Legge federale sugli istituti finanziari

Disegno

(Legge sugli istituti finanziari, LIFin) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 20152, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari.

1

Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario.

2

Art. 2

Campo d'applicazione

Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: 1

2

1 2

a.

i gestori patrimoniali (art. 16 cpv. 1);

b.

i trustee (art. 16 cpv. 2);

c.

i gestori di patrimoni collettivi (art. 20);

d.

le direzioni dei fondi (art. 28);

e.

le società di intermediazione mobiliare (art. 37).

Non sono sottoposti alla presente legge: a.

le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone ad esse legate per motivi economici o familiari;

b.

le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;

RS 101 FF 2015 7293

2015-2662

7525

L sugli istituti finanziari

c.

gli avvocati, i notai e i loro ausiliari che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 del Codice penale3 o all'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale sono organizzati i soggetti citati;

d.

le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato per legge;

e.

la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);

f.

gli istituti di previdenza e gli altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza);

g.

gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;

h.

le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori;

i.

le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19346 sulle banche.

Art. 3

Società madri e società del gruppo importanti

Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1, per quanto non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: 1

2

a.

le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario le quali hanno sede in Svizzera;

b.

le società del gruppo aventi sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

3

Sezione 2: Disposizioni comuni Art. 4

Obbligo di autorizzazione

Gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 necessitano di un'autorizzazione della competente autorità di vigilanza.

1

Possono essere iscritti nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

2

3 4 5 6

RS 311.0 RS 935.61 RS 961.01 RS 952.0

7526

L sugli istituti finanziari

Gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sottostanno già a un'altra vigilanza statale equivalente sono esentati dall'obbligo di autorizzazione.

3

Art. 5

Autorizzazione a cascata

L'autorizzazione all'esercizio di un'attività di banca ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

1

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

2

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale.

3

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l'attività di gestore patrimoniale.

4

Art. 6

Condizioni di autorizzazione

Ha diritto all'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari.

1

Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari, se necessario ai fini dell'attuazione di standard internazionali riconosciuti.

2

Art. 7

Mutamento dei fatti

L'istituto finanziario comunica all'autorità di vigilanza ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione.

1

Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

2

Art. 8

Organizzazione

L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi di legge.

1

Esso identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno.

2

Il Consiglio federale definisce le esigenze minime in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e dei rischi degli istituti finanziari.

3

7

RS 952.0

7527

L sugli istituti finanziari

Art. 9

Luogo della direzione

La direzione effettiva dell'istituto finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

1

Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

2

Art. 10

Garanzia

L'istituto finanziario e le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione di tale istituto devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

2

Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un'attività prudente e solida.

3

Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un istituto finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti l'attività in maniera determinante.

4

Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario deve previamente comunicarlo all'autorità di vigilanza. Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

5

L'istituto finanziario comunica all'autorità di vigilanza le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 4 non appena ne ha notizia.

6

Art. 11

Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Chiunque opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo la presente legge o un'autorizzazione di operare come banca secondo la legge dell'8 novembre 19348 sulle banche:

8

a.

assumere professionalmente valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;

b.

creare professionalmente derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario.

RS 952.0

7528

L sugli istituti finanziari

Art. 12

Denominazioni confuse o ingannevoli

La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.

1

Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 48 capoverso 3 e 54 capoverso 3.

2

Art. 13

Delega di compiti

Gli istituti finanziari possono delegare un compito soltanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza indispensabili per tale attività nonché delle autorizzazioni necessarie. Essi istruiscono e sorvegliano accuratamente i terzi di cui si avvalgono.

1

L'autorità di vigilanza può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all'estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, segnatamente se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.

2

Art. 14

Operazioni estere

L'istituto finanziario effettua una comunicazione all'autorità di vigilanza prima di: a.

istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero;

b.

acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.

Art. 15

Organo di mediazione

Al più tardi con l'inizio della loro attività gli istituti finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione.

1

Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della legge del ...9 sui servizi finanziari.

2

Capitolo 2: Istituti finanziari Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee Art. 16

Definizioni

Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, gestisce su mandato e a titolo professionale valori patrimoniali o può altrimenti disporre di valori patrimoniali affidatigli da clienti.

1

9

RS ...; FF 2015 7481

7529

L sugli istituti finanziari

Per trustee s'intende chiunque, in base a una liberalità a destinazione vincolata indicata segnatamente nell'atto che istituisce il trust ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 198510 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un portafoglio collettivo nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure dispone di tale portafoglio collettivo.

2

Art. 17

Forma giuridica

I gestori patrimoniali e i trustee con sede o domicilio in Svizzera devono rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1

a.

impresa individuale;

b.

società commerciale;

c.

società cooperativa.

I gestori patrimoniali e i trustee sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio.

2

Art. 18 1

Compiti

Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.

Il trustee gestisce portafogli collettivi, provvede a salvaguardare il loro valore e li utilizza conformemente alla loro destinazione.

2

I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi: 3

a.

consulenza in investimenti;

b.

analisi di portafoglio;

c.

offerta di strumenti finanziari.

Art. 19

Garanzie

I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

1

Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale.

2

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi Art. 20

Definizione

Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: 1

10

RS 0.221.371

7530

L sugli istituti finanziari

2

a.

investimenti collettivi di capitale;

b.

istituti di previdenza.

Sono considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1: a.

i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200611 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: 1. i valori patrimoniali gestiti degli investimenti collettivi di capitale, compresi quelli acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, 2. i valori patrimoniali gestiti degli investimenti collettivi di capitale non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non sono costituiti da strumenti finanziari con effetto leva. Gli investimenti collettivi di capitale non concedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale;

b.

i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b i quali gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente né i 100 milioni di franchi né il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza.

I gestori patrimoniali di cui al capoverso 2 possono domandare un'autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Art. 21

Forma giuridica

Il gestore di patrimoni collettivi con sede in Svizzera deve rivestire la forma giuridica di una società commerciale.

Art. 22

Compiti

Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati.

1

Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare in particolare l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Se il diritto estero richiede un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo, il gestore di patrimoni collettivi può esercitare tale attività soltanto se è stato concluso un simile accordo.

2

3

Può inoltre esercitare attività amministrative nell'ambito di questi compiti.

11

RS 951.31

7531

L sugli istituti finanziari

Art. 23

Delega di compiti

Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi per quanto tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

Chiunque delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili.

2

Art. 24

Capitale minimo e garanzie

I gestori di patrimoni collettivi devono disporre del capitale minimo richiesto.

Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

1

L'autorità di vigilanza può consentire ai gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone di fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

3

Art. 25 1

Fondi propri

I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di fondi propri adeguati.

Il Consiglio federale disciplina l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi.

2

Art. 26

Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

In conformità con gli standard internazionali riconosciuti, l'autorità di vigilanza può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi.

1

2

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: a.

almeno una è attiva come gestore di patrimoni collettivi;

b.

sono attive principalmente nel settore finanziario; e

c.

formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

È considerato conglomerato finanziario un gruppo finanziario che è attivo principalmente nel settore della gestione di patrimoni collettivi e a cui appartiene almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

3

Le disposizioni relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari della legge dell'8 novembre 193412 sulle banche si applicano per analogia.

4

12

RS 952.0

7532

L sugli istituti finanziari

Art. 27

Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi

Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza.

Sezione 3: Direzioni dei fondi Art. 28

Definizione

Per direzione del fondo s'intende chiunque gestisce autonomamente fondi di investimento in nome proprio e per conto degli investitori.

Art. 29

Forma giuridica e organizzazione

La direzione del fondo deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

1

2

Il capitale azionario deve essere suddiviso in azioni nominative.

Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

3

Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua gestione.

4

Art. 30

Compiti

Oltre all'esercizio dell'attività del fondo di investimento secondo le disposizioni della legge del 23 giugno 200613 sugli investimenti collettivi, la direzione del fondo può inoltre fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi: a.

custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale;

b.

amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Art. 31

Delega di compiti

La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Essa può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, per quanto tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori.

2

13

RS 951.31

7533

L sugli istituti finanziari

Art. 32

Capitale minimo

La direzione del fondo deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 33

Fondi propri

Tra i fondi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

1

In casi particolari l'autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

2

La direzione del fondo non può investire i fondi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli ai suoi azionisti o a persone fisiche e giuridiche ad essi legate per motivi economici o familiari. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non è considerata un prestito.

3

Art. 34 1

Diritti

La direzione del fondo ha diritto: a.

alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;

b.

alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;

c.

al rimborso delle spese sostenute per adempire tali impegni.

Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento.

La responsabilità personale degli investitori è esclusa.

2

Art. 35

Cambiamento della direzione del fondo

I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo.

1

Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

2

Prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, la vecchia direzione del fondo rende noto il previsto trasferimento negli organi di pubblicazione.

3

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.

4

14

RS 171.021

7534

L sugli istituti finanziari

L'autorità di vigilanza approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

5

6

Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Art. 36

Scorporo del patrimonio del fondo

I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all'articolo 34.

1

I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

2

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare Art. 37

Definizione

Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: a.

negozia in nome proprio valori mobiliari per il conto di clienti;

b.

negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e 1. potrebbe in tal modo compromettere il funzionamento del mercato finanziario, o 2. è membro di una sede di negoziazione; o

c.

negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker).

Art. 38

Forma giuridica

Una società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera deve rivestire la forma giuridica di una società commerciale.

Art. 39

Società di intermediazione mobiliare sotto dominio straniero

Le disposizioni relative alle banche sotto dominio straniero della legge dell'8 novembre 193415 sulle banche si applicano per analogia.

15

RS 952.0

7535

L sugli istituti finanziari

Art. 40 1

Compiti

La società di intermediazione mobiliare può in particolare: a.

nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 37, tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari per il conto di clienti;

b.

conservare personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti;

c.

acquisire o riprendere su commissione, a titolo professionale, valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;

d.

creare essa stessa, a titolo professionale, derivati che offre pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi.

Nell'ambito della sua attività secondo il capoverso 1 lettera a, può accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

2

3

La società di intermediazione mobiliare non è legittimata: a.

ad accettare a titolo professionale depositi del pubblico o a prestarsi pubblicamente a tale scopo, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica;

b.

a rifinanziarsi in misura rilevante presso più società di intermediazione mobiliare non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'impiego dei depositi del pubblico.

4

Art. 41

Capitale minimo e garanzie

Le società di intermediazione mobiliare devono disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

1

L'autorità di vigilanza può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie.

Art. 42

Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi

Le società di intermediazione mobiliare devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

1

2

Esse devono ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.

Stabilisce l'importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell'attività e dei rischi. L'autorità di vigilanza è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.

3

7536

L sugli istituti finanziari

In casi motivati, l'autorità di vigilanza può concedere agevolazioni, sempre che le finalità di tutela della legge non siano pregiudicate, oppure ordinare inasprimenti.

4

Art. 43

Capitale supplementare

Le disposizioni relative al capitale supplementare della legge dell'8 novembre 193416 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 44

Presentazione dei conti

Le disposizioni relative alla presentazione dei conti della legge dell'8 novembre 193417 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 45

Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare se: 1

a.

almeno una è attiva come società di intermediazione mobiliare;

b.

sono attive principalmente nel settore finanziario; e

c.

formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

È considerato conglomerato finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che è attivo principalmente nel settore dell'intermediazione mobiliare e a cui appartiene almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

2

Le disposizioni relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari della legge dell'8 novembre 193418 sulle banche si applicano per analogia.

3

Art. 46

Obbligo di registrazione

La società di intermediazione mobiliare è tenuta a registrare i mandati e le operazioni da essa effettuate corredandole di tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.

Art. 47

Obbligo di comunicazione

La società di intermediazione mobiliare deve provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.

1

La FINMA disciplina quali informazioni devono essere comunicate, in quale forma e a chi.

2

16 17 18

RS 952.0 RS 952.0 RS 952.0

7537

L sugli istituti finanziari

Ove lo scopo della legge lo esiga, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano professionalmente valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200519 sui revisori di controllare l'osservanza di questo obbligo e sono tenute a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.

3

Sezione 5: Succursali Art. 48

Obbligo di autorizzazione

Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: 1

2

a.

gestiscono valori patrimoniali;

b.

esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza;

c.

negoziano valori mobiliari;

d.

concludono affari; oppure

e.

tengono conti della clientela.

Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza se entrambe le parti contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.

3

Art. 49

Condizioni di autorizzazione

L'autorità di vigilanza accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale se: a.

19

l'istituto finanziario estero: 1. dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, 2. è sottoposto a una vigilanza adeguata, che include la succursale, e 3. fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio;

RS 221.302

7538

L sugli istituti finanziari

b.

le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni quanto all'istituzione di una succursale, 2. si impegnano a comunicare immediatamente alla competente autorità di vigilanza l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA;

c.

la succursale: 1. adempie le condizioni stabilite agli articoli 8­10 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività, e 2. adempie le condizioni di autorizzazione supplementari di cui agli articoli 50­53.

Art. 50

Reciprocità

L'autorità di vigilanza può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un istituto finanziario estero alla garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede l'istituto finanziario estero o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate.

Art. 51

Gruppi finanziari

Se l'istituto finanziario estero fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

Art. 52

Garanzie

L'autorità di vigilanza può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia ove la protezione degli investitori o dei clienti lo esiga.

Art. 53

Eccezione

Il Consiglio federale può prevedere che le succursali di istituti finanziari esteri siano esentate dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

7539

L sugli istituti finanziari

Sezione 6: Rappresentanze Art. 54

Obbligo di autorizzazione

Gli istituti finanziari esteri necessitano di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza se occupano in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l'articolo 48 capoverso 1, in particolare quando queste persone trasmettono loro ordini della clientela o li rappresentano a scopo pubblicitario o ad altri scopi.

1

2

Le direzioni dei fondi estere non possono istituire rappresentanze in Svizzera.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una rappresentanza senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza se entrambe le parti contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.

3

Art. 55

Condizioni di autorizzazione

L'autorità di vigilanza accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una rappresentanza se: 1

a.

l'istituto finanziario estero è sottoposto a una vigilanza adeguata;

b.

le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all'istituzione della rappresentanza;

c.

i dirigenti che ne sono responsabili offrono la garanzia di un'attività irreprensibile.

L'autorità di vigilanza può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla garanzia della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede l'istituto finanziario estero.

2

Art. 56

Eccezione

Il Consiglio federale può prevedere che le rappresentanze di istituti finanziari esteri siano esentate dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

Capitolo 3: Vigilanza Art. 57

Autorità di vigilanza competente

I gestori patrimoniali e i trustee sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza istituito dalla legge del 22 giugno 200720 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

1

20

RS 956.1

7540

L sugli istituti finanziari

I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.

2

Se non è istituito un organismo di vigilanza ai sensi del capoverso 1, la vigilanza è garantita dalla FINMA.

3

Art. 58

Verifica presso gestori patrimoniali e trustee

I gestori patrimoniali e i trustee devono incaricare una società di audit abilitata dall'organismo di vigilanza conformemente all'articolo 43o LFINMA21 di effettuare una verifica annuale.

1

L'organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.

2

Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica i gestori patrimoniali e i trustee presentano all'organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

3

Art. 59

Verifica presso gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari

I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono: 1

a.

incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200522 sui revisori di effettuare una verifica annuale secondo l'articolo 24 LFINMA;

b.

far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni23.

La FINMA può prevedere che la verifica di cui al capoverso 1 lettera a abbia periodicità pluriennale, tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.

2

Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica gli istituti finanziari secondo il capoverso 1 presentano alla FINMA un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

3

La direzione del fondo incarica la medesima società di audit per se stessa e per i fondi di investimento che dirige.

4

5

La FINMA può effettuare essa stessa verifiche dirette.

21 22 23

RS 956.1 RS 221.302 RS 220

7541

L sugli istituti finanziari

Art. 60

Obbligo d'informazione e di notifica in caso di delega di funzioni importanti

Se un istituto finanziario delega funzioni importanti ad altre persone, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 LFINMA24.

1

2

L'autorità di vigilanza può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone.

Art. 61

Sospensione del diritto di voto

Al fine di far rispettare l'articolo 10 capoversi 3 e 5, l'autorità di vigilanza può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.

Art. 62

Liquidazione

La revoca, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'autorizzazione a un istituto finanziario determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle imprese individuali.

1

2

L'autorità di vigilanza designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

3

Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza.

Art. 63

Misure in materia di insolvenza

Le disposizioni relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e al fallimento di banche della legge dell'8 novembre 193425 sulle banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.

1

Le disposizioni relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati della legge sulle banche si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare.

2

Capitolo 4: Responsabilità e disposizioni penali Sezione 1: Responsabilità Art. 64 La responsabilità degli istituti finanziari e dei loro organi è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni26.

1

L'istituto finanziario che delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta 2

24 25 26

RS 956.1 RS 952.0 RS 220

7542

L sugli istituti finanziari

dalle circostanze in materia di scelta, istruzione e sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza.

La direzione del fondo risponde degli atti delle persone cui ha delegato compiti come fossero suoi propri atti.

3

Sezione 2: Disposizioni penali Art. 65

Violazione del segreto professionale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

a.

rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un istituto finanziario;

b.

tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale;

c.

rivela a un'altra persona il segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé o per altri.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c.

2

3

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di testimoniare in giudizio e sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità.

5

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità delle presenti disposizioni competono ai Cantoni.

6

Art. 66

Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 12);

b.

non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 10 e 14 oppure le effettua con indicazioni inesatte o in ritardo.

Art. 67

Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 46;

b.

viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 47.

7543

L sugli istituti finanziari

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 68

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 69

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 70

Disposizioni transitorie

Gli istituti finanziari che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dispongono di un'autorizzazione secondo una legge sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA27 per la relativa attività non necessitano di una nuova autorizzazione. Essi devono adempiere i requisiti definiti nella presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

1

Gli istituti finanziari che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sottostanno per la prima volta all'obbligo di autorizzazione si annunciano all'autorità di vigilanza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi devono adempierne i requisiti entro due anni dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

2

I gestori patrimoniali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano la loro attività da almeno 15 anni e non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20 capoverso 2 non necessitano di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore patrimoniale se non accettano nuovi clienti.

3

In casi particolari l'autorità di vigilanza può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Art. 71

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

27

RS 956.1

7544

L sugli istituti finanziari

Allegato (art. 69)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 24 marzo 199528 sulle borse è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 dicembre 200429 sulla trasparenza Art. 2 cpv. 2 La presente legge non si applica né alla Banca nazionale svizzera né alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2

2. Codice delle obbligazioni31 Art. 689d cpv. 3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge dell'8 novembre 193432 sulle banche e gli istituti finanziari soggetti alla legge del ...33 sugli istituti finanziari.

3

3. Legge del 16 dicembre 200534 sui revisori Art. 7 cpv. 3 3

L'abilitazione è di durata indeterminata.

28 29 30 31 32 33 34

RS 954.1 RS 152.3 RS 956.1 RS 220 RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 221.302

7545

L sugli istituti finanziari

Art. 9a cpv. 4 e 5 Abrogati Art. 16 cpv. 1bis e 1ter 1bis

Abrogato

Quando sospetta vi siano infrazioni agli obblighi legali, l'autorità di sorveglianza procede a un controllo a prescindere dalla frequenza prevista al capoverso 1.

1ter

Art. 24 cpv. 4 lett. c e cpv. 5 Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni: 4

c.

articolo 65 della legge del ...35 sugli istituti finanziari (LIFin).

Esse notificano inoltre all'organismo di vigilanza secondo l'articolo 57 capoverso 1 LIFin tutti i procedimenti in relazione a un'impresa di revisione sottoposta alla vigilanza dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43o della legge del 22 giugno 200736 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

5

Art. 25a

Organismi di autodisciplina

Gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199737 sul riciclaggio di denaro notificano all'autorità di sorveglianza tutti i fatti e le trasmettono tutte le informazioni e i documenti in relazione a una società di audit o a un auditor responsabile di cui l'autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

4. Codice di procedura civile38 Art. 5 cpv. 1 lett. h Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: 1

h.

35 36 37 38 39 40 41

controversie secondo la legge del 23 giugno 200639 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 201540 sull'infrastruttura finanziaria e la legge del ...41 sugli istituti finanziari.

RS ...; FF 2015 7525 RS 956.1 RS 955.0 RS 272 RS 951.31 RS 958.1 RS ...; FF 2015 7525

7546

L sugli istituti finanziari

5. Legge federale dell'11 aprile 188942 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 173b Se la domanda di fallimento concerne un debitore che, secondo le leggi sui mercati finanziari menzionate all'articolo 1 della legge del 22 giugno 200743 sulla vigilanza dei mercati finanziari, è soggetto alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il giudice del fallimento trasmette gli atti alla FINMA. La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

6. Legge federale del 22 marzo 197444 sul diritto penale amministrativo Art. 10 cpv. 2 Il giudice può escludere la commutazione in quanto il condannato gli abbia fornito la prova di trovarsi, senza sua colpa, nell'impossibilità di pagare la multa. Tuttavia, l'esclusione della commutazione non è ammissibile se il condannato ha commesso intenzionalmente l'infrazione e se, nei cinque anni precedenti l'azione punibile, è stato condannato per un'infrazione, esclusa la semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine, contro la stessa legge amministrativa.

2

7. Legge del 28 giugno 196745 sul Controllo delle finanze Art. 8 cpv. 2 I tribunali della Confederazione, le autorità di vigilanza ai sensi della legge del 22 giugno 200746 sulla vigilanza dei mercati finanziari, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

2

42 43 44 45 46

RS 281.1 RS 956.1 RS 313.0 RS 614.0 RS 956.1

7547

L sugli istituti finanziari

8. Legge federale del 27 giugno 197347 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2bis e lett. b n. 3bis 1

La Confederazione riscuote tasse di bollo su: a.

l'emissione dei seguenti titoli svizzeri: 2bis. buoni di partecipazione e buoni di partecipazione di banche cooperative,

b.

la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri: 3bis. buoni di partecipazione e buoni di partecipazione di banche cooperative,

Art. 5 cpv. 1 lett. a sesto trattino 1

Soggiacciono alla tassa: a.

la costituzione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di: ­ buoni di partecipazione di banche cooperative.

Art. 6 cpv. 1 lett. g 1

Non soggiacciono alla tassa: g.

i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l'impiego del capitale di partecipazione o del capitale di partecipazione di una banca cooperativa, per quanto la società o la cooperativa provi di aver pagato la tassa su tale capitale di partecipazione;

Art. 7 cpv. 1 lett. a 1

Il credito fiscale sorge: a.

quanto alle azioni, buoni di partecipazione, quote sociali di società a garanzia limitata e buoni di partecipazione di banche cooperative: con l'iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell'aumento dei diritti di partecipazione;

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 2 2

Sono documenti imponibili: a.

47

i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: 2. le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata, le quote sociali e i buoni di partecipazione di cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento,

RS 641.10

7548

L sugli istituti finanziari

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1

Non soggiacciono alla tassa: a.

l'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol48, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol svizzeri o esteri;

9. Legge del 12 giugno 200949 sull'IVA Art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. f 2

Sono esclusi dall'imposta: 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: f. l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200650 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del ...51 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;

Art. 78 cpv. 6 e 7 Gli accertamenti fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1­4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: 6

48 49 50 51

a.

la Banca nazionale svizzera;

b.

una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie;

RS 951.31 RS 641.20 RS 951.31 RS ...; FF 2015 7525

7549

L sugli istituti finanziari

c.

una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 193452 sulle banche;

d.

una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...53 sugli istituti finanziari;

e.

un'infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del 19 giugno 201554 sull'infrastruttura finanziaria.

Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull'infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.

7

10. Legge del 17 dicembre 200455 sulla fiscalità del risparmio Art. 3 cpv. 3 Le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193456 sulle banche e le società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...57 sugli istituti finanziari sono considerate annunciate se hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio 2005.

3

11. Legge federale del 13 ottobre 196558 sull'imposta preventiva Art. 4 cpv. 1 lett. b L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: 1

b.

da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;

Art. 4a cpv. 1, primo periodo La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali di società a garanzia limitata, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione.

1

52 53 54 55 56 57 58

RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 958.1 RS 641.91 RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 642.21

7550

L sugli istituti finanziari

12. Legge del 20 giugno 193359 sul controllo dei metalli preziosi Art. 42bis 1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano Autorizzazione complementare per il commercio direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi di metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione di un'autorità di vigilanza sui bancari

mercati finanziari ai sensi dell'articolo 57 capoversi 1 e 3 della legge del ...60 sugli istituti finanziari (LIFin).

Una società che commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente alla stessa società del gruppo necessita parimenti dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

2

Le disposizioni sulle condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali secondo l'articolo 16 capoverso 1 LIFin si applicano per analogia.

3

Disposizione finale della modifica del ...

I saggiatori del commercio che, al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge, sottostanno per la prima volta all'obbligo di autorizzazione si annunciano all'autorità di vigilanza entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del .... Essi devono adempierne i requisiti entro due anni dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

13. Legge del 3 ottobre 200361 sulla Banca nazionale Art. 15 cpv. 1 Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...62 sugli istituti finanziari e i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200663 sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.

1

59 60 61 62 63

RS 941.31 RS ...; FF 2015 7525 RS 951.11 RS ...; FF 2015 7525 RS 951.31

7551

L sugli istituti finanziari

Art. 22 cpv. 1 Le società di audit verificano l'osservanza dell'obbligo di informazione, e nel caso delle banche anche l'obbligo di mantenere riserve minime, e presentano un rapporto alla Banca nazionale. Se constatano irregolarità, segnatamente dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

1

14. Legge del 23 giugno 200664 sugli investimenti collettivi Art. 2 cpv. 1 lett. a­e, 2 lett. h nonché 2bis 1

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a.

gli investimenti collettivi di capitale e le persone che li custodiscono;

b.

gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera;

c.­e. Abrogate 2

Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente: h.

2bis

Abrogata

Abrogato

Art. 13 cpv. 1, 2 lett. a, e, f, g, nonché 3 e 5 Chiunque costituisce, gestisce o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.

1

2

Devono chiedere l'autorizzazione: a.

Abrogata

e.

la banca depositaria;

f.

Abrogata

g.

Abrogata

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.

3

Le persone di cui al capoverso 2 lettere b­d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

5

Art. 14 cpv. 1 lett. a e abis, nonché 1ter e 2 1

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

64

le persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione offrono garanzia di un'attività ineccepibile; RS 951.31

7552

L sugli istituti finanziari

abis. le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione; Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.

1ter

2

Abrogato

Art. 15 cpv. 1 lett. e 1

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: e.

i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.

Capitolo 3, sezioni 2 e 3 Abrogate Titolo secondo, capitolo 1, sezione 3 (art. 28­35) Abrogata Art. 36 cpv. 3 La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell'autorizzazione necessaria all'esercizio di tale attività. Gli articoli 13 e 31 della legge del ...65 sugli istituti finanziari si applicano per analogia.

3

Art. 51 cpv. 5 L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge del ...66 sugli istituti finanziari in possesso di un'autorizzazione.

5

Art. 74 cpv. 2 Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e della previa approvazione della FINMA.

2

Art. 94 cpv. 2 Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni.

2

65 66

RS ...; FF 2015 7525 RS ...; FF 2015 7525

7553

L sugli istituti finanziari

Art. 120 cpv. 1, 2 lett. d ed e, 4 e 5 Gli investimenti collettivi di capitale esteri devono essere approvati dalla FINMA prima di essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.

1

2

L'approvazione è conferita se: d.

sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;

e.

tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del ...67 sui servizi finanziari non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

4

I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.

5

Art. 123 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati in Svizzera ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del ...68 sui servizi finanziari soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.

1

Art. 125, rubrica, cpv. 1 e 3 Luogo di esecuzione e foro Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.

1

3

Il foro si trova: a.

alla sede del rappresentante; o

b.

alla sede o al domicilio dell'investitore.

Art. 126 cpv. 1 lett. a ed e, 3 e 4 Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari: 1

67 68

RS ...; FF 2015 7481 RS ...; FF 2015 7481

7554

L sugli istituti finanziari

a.

la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;

e.

Abrogata

La SICAV e, se del caso, la direzione del fondo che essa ha incaricato conformemente all'articolo 51 capoverso 5 devono essere controllate dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.

3

4

Abrogato

Art. 137 cpv. 1 Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere b­d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, l'autorità di vigilanza revoca all'istituto finanziario l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

1

Art. 138b cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF69 non sono considerati.

1

La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati durante 30 giorni per consultazione. L'avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; esso è notificato previamente a ciascun creditore con comunicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.

2

Art. 138d

Ricorso

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione e contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF 70.

1

Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.

2

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo.

3

Art. 140 Abrogato

69 70

RS 281.1 RS 281.1

7555

L sugli istituti finanziari

Art. 145 cpv. 1, parte introduttiva e lett. f Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti: 1

f.

al gestore di patrimoni collettivi;

Art. 148 cpv. 1 lett. k ed l, nonché 1bis Abrogati Titolo settimo, capitoli 2 e 3 Abrogati

15. Legge dell'8 novembre 193471 sulle banche Modifica della numerazione Concerne soltanto i testi tedesco e francese Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività di banca, banchiere privato e cassa di risparmio (banche).

1

Ha lo scopo di proteggere i clienti di una banca nonché di garantire la funzionalità del mercato finanziario e la stabilità del sistema finanziario.

2

Art. 1a 1

Campo d'applicazione

È considerata banca chi opera soprattutto nel settore finanziario e:

71

a.

accetta a titolo professionale depositi del pubblico o si presta pubblicamente a tale scopo; oppure

b.

si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, con lo scopo di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

RS 952.0

7556

L sugli istituti finanziari

La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie non sono considerate banche.

2

È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale, nella quale il Cantone detiene una partecipazione superiore a un terzo del capitale e della quale dispone di più di un terzo dei diritti di voto. Il diritto cantonale può prevedere che il Cantone risponda integralmente o in parte degli impegni della banca.

3

Art. 1b

Accettazione di depositi del pubblico

Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale soltanto se una legge lo prevede esplicitamente.

1

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

2

L'emissione di titoli di credito per i quali, in quanto strumenti finanziari, è stato allestito un prospetto o un foglio informativo di base secondo il titolo terzo della legge del ...72 sui servizi finanziari non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.

3

Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma.

4

Art. 1c

Forma giuridica

Le banche, ad eccezione dei banchieri privati, con sede in Svizzera devono rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1

a.

società anonima;

b.

società in accomandita per azioni;

c.

società a garanzia limitata; oppure

d.

società cooperativa.

I banchieri privati con sede in Svizzera devono rivestire la forma giuridica di una società in nome collettivo o in accomandita.

2

Art. 1d

Denominazioni confuse o ingannevoli

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

72

RS ...; FF 2015 7481

7557

L sugli istituti finanziari

Art. 2

Succursali e rappresentanze

Le disposizioni relative alle succursali e alle rappresentanze (art. 48­56) della legge del ...73 sugli istituti finanziari si applicano per analogia.

Art. 2bis, numerazione, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Art. 2a

Società madri e società del gruppo importanti

Sottostanno alle disposizioni della presente legge relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e il fallimento di banche, sempre che non siano soggette alla competenza della FINMA in materia di fallimento nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: 1

Art. 3, rubrica, cpv. 2 lett. abis, c­cter, d, cpv. 4­7 Condizioni di autorizzazione 2

L'autorizzazione è concessa se: abis. la banca dispone di un efficace sistema di controllo interno con il quale identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi di reputazione; c.

la banca e le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione della banca offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;

cbis. le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione della banca godono di una buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione; cter. le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata) devono garantire che il loro influsso non vada a scapito di una gestione prudente e solida; d.

4­7

le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva.

Abrogati

Art. 3a

Mutamento dei fatti

La banca comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti sui quali si fonda l'autorizzazione.

1

Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

2

73

RS ...; FF 2015 7525

7558

L sugli istituti finanziari

Art. 3b

Comunicazione di partecipazioni qualificate

Qualunque persona fisica e giuridica che acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cter in una banca organizzata secondo il diritto svizzero deve previamente comunicarlo alla FINMA.

1

Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

2

La banca comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non appena ne ha notizia. Trasmette almeno una volta all'anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata nella banca.

3

Art. 3bbis

Operazioni estere

La banca organizzata secondo il diritto svizzero effettua una comunicazione alla FINMA prima di: a.

istituire una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza all'estero;

b.

acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.

Art. 3bter

Organo di mediazione

Al più tardi con l'inizio della loro attività le banche devono affiliarsi a un organo di mediazione.

1

Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della legge del ...74 sui servizi finanziari.

2

Titolo prima dell'art. 3c

Capo secondo a: Gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario Art. 3c

Definizione

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato dal settore bancario se: 1

74

a.

almeno una è attiva come banca;

b.

sono attive principalmente nel settore finanziario; e

RS ...; FF 2015 7481

7559

L sugli istituti finanziari

c.

formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla sorveglianza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

2

Art. 3cbis

Sorveglianza consolidata

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 3d, rubrica, cpv. 1 lett. a Sorveglianza di gruppi o di conglomerati La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario se esso: 1

a.

gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero; oppure

Art. 3e, rubrica Sorveglianza individuale esercitata a titolo complementare Art. 3f, rubrica, cpv. 2 Garanzia Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario deve parimenti offrire la garanzia di un'attività irreprensibile ed essere organizzato in modo tale che possa, in particolare, identificare, misurare, controllare e sorvegliare tutti i rischi essenziali.

2

Art. 3g, rubrica e cpv. 2 Competenza della FINMA Per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario, essa può emanare prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure adottare disposizioni analoghe nel singolo caso. A tal fine considera le prescrizioni concernenti i fondi propri vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

2

7560

L sugli istituti finanziari

Titolo prima dell'art. 3bis

Capo secondo b: Banche sotto dominio straniero Art. 3bis, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e 4, frase introduttiva Condizioni di autorizzazione suppletive La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che deve essere organizzata secondo il diritto svizzero ed è nondimeno dominata da stranieri: 1

4

Si considerano straniere:

Art. 3ter, rubrica Autorizzazione completiva in caso di dominazione straniera Art. 3quater, rubrica Trattati internazionali Art. 4, rubrica Fondi propri e liquidità Art. 4bis, rubrica Ripartizione dei rischi Art. 4ter, rubrica Crediti concessi a persone vicine Art. 4quater Abrogato Art. 4quinquies, rubrica Comunicazione di informazioni e documenti non accessibili al pubblico Art. 11 cpv. 2bis e 3 Le banche cooperative possono prevedere nei loro statuti la raccolta di capitale di partecipazione.

2bis

Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1­2bis può essere costituito soltanto per rafforzare la base di capitale proprio e per prevenire o superare una crisi della banca.

3

7561

L sugli istituti finanziari

Art. 14

Capitale di partecipazione di banche cooperative

Il capitale di partecipazione (art. 11 cpv. 2bis) deve essere suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione devono essere designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio.

1

Ai titolari di buoni di partecipazione devono essere comunicate nello stesso modo in cui sono comunicate ai soci la convocazione all'assemblea generale con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte, le sue deliberazioni nonché la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori.

2

Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la loro situazione soltanto se peggiorano in misura corrispondente la situazione dei titolari delle quote sociali.

3

I titolari di buoni di partecipazione devono essere posti almeno sullo stesso piano dei soci in occasione della ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione.

4

Essi possono contestare le deliberazioni dell'assemblea generale al pari di un socio.

5

Se necessario per l'esercizio dei loro diritti, i titolari di buoni di partecipazione possono proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale. Se l'assemblea generale respinge la proposta, essi possono, entro il termine di tre mesi, chiedere al giudice di designare un controllore speciale, se detengono complessivamente almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un valore nominale di 2 milioni di franchi del capitale di partecipazione. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a­697g del Codice delle obbligazioni (CO)75.

6

Art. 14a

Riserva, dividendi e acquisto di buoni di partecipazione propri di banche cooperative

La banca cooperativa assegna il 5 per cento dell'utile dell'esercizio alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale proprio. Essa assegna alla riserva generale, a prescindere dal suo importo: 1

a.

il ricavo proveniente dall'emissione di buoni di partecipazione ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;

b.

il saldo dei versamenti effettuati su buoni di partecipazione annullati, diminuito della perdita subita con i buoni di partecipazione emessi in loro sostituzione;

c.

il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento sul capitale di partecipazione.

La banca cooperativa adopera la riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale proprio, per sopperire a perdite o per prendere misure che permettano alla 2

75

RS 220

7562

L sugli istituti finanziari

banca di continuare la sua attività in tempo di cattivo andamento degli affari, di evitare la soppressione di posti di lavoro o di attenuarne le conseguenze.

Essa preleva eventuali dividendi sui buoni di partecipazione soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

3

La banca cooperativa può acquistare buoni di partecipazione propri alle seguenti condizioni: 4

a.

possiede un utile di bilancio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto e il valore nominale complessivo di tali buoni di partecipazione non eccede il 10 per cento del capitale di partecipazione;

b.

i diritti connessi all'acquisto di buoni di partecipazione devono essere sospesi.

La percentuale di cui al capoverso 4 lettera a può essere aumentata a un massimo del 20 per cento, se buoni di partecipazione propri acquistati che eccedono il valore soglia del 10 per cento vengono alienati o soppressi entro due anni.

5

Art. 14b

Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative

Per l'acquisto di buoni di partecipazione non quotati nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l'obbligo di annunciare, l'onere della prova e l'obbligo di identificazione come per l'acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i­697k, 697m CO).

1

La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa.

2

Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l CO).

3

Art. 15, rubrica Depositi a risparmio Art. 16, rubrica Valori depositati Art. 23, rubrica Verifica diretta Art. 23bis, rubrica Obbligo d'informazione e di notifica in caso di delega di funzioni importanti

7563

L sugli istituti finanziari

Art. 23ter, rubrica Sospensione del diritto di voto Art. 23quinquies, rubrica Liquidazione Art. 24, rubrica, cpv. 2 e 2bis Posizione dei creditori e dei proprietari in caso di misure di insolvenza Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante secondo l'articolo 2a possono interporre ricorso soltanto contro l'omologazione del piano di risanamento, contro atti di realizzazione e contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge dell'11 aprile 188976 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

2

Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.

2bis

Art. 26 cpv. 2, secondo periodo ... Essa può rinunciare alla loro pubblicazione se ciò pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.

2

Art. 28 cpv. 2 Essa emana le decisioni e le disposizioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento e ne disciplina lo svolgimento.

2

Art. 30b

Conversione e riduzione del credito

Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti.

1

2

Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione del credito:

76

a.

i crediti privilegiati, garantiti e compensabili;

b.

i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h.

RS 281.1

7564

L sugli istituti finanziari

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio o la riduzione dei crediti è possibile soltanto se: 3

a.

il capitale azionario è integralmente ridotto;

b.

il capitale convertibile di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 2 sono ridotti.

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell'ordine seguente: 4

a.

crediti postergati;

b.

crediti emessi per coprire le perdite in caso di misure di insolvenza;

c.

altri crediti, ad eccezione dei depositi;

d.

depositi.

Se dopo la conversione sussiste una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cter, la FINMA sospende il diritto di voto per la quota che supera il 10 per cento fino alla valutazione della partecipazione qualificata.

5

Art. 31 cpv. 1 lett. a e b nonché 3 1

La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso: a.

si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca;

b.

non discrimina presumibilmente i creditori rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

Il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica può essere omologato anche se discrimina i creditori, purché questi vengano adeguatamente indennizzati in altro modo.

3

Art. 31b

Compensazione

Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico o a una banca transitoria, la FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati.

Art. 32 cpv. 3, 3bis e 4 Per il calcolo dei termini di cui agli articoli 286­288 LEF77 è determinante, luogo della dichiarazione di fallimento, il momento dell'omologazione del piano risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h, fa stato il momento dell'emanazione questa decisione.

3

3bis

77

in di di di

Concerne soltanto il testo tedesco

RS 281.1

7565

L sugli istituti finanziari

Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1­2bis si applicano per analogia.

4

Art. 34

Effetti e svolgimento

L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197­220 LEF78.

1

Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221­270 LEF.

Sono fatte salve le disposizioni seguenti nonché decisioni e norme procedurali derogatorie della FINMA.

2

Art. 37e cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF79 non sono considerati.

1

La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati durante 30 giorni per consultazione. L'avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; esso è notificato previamente a ciascun creditore con comunicazione del suo riparto e ai proprietari.

2

Titolo prima dell'art. 37l Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 38, rubrica Responsabilità dei banchieri privati Art. 39, rubrica Responsabilità degli organi Art. 46, rubrica Indebita accettazione di depositi del pubblico e violazione delle prescrizioni sulla presentazione dei conti Art. 47, rubrica Violazione del segreto professionale

78 79

RS 281.1 RS 281.1

7566

L sugli istituti finanziari

Art. 49, rubrica Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli, dell'obbligo di comunicazione e del divieto di pubblicità Art. 52, rubrica e primo periodo (concerne soltanto i testi tedesco e francese) Rendiconto Art. 53, rubrica Abrogazione di altri atti normativi Art. 56, rubrica Entrata in vigore Art. 57

Disposizione transitoria della modifica del ...

Se le funzioni di rilevanza sistemica di una banca vengono trasferite a un altro soggetto giuridico nell'ambito dell'attuazione della pianificazione d'emergenza, entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione a tale soggetto giuridico la FINMA può derogare nel piano di risanamento all'ordine previsto nell'articolo 30b capoverso 4, a scapito dei crediti solidali sorti con il trasferimento nei confronti dell'altro soggetto giuridico, purché in caso contrario il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica sia pregiudicato.

Sono abrogate le seguenti disposizioni finali e transitorie: disposizione finale della modifica dell'11 marzo 1971; disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994; disposizione finale della modifica del 3 ottobre 2003; disposizione finale della modifica del 17 dicembre 2004; disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011.

16. Legge del 10 ottobre 199780 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. abis, b, bbis, d, nonché 3 lett. e 2

Sono intermediari finanziari: abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del ...81 sugli istituti finanziari nonché i saggiatori del commer-

80 81

RS 955.0 RS ...; FF 2015 7525

7567

L sugli istituti finanziari

cio secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193382 sul controllo dei metalli preziosi; b.

le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge sugli istituti finanziari;

bbis. le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 200683 sugli investimenti collettivi nonché i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge sugli istituti finanziari; d.

le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge sugli istituti finanziari;

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: 3

e.

Abrogata

Art. 3 cpv. 5 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), l'organismo di vigilanza secondo l'articolo 43a della legge del 22 giugno 200784 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

5

Art. 12 lett. a, abis e c La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a.

alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b­dter;

abis. all'autorità di vigilanza competente secondo la LFINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera abis; c.

agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

Art. 14

Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

1

82 83 84

RS 941.31 RS 951.31 RS 956.1

7568

L sugli istituti finanziari

Un organismo di autodisciplina accetta quale membro un intermediario finanziario se: 2

a.

quest'ultimo dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;

b.

quest'ultimo gode di una buona reputazione e offre la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;

c.

le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e

d.

le persone che detengono una partecipazione qualificata in detto intermediario finanziario godono di una buona reputazione e garantiscono che il loro influsso non vada a scapito di un'attività prudente e solida.

Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.

3

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'organismo di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che: 1

Art. 17 Se non esiste un organismo di autodisciplina riconosciuto, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati: a.

dalla FINMA, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b­dter;

b.

dall'autorità di vigilanza competente secondo la LFINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera abis;

c.

dalla Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera e.

Art. 18 cpv. 1 lett. b, e ed f, nonché 3 La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: 1

b.

vigila sugli organismi di autodisciplina;

e.

Abrogata

f.

Abrogata

Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli previsti dalla presente legge su avvocati e notai (controlli LRD).

3

7569

L sugli istituti finanziari

Art. 19a e 20 Abrogati Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e lett. d 1

Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: c.

offrono la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:

d.

assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24a.

Art. 24a

Abilitazione delle società di audit e degli auditori responsabili

L'organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditori responsabili l'abilitazione necessaria e sorveglia la loro attività.

1

2

La società di audit è abilitata se: a.

è abilitata a esercitare la funzione di revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200585 sui revisori;

b.

è sufficientemente organizzata per eseguire le verifiche; e

c.

non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200786 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

L'auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se: 3

a.

è abilitato a esercitare la funzione di revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 5 della legge sui revisori;

b.

dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire le verifiche secondo il capoverso 1.

Per quanto concerne la revoca dell'abilitazione rilasciata secondo il capoverso 1 alle società di audit e agli auditor responsabili e l'ammonizione da parte dell'organismo di autodisciplina, si applica per analogia l'articolo 17 della legge sui revisori.

4

Art. 28 cpv. 2­4 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

2

3e4

85 86

Abrogati

RS 221.302 RS 956.1

7570

L sugli istituti finanziari

Art. 29 cpv. 1 e 3 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l'organismo di vigilanza e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

1

L'Ufficio di comunicazione informa la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'organismo di vigilanza in merito alle decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

3

Art. 29a cpv. 3 e 4 Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco e all'organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

3

La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'organismo di vigilanza coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

4

Art. 34 cpv. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, all'organismo di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

2

Art. 35 cpv. 2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l'organismo di vigilanza e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

2

Art. 42

Disposizione transitoria

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che, all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo l'articolo 14 devono affiliarsi per la prima volta a un organismo di autodisciplina. Entro il termine di un anno, essi devono presentare una richiesta di affiliazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione in merito alla richiesta.

1

7571

L sugli istituti finanziari

17. Legge del 22 giugno 200787 sulla vigilanza dei mercati finanziari Sostituzione di un'espressione Negli articoli 45 capoverso 1, 46 capoverso 1 lettera b e 47 capoverso 1 lettera a «FINMA» è sostituito con «competente autorità di vigilanza».

Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché 2 La presente legge disciplina la vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): 1

e.

legge del ...88 sugli istituti finanziari;

La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza delle autorità di vigilanza.

2

Art. 3

Assoggettati alla vigilanza

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: a.

le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento o di un'abilitazione dell'autorità di vigilanza; e

b.

gli investimenti collettivi di capitale.

Art. 4 Ex art. 5 Titolo prima del nuovo articolo 5

Titolo secondo: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 5 Ex art. 4

87 88

RS 956.1 RS ...; FF 2015 7525

7572

L sugli istituti finanziari

Art. 13a

Trattamento dei dati

La FINMA tratta i dati dei propri impiegati in forma cartacea o in uno o più sistemi d'informazione ai fini dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge, in particolare per: 1

a.

la costituzione, l'esecuzione e la cessazione di un rapporto di lavoro;

b.

la gestione del personale e dei salari;

c.

lo sviluppo del personale;

d.

la valutazione delle prestazioni;

e.

i provvedimenti d'integrazione in caso di malattia e infortunio.

Essa può trattare i seguenti dati del suo personale necessari all'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: 2

3

a.

informazioni relative a una persona;

b.

informazioni concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa;

c.

informazioni relative alle prestazioni e alle potenzialità nonché allo sviluppo personale e professionale;

d.

dati necessari nel quadro della collaborazione nell'esecuzione del diritto in materia di assicurazioni sociali;

e.

atti procedurali e decisioni di autorità in relazione con il lavoro.

Essa emana disposizioni di esecuzione concernenti: a.

l'architettura, l'organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;

c.

le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

d.

le categorie di dati secondo il capoverso 2;

e.

la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 15 cpv. 2 lett. a, d ed e 2

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri: a.

89 90 91

per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge dell'8 novembre 193489 sulle banche, della legge del ...90 sugli istituti finanziari e della legge del 25 giugno 193091 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; RS 952.0 RS ...; FF 2015 7525 RS 211.423.4

7573

L sugli istituti finanziari

d.

per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199792 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;

e.

per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi.

Art. 31 cpv. 2 Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare le persone sottoposte a vigilanza a prestare garanzie.

2

Art. 32, rubrica e cpv. 2 Decisione di accertamento ed esecuzione sostitutiva Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire.

2

Art. 33a

Divieto di esercizio dell'attività

La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se queste violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne: 1

a.

i collaboratori di una persona sottoposta a vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;

b.

i collaboratori di una persona sottoposta a vigilanza che esercitano l'attività di consulente alla clientela.

Se il divieto di esercizio dell'attività comprende anche un'attività nell'ambito della vigilanza esercitata da un'altra autorità di vigilanza, quest'ultima deve essere consultata e informata della decisione.

2

Art. 37, rubrica e cpv. 1 Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento o dell'abilitazione La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento o l'abilitazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

1

92

RS 955.0

7574

L sugli istituti finanziari

Art. 41a

Notificazione delle sentenze

I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze rese nelle controversie tra le persone sottoposte a vigilanza e i creditori, gli investitori o gli assicurati.

1

La FINMA trasmette all'organismo di vigilanza le sentenze che riguardano le persone sottoposte alla vigilanza di quest'ultimo.

2

Titolo dopo l'art. 43

Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 43a

Organismo di vigilanza

La vigilanza su gestori patrimoniali e trustee secondo l'articolo 16 della legge del ...93 sugli istituti finanziari e sui saggiatori del commercio secondo l'articolo 42bis della del 20 giugno 193394 sul controllo dei metalli preziosi è esercitata da un organismo di vigilanza con sede in Svizzera.

1

Prima di iniziare la sua attività l'organismo di vigilanza necessita di un'autorizzazione della FINMA, alla cui vigilanza è assoggettato.

2

Art. 43b

Compiti

L'organismo di vigilanza rilascia ai gestori patrimoniali e ai trustee secondo l'articolo 16 della legge del...95 sugli istituti finanziari nonché ai saggiatori del commercio secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193396 sul controllo dei metalli preziosi la necessaria autorizzazione e sorveglia la loro attività.

1

Nel suo ambito di vigilanza può emanare circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. Queste ultime devono essere approvate dalla FINMA. L'approvazione è data se le circolari non determinano una prassi di vigilanza contraddittoria.

2

L'organismo di vigilanza emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione.

3

93 94 95 96

RS ...; FF 2015 7525 RS 941.31 RS ...; FF 2015 7525 RS 941.31

7575

L sugli istituti finanziari

Capitolo 2: Autorizzazione Art. 43c

Principio

La FINMA rilascia un'autorizzazione all'organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.

1

Essa approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell'organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione.

2

La modifica di fatti soggetti all'obbligo di autorizzazione e di documenti soggetti all'obbligo di approvazione richiede la previa autorizzazione o approvazione della FINMA.

3

Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l'assoggettamento a un organismo di vigilanza.

4

Art. 43d 1

Organizzazione

L'organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

Deve disporre di regole adeguate di conduzione dell'impresa e organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi conformemente alla presente legge.

2

Deve disporre dei mezzi finanziari e del personale necessari all'adempimento dei suoi compiti.

3

4

Deve disporre di una direzione quale organo operativo.

Art. 43e

Garanzia e indipendenza

L'organismo di vigilanza e le persone incaricate della direzione devono garantire un'attività irreprensibile.

1

Le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

2

La maggioranza delle persone responsabili dell'amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza.

3

I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati all'organismo di vigilanza.

4

Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dalle persone sottoposte alla loro vigilanza.

5

Art. 43f

Finanziamento e riserve

L'organismo di vigilanza riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

1

7576

L sugli istituti finanziari

La tassa di vigilanza è calcolata in base all'entità del patrimonio gestito, al reddito lordo e alle dimensioni aziendali degli assoggettati alla vigilanza.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla tassa di vigilanza, segnatamente le basi di calcolo.

3

Per svolgere la sua attività di vigilanza l'organismo di vigilanza costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

4

Art. 43g

Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno dell'organismo di vigilanza e riferisce a quest'ultimo e alla FINMA sul risultato delle sue verifiche.

Art. 43h

Segreto d'ufficio

Al segreto d'ufficio di cui all'articolo 14 sottostanno per analogia il personale e gli organi dell'organismo di vigilanza nonché tutte le persone da esso incaricate.

Art. 43i

Rendiconto, responsabilità ed esenzione fiscale

Gli articoli 18­20 si applicano per analogia anche all'organismo di vigilanza.

Capitolo 3: Indipendenza e vigilanza Art. 43j

Indipendenza

L'organismo di vigilanza esercita la vigilanza sugli istituti finanziari ad esso sottoposti in modo autonomo e indipendente.

Art. 43k

Vigilanza

L'organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza.

1

La FINMA verifica se l'organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza.

2

L'organismo di vigilanza deve fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest'ultima per l'adempimento della sua attività di vigilanza sugli organismi di vigilanza.

3

Art. 43l

Misure di vigilanza

Se l'organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie.

1

La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più le garanzie richieste.

2

7577

L sugli istituti finanziari

Se nessun'altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l'organismo di vigilanza e delegare l'attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza.

3

Capitolo 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati Art. 43m Gli articoli 22 e 23 si applicano per analogia.

Capitolo 5: Strumenti di vigilanza dell'organismo di vigilanza Art. 43n

Verifica (audit)

L'organismo di vigilanza può effettuare le verifiche delle persone sottoposte alla sua vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit e auditor responsabili da esso abilitati.

1

2

Gli articoli 24 capoversi 2­5 e 24a­28a si applicano per analogia.

Su ordine dell'organismo di vigilanza, le persone sottoposte a vigilanza devono versare un anticipo dei costi.

3

Art. 43o

Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

L'organismo di vigilanza rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili secondo l'articolo 58 capoverso 1 della legge del ...97 sugli istituti finanziari l'abilitazione necessaria e sorveglia la loro attività.

1

2

La società di audit è abilitata se: a.

è abilitata a esercitare la funzione di revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200598 sui revisori;

b.

è sufficientemente organizzata per eseguire le verifiche; e

c.

non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

L'auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se: 3

97 98

a.

è abilitato a esercitare la funzione di revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 5 della legge sui revisori;

b.

dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire le verifiche secondo il capoverso 1.

RS ...; FF 2015 7525 RS 221.302

7578

L sugli istituti finanziari

Alla revoca dell'abilitazione rilasciata secondo il capoverso 1 alle società di audit e agli auditor responsabili nonché all'ammonizione da parte dell'organismo di vigilanza si applica per analogia l'articolo 17 della legge sui revisori.

4

L'organismo di vigilanza notifica all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori tutti i fatti e le trasmette tutte le informazioni e i documenti in relazione a una società di audit o a un auditor responsabile di cui tale autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

5

Se la vigilanza secondo l'articolo 57 capoverso 3 della legge del ...99 sugli istituti finanziari è esercitata dalla FINMA, il Consiglio federale disciplina la competenza per l'abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

6

Art. 43p

Altri strumenti di vigilanza

L'organismo di vigilanza ha a disposizione gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 29­32, 33a, 34, 35 e 37.

Art. 43q

Collaborazione

Alla collaborazione dell'organismo di vigilanza con le autorità nazionali e i servizi esteri sono applicabili gli articoli 38­42a, 42c e 43.

Titolo prima dell'art. 44

Titolo quarto: Disposizioni penali Art. 44, rubrica e cpv. 1 Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997100 sul riciclaggio di denaro un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o un'attività che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Art. 48, rubrica Inosservanza di decisioni

99 100

RS ...; FF 2015 7525 RS 955.0

7579

L sugli istituti finanziari

Titolo prima dell'art. 53

Titolo quinto: Procedura e tutela giurisdizionale Art. 54

Tutela giurisdizionale

Il ricorso contro le decisioni della FINMA e dell'organismo di vigilanza è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Se le decisioni dell'organismo di vigilanza devono essere giudicate dal Tribunale amministrativo federale o dal Tribunale federale, il giudice competente invita la FINMA a esprimere un parere e le trasmette le decisioni.

2

3

L'autorità che decide è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Titolo prima dell'art. 55

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione Titolo prima dell'art. 57

Capitolo 2: Modifica di altri atti normativi Titolo prima dell'art. 58

Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 58 Abrogato Titolo prima dell'art. 61

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore 18. Legge del 3 ottobre 2008101 sui titoli contabili Art. 4 cpv. 2 lett. b e c nonché 3 2

Sono considerati enti di custodia:

101 102

b.

le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del ...102 sugli istituti finanziari;

c.

le direzioni dei fondi secondo la legge sugli istituti finanziari, sempre che gestiscano conti di quote; RS 957.1 RS ...; FF 2015 7525

7580

L sugli istituti finanziari

Sono considerati enti di custodia anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri che gestiscono conti titoli nel quadro della loro attività.

3

19. Legge del 19 giugno 2015103 sull'infrastruttura finanziaria Sostituzione di un'espressione In tutto l'atto normativo «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».

Art. 9 cpv. 1 L'infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione di tale infrastruttura devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

Art. 34 cpv. 2 lett. a Possono essere ammessi quali partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione: 2

a.

le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 37 della legge del ...104 sugli istituti finanziari;

Art. 93 cpv. 2 lett. b ed e 2

Per controparti finanziarie s'intendono: b.

le società di intermediazione finanziaria ai sensi dell'articolo 37 della legge del ...105 sugli istituti finanziari;

e.

i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari;

Art. 107 cpv. 2 lett. b 2

Tali obblighi non si applicano: b.

agli swap su valute e ai contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento (payment versus payment);

Art. 147 cpv. 3 3

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

103 104 105

RS 958.1 RS ...; FF 2015 7525 RS ...; FF 2015 7525

7581

L sugli istituti finanziari

20. Legge del 17 dicembre 2004106 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 14 cpv. 1 e 1bis Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: 1

a.

le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone responsabili della gestione;

b.

per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

Le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b devono inoltre godere di buona reputazione.

1bis

Art. 51 cpv. 2 lett. g Abrogata Art. 54c cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF107 non sono considerati.

1

La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati durante 30 giorni per consultazione. L'avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA ed è notificato previamente a ciascun creditore con comunicazione del suo riparto e ai proprietari.

2

Art. 54e

Ricorso

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un'assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF 108.

1

Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.

2

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo.

3

106 107 108

RS 961.01 RS 281.1 RS 281.1

7582

L sugli istituti finanziari

Art. 67

Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al gruppo assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.

Art. 72 lett. b Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se: b.

Art. 75

almeno una è una banca o una società di intermediazione mobiliare di notevole importanza economica; Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al conglomerato assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.

7583

L sugli istituti finanziari

7584