Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

30 giugno 2015

Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale La modifica concerne tutti gli assicurati degli istituti di previdenza e delle fondazioni collettive per la previdenza professionale assicurati presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA.

La modifica della tariffa collettiva concerne la diminuzione delle aliquote di conversione per gli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio per il prodotto «welfare». Il tasso di interesse della quota garantita delle aliquote di conversione viene pertanto ridotto dal 2,5 all'1,5 per cento, mentre il tasso di interesse complessivo compresa la quota non garantita (eccedenza) viene ridotto dal 3 al 2,5 per cento.

Inoltre, il tasso d'interesse tecnico per la tariffa basata sul principio della «porta girevole» per le rendite che iniziano il 1° gennaio 2016 è stato ridotto all'1,5 per cento.

Con lettera dell'11 giugno 2015, la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per il prodotto «welfare» della sua tariffa collettiva per il 2016.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 30 giugno 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2016 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni

2015-2110

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nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

4 agosto 2015

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA