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10.6.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, concernente il progetto «Miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava», concluso il 5 settembre 2012

Complemento numero 1

23.09.2014 23.09.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 30.04.2016 e introduzione di un audit finanziario intermedio.

­

10.6.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, concernente il progetto «Terminal di trasporto Uhersky Brod (fase II)», concluso il 12 settembre 2012

Complemento numero 1

16.10.2014 16.10.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 30.06.2016

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10.6.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky», concluso il 12 giugno 2012

Complemento numero 1

22.05.2014 22.05.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 31.05.2016.

­

3918

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Tusice, Tusicka Nova Ves e Horovce (fase II)», concluso il 12 giugno 2012

Complemento numero 1

10.6.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia concernente il progetto «Sistema di canalizzazione di Gemerska Poloma (fase I e II)», concluso il 12 giugno 2012

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

22.05.2014 22.05.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 30.09.2016.

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Complemento numero 1

22.05.2014 22.05.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 31.05.2016.

­

10.6.63 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione per il villaggio di Casta», concluso il 12 giugno 2012

Complemento numero 1

29.10.2014 05.11.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 31.12.2016

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10.6.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Velke Ripnany (fase II)», concluso il 12 giugno 2012

Complemento numero 1

29.10.2014 05.11.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 31.07.2016

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3919

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia concernente il progetto «Sistema di canalizzazione di Dlhé nad Cirochou (fase II)», concluso il 12 giugno 2012

Complemento numero 1

19.09.2014 19.09.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento del progetto fino al 31.07.2016.

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10.6.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, concernente il finanziamento del progetto relativo alle energie rinnovabili nelle Alpi slovene, concluso il 28 gennaio 2011

Modifica numero 2

17.07.2014 17.07.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è prolungata fino al 31.08.2015 e sono introdotte nuove attività.

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10.6.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia concernente il contributo finanziario al progetto «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities», concluso il 18 dicembre 2009

Modifica numero 3

15.07.2014 15.07.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è prolungata fino al 31.08.2015 e sono introdotte nuove attività.

­

10.6.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, concernente il finanziamento del progetto relativo alle energie rinnovabili nelle Alpi slovene, concluso il 28 gennaio 2011

Scambio di lettere

09.12.2014 09.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 2 (Modifica del quadro logico), dell'allegato 5 (Modifica del tasso di conversione) e dell'allegato 6 (Modifica dell'orario), nonché introduzione di nuove attività.

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3920

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il rafforzamento della competitività delle PMI nei settori tessile e dell'abbigliamento, (TCP Componente 4), concluso il 6 settembre 2013

Protocollo d'intesa Complemento numero 1

10.6.70 Accordo tra la Svizzera e il Tagikistan concernente la concessione di un aiuto finanziario per il «Pamir Private Power Project Phase II», concluso il 14 marzo 2013

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.02.2014 10.02.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il protocollo d'intesa, complemento numero 1 mira a rafforzare le capacità della produzione e della distribuzione delle PMI e le capacità delle istituzioni statali.

1,35 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento numero 2

08.08.2014 08.08.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento del contributo mediante le riserve.

550 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.6.71 Accordo tra la Svizzera e il Tagikistan concernente concernente il contributo finanziario al progetto «Energy Loss Reduction Project», concluso il 2 aprile 2007

Complemento numero 1

13.03.2014 13.03.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è prolungata fino al 31.12.2014. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

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10.6.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il CCI e il Tagikistan, concernente il progetto «Trade Cooperation Programme, componente II», concluso il 9 marzo 2012

Complemento

20.08.2014 20.08.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento la durata di validità del protocollo d'intesa (art. 5) è prolungata fino al 31.12.2015.

1,197 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3921

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il CCI e il Tagikistan, concernente il progetto «Trade Cooperation Programme, componente IV», concluso il 6 settembre 2013

Complemento

10.02.2014 10.02.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento stabilisce una modifica nel piano dei pagamenti per il 2014 e il 2015.

2,14 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.6.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente il progetto «Enhanced Integraded Framework Trust Fund», concluso il 24 agosto 2009

Complemento

13.12.2013 13.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento il periodo di pagamento è stato modificato.

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10.6.75 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Laos, la CNUCED, l'ONUDI, l'OIL, il CCI e l'UNOPS concernente il progetto UN Trade Cluster Lao PDR, concluso il 17 maggio 2011

Complemento

13.02.2014 13.02.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento il gruppo dei donatori può essere esteso.

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10.6.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente il programma «UN Trade Cluster» in Tanzania, concluso il 7 dicembre 2011

Complemento

20.03.2014 20.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento il periodo e la pianificazione del finanziamento sono stati adeguati.

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3922

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUDI, concernente il progetto «Egyptian medicinal and aromatic plants», concluso il 29 ottobre 2010

Complemento

10.6.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente misure decentralizzate di sostegno al commercio per il rafforzamento della competitività delle PMI in Vietnam, concluso il 31 maggio 2013

Complemento numero 1

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.12.2014 10.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il prolungamento consente di prolungare l'attuazione del progetto fino al dicembre 2015 senza costi aggiuntivi.

­

12.12.2013 12.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Con il complemento l'accordo è stato prolungato e il contenuto della fase preparatoria modificato.

­

3923

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.1

Accordo del 18 dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci (RS 0.741.619.169)

Scambio di note (RU 2014 4705)

10.7.2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

10.7.3

Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug; RS 0.275.12)

3924

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.02.2014 28.11.2014 Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA

Liberalizzazione del trasporto delle merci bilaterale in transito e triangolare tra la Svizzera e la Bielorussia

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Decisione numero 1/2014 del Comitato misto (RU 2014 2417)

09.07.2014 15.08.2014 Articolo 3a LNA e articolo 7a capoverso 2 lettere a, d LOGA

L'allegato dell'accordo è stato modificato per quanto concerne le norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

­

Modifica degli allegati I­IV

12.06.2014 12.06.2014 Articolo 77 CLug

Modifica degli allegati alle norme nazionali nuove e modificate in seno all'UE.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.4

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento ECE numero 132 (RU 2014 2611)

10.7.5

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

10.7.6

Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.06.2014 17. 06.2014 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Disposizioni sui requisiti per l'equipaggiamento di filtri antiparticolato aggiunti successivamente e di sistemi DeNOx aggiunti successivamente per veicoli utilitari pesanti, trattori agricoli nonché macchine e apparecchi mobili, equipaggiati con motori diesel.

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Regolamento ECE numero 133 (RU 2014 2611)

17.06.2014 17.06.2014 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Disposizioni concernenti l'idoneità al riciclaggio di automobili e veicoli leggeri dal peso totale massimo di 3,5 tonnellate.

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Decisione della sesta riunione della Conferenza delle Parti

10.05.2013 26.11.2014 Articolo 39 capoverso 2 lettera abis LPAmb, (RS 814.01)

Recepimento dell'Hexabromocylododecane nell'allegato A della Convenzione.

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3925

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.7

Protocollo del 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (RS 0.814.327)

Modifica (RU 2014 3609)

10.7.8

Protocollo del 24 giugno 1998 della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (RS 0.814.326)

10.7.9

Convenzione del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, concluso a Helsinki (RS 0.814.04)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.05.2012 05.06.2013 Articolo 39 capoverso 2 lettera abis della sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)

Modifica dell'allegato I del protocollo del 1999 conformemente alla decisione delle parti.

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Modifica

13.12.2012 09.01.2014 Articolo 39 capoverso 2 lettera abis della sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)

Modifica dell'allegato III del protocollo del 1998 conformemente alla decisione delle parti.

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Modifica

19.11.2014 19.11.2015 Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA

Revisione degli allegati conformemente alla direttiva Seveso III (2012/18/UE).

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10.7.10 Accordo del 24 maggio 1956 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone (RS 0.748.127.194.63)

Modifica (RU 2014 1019)

05.02.2014 05.02.2014 Articolo 3a LNA

Modifica degli allegati.

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10.7.11 Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) (RS 0.741.621)

Recepimento delle modifiche proposte dal Portogallo negli allegati A e B (RU 2014 4707)

11.12.2014 01.01.2015 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Modifica degli allegati concernenti varie disposizioni del diritto dei trasporti il cui recepimento è indispensabile per il trasporto internazionale delle merci pericolose.

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3926

Entrata in vigore

Base legale