Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 19 marzo 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato del metallo, allegato al decreto del Consiglio federale del 22 maggio 20141, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Adeguamento salariale (art. 39 CCNL) Salari minimi (art. 37 CCNL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2015 e ha effetto sino al 30 giugno 2019.

19 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2014 3409 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna

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Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

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