Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

25 febbraio 2015

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Tale modifica riguarda tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (eccetto IndiCa e Fürstentum Liechtenstein).

La modifica concerne le basi per le rendite di vecchiaia in corso e l'adeguamento dei tassi di conversione nell'assicurazione collettiva vita ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

In conformità della tariffa presentata, per quanto riguarda gli affari in portafoglio e gli affari nuovi, a partire dal 2016 dovrà essere applicato un tasso di conversione per gli averi di vecchiaia del regime sovraobbligatorio del 5,601 per cento (U/65) rispettivamente del 5,481 per cento (D/64). Fino al 2015 sono stati impiegati tassi pari al 5,835 per cento rispettivamente al 5,574 per cento.

Con lettera dell'8 ottobre 2014, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per i prodotti della previdenza professionale (rendite di vecchiaia correnti e conversione degli averi di vecchiaia in rendite di vecchiaia correnti, come pure aspettative di rendite per superstiti incluse nel contratto di assicurazione).

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 25 febbraio 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2016 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere 2015-2369

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presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

1° settembre 2015

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA