Testo originale

Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi Concluso il 27 maggio 2015 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera, di seguito «la Svizzera», e l'Unione europea, entrambe denominate di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti», nell'intento di applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti; considerando che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi2, e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni; considerando che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate; considerando che l'articolo 10 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo»), nella forma precedente alla sua modifica da parte del presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale; considerando che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno RS ...

1 RU 2015 7633 2 GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38 2015-2841

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a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi; considerando che gli Stati membri e la Svizzera dispongono i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica); considerando che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.

Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto
di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini, hanno convenuto quanto segue:

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Art. 1 L'accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato: 1. il titolo è sostituito da: «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»; 2. gli articoli da 1 a 22 sono sostituiti da: «Art. 1

Definizioni

1) Ai fini del presente accordo si intende per:

3

a)

«Unione europea»: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

b)

«Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;

c)

«Svizzera»: il territorio della Confederazione Svizzera quale definito dalla sua legislazione conformemente al diritto internazionale;

d)

«Autorità Competenti della Svizzera» e «Autorità Competenti degli Stati membri»: le autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte della Svizzera, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;

e)

«Istituzione Finanziaria di uno Stato membro»: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;

f)

«Istituzione Finanziaria della Svizzera»: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in Svizzera, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Svizzera, e ii) qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

RS 0.641.926.81

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g)

«Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione»: qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia una Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

h)

«Conto Oggetto di Comunicazione»: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Svizzera;

i)

«Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro»: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

j)

«Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera»: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone della Svizzera Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona della Svizzera Oggetto di Comunicazione;

k)

«Persona di uno Stato membro»: una persona fisica o un'Entità identificata da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

l)

«Persona della Svizzera»: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Svizzera.

2) Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale4 oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per la Svizzera, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente della Svizzera non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legi4

GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

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slazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per la Svizzera, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o la Svizzera) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

Art. 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente della Svizzera, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro: a)

il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia: i. l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati 7639

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ii.

sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Art. 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.

4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).

5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Art. 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente della Svizzera, e l'Autorità Competente della Svizzera informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta 7640

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o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Art. 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente della Svizzera e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato membro interessato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l'obbligo di: a)

adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto Stato membro;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

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5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Art. 6

Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

2. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) possono così essere utilizzate conformemente alle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) a un'altra giurisdizione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse alla Svizzera previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

4. Ciascuna Autorità
Competente di uno Stato membro o della Svizzera notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella della Svizzera o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Art. 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera o di un qualsiasi Stato membro può 7642

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Protocollo di modifica

chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente della Svizzera e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con la Svizzera o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziare non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

Art. 8

Modifiche

1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti 7643

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Protocollo di modifica

raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale: a)

per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b)

per la Svizzera: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel diritto nazionale.

Art. 9

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: i.

la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni; e

ii.

una delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali in Svizzera; e

iii. nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e iv. entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali5.

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: 5

Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali» copre le seguenti forme giuridiche: ­ société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; ­ société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; ­ société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

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Protocollo di modifica

i.

tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni; e

ii.

una società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera; e

iii. nessuna delle società ha la residenza ai fini fiscali o nessuna delle stabili organizzazioni è situata in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e iv. tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali6.

3. Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.

Art. 10

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6.

Art. 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

3. gli allegati sono sostituiti da:

6

Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali» copre le seguenti forme giuridiche: ­ société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; ­ société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; ­ société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

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Protocollo di modifica

Allegato I

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti Finanziari («Standard comune di comunicazione di informazioni»)

Sezione I: Obblighi generali di comunicazione A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato: 1.

il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3.

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

4.

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5.

nel caso di un Conto di Custodia: a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di

7646

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Protocollo di modifica

altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; 6.

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

7.

nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione di residenza.

E. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse 7647

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con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D. Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E. Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o la Svizzera consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

1.

7648

Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra giuri-

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Protocollo di modifica

sdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi («indicia») e applicare la parte B, punti da 3 a 6: a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi; d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; oppure f) indirizzo di fermo posta o «c/o» in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3.

Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4.

Qualora taluno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5.

Qualora un indirizzo di fermo posta o «c/o» emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle 7649

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Protocollo di modifica

circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se: a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i. un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; e ii. Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto; b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i. un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano le Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; ovvero ii. Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

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Protocollo di modifica

1.

Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2.

Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto; b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione; c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge; d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3.

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati: a) residenza del Titolare del Conto; b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

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Protocollo di modifica

e) f)

presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero «c/o» del Titolare del Conto; e presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4.

Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5.

Effetti del rilevamento di indicia a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o «c/o» e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Se, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, un Conto preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo gior-

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Protocollo di modifica

no di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7.

Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, a eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9.

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo rilevante deve essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015.

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Protocollo di modifica

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per Nuovi Conti di Persone Fisiche Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Entità Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che prece7654

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Protocollo di modifica

de l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera e un Conto preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, tale importo, ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunica7655

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Protocollo di modifica

zione. Per quanto riguarda un titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva.

Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili: i. le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto preesistente di Entità detenuto da una o più Entità non finanziarie con un saldo o valore aggregato che
non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera; o ii. un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale persona che esercita il controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

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Protocollo di modifica

1.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera deve concludersi entro due anni dall'entrata in vigore.

2.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3.

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi Conti di Entità Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non finanziarie passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

b)

2.

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Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

Determinare se l'Entità è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva.

Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta persona che esercita il controllo.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una Persona Fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute alla Comunicazione
a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti: a)

il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

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Protocollo di modifica

b)

i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e

c)

l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

Per «Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per «Contratto di Rendita di gruppo» si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1.

Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2.

Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i

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Protocollo di modifica

sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3.

Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4.

Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

Sezione VIII: Definizioni Si applicano le definizioni seguenti: A. Istituzione Finanziaria tenuta alla Comunicazione 1.

Per «Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.

2.

Per «Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante» si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3.

Per «Istituzione Finanziaria» si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4.

Per «Istituzione di Custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi.

Un'Entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superio7661

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Protocollo di modifica

re al 20% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5.

Per «Istituzione di Deposito» si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6.

Per «Entità di Investimento» si intende ogni Entità: a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate; ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi; oppure b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine «Entità di investimento» non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «istituzione Finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

7662

Il termine «Attività Finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Con-

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Protocollo di modifica

tratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine «Attività Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8.

Per «Impresa di Assicurazioni Specificata» si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione 1.

Per «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è: a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito; c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata alla Svizzera e, per la Svizzera, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo; d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2.

Per «Entità Statale» si intende il governo di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, della 7663

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Protocollo di modifica

Svizzera o di un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'«Entità Statale»). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione.

a) Una «parte integrante» di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b) Per «entità controllata» si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che: i. l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate; ii. gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e iii. il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3.

Per «Organizzazione Internazionale» si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa.

Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, la Svizzera o l'altra giurisdizione; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4.

Per «Banca Centrale» si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, della Svizzera o dell'altra giurisdizione che emette strumenti

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Protocollo di modifica

destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, della Svizzera o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, dalla Svizzera o dall'altra giurisdizione.

5.

Per «Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo: a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo; b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: i. il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico; ii. il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano; iii. le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; oppure iv. i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6.

Per «Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti; b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive; 7665

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Protocollo di modifica

c)

d) e)

i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del fondo; e il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7.

Per «Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale» si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8.

Per «Emittente Qualificato di Carte di Credito» si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito; e b) a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9.

Per «Veicolo di Investimento Collettivo Esente» si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

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Protocollo di modifica

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015; b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto; c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015.

C. Conto Finanziario 1.

Per «Conto Finanziario» si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e: a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione «Conto Finanziario» non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità; b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una Persona Fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

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Protocollo di modifica

L'espressione «Conto Finanziario» non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2.

L'espressione «Conto di Deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di Deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3.

Per «Conto di Custodia» si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4.

Per «Quota nel Capitale di Rischio» si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra Persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5.

Per «Contratto di Assicurazione» si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6.

Per «Contratto di Rendita» si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7.

Per «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato» si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

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Protocollo di modifica

8.

Per «Valore Maturato» si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione: a) unicamente in ragione del decesso di una Persona Fisica assicurata sulla base di un Contratto di Assicurazione sulla vita; b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un Contratto di Assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9.

Per «Conto Preesistente» si intende: a) un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione alla data del 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015; b) uno Stato membro o la Svizzera ha la possibilità di includere nell'espressione «Conto Preesistente» tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se: i. il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione un Conto Finanziario che è un Conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a); ii. l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o 7669

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Protocollo di modifica

la Svizzera) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto; iii. relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e iv. l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui alla presente lettera b). La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

10. Per «Nuovo Conto» si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.

11. Per «Conto preesistente di Persona Fisica» si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.

12. Per «Nuovo Conto di Persona Fisica» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.

13. Per «Conto preesistente di Entità» si intende un Conto preesistente detenuto da una o più Entità.

14. Per «Conto
di Importo Non Rilevante» si intende un Conto preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

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Protocollo di modifica

15. Per «Conto di Importo Rilevante» si intende un Conto preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

16. Per «Nuovo Conto di Entità» si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17. Per «Conto Escluso» si intende uno dei seguenti conti: a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: i. il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso); ii. il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); iii. è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto; iv. i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e v. alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17,
lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7; b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti: i. il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regola7671

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Protocollo di modifica

c)

d)

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mentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; ii. il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); iii. i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e iv. i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7; un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: i. sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni; ii. la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso; iii. l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i
periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e iv. il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

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Protocollo di modifica

e)

f)

un conto aperto in relazione a: i. un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; ii. la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: (i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene; (ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione; (iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione; (iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria; e (v) il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f); iii. l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; iv. l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte; un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti: i. il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e ii. a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica il 27 maggio 2015 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo
equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 7673

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Protocollo di modifica

g)

60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7a, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato alla Svizzera e, per la Svizzera, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

D. Conto Oggetto di Comunicazione 1.

Per «Conto Oggetto di Comunicazione» si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2.

Per «Persona Oggetto di Comunicazione» si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.

3.

Per «Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione» si intende una Persona Fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4.

Per «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione» si intende la Svizzera, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione alla Svizzera, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.

7674

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Protocollo di modifica

5.

Per «Giurisdizione Partecipante» in relazione a uno Stato membro o alla Svizzera si intende: a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni alla Svizzera; b) la Svizzera per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro; o c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o la Svizzera, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dalla Svizzera e notificato alla Svizzera, rispettivamente alla Commissione europea; d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

6.

Per «Persone che Esercitano il Controllo» si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra Persona Fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili.

L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

7.

Per «Entità Non Finanziaria» si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8.

Per «Entità Non Finanziaria Passiva» si intende i) un'Entità Non Finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

9.

Per «Entità Non Finanziaria Attiva» si intende un'Entità non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri: a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; 7675

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Protocollo di modifica

c) d)

e)

f)

g)

h)

7676

l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; oppure l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti: i. è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro,
la Svizzera o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; ii. è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione);.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; iv. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e v. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E. Varie 1.

Per «Titolare del Conto» si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2.

Per «Procedure AML/KYC» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

3.

Per «Entità» si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4.

Un'Entità è un'«Entità Collegata» di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune.

A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Uno Stato membro o la Svizzera può definire un'Entità come un'«Entità Collegata» di un'altra Entità se: a) una delle due Entità controlla l'altra Entità; b) le due Entità sono soggette a gestione comune; o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

5.

Per «NIF» si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6.

Per «Prove Documentali» si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una Persona Fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della Persona Fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) di cui l'Entità dichiara di essere residente oppure la giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

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Protocollo di modifica

d)

i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per «sistema standardizzato di codificazione industriale» si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

Sezione IX: Efficace attuazione Ciascuno Stato membro e la Svizzera sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese: 1.

norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2.

norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comuni-

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Protocollo di modifica

cazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati; 3.

procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4.

procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

5.

efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

Allegato II

Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai Conti Finanziari 1.

Cambiamento di circostanze Un «cambiamento di circostanze» comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di otte-

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Protocollo di modifica

nere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2.

Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3.

Residenza di un'Istituzione Finanziaria Un'Istituzione Finanziaria è «residente» in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria della Svizzera o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se: a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante; b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante; oppure; 7681

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Protocollo di modifica

c)

è soggetto a vigilanza finanziaria nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4.

Conto intrattenuto In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria: a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione); b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria); c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria; d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5.

Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati «simili» a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione.

Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini «Persone che Esercitano il Controllo» nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

5.

Indirizzo della sede principale dell'Entità Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro,

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Protocollo di modifica

in Svizzera o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

Allegato III

Elenco delle Autorità Competenti delle Parti Contraenti Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono: a)

in Svizzera, Le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé / Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo,

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario

c)

nella Repubblica di Bulgaria:


o un mandatario,

d)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,

e)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,

f)

nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario,

g)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,

h)

nella Repubblica ellenica: o un mandatario,

i)

nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,

j)

nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario,

k)

nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,

l)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,

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Protocollo di modifica

m) nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un mandatario, n)

nella Repubblica di Cipro: o un mandatario,

o)

nella Repubblica di Lettonia: Finansu ministrs o un mandatario,

p)

nella Repubblica di Lituania: Finans ministras o un mandatario,

q)

nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario,

r)

in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario,

s)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli gall-Finanzi o un mandatario,

t)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,

u)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,

v)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,

w) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario, x)

in Romania: Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal o un mandatario,

y)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,

z)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,

aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario, ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario, ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le Autorità Competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Svizzera dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica7 mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.

3. L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.

4. La Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti in Svizzera conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.

Art. 3

L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:

«Protocollo relativo all'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale».

In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica.

1. Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali.

2. Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) le seguenti informazioni:

7

a)

identità della persona oggetto della verifica o dell'indagine;

b)

periodo per il quale sono richieste le informazioni;

RU 2005 2571, 2011 1557 2013, 4343

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

c)

una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;

d)

fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

e)

se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.

3. Rimane inteso che il riferimento alla norma di «prevedibile pertinenza» è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e la Svizzera non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di «prevedibile pertinenza» può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo).

4. Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea.

5. Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o la Svizzera). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

Art. 4

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, spagnola, ceca, danese, estone, greca, inglese, irlandese, croata, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.

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Protocollo di modifica

Dichiarazioni delle parti contraenti Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'entrata in vigore del protocollo di modifica Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione della Svizzera e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali saranno soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e agli allegati Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla sezione III, parte A, dell'allegato I dell'accordo Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A, dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle Istituzione Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto svizzero applicabile a un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla 7687

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Protocollo di modifica

Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o la Svizzera) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra circostanza.

In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà la Svizzera, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione in Svizzera di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione.

Analogamente, la Svizzera informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti svizzeri in base al diritto svizzero. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione. Purché la legislazione della giurisdizione delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione non impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, la sezione III, parte A, dell'allegato I non si applica alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e ai contratti pertinenti.

Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 5 dell'accordo La delegazione svizzera ha informato la Commissione europea che la Svizzera non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente.

La Commissione europea ha preso atto della posizione della Svizzera.

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