Decreto federale che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 20162020 del 2 giugno 2015
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 9a, 10, 1215, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17, 18 e 27 capoverso 3 lettera a della legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20143, decreta:
Art. 1 Per il versamento di aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura negli anni 20162020 è autorizzato un limite di spesa di 177 100 000 franchi. Di questo importo, 22,7 milioni di franchi saranno versati, negli anni 20162017, a musei, collezioni e reti di terzi già oggi sostenuti; 38,1 milioni di franchi saranno destinati, negli anni 20182020, al versamento di aiuti finanziari a musei, collezioni e reti di terzi sulla base di criteri di promozione oggettivi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 12 marzo 2015
Consiglio nazionale, 2 giugno 2015
Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 RS 442.1 FF 2015 447
2014-2534
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Limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 20162020. DF
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