Termine per la raccolta delle firme: 21 ottobre 2016

Iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» presentata il 30 marzo 2015; dopo che il comitato ha dichiarato il 30 marzo 2015 di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», presentata il 30 marzo 2015, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Baumann Michael, Alter Aargauerstalden 32, 3006 Bern 2. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Luzern 3. Calmy-Rey Micheline, Rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 4. Herkenrath Marc, Agnesstrasse 25, 8004 Zürich 5. Holenstein Anne-Marie, Krokusweg 7, 8057 Zürich 6. Karagounis Ion, Nelkenstrasse 3, 8245 Feuerthalen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Kurmann Anton, Hirschengraben 74, 8001 Zürich Marty Dick, Righizzolo, 6938 Fescoggia Missbach Andreas, Hönggerstrasse 137, 8037 Zürich Morel Caroline, Rebbergstrasse 31, 8037 Zürich Nay Giusep, Voa Tgiern seura 19, 7077 Valbella Niggli Peter, Clausiusstrasse 39, 8006 Zürich Palazzo Guido, Rue Beau-Séjour 9b, 1003 Lausanne Pittet Jean-Luc, Rue de la Faïencerie 2, 1227 Carouge Rieger Andreas, Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil Roth Monika, Im Roggenacker 18, 4102 Binningen Schick Manon, Chemin de Montolivet 26, 1006 Lausanne Simoneschi-Cortesi Chiara, via Nasora 16, 6949 Comano Sommaruga Cornelio, Crêts-de-Champel 16, 1206 Genève Sottas Eric, Route de Grenand 5, 1285 Athenaz von Graffenried Alec, Murifeldweg 66, 3006 Bern Wettstein Florian, Wartstrasse 39, 8400 Winterthur Zwahlen Jacques, Avenue Louis-Ruchonnet 41, 1003 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein Konzern-Initiative, Casella postale 8609, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 21 aprile 2015.

7 aprile 2015

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 101a

Responsabilità delle imprese

La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.

1

La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:

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a.

le imprese sono tenute a rispettare anche all'estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un'impresa ne controlla un'altra; il controllo può risultare di fatto anche dall'esercizio di un potere economico;

b.

le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull'ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d'affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l'obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;

c.

le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell'esercizio delle loro incombenze d'affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

d.

le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a­c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.

RS 101

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