15.034 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio) del 15 aprile 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1842

2849

Compendio Il registro di commercio va modernizzato in alcuni punti affinché possa continuare ad adempiere la sua importante funzione al servizio della sicurezza e dell'efficienza dei rapporti giuridici. Dato che l'ultima revisione completa delle disposizioni sul registro di commercio del Codice delle obbligazioni risale al 1937, una revisione del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (art. 927 segg.

CO) è necessaria.

Il numero d'assicurato AVS potrà essere utilizzato in modo sistematico per identificare le persone fisiche anche nel registro di commercio, come già previsto per altri registri di diritto privato. Un identificatore permanente per le persone fisiche consente di migliorare la gestione dei registri in particolare per quanto riguarda la buona qualità e l'attualità dei dati personali. I dati personali delle persone fisiche connesse con gli enti giuridici sono registrati in modo decentrato nella banche dati dei singoli registri cantonali. Attualmente è quindi impossibile stabilire su scala nazionale se una persona fisica esercita funzioni e detiene poteri di firma in diversi enti giuridici iscritti nel registro di commercio. A ciò verrà posto rimedio con l'istituzione di una banca dati centrale delle persone che in futuro consentirà di identificare a livello nazionale le persone iscritte nel registro di commercio.

Quale agevolazione per le società, sarà abrogata la cosiddetta «dichiarazione Stampa» come documento a sé stante e verranno in parte eliminati i requisiti formali per la cessione di quote sociali di una Sagl tra soci.

La revisione completa del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni rafforza la legalità, l'uguaglianza giuridica e la chiarezza. Essa permette di sancire nel Codice delle obbligazioni importanti contenuti della vigente ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio.

2850

Indice Compendio

2850

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Basi legali 1.1.2 Organizzazione attuale 1.1.3 Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio 1.2 La normativa proposta 1.2.1 Aspetti generali 1.2.2 Uso del numero d'assicurato AVS per identificare le persone e creazione di una banca dati centrale delle persone 1.2.3 Agevolazioni per le società 1.2.4 Rafforzamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.3.1 Risultati della consultazione 1.3.2 Alternative e ipotesi di revisione respinte 1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.4.1 Tendenza europea all'interconnessione dei dati 1.4.2 Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati 1.5 Attuazione 1.6 Interventi parlamentari

2853 2853 2853 2853

Commento ai singoli articoli 2.1 Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni: Del registro di commercio 2.2 Modifica di ulteriori disposizioni del Codice delle obbligazioni 2.2.1 Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo 2.2.2 Titolo ventesimosesto: Della società anonima 2.2.3 Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata 2.2.4 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa 2.3 Disposizioni transitorie 2.4 Modifiche di altri atti normativi 2.4.1 Codice civile 2.4.2 Codice di procedura civile

2863

Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione 3.2 Per i Cantoni 3.3 Per l'economia

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2

3

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2863 2883 2883 2883 2884 2885 2885 2886 2886 2888

2851

4

5

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 4.1 Programma di legislatura 4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

2889 2889 2889

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Subordinazione al freno alle spese 5.4 Delega di competenze legislative

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Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio) (Disegno)

2852

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Basi legali

Il registro di commercio è disciplinato nel Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni1 (CO). Le disposizioni di legge sono scarse e frammentarie, mentre le relative disposizioni esecutive sono state emanate con l'ordinanza del 17 ottobre 20072 sul registro di commercio (ORC), l'ordinanza del 3 dicembre 19543 sulle tasse in materia di registro di commercio e l'ordinanza del 15 febbraio 20064 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC).

In particolare, l'emanazione della legge federale del 19 dicembre 20035 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica, gli adeguamenti del diritto della Sagl e del diritto in materia di revisione del 16 dicembre 20056 e l'emanazione della legge federale del 18 giugno 20107 sul numero d'identificazione delle imprese hanno richiesto adeguamenti minimi delle disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di registro di commercio. Per contro, dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 19378, il Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni non è mai stato oggetto di una revisione completa. Questa inalterabilità giuridica corrisponde a vari decenni di stabilità dell'ambiente economico. L'ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio, che le revisioni parziali susseguitesi nel corso degli anni avevano reso poco chiara, è stata infine sostituita dall'ordinanza del 17 ottobre 20079 sul registro di commercio.

1.1.2

Organizzazione attuale

L'attuale registro di commercio si basa su strutture e ripartizioni dei compiti tra gli uffici cantonali del registro di commercio e le autorità federali che sono sostanzialmente state create già negli anni Ottanta del XIX secolo e si sono dimostrate valide 1 2 3 4 5 6

7 8

9

RS 220 RS 221.411 RS 221.411.1 RS 221.415 Introdotto dall'all. n. 2 alla LF del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dicembre 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU 2007 4791 4832; FF 2002 2841, 2004 3545).

RS 431.03 Nuovo testo giusta la LF del 18 dicembre 1936, in vigore dal 1° luglio 1937 (RU 53 189; FF 1929 253, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV­XXXIII, alla fine del CO ed Eduard His, in: H. Becker (a cura di), Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VII, 4. Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische Buchführung, Art. 927­964 OR, Berna 1940, Vorbemerkungen, pag. 14 segg.

RU 2007 4851 e rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC), avamprogetto del 28 marzo 2007.

2853

per ben 130 anni10. Gli uffici principali facenti parte del sistema integrato dei registri di commercio della Svizzera, i loro compiti e le procedure tra loro sono i seguenti: ­

uffici cantonali del registro di commercio: la gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Quest'attività comprende anche la ricezione postale o elettronica e la verifica delle notificazioni al registro di commercio e dei documenti giustificativi (p. es. statuti e verbali di sedute), la compilazione dei testi delle pubblicazioni, la trasmissione delle iscrizioni per approvazione all'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), l'aggiornamento delle banche dati cantonali del registro di commercio, l'allestimento di estratti autenticati del registro e la conservazione degli atti.

Ogni Cantone ha inoltre un'autorità di vigilanza che esercita le funzioni di vigilanza amministrativa e disciplinare.

­

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC): l'UFRC esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio mediante i registri di commercio cantonali, garantendo l'applicazione corretta e uniforme del diritto federale da parte delle autorità cantonali. Al riguardo, l'UFRC emana direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali, verifica la legalità delle iscrizioni cantonali e le approva, comunica in forma elettronica la sua approvazione agli uffici cantonali del registro di commercio e trasmette le iscrizioni alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

Inoltre, l'UFRC tiene un registro centrale di tutti gli enti giuridici iscritti nei registri di commercio dei Cantoni. Il registro centrale serve a distinguere e localizzare gli enti giuridici registrati. Esso permette di stabilire per scritto se sono già stati iscritti ditte o nomi identici o simili. Ricerche di questo genere possono essere richieste sia per via postale che elettronica (www.regix.ch).

Inoltre, il registro centrale costituisce con i registri di commercio cantonali la base di dati determinante per il registro del numero d'identificazione delle imprese (IDI) e consente di allineare regolarmente i dati dei registri. La consultazione individuale dei dati pubblici del registro centrale mediante procedura elettronica di richiamo dalla banca dati Internet Zefix (www.zefix.ch) è gratuita. Zefix consente di effettuare una ricerca per individuare su tutto il territorio svizzero la sede di un ente giuridico e quindi anche il competente ufficio cantonale del registro di commercio. Questa banca dati contiene inoltre altre informazioni sugli enti giuridici, ad esempio la ditta, lo scopo e il domicilio legale. I dati e i rinvii contenuti in Zefix non hanno comunque alcun effetto giuridico. Gli unici documenti vincolanti sono l'estratto autenticato del registro di commercio emesso dal competente ufficio cantonale e i testi pubblicati in formato elettronico nel FUSC. Zefix è una piattaforma di ricerca che collega la ditta o il nome di un ente giuridico con i dati iscritti al riguardo nei registri cantonali di commercio.

­

Segreteria di Stato dell'economia (SECO): le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate sul FUSC e si considerano pertanto note ai terzi.

Negli anni Novanta è stato avviato un processo di informatizzazione del registro di commercio svizzero. Da alcuni anni lo scambio di dati tra gli uffici cantonali del registro di commercio e l'UFRC, ma anche tra quest'ultimo e la SECO, avviene 10

Cfr. Florian Zihler, Ist das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) tatsächlich schon 125 Jahre alt?, REPRAX 2/3/2008, pag. 3 segg.

2854

quasi esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a livello cantonale ha avuto luogo una centralizzazione sempre maggiore degli uffici. Eccezion fatta per il Cantone del Vallese, tutti i Cantoni dispongono ormai di un solo ufficio del registro di commercio. Quello di Berna è stato l'ultimo Cantone ad aver fuso, nel 2008, in un ufficio centrale del registro di commercio i suoi quattro uffici, precedentemente gestiti a livello regionale. Le procedure illustrate nel numero 1.1.2 sono però rimaste sostanzialmente invariate da oltre 125 anni.

1.1.3

Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio

La Commissione federale degli esperti del registro di commercio (Commissione degli esperti) è una commissione amministrativa extraparlamentare del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che consiglia l'UFRC su questioni importanti riguardanti il registro di commercio.

Per decenni il registro di commercio ha mantenuto una struttura relativamente rigida dovendo soddisfare un fabbisogno limitato di informazioni da parte di utenti di nazionalità prevalentemente svizzera. Dagli inizi del XXI secolo la situazione è tuttavia cambiata. Il crescente dinamismo del mondo economico, il collegamento sempre più stretto dell'economia a livello internazionale e il processo di informatizzazione hanno influito direttamente sul lavoro delle autorità del registro di commercio. La Commissione degli esperti ha pertanto ritenuto indispensabile elaborare una strategia per il nuovo registro di commercio svizzero. Tale strategia comprende un'analisi sul possibile sviluppo del registro di commercio nei prossimi anni.

Il 9 novembre 2010, la Commissione degli esperti ha approvato una strategia pubblicata in lingua francese e tedesca sulla rivista specializzata REPRAX11 e utilizzata quale base per l'elaborazione dell'avamprogetto.

1.2

La normativa proposta

1.2.1

Aspetti generali

La nuova normativa proposta comprende sia disposizioni modificate del diritto vigente che disposizioni completamente nuove. Verte soprattutto sui seguenti punti, che in parte si sovrappongono e dipendono l'uno dall'altro: ­

11

utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS e creazione di una banca dati centrale delle persone (n. 1.2.2);

­

agevolazioni per le società (n. 1.2.3);

­

consolidamento della legalità, dell'uguaglianza giuridica e della chiarezza (n. 1.2.4).

Commissione federale degli esperti del registro di commercio, Vision zum schweizerischen Handelsregisterwesen, Berna, 9 novembre 2010, REPRAX 1/2011, pag. 1 segg. e pag. 9 segg.

2855

1.2.2

Uso del numero d'assicurato AVS per identificare le persone e creazione di una banca dati centrale delle persone

Il progetto intende porre le basi per garantire che le persone fisiche siano registrate in modo uniforme nel registro di commercio, così come avviene per lo stato civile e il registro fondiario12. Attualmente per i registri di diritto privato non vi sono né direttive unitarie né una prassi applicata in modo omogeneo dalle autorità. Questo comporta lavoro inutile sul piano amministrativo e coordinativo. Mentre le imprese sono registrate secondo gli stessi criteri, per le persone fisiche non vi è uniformità.

Vi sono, ad esempio, casi in cui una persona fisica non è indicata in modo inequivocabile nel registro di commercio: ­

perché non viene riconosciuta la corrispondenza tra i nomi, come avviene quando ci sono diversi modi di scrivere il nome («Hans» o «Johann», «Meier» o «Meier-Müller») o perché i dati personali identificanti cambiano nel corso della vita ad esempio per cambiamento del cognome; oppure

­

perché la corrispondenza è errata, come nel caso di persone con dati personali frequentemente usati, come ad esempio Hans Müller, con luogo di origine e domicilio a Zurigo.

In questa situazione è molto vantaggioso impiegare un identificatore permanente per le persone fisiche. Con una migliore tenuta dei registri si intende modernizzare le procedure amministrative in tutti i settori, aggiornare e sincronizzare i dati personali aumentando così la qualità dei dati nei vari registri. Non solo lo scambio di dati tra le autorità, ma anche quello con i cittadini trarranno profitto da questa semplificazione procedurale, che va di pari passo con una maggiore qualità delle prestazioni e dei dati. Nell'ambito del progetto è stata riservata particolare attenzione alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati nell'interesse dei cittadini.

Con la revisione parziale dell'ordinanza sul registro di commercio del 23 settembre 201113, in vigore dal 1° gennaio 2012, si sono mossi i primi passi i questa direzione, in particolare con l'adozione di nuove disposizioni per identificare e registrare le persone fisiche iscritte nel registro di commercio (art. 24a e 24b ORC). Queste novità non sono fini a se stesse, bensì mirano a finalità di lungo periodo e in particolare all'impiego del numero d'assicurato AVS nel registro di commercio. Come presupposto, però, le persone fisiche devono essere identificate in base a determinate caratteristiche. Attingendo ai documenti giustificativi sono segnatamente iscritti nelle banche dati del registro di commercio i seguenti dati: cognome, nomi, data di nascita, sesso, attinenza o cittadinanza (art. 24b cpv. 1 lett. a­g ORC, questi dati sono pubblici conformemente all'art. 119 cpv. 1 ORC). Fondandosi su questa base sarà possibile in futuro, tramite la banca dati UPI (Unique Person Identification Database) dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC), attribuire alle persone fisiche i numeri d'assicurato AVS e utilizzarli sistematicamente. Per far ciò, in una seconda fase, bisognerà concedere, a condizioni restrittive e nell'ambito della tenuta del registro di commercio, la possibilità di utilizzare e di divulgare il numero

12 13

Messaggio del 16 aprile 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario), FF 2014 3059 segg.

Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 23 settembre 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 4659).

2856

d'assicurato AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; art. 928d D-CO).

Ai fini della coerenza dell'ordinamento giuridico occorre rispettare l'articolo 50e capoverso 1 LAVS, il quale stabilisce che «il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto». Dato che in caso di utilizzo sistematico del numero d'assicurato devono essere definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto (art. 50e cpv. 1 LAVS) e la comunicazione dei dati è ammessa soltanto a condizioni limitate e a determinati servizi, il numero d'assicurato AVS non sarà reso noto al pubblico e non figurerà sugli estratti dei registri. Nei rapporti con i servizi non autorizzati a impiegare sistematicamente il numero AVS, è prevista la creazione di un identificatore settoriale che non consente di risalire al numero d'assicurato AVS. Il numero d'assicurato AVS costituisce un identificatore per le persone fisiche basato su un'infrastruttura legale, organizzativa e tecnica di alta qualità. Ciò va a favore di un impiego del numero d'assicurato AVS anche nel settore del registro di commercio.

Data l'organizzazione decentrata del registro di commercio, sono esclusivamente gli uffici cantonali del registro di commercio del luogo in cui l'ente giuridico ha la sede o una succursale a iscrivere le indicazioni sulle persone fisiche rilevanti ai fini del registro di commercio. Poiché i dati sono registrati in modo decentrato nella banche dati dei singoli registri cantonali è attualmente impossibile stabilire se una persona fisica esercita funzioni e detiene poteri di firma in diversi enti giuridici iscritti nel registro di commercio. A ciò verrà posto rimedio con l'istituzione di una banca dati centrale delle persone, che consentirà in futuro di identificare a livello nazionale le persone iscritte nel registro di commercio. I dati sulle persone fisiche saranno combinati con indicazioni quali le funzioni assegnategli e il potere di firma per ogni ente giuridico. Il rilevamento dei dati della banca dati centrale delle persone spetta agli uffici cantonali del registro di commercio,
che ne garantiscono una tenuta tecnicamente qualificata e hanno, a tal fine, accesso alla banca dati centrale mediante interfacce web in una rete protetta. Inoltre, l'uso sistematico del numero d'assicurato AVS, permetterà un confronto costante, e quindi l'allineamento, della banca dati centrale delle persone con la banca dati UPI dell'UCC. In questo modo, quando in occasione di un'iscrizione registrano indicazioni riguardanti le persone fisiche, gli uffici cantonali del registro di commercio possono accedere ai dati già disponibili su questa persona, importarli nelle proprie banche dati e allo stesso tempo verificare che i dati notificati siano aggiornati. Inoltre, grazie alla banca dati centrale delle persone, sarà possibile eseguire rilevazioni statistiche sulla rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione, sulla media dei mandati per membro dei consigli di amministrazione, sul coinvolgimento in procedure di insolvenza ecc.

1.2.3

Agevolazioni per le società

La cosiddetta «dichiarazione Stampa» quale documento giustificativo distinto è abrogata (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. h ORC). La conferma che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi 14

RS 831.10

2857

diventa parte integrante dell'atto costitutivo e dell'atto di aumento del capitale (p. es.

art. 629 cpv. 2 n. 4, art. 777 cpv. 2 n. 5 e art. 834 cpv. 2 secondo periodo CO).

Un'altra agevolazione concerne la cessione di quote sociali di una Sagl. Se le quote vengono cedute tra soci, nel contratto di cessione non sarà più necessario richiamare i diritti e gli obblighi statutari connessi alle quote stesse (art. 785 cpv. 2 CO). Si può presumere che i soci di una Sagl conoscano lo statuto della loro società e quindi - a differenza della cessione di quote a terzi - non sussiste alcuna esigenza di protezione per cui mantenere questo contenuto obbligatorio nel contratto di cessione.

1.2.4

Rafforzamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza

La revisione totale del Titolo trentesimo del CO concernente il registro di commercio rafforza i principi di legalità e chiarezza. Da un lato, alcune disposizioni dell'ordinanza sul registro di commercio vengono trasposte nel CO, dall'altro le disposizioni del CO vengono precisate e strutturate in maniera più chiara. Ciò riguarda in particolare i seguenti punti: ­

scopo del registro di commercio (oggi art. 1 ORC);

­

base legale uniforme per l'ordinanza sul registro di commercio (oggi art. 929 seg. CO);

­

principi dell'iscrizione (oggi art. 15 segg. e 26 segg. ORC);

­

principi per la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre autorità amministrative e giudiziarie (oggi contenuto in parte negli articoli 19, 96 seg. e 157 segg. ORC);

­

reiscrizione di un ente giuridico cancellato (oggi prevalentemente contenuto nell'art. 164 ORC);

­

assenza del domicilio legale, considerata come una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (oggi contenuto negli art. 153 segg. ORC);

­

emolumenti e relativa riscossione (oggi art. 929 cpv. 1 CO e ordinanza del 3 dicembre 195415 sulle tasse in materia di registro di commercio).

L'articolo 942 CO, che disciplina la responsabilità per il danno derivante dall' omessa notificazione di un'iscrizione nel registro di commercio (nuova iscrizione, modifica o cancellazione), non figura più nel progetto. Questa disposizione è una ripetizione superflua della normativa generale sulla responsabilità civile, in particolare dell'articolo 41 CO.

Anche la disciplina prevista nel messaggio del 21 dicembre 200716 in relazione alla responsabilità delle autorità del registro di commercio non è stata ripresa nel presen-

15 16

RS 221.411.1 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 1458 seg. 1530.

2858

te avamprogetto, poiché sia il diritto cantonale che il diritto federale pubblico17 disciplinano questi aspetti in maniera autonoma ed equivalente.

È abrogato l'istituto giuridico dell'indivisione, disciplinato negli articoli 336­348 del Codice Civile18 (CC). Da molti anni ormai la costituzione di un'indivisione è rarissima. Altri istituti giuridici del diritto privato offrono valide alternative, come quello della società semplice, della società in nome collettivo e in accomandita semplice o della fondazione.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Risultati della consultazione

La procedura di consultazione sull'avamprogetto è durata dal 19 dicembre 2012 al 5 aprile 2013. Hanno preso posizione sull'avamprogetto 25 Cantoni, sei partiti, la sezione cantonale di un partito e 37 organizzazioni. Hanno inoltrato il proprio parere anche altri sei partecipanti.

La proposta di una banca dati nazionale del registro di commercio con un'infrastruttura estesa a tutto il territorio svizzero ha provocato reazioni controverse. La metà dei partecipanti che si sono espressi sul progetto di modernizzazione ha respinto la creazione da parte della Confederazione di un'infrastruttura nazionale. Dieci partecipanti hanno condiviso nel complesso la proposta di modernizzazione del registro di commercio senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni, mentre tre hanno respinto il progetto nel suo insieme. Due altri partecipanti hanno ricordato che i risultati dell'attuale registro di commercio, in base al barometro della burocrazia lanciato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sono buoni e di conseguenza una riforma radicale non appare necessaria. Più della metà degli altri partecipanti hanno respinto la banca dati nazionale del registro di commercio nella forma prevista.

Per contro, l'introduzione del numero AVS come identificatore per le persone fisiche e della banca dati centrale delle persone ha riscosso un chiaro consenso. Nel complesso la proposta di una banca dati centrale delle persone è stata espressamente o prevalentemente approvata dalla maggior parte dei partecipanti. Soltanto una minoranza ne ha respinto l'introduzione considerandola superflua. L'introduzione del numero d'assicurato AVS a titolo di identificatore delle persone è stata largamente approvata. Unicamente sei partecipanti hanno rifiutato o criticato la relativa disposizione.

La proposta di un registro di commercio puramente elettronico, e quindi la soppressione della notificazione cartacea, ha suscitato diverse riserve. Pochi partecipanti hanno appoggiato esplicitamente la modifica proposta.

Soltanto una minoranza ha espresso un parere positivo sulla cancellazione dell'obbligo dell'atto pubblico per imprese con strutture semplici: più di due terzi hanno bocciato la costituzione agevolata. L'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico per le modifiche statutarie o per la deliberazione di scioglimento ha riscosso un consenso maggiore, ma la maggioranza lo ha comunque respinto. La maggioranza dei Cantoni 17 18

A livello federale quest'aspetto è stato attuato nella legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp, RS 170.32).

RS 210

2859

e tutte le associazioni di notai hanno respinto completamente o parzialmente la soppressione dell'obbligo dell'atto pubblico per le società con strutture semplici.

Solo pochi Cantoni e alcune associazioni dell'economia hanno approvato le semplificazioni formali o almeno le hanno considerate un'opzione da esaminare.

1.3.2

Alternative e ipotesi di revisione respinte

Viste le opinioni negative della maggioranza degli interpellati in sede di consultazione, i seguenti punti sono stati eliminati dal progetto: ­

la creazione di una banca dati nazionale per il registro di commercio con un'infrastruttura estesa a tutto il territorio svizzero;

­

la parziale soppressione dell'obbligo dell'atto pubblico; e

­

la completa soppressione della notificazione cartacea.

1.4

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

1.4.1

Tendenza europea all'interconnessione dei dati

Tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea (UE) dispongono di un registro di commercio. Questi registri sono gestiti a livello nazionale, regionale o locale e organizzati in modi diversi. Divergono anche i contenuti dei registri, l'accesso ai documenti, il controllo giuridico e la gestione delle modifiche. Fondamentalmente tutti i registri di commercio offrono comunque una serie di servizi minimi identici: verifica, archiviazione e pubblicazione di informazioni relative ad esempio alla forma giuridica, alla sede, all'oggetto sociale o ai rapporti di rappresentanza di un'impresa. Gli uffici nazionali del registro di commercio non sono attualmente in grado di scambiarsi reciprocamente a livello transnazionale le informazioni in maniera efficace e trasparente. Sebbene esista già una sorta di collaborazione tra alcuni uffici nazionali del registro di commercio, questa avviene su base volontaria ed ha portata limitata. Con la crescita del mercato interno dell'UE i partner commerciali, i creditori e i consumatori hanno tuttavia sempre più spesso bisogno di informazioni sulle imprese di numerosi Stati membri, sia per scopi commerciali che per facilitare l'avvio di eventuali azioni legali.

In risposta a quest'esigenza, e più in generale per accrescere la competitività, il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha adottato il progetto di direttiva per l'interconnessione dei registri delle imprese in seno all'UE19. In occasione del vertice del Consiglio europeo del 5 e 6 dicembre 2011 è stato raggiunto un accordo sul modo di procedere per l'interconnessione tra registro delle imprese e registro di commercio20 che consentirà per la prima volta la comunicazione elettronica tra i registri di commercio di tutti gli Stati membri e la trasmissione di informazioni a singoli utenti in forma standardizzata in tutta l'UE. Anche se non verrà creata una 19

20

Proposta concernente la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, del 24 febbraio 2011.

Cfr. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/126579.pdf, pag. 9.

2860

banca dati centrale dei registri dell'UE, mettendo a disposizione informazioni dei registri nazionali gli Stati membri creeranno una piattaforma comune, centralizzata a livello europeo, che assicura l'interoperabilità. Questa piattaforma fungerà da punto di congiunzione tra le varie applicazioni informatiche e i relativi servizi e potrà essere utilizzata da tutti i registri nazionali21. Il sistema di interconnessione dei registri è considerato una pietra miliare nel processo di miglioramento del mercato interno dell'UE e dovrebbe accrescere la certezza del diritto per le imprese e i cittadini nonché eliminare gli ostacoli e i costi che gravano sulle attività economiche transfrontaliere. L'obiettivo della direttiva è quindi quello di creare un'interconnessione puramente tecnica tra i registri nazionali esistenti. Tutti gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese in modo che gli utenti possano ottenere per via telematica le informazioni desiderate. A tal fine vengono regolamentati la standardizzazione e lo scambio delle informazioni contenute nei registri e viene creata una piattaforma europea comune. I dati relativi a fusioni, trasferimenti di sede e succursali all'estero dovranno essere trasmessi automaticamente e le informazioni su liquidazioni e fallimenti dovranno essere costantemente aggiornate.

Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la nuova direttiva22. Il portale europeo e-Justice23 sarà in futuro uno dei principali punti d'accesso. A ciascuna impresa sarà assegnato un codice specifico che consentirà di identificarla univocamente in tutta l'Unione. I numeri d'identificazione nazionali delle imprese non saranno tuttavia sostituiti ma completati con un codice del Paese. Un supporto multilingue garantirà la disponibilità di maschere di ricerca in tutte le lingue dell'UE in modo che le informazioni provenienti dai registri di commercio nazionali potranno essere messe a disposizione di tutti gli altri Stati membri in un formato standard e in una lingua appropriata.

1.4.2

Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati

A livello mondiale si osserva una netta tendenza a registrazioni sempre più rapide e all'introduzione di servizi elettronici. In alcuni Paesi la registrazione completamente elettronica è ormai una pratica standard o addirittura obbligatoria. Nella maggior parte dei Paesi vengono riscossi emolumenti, ma l'ammontare e il calcolo di questi costi divergono notevolmente. Anche la tenuta del registro di commercio spetta ad autorità molto differenti a seconda del Paese24.

In Germania il registro di commercio è tenuto da un tribunale. Quest'ultimo è tenuto a effettuare tutte le iscrizioni dei commercianti registrati nel suo circondario e fornisce informazioni sui documenti ivi depositati. Il registro di commercio fornisce le informazioni principali sulla situazione giuridica ed economica di commercianti e 21 22

23 24

Cfr. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16968-re01.en11.pdf, pag. 7 segg.

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1­9.

www.e-justice.europa.eu.

European Commerce Registers' Forum Report 2011, pag. 6 segg.

2861

imprese ed è consultabile da chiunque. Dal 2007 il registro di commercio tedesco è gestito esclusivamente in forma elettronica. Sia la trasmissione e la presentazione di notificazioni e iscrizioni che le informazioni sul contenuto delle iscrizioni e dei documenti depositati avvengono mediante sistemi elettronici di informazione e comunicazione.

La Norvegia ha istituito un registro centrale delle ditte commerciali («Register of Business Enterprises») che ha sostituito quasi 100 registri di commercio locali. I servizi elettronici saranno continuamente potenziati25.

Anche in alcuni Paesi extra-europei, ad esempio in Nuova Zelanda e a Singapore, le procedure relative al registro di commercio avvengono esclusivamente per via elettronica26. In Canada e in Australia oltre l'80 per cento delle notificazioni per la costituzione di nuove società viene già effettuato per via telematica27.

In un nuovo rapporto sulle possibilità di occultamento di denaro rubato, la Banca mondiale incoraggia i propri Stati membri a utilizzare sistemi quanto più moderni per la tenuta del registro di commercio nazionale. La Banca mondiale raccomanda in particolare di migliorare l'aggiornamento dei dati registrati e di puntare alla tenuta elettronica del registro, ma anche di offrire maggiori possibilità di ricerca all'interno del registro, in particolare usando il criterio di ricerca delle persone fisiche28.

1.5

Attuazione

L'ordinanza sul registro di commercio dovrà subire adeguamenti, soprattutto relativi all'uso del numero d'assicurato AVS per fini interni del registro di commercio, alla creazione della banca dati centrale delle persone e alla trasposizione di diverse norme dall'ordinanza alla legge. Poiché la disposizione relativa agli emolumenti in materia di registro di commercio deve essere rielaborata, l'ordinanza sulle tasse dovrà essere rivista per lo meno per quanto riguarda singoli punti.

1.6

Interventi parlamentari

Al momento non vi sono interventi parlamentari in sospeso che richiedono esplicitamente una modernizzazione generale in materia di registro di commercio. La revisione dell'ORC ha già consentito di attuare il postulato Imfeld dell'8 marzo 200629 (06.3026 «Libero accesso via Internet ai dati dei registri di commercio»).

Con la revisione parziale dell'ordinanza sul registro di commercio del 23 settembre 2011 sono stati anche definiti i presupposti giuridici per il commercio elettronico. In questo filone si inserisce anche l'interrogazione Noser del 27 settembre 2012 (12.1092 «Promozione di SuisseID-Modifiche nel registro di commercio»).

25 26 27 28

29

www.brreg.no.

European Commerce Registers' Forum Report 2011, pag. 23 segg.

European Commerce Registers' Forum Report 2011, pag. 24.

Emile van der Does de Willebois et al., The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, World Bank Publications, Washington 2011, pag. 104 seg.

Cfr. anche la domanda Imfeld del 18 giugno 2007 (07.5199 «Allègement administratif des PME. Hâter le libre accès aux données des registres du commerce»).

2862

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni: Del registro di commercio

Art. 927

A. Definizione e scopo

Sebbene il titolo marginale dell'articolo 927 CO menzioni lo «scopo» del registro di commercio, gli articoli 927 segg. CO non contengono una definizione del registro di commercio o una descrizione del suo scopo30; una mancanza più volte criticata. Il disegno definisce pertanto nel primo periodo dell'articolo 927 capoverso 1 D-CO il concetto di registro di commercio e nel secondo periodo lo scopo dello stesso.

Il primo periodo dell'articolo 927 capoverso 1 D-CO descrive, tenendo conto della dottrina, il registro di commercio come un insieme di banche dati gestite dallo Stato (p. es. le banche dati dei singoli registri cantonali) in cui sono registrate informazioni riguardanti il diritto commerciale31. Nel registro di commercio sono quindi raccolti per ogni ente giuridico gruppi o quantità di dati affini, affinché siano archiviati in modo efficiente e duraturo e siano resi disponibili in una forma rispondente ai bisogni degli utenti e dei programmi d'applicazione.

Nell'articolo 927 capoverso 1 secondo periodo D-CO sono descritte le funzioni principali di queste banche dati. Rifacendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, bisogna tener presenti lo scopo del registro di commercio, ovvero la pubblicità degli esercizi commerciali e dei fatti giuridicamente rilevanti a essi connessi, nell'interesse sia dei commercianti che del pubblico in generale, e gli effetti delle iscrizioni, prescindendo dall'effetto di pubblicità che ne deriva, si attuano principalmente negli ambiti del diritto delle ditte commerciali, della tutela della ditta, del fallimento e dell'esecuzione cambiaria32.

Il registro ha quindi lo scopo di registrare e rendere noti al pubblico fatti giuridicamente rilevanti su enti giuridici, fatti di cui è prevista l'iscrizione secondo la legge e l'ordinanza. La pubblicità è generale e si estende non solo alle informazioni iscritte nel registro di commercio, ma anche ai documenti giustificativi a fondamento delle iscrizioni (art. 930 CO e art. 10 segg. ORC). Il registro di commercio crea quindi trasparenza riguardo a fatti e relazioni giuridicamente rilevanti, come ad esempio la ditta, la sede e il domicilio legale, lo scopo sociale, i poteri di firma e le funzioni.

Grazie alla funzione di pubblicità del registro di commercio, è possibile, ad esempio con l'indice centrale delle ditte dell'UFRC33, identificare univocamente su scala 30

31

32 33

Michael Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 2a ed., Zurigo 2012, N 1; Martin K. Eckert, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530­964 OR, Art. 1­6 SchlT AG, Art. 1­11 ÜBest GmbH, 4a ed., Basilea 2012, Art. 927 N 6.

Tra i tanti, Manfred Küng, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VIII, 1. Abteilung, 1. Teilband, Obligationenrecht, Handelsregister und Geschäftsfirmen, Das Handelsregister, Art. 927­943 OR, Berna 2001, Art. 927 N 7; Martin K. Eckert, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530­964 OR, Art. 1­6 SchlT AG, Art. 1­11 ÜBest GmbH, 4a ed., Basilea 2012, Art. 927 N 1 e Alexander Vogel, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere, Zurigo 2010, Art. 927 N 2; Clemens Meisterhans, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Diss. Zurigo 1996, pag. 10; Christian J.

Meier-Schatz, Funktion, Funktion und Recht des Handelsregisters als wirtschaftsrechtliches Problem, in: ZRS 1989, pag. 438 seg.

DFT 135 III 304, pag. 313 seg. con ulteriori rinvii.

www.zefix.ch.

2863

nazionale gli enti giuridici, basandosi su elementi quali la ditta, il nome, la sede, la forma giuridica e il numero d'identificazione delle imprese. Gli uffici cantonali del registro di commercio mettono a disposizione possibilità di ricerca aggiuntive nelle proprie banche dati, in parte persino con funzioni di ricerca più estese.

La legge assegna effetti giuridici diretti ai fatti registrati e pubblicati, il registro di commercio garantisce così la certezza del diritto nonché la tutela di terzi34. Secondo l'articolo 933 capoverso 1 CO nessuno può pretendere di ignorare il contenuto di un'iscrizione diventata efficace (cosiddetto «effetto di pubblicità positivo»). Ciò significa anche che fatti non iscritti non sono opponibili a terzi in buona fede (cosiddetto «effetto di pubblicità negativo»). L'effetto di pubblicità vale sia nei confronti di privati che delle autorità. Ai sensi dell'articolo 9 CC, il registro di commercio fa piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto35. Di conseguenza i fatti iscritti nel registro di commercio e pubblicati in conformità alla legge sono da considerare fatti generalmente conosciuti (notori)36.

La funzione d'attuazione del diritto, propria del registro di commercio, non è espressa nel capoverso 1 secondo periodo, poiché è maggiormente connessa con l'attività del personale delle autorità del registro di commercio che con il ruolo di banca dati contenente informazioni di diritto commerciale. L'attuazione del diritto è pertanto compresa nell'obbligo di verifica dell'ufficio del registro di commercio (cfr. art. 937 D-CO).

Il capoverso 2 introduce nella legge la definizione di ente giuridico quale iperonimo di imprese individuali, persone giuridiche, società commerciali, istituti di diritto pubblico, succursali ecc. Il capoverso 2 riprende integralmente l'articolo 2 lettera a ORC, che già contiene questo concetto.

Art. 928

B. Organizzazione/I. Autorità del registro di commercio

In analogia con le disposizioni attuali, il capoverso 1 stabilisce che la tenuta del registro di commercio spetta ai Cantoni, che sono liberi di gestire il registro di commercio a livello intercantonale (art. 3 ORC). La nozione di «tenuta» deve essere intesa in senso lato e comprende in particolare anche l'esercizio del registro di commercio. Non viene invece più menzionata la tenuta del registro di commercio per distretto, poiché solo il Cantone del Vallese ha ancora tre uffici regionali del registro di commercio.

In virtù del capoverso 2, la Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. Questa disposizione riprende l'attuale articolo 5 capoverso 1 ORC. L'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio è esercitata dal DFGP.

In seno al DFGP, questo compito è stato affidato all'UFRC, che a sua volta fa capo all'Ufficio federale di giustizia (UFG)37. Poiché il diritto federale è applicato decentralmente dalle autorità cantonali, garantirne l'applicazione corretta e uniforme è compito dell'alta vigilanza della Confederazione. Quest'ultima è quindi esercitata soprattutto emanando direttive e comunicazioni destinate alla prassi38 nonché verifi34 35 36 37 38

Clemens Meisterhans, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Diss. Zurigo, 1996, pag. 54 seg.

DFT 106 II 346, consid. 1, pag. 348.

Decisione 5A.62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2.

Art. 8 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1).

Cfr. www.e-service.admin.ch/wiki/display/ehrabasis/Contenuto.

2864

cando la legittimità delle iscrizioni cantonali e approvandole (art. 5 cpv. 2 lett. a e b e 31 segg. ORC). L'UFRC ha inoltre la legittimazione ricorsuale per impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale e delle autorità giudiziarie cantonali (art. 5 cpv. 2 lett. e ORC)39.

Nel progetto manca il riferimento alle autorità cantonali di vigilanza dell'ufficio del registro di commercio. Il diritto cantonale può tuttavia prevedere un'autorità di vigilanza specifica per le questioni amministrative, operative o disciplinari. Occorre tuttavia distinguere la funzione di questa autorità da quella del tribunale cantonale superiore, che nel Cantone costituisce l'unica autorità giudiziaria di ricorso dinanzi cui possono essere impugnate tutte le decisioni dell'ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 2 ORC)40.

Art. 928a

II. Collaborazione tra le autorità

Per far sì che l'operatività quotidiana degli attuali 28 uffici cantonali del registro di commercio e dell'UFRC funzioni senza difficoltà, è indispensabile che le diverse autorità del registro di commercio collaborino tra loro, ad esempio per verificare le iscrizioni, in caso di ristrutturazioni o trasferimenti di sede intercantonali. Il capoverso 1 disciplina da un lato la collaborazione tra gli uffici cantonali del registro di commercio e dall'altro lo scambio con l'autorità che esercita l'alta vigilanza.

Il capoverso 2 introduce l'opzione dell'assistenza amministrativa generale: è necessario che le autorità amministrative e giudiziarie sostengano gli uffici del registro di commercio per far sì che il contenuto del registro sia per quanto possibile aggiornato ed esente da errori. Lo scambio di informazioni si limita ai dati e ai documenti di cui le autorità sono venute a conoscenza nell'ambito della loro attività ordinaria e che sono rilevanti per il registro di commercio. Una disposizione comparabile era già stata proposta nel progetto di modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 200741. Le disposizioni speciali di legge in materia di tutela del segreto, in particolare del segreto fiscale, prevalgono tuttavia sulla presente disposizione.

Secondo il capoverso 3, la trasmissione di informazioni e notificazioni tra le autorità deve essere gratuita per non intralciare il flusso reciproco di informazioni.

Art. 928b

C. Banche dati centrali

L'organizzazione decentrata del registro di commercio impone dei limiti alla ricerca degli enti giuridici e delle persone e alla possibilità di stabilire collegamenti tra le informazioni. Secondo il capoverso 1, in qualità di autorità federale di alta vigilanza l'UFRC gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone, banche dati basate sui dati iscritti nei registri cantonali.

39 40 41

Cfr. p. es. DFT 137 III 217 segg.

Martin K. Eckert, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530­964 OR, Art. 1­6 SchlT AG, Art. 1­11 ÜBest GmbH,, 4a ed., Basilea 2012, Art. 927 N 13 segg.

Cfr. art. 941 D-CO nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 1459.

2865

­

Banca dati centrale degli enti giuridici: questa banca dati, attualmente chiamata «registro centrale», serve a collegare, distinguere e localizzare gli enti giuridici registrati (art. 13 cpv. 1 ORC). Solo questa registrazione centralizzata consente di ricercare a livello nazionale gli enti giuridici e di controllare se vi sono ditte o nomi identici.

­

Banca dati centrale delle persone: uno dei compiti portanti del registro di commercio è la pubblicazione dei poteri di rappresentanza. Per ogni ente giuridico sono quindi iscritte nel registro di commercio le persone fisiche che hanno tali poteri. Per distinguere i diversi diritti di rappresentanza, oltre ai dati personali sono indicati la funzione e il tipo di potere di firma. Data l'organizzazione decentrata del registro di commercio, sono esclusivamente gli uffici cantonali del registro di commercio del luogo in cui l'ente giuridico ha sede o ha una succursale a iscrivere tali indicazioni sulle persone fisiche.

La decentralizzazione del compito di iscrivere i dati nelle banche dati cantonali, oggi non permette di stabilire a livello nazionale se una persona fisica è iscritta nel registro di commercio per uno o più enti giuridici e con quale funzione o potere di firma. Di conseguenza, i dati nel registro di commercio non indicano se si tratta della stessa persone o di due persone diverse con nome e cognome identico o se la stessa persona sia stata registrata con dati identificativi diversi, per esempio con due diverse nazionalità nel caso di una persona con doppia cittadinanza. Per alcuni nomi non è invece possibile stabilire con certezza se si tratta di un uomo o di una donna. Ciò significa che attualmente lo scopo principale del registro di commercio definito nell'articolo 927 capoverso 1 D-CO, cioè registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantire la certezza del diritto nonché la protezione di terzi, è garantito solo limitatamente. Pertanto ora si prevede un sistema d'informazione gestito dalla Confederazione per il trattamento dei dati delle persone iscritte nel registro di commercio, nonché delle loro funzioni e poteri di firma. La banca dati centrale delle persone consentirà in futuro di identificare univocamente a livello nazionale le persone iscritte. A tal fine, in questa banca dati centrale gli uffici cantonali del registro di commercio registreranno per ogni ente giuridico i dati sulle persone fisiche collegandoli ad altre indicazioni quali le funzioni e il potere di firma. Gli uffici cantonali del registro di commercio accedono alla banca dati centrale delle persone mediante interfacce web in una rete protetta e non pubblica. L'uso sistematico del numero d'assicurato
AVS permetterà di allineare periodicamente la banca dati centrale delle persone con la banca dati UPI, facendo sì che i dati siano aggiornati. In questo modo, quando iscrivono dati su persone fisiche, gli uffici cantonali del registro di commercio possono, se del caso, accedere ai dati già disponibili su tali persone, importarli nelle proprie banche dati cantonali e allo stesso tempo verificare che i dati notificati siano aggiornati e corretti. In qualità di gestore della banca dati centrale delle persone, l'UFRC può svolgere compiti amministrativi centrali mediante un'apposita applicazione. Per il resto, l'introduzione della banca dati centrale delle persone non modificherà in alcun modo l'attuale sistema di salvataggio e gestione dei dati in uso nei Cantoni.

Conformemente al capoverso 2, la registrazione giornaliera dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'UFRC. Attualmente, questa banca dati contiene, ad esempio, i dati principali pubblicati nel registro di commercio di 2866

circa 544 200 enti giuridici attivi. Dopo averle approvate, i collaboratori dell'UFRC vi immettono le nuove iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni delle iscrizioni esistenti. I dati pubblici della banca dati centrale degli enti giuridici possono essere consultati da terzi interessati. Sul sito Internet dell'indice centrale delle ditte (Zefix; www.zefix.ch), gestito dall'UFRC, chiunque può consultare, gratuitamente, su scala nazionale e senza dover far valere un interesse, i dati pubblici della banca dati centrale degli enti giuridici mediante una consultazione individuale per via elettronica.

Inoltre, su richiesta l'UFRC offre la possibilità di richiamare elettronicamente gli stessi dati in modo strutturato tramite un'interfaccia web.

Il capoverso 3 impone agli uffici del registro di commercio di inserire giornalmente i dati per l'identificazione delle persone fisiche nella banca dati centrale delle persone. La creazione di tale banca dati migliora la qualità delle informazioni nel registro di commercio e la certezza del diritto. In particolare, la possibilità di eseguire ricerche di persone porta maggiore trasparenza e semplifica l'acquisizione di informazioni per tutti gli interessati. Già oggi gli uffici del registro di commercio verificano, conformemente all'articolo 24a capoverso 1 ORC, l'identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio sulla base di un passaporto o di un documento di identità valido. Secondo l'articolo 24a capoverso 2 ORC, in determinate situazioni, l'identità di una persona fisica può essere verificata anche mediante un atto pubblico o un attestato di firma autenticata. Dopo aver verificato l'identità della persona fisica, gli uffici del registro di commercio registrano i seguenti dati previsti dall'articolo 24b capoverso 1 lettere a­g ORC: il cognome; se del caso, il cognome prima del matrimonio; tutti i nomi nell'ordine corretto; la data di nascita; il sesso; il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza. La pubblicità di questi dati è retta dall'articolo 119 capoverso 1 ORC (art. 24b cpv. 3 ORC).

Il capoverso 4 assegna alla Confederazione la competenza per la sicurezza delle banche centrali degli enti giuridici e delle persone nonché per la legittimità dell'elaborazione dei dati, dal momento che le
gestisce. La Confederazione deve prendere le misure necessarie per evitare l'abuso dei dati ed è responsabile, segnatamente, dell'allineamento dei dati con la banca dati UPI e della gestione del NAVS13 nella banca dati centrale delle persone.

Art. 928c

D. Numero d'assicurato AVS e numero personale

Secondo il capoverso 1, i dati sulle persone iscritte nel registro di commercio contenuti nella banca dati centrale delle persone vengono corredati del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Il numero d'assicurato AVS (NAVS13) non comparirà però mai pubblicamente sugli estratti del registro di commercio o in altri documenti pubblici. Esso è usato come indicatore interno per identificare le persone nella banca dati centrale delle persone. Tale banca dati è collegata alla banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC). L'uso sistematico del NAVS13 è il presupposto per collegare efficacemente la banca dati centrale delle persone con la banca dati UPI. Il collegamento con la banca dati UPI fa sì che i dati contenuti nella banca dati centrale delle persone vengano trattati correttamente. L'uso sistematico del NAVS13 assicura che le persone iscritte siano identificate in modo univoco. Grazie al collegamento della banca dati centrale delle persone con la banca dati UPI e all'uso del NAVS13, in futuro, le modifiche dei dati personali (p. es. il cambiamento del nome o dello stato civile) dovranno essere

2867

notificate al massimo una sola volta al registro di commercio o a un'altra autorità che si avvale della banca dati UPI, nella misura in cui le basi legali lo prevedano.

Secondo il capoverso 2 le autorità del registro di commercio possono comunicare noto il numero di assicurato AVS solo a condizioni restrittive. Da un lato è previsto che sia trasmesso soltanto a servizi e istituzioni che sono autorizzati a usarlo sistematicamente; dall'altro può essere comunicato solo se ciò occorre per adempiere i compiti legali di chi ne riceve comunicazione, in particolare deve trattarsi di compiti «relativi al registro di commercio». Il Consiglio federale stabilirà nella ORC, se del caso, chi esplica tali compiti legali relativi al registro di commercio. Ciò non significa tuttavia che tali servizi e istituzioni saranno automaticamente autorizzati all'uso sistematico del numero d'assicurato AVS; a tale riguardo è determinante l'articolo 50e LAVS. L'obiettivo è di evitare la diffusione del numero d'assicurato AVS, senza impedirne una ragionevole comunicazione nel contesto del registro di commercio. I servizi e le istituzioni che non hanno diritto di usarlo sistematicamente devono ricevere il consenso della persona interessata per utilizzarlo in casi particolari. Il numero d'assicurato è assegnato in particolare a ogni persona che ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 50c cpv. 1 lett. a LAVS); inoltre, se è necessario, per i rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente (art. 50c cpv. 2 lett. b LAVS). Queste disposizioni permettono di assegnare un numero di assicurato AVS anche agli stranieri con domicilio all'estero, che fino a quel momento non avevano un numero AVS. I servizi e le istituzioni autorizzati a usarlo sistematicamente devono adottare misure di sicurezza specifiche, segnatamente affinché venga utilizzato il numero di assicurato AVS corretto e per evitare ogni sua utilizzazione abusiva (art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Se i dati di una persona sono registrati correttamente dall'ufficio del registro di commercio, la banca dati centrale delle persone permette di conoscere il numero di assicurato AVS corrispondente per il tramite dell'UCC (art. 71 LAVS, art. 174 seg. OAVS) e di importarlo nei dati personali Conformemente all'articolo 50a capoverso
1 lettera bbis LAVS, la comunicazione dei dati prevista nel capoverso 2 è consentita a tutti i servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato. Indicando esplicitamente che l'uso deve essere sistematico, anche le autorità del registro di commercio rientrano in tale disposizione e non è pertanto necessaria una modifica dell'articolo 50a LAVS.

Per consentire che i dati sulle persone fisiche inseriti nella banca dati centrale delle persone possano essere pubblicati più facilmente nel registro di commercio, è indispensabile che ­ come previsto nel capoverso 3 ­ i dati vengano associati a un nuovo numero personale. Il numero personale non consentirà di risalire ad altri dati (p. es. il numero d'assicurato AVS) e potrà essere pubblicato. La natura e la struttura del nuovo numero d'identificazione saranno disciplinate nell'ordinanza.

Art. 929

E. Iscrizione, modifica e cancellazione/I. Principi

Il capoverso 1 stabilisce che le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico. Questi tre principi scaturiscono dall'articolo 9 CC e dall'esigenza di chiarezza del registro e garantiscono l'affidabilità del registro di commercio, la tutela dei rapporti giuridici e la certezza del diritto. Imponendo la veridicità delle iscrizioni, il legislatore esige che le iscrizioni nel registro di commercio siano con-

2868

formi alla verità e che i terzi possano fare affidamento su di esse. L'obbligo della veridicità è un corollario del divieto di trarre in inganno42, poiché, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'inganno provocato da un'iscrizione nel registro di commercio presuppone che effettivamente l'iscrizione non sia veritiera43. I destinatari dell'obbligo e del divieto sono ­ fatte salve la struttura e la formulazione delle iscrizioni ­ le persone tenute a presentare la notificazione e le persone che le assistono, ad esempio notai, avvocati e fiduciari. Le iscrizioni nel registro di commercio non devono inoltre ledere un interesse pubblico, inteso come interesse superiore della collettività pubblica o come bene comune che sono sovraordinati agli interessi dei partecipanti alla procedura di iscrizione. Si tratta di tutelare interessi concreti e non di meri interessi generali di carattere economico, sociale e fiscale. Non si potrà pretendere che le autorità del registro di commercio tutelino interessi pubblici generali che vanno al di là di quelli espressamente previsti dalle disposizioni di legge44.

Esempi di tutela di interessi pubblici concreti da parte delle autorità del registro di commercio si riscontrano nell'articolo 1 capoverso 4 della legge federale dell'8 novembre 193445 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) e nell'ambito della previdenza professionale (art. 94 cpv. 1 lett. f ORC).

Il capoverso 2 introduce due ulteriori principi: quello della notificazione e quello della prova documentale. La procedura ordinaria di iscrizione ha inizio con una dichiarazione scritta indirizzata al registro di commercio (in formato cartaceo o elettronico) che chiede l'iscrizione nel registro di commercio di fatti che devono o possono esservi iscritti (art. 15 cpv. 1 ORC). I fatti notificati al registro di commercio per l'iscrizione devono essere documentati secondo il principio della prova documentale: non può essere iscritto nel registro di commercio ciò che non è provato con un documento giustificativo scritto cartaceo o elettronico (art. 15 cpv. 2 e 20 segg. ORC), ad esempio atti pubblici, attestati di esame, verbali, deliberazioni per circolazione degli atti, attestazioni di eredità o dichiarazioni di altro tipo. I documenti giustificativi costituiscono un mezzo di prova
della veridicità dei fatti notificati46.

Non sono pertanto sufficienti le mere dichiarazioni verbali rese dinanzi alle autorità del registro di commercio. La legge prescrive talvolta requisiti di forma e di contenuto per i documenti che vengono utilizzati come documenti giustificativi per un'iscrizione nel registro di commercio (p. es. art. 627, 650 cpv. 2, 702 cpv. 2 e 734 CO). I documenti giustificativi richiesti per l'iscrizione di un determinato fatto sono riportati nell'ordinanza sul registro di commercio, che prevede delle liste di controllo e prescrive determinati contenuti per i documenti giustificativi stessi (p. es.

42

43 44

45 46

Manfred Küng, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VIII, 1. Abteilung: Das Handelsregister und Geschäftsfirmen, 1. Teilband: Das Handelsregister, Art. 927­943 OR, Berna 2001, Art. 929 N 145 seg.

DFT 60 I 55 consid. 2.

Eduard His, in: H. Becker (a cura di), Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VII, 4. Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische Buchführung, Art. 927­964 OR, Berna 1940, Art. 940 N 54; Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12a ed., Berna 2012, § 6 N 53; Clemens Meisterhans, Die Bewilligung als Voraussetzung für die Handelsregistereintragung, REPRAX 1/2012, pag. 43 segg.

RS 952 Eduard His, in: H. Becker (a cura di), Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VII, 4. Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische Buchführung, Art. 927­964 OR, Berna 1940, Art. 932 N 63; Manfred Küng, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VIII, 1. Abteilung: Das Handelsregister und Geschäftsfirmen, 1. Teilband: Das Handelsregister, Art. 927­943 OR, Berna 2001, Art. 962 N 627.

2869

art. 43, 55 e 94 ORC). L'ordinanza sul registro di commercio indica inoltre i requisiti formali generali di un documento giustificativo; i verbali, ad esempio, devono recare la firma del segretario e del presidente dell'organo deliberante (art. 23 cpv. 2 ORC). Le persone che notificano l'iscrizione dovrebbero considerare l'opportunità di consegnare un estratto del verbale, dal momento che la notificazione e i documenti giustificativi sottostanno al principio di pubblicità del registro di commercio e spesso in tali documenti sono presenti informazioni aggiuntive (p. es. dichiarazioni contenenti dati personali sensibili nel verbale di un consiglio di amministrazione) non rilevanti per l'iscrizione. L'ordinanza sul registro di commercio stabilisce nei dettagli quali persone fisiche possono firmare la richiesta di iscrizione nel registro.

Diversamente dalle disposizioni vigenti, per il futuro si potrebbe ipotizzare che anche altre persone, in virtù di una delega speciale, possano procedere all'iscrizione in qualità di sostituti, in particolare per gli inserimenti puramente elettronici.

Il capoverso 3 si riferisce ai casi in cui l'iscrizione non avviene in seguito a una notificazione, ma si fonda su una sentenza o una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa (cfr. art. 19 e 152 segg. ORC), nei casi previsti dalla legge o dall'ordinanza. L'autorità di decisione o il giudice deve trasmettere al registro di commercio competente la decisione o la sentenza esecutive con le indicazioni necessarie per l'iscrizione. L'esecutività con o senza giudicato è stabilita in base al diritto procedurale applicabile [p. es. art. 39 e 55 della legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa (PA); art. 315, 325 e 336 del Codice di procedura civile48 (CPC); art. 61 della legge del 17 giugno 200549 sul Tribunale federale (LTF)], e in parte anche in base a disposizioni speciali [p. es. art. 74 della legge federale del 25 giugno 198250 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)]. Il giudice deve comunicare senza indugio al registro di commercio diverse decisioni in materia di esecuzione in via di fallimento [art. 19 cpv. 1 terzo periodo ORC in combinato disposto con art. 176 cpv. 1 della legge federale dell'11 aprile 188951 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)].

Art. 930

II. Numero d'identificazione delle imprese

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 936a capoverso 1 CO, secondo cui a tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese. Grazie all'uso dell'espressione «ente giuridico» sono ora inclusi esplicitamente anche gli enti secondo la legge del 23 giugno 200652 sugli investimenti collettivi (LICol). Le competenze del Consiglio federale riguardo all'emanazione di disposizioni esecutive concernenti il numero d'identificazione delle imprese si desumono dall'articolo 14 della legge federale del 18 giugno 201053 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI).

47 48 49 50 51 52 53

RS 172.021 RS 272 RS 173.110 RS 831.40 RS 281.1 RS 951.31 RS 431.03

2870

Art. 931

III. Obbligo d'iscrizione e iscrizione volontaria/ 1. Imprese individuali e succursali

Il titolare di una ditta individuale secondo l'articolo 931 capoverso 1 D-CO è sempre una persona fisica ai sensi dell'articolo 11 segg. CC. L'articolo 2 lettera b ORC definisce l'impresa «un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno». L'attività economica è definita come l'attività di una persona finalizzata a una remunerazione (materiale), cioè un'attività lucrativa54. È qui che si traccia il confine con un'attività a scopo ideale: è sufficiente lo scopo di lucro, non sono invece necessarie né l'intenzione di realizzare un profitto, né la prova dello stesso55. L'attività economica può essere indipendente, dal punto di vista giuridico o economico. Un'attività è di tipo indipendente se la persona fisica può definire autonomamente i tempi di lavoro e l'organizzazione interna. Va anche osservato che l'orientamento verso un guadagno costante distingue l'impresa dal negozio giuridico unico od occasionale56. Non è necessario che si tratti dell'attività principale della persona, ed è irrilevante se l'impresa è stagionale (p. es. una sciovia). Determinante è invece che l'attività economica sia oggettivamente esercitata più volte e che soggettivamente alla base della stessa vi sia un intento corrispondente. In considerazione dell'attuale giurisprudenza del Tribunale federale, ciò significa che nel caso di un'impresa indipendente57 coloro che esercitano una professione liberale vanno iscritti nel registro di commercio se l'intento economico è preponderante rispetto al rapporto personale con il paziente o il cliente58, indipendentemente dall'oggetto o dallo scopo dell'attività perseguita nell'ambito dell'impresa59.

Secondo il capoverso 1 è inoltre richiesta una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi per anno d'esercizio. Questo limite è identico a quello previsto per l'assoggettamento all'IVA [art. 10 cpv. 1 e 2 lett. a della legge del 12 giugno 200960 sull'IVA (LIVA)] e, contrariamente ad alcuni pareri espressi nella dottrina, non si applica alle associazioni e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice61. Se una persona fisica è titolare di più ditte individuali, il fatturato annuo delle stesse va sommato (art. 36 cpv. 1 ORC) per evitare l'elusione dell'obbligo di iscrizione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, di regola si costituisce
una sede nel luogo in cui una persona fisica esercita un'attività commerciale per lungo tempo62. La sede può essere costituita da un ufficio, un laboratorio, un negozio, un 54

55 56

57 58 59 60 61 62

Manfred Küng, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VIII, 1. Abteilung: Das Handelsregister und Geschäftsfirmen, 1. Teilband: Das Handelsregister, Art. 927­943 OR, Berna 2001, Art. 934 N 36.

Cfr. DTF 80 I 384, 68 I 110, 63 I 98 e 61 I 127 seg.

DTF 58 I 207 e 84 I 188; Carl Baudenbacher, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530­1186 OR, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (a cura di), 4a ed., Basilea 2012, Art. 552 N 30; Manfred Küng, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VIII, 1. Abteilung: Das Handelsregister und Geschäftsfirmen, 1. Teilband: Das Handelsregister, Art. 927­943 OR, Berna 2001, Art. 934 N 36.

Esercitano libera professione segnatamente i medici, i dentisti, gli ingegneri, gli architetti e gli avvocati (sentenza 4A_526/2008, consid. 4.2).

Sentenza 4A_526/2008, consid. 4.2; quasi identica a DTF 124 III 363 consid. II.2.b, pag. 365.

DTF 130 III 707 consid. 4.2, pag. 711.

RS 641.20 Cfr. Vincent Jeanneret/Olivier Hari, Commentaire Romand, Code Civil I, art. 1­359, Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx (a cura di), Basilea 2010, art. 61 N 9.

Cfr. DTF 103 II 201 e Manfred Küng, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VIII, 1. Abteilung: Das Handelsregister und Geschäftsfirmen, 1. Teilband: Das Handelsregister, Art. 927­943 OR, Berna 2001, Art. 934 N 31.

2871

magazzino, un locale, uno studio, un'officina o altro. In generale, una sede è il luogo in cui è esercitata l'attività economica e di conseguenza può essere diversa dal domicilio civile del titolare.

Gli articoli 641, 778a e 836 CO sull'iscrizione di succursali nel registro di commercio sono abrogati e confluiscono nel capoverso 2, che regola ora l'obbligo di iscrizione sia delle succursali di un ente giuridico con sede principale in Svizzera, sia delle succursali svizzere di società straniere. In assenza di una definizione legale della succursale, la giurisprudenza del Tribunale federale ne definisce la nozione in base alla prassi: una succursale è di fatto un'azienda autonoma, facente parte giuridicamente di una sede principale da cui dipende, ma durevolmente attiva in locali propri e che dispone di una certa indipendenza e autonomia dal punto di vista economico e commerciale63. Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che per le succursali di imprese straniere in Svizzera valgono le stesse condizioni di iscrizione previste per le succursali di imprese svizzere64. In futuro spetterà alla giurisprudenza e alla dottrina sviluppare ulteriormente il concetto di succursale. Le succursali sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

Conformemente al capoverso 3, anche le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro di commercio. Continuano, invece, a non poter essere iscritte nel registro di commercio la società semplice (art. 530 segg. CO) e il trust [art. 149a segg. della legge federale del 18 dicembre 198765 sul diritto internazionale privato (LDIP)].

Art. 932

2. Istituti di diritto pubblico

Il concetto di «istituto di diritto pubblico» corrisponde in sostanza a quello definito nella legge del 3 ottobre 200366 sulla fusione (LFus) e comprende il complesso degli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali dotati di autonomia organizzativa67, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica. Un significativo indizio di autonomia organizzativa è rappresentato dalla disponibilità di un patrimonio distinto68. Altri indizi sono una contabilità e organi propri.

Secondo il capoverso 1, esiste un obbligo di iscrizione se l'istituto esercita «principalmente un'attività economica privata». Il testo di legge si rifà all'articolo 27 capoverso 2 Cost. e si riferisce a qualsiasi attività dell'economia privata finalizzata a conseguire un utile o un guadagno e per cui l'istituto di diritto pubblico è in concorrenza con i privati. Tale attività economica privata deve prevalere sulle altre attività altrimenti previste dal diritto pubblico. L'obbligo di iscrizione per gli istituti di diritto pubblico è indicato in ragione della concorrenza tra ente statale ed ente giuridico dell'economia privata e per motivi di uguaglianza giuridica e trasparenza nelle 63

64 65 66 67

68

Cfr. DTF 117 II 87, 108 II 124, 89 I 413, 81 I 154 158 e 68 I 113 nonché Martin K. Eckert, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530 - 964 OR, Art. 1­6 SchlT AG, Art. 1­11 ÜBest GmbH, 4a ed., Basilea 2012, art. 935 N 2.

DTF 108 II 124 = Pra 1982, 609 segg.

RS 291; cfr. Adrian Tagmann, Handelsregisterrechtliche Behandlung des Trusts bei der GmbH, REPRAX 2/2010, pag. 46.

RS 221.301 Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus), FF 2000 3765 3814 3901.

Marc Amstutz/Ramon Mabillard, Fusionsgesetz (FusG), Kommentar, Basilea 2008, Art. 2 N 14.

2872

relazioni giuridiche. Il Tribunale federale ha inoltre sostenuto in passato in diverse decisioni l'obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico quando gestiscano un'impresa in forma commerciale69. Ha inoltre stabilito che l'iscrizione dell'istituto nel registro di commercio non ha in genere effetto costitutivo. Tuttavia, il diritto pubblico può prevedere che un istituto di diritto pubblico si costituisca solo quando è realizzata l'iscrizione nel registro di commercio. L'iscrizione non procura all'istituto una personalità giuridica se questa non spetta all'istituto in forza del diritto pubblico70. L'iscrizione è eseguita nel registro di commercio competente per la sede dell'istituto. La sede delle persone giuridiche di diritto pubblico, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione (art. 56 CC). Anche la sede degli istituti di diritto pubblico, che non sono persone giuridiche, è il luogo dove si tiene la loro amministrazione, se non disposto diversamente in un atto di diritto pubblico o in un regolamento, ad esempio.

L'istituto di diritto pubblico può richiedere volontariamente di essere iscritto nel registro di commercio anche se non vi è obbligo di iscrizione (cpv. 2).

Art. 933

V. Modifica dei fatti

L'articolo 933 D-CO corrisponde esattamente al vigente articolo 937 CO, che viene ripreso nell'articolo 27 ORC.

Qualora un fatto iscritto subisca modifiche, queste vanno iscritte nel registro di commercio (modifica o cancellazione del fatto). Tale disposizione si applica anche a fatti la cui pubblicazione non è prevista dalla legge, ma che erano stati iscritti nel registro di commercio in quanto ulteriori fatti (art. 30 ORC). Tutte le modifiche devono essere notificate e documentate (art. 929 cpv. 2 D-CO) in conformità alla legge.

Se l'organo superiore di direzione o di amministrazione di un ente giuridico non adempie il proprio obbligo d'iscrizione di una modifica, l'ufficio del registro di commercio deve provvedere d'ufficio all'iscrizione (cfr. art. 152 segg. ORC).

Il diritto delle persone che cessano le loro funzioni di chiedere la propria cancellazione al registro di commercio non è più sancito esplicitamente a livello di legge, poiché si tratta di una materia che può essere disciplinata in modo più flessibile ed esteso nell'ambito dell'ordinanza sul registro di commercio (art. 17 cpv. 2 ORC).

Art. 934

V. Cancellazione d'ufficio/1. Di ente giuridico senza attività commerciale e senza attivi

L'articolo 934 D-CO corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 938a CO. Il campo di applicazione del capoverso 1 viene però esteso poiché si applica a tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio, a prescindere dalla forma giuridica.

L'articolo 155 ORC, che è la disposizione esecutiva dell'articolo 938a CO, utilizza già il concetto di ente giuridico, ma le basi legali di questa disposizione erano con-

69 70

DTF 115 Ib 233 consid. 3, pag. 237, Zuger Kantonalbank; DTF 80 I 383, pag. 384, Oberwalliser Kreisspital e DTF 57 I 315 consid. 3, pag. 319, Aargauische Kantonalbank.

DTF 51 I 212 consid. 2, pag. 232; cfr. anche Claire Huguenin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 ZGB, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (a cura di), 4a ed., Basilea 2010, Art. 52 N 9 seg.

2873

troverse71. La cancellazione d'ufficio presuppone ancora cumulativamente che la società non eserciti più alcuna attività e non abbia più attivi realizzabili. La disponibilità di attestati definitivi di carenza di beni indica che l'ente giuridico è senza attivi. Spesso sono gli uffici d'esecuzione, gli uffici dei fallimenti o le autorità fiscali a comunicare al registro di commercio che l'ente giuridico non ha più attivi realizzabili. Bisogna poi eventualmente procedere a ulteriori accertamenti per stabilire se l'ente giuridico ha definitivamente terminato la propria attività. La presenza di lacune nell'organizzazione di un ente giuridico non indica necessariamente che l'attività non sia più esercitata; in questi casi ha piuttosto la precedenza la procedura riguardante le lacune nell'organizzazione.

La procedura di cui all'articolo 155 ORC è trasposta a livello di legge nel capoverso 2: l'ufficio del registro di commercio deve innanzitutto invitare l'ente giuridico a notificare entro un certo termine la cancellazione o a comunicare di voler mantenere l'iscrizione. Se l'ente giuridico fa valere che l'iscrizione va mantenuta, la procedura è sospesa. Se entro questo termine non è inviata alcuna comunicazione, l'ufficio del registro di commercio può procedere a tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con l'espressione «altri interessati» si intendono in particolare i soci, i creditori, i debitori ecc. L'ufficio del registro di commercio può cancellare l'ente giuridico soltanto se non è stato fatto valere alcun interesse al mantenimento dell'iscrizione anche dopo la pubblicazione.

Il capoverso 3 precisa, rispetto all'attuale articolo 938a capoverso 2 CO, che l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice non appena altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione. Sta al giudice decidere se l'iscrizione dell'ente giuridico va mantenuta o cancellata.

Art. 934a

2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali

L'impresa individuale o a la succursale priva di domicilio legale non è più raggiungibile presso la sede. Per le persone giuridiche e le società di persone la perdita del domicilio legale costituisce una lacuna nell'organizzazione prescritta dalla legge e, in seguito a diffida infruttuosa da parte del registro di commercio a rimediare alla lacuna, viene avviata una procedura giudiziaria in cui il giudice può ordinare, come massima sanzione, la liquidazione con conseguente cancellazione (cfr. art. 731b D-CO). A differenza delle persone giuridiche e delle società di persone, le imprese individuali, cioè le persone fisiche, e le succursali in quanto parte della sede principale non possono essere liquidate. Si rende quindi necessaria una procedura che consenta al registro di commercio di cancellare direttamente le imprese individuali e le succursali prive di domicilio legale.

Non essendo raggiungibili per posta, le ditte individuali senza domicilio legale sono diffidate tre volte nel FUSC dall'ufficio del registro di commercio a notificare entro il termine previsto il nuovo domicilio, pena la cancellazione dal registro. La cancellazione non comporta un pregiudizio irreparabile, poiché una ditta individuale, se mantiene lo stesso numero IDI, può richiedere in qualsiasi momento di essere nuovamente iscritta nel registro di commercio.

71

Cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 7 settembre 2011 (VB.2011.00276), consid. 3.3 e del Tribunale distrettuale di Losanna del 4 gennaio 2011 (PP10.034248), in: Rino Siffert/Florian Zihler, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 92 segg. e pag. 112 seg.

2874

Una succursale svizzera che non dispone più di domicilio legale non è più raggiungibile per posta, tuttavia non è necessario che sia diffidata tre volte nel FUSC se è ancora possibile raggiungere la sua sede principale. A quest'ultima può essere direttamente intimato di notificare un nuovo domicilio per la succursale. Se non viene dato seguito a questa richiesta, l'iscrizione della succursale è cancellata.

Anche le succursali possono essere reiscritte in ogni momento.

Art. 935

VI. Reiscrizione

La reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato oggi è disciplinata dall'articolo 164 ORC, tuttavia non poggia su una base legale formale.

Dato che si tratta di una disposizione importante ai fini pratici, i suoi principali elementi vengono ora disciplinati a livello di legge.

La competenza in materia di reiscrizione spetta al giudice. Competente per la reiscrizione è ora il giudice presso la sede dell'ente giuridico cancellato (art. 40 cpv. 2 D-CPC). È altresì necessario rendere verosimile il sussistere di un eventuale interesse degno di protezione alla reiscrizione.

Le ragioni di cui all'articolo 164 capoverso 1 lettere a­d ORC, che motivano la reiscrizione di un ente giuridico cancellato, sono trasposte, senza modifica, nel capoverso 2 numeri 1­4. I motivi di un'eventuale reiscrizione sono però estesi. La lista non è più esaustiva. In questo modo la giurisprudenza può stabilire nuovi motivi per la reiscrizione72.

Se il giudice ordina la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato, deve allo stesso tempo far sì che siano colmate le eventuali lacune nell'organizzazione prescritta dalla legge. In principio, l'iscrizione dell'ente giuridico cancellato deve essere ripristinata com'era al momento della cancellazione. Se l'ente è reiscritto per chiudere la liquidazione già eseguita, ciò non determina la revoca della decisione di scioglimento della società.

Art. 936

F. Pubblicità ed effetti/I. Pubblicità e pubblicazione in Internet

La possibilità di prendere visione degli atti su cui si fonda un'iscrizione nel registro di commercio, senza dover far valere un interesse, è giustificata dalla funzione pubblica del registro stesso, derivata dal principio della pubblicità. Secondo il capoverso 1 il carattere pubblico riguarda le notificazioni, i documenti giustificativi e le iscrizioni nel registro di commercio. Non sono pubblici, invece, il numero d'assicurato AVS (cpv. 1), la corrispondenza relativa a un'iscrizione (art. 10 ORC), le copie dei documenti d'identità prodotte per l'identificazione di una persona fisica (art. 24a cpv. 4 ORC) e i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali ecc. (art. 62 cpv. 2 ORC) presentati per l'«opting-out». La portata della pubblicità del registro di commercio non cambia rispetto agli articoli 930 CO e 10 ORC.

72

Decisioni del giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo del 13 dicembre 2010 (EO100312/U) e del giudice unico del Tribunale civile di primo grado del Cantone di Ginevra del 27 giugno 2011 (C/8397/2011-13 SP), in: Rino Siffert/Florian Zihler, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 114 segg.

2875

Come già previsto nel messaggio del 21 dicembre 200773 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, la pubblicità comprende anche gli statuti e gli atti di fondazione che, con un negozio giuridico fondato sull'autonomia privata, stabiliscono un ordinamento generale e astratto («legge fondamentale») del rispettivo ente giuridico e che potrebbero pertanto essere importanti anche per dei terzi. Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione di un ente giuridico sono pubblicati gratuitamente in Internet per la libera consultazione (cpv. 2). Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili in loco presso l'ufficio del registro di commercio competente e possono altresì essere resi elettronicamente accessibili in Internet dagli uffici cantonali del registro di commercio, ma soltanto nel quadro di una consultazione individuale: l'interessato deve registrarsi presso il registro di commercio, ad esempio mediante un modulo online o per e-mail, e quindi riceve accesso ai documenti richiesti. Dato che questo servizio comporta dei costi e l'ufficio cantonale del registro di commercio consegna una copia in formato PDF dei documenti richiesti, appare giustificato il versamento di un emolumento. Si vuole così evitare che indicazioni presenti nei documenti giustificativi, ma non rilevanti per l'iscrizione nel registro di commercio, siano pubblicate troppo facilmente in Internet e che i documenti richiesti siano ampiamente diffusi.

Mentre non è possibile eseguire una ricerca nel contenuto dei documenti giustificativi, il capoverso 3 consente di compiere ricerche con determinati parametri nelle iscrizioni accessibili in Internet. Attualmente sono disponibili i seguenti criteri di ricerca: «Ricerca della ditta» e «Ricerca del n. dell'impresa». Inoltre, attualmente è possibile limitare le ricerche con i seguenti parametri: tipo di forma giuridica, Cantone, sede (Comune/località) e per ditte o nomi attivi o cancellati. Ciò permetterà in futuro di ricercare nelle iscrizioni del registro di commercio anche determinate persone o periodi di tempo. Per quel che riguarda la ricerca per persona, il capoverso 3 era già previsto nel messaggio del 21 dicembre 200774 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni. Alcuni Cantoni propongono già questo tipo di funzioni di ricerca nei
registri di commercio cantonali75.

Tutte le modifiche nel registro di commercio devono essere tracciabili. Occorre evitare che gli utenti trovino esclusivamente l'iscrizione consolidata di un ente giuridico nel registro di commercio, cosa che li costringerebbe a ricostruire autonomamente le modifiche apportate. Essi devono poter stabilire cosa sia cambiato in un determinato giorno rispetto al giorno precedente. È per questa ragione che il capoverso 4 prescrive la tracciabilità cronologica delle modifiche.

73

74 75

Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 1456.

FF 2008 1321 1457.

Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, consid. 5.2.8 in relazione con consid. 5.2.2.

2876

Art. 936a

II. Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e inizio degli effetti

Secondo il capoverso 1, le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate elettronicamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Diventano efficaci verso terzi direttamente con la pubblicazione e non più il giorno successivo ad essa, dal momento che la versione elettronica del FUSC è disponibile in Internet 24 ore su 24. Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 931 capoverso 2 CO e nella prassi si riferisce ad esempio alla diffida ai creditori.

L'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e delle sue pubblicazioni continua ad essere delegata al Consiglio federale dall'articolo 943 D-CO.

L'Esecutivo finora ha adempiuto tale compito con l'emanazione dell'ordinanza FUSC.

Art. 936b

III. Effetti

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 933 capoverso 1 CO. Per le iscrizioni pubblicate vale la cosiddetta presunzione di conoscenza: è esclusa l'obiezione che qualcuno non fosse a conoscenza di un'iscrizione pubblicata nel registro di commercio (effetto di pubblicità positivo). Il legislatore sancisce in questo modo la finzione secondo cui il contenuto del registro è generalmente noto. Un'iscrizione nel registro di commercio, ad esempio la modifica della ditta di una società anonima, è quindi considerata un fatto di pubblica notorietà di cui non è, ad esempio, necessario dare prova nel corso di un procedimento giudiziario76. La presunzione di conoscenza inizia quando l'iscrizione nel registro di commercio ha effetto, cioè con la pubblicazione elettronica nel FUSC.

Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 933 capoverso 2 CO. Gli utenti del registro di commercio possono fare affidamento sull'assenza dell'iscrizione di fatti che devono essere iscritti77. Se non è stato iscritto nel registro di commercio, un fatto di cui è prescritta l'iscrizione può essere opposto a un terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva sicuramente conoscenza (effetto pubblicitario negativo).

Il capoverso 3 disciplina inoltre la questione della protezione della fede pubblica in caso di iscrizioni errate. Finora i terzi in buona fede non potevano per legge fidarsi delle iscrizioni non corrispondenti a situazioni di fatto o di diritto. Il diritto del registro di commercio non prevedeva alcuna disposizione a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, presente invece ad esempio nel registro fondiario (art. 973 CC). La dottrina e la giurisprudenza concordano ampiamente sul fatto che la fiducia dei terzi nella veridicità dei fatti iscritti vada protetta78. Contrariamente a quanto previsto nel registro fondiario, nel caso del registro di commercio la buona fede del terzo non è protetta in ogni caso, ma soltanto se non vi si oppongono interessi preponderanti.

Questa limitazione tiene conto del fatto che nel registro di commercio sono iscritti rapporti giuridici tra soggetti in rapporti commerciali, mentre nel registro fondiario 76 77 78

Sentenza 5A. 62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2.

DTF 65 II 85 segg.

Martin K. Eckert, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530­964 OR, Art. 1­6 SchlT AG, Art. 1­11 ÜBest GmbH, 4a ed., Basilea 2012, Art. 933 N 10; Guillaume Vianin, in: Commentaire Romand, Code des obligations II, Basilea 2008, Art. 933 N 25; Guillaume Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, Fribourg 2000, pag. 352; Hans-Ueli Vogt, Der öffentliche Glaube des Handelsregisters, Zurigo 2003, pag. 166 segg., pag. 767 segg.

2877

sono iscritti solo diritti su oggetti. Le iscrizioni nel registro di commercio sono destinate a essere la base di un numero indefinito di affari per un numero indefinito di parti, mentre sulle iscrizioni del registro fondiario fanno affidamento principalmente soltanto le persone coinvolte nell'acquisto79.

Per principio, un terzo può quindi far valere un'iscrizione nel registro di commercio, anche se falsa. Se, ad esempio, il registro di commercio iscrive per errore un importo troppo alto per il capitale accomandato di una società in accomandita, va tutelata la fiducia del terzo in buona fede nell'esattezza della pubblicazione circa la somma fino alla quale la società è responsabile. Lo stesso vale anche per gli aumenti di capitale: non appena il nuovo capitale è iscritto nel registro di commercio, i creditori possono farvi affidamento anche se l'aumento è viziato80. Tuttavia, vanno considerati anche casi in cui l'interesse nel rispetto della situazione effettiva prevale sulla tutela della fiducia. Il Tribunale federale ha, ad esempio, esonerato dalla responsabilità i soci di società cooperative che non avevano ricevuto chiarimenti in merito alla propria responsabilità in occasione della loro dichiarazione di ingresso. Ciò vale però soltanto se davvero non avevano conoscenza della responsabilità personale prevista nello statuto81. In questo esempio la fede pubblica è contrapposta all'interesse legittimo sancito da una norma di protezione (art. 840 cpv. 2 CO) e così relativizzata82. Nei singoli casi va sempre valutato quale interesse sia preponderante83, tenendo presente che all'interesse del terzo in buona fede è assegnato un peso notevole in considerazione dell'importanza del registro di commercio per la funzionalità dei rapporti commerciali. La soluzione rispecchia la limitazione dell'obbligo di verifica dell'ufficio del registro di commercio: se all'iscrizione l'obbligo di verifica è limitato, il solo fatto che vi è un'iscrizione nel registro di commercio non può sanare tutti i vizi84.

79 80 81

82 83 84

Hans-Ueli Vogt, Der öffentliche Glaube des Handelsregisters, Zurigo 2003, pag. 551 segg.

DTF 102 Ib 21, consid. 2, pag. 24; DTF 117 II 290, consid. 4c, pag. 295; cfr. anche DTF 133 III 368, consid. 2.4, pag. 375 seg.

DTF 78 III 33, consid. 6, pag. 40 e consid. 8, pag. 41; cfr. Hans-Ueli Vogt, Der öffentliche Glaube des Handelsregisters, Zurigo 2003, pag. 174 seg. Il Tribunale federale ha deciso in modo analogo per quanto riguarda il socio di una società cooperativa iscritto nell'elenco dei soci e la cui qualità di membro non era però provata; è considerato responsabile soltanto se effettivamente membro (DTF 78 III 33, consid. 8, pag. 42; Vogt, a.a.O., pag. 177).

Hans-Ueli Vogt, Der öffentliche Glaube des Handelsregisters, Zurigo 2003, pag. 756 seg.

Cfr. DTF 78 III 33 consid. 9, pag. 46.

A.M. Guillaume Vianin, La procédure d'inscription: propositions d'aménagement à la lumière des effets de l'inscription, REPRAX 3/2001, pag. 69 seg.

2878

Art. 937

G. Doveri/I. Verifica

Si è consapevolmente rinunciato a riprendere nel testo la giurisprudenza del Tribunale federale85 sulla cognizione in materia di verifica, per consentire alle autorità giudiziarie di sviluppare ulteriormente la giurisprudenza.

La prima parte del periodo corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 1 CO. È inoltre precisato che le autorità del registro di commercio sono tenute a verificare se sono soddisfatte le condizioni legali. Conformemente alla prassi vigente, sono responsabili dell'applicazione di determinate disposizioni del diritto speciale, ad esempio in relazione alla previdenza professionale o alle banche.

La seconda parte del periodo corrisponde al vigente articolo 940 capoverso 2 CO, che viene però formulato senza riferimenti alla forma giuridica, sostituendo il termine «statuto» con i concetti utilizzati nell'ambito del diritto sul registro di commercio «notificazione» e «documenti giustificativi». Un altro adeguamento terminologico interessa la locuzione «contenga quanto la legge richiede», sostituita da «se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali». In questo modo si vuole tenere conto del fatto che i documenti giustificativi devono soddisfare anche i requisiti dell'ORC.

Art. 938

II. Diffida e iscrizione d'ufficio

Se un ente giuridico tenuto all'iscrizione non si registra nel registro di commercio o un ente giuridico iscritto non notifica una modifica di un fatto, il registro di commercio ingiunge alle persone coinvolte di osservare i propri doveri e a tale scopo impartisce loro un termine. In caso di inadempienza entro il termine impartito, procede d'ufficio all'iscrizione. La disposizione corrisponde al vigente articolo 941 CO, a eccezione del fatto che il termine «ufficiali del registro» è sostituito da quello di «ufficio del registro di commercio».

85

Sentenza 4A_363/2013 del Tribunale federale del 28 aprile 2008, consid. 2.1 seg., pag. 6 seg.: «In virtù dell'art. 940 cpv. 1 CO, l'ufficiale del registro è tenuto a verificare se sono soddisfatte le condizioni legali per l'iscrizione. Questa disposizione non esclude l'esame della fondatezza dell'iscrizione. L'iscrizione deve essere conforme alla legge (DTF 125 III 18 consid. 3b pag. 21, 121 III 368 consid. 2a pag. 371). In base alla giurisprudenza, l'ufficiale del registro verifica innanzitutto i requisiti formali previsti dal diritto sul registro di commercio, compreso il rispetto delle norme riguardanti direttamente la tenuta del registro di commercio. Da questo punto di vista dispone di pieni poteri di verifica. Quando è in discussione il diritto materiale e non quello del registro di commercio, il potere di verifica dell'ufficiale del registro è limitato. Secondo l'art. 940 cpv. 2 CO, qualora si tratti dell'iscrizione di persone giuridiche, egli deve verificare in particolare se lo statuto violi disposizioni legali di carattere imperativo e se contenga quanto la legge richiede. Egli è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge imperative istituite nel pubblico interesse o a tutela di terzi, mentre gli interessati devono adire l'autorità giudiziaria civile ai fini dell'attuazione di norme dispositive o che toccano esclusivamente interessi privati. Dato che in taluni casi può essere difficile operare una distinzione, l'iscrizione deve essere rifiutata solo qualora violi manifestamente e inequivocabilmente il diritto, ma non se si basa su un'interpretazione della legge in qualche modo sostenibile, la cui valutazione rimane riservata all'autorità giudiziaria (DTF 125 III 18 consid. 3b pag. 21, 121 III 368 consid. 2a pag. 371, 117 II 186 consid. 1 pag. 188; sentenza 4A.4/2006 del 20 apr. 2006 consid. 2.1, non pubbl. in: DTF 132 III 470 segg.). In casi che riguardavano questioni fondamentali del diritto societario, il Tribunale federale ha sostenuto i liberi poteri di verifica dell'ufficiale del registro di commercio (...)» (citazione originale in tedesco).

2879

Il modo di procedere dell'ufficio del registro di commercio in caso di diffida e di iscrizione d'ufficio è oggi precisato dall'articolo 152 ORC. Il Consiglio federale continua a emanare le disposizioni di esecuzione.

Art. 939

III. Lacune nell'organizzazione

Secondo il titolo marginale dell'articolo 941a CO, l'ufficio del registro di commercio è tenuto a fare richiesta al giudice o all'autorità di vigilanza se rileva lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società, associazioni e fondazioni. Le disposizioni vigenti sono ulteriormente specificate.

L'ufficio del registro di commercio non chiede più di adottare le misure necessarie, ma conformemente al capoverso 2 trasmette l'affare al giudice o all'autorità di vigilanza. Nell'articolo 934 capoverso 3 D-CO, in un contesto simile, è usato il verbo «trasmettere». Questo a sottolineare che l'ufficio del registro di commercio ha soltanto l'obbligo di indicare al giudice o all'autorità di vigilanza le lacune riscontrate nell'organizzazione, in modo che possano prendere nei confronti dell'ente giuridico le disposizioni adeguate. Nel procedimento l'ufficio del registro di commercio non può costituirsi come parte, ciò significa che non può presentare richieste sull'esito dello stesso (richieste a cui il giudice o l'autorità di vigilanza non sarebbero comunque legati), né ha il diritto di interporre ricorso contro gli ordini del giudice o dell'autorità di vigilanza. Allo stesso modo, non possono essere poste a carico dell'ufficio del registro di commercio le spese giudiziarie: né quelle processuali (compresi gli anticipi), né quelle ripetibili. Questa precisazione si è resa necessaria perché a volte i giudici civili hanno assegnato all'ufficio del registro di commercio il ruolo del «richiedente» o dell'«attore» con le relative conseguenze in merito alla ripartizione dei costi, senza tener conto che gli uffici del registro di commercio avevano semplicemente dato seguito al proprio obbligo di notificazione.

Poiché non perseguivano interessi propri con la trasmissione, gli uffici del registro di commercio non avevano neppure alcuna preferenza per un certo tipo di misura e rinunciavano quindi di regola a fare proprie proposte.

Prima di poter trasmettere il caso al giudice o all'autorità di vigilanza, l'ufficio del registro di commercio deve aver rilevato la lacuna in base a delle indicazioni e invitato l'ente giuridico a colmare tale lacuna entro un certo termine. Se l'ente giuridico non dà seguito a questa richiesta, il caso è inoltrato al giudice o all'autorità di vigilanza. Sebbene
l'ufficio del registro di commercio non si costituisca parte in tali procedure, sostiene non di meno le autorità nell'accertamento dei fatti, ad esempio comunicando le sue constatazioni e trasmettendo gli atti necessari.

L'articolo 939 D-CO regola la posizione e i compiti dell'ufficio del registro di commercio per quanto riguarda la constatazione di lacune nell'organizzazione degli enti giuridici iscritti nel registro. Pertanto, si può rinunciare a nominare l'ufficio del registro di commercio negli articoli del CC e del CO relativi alle lacune nell'organizzazione.

Secondo il capoverso 3, l'ufficio del registro di commercio segnala le lacune nell'organizzazione delle fondazioni all'autorità di vigilanza competente. La rimozione delle lacune organizzative nelle fondazioni non soggette all'autorità di vigilanza deve invece essere richiesta al giudice (cpv. 2). Nel caso di lacune nell'organizzazione di società soggette alla LICol, l'autorità competente è la Finma.

2880

Fatta salva la perdita del domicilio, nel caso delle ditte individuali e delle succursali con sede principale in Svizzera normalmente non si rilevano lacune nell'organizzazione. Questi due casi speciali sono pertanto disciplinati nell'articolo 934a D-CO.

Art. 940

H. Ammende

L'entità dell'ammenda rimasta invariata dal 1937 (un importo compreso tra i 10 e i 500 franchi) è aumentata: il limite massimo è fissato a 5000 franchi, mentre si rinuncia all'introduzione di un'ammenda minima. Visti i risultati negativi in sede di consultazione del progetto di revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 200786, si è rinunciato a fare della fattispecie una contravvenzione sanzionata nel Codice penale. All'ufficio del registro di commercio è inoltre riconosciuto un più ampio margine discrezionale, nel senso che può ma non necessariamente deve infliggere ammende. Se l'ufficio del registro di commercio intende irrogare un'ammenda, deve farla precedere da una comminatoria. Con la diffida ad adempiere l'obbligo di iscrizione e di notificazione, va comunicata anche la sanzione in cui si incorre in caso di inadempienza, indicando l'importo esatto o la cornice edittale dell'ammenda87. Agli interessati deve essere chiaro l'importo massimo da pagare se non adempiono il loro obbligo entro il termine previsto.

Art. 941

I. Emolumenti

Il capoverso 1 rappresenta la base legale dell'obbligo di pagare gli emolumenti in relazione al registro di commercio: tutti coloro che determinano l'emanazione di una decisione da parte di un'autorità del registro di commercio oppure le chiedono una prestazione, sono tenuti a versare un emolumento a copertura dei costi causati. Gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento, ma vengono calcolati separatamente.

In particolare, si considerano esborsi i costi di trasmissione e di comunicazione.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina nel dettaglio la riscossione degli emolumenti in un'ordinanza, in particolare per quanto concerne la loro base di calcolo, la responsabilità nel caso in cui più persone siano soggette a emolumenti88, la scadenza, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti, la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti, la rinuncia alla riscossione degli emolumenti e la quota degli emolumenti riscossi che i Cantoni devono versare alla Confederazione.

Le tasse in materia di registro di commercio vanno considerate tributi causali. Con il principio dell'equivalenza e della copertura dei costi introdotti nel capoverso 3 vengono sanciti due principi costituzionali per il calcolo di tali tributi. Secondo il 86

87

88

Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 1459.

Cfr. p. es. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 27 aprile 2011 (ZK2 11 16) e Florian Zihler, Urteil des Kantonsgerichts Graubünden zur Mahnung bei einer Ordnungsbusse und zur Beweislastverteilung bei einer amtlichen Löschung (Art. 153 HRegV), REPRAX 3/2011, pag. 52 segg.

Cfr. messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 1459 seg. (art. 943a D-CO).

2881

principio di equivalenza, l'ammontare del tributo non può essere, nel singolo caso, manifestamente sproporzionato rispetto al valore della prestazione. Non è tuttavia necessario che gli emolumenti corrispondano esattamente all'onere amministrativo sostenuto. In linea di principio, quindi, i parametri schematici per il calcolo degli emolumenti basati su probabilità ed esperienza media non violano il principio di equivalenza. La schematizzazione non deve però condurre a risultati oggettivamente insostenibili o iniqui. Secondo il principio della copertura dei costi, il provento totale degli emolumenti riscossi non deve superare o può superare soltanto in misura esigua i costi complessivi dell'ente pubblico per il ramo dell'amministrazione o l'istituto interessato. Nei costi complessivi vanno computati, oltre alle spese correnti del ramo dell'amministrazione interessato, anche congrui accantonamenti, ammortamenti e riserve89.

Questo articolo e la pertinente ordinanza del Consiglio federale disciplinano in modo definitivo la materia degli emolumenti che possono essere riscossi dagli uffici cantonali del registro di commercio. Non sono ammessi emolumenti cantonali supplementari90 nel settore del registro di commercio.

Art. 942

J. Tutela giurisdizionale

La disposizione attualmente nell'articolo 165 ORC è trasposta a livello di legge. Si rinuncia alla norma riguardante il diritto di ricorrere che risulta comunque dal diritto procedurale applicabile. Il capoverso 1 ripete il principio generale secondo cui la decisione di un'autorità cantonale è impugnabile.

Il capoverso 2 disciplina l'iter ricorsuale cantonale a un'unica autorità giudiziaria di ricorso, come confermato dal Tribunale federale91. I Cantoni possono stabilire se è competente un tribunale amministrativo, un tribunale d'appello o un tribunale commerciale.

Per far sì che, indipendentemente dal diritto procedurale applicabile, il termine d'impugnazione in materia di registro di commercio sia lo stesso per tutta la Svizzera, esso è fissato a 30 giorni nel capoverso 3.

La notifica delle sentenze all'UFRC in qualità di autorità federale di alta vigilanza (cpv. 4) ha lo scopo di permettergli, in casi fondati, di esercitare la sua funzione di vigilanza ricorrendo contro la decisione cantonale presso il Tribunale federale (art. 5 cpv. 2 lett. e ORC).

Art. 943

K. Ordinanza

Le competenze del Consiglio federale di emanare le disposizioni esecutive del vigente Titolo trentesimo (art. 929 cpv. 1, 929a, 931 cpv. 2bis e 3, 936, 938a cpv. 3 CO) sono riunite e presentate in modo chiaro nell'articolo 943. In aggiunta, la Con89

90

91

Cfr. in generale Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ed., Berna 2009, § 58 N 13 e N 19 segg. In particolare in merito alle tasse in materia di registro di commercio: sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 13 luglio 2011 (VB.2010.00372, VB.2010.00659, VB.2010.00660), in: Rino Siffert/Florian Zihler, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 63 segg.

Cfr. in merito alla vigente ordinanza sulle tasse: sentenza VB.2012.00096/VB.2012.00104 del 7 marzo 2012 del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, consid. 4.

DTF 137 III 217.

2882

federazione emana prescrizioni sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative nell'ambito del registro di commercio, sull'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale nonché sulla tenuta delle banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone, sull'indice centrale delle ditte Zefix e sulle modalità della trasmissione per via elettronica.

2.2

Modifica di ulteriori disposizioni del Codice delle obbligazioni

2.2.1

Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo

Art. 581a Dato che la mancanza del domicilio legale o di un domiciliatario è considerata una lacuna nell'organizzazione, anche per le società di persone è necessario un rimando alla relativa disposizione del diritto della società anonima. Oltre che per la perdita del domicilio, si possono avere lacune nell'organizzazione anche nell'ambito della nomina di liquidatori o di rappresentanti degli eredi di un socio. Questa disposizione è parimenti applicabile alle società in accomandita sulla base del rimando all'articolo 619 capoverso 1 CO.

2.2.2

Titolo ventesimosesto: Della società anonima

Art. 629 cpv. 2 n. 4 Ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 lettera h ORC, i promotori devono dichiarare all'ufficio del registro di commercio in un documento giustificativo che all'atto della costituzione non sono stati assunti altri beni ai sensi dell'articolo 628 capoversi 1 e 2 CO (conferimenti in natura e assunzioni di beni), né ne saranno assunti immediatamente dopo la costituzione (previste assunzioni di beni), che non sussistono altre compensazioni di crediti e che non sono stati pattuiti altri vantaggi speciali ai sensi dell'articolo 628 capoverso 3 CO, oltre a quelli elencati nei documenti giustificativi che figurano nel registro di commercio. Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile per tutte le costituzioni questa cosiddetta «dichiarazione Stampa», ora disciplinata anche a livello di legge, per motivi di praticità e di certezza del diritto92. È evidente che la dichiarazione dovrà essere resa nel contesto dell'atto costitutivo ed essere pertanto parte dell'atto pubblico, ragion per cui è introdotta nell'articolo 629 capoverso 2 numero 4 D-CO.

Art. 641 L'articolo può essere abrogato poiché la disposizione del diritto della società anonima sull'obbligo d'iscrizione delle succursali è trasposta nell'articolo 931 capoverso 2 D-CO.

92

DTF 119 II 463 consid. 2c.

2883

Art. 652g cpv. 1 n. 4 Poiché l'articolo 659 capoverso 2 numero 4 D-CO inserisce la cosiddetta «dichiarazione Stampa» nella legge e l'articolo 46 capoverso 2 lettera g ORC prevede tale dichiarazione anche per gli aumenti di capitale, è aggiunto il nuovo numero 4 all'articolo 652g capoverso 1 CO secondo cui la dichiarazione deve far parte delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione in occasione di un aumento di capitale.

Art. 731b cpv. 1, frase introduttiva La mancanza di un domicilio legale o di un domiciliatario è ora qualificata come lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, come peraltro già previsto nel messaggio del 21 dicembre 200793. Il diritto dell'ufficio del registro di commercio di rivolgersi al giudice è invece stralciato, poiché i compiti dell'ufficio del registro di commercio in caso di lacune organizzative risultano già dall'articolo 939 D-CO.

2.2.3

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata

Art. 777 cpv. 2 n. 5 Come nella norma sulla società anonima, nella legge è inserita la cosiddetta «dichiarazione Stampa» (cfr. art. 629 D-CO).

Art. 778a L'articolo può essere abrogato poiché la disposizione sull'obbligo d'iscrizione delle succursali è trasposta nell'articolo 931 capoverso 2 D-CO.

Art. 785 cpv. 2 Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali (art. 777a cpv. 2 CO). Nella prassi questa disciplina comporta problemi poiché all'atto della cessione delle quote sociali, le parti scordano spesso di inserire nel contratto i richiami ai diritti e doveri statutari.

Qualora l'acquirente sia già socio della Sagl, si può tuttavia presumere che sia informato delle vigenti norme statutarie. In tal caso menzionare nuovamente i diritti e gli obblighi nel contratto di cessione è superfluo.

93

Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 1421.

2884

2.2.4

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Art. 828 cpv. 1 L'utilità pubblica è già espressamente prevista dall'articolo 86 lettera b numero 2 ORC tra gli scopi statutari ammissibili per l'iscrizione come società cooperativa. Le società cooperative di pubblica utilità sono contemplate nella prassi del registro di commercio e anche la dottrina le considera ammissibili94. Tuttavia, il Codice delle obbligazioni non prevede esplicitamente la pubblica utilità tra gli scopi delle società cooperative (art. 828 cpv. 1 CO). Quindi, per dare alle società cooperative di pubblica utilità un fondamento giuridico-formale e creare certezza del diritto, l'articolo 828 capoverso 1 viene completato in tal senso.

Art. 834 cpv. 2, secondo periodo Come nella norma sulla società anonima, nella legge è inserita la cosiddetta «dichiarazione Stampa» (cfr. art. 629 D-CO).

Art. 836 L'articolo può essere abrogato poiché la disposizione sull'obbligo d'iscrizione delle succursali è trasposta nell'articolo 931 capoverso 2 D-CO.

2.3

Disposizioni transitorie

Art. 1 L'articolo 1 corrisponde alla consueta disposizione generale sul diritto transitorio.

Rinvia alle disposizioni del Titolo finale del CC, a condizione che le disposizioni successive non prevedano altrimenti (cfr. art. 2 delle disposizioni transitorie).

Art. 2 Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un'attività economica lucrativa devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Questa disposizione transitoria concede agli istituti di diritto pubblico un termine di adeguamento sufficientemente lungo.

94

Carl Baudenbacher, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530­964 OR, Art. 1­6 SchlT AG, Art. 1­11 ÜBest GmbH, 4a ed., Basilea 2012, Art. 828 N 16 e Peter Forstmoser/Franco Taisch/Tizian Troxler/ Ingrid D'Incà-Keller, Der Genossenschaftszweck ­ gestern und heute, REPRAX 2/2012, pag. 25 e 33 con ulteriori rinvii.

2885

2.4

Modifiche di altri atti normativi

2.4.1

Codice civile

Art. 69c cpv. 1 La mancanza del domicilio legale o di un domiciliatario è considerata una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 731b D-CO).

Art. 83d cpv. 1, frase introduttiva La mancanza del domicilio legale o di un domiciliatario è considerata una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 731b D-CO).

Art. 336­348 L'istituto dell'indivisione è un relitto della società prettamente agricola medievale e della prima età moderna. Essa si fonda sull'idea di non dividere l'eredità subito dopo un decesso al fine di evitare il frazionamento dei fondi agricoli95. La nobiltà abbandonò questa pratica nel XIII secolo a beneficio della divisione96. L'istituto è stato accolto nel CC poiché trova il suo fondamento nella consuetudine ed è stato in parte ripreso nelle codificazioni cantonali del diritto privato97. L'intenzione del legislatore federale era quella di legare strettamente un bene ereditario a una data famiglia98.

L'indivisione è definita come un'unione contrattuale di persone legate tra loro da vincoli familiari o ereditari (ovvero parenti) in una comunità giuridica, allo scopo di utilizzare e amministrare durevolmente in comune una data sostanza99. In base al diritto svizzero si tratta di una comunione di beni costituita con atto pubblico, il cui atto costitutivo deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti100. In linea di principio, i partecipanti agiscono collegialmente, ma possono designare un cosiddetto «capo» quale rappresentante dell'indivisione. Tuttavia, la rappresentanza è opponibile ai terzi solo quando il rappresentante è iscritto nel registro di commercio101. L'articolo 150 capoverso 1 ORC prescrive addirittura l'obbligo generale di iscrivere il capo dell'indivisione nel registro di commercio102.

La disciplina dell'indivisione comporta grossi svantaggi: costituzione, gestione e rappresentanza sono onerose, l'organizzazione dei rapporti interni non ha alcuna flessibilità (principio «una testa, un voto» e unanimità103). L'indivisione non ha

95 96 97 98 99 100 101 102

103

Urs Lehmann/Peter Hänseler, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 ZGB, 4a ed., Basilea 2010, Art. 336 N 1 seg.

Cfr. in proposito il Dizionario storico della Svizzera: www.hls-dhs-dss.ch > Indivisione.

Denis Piotet, in: Commentaire Romand, Code Civil I, art. 1­359, Basilea 2010, Art. 336 N 2.

Urs Lehmann/Peter Hänseler, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1­456 ZGB, 4a ed., Basilea 2010, Art. 336 N 17.

Urs Lehmann/Peter Hänseler, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 ZGB, 4a ed., Basilea 2010, Art. 336 N 4.

Art. 337 e art. 342 cpv. 1 CC.

Art. 341 cpv. 3 CC Cfr. anche Rino Siffert, Exoten des Handelsregisters ­ Eintragungen von besonderen Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anleihensobligationen, REPRAX 1/2009, pag. 74 seg.

Art. 340 cpv. 1 CC.

2886

personalità giuridica e i partecipanti ne sono solidalmente responsabili104. Per contro, non presenta speciali vantaggi rispetto alle possibilità date dalla successione indivisa, dalla comunione dei beni, dalla società semplice e dalla fondazione105.

Sotto il profilo fiscale, l'indivisione è trattata da sempre come una società semplice, vale a dire che i suoi proventi vengono tassati come reddito dei singoli partecipanti106.

Non stupisce quindi che l'istituto giuridico dell'indivisione non venga quasi più utilizzato107. Complessivamente, nel registro di commercio sono iscritti circa 50 capi di indivisioni attivi108. Negli ultimi anni sono state eseguite solo 12 nuove iscrizioni, sette delle quali nella Svizzera romanda (cinque nel solo Cantone di Vaud) e cinque nella Svizzera tedesca (rispettivamente una nei Cantoni di Svitto, Argovia e Turgovia e due nel Cantone di Lucerna).

La protezione dei fondi agricoli è oggi garantita dalla legge federale del 4 ottobre 1991109 sul diritto fondiario rurale (LDFR), tra l'altro mediante il divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 58 LDFR) e l'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo (art. 61 LDFR). Il mantenimento di un'eredità si può organizzare con maggior semplicità ricorrendo ad altri istituti giuridici (comunione dei beni, società semplice, fondazione, società in nome collettivo). L'amministrazione dei grossi patrimoni è comunque in genere affidata a strutture professionali. Dal momento che l'istituto giuridico dell'indivisione è obsoleto e nella pratica raramente utilizzato, gli articoli 336­348 CC sono abrogati.

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 13e Le indivisioni costituite prima dell'entrata in vigore della modifica sottostanno al diritto anteriore. Non devono essere sciolte e il capo resta iscritto nel registro di commercio.

104 105 106 107 108 109

Art. 342 cpv. 2 CC Margareta Baddeley, L'indivision de famille (art. 336­348 CC), in: Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire, Zurigo 2005, pag. 70.

Urs Lehmann/Peter Hänseler, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 ZGB, 4a ed., Basilea 2010, Art. 336 N 18.

Cfr. Denis Piotet, in: Commentaire Romand, Code Civil I, Art. 1­359 CC, Basilea 2010, Art. 336 N 3.

Stato 14.02.2014 RS 211.412.11

2887

2.4.2

Codice di procedura civile

Art. 40, rubrica e cpv. 2

Diritto societario e registro di commercio

La reiscrizione nel registro di commercio (cfr. art. 164 ORC) costituisce secondo la dottrina dominante una procedura di volontaria giurisdizione110. Poiché finora la competenza territoriale dei giudici era controversa111, viene stabilito il foro imperativo per la reiscrizione. In deroga all'articolo 19 CPC, vale il foro della sede dell'ente giuridico prima della cancellazione se l'ente giuridico vi conserverà la sua sede dopo la reiscrizione112.

Art. 250 lett. c, frase introduttiva e n. 14 In conformità con l'articolo 248 lettera e CPC, alla reiscrizione di enti giuridici cancellati si applica la procedura sommaria113. L'articolo 250 lettera c numero 14 CPC lo stabilisce esplicitamente.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

I costi d'investimento per lo sviluppo del software per la banca dati centrale delle persone ammontano a circa 250 000 franchi. La costruzione dell'infrastruttura è affidata al Centro servizi informatici del DFGP che gestirà la banca dati centrale delle persone come fornitore di servizi; tali costi ammontano a circa 100 000 franchi. I costi d'investimento totali ammontano quindi a circa 350 000 franchi e sono già stati preventivati nel budget informatico dell'Ufficio di giustizia. I costi annui per la gestione interna della banca dati centrale delle persone ammontano a ulteriori 100 000 franchi. L'UFRC può eseguire compiti amministrativi centrali mediante un applicativo di amministrazione. Per far fronte all'onere aggiuntivo da ciò derivante non occorre che la Confederazione assuma personale supplementare.

La Confederazione continuerà a finanziarsi attraverso la sua quota degli emolumenti in materia di registro di commercio. Secondo il diritto vigente, detta quota ammonta al 15 per cento.

110

Cfr. Edgar Philippin, Observations procédurales sur l'action en réinscription d'une entité juridique radiée, REPRAX 2/2011, pag. 21 seg.; David Rüetschi, Handelsregisterverordnung (HRegV), Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007, Stämplis Handkommentar SHK, Berna 2013, Art. 164 N 32 seg.

111 Cfr. Edgar Philippin, a.a.O., pag. 22 segg.; David Rüetschi, Zum Verfahren der Wiedereintragung ins Handelsregister gemäss Art. 164 HRegV, REPRAX 4/2011, pag. 29 segg.

112 David Rüetschi, Handelsregisterverordnung (HRegV), Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007, Stämplis Handkommentar SHK, Berna 2013, Art. 164 N 34.

113 Cfr. David Rüetschi, Handelsregisterverordnung (HRegV), Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007, Stämplis Handkommentar SHK, Berna 2013, Art. 164, N 33.

2888

3.2

Per i Cantoni

Gli uffici cantonali del registro di commercio dovranno adattare i propri programmi informatici al nuovo diritto in ragione della banca dati centrale delle persone. Nel registrare i dati delle persone fisiche in occasione di un'iscrizione, sono inoltre tenuti a usare il sistema d'informazione ai fini dell'identificazione di persone fisiche e del trattamento uniforme dei dati di tali persone. Soprattutto la fase iniziale comporterà oneri finanziari e di personale supplementari per gli uffici cantonali del registro di commercio, a cui però si contrappone un valore aggiunto sotto forma di maggiore efficienza e certezza del diritto.

3.3

Per l'economia

Il progetto di legge comporta alcune agevolazioni per gli enti giuridici in Svizzera, come ad esempio la semplificazione formale della cessione di quote sociali tra i soci di una Sagl.

La costituzione di una banca dati centrale delle persone permetterà di migliorare la qualità delle informazioni del registro di commercio, come pure la certezza del diritto. In particolare, la possibilità di cercare persone nel registro di commercio determinerebbe una maggiore trasparenza e semplificherebbe la ricerca di informazioni per tutte le parti.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Programma di legislatura

Anche se la revisione di legge qui proposta non figura esplicitamente come misura nel programma di legislatura 2011­2015114 del Consiglio federale né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2011­2015115, essa trova riscontro in molti obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale. Il Consiglio federale intende ad esempio creare condizioni quadro ottimali per l'economia svizzera (obiettivo 2), ottimizzare le capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere (obiettivo 5) e sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (obiettivo 7).

4.2

Strategie nazionali del Consiglio federale

«E-government Svizzera» è il programma congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per organizzare, con l'aiuto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'attività amministrativa nel modo più economico e più comodo per i cittadini. L'obiettivo della strategia di e-government Sviz-

114

Messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011­2015, FF 2012 305 (12.008).

115 FF 2012 447.

2889

zera116 è quello di permettere all'economia e alla popolazione di svolgere in forma elettronica le pratiche con le autorità come pure di modernizzare i processi operativi delle autorità stesse.

La creazione di una banca dati centrale delle persone va di pari passo con l'intenzione di migliorare durevolmente l'offerta online dell'amministrazione. Il conseguente snellimento dei processi operativi e la maggiore utilizzazione in comune delle informazioni rispondono inoltre agli obiettivi della strategia TIC perseguita dalla Confederazione117 e della strategia di e-government Svizzera.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Nonostante i registri riguardino sostanzialmente il diritto pubblico, il presente disegno di legge si fonda sull'articolo 122 della Costituzione federale118 (Cost.), che assegna alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile e della procedura civile. Le disposizioni in materia di registro di commercio sono in stretto rapporto con il diritto civile, poiché permettono segnatamente un'applicazione efficace e uniforme del diritto in materia di associazioni, fondazioni, società e ditte commerciali. Di conseguenza, il Tribunale federale qualifica tali disposizioni come diritto pubblico complementare o diritto civile federale formale e le fa rientrare nel diritto civile119.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'UFRC partecipa ai convegni dello «European Commerce Registers' Forum»120.

La Svizzera cerca di non rimanere ai margini degli sviluppi internazionali in materia di registro di commercio, ad esempio nel campo del commercio elettronico, pur non avendo sottoscritto alcun impegno internazionale in materia.

5.3

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né richiede crediti d'impegno o dotazioni finanziarie.

116

117 118 119 120

Cfr.: www.egovernment.ch > E-Government Svizzera > Basi > Convenzione quadro; Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007­2015).

Cfr.: www.isb.admin.ch > Temi > Strategie > Strategia TIC; Strategia TIC dell'Amministrazione federale 2012­2015.

RS 101 DFT 137 III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii.

Cfr. al riguardo: www.ecrforum.org

2890

5.4

Delega di competenze legislative

Il progetto di legge riprende l'ampia delega di competenze materiali già oggi contenuta nell'articolo 929 CO, su cui si fondano l'ordinanza sul registro di commercio e l'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio.

Inoltre l'avamprogetto istituisce la base legale formale che permette al Consiglio federale di disciplinare mediante ordinanza l'uso sistematico del numero di assicurato AVS, la cooperazione tra le autorità e le modalità di trasmissione per via elettronica.

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