15.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2014 Estratto: Capitolo I del 6 marzo 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2014.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-0585

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Dipartimento federale degli affari esteri 2010 P 10.3004

Compatibilità della riveduta Carta sociale europea con l'ordinamento giuridico svizzero (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS)

Il 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla Carta sociale europea riveduta (FF 2014 4855), della cui elaborazione è incaricato nel postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 12.3991

Mantenimento dell'ambasciata svizzera in Guatemala (N 16.4.13, Commissione della politica estera CN; S 6.6.13)

La mozione chiede al Consiglio federale di ritornare sulla sua decisione di chiudere l'ambasciata svizzera in Guatemala alla fine di giugno del 2013. Il Consiglio federale aveva deciso la chiusura nell'ambito del pacchetto di misure elaborate in seguito alle misure di risparmio chieste dal Parlamento sulla scia della Verifica dei compiti della Confederazione nell'aprile 2012.

La mozione giustifica la necessità di mantenere l'ambasciata in considerazione dei negoziati in corso per un accordo di libero scambio con l'America centrale, tra cui il Guatemala, delle numerose organizzazioni umanitarie presenti sul posto, del peggioramento della situazione dei diritti dell'uomo in questo Paese e dell'imminente apertura dell'ambasciata del Guatemala a Berna.

Presentata il 20 novembre 2012 dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, la mozione ha sollevato un intenso dibattito nelle due Camere del Parlamento. Il Consiglio nazionale l'ha accolta a grande maggioranza in occasione della sessione straordinaria dell'aprile 2013 e il Consiglio degli Stati ha fatto lo stesso il 6 giugno 2013, nonostante il Consiglio federale avesse proposto di respingerla.

Benché la decisione di chiudere una rappresentanza svizzera all'estero competa esclusivamente al Consiglio federale, il 9 ottobre 2013 quest'ultimo è tornato sulla sua decisione stabilendo di mantenere l'ambasciata svizzera in Guatemala.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2013 P 13.3665

Per un armistizio immediato in Siria (N 27.11.13, Commissione della politica estera CN)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri come può offrire i propri buoni uffici al fine di organizzare il più presto possibile a Ginevra una seconda conferenza di pace sulla Siria con l'obiettivo di giungere a un

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armistizio immediato. La Svizzera deve contribuire affinché alla conferenza, oltre alla coalizione nazionale siriana, sia invitato anche l'Alto Consiglio curdo.

La seconda conferenza dell'ONU per la pace in Siria (Ginevra 2) si è tenuta dal 22 al 31 gennaio 2014 e dal 10 al 15 febbraio 2014 a Montreux sotto l'egida del mediatore per la Siria Lakhdar Brahimi. La Svizzera si è prodigata attivamente per consentirne lo svolgimento. La scelta dei rappresentanti dell'opposizione siriana alla conferenza è stata operata congiuntamente dalla coalizione nazionale e dall'ONU. Benché la Svizzera non abbia avuto alcun influsso diretto su questa scelta, ha sottolineato fin da subito l'importanza di un approccio inclusivo. Ha inoltre organizzato un corso di formazione in tecniche di negoziazione per l'opposizione siriana (inclusa quella curda).

I negoziati si sono conclusi con un nulla di fatto a causa delle profonde divergenze tra le parti in conflitto. Di conseguenza i colloqui di pace sono stati interrotti e nel maggio 2014 Lakhdar Brahimi ha dato le dimissioni.

La Svizzera continua a prodigarsi per una soluzione politica del conflitto e sostiene il lavoro del nuovo inviato speciale dell'ONU in Siria Staffan de Mistura.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'interno Ufficio federale della sanità pubblica 2009 P 09.3665

Studio sulla farmacodipendenza e sul fenomeno dei medicamenti assunti come «smart drugs» (N 25.9.09, Fehr Jacqueline)

2013 P 13.3012

Prescrizione e impiego di stimolanti (N 13.6.13, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

2013 P 13.3157

Potenziamento umano. Doping della mente (N 27.9.13, Ingold)

In adempimento dei postulati, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Medicamenti per il potenziamento delle prestazioni cognitive (www.ufsp.admin.ch > Temi > Alcol, tabacco, droghe > Droghe > Sostanze > Rapporto del Consiglio federale: Medicamenti per il potenziamento della prestazione).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2011 P 10.4055

Strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da malattie rare (N 18.3.11, Humbel)

2011 P 11.4025

Commissione per i casi di rigore nel settore sanitario (N 23.12.11, Pfister Gerhard)

Il 15 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato il «Piano nazionale malattie rare» (www.ufsp.admin > Temi > Malattie e medicina > Malattie rare). Il piano propone 19 misure concrete, suddivise in sette categorie.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2012 P 12.3218

Valutazione degli effetti della revoca del blocco degli studi medici (N 15.6.12, Rossini)

Il postulato incarica il Consiglio federale di procedere a una valutazione degli effetti della revoca del blocco degli studi medici sulla demografia medica nei Cantoni. Nel frattempo il Consiglio federale ha presentato il messaggio del 21 novembre 2012 concernente la modifica delle legge federale sull'assicurazione malattie (Reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno) (FF 2012 8289), il Parlamento ha aderito alle proposte del Consiglio federale e la regolamentazione è entrata in vigore. Una valutazione degli effetti della revoca del blocco degli studi medici non è quindi più d'attualità.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2013 P 13.3366

Assegni di accompagnamento e possibilità di sgravio per chi cura e assiste i propri familiari (N 13.6.13, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 11.411)

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in cui si traccia un quadro della situazione per quanto concerne il sostegno a chi cura e assiste i propri familiari e si illustrano gli interventi necessari («Unterstützung für betreuende und pflegende Angehörige ­ Situationsanalyse und Handlungsbedarf für die Schweiz») e il «Piano d'azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti». Lo scopo del piano è di migliorare le condizioni quadro per permettere a 2574

chi assiste o cura i propri familiari di svolgere questi compiti sul lungo periodo senza che diventino un peso eccessivo. Le misure proposte devono essere attuate di concerto con i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private. Il rapporto è disponibile in Internet all'indirizzo www.ufsp.admin.ch > Temi > Politica della sanità > Assistenza e cura da parte dei familiari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 12.3815

Migliorare la compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie con l'introduzione di fattori di morbilità (N 22.3.13, Gruppo verde liberale; S 9.9.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di elaborare un modello più completo di compensazione dei rischi, che tenga conto del fattore di morbilità. Questo fattore deve includere il fabbisogno di medicamenti dell'assicurato e la patologia che vi è connessa. Il 21 marzo 2014 le Camere federali hanno approvato la modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) che affina ulteriormente la compensazione dei rischi e conferisce al Consiglio federale la competenza di determinare ulteriori indicatori di morbilità che descrivano in modo adeguato il maggior rischio di malattia. Il 15 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza del 12 aprile 1995 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.1; RU 2014 3481) includendo tra gli indicatori della formula di compensazione quello dei «costi dei medicamenti nel corso dell'anno precedente». Questa regolamentazione consente di individuare in futuro gli assicurati con un elevato fabbisogno di medicamenti trattati in regime ambulatoriale e di ridurre ulteriormente l'incentivo alla selezione dei rischi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 M 12.3880

Pubblicazione dei costi amministrativi delle casse malati (N 14.12.12, Moret; S 9.9.13)

La mozione chiede che, ai fini dell'informazione degli assicurati, la Confederazione pubblichi sul suo sito per il confronto dei premi priminfo.ch anche la percentuale dei premi che ogni cassa malati ha destinato ai costi amministrativi l'anno precedente.

La Confederazione ha già adempiuto tale richiesta nell'autunno del 2013 con la pubblicazione dei premi per il 2014. Su priminfo.ch è stato inserito un link intitolato «costi amministrativi», mediante il quale si ottiene una panoramica dei costi amministrativi di tutte le casse malati. Concretamente sono riportati i costi amministrativi dei tre anni precedenti sia in franchi per persona sia in percentuale dei premi di ogni cassa malati. Nella panoramica è inoltre riportato il numero di assicurati di ogni cassa malati. I dati sono aggiornati ogni autunno con la pubblicazione dei nuovi premi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2013 P 12.4132

Nuove possibilità d'investimento per le casse pensioni (N 22.3.13, Gruppo BD)

Il 6 giugno 2014 il Consiglio federale ha adeguato le prescrizioni d'investimento dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 2575

superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1; RU 2014 1585) con effetto dal 1° luglio 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 M 13.3664

Obbligo di versare contributi AVS sulle prestazioni delle fondazioni di previdenza a favore del personale (N 4.12.13, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.6.14)

Il 15 ottobre 2014 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101; RU 2014 3331) con effetto dal 1° gennaio 2015, aumentando l'importo massimo non soggetto all'obbligo contributivo per le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento secondo l'articolo 8ter OAVS a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua e prevedendo una nuova eccezione all'obbligo contributivo per le prestazioni versate ai salariati in casi di rigore.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2014 M 14.3126

Le attività di baby-sitting e simili vanno esonerate dall'obbligo contributivo AVS (N 20.6.14, Schneider-Schneiter; S 16.9.14)

Il 15 ottobre 2014 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101; RU 2014 3331) con effetto dal 1° gennaio 2015, introducendo un'ulteriore disposizione speciale nell'articolo 34d. Questa interessa anche i salari di chi svolge attività di babysitting, conseguiti fino al 31 dicembre successivo al compimento del 25° anno di età e non superiori a 750 franchi per anno civile.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 2012 M 11.4028

Eliminare gli ostacoli burocratici per la costruzione e la gestione di asili nido (N 23.12.11, Gruppo liberale radicale; S 4.6.12) ­ in precedenza UFSP

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha discusso della questione degli asili nido in occasione di una riunione con le autorità cantonali preposte all'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari. In questa riunione si è constatato che tutti i Cantoni fanno uso della facoltà di deroga e attuano con buon senso le prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. Successivamente l'USAV ha svolto una formazione continua con le autorità cantonali d'esecuzione sul principio della proporzionalità nell'esecuzione della legislazione per sensibilizzarle su questo tema.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2002 P 02.3489

Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali; FF 2008 1321; 08.011). Nell'estate 2009 il Parlamento ha scorporato il diritto contabile dal diritto della società anonima. Da questa suddivisione sono nati il progetto 1 (diritto della società anonima) e il progetto 2 (diritto contabile).

Durante la sessione estiva 2013 il Parlamento ha rinviato il progetto 1 al Consiglio federale incaricandolo di integrarvi le prescrizioni dell'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101) (Iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»). Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha posto in consultazione un nuovo avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (RS 220).

Il progetto 2 è per contro stato approvato dal Parlamento il 23 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (RU 2012 6679). In questo modo le richieste del postulato, che contiene esclusivamente le tematiche trattate nel progetto 2, sono già adempiute.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2003 M 02.3470

Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)

La mozione è stata attuata con il nuovo diritto in materia di revisione e di sorveglianza sulle imprese di revisione (soprattutto gli art. 727 segg. del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220; RU 2011 5863], con la legge del 16 dicembre 2005 sui revisori [RS 221.302]), con modifiche puntuali della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (modifica del 28 settembre 2012 [RS 954.1; RU 2013 1103]) e con il nuovo diritto contabile del 23 dicembre 2011 (soprattutto gli art. 957 segg. CO).

Lo stralcio è stato chiesto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali; FF 2008 1321, 08.011). Nell'estate 2009 il Parlamento ha scorporato il diritto contabile dal diritto della società anonima. Da questa suddivisione sono nati il progetto 1 (diritto della società anonima) e il progetto 2 (diritto contabile).

Durante la sessione estiva 2013 il Parlamento ha rinviato il progetto 1 al Consiglio federale incaricandolo di integrarvi le prescrizioni dell'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101) (Iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusi-

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ve»). Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha posto in consultazione un nuovo avamprogetto di modifica del CO (diritto della società anonima).

Il progetto 2 è per contro stato approvato dal Parlamento il 23 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (RU 2012 6679). In questo modo le richieste del postulato, che contiene esclusivamente le tematiche trattate nel progetto 2, sono già adempiute.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2006 P 06.3026

Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld)

Secondo l'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (RS 221.411) i Cantoni mettono a disposizione gratuitamente su Internet le iscrizioni che figurano nel registro principale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 09.3056

Accelerare la procedura di assistenza amministrativa e giudiziaria (N 12.6.09, Gruppo liberale-radicale; S 10.6.10)

La crisi finanziaria ed economica mondiale del 2008 ha scatenato una controversia fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Di conseguenza, la Svizzera ha adottato svariate misure legislative volte a migliorare lo scambio di informazioni in materia fiscale con l'estero e ad adeguarlo agli standard internazionali. La legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (RS 672.5) ­ base legale per l'attuazione degli accordi internazionali nel settore fiscale ­ prevede una procedura snella per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio d'informazioni. All'inizio del 2015, il Consiglio federale avvierà inoltre le consultazioni concernenti l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e l'approvazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la richiesta principale della mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 11.4072

Riesaminare l'esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera (N 16.3.12, Amherd)

Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha adottato e pubblicato il rapporto chiesto dal postulato (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3114

Diritto federale. Conflitti di interesse e soluzioni (S 5.6.12, Recordon)

Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'approccio risolutivo ai conflitti di interessi nel diritto federale (FF 2015 1141).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2012 P 12.3058

Esame di un possibile adeguamento delle designazioni di stato civile (N 28.9.12, Hodgers)

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Verifica degli stati civili (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News) in cui illustra sostanzialmente che, nell'ambito dei lavori sul postulato Fehr 12.3607 Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno, vengono discussi i fondamenti e gli orientamenti di un diritto di famiglia moderno. In tale contesto si tratterebbe principalmente di individuare le forme di convivenza da codificare e i diritti e i doveri correlati da prevedere. Per questo motivo il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, attualmente, non è opportuno adeguare singole designazioni di stato civile.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3917

Rapporto sulla maternità surrogata (N 14.12.12, Fehr Jacqueline)

Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla maternità surrogata (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News). Nel rapporto il Consiglio federale giudica complessivamente insoddisfacente la situazione della maternità surrogata transfrontaliera, che solleva questioni etiche e giuridiche fondamentali di notevole entità. Considerato l'elemento transfrontaliero, non risulta opportuno adottare una soluzione interna. Nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, la Svizzera si adopera quindi per trovare una soluzione multilaterale. Nonostante la situazione permanga insoddisfacente, gli interessi dei minori possono essere tutelati nel singolo caso fondandosi sulle basi legali vigenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.3661

Scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati (N 13.3.13, Commissione delle istituzioni politiche CN)

Il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sullo scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.3980

Rapporto di diritto comparato. Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività di imprese svizzere all'estero (N 13.3.13, Commissione della politica estera CN)

Il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività di imprese svizzere all'estero (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2013 P 13.3365

Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime N 11.6.13, Commissione della politica estera CN)

Il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 13.4187

Esperienze e prospettive a 40 anni dall'adesione della Svizzera alla CEDU (S 19.3.14, Stöckli)

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Esperienze e prospettive a 40 anni dall'adesione della Svizzera alla CEDU (FF 2015 355).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale di polizia 2013 M 10.3917

Accesso da parte della polizia alla banca dati ISA (N 10.9.12, Geissbühler; S 14.3.13)

Con decisione del 29 gennaio 2014 il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità (RS 143.11), entrata in vigore il 1° marzo 2014 (RU 2014 455). Con questa modifica la polizia ha di nuovo accesso alla fotografia registrata nel sistema d'informazione per documenti d'identità come era il caso fino al 1° marzo 2010.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale della migrazione 2011 P 11.3062

Efficacia e costi dell'aiuto al ritorno (N 17.6.11, Müller Philipp)

Il postulato tratta la questione dell'efficacia delle misure adottate dall'Ufficio federale della migrazione nell'ambito dell'aiuto al ritorno. Incarica il Consiglio federale di esaminare approfonditamente l'aiuto al ritorno per richiedenti l'asilo respinti e di sottoporre al Parlamento un rapporto comprendente in particolare informazioni sui costi, sulle ripercussioni e sull'efficacia di tale provvedimento. Il rapporto elaborato sulla base dei risultati della valutazione esterna dell'aiuto al ritorno è stato adottato dal Consiglio federale il 10 giugno 2014 (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3699

Incentrare strategicamente i partenariati in materia di migrazione sulla formazione professionale (N 28.9.11, Pfister Gerhard)

Da un lato, il postulato chiede che la Svizzera investa una parte del credito quadro per il ritorno dei migranti o una parte dell'aiuto allo sviluppo in posti di formazione nei Paesi con cui ha concluso un partenariato in materia di migrazione. Dall'altro, chiede che la Svizzera sostenga progetti concreti volti a promuovere la formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti per portarla al livello svizzero. L'aiuto al ritorno e l'aiuto strutturale devono finanziare progetti occupazionali e di lavoro. Inoltre chiede che in determinati ambiti quali l'assistenza, l'agricoltura, il 2580

settore alberghiero o quello della ristorazione sia stipulato un maggior numero di accordi sui tirocinanti in virtù della vigente legge sugli stranieri. Infine, il postulato incarica il Consiglio federale di determinare con precisione, nell'ambito della sua nuova politica migratoria, quali attori sono competenti e responsabili dell'organizzazione, del coordinamento, dell'assistenza e dell'esecuzione di tali progetti, stilando un pertinente rapporto all'attenzione dell'Assemblea federale.

In questo contesto va menzionato che un gruppo di lavoro interdipartimentale, composto dall'Ufficio federale della migrazione e dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e presieduto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, coordina l'attuazione in materia di formazione professionale nel quadro della strategia internazionale per la formazione, la ricerca e l'innovazione. L'obiettivo perseguito è maggiore coerenza, collaborazione e coordinamento delle diverse attività dell'Amministrazione federale in questo campo.

Nel 2014 il gruppo di lavoro summenzionato ha redatto il Rapporto strategico sulla cooperazione internazionale in materia di formazione professionale, adottato dal Consiglio federale il 19 novembre 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 19.11.2014 > Il Consiglio federale intende rafforzare la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale). Il rapporto sottolinea i diversi obiettivi dell'Amministrazione federale nel campo della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale, le attività in corso in questo settore nonché le priorità strategiche, e propone misure di coordinamento all'interno dell'Amministrazione federale e con i partner svizzeri interessati.

Va inoltre menzionato che la Svizzera ha già investito e continuerà a investire una parte del credito della Cooperazione internazionale in materia di migrazione e della DSC nella formazione e nella creazione di posti di lavoro (p. es. il progetto Nestlé e il progetto in ambito agrario in Nigeria) o nello sviluppo dei Paesi interessati (p. es.

il progetto CTRS in Tunisia).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 10.3066

Lotta contro la criminalità degli stranieri (N 28.9.11, Gruppo PCD-PEV-glp; S 5.3.12)

La mozione chiede principalmente che la Confederazione rimborsi interamente ai Cantoni i costi sostenuti per la carcerazione nel settore dell'asilo. Questa richiesta è stata accolta nella revisione del 14 dicembre 2012 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31), entrata in vigore il 1° febbraio 2014 (RU 2013 4375). Con la revisione è stata creata una base legale per il finanziamento da parte della Confederazione di posti in carcerazione amministrativa. Nell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281) la somma forfettaria per le spese amministrative è stata inoltre portata a 200 franchi in considerazione delle spese di carcerazione effettivamente sostenute dai Cantoni (RU 2014 865).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2581

2012 M 11.3383

Niente viaggi di vacanza per i rifugiati con permesso F (N 28.9.11, Flückiger Sylvia; S 5.3.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di impedire che gli stranieri ammessi provvisoriamente abusino dei diritti loro concessi; a tal fine chiede di reintrodurre la normativa precedente relativa ai viaggi da parte di rifugiati con permesso F e di autorizzare i viaggi all'estero soltanto in determinati casi. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di revocare senza indugio l'ammissione provvisoria nei casi in cui tali viaggi sono stati effettuati senza autorizzazione o indicando falsi motivi. Con l'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, RS 143.5, RU 2012 6049) sono stati reintrodotti i motivi di viaggio per le persone ammesse provvisoriamente (permesso F), validi prima della revisione dell'ODV del 20 gennaio 2010 (RU 2010 621). Le condizioni sono disciplinate all'articolo 9 ODV.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3002

Divieto di entrata sul territorio svizzero. Decisioni e revoche (S 5.3.12, Commissione delle istituzioni politiche CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sul numero annuo di divieti di entrata disposti negli ultimi anni, con l'indicazione dei vari motivi, sul numero annuo di decisioni di sospensione, sull'eventuale abuso in materia di simili decisioni e sulle conseguenze della loro abrogazione. Il 7 giugno 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto e l'Ufficio federale della migrazione ha adeguato le sue direttive (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3304

Prevenzione dei matrimoni forzati (N 15.6.12, Heim)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento della mozione Tschümperlin 09.4229 «Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime» e del presente postulato (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.3250

Schengen/Dublino deve finalmente funzionare (N 17.4.13, Humbel)

Il postulato incarica il Consiglio federale di vagliare un potenziamento del sistema Schengen/Dublino e di sottoporre al Parlamento un rapporto in cui illustri le misure da adottare a tal fine. Il corrispondente rapporto (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News), adottato dal Consiglio federale il 14 maggio 2014, si esprime in merito all'applicazione coerente dell'accordo di Dublino e sull'obbligo della Corte di giustizia europea di attuare con fermezza l'accordo di Schengen/Dublino, affinché Grecia e Italia adempiano i loro doveri. Il rapporto tratta inoltre il tema dell'obbligo di registrazione nella banca dati Eurodac e quello delle domande d'asilo abusive dai Paesi balcanici esentati dall'obbligo del visto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2582

2013 P 13.3771

Asilo. Statistiche sui permessi per casi di rigore (N 15.12.13, Gruppo liberale radicale)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulle statistiche in merito ai permessi per i casi di rigore e le ammissioni provvisorie concessi negli ultimi cinque anni in seguito a una procedura d'asilo. Il postulato chiede che vengano illustrati i motivi che portano a rilasciare un permesso per casi di rigore o un'ammissione provvisoria al fine di corroborare le attuali discussioni sullo strumento dell'ammissione provvisoria.

Il 3 settembre 2014 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto in adempimento del postulato (www.dfgp.admin.ch > Attualità > News).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2583

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Servizio delle attività informative della Confederazione 2011 M 10.3625

Misure contro gli attacchi informatici (N 2.12.10, Commissione della politica di sicurezza CN; S 15.3.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare le basi legali per misure efficaci passive e attive volte ad assicurare e proteggere le reti di dati importanti per la Svizzera e per le infrastrutture del nostro Paese.

Nel quadro della concretizzazione della «Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici (SNPC)» (www.isb.admin.ch > Temi > Cyberrischi SNPC), attuando la misura 16 «Necessità d'intervento: basi legali» sono state rilevate e verificate le basi legali in materia. Gli uffici federali interrogati non hanno constatato alcuna necessità prioritaria di legiferazione e revisione. Su richiesta dell'organo di coordinamento della concretizzazione della SNPC, il 19 settembre 2014 il Comitato direttivo ha dichiarato conclusa la misura. La situazione sarà monitorata dagli uffici federali nell'ambito dell'ulteriore concretizzazione della SNPC e in caso di nuovi risultati, in particolare nell'attuazione delle misure 2 «Analisi dei rischi e della vulnerabilità» e 3 «Analisi della vulnerabilità delle infrastrutture TIC dell'Amministrazione federale», sarà eventualmente oggetto di una nuova valutazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Difesa 2011 P 10.4049

Servizio militare. Convalida delle competenze e delle capacità acquisite (N 18.3.11, Perrinjaquet)

Il Consiglio federale è incaricato di studiare le possibilità esistenti per introdurre la convalida delle competenze e delle capacità acquisite per ogni militare di milizia dell'Esercito svizzero.

In seno all'Esercito svizzero hanno da tempo luogo certificazioni riconosciute come equipollenti anche in ambito civile. Attualmente i militari possono conseguire vari tipi di certificati. Nelle scuole per i quadri dell'esercito è inoltre dispensata una formazione alla leadership unitaria, sistematica e modulare, riconosciuta pure in ambito civile.

Il Rapporto sull'esercito 2010 (FF 2010 7855) ha evidenziato ulteriormente le misure volte ad acquisire quadri qualificati. Sino ad oggi, per il computo di formazioni specifiche dispensate in ambito militare sono stati stipulati nove contratti con scuole universitarie (sette a livello di scuole universitarie professionali, uno a livello di università). L'Università di San Gallo ha addirittura inserito il relativo computo nel regolamento degli studi. La progressiva estensione mira a un computo capillare in tutte le scuole universitarie.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2584

2013 P 12.4130

Concetto a lungo termine per garantire la sicurezza dello spazio aereo (N 22.3.13, Galladé)

Il postulato incarica il Consiglio federale di allestire un concetto che illustri come sarà garantita a lungo termine la sicurezza dello spazio aereo svizzero. Questo concetto illustrerà temi quali l'analisi dei pericoli, gli acquisti di materiale, la griglia temporale, il finanziamento, la cooperazione con i Paesi limitrofi nonché le interfacce tra settore civile e militare.

Il 3 settembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.ddps.admin.ch > Attualità > Informazioni per i media). Il concetto illustra gli sviluppi rilevanti per la Svizzera e le possibilità di garantire la sicurezza a lungo termine e di utilizzazione a fini militari del nostro spazio aereo. Partendo dai compiti delle Forze aeree e dai mezzi attualmente a disposizione spiega che cosa sarà necessario in futuro per la sicurezza dello spazio aereo. Sono inoltre illustrate le possibilità e i limiti della collaborazione con le Forze aeree di altri Stati e con i partner industriali. Il concetto copre tutte le tematiche menzionate dal postulato e fungerà da base per l'ulteriore sviluppo a lungo termine delle Forze aeree.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2585

Dipartimento federale delle finanze Segreteria generale 2013 P 12.4095

Valutazione esterna e indipendente della FINMA (S 11.3.13, Graber Konrad)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) a una valutazione da parte di un gruppo di esperti indipendente ed esterno. Il postulato contiene una serie di domande alle quali un simile gruppo potrebbe fornire le risposte. Le domande riguardano, da un lato, la FINMA in qualità di istituzione, ossia la sua forma giuridica, la sua organizzazione, i suoi compiti e le sue risorse di personale e, d'altro lato, la sua attività di regolazione e di vigilanza.

Il 17 dicembre 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005). Nel suo rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che sotto l'aspetto istituzionale non vi è necessità d'intervento. Soltanto in riferimento agli strumenti e al concetto di vigilanza come pure alle risorse di personale della FINMA, il Governo avverte un certo fabbisogno di miglioramento. La verifica dell'attività di regolazione della FINMA ha mostrato che i principi di regolazione sono rispettati. La preoccupazione talvolta espressa dai rappresentanti del settore secondo cui le ordinanze e le circolari della FINMA non coincidono con leggi e ordinanze sovraordinate si è confermata solo in casi isolati.

Sebbene la verifica degli strumenti di comunicazione impiegati dalla FINMA nel quadro della sua attività di vigilanza non abbia rivelato alcun comportamento scorretto, si è tuttavia constatato che alcuni strumenti di comunicazione sono stati utilizzati come strumenti normativi. Il Consiglio federale raccomanda pertanto alla FINMA di impiegare questi strumenti con moderazione ed esclusivamente ai fini della comunicazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 13.3450

Garanzia di un'attività bancaria dirigente irreprensibile (N 18.6.13, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 12.6.13)

2013 M 13.3410

Garanzia di un'attività bancaria dirigente irreprensibile (S 12.6.13, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 18.6.13)

Le due mozioni identiche incaricano il Consiglio federale, d'intesa con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e nel rispetto della sua indipendenza, di far sì che la FINMA inasprisca la sua politica in materia di garanzia di un'attività bancaria dirigente irreprensibile affinché, qualora si presenti il caso, ai dirigenti bancari venga imposto il divieto di esercizio della professione. Al riguardo la FINMA dovrà fornire dati statistici nel suo rapporto annuale.

Sulla base delle discussioni tra il Dipartimento federale delle finanze e la FINMA, per rafforzare l'effetto preventivo delle sue misure concernenti l'«enforcement» la FINMA ha deciso di conferire maggiore importanza ai procedimenti contro le persone fisiche. Il 30 ottobre 2014 la FINMA ha pubblicato le linee guida relative 2586

all'«enforcement». Queste precisano che la FINMA procede in maniera mirata nei confronti delle persone fisiche responsabili di gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza e tratta le mancanze gravi in via prioritaria. Oltre ai dati statistici figuranti nel rapporto annuale, verrà pubblicato un rapporto separato sulla prassi in materia di «enforcement».

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2013 M 12.3828

Rivedere l'aggregazione amministrativa e gerarchica del delegato al plurilinguismo (N 14.12.2012, Maire Jacques-André; S 20.6.13) ­ in precedenza UFPER

Dato che il posto di delegato al plurilinguismo dovrà essere rioccupato, la mozione incarica il Consiglio federale di modificare l'articolo 8 dell'ordinanza sulle lingue (OLing; RS 441.11) allo scopo di aggregare tale carica alla Cancelleria federale o allo Stato maggiore del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

La modifica dell'OLing, entrata in vigore il 1° ottobre 2014 (RU 2014 2987), risponde alle richieste contenute nella mozione: ai sensi dell'articolo 8b capoverso 1 il delegato al plurilinguismo della Confederazione è aggregato al DFF.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 13.3282

Per un miglioramento dei metodi di lavoro della FINMA (N 21.6.13, de Bumann)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sul rispetto delle procedure d'elaborazione delle comunicazioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), sulla loro legalità e sul loro carattere vincolante.

Il 17 dicembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005). Per quanto riguarda il contenuto del rapporto si rinvia alle spiegazioni riguardanti il postulato Graber Konrad 12.4095 Valutazione esterna e indipendente della FINMA.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 12.4121

Ripercussioni dell'attività normativa della FINMA sulla piazza finanziaria ed economica svizzera (N 16.9.14, de Courten)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se e in quale modo l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia rispettato le proprie competenze in ambito normativo nel corso degli ultimi anni.

Il 17 dicembre 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005). Per quanto riguarda il contenuto del rapporto si rinvia alle spiegazioni riguardanti il postulato Graber Konrad 12.4095 Valutazione esterna e indipendente della FINMA.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2587

2014 P 12.4122

Basta con la burocrazia della FINMA. Per una FINMA forte ed efficace (N 25.9.14, Schneeberger)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sull'efficienza dell'attività dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e di procurarsi a tal fine il parere anonimizzato dei fornitori di servizi finanziari. Il rapporto deve analizzare la densità normativa, la frequenza e la rapidità delle modifiche normative e sottoporre al consiglio d'amministrazione della FINMA gli adeguamenti operativi da attuare e al Parlamento le modifiche legislative necessarie affinché la FINMA sia maggiormente in grado di adempiere il suo mandato legale.

Il 17 dicembre 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005). Per quanto riguarda il contenuto del rapporto si rinvia alle spiegazioni riguardanti il postulato Graber Konrad 12.4095 Valutazione esterna e indipendente della FINMA.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Organo direzione informatica della Confederazione 2014 P 13.4062

Progetti IT della Confederazione. Come procedere?

(S 18.3.14, Eder)

2014 P 13.4141

Progetti IT della Confederazione. Quo vaditis?

(N 19.3.14, Gruppo liberale radicale)

I postulati incaricano il Consiglio federale di presentare un rapporto sugli insuccessi di grandi progetti TIC dell'Amministrazione federale. Per garantire una valutazione indipendente e approfondita, l'Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) dell'Università di San Gallo è stato incaricato di analizzare i grandi progetti TIC dell'Amministrazione federale, trarne insegnamenti e proporre misure.

Al fine di migliorare la situazione l'IWI ha proposto complessivamente 14 misure che riguardano tre aree di intervento per grandi progetti TIC. Nell'area di intervento «Base» si tratta di creare condizioni quadro, nell'area di intervento «Selezione» si tratta di autorizzare e rafforzare i controlli e nell'area di intervento «Potere» viene indicato come sviluppare ulteriormente le capacità di direzione e controllo. Nel suo rapporto il Consiglio federale spiega che diverse misure raccomandate dall'IWI sono già state attuate o sono in fase di attuazione. Tuttavia, l'Esecutivo intende esaminare tutte le misure proposte e attuarle in modo armonizzato con quelle già in corso.

Inoltre, entro fine aprile 2015 intende elaborare le sue istruzioni per i progetti chiave TIC e quelle per il portafoglio TIC della Confederazione. Per agire a breve termine sul controllo dei grandi progetti, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti di esaminare entro gennaio 2015, sulla base di una griglia uniforme di analisi elaborata dall'IWI, i loro progetti TIC in corso i cui costi complessivi superano i 5 milioni di franchi. Il Dipartimento federale delle finanze presenterà al Consiglio federale un rapporto consolidato sui risultati nell'ambito del controlling strategico delle TIC.

Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato e pubblicato un rapporto sugli accertamenti e sulle misure in merito a grandi progetti TIC dell'Amministrazione federale («IKT-Grossprojekte des Bundes ­ Erkenntnisse und Massnahmen»; www.efd.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Comunicati stampa dal 2005

2588

> Grandi progetti TIC della Confederazione ­ Accertamenti e provvedimenti [28.11.2014]).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2007 P 06.3570

Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)

Il postulato invita il Consiglio federale a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

In adempimento del postulato, il 13 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sugli svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale («Benachteiligung des international tätigen Schweizer Flugpersonals»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3513

Piano programmatico per un mercato finanziario concorrenziale in condizioni quadro mutate (N 28.9.12, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato invita il Consiglio federale a descrivere in un rapporto la futura evoluzione del mercato finanziario svizzero, tenendo in considerazione la strategia che ha approvato per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e conforme sotto il profilo fiscale. Il rapporto deve fornire una visione economica globale del settore, presentare una valutazione degli sviluppi futuri dei posti di lavoro e del valore aggiunto nonché proporre le misure necessarie per una maggiore competitività.

In adempimento del postulato, il 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari). Il Consiglio federale ha inoltre deciso di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei settori interessati per approfondire le proposte formulate nel rapporto. Il gruppo di lavoro ha comunicato i suoi primi risultati il 5 dicembre 2014 e prosegue con i suoi lavori.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2589

Amministrazione federale delle finanze 2006 P 06.3331

Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico)

2007 P 06.3636

Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

2007 M 06.3306

Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)

Il postulato 06.3331 invita il Consiglio federale a presentare una panoramica delle conseguenze della privatizzazione delle imprese di telecomunicazione in Europa. Il postulato 06.3636 incarica il Consiglio federale di esaminare le domande poste in varie mozioni (trasmesse solo in parte) sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom e di dare una risposta al riguardo attraverso un rapporto. Infine, la mozione 06.3306 invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un progetto sul futuro della partecipazione della Confederazione in Swisscom.

Per rispondere ai tre interventi, il Dipartimento federale delle finanze ha elaborato un rapporto esaustivo all'attenzione del Parlamento che è stato posto all'ordine del giorno dal Consiglio federale nel mese di ottobre del 2008. Il trattamento di questo rapporto è stato tuttavia sospeso a causa della grave crisi finanziaria che in gran parte ha relegato in secondo piano le discussioni sulle privatizzazioni in Svizzera e all'estero ma anche a causa dei lavori per la valutazione dello sviluppo del mercato delle telecomunicazioni. Su alcuni aspetti il rapporto è stato aggiornato per l'ultima volta all'inizio del 2010. Da allora il mercato delle telecomunicazioni, caratterizzato da una forte dinamica, ha subito profondi mutamenti tanto che sarebbe necessaria una rielaborazione completa del rapporto. Come il Consiglio federale ha indicato in dettaglio nel rapporto del 19 novembre 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo (www.bakom.admin.ch/i > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni), il beneficio di tale revisione appare molto incerto. Una discussione di massima sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom e su ulteriori passi verso la privatizzazione non dovrebbe portare a grandi risultati.

Più ragioni portano a questa valutazione: in primo luogo la partecipazione maggioritaria della Confederazione in Swisscom non si è rilevata essere un ostacolo alla capacità di innovazione dell'impresa. Al contrario, grazie alla prospettiva d'investimento a lungo termine della Confederazione, gli investimenti di Swisscom nello sviluppo su scala nazionale di un'infrastruttura di comunicazione performante sono stati piuttosto
favoriti. Siccome anche in futuro la necessità di operare investimenti rimarrà elevata, è opportuno mantenere l'attuale partecipazione maggioritaria in Swisscom. In secondo luogo, di fronte agli scandali in materia di protezione dei dati che hanno segnato gli ultimi anni e all'aumento dei rischi informatici, la sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture di comunicazione hanno assunto maggiore importanza. Accanto alle misure sul piano tecnico, legale e organizzativo, anche la partecipazione maggioritaria della Confederazione in parti essenziali dell'infrastruttura delle telecomunicazioni può contribuire a garantire la sicurezza e la qualità della trasmissione dei dati. In terzo luogo, data la situazione attuale del mercato, dal punto 2590

di vista della Confederazione sembra poco vantaggioso spingersi oltre nella privatizzazione di Swisscom a causa di aspetti di politica finanziaria. Visto il livello storicamente basso dei tassi di interesse, il reddito da dividendi della Confederazione supera i risparmi che si potrebbero realizzare grazie alla riduzione del debito della Confederazione con i proventi della privatizzazione.

Detto ciò questa partecipazione solleva ancora alcuni problemi. Oltre ai rischi finanziari inerenti all'investimento di 12,5 miliardi di franchi in un'unica impresa bisogna in particolare menzionare i conflitti di ruolo della Confederazione. La Confederazione è legislatore, regolatore e autorità di sorveglianza sul mercato delle telecomunicazioni pur avendo un interesse finanziario, dovuto alla sua partecipazione, affinché Swisscom resti un leader prospero in questo stesso mercato. Tuttavia, grazie alla separazione istituzionale dei differenti ruoli è stato finora possibile ridurre in larga misura questi conflitti di interessi.

Nel complesso, le ragioni a favore del mantenimento della partecipazione maggioritaria della Confederazione in Swisscom hanno assunto maggiore importanza in questi ultimi anni. Per questo motivo nel rapporto 2014 sulle telecomunicazioni il Consiglio federale ritiene che la partecipazione maggioritaria della Confederazione debba attualmente essere mantenuta. Bisognerà tuttavia osservare attentamente l'evoluzione di Swisscom. Il Consiglio federale sottoporrà un progetto all'Assemblea federale se dovesse arrivare alla conclusione che, dopo aver ponderato i vantaggi e i rischi, sia necessario ridurre questa partecipazione maggioritaria. Al momento il Consiglio federale preferisce optare per questa via diretta anziché rispondere con un progetto a domande che oggi non vengono più poste nello stesso modo rispetto all'epoca del deposito degli interventi.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione e i postulati.

2012 P 12.3412

Verifica del rispetto dei principi della NPC (S 13.9.12, Stadler)

Il postulato incarica il Consiglio federale di indicare quali sono le disposizioni del diritto federale che, dalla votazione popolare del 28 novembre 2004 sui principi costituzionali della NPC, derogano fondamentalmente a questi principi di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e ad altri principi organizzativi iscritti nella Costituzione federale. Il rapporto sul rispetto dei principi della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) («Einhaltung der Grundsätze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantone (NFA); www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005), adottato e pubblicato dal Consiglio federale il 12 settembre 2014, presenta i principi costituzionali interessati (principio di sussidiarietà, principio dell'equivalenza fiscale, rispetto dell'autonomia organizzativa e finanziaria dei Cantoni, ma anche il principio del federalismo esecutivo) e la loro relazione. Come richiesto nel postulato, sono stati esaminati tutti gli atti normativi adottati tra fine 2004 e fine 2013 che avevano per oggetto la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Dalla verifica è emerso che: ­

i Cantoni sono stati interessati in misura diversa dai circa 120 pertinenti progetti;

­

per quanto riguarda una parte cospicua degli atti normativi, l'adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni è stato disciplinato secondo il principio del federalismo esecutivo; 2591

­

si constata una certa tendenza alla centralizzazione;

­

la tendenza alla centralizzazione è dovuta in parte al sistema e quindi rende necessaria a tempo debito un'ulteriore verifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel quadro di un pacchetto globale o di un aggiornamento formale e materiale del diritto federale;

­

14 atti normativi ovvero soltanto il 12 per cento dei progetti hanno importanti ripercussioni finanziarie (ripercussioni di oltre 10 mio. di fr.) per la Confederazione e/o i Cantoni;

­

l'adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni è stato disciplinato secondo implicazioni finanziarie rilevanti, perlopiù secondo i principi della NPC;

­

nel caso di quattro progetti con importanti ripercussioni finanziarie o con un margine decisionale sostanziale dei Cantoni è discutibile se il principio di sussidiarietà e il principio dell'equivalenza fiscale siano stati osservati, mentre l'autonomia organizzativa e finanziaria dei Cantoni è stata generalmente rispettata;

­

riguardo all'osservanza del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale occorre tuttavia considerare che questi principi lasciano un margine discrezionale relativamente ampio;

­

globalmente i principi della NPC sono stati osservati e rispettati sia nell'elaborazione dei progetti che nelle deliberazioni parlamentari sugli stessi progetti.

Il principio di sussidiarietà e il principio dell'equivalenza fiscale sono due massime fondamentali dello Stato federale svizzero che rivestono grande importanza per un rafforzamento durevole del federalismo e per l'adempimento efficace delle prestazioni statali. Occorre far rispettare i relativi principi anche nella pratica quotidiana della politica. Pertanto, nei messaggi su progetti normativi relativi alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in futuro, laddove opportuno, saranno previste considerazioni sull'osservanza del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale del personale 2012 P 12.3644

Direzione della politica del personale (1). Ripartizione dei compiti in materia di personale in seno alla Confederazione e ai dipartimenti (N 18.9.12, Commissione della gestione CN)

In adempimento del postulato, il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla direzione della politica del personale e la ripartizione dei compiti in materia di personale in seno alla Confederazione e ai dipartimenti («Steuerung der Personalpolitik. Verteilung der Aufgaben im Personalbereich des Bundes und der Departemente»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2592

2012 P 12.3646

Direzione della politica del personale (3).

Verifica della gestione delle risorse in materia di personale (N 18.9.12, Commissione della gestione CN)

In adempimento del postulato, l'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla direzione della politica del personale e la verifica della gestione delle risorse in materia di personale («Steuerung der Personalpolitik. Prüfung des Ressourcenmanagements im Personalbereich»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 12.3647

Direzione della politica del personale (1).

Rafforzare la posizione dell'UFPER in vista di una centralizzazione della politica del personale (N 18.9.12, Commissione della gestione CN; S 10.12.12)

Il Consiglio federale condivide la richiesta della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Ritenendo necessario intervenire in particolare nel settore dei sistemi informatici delle risorse umane, ha rafforzato le competenze dell'Ufficio federale del personale nel quadro della revisione del 20 novembre 2013 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3; RU 2013 4379).

In tal modo è stato possibile conseguire nell'Amministrazione federale una gestione del personale più efficiente e meno costosa. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2006 P 06.3042

Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)

Nel rapporto sulla semplificazione dell'imposta sul reddito («Vereinfachung der Einkommensbesteuerung»; www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Berichte > 2010), pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ottobre del 2010, sono stati spiegati i motivi a favore di un'imposta duale sul reddito. Inoltre, sono state trattate diverse domande sull'implementazione di un'imposta liberatoria sulla sostanza mobiliare privata (principio del debitore contrapposto a quello dell'agente pagatore, integrazione nel sistema federalistico svizzero, determinazione dell'oggetto dell'imposta, importo dell'aliquota dell'imposta liberatoria, aspetti di diritto costituzionale e di equità fiscale). Queste riflessioni hanno costituito le basi per il rapporto sull'imposta duale, adottato dal Consiglio federale il 19 settembre 2014 («Duale Einkommenssteuer»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 07.3504

Nuovo certificato di salario (N 11.6.09, Engelberger)

Nel settembre del 2007 il Consiglio federale ha raccomandato di accogliere il postulato e incaricato la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) di occuparsi della valutazione richiesta, che è stata effettuata sulla base di due studi. Nei mesi di giugno e luglio del 2008 è stato realizzato un sondaggio qualitativo tramite un questio2593

nario. Nell'autunno del 2008 è stata poi realizzata la seconda parte dell'inchiesta sulla base del metodo «standard cost model». I risultati sono stati pubblicati nel rapporto della SECO del 19 febbraio 2009 Valutazione dei costi del nuovo certificato di salario (www.seco.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa 2009). Il rapporto giunge alla conclusione che i timori legati all'introduzione del nuovo certificato di salario (NCS) non sono attestati dai risultati di questi due studi. In generale le risposte delle imprese hanno mostrato che il NCS provvede a maggiore trasparenza e chiarezza e comporta uno sgravio amministrativo, soprattutto per le piccole e medie imprese. Le analisi hanno inoltre indicato che con il NCS le prescrizioni vengono maggiormente rispettate e che è possibile effettuare correzioni in caso di errori nei dati e nell'allestimento del certificato di salario.

In occasione delle deliberazioni dell'11 giugno 2009 nel Consiglio nazionale, l'autore del postulato ha preso conoscenza del rapporto della SECO, ma ha riscontrato l'assenza di indicazioni concernenti le ripercussioni fiscali in relazione all'introduzione del NCS. Egli ha dunque richiesto al Consiglio federale un ulteriore rapporto di valutazione su questo tema. La Camera ha accolto il postulato con 111 voti a favore e 54 contrari.

Poiché la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone di dati che permettano di esprimersi sulle ripercussioni fiscali in relazione all'introduzione del NCS, nel 2014 il gruppo di lavoro sul certificato di salario della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) è tornato ad occuparsi del tema. Nella sua seduta del 17 settembre 2014 la CSI ha preso atto che i chiarimenti effettuati presso i Cantoni hanno mostrato l'impossibilità di formulare in particolare dichiarazioni concernenti eventuali aumenti di gettito fiscale registrati in seguito all'introduzione del NCS. I Cantoni non sono in grado di fornire informazioni in merito, poiché in genere le singole voci non vengono elaborate elettronicamente né nel vecchio né nel nuovo certificato di salario. Per questa ragione non è possibile analizzare in modo più approfondito gli scostamenti (eventuale maggiore gettito fiscale). Per poter fornire indicazioni in merito a un eventuale aumento del gettito fiscale si sarebbe dovuto obbligare
i datori di lavoro, per il primo periodo fiscale dopo l'introduzione del NCS, ad allestire un certificato di salario secondo la vecchia prassi e la nuova direttiva. Un tale obbligo non sarebbe tuttavia stato possibile e avrebbe causato un considerevole e sproporzionato dispendio amministrativo per i datori di lavoro, i contribuenti e le amministrazioni delle contribuzioni cantonali.

Il Consiglio federale ritiene per quanto possibile adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 10.3340

Imposizione delle prestazioni di aiuto sociale e sgravio fiscale del minimo vitale (S 31.5.10, Commissione dell'economia e dei tributi CS 09.300; N 9.12.10, S 14.3.11)

La mozione è stata trasformata in mandato d'esame (rapporto del Consiglio federale) il 14 marzo 2011. Successivamente, nel giugno 2012, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha incaricato la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) di analizzare le ripercussioni dell'imposizione delle prestazioni di aiuto sociale e della riduzione individuale dei premi come pure dello sgravio fiscale del minimo vitale sull'esempio dei Cantoni di Berna e Neuchâtel. Il rapporto della COSAS del dicembre 2012 costituisce la base del rapporto del Consiglio federale.

Quest'ultimo è stato ultimato nel secondo semestre 2013 in seno all'Amministra2594

zione federale ed è stato adottato e pubblicato dal Consiglio federale il 20 giugno 2014 (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione trasformata in mandato di esame e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 10.4046

Distribuzione del benessere in Svizzera (N 17.6.11, Fehr Jacqueline)

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha avviato i lavori per la stesura di un rapporto nel marzo 2013 in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica. Il principale obiettivo del rapporto è la discussione sulla ripartizione, sulla ridistribuzione e sull'evoluzione del reddito (e delle componenti del reddito) e della sostanza delle economie domestiche domiciliate in Svizzera. Sono state analizzate anche l'evoluzione e la struttura delle spese di consumo. Oltre alle valutazioni per l'intera Svizzera sono state effettuate analisi puntuali della distribuzione regionale del benessere. Le analisi si basano sui dati dell'indagine sul budget delle economie domestiche per il periodo 1998­2011 e sui dati fiscali della Confederazione (serie temporali fino alla serie attuale per il 2010). Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla distribuzione del benessere in Svizzera il 27 agosto 2014 («Verteilung des Wohlstands in der Schweiz»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2013 M 12.3337

Controlli al confine in caso di mancato rispetto dell'accordo di Dublino (N 14.6.12, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 4.6.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di intensificare i controlli ai confini con quegli Stati che non applicano in modo soddisfacente l'accordo di Dublino. Nella mozione viene menzionata l'Italia.

Per adempiere la mozione, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) ha lanciato l'operazione di rinforzo «Méditerranée». Dal 2013, nel quadro di questa operazione in Ticino sono stati effettuati impieghi di rinforzo della durata di 77 settimane. 453 membri del Cgcf provenienti da altre regioni sono stati trasferiti temporaneamente in Ticino, dove hanno prestato complessivamente 2718 giorni lavorativi. Queste misure proseguiranno fino a nuovo avviso.

Per sorvegliare il confine meridionale, l'esercito svizzero ha messo a disposizione del Cgcf i suoi elicotteri, realizzando 58 impieghi nel 2013 e 59 fino a novembre 2014. Nel 2013 e nel 2014, in Ticino i ricognitori telecomandati dell'esercito svizzero hanno compiuto rispettivamente 9 e 14 voli. Inoltre, per reagire alla situazione al confine meridionale in modo tempestivo, nel 2013 il Cgcf si è avvalso 9 volte dei servizi di società specializzate nel noleggio di elicotteri e 14 volte nel 2014. In questi ultimi due anni, al confine meridionale sono stati prestati impieghi con mezzi aerei per un totale di 320 ore.

2595

Infine, per mitigare gli effetti della migrazione illegale in Svizzera il Cgcf sfrutta il suo margine di manovra. Per la Svizzera, i trasferimenti formali mediante il sistema Dublino non sono l'unico mezzo per rinviare migranti irregolari verso l'Italia. Nel 2013, grazie ai buoni rapporti con le autorità italiane di controllo alle frontiere, il Cgcf ha riconsegnato all'Italia, direttamente e senza formalità, 1283 migranti irregolari ai valichi di confine ticinesi e sulla linea del Sempione. Nel 2014, fino a novembre sono stati riconsegnati per la via di servizio abbreviata 1747 migranti irregolari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 M 12.3071

Aumentare l'effettivo del Corpo delle guardie di confine (N 17.4.13, Romano; S 23.9.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di concedere un aumento dell'effettivo autorizzato del Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Contrariamente a mozioni analoghe, chiede al Consiglio federale di aumentare l'effettivo del Cgcf senza specificare il numero di posti supplementari auspicati. La mozione è stata trasmessa alle Camere federali nella sessione autunnale 2013. La mozione 12.3180 Aumento degli effettivi per il corpo delle guardie di confine, depositata il 15 marzo 2012 dal consigliere nazionale Hans Fehr, che chiede di aumentare gli effettivi di 100­200 guardie di confine, è stata respinta dalla seconda Camera (Consiglio degli Stati).

La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S), incaricata di eseguire l'esame preliminare di entrambe le mozioni per la seconda Camera, ha condotto animate discussioni. Il 22 agosto 2013 ha trattato sia la presente mozione sia la mozione 12.3180. Ha dichiarato di sostenere l'aumento degli effettivi del Cgcf ma, dato che mancavano dati supplementari, non era in grado di stimarne l'entità. Pertanto la CPS-S ha provvisoriamente respinto entrambe le mozioni, presentando tuttavia un postulato (13.3666 «Corpo delle guardie di confine. Adempimento dei compiti ed effettivo», cfr. sotto) che invita il Consiglio federale a fornire informazioni sull'adempimento del mandato e sul fabbisogno di personale del Cgcf nel quadro del rapporto di gestione 2013.

Approvando la presente mozione e respingendo la mozione 12.3180, le Camere federali hanno de facto accettato il potenziamento degli effettivi del Cgcf, ma hanno lasciato al Consiglio federale il compito di quantificare l'aumento, precisando che quest'ultimo non dovrebbe superare i 100 posti.

Il Consiglio federale ha dato seguito al mandato relativo al postulato 13.3666 con la pubblicazione del rapporto di gestione 2013. In tale documento ha spiegato che, per stare al passo con gli sviluppi in atto nei settori della tecnica e della cooperazione internazionale, il Cgcf ha dovuto creare ulteriori funzioni specialistiche per un totale di 35 posti, occupati mediante trasferimenti interni al Corpo. Il Consiglio federale si è basato su questo rapporto per approvare la creazione di 35 posti supplementari a favore del Cgcf nel quadro della panoramica del 25 giugno 2014 delle risorse di personale della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2013 P 13.3666

Corpo delle guardie di confine. Adempimento dei compiti ed effettivo (S 10.12.13, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di fornire informazioni sull'adempimento del mandato e sul fabbisogno di personale del Corpo delle guardie di confine (Cgfc) nel quadro del rapporto di gestione 2013 nonché di proporre opportune misure.

Il Consiglio federale ha adempiuto a questo mandato nel quadro del suo rapporto di gestione 2013 (rapporto di gestione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014, parte I, pag. 190; www.bk.admin.ch/i > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti di gestione).

Con un rapporto di sintesi sull'adempimento dei compiti e sull'effettivo del Cgcf, il Consiglio federale si è pronunciato in merito approfondendo la questione del fabbisogno di 35 posti. In adempimento alla mozione Romano 12.3071 Aumentare l'effettivo del Corpo delle guardie di confine (cfr. sopra), il Consiglio federale ha quindi approvato la creazione di 35 posti supplementari a favore del Cgcf nel quadro della panoramica del 25 giugno 2014 delle risorse di personale della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2007 M 04.3061

Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.06.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di tener maggiormente conto, nell'aggiudicazione di commesse pubbliche, delle aziende che offrono posti di tirocinio e di formazione, inserendo nella legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) la formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione. Chiede inoltre che di questo si tenga conto anche a livello cantonale e comunale nel quadro della revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (RS 943.02).

L'avamprogetto di revisione totale della LAPub, posto in consultazione nel 2008, conteneva una disposizione secondo la quale si doveva tenere conto dell'offerta di posti di tirocinio in sede di aggiudicazione di commesse pubbliche. A seguito dei ritardi nella revisione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (AAP; RS 0.632.231.422) e del deterioramento della situazione economica in Svizzera, il 19 giugno 2009 il Consiglio federale aveva deciso di sospendere la revisione totale della LAPub. Esso prevedeva di riprendere la revisione della LAPub non appena la revisione dell'AAP fosse stata portata a termine. I corrispondenti negoziati si sono conclusi nel mese di dicembre del 2011. Nel frattempo è stata anticipata la modifica dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

Al mandato del Parlamento si è quindi dato seguito in occasione della modifica dell'OAPub, avvenuta nel rispetto delle attuali basi legali. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (RU 2009 6149). L'articolo 27 capoverso 3 OAPub prevede che in caso di offerte equivalenti di offerenti svizzeri il committente tenga conto della misura nella quale essi offrono posti di formazione.

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La piena attuazione del mandato parlamentare a livello legislativo sarà perseguita nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Lustenberger 03.445 La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici. Il 13 novembre 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha approvato un avamprogetto di revisione della LAPub. La procedura di consultazione si è svolta dal dicembre 2012 al marzo 2013. Il disegno di legge è stato trattato in Parlamento nel corso delle sessioni primaverile, estiva e autunnale 2014.

Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato la riveduta legge federale; la formazione di persone nella formazione professionale di base è in tal modo stata ripresa nel catalogo dei criteri di aggiudicazione (art. 21 cpv. 1 LAPub; testo sottoposto a referendum: FF 2014 6207). Ciò vale tuttavia soltanto per gli acquisti pubblici non sottoposti a trattati internazionali (in particolare all'APP e all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici [RS 0.172.052.68]). Una volta scaduto il termine di referendum il Consiglio federale deciderà l'entrata in vigore della modifica della LAPub.

Il 21 marzo 2012 il Consiglio federale ha adottato il riveduto Accordo OMC sugli appalti pubblici, con riserva dell'approvazione da parte del Parlamento. I documenti di ratifica della Svizzera presso l'OMC saranno depositati soltanto dopo l'adeguamento del pertinente diritto cantonale e federale. Nell'ambito di questa revisione gli ordinamenti giuridici sugli acquisti pubblici di Confederazione e Cantoni devono essere per quanto possibile armonizzati. Il 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze unitamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca di avviare la procedura legislativa per rivedere la LAPub sulla base di proposte i cui contenuti sono stati elaborati in un gruppo di lavoro costituito in modo paritario da rappresentanti di Confederazione e Cantoni. Secondo il mandato parlamentare l'avamprogetto LAPub prevede quale criterio di aggiudicazione la messa a disposizione di posti di formazione per apprendisti, tuttavia soltanto per commesse pubbliche che non entrano nell'ambito
dei trattati internazionali. La procedura di consultazione sarà verosimilmente avviata nel primo semestre del 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2598

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Segreteria di Stato dell'economia 2002 P 01.3681

Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai negoziati dell'OMC. Un ruolo più attivo dei Parlamenti non sarebbe opportuno soltanto in relazione alla preparazione e alla negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale ­ e, se del caso, alla loro trasposizione nelle legislazioni nazionali ­ bensì anche per migliorare notevolmente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi che essa incontra.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti. La promozione di questa idea potrebbe in particolare essere intensificata in occasione di opportuni contatti tra i Parlamenti, dal momento che la Svizzera non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC e quindi non può affrontare questo compito da sola. Inoltre, l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Infine, la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa. Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine. Quale primo passo i Parlamenti stessi sono invitati a prendere l'iniziativa.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3592

Misurazione dei costi della regolamentazione (N 1.10.10, Zuppiger)

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sui costi della regolamentazione, in adempimento del presente postulato e del postulato Fournier 10.3429 (news.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa).

Il rapporto fornisce per la prima volta una stima dettagliata dei costi causati alle imprese dalle regolamentazioni statali nei principali settori. Il Consiglio federale ha inoltre presentato 32 misure che consentiranno di ridurre i costi pur senza rimettere in discussione l'utilità delle regolamentazioni. Queste misure intendono rafforzare ulteriormente la piazza economica svizzera e mantenere elevata la sua competitività.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 10.3971

Miglior sfruttamento degli accordi di libero scambio grazie al cumulo incrociato (N 18.3.11, Noser)

Il Consiglio federale ritiene che il cumulo incrociato possa indubbiamente contribuire a promuovere gli obiettivi della politica economica svizzera, ma che occorrerà dapprima risolvere le questioni in sospeso in merito alla sua applicazione pratica. In vista di un'eventuale applicazione del concetto del cumulo incrociato ai fini di questi

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obiettivi, il Consiglio federale incoraggia il proseguimento del dialogo che la Svizzera ha avviato, insieme ai suoi partner dell'AELS, con i partner di libero scambio.

L'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Accordi di libero-scambio: opportunità, possibilità e sfide del cumulo incrociato delle regole d'origine», disponibile sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Politica economica esterna).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3461

Una politica industriale per la Svizzera (N 19.9.11, Bischof)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se la Svizzera attua una politica industriale e, in caso affermativo, di indicare in che cosa essa consiste; lo invita inoltre a precisare quali alternative ritiene possibili per mantenere dinamica la piazza industriale svizzera, in particolare nell'ambito dell'industria di produzione (settore secondario). I lavori si sono conclusi e il 16 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato («Eine Industriepolitik für die Schweiz»; www.seco.admin.ch > Attualità > Informazioni ai media > 2014).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 11.3899

Libere professioni. Quale il loro peso per l'economia nazionale?

(N 27.9.12, Cassis).

Il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato («Freie Berufe. Stellenwert in der Volkswirtschaft?»; www.seco.admin.ch > Attualità > Informazioni ai media > 2014).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 M 13.3662

Porre fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti (S 26.9.13, Commissione della politica di sicurezza CS; N 6.3.14)

La mozione incarica il Consiglio federale di combattere la discriminazione dell'industria svizzera della sicurezza e degli armamenti attraverso un adeguamento dei criteri di autorizzazione previsti dall'ordinanza del 25 febbraio 1998 sul materiale bellico (OMB; RS 514.511). Essa presenta a tale scopo una proposta di riformulazione del nuovo articolo 5 capoverso 2 OMB.

Il 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha deciso un adeguamento dell'OMB, che ha posto in vigore il 1° novembre 2014 (RU 2014 3045). Anche se l'adeguamento dell'ordinanza non riprende alla lettera il testo della mozione, quest'ultima è stata adempiuta con la revisione delle disposizioni che in pratica contribuivano in modo determinante a una discriminazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2600

Ufficio federale dell'agricoltura 2010 P 10.3884

Esame della direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (S 1.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CS 09.3226)

Il postulato è stato depositato nel quadro della trattazione della mozione Aebi 09.3226 Adeguamento della direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (di seguito: direttiva). Detta mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché la direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (di seguito CDA) sia conforme al principio della proporzionalità. Il 3 dicembre 2009, il Consiglio nazionale ha accolto la mozione. Il Consiglio degli Stati ha rinviato la mozione alla Commissione con l'incarico di consultare i Cantoni. La Commissione ha quindi sentito i rappresentanti della CDA, la quale si è dichiarata disposta a riesaminare la direttiva sotto il profilo della ponderazione delle lacune, ma ha sottolineato che l'esempio riportato nella motivazione della mozione è assolutamente teorico. La Commissione, concordando con il parere della CDA, ha proposto di respingere la mozione, che avrebbe come conseguenza una modifica della direttiva, e di accogliere un postulato con il quale il Consiglio federale è incaricato solo di esaminare la ponderazione delle lacune.

Il postulato incarica il Consiglio federale di riesaminare la direttiva e di esprimersi sulla ponderazione delle lacune e sulla distinzione operata tra i programmi di diritto pubblico e quelli di label privati. Il postulato chiede inoltre che continui a essere garantita l'esecuzione delle prescrizioni concernenti i pagamenti diretti. Deve esserci una netta distinzione tra i programmi di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Se un agricoltore viola le prescrizioni di programmi di diritto privato, come ad esempio il label Bio Suisse, l'erogazione dei pagamenti diretti non deve essere compromessa.

Considerate le modifiche ai pagamenti diretti effettuate nell'ambito della Politica agricola 2014­2017 (RU 2013 3464), sono state adeguate le disposizioni concernenti la riduzione dei pagamenti diretti. Il 29 ottobre 2014, il Consiglio federale ha ripreso tutte le disposizioni sulla riduzione dei pagamenti diretti nell'allegato 8 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (RS 910.13, RU 2014 3909), accordando la dovuta importanza alla proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost. [RS 101]) e prestando particolare attenzione a che le riduzioni abbiano un chiaro riferimento alle misure per le quali sono
state riscontrate lacune. Tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2015, abolendo la direttiva CDA concernente le riduzioni dei pagamenti diretti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 11.4157

Tenere conto delle difficoltà di gestione (N 16.3.12, von Siebenthal)

Il postulato invita il Consiglio federale a rivedere i coefficienti per il calcolo di un'unità standard di manodopera (USM) per la regione collinare e quella di montagna, tenendo adeguatamente in considerazione le difficoltà di gestione. Il postulato fa riferimento alla revisione dei coefficienti USM annunciata nel messaggio sulla Politica agricola 2014­2017 (FF 2012 1757) che, a seconda dell'indirizzo di produzione, prevedeva adeguamenti fino al 50 per cento e avrebbe escluso circa 1400 aziende dai pagamenti diretti.

2601

Il Consiglio federale non ha attuato la revisione dei coefficienti USM proposta nell'ambito della Politica agricola 2014­2017 (RU 2013 3463), ma ha fatto il punto della situazione sull'argomento nel suo rapporto del 20 giugno 2014 Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti). In tale rapporto giunge alla conclusione che il sistema delle unità standard di manodopera, che valuta i lavori nell'agricoltura mediante coefficienti standard, annovera tra i punti forti l'obiettività e la facile applicazione, mentre tra quelli deboli di essere di difficile comprensione per gli agricoltori e di non illustrare in maniera sufficiente l'economicità delle aziende. Il Consiglio federale intende pertanto sviluppare il sistema esistente considerando in futuro, ad esempio, anche le attività affini all'agricoltura. Con l'adozione del rapporto all'attenzione del Parlamento ha altresì commissionato i lavori successivi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 10.3839

Promozione internazionale del vino svizzero (N 3.5.12, Hurter Thomas)

Il postulato incarica il Consiglio federale di verificare la promozione dello smercio di vino svizzero condotta dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) a livello internazionale e di coinvolgere i marchi e i produttori di vino regionali. Già prima che il postulato venisse accolto in Consiglio nazionale, il 3 maggio 2012, il 10 per cento circa dei mezzi per la promozione dello smercio era stato destinato al vino d'esportazione mediante l'offerta, da parte della categoria ai produttori svizzeri di vino, di una piattaforma di presentazione, soprattutto durante le fiere. Il restante 90 per cento dei fondi è stato impiegato per la commercializzazione del vino indigeno all'interno del Paese. La ripartizione dei fondi per misure di promozione dello smercio all'interno del Paese o all'estero è di competenza della categoria, che deposita la domanda di aiuto finanziario all'UFAG. È quindi la categoria che decide se vanno investiti più fondi, nell'ambito della promozione dello smercio del vino, per misure all'estero affinché i produttori svizzeri di vino possano esservi maggiormente presenti. Con la modifica dell'ordinanza del 9 giugno 2006 sulla promozione dello smercio in vigore dal 1° gennaio 2014 (RS 916.010, RU 2013 3951) è ora possibile inoltrare iniziative legate all'esportazione che possono essere sostenute dalla Confederazione. Vi è inoltre la possibilità di attuare provvedimenti per lo sviluppo di nuovi mercati di singole imprese unite in una strategia di marchio mantello. Tali misure nel settore comunicazione possono usufruire della promozione dello smercio per un massimo del 50 per cento. A fine dicembre 2014 l'UFAG non aveva ricevuto alcuna domanda per iniziative legate all'esportazione del vino svizzero.

Le suddette possibilità di promozione internazionale del vino svizzero mediante la promozione dello smercio classica e le nuove iniziative legate all'esportazione corrispondono agli strumenti richiesti nel postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 11.3386

Potenziamento della filiera agroalimentare biologica (N 3.5.12, Graf Maya)

Il postulato incarica il Consiglio federale di concretizzare il ruolo futuro della filiera agroalimentare biologica. Le aziende biologiche esistenti vanno sostenute in maniera mirata mediante strumenti politici, affinché possano sfruttare al meglio le loro opportunità di produzione nel settore biologico.

2602

Dopo una stagnazione nel 2011, il numero di aziende biologiche e delle rispettive superfici è nuovamente salito. Nel 2013 le aziende biologiche che ricevono pagamenti diretti sono aumentate di 160 unità, toccando quota 5 988, mentre gli ettari di superficie adibiti all'agricoltura biologica sono 124 839, ovvero 5 592 in più rispetto all'anno precedente.

Con la Politica agricola 2014­2017 è stato sancito, all'articolo 2 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1, RU 2013 3463), l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzere alla strategia della qualità. I rispettivi strumenti sono stati ampliati e fissati a livello di ordinanza. La filiera agroalimentare biologica può approfittare, ad esempio, anche della promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare, RS 910.16) e delle iniziative legate all'esportazione di cui all'ordinanza del 9 giugno 2006 sulla promozione dello smercio (RS 916.010).

Dal 2014, con il sistema dei pagamenti diretti rivisto nell'ambito dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (RS 910.13), le aziende biologiche ricevono incentivi superiori rispetto al passato: sono stati aumentati notevolmente i contributi per le colture speciali e quelli per le superfici coltive aperte e per le superfici inerbite si usufruisce del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, programma al quale le aziende dedite all'allevamento di bovini possono partecipare senza dover apportare modifiche di grande portata. Inoltre, per via del loro orientamento particolarmente rispettoso dell'ambiente e degli animali possono usufruire anche delle maggiori misure di promozione per l'uscita regolare all'aperto o per le superfici per la promozione della biodiversità qualitativamente pregiate.

Nel suo rapporto del 17 dicembre 2014 in adempimento del postulato MüllerAltermatt 12.3555 Potenziamento della ricerca a favore della filiera agroalimentare ecologica (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti), il Consiglio federale ha proposto una maggiore promozione della ricerca per l'agricoltura
biologica e un'agricoltura sostenibile e un considerevole aumento dei fondi a tale scopo.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3299

Piano d'azione per la minimizzazione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (N 15.6.12, Moser)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare, se e sotto quale forma un piano d'azione per la minimizzazione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, come previsto dall'Unione europea, è adatto a ridurre il carico di pesticidi in Svizzera.

Il Consiglio federale ha adottato il relativo rapporto il 21 maggio 2014 (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti), nel quale descrive le misure vigenti che influenzano, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari e contribuiscono a ridurre il rischio. Sono stati valutati la rilevanza e il potenziale di miglioramento di un totale di 59 misure vigenti, nell'ottica di una protezione sostenibile dei vegetali.

Dall'analisi è emerso che un piano d'azione è un'opportunità per aumentare e coordinare meglio gli sforzi in questo ambito. Mediante il piano si possono stabilire 2603

obiettivi chiari e di ampio consenso. Tali obiettivi, o la necessità di fondi, potrebbero fungere da base per stabilire la priorità dei campi nei quali sono possibili miglioramenti. Inoltre, il piano d'azione consentirebbe di determinare se, per il raggiungimento degli obiettivi, sono necessari strumenti supplementari. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca di presentare un simile piano d'azione entro fine 2016, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Dipartimento federale dell'interno.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3344

Abolizione del contingentamento lattiero nell'UE. Influenza sulle prospettive del settore lattiero (N 28.9.12, Bourgeois)

La Commissione europea ha deciso di abolire, nel 2015, il contingentamento lattiero. Il postulato incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto che descriva gli effetti di tale misura sull'economia lattiera svizzera e i rischi e le opportunità derivanti.

Il 14 maggio 2014, il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto Reciproca apertura settoriale del mercato con l'Unione europea (UE) per tutti i prodotti lattieri (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti > Analisi dettagliata di una reciproca apertura del mercato lattiero con l'UE). Il rapporto tratta congiuntamente la risposta al presente postulato e alla mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 12.3665 Mercato lattiero, in quanto i due interventi parlamentari presentano il medesimo indirizzo di fondo.

Nell'analizzare un'apertura settoriale del mercato lattiero vengono esaminati anche la situazione attuale del mercato lattiero svizzero nonché gli sviluppi sul piano europeo e internazionale, in particolare la soppressione del contingentamento lattiero nell'UE. L'analisi è incentrata sugli effetti economici di una simile apertura nonché sulle proposte di adeguamento della politica di sostegno statale a favore del settore lattiero. Con l'ausilio di modelli di simulazione si stimano gli effetti quantitativi di un reciproco miglioramento dell'accesso al mercato e si analizzano le possibilità di adeguamento delle misure di sostegno.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3555

Potenziamento della ricerca a favore della filiera agroalimentare ecologica (N 28.9.12, Müller-Altermatt)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un concetto per il potenziamento della ricerca a favore della filiera agroalimentare ecologica. Il postulato chiede una chiara ripartizione dei compiti tra le istituzioni di ricerca del settore, la conclusione di un partenariato pubblico-privato (PPP) di almeno 10 milioni di franchi all'anno con l'Istituto di ricerche per l'agricoltura biologica (IRAB) e proposte di compensazione dei costi supplementari.

Il Consiglio federale ha adottato un relativo rapporto il 17 dicembre 2014. Egli propone una maggiore promozione della ricerca per l'agricoltura biologica e un'agricoltura sostenibile e un aumento dell'aiuto finanziario annuo all'IRAB di 3 milioni di franchi, portandolo a 7,72 milioni di franchi. L'IRAB ha contribuito enormemente, sul piano nazionale e internazionale, allo sviluppo dell'agricoltura biologica e al potenziamento della ricerca svizzera. Sul mercato i prodotti bio sono 2604

sempre più richiesti. La ricerca in ambito biologico può fornire soluzioni anche per l'agricoltura non biologica o contribuire a un'agricoltura sostenibile. Con il finanziamento aggiuntivo possono essere ampliate le competenze acquisite.

Vengono inoltre messi a disposizione 2 milioni di franchi per la ricerca nell'ambito della sostenibilità. I fondi saranno assegnati dall'Ufficio federale dell'agricoltura nella competizione sull'utilizzo ottimale delle sinergie tra gli approcci di ricerca nell'agricoltura biologica e l'agricoltura sostenibile. Il Consiglio federale presenterà al Parlamento, nell'ambito del Preventivo 2016, una proposta per la compensazione delle spese supplementari nel preventivo agricolo.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 10.4103

Riconoscimento di «Petite Arvine» come denominazione tradizionale di un vino vallesano (N 3.5.12, Darbellay; S 4.12.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di riconoscere e far riconoscere il termine «Petite Arvine» come denominazione tradizionale del Vallese di un vino ottenuto dal vitigno arvine.

In virtù dell'articolo 63 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Il capoverso 3 dello stesso articolo disciplina che, per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. Il Consiglio federale non può pertanto esercitare la funzione giurisdizionale per quanto concerne la protezione delle denominazioni tradizionali, che è di competenza esclusiva dei Cantoni. Nel suo regolamento del 17 marzo 2004 concernente la viticoltura e l'importazione di vino, il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese stabilisce che «Petite Arvine» è la denominazione tradizionale del vino DOC vallesano ottenuto dal vitigno arvine (art. 54a, modifica del 20 giugno 2007). La denominazione tradizionale «Petite Arvine» è pertanto già protetta dal Cantone del Vallese, come da ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni prevista nella LAgr.

Come inoltre sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere alla mozione, né il diritto europeo né l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) ammettono, a livello internazionale, una restrizione all'uso di nomi di varietà d'uva.

Ciò è stato confermato nel 2013 dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) anche nell'ambito della consultazione dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV), organizzazione intergovernativa di cui il nostro Paese è membro, concernente una restrizione d'uso alla Svizzera della denominazione «Petite Arvine».

Nel 2014 sono inoltre state consultate l'Italia, che usa «Petite Arvine» come nome principale del vitigno «Arvine», e la Francia, per la quale «Petite Arvine» è un sinonimo del vitigno «Arvine». Sia l'OIV che i suddetti Paesi ritengono che l'uso della denominazione «Petite Arvine»
come nome di una varietà d'uva non possa essere limitato a un singolo Paese. Entrambi i Paesi hanno già avvertito l'UFAG che presenteranno ricorso nel caso in cui si proponesse una modifica dell'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

2605

europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) con la quale restringere, sul piano europeo, la denominazione «Petite Arvine» al vino elvetico.

All'allegato 3 dell'ordinanza del 3 novembre 2007 sul vino (RS 916.140) sono riportate le denominazioni tradizionali sancite nelle legislazioni cantonali. L'allegato, tuttavia, non garantisce alcuna protezione aggiuntiva a quella del Cantone; la sua portata è di natura esclusivamente dichiarativa. Rispetto all'accordo con l'Unione europea (UE), l'allegato 3 riporta le denominazioni tradizionali svizzere, protette nell'UE. Considerate le basi legali internazionali, non rientra nell'interesse generale della Svizzera adeguare l'allegato 3 finché nell'UE non saranno adempiuti i presupposti per un'estensione del riconoscimento di «Petite Arvine».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto l'obiettivo principale della mozione (riconoscimento di «Petite Arvine» come denominazione tradizionale del Vallese di un vino ottenuto dal vitigno «Arvine») e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3684

Ottimizzare i costi di produzione nell'agricoltura (N 14.12.12, Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di condurre un'analisi della situazione inerente ai costi di produzione in seno all'agricoltura svizzera. Per ridurli sarà opportuno semplificare procedure ed esigenze e sostenere progetti pilota.

Ogni anno Agroscope rileva, nell'ambito dell'Analisi centralizzata dei dati contabili, i costi di produzione dell'agricoltura a livello di azienda individuale e pubblica i dati dettagliati nel rapporto di base (www.agroscope.ch > Economia aziendale > Pubblicazioni). L'Ufficio federale di statistica, dal canto suo, rileva i costi a livello di settore nell'ambito del conto economico dell'agricoltura (www.bfs.admin.ch > Temi > Agricoltura, selvicoltura). L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica una sintesi di entrambe le rilevazioni nel rapporto agricolo annuale (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni). Sui costi di produzione sono disponibili dati dettagliati a livello sia di azienda individuale sia di settore.

Nel 2014, l'UFAG ha pubblicato tre studi relativi alla competitività e alla riduzione dei costi, nei quali sono stati analizzati gli acquisti agricoli, il margine di manovra imprenditoriale per la riduzione dei costi nell'agricoltura svizzera e la competitività delle industrie nei settori a valle (www.news.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 18.09.2014). Gli studi giungono alla conclusione che l'agricoltura svizzera ha costi di produzione molto più elevati rispetto all'estero e che maggiore trasparenza sui mercati, ad esempio all'acquisto di mezzi di produzione, ma anche adeguamenti nell'organizzazione delle aziende possono migliorare la competitività.

Con l'introduzione dell'applicazione Internet HODUFLU (www.agate.ch > Informazioni > Flussi di concime aziendale) si è potuta semplificare notevolmente l'amministrazione dei trasferimenti di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio e abrogare definitivamente l'obbligo contrattuale, che comportava un elevato onere amministrativo. Il Consiglio federale è consapevole che si tratta solo di un primo passo e che procedure ed esigenze vanno ulteriormente ottimizzate. Per tale motivo, nelle risposte a diversi interventi parlamentari (tra i quali il postulato Knecht 14.3514 «Politica agricola 2018­2021. Piano d'azione per snellire l'eccessiva burocrazia e per ridurre il
personale nell'amministrazione») si è dichiarato disposto ad approfondire il tema e a presentare al Parlamento, entro fine 2016, una panoramica sull'evoluzione della politica agricola.

2606

Con il nuovo articolo 93 capoverso 1 lettera e della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1, RU 2013 3463), dal 2014 la Confederazione può sostenere finanziariamente iniziative collettive per ridurre i costi di produzione. Possono essere accordati contributi per gli accertamenti preliminari e l'attuazione di diverse forme di collaborazione tese a ridurre i costi di produzione. Nel 2014, il Controllo federale delle finanze ha condotto una valutazione degli aiuti agli investimenti agricoli, allo scopo di individuare, tra le altre cose, la necessità di ottimizzazione nell'ambito della riduzione dei costi di produzione. I risultati saranno pubblicati a inizio 2015.

Infine, l'UFAG sostiene finanziariamente un progetto pilota dei giovani agricoltori del Canton Giura sulla riduzione dei costi di produzione. In una prima fase saranno analizzati, con l'ausilio della consulenza, i costi di produzione delle aziende partecipanti, mentre in una seconda fase gli agricoltori cercheranno insieme, in seno ai gruppi di lavoro, soluzioni per l'ottimizzazione dei costi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3906

Calcolo dell'unità standard di manodopera (N 14.12.12, Müller Leo)

Il postulato incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto che valuti l'odierno sistema di calcolo dell'unità standard di manodopera (USM) e illustri le possibili alternative. Esso deve trattare i vari campi d'applicazione (pagamenti diretti, miglioramenti strutturali, diritto fondiario e sull'affitto agricolo, pianificazione del territorio) e fornire risposte concernenti l'inserimento delle attività agricole e paragricole e il computo delle prestazioni d'interesse generale.

Il 20 giugno 2014, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti). In tale rapporto giunge alla conclusione che il sistema delle unità standard di manodopera, che valuta i lavori nell'agricoltura mediante coefficienti standard, annovera tra i punti forti l'obiettività e la facile applicazione, mentre tra quelli deboli di essere di difficile comprensione per gli agricoltori e di non illustrare in maniera sufficiente l'economicità delle aziende. Il Consiglio federale intende pertanto sviluppare il sistema esistente considerando in futuro, ad esempio, le attività affini all'agricoltura. Con l'adozione del rapporto all'attenzione del Parlamento ha altresì commissionato i lavori successivi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 2006 P 06.3018

Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Il postulato chiede che venga presentato un rapporto esauriente con informazioni e dati specifici sull'offerta e la domanda nel mercato dei posti di tirocinio.

Nella sua seduta del 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul mercato dei posti di tirocinio in adempimento del postulato (www.sefri.admin.ch > Attualità > Archivio Comunicati stampa). Il rapporto descri2607

ve gli sviluppi degli ultimi anni contestualizzando nel presente le domande poste nel postulato. In generale si può affermare che dal momento in cui è stato presentato il postulato la situazione del mercato dei posti di tirocinio è notevolmente migliorata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.4036

Offerta d'insegnamento universitario in lingua e letteratura romancia (S 19.12.11, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS; N 30.5.12)

Quando è stata presentata la mozione esistevano una cattedra a tempo pieno di romancio all'Università di Friburgo e una cattedra a tempo parziale all'Università di Zurigo. Inoltre, l'Università di Ginevra offriva alcuni corsi. La mozione è stata presentata nel 2012 in vista dell'imminente pensionamento del titolare della cattedra presso l'Università di Friburgo per garantire la continuità nell'offerta d'insegnamento universitario senza perdite significative. Secondo l'attuale ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in ambito universitario, al Consiglio federale è stata assegnata una funzione di coordinamento tra i Cantoni e gli istituti universitari. L'8 aprile 2013 l'Università di Friburgo, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e i due governi cantonali hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede il mantenimento della cattedra di Friburgo in collaborazione con l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e il cofinanziamento da parte del Cantone dei Grigioni. Dal 1° febbraio 2014 la cattedra a tempo pieno di Friburgo è nuovamente occupata, mentre quella a tempo parziale presso l'Università di Zurigo e i corsi dell'Università di Ginevra sono stati mantenuti. In questo modo si garantiscono l'offerta a lungo termine di corsi di studio bachelor, master e di dottorato in romancio e la formazione dei docenti che svolgono un ruolo importante per la sopravvivenza della lingua e della cultura romancia.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3343

Provvedimenti per promuovere le nuove leve scientifiche in Svizzera (S 14.6.12, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS)

In adempimento del postulato il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Misure per la promozione delle nuove leve scientifiche in Svizzera (www.sefri.admin.ch > Attualità > Archivio Comunicati stampa). Il rapporto valuta le misure adottate finora e formula raccomandazioni proponendo anche ulteriori misure basate su incentivi per la promozione delle nuove leve accademiche in Svizzera. Le misure verranno attuate tramite il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017­2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2608

2014 M 14.3291

Erasmus plus e Horizon 2020. Fare chiarezza sulle ripercussioni per studenti, ricercatori, scuole universitarie e imprese (N 12.6.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 16.6.14)

2014 M 14.3294

Erasmus plus e Horizon 2020. Fare chiarezza sulle ripercussioni per studenti, ricercatori, scuole universitarie e imprese (S 12.6.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS; N 16.6.14)

Le mozioni invitano il Consiglio federale ad adoperarsi con determinazione e urgenza in favore dell'associazione della Svizzera ai programmi di educazione e di ricerca dell'UE e a sviluppare soluzioni di transizione per i due programmi «Erasmus plus» e «Horizon 2020» volte ad attenuare gli effetti negativi durante il periodo di non associazione a seguito dell'accettazione dell'iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa» (RU 2014 1391). Per quanto riguarda il settore della ricerca (pacchetto Horizon 2020) nel dicembre del 2014 il Consiglio federale ha firmato un accordo per l'associazione parziale della Svizzera al programma che consente ai ricercatori svizzeri dall'autunno 2014 di accedere ad alcuni importanti sottoprogrammi e che prevede l'associazione parziale automatica del nostro Paese dal 2017 qualora sia stata risolta la questione della libera circolazione delle persone con l'UE. In caso contrario, la Svizzera verrebbe esclusa da tutti gli ambiti tematici del programma. Data l'impossibilità momentanea di accedere ad alcuni ambiti di Horizon 2020, come soluzione transitoria la Confederazione sostiene i ricercatori svizzeri tramite il finanziamento diretto dei singoli progetti. A tal fine, nell'autunno del 2014 l'ordinanza del 12 settembre 2014 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (RS 420.126) è stata sottoposta a revisione totale.

Per quanto riguarda il settore dell'educazione (Erasmus plus) al momento alla Svizzera è preclusa qualsiasi associazione. Anche in questo caso però, in virtù della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51), tra il 2014 e il 2016 la Confederazione offre una soluzione transitoria che mette in primo piano la mobilità e persegue l'obiettivo di una futura partecipazione a pieno titolo a «Erasmus plus». Pur essendo soggetta a limitazioni e non offrendo tutte le forme di partecipazione previste da «Erasmus plus», questa soluzione crea le condizioni per garantire la maggiore continuità possibile a favore dei partecipanti svizzeri.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

Ufficio federale delle abitazioni 2013 P 12.3662

Misure concernenti il settore dell'alloggio (N 19.3.13, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se devono essere prese misure d'accompagnamento nel settore dell'alloggio per ovviare alle ripercussioni negative della libera circolazione delle persone.

Il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha discusso il tema «libera circolazione e mercato dell'alloggio», vagliando varie misure tese a promuovere o a mantenere un 2609

buon numero di alloggi a prezzi convenienti. Alcune di queste misure sono state esaminate nel dettaglio o già attuate.

Con la modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulla promozione dell'alloggio (RS 842.1; RU 2013 3557), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, è stato facilitato ai committenti della costruzione di utilità pubblica l'accesso ai terreni edificabili.

Inoltre, i requisiti per la concessione degli appositi mutui sono stati meglio adeguati ai bisogni di questo tipo di investitori. È anche stata estesa da 19 a 21 anni la durata dei contributi per i locatari a basso reddito contemplati dalla legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (RS 843).

Con la modifica dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (RS 221.213.11; RU 2014 417), entrata in vigore il 1° luglio 2014, è stato stabilito che al momento di calcolare un aumento di pigione motivato da prestazioni suppletive, il locatore deve dedurre i contributi per migliorie energetiche di cui ha eventualmente beneficiato, indicando il loro importo nel modulo per la notifica dell'aumento. Il 29 ottobre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca di elaborare un messaggio concernente una modifica del Codice delle obbligazioni (RS 220). È prevista, tra l'altro, l'introduzione a livello nazionale dell'obbligo di notificare la pigione precedente e di motivare gli aumenti.

Il dialogo sulla politica dell'alloggio tra Confederazione, Cantoni e città ­ lanciato nell'estate del 2013 ­ si prefigge di esaminare la necessità d'intervento regionale e di migliorare il coordinamento delle misure fra i tre livelli statali. Il Consiglio federale ha preso atto di un primo rapporto intermedio del gruppo di lavoro il 15 gennaio 2014 e di un secondo rapporto il 17 dicembre 2014. In tale data, ha inoltre approvato un rapporto di valutazione su un eventuale diritto di prelazione dei Comuni volto a favorire l'edilizia di utilità pubblica, decidendo però di rinunciare a questo strumento («Vorkaufsrecht der Gemeinden ­ Bericht zuhanden des Bundesrates»; www.bwo.admin.ch > Temi > Politica dell'alloggio).

Infine, nell'ambito di un progetto di revisione parziale della
legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 5 dicembre 2014, viene avanzata la proposta di promuovere la costruzione di abitazioni a basso prezzo attraverso una serie di misure di pianificazione del territorio.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2610

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2001 P 99.3561

Futuro della linea ferroviaria storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

La mozione 99.3561 del consigliere nazionale Ratti incarica il Consiglio federale di elaborare un piano per il mantenimento della linea ferroviaria di montagna del San Gottardo, da Arth-Goldau a Biasca. Il piano dovrà illustrare come si intende utilizzarla a medio e lungo termine. La mozione è stata ripresa nel 1999 da Chiara Simoneschi e trasmessa nel 2001 dal Consiglio nazionale come postulato. Nel postulato Baumann 12.3521 Tratta di montagna del San Gottardo la richiesta è stata riformulata e concretizzata. Il Consiglio federale ha accolto le richieste di entrambi i postulati e ha redatto un rapporto in merito.

Per ragioni politiche, storiche e di tecnica dei trasporti, il Consiglio federale non ritiene opportuno mettere fuori servizio la tratta di montagna del San Gottardo a breve e medio termine. L'apertura della galleria di base del San Gottardo, tuttavia, determinerà una drastica riduzione del traffico a lunga distanza e del traffico merci lungo la galleria di montagna. L'importanza e l'utilizzazione della tratta di montagna del San Gottardo nonché la sua gestione concreta vanno pertanto ridefinite. A fronte di queste considerazioni il Consiglio federale giunge alle seguenti conclusioni: ­

fino a nuovo avviso, la tratta di montagna del San Gottardo dovrà restare integrata nella rete dei trasporti pubblici ed essere mantenuta in esercizio per il traffico turistico e con funzione di collegamento;

­

l'incerta evoluzione della domanda impone un riesame periodico della situazione. Decisioni vincolanti sulla gestione a medio e lungo termine della tratta di montagna potranno essere prese solo una volta che saranno disponibili dati affidabili sull'evoluzione del traffico dopo l'entrata in servizio della galleria di base del Ceneri. Allo stato attuale ciò non sarà presumibilmente il caso prima del 2025;

­

le prossime convenzioni (concessione, ordinazione, infrastruttura) con i gestori dei trasporti e dell'infrastruttura andranno concluse secondo le procedure esistenti;

­

mantenere l'infrastruttura ferroviaria sulla tratta di montagna e continuarne l'esercizio è molto costoso. Nell'ambito della sua manutenzione e del rinnovo è pertanto necessario prevedere misure di riduzione dei costi che diano al gestore e a eventuali investitori o interessati l'opportunità di continuare a gestire la tratta coprendo del tutto o in parte i costi d'esercizio;

­

allo stato attuale, una candidatura della tratta di montagna a patrimonio mondiale dell'UNESCO non avrebbe possibilità di successo. La sua funzionalità, i costi e dunque anche la possibilità di adeguare l'infrastruttura dovranno essere esaminati periodicamente almeno sino a quando non saranno disponibili dati attendibili sul volume di traffico dopo l'entrata in servizio della linea di base. Il Consiglio federale non ritiene dunque opportuno un inserimento nella «lista indicativa» per il prossimo termine di revisione 2611

(2016). Tale scelta ridurrebbe infatti le possibilità di successo di una candidatura a medio o lungo termine. Il Consiglio federale è invece espressamente a favore dello sviluppo economico e turistico della regione nel quadro della politica regionale della Confederazione, in quanto questo crea sinergie per l'esercizio ferroviario della tratta di montagna.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Futuro utilizzo della tratta di montagna del San Gottardo (www.uft.admin.ch > Attualità > Informazioni per i media).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 09.3133

Sicurezza d'investimento per i veicoli pesanti. Mantenere invariata la categoria tariffaria TTPCP per sette anni (N 15.3.11, Germanier; S 22.9.11; N 1.3.12)

Il 1° luglio 2012 è stata inserita nell'ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811) una nuova disposizione (RU 2012 3423) che va nel senso della versione modificata dal Consiglio degli Stati della mozione. L'articolo 14 capoverso 3 OTTP prevede che i veicoli assegnati alla categoria di tassa più conveniente rimangano classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) e all'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RS 741.412), la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.

Di conseguenza, l'allegato 1 dell'OTTP precisa che i veicoli della categoria di norme sulle emissioni EURO V, obbligatoria da ottobre 2009 per la prima messa in circolazione dei nuovi veicoli, resteranno nella categoria di tassa più conveniente perlomeno sino a ottobre 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3261

Visione strategica dell'asse ferroviario nord-sud (S 11.6.12, Abate)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio sull'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e sul controprogetto diretto (Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, FAIF). In tale messaggio il Consiglio federale illustra un programma globale per l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria in diverse fasi. La base di tale programma è costituita dalla prospettiva a lungo termine per la ferrovia.

L'asse nord-sud garantisce non solo il collegamento delle reti urbane alle aree metropolitane nel traffico viaggiatori, ma anche la creazione di capacità e di condizioni produttive interessanti per il traffico merci. La prospettiva a lungo termine per la ferrovia sarà realizzata in diverse fasi mediante il Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria.

Con decreto federale del 21 giugno 2013 concernente la fase di ampliamento 2025 dell'infrastruttura ferroviaria (FF 2014 3503), il Parlamento ha approvato una prima fase di ampliamento del Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, con la legge del 13 dicembre 2013 sul corridoio di quattro metri (RS 742.140.4), il Parlamento ha deciso un altro ampliamento fondamentale per 2612

l'asse nord-sud. Al fine di mettere in atto le decisioni del Parlamento, il 29 agosto 2014 l'Ufficio federale dei trasporti ha pubblicato il Programma di riferimento 2025 [(www.uft.admin.ch > Temi > Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) > PROSSIF Fase di ampliamento 2025]. Tale Programma presenta il possibile piano d'orario per il traffico merci e viaggiatori tenendo conto degli ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria entro il 2025 decisi dal Parlamento. Il Programma di riferimento 2025 è costituito da una documentazione scritta e da grafici della rete del traffico merci e a lunga distanza nazionale, nonché da grafici della rete regionale, che rappresentano in modo differenziato le linee del traffico regionale.

Con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia, i lavori in corso per la realizzazione dei programmi «SIF», «PROSSIF fase di ampliamento 2025» e «corridoio di quattro metri» nonché con la pubblicazione del Programma di riferimento 2025, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2012 P 12.3331

Innovazioni nel trasporto di merci su rotaia per incentivare maggiormente il trasferimento del traffico pesante transalpino (N 12.6.12, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Il 17 dicembre 2014 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto Innovazioni nel trasporto di merci su rotaia per incentivare maggiormente il trasferimento del traffico pesante transalpino (www.uft.admin.ch > Temi > Trasferimento > Traffico transalpino).

Sono diverse le innovazioni tecniche in grado di promuovere il traffico merci ferroviario: ad esempio l'attacco a respingente centrale, che facilita la formazione dei treni; la prova automatica dei freni, che sostituisce le ispezioni in loco in quanto è effettuata dal macchinista; l'alimentazione elettrica dei carri merci. Nel suo rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che simili innovazioni favoriscono il trasporto di merci su rotaia in generale; non esistono per contro innovazioni il cui beneficio si limiti al settore del traffico transalpino, cui mira il postulato. Inoltre, viste le interazioni internazionali che caratterizzano il traffico merci ferroviario, secondo l'Esecutivo in genere non è opportuno che la Svizzera proceda autonomamente nel promuovere innovazioni tecniche.

Le basi legislative per promuovere le innovazioni esaminate esistono già o sono in corso di finalizzazione: il messaggio concernente la revisione totale della legge del 19 dicembre 2018 sul trasporto di merci (RS 742.41), che giungerà all'esame della prima Camera presumibilmente nella sessione primaverile del 2015, prevede una base legislativa per il finanziamento di innovazioni tecniche. Oltre a ciò, esistono altre possibilità di promozione a livello federale, ad esempio nell'ambito del programma di risanamento fonico delle ferrovie.

Con il rapporto Innovazioni nel trasporto di merci su rotaia per incentivare maggiormente il trasferimento del traffico pesante transalpino il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2613

2012 M 12.3330

Incentivare maggiormente il trasferimento del traffico pesante transalpino (N 12.6.12, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 14.6.12)

2012 M 12.3401

Incentivare maggiormente il trasferimento del traffico pesante transalpino (N 14.6.12, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 12.043; N 24.9.12)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di concretizzare entro il 2013, ossia entro la presentazione del prossimo rapporto sul trasferimento, le modalità di adempimento del mandato relativo al trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia attraverso un totale di nove misure. Da una parte si chiede di realizzare misure a breve e medio termine, dall'altra di esaminare ulteriori opzioni.

Conformemente alla legge federale del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1), il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto in materia a cadenza biennale. Nel Rapporto sul trasferimento del traffico; Rapporto: luglio 2011 ­ giugno 2013 (www.uft.admin.ch > Temi > Trasferimento del traffico > Di cosa si tratta? > Rapporto sul trasferimento del traffico), adottato il 29 novembre 2013, il Consiglio federale ha eseguito una valutazione delle misure realizzate e fissato gli obiettivi per il periodo successivo nonché i passi da intraprendere per raggiungere l'obiettivo del trasferimento con la massima rapidità. Uno dei punti centrali del rapporto 2013 era di trattare le singole misure richieste dalle mozioni. Queste sono state analizzate una ad una e illustrate nel rapporto conformemente a ogni punto delle mozioni. In adempimento del punto 5 il Consiglio federale ha altresì adottato il messaggio del 29 novembre 2013 sulla modifica del decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi (FF 2014 151). Con tale messaggio proponeva di aumentare di 180 milioni di franchi e di prorogare di cinque anni il limite di spesa per il trasporto combinato non accompagnato. Il 19 giugno 2014 il Parlamento ha adottato questa modifica (FF 2014 4693).

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2012 P 12.3521

Tratta di montagna del San Gottardo (S 20.9.12, Baumann)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un piano di utilizzazione per la tratta di montagna del San Gottardo tra Rynächt (Erstfeld) e Giustizia (Biasca), garantendo una soluzione equilibrata e largamente sostenuta che tenga conto di tutti gli aspetti.

Per ragioni politiche, storiche e di tecnica dei trasporti, il Consiglio federale non ritiene opportuno mettere fuori servizio la tratta di montagna del San Gottardo in una prospettiva a breve e medio termine. L'apertura della galleria di base del San Gottardo, tuttavia, determinerà una riduzione quasi totale del traffico a lunga distanza e del traffico merci sulla tratta ferroviaria lungo la galleria di montagna del San Gottardo. L'importanza e l'impiego della tratta di montagna del San Gottardo nonché la sua gestione concreta vanno pertanto ridefiniti. Per quanto concerne le conclusioni cui il Consiglio federale giunge a fronte di queste considerazioni, si rimanda alle spiegazioni relative al postulato 99.3561.

2614

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Futuro utilizzo della tratta di montagna del San Gottardo. (www.uft.admin.ch > Attualità > Informazioni per i media).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 12.3017

Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Modifica della legge sul trasporto di viaggiatori (N 24.9.12, Commissione della politica di sicurezza CN; S 13.12.12)

In adempimento della mozione, il Consiglio federale intendeva migliorare la sicurezza dei trasporti di tifosi in occasione di manifestazioni sportive con la revisione della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1). La modifica (FF 2013 6049) prevedeva di allentare l'obbligo di trasporto e di introdurre una disposizione relativa alla responsabilità civile. Sarebbe così stato possibile negare ai tifosi il trasporto da parte di imprese ferroviarie e di autobus, qualora i club sportivi avessero in precedenza ricevuto un'offerta per il trasporto con treni o autobus speciali. Inoltre, in determinate situazioni, era prevista una responsabilità per i danni provocati dai tifosi.

Il 12 marzo 2014 il Consiglio nazionale ha respinto il progetto con 142 voti contro 30. La maggioranza lo ritiene infatti irrealizzabile. Inoltre, così si criminalizzerebbe in modo arbitrario un singolo gruppo di persone. Il Consiglio nazionale ha chiesto che il Governo elabori soluzioni praticabili di concerto con Cantoni, imprese di trasporto, club sportivi e altri attori coinvolti. Come esempio dovrà valere il contratto di cooperazione tra le FFS e lo Young Boys.

Il 19 giugno 2014 il Consiglio degli Stati ha tuttavia rifiutato il rinvio con 33 voti contro 7 e un'astensione. Per motivi procedurali poteva decidere solo sul rinvio e non entrare nel merito del progetto.

Il 18 settembre 2014 il Consiglio nazionale ha confermato la sua decisione di inizio anno con 119 voti contro 50 e 11 astensioni. Al momento il Parlamento non vuole costringere per legge i tifosi a recarsi alle partite in treni o autobus a loro riservati.

Un tale obbligo non sarebbe applicabile né sarebbe adatto a risolvere la questione dei tifosi facinorosi: questo il tenore dei commenti dei favorevoli al rinvio. Secondo loro, il Consiglio federale deve individuare soluzioni alternative con le cerchie interessate. Nella proposta di rinvio la Commissione dei trasporti e delle comunicazioni ha citato Cantoni e Comuni, club sportivi, Lavoro sociale con i tifosi, associazioni e imprese di trasporto. La richiesta della mozione (adeguamento dell'obbligo di trasporto, esclusione di persone per motivi di sicurezza e ordine pubblici) è stata nettamente respinta per due volte dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2012 M 12.3496

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (S 20.9.12, Hess; N 14.12.12)

2013 M 12.3465

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (N 28.9.12, Girod; S 19.3.13)

2013 M 12.3474

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (N 28.9.12, Guhl; S 19.3.13)

2615

2013 M 12.3581

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (N 28.9.12, Noser; S 19.3.13)

2013 M 12.3455

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (N 28.9.12, Rickli Natalie; S 19.3.13)

2013 M 12.3489

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (N 28.9.12, Romano; S 19.3.13)

2013 M 12.3490

Equiparare il kitesurf ad altri sport acquatici (N 28.9.12, Wermuth; S 19.3.13)

Le mozioni invitano il Consiglio federale a equiparare il kitesurf agli altri sport acquatici sulle acque svizzere. A tale scopo va abrogato il divieto di cui all'articolo 54 capoverso 2bis dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1) di praticare il kitesurf al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente.

Con la revisione dell'ONI del 15 gennaio 2014 (RU 2014 261), questo divieto è stato abrogato. Nelle zone rivierasche, tuttavia, il kitesurf può essere praticato solo in appositi corridoi autorizzati dalle autorità e segnalati come tali. Chi pratica il kitesurf continua a essere sottoposto all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 153 capoverso 2bis ONI. Per quanto concerne le regole di precedenza nei confronti di altri natanti, nell'articolo 44 capoverso 1 lettera f i kitesurf sono equiparati alle tavole a vela. In virtù della loro manovrabilità, questi tipi di natanti devono scansare tutti gli altri. La precedente limitazione a 25 m relativa alla lunghezza dei cavi di traino e di manovra per kitesurf di cui all'articolo 140b ONI è abrogata.

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201) i Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. Sulla base di questa disposizione i Cantoni possono come sinora limitare o vietare il kitesurf su singoli specchi o tratti d'acqua, se ad esempio questo reca svantaggi per l'ambiente naturale. Contrariamente alla soluzione previgente, viene di fatto introdotta l'inversione dell'onere della prova, nel senso che chi pratica il kitesurf non deve più dimostrare che l'esercizio di tale disciplina su determinati specchi o tratti d'acqua non rappresenta un pericolo. Saranno invece i Cantoni a dover motivare eventuali divieti.

Dal momento che varie prescrizioni cantonali rinviavano alla regolamentazione previgente dell'ONI, la revoca del divieto non poteva avvenire con effetto immediato. La modifica del 15 gennaio 2014 dell'ONI prevede quindi una disposizione transitoria di due anni per l'attuazione di questa revoca. Tutte le altre disposizioni menzionate sono entrate in vigore il 15 febbraio 2014. Durante questo periodo transitorio i
Cantoni hanno modo di adeguare le proprie disposizioni alla normativa vigente dal 15 febbraio 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2616

Ufficio federale dell'energia 2011 P 09.3085

Effetti dei regimi di promozione delle energie rinnovabili (N 12.6.09, Parmelin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto completo sugli effetti dei diversi regimi di promozione delle energie rinnovabili nei Paesi limitrofi alla Svizzera, illustrando, in particolare, le conseguenze di tali regimi per l'economia energetica, le reti e la sostenibilità. Su questo tema esistono già numerosi studi esterni che sono stati sintetizzati nel rapporto Effetti dei regimi di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili adottato dal Consiglio federale il 20 giugno 2014 (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3411

Energia elettrica dal deserto per la Svizzera (N 9.6.11, Girod)

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare attraverso quali misure sia possibile promuovere il progetto «Desertec» e iniziative affini. I lavori per l'adempimento del postulato sono stati conclusi a metà del 2014. Il rapporto Energia elettrica dal deserto per la Svizzera è stato adottato dal Consiglio federale il 19 settembre 2014 (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 10.3142

Partecipazione della Svizzera al piano SET (Strategic Energy Technology) dell'UE (N 8.6.11, Riklin Kathy; S 21.12.11; N 1.3.12)

La Svizzera ha partecipato all'elaborazione di tutte le «Cofund action» della «European Research Aera» (ERA-Net CFA) rilevanti per la ricerca energetica. Per l'ERANet Plus Bioenergia sono stati presentati sette «pre-proposal» con partecipazione svizzera, tre sono stati presentati nella fase successiva della presentazione della domanda come «full proposal»; uno dei progetti è stato approvato da tutti i Paesi partecipanti al «Proposal» (Spagna, Gran Bretagna, Svizzera). Tale progetto sarà avviato nella primavera del 2015. Inoltre, la Svizzera partecipa ai bandi di gara della ERA-Net CFA su «Smart cities and communities» (dicembre 2014) e «Smart grids» (febbraio 2015) come pure «Carbon Capture and Storage» (presumibilmente a fine 2015). In questo modo, i ricercatori svizzeri possono accedere senza restrizioni ai bandi di gara su ERA-Net CFA.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 M 13.3285

Agevolare la disattivazione volontaria delle vecchie centrali nucleari (N 12.6.13, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 26.9.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di prevedere la possibilità del pagamento scaglionato dei contributi nel caso in cui un esercente disattivi definitivamente una centrale nucleare prima del cinquantesimo anno di esercizio. Il piano di pagamento deve essere fissato sulla base delle scadenze cui la centrale sarebbe soggetta se rimanesse in funzione per 50 anni. Questo privilegio deve però valere soltanto se gli attivi della società esercente coprono i contributi ancora da versare oppure se i detentori delle quote di partecipazione nella società forniscono garanzie.

2617

La mozione è stata attuata con la revisione dell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (art. 9a OFDS; RS 732.17) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'OFDS il 25 giugno 2014 (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa). Nel caso di una messa fuori servizio anticipata, l'esercente verrà trattato come se la durata d'esercizio fosse stata di 50 anni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2012 M 12.3004

Garantire le funzioni dei media in termini di politica statale e democratica (N 7.3.12, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 11.6.12; punti 1 e 2)

Il 5 dicembre 2014, il Consiglio federale ha adottato e pubblicato il rapporto Garantire le funzioni dei media in termini di politica statale e democratica (www.ufcom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Politica dei media > Attualità e fondamenti), chiesto dal Parlamento. In questo rapporto, il Consiglio federale ha delineato un quadro generale del panorama mediatico svizzero e illustrato possibili misure di sostegno. Ha ritenuto inoltre che il settore mediatico sia sostanzialmente in grado di affrontare il cambiamento strutturale con i propri mezzi. Se il Parlamento ritenesse opportuno un sostegno, sarebbe auspicabile a breve termine armonizzare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti stampati e per quelli online, rafforzare l'impegno a favore della formazione e del perfezionamento professionale degli operatori dei media nonché finanziare maggiormente il servizio di base dell'Agenzia telegrafica svizzera (ats) nelle lingue italiana e francese. Il Consiglio federale ha verificato inoltre se il sostegno di cui beneficiano attualmente le emittenti radiotelevisive possa essere esteso ai media online.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 M 10.3539

Diffusione in streaming dei programmi (N 5.6.12, Allemann; S 13.12.12)

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la procedura per l'autorizzazione delle diffusioni originali in streaming (via Internet) della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), in modo tale che in futuro le prime messe in onda dei programmi possano avvenire in streaming senza contemporanea diffusione televisiva né previa autorizzazione. Il Consiglio federale ha tenuto conto di questa richiesta. Con decisione del 1° maggio 2013 (FF 2013 2747), la concessione SRG SSR del 28 novembre 2007 (FF 2011 7089, 2012 7991, 2013 2747) è stata dunque completata all'articolo 9 capoverso 1bis. Dal 1° giugno 2013, la SSR può diffondere tramite Internet trasmissioni originali concernenti avvenimenti politici, economici, culturali e sportivi che rivestono un'importanza significativa a livello nazionale o di regione linguistica.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2618

2013 P 13.3009

Sviluppo delle tariffe di roaming nel prossimo futuro (S 19.3.13, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 11.3524)

Il Consiglio federale ha illustrato l'evoluzione delle tariffe di telefonia mobile per l'estero nel rapporto del 19 novembre 2014 sulle telecomunicazioni (www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente 2007 M 06.3085

Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600) in modo che i privati abbiano la possibilità di raccogliere rifiuti misti provenienti dal settore industriale e artigianale, in particolare quelli che si prestano a essere valorizzati, e di gestirne la valorizzazione e lo smaltimento. Nel 2013 i lavori per l'attuazione della mozione erano già in fase avanzata, ma con l'adozione della mozione Fluri 11.3137 No alla completa liberalizzazione del mercato dei rifiuti industriali (N 4.3.13, S 20.3.14) è stata contraddetta sul piano del contenuto.

La mozione Fluri, inoltrata al Parlamento in un momento successivo, ha la precedenza rispetto alla presente mozione. Pertanto, nell'ambito della revisione totale dell'OTR, è stata accolta nell'avamprogetto dell'ordinanza la nuova definizione di rifiuti urbani proposta dalla mozione Fluri. L'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'OTR è stata avviata il 10 luglio 2014 e si è conclusa il 30 novembre 2014. La presente mozione non può pertanto più essere attuata e deve essere tolta dal ruolo.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la presente mozione.

2011 P 11.3523

I costi e il potenziale della riduzione dei gas serra in Svizzera (N 23.12.11, Girod)

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare il potenziale e i costi di eventuali misure di riduzione delle emissioni di gas serra in Svizzera. In adempimento del postulato sono stati commissionati due studi. Il primo ha recensito tutti gli studi già condotti in Svizzera sul potenziale e sui costi delle misure di riduzione delle emissioni di gas serra e messo a confronto i diversi approcci e risultati. Su questa base è stato condotto il secondo studio, un'analisi globale, basata su ipotesi unitarie e modelli. Questa analisi costituisce il principale riferimento per il rapporto realizzato in adempimento del postulato e che il Consiglio federale ha adottato il 22 gennaio 2014 (www.admin.bafu.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale illustra il potenziale di riduzione dei gas serra in Svizzera).

Il rapporto dimostra che fino al 2020 i maggiori potenziali di risparmio risiedono nei settori degli edifici e dei trasporti, ammontando, in entrambi, a ben 3 milioni di tonnellate di CO2. Di poco inferiori sono le possibilità di risparmio nei settori dell'industria e dei servizi. Per ridurre le emissioni sono importanti soprattutto il 2619

miglioramento degli standard degli involucri degli edifici e i progressi nell'efficienza di macchine, impianti, veicoli o apparecchi. A seconda del settore, nel 2020 i costi di riduzione saranno compresi tra 150 e 320 franchi per tonnellata di CO2. Nel lungo periodo, questi costi diminuiscono però sensibilmente soprattutto nel settore dei trasporti. Se gli strumenti attuali venissero applicati e ulteriormente inaspriti fino al 2050, entro tale data le emissioni potrebbero essere ridotte di circa il 45 per cento rispetto al 2010. Se costantemente sviluppate, le misure esistenti creano dunque una base solida per adempiere eventuali obblighi di più vasta portata. La Svizzera dispone di sufficienti potenziali di riduzione per poter contribuire in maniera adeguata al raggiungimento dell'obiettivo di limitare l'aumento globale della temperatura di 2 gradi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3777

Ottimizzare il ciclo di vita e di utilizzo dei prodotti (N 14.12.12, Gruppo dei Verdi)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto che valuti l'efficacia, la pertinenza e i potenziali delle misure esistenti e prevedibili al fine di ottimizzare il ciclo di vita e di utilizzo dei prodotti.

In adempimento del postulato il Consiglio federale ha adottato il 28 novembre 2014 un rapporto sull'ottimizzazione del ciclo di vita e di utilizzo dei prodotti («Optimierung der Lebens- und Nutzungsdauer von Produkten») (www.bafu.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale approva il rapporto su un utilizzo migliore e più lungo dei prodotti).

Il rapporto giunge alla conclusione che qualsiasi misura di ottimizzazione del ciclo di vita e di utilizzo dei prodotti raggiunge il massimo dell'efficacia se proviene dagli stessi produttori, dai commercianti o dai consumatori. Già diversi attori mettono in pratica molte misure di questo tipo, ad esempio attraverso l'informazione alla clientela, regole migliori per la garanzia, servizi di riparazione oppure nell'ambito della normazione. Il rapporto invita inoltre ad approfondire, nel dialogo con le parti interessate, anche altri sforzi fatti, ad esempio l'importanza attribuita agli aspetti ecologici nella formazione del personale specializzato (ecodesign) o la promozione di stili di vita rispettosi delle risorse naturali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3907

Una soluzione contro gli sprechi alimentari (N 14.12.12, Chevalley)

Il postulato incarica il Consiglio federale di studiare la possibilità di introdurre per i supermercati e i grandi ristoranti l'obbligo di riciclaggio dei rifiuti alimentari in compost, biogas, foraggio per animali o nella ridistribuzione degli alimenti in eccesso attraverso opere assistenziali.

In adempimento del postulato il Consiglio federale ha adottato il 19 novembre 2014 il rapporto Perdite di alimenti nel commercio al dettaglio e nella gastronomia svizzeri (www.admin.bafu.ch > Documentazione> Comunicati stampa > Riciclaggio dei rifiuti alimentari: nessun obbligo specifico per la gastronomia).

Nel suddetto rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che per i settori della gastronomia e del commercio al dettaglio non è necessario imporre alcun obbligo di riciclaggio dei rifiuti alimentari, dal momento che il riciclaggio di tali 2620

rifiuti è già ampiamente garantito. È in corso, inoltre, la revisione dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (RS 814.600), che prevede proprio l'introduzione di un obbligo generale di valorizzazione di tali rifiuti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2011 P 11.3229

Uso del sottosuolo (N 17.6.11, Riklin Kathy)

Il rapporto del Consiglio federale del 5 dicembre 2014 sull'uso del sottosuolo, stilato in adempimento del postulato («Bericht des Bundesrates zur Nutzung des Untergrundes in Erfüllung des Postulats 11.3229, Kathy Riklin, vom 17. März 2011»; www.are.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa), dà una risposta alle domande sollevate ed espone la necessità d'intervento da parte della Confederazione. Inoltre, il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per la seconda fase di revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive in corso > Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni). L'avamprogetto (AP-LPT) stabilisce, quale nuovo principio della pianificazione, che l'utilizzazione del suolo deve essere sostenibile (art. 3 cpv.

5 AP-LPT). Inoltre, prevede che il piano direttore può contenere indicazioni relative al sottosuolo, se necessario (art. 8e AP-LPT).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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