Procedura penale militare
Progetto
(PPM) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 20151; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La procedura penale militare del 23 marzo 19793 è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Negli articoli 154 capoversi 1 e 2, 175 capoverso 2, 179, rubrica e capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2bis, nonché 202 «parte lesa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accusatore privato».
Art. 80 Concerne soltanto il testo tedesco Titolo prima dell'art. 84a
Sezione 11a: Parte lesa Art. 84a 1
La parte lesa è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2
È considerata tale in ogni caso la persona legittimata a sporgere querela.
Titolo prima dell'art. 84abis
Sezione 11b: Vittima e congiunti della vittima Art. 84abis
Definizioni
La vittima è la parte che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.
1
1 2 3
FF 2015 4945 Sarà pubblicato nel FF successivamente.
RS 322.1
2015-1906
4961
Procedura penale militare
I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e i suoi genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.
2
Art. 84ater
Principi
L'aiuto alle vittime di reati è retto dalla legge federale del 23 marzo 20074 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.
1
2
Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.
Art. 84b
Informazione sui diritti e i doveri della vittima, sugli aiuti e sulla comunicazione
Durante il primo interrogatorio le autorità informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
1
2
Nella stessa occasione esse informano inoltre in merito a: a.
l'indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
b.
la possibilità di chiedere diverse prestazioni d'aiuto;
c.
il termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale.
Le autorità trasmettono a un consultorio il nome e l'indirizzo della vittima se quest'ultima vi acconsente.
3
Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera.
Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.
4
Art. 84f Abrogato Art. 84g
Pretese civili
La responsabilità della Confederazione per danni subiti è retta dall'articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 19955 o dall'articolo 3 della legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità.
1
Se lo domanda, la vittima che non sia legittimata a far valere pretese civili secondo l'articolo 163 dinanzi ai tribunali militari o vi rinunci dev'essere convocata al dibattimento. Essa non è però tenuta a comparire, eccetto che sia convocata in veste di testimone o di persona informata sui fatti. In tal caso, le spettano unicamente i diritti in materia d'informazione.
2
4 5 6
RS 312.5 RS 510.10 RS 170.32
4962
Procedura penale militare
Titolo prima dell'art. 84j
Sezione 11c: Accusatore privato Art. 84j
Definizione, condizioni e diritti procedurali
È accusatore privato la parte lesa che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
1
2
La querela è equiparata a tale dichiarazione.
La dichiarazione va fatta al giudice istruttore al più tardi alla conclusione dell'istruzione preparatoria.
3
4 Se la parte lesa non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il giudice istruttore gliene comunica la possibilità dopo l'apertura di un procedimento penale.
5
All'accusatore privato spettano i diritti procedurali di una parte.
Art. 84k
Forma e contenuto della dichiarazione
La parte lesa può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.
1
2
Nella dichiarazione la parte lesa può, cumulativamente o alternativamente: a.
chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
b.
far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).
Art. 84l
Rinuncia e ritiro
La parte lesa può in ogni momento dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.
1
Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale sia l'azione civile.
2
Art. 84m
Aventi causa
Se la parte lesa muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 CP7 subentrano nei suoi diritti nell'ordine della successibilità.
1
Chi subentra per legge nei diritti della parte lesa è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile.
2
7
RS 311.0
4963
Procedura penale militare
Art. 84n 1
Posizione giuridica
L'accusatore privato è interrogato in qualità di persona informata sui fatti.
L'accusatore privato è tenuto a deporre dinanzi al giudice istruttore e al giudice, nonché alla polizia se l'interrogatorio è effettuato su mandato del giudice istruttore.
2
Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, fatto salvo l'articolo 82.
3
Art. 84o
Esclusione della legittimazione a ricorrere
L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
Titolo prima dell'art. 84p
Sezione 11d: Terzi colpiti da una confisca Art. 84p Un terzo colpito da una confisca, se direttamente leso nei suoi diritti, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi.
Art. 104 cpv. 3 Prima della chiusura dell'assunzione preliminare delle prove, alla parte lesa dev'essere offerta l'opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Lo stesso diritto le spetta anche in caso di non luogo a procedere. Se la parte lesa chiede la decisione di un tribunale, il giudice istruttore propone che si proceda all'istruzione preparatoria. Se la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all'uditore in capo affinché questi decida conformemente all'articolo 101 capoverso 2.
3
Art. 114 cpv. 1 Quando l'istruzione preparatoria fornisce sufficienti indizi per ammettere l'esistenza di un crimine o di un delitto, l'uditore emette senza indugio l'atto di accusa.
Egli trasmette l'inserto con l'atto di accusa al presidente del tribunale militare, con copia dell'atto di accusa all'accusato e all'accusatore privato. La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia dell'atto di accusa.
1
Art. 116 cpv. 4 La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto alle persone e alle autorità legittimate a ricorrere. La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della decisione di desistenza.
4
4964
Procedura penale militare
Art. 117 cpv. 4 La decisione sulle spese e sulle indennità, nonché eventualmente sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e di beni, è inserita nella decisione di desistenza.
4
Art. 118 cpv. 1 e 2 Le decisioni di desistenza e d'indennizzo possono essere impugnate dall'imputato, dall'accusatore privato, dall'uditore in capo e da un terzo colpito da un'ordinanza di confisca mediante ricorso al tribunale militare. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.
1
2
Abrogato
Art. 120 lett. gbis Il decreto d'accusa dev'essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene: gbis. la decisione sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e di beni; Art. 121
Notificazione
Il decreto d'accusa è notificato per scritto alle persone e alle autorità legittimate a fare opposizione. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.
1
La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia del decreto d'accusa.
2
Art. 122 cpv. 1 e 3 Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita, l'accusatore privato, l'uditore in capo e il terzo colpito da un'ordinanza di confisca possono opporsi per scritto al decreto d'accusa presso l'uditore.
1
L'opposizione diretta unicamente contro la decisione sulle spese, sull'indennità o sulla confisca di oggetti e di beni deve contenere conclusioni motivate. Il tribunale pronuncia senza dibattimenti.
3
Art. 133a
Partecipazione dell'accusatore privato e di terzi
Il presidente del tribunale militare può autorizzare l'accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.
1
2
Il terzo colpito da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.
Se non compare personalmente, l'accusatore privato o il terzo colpito da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.
3
4965
Procedura penale militare
Art. 144
Arringhe
Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente:
1
a.
uditore;
b.
accusatore privato;
c.
terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 5153 CPM8);
d.
difensore dell'accusato.
2
Le parti hanno diritto a una seconda arringa.
3
Concluse le arringhe, l'accusato ha diritto all'ultima parola.
Art. 151 cpv. 6 Conformemente all'articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato.
6
Art. 153 cpv. 2 La sentenza contiene inoltre la decisione motivata sulle spese e le indennità, se del caso sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati, sulla confisca di oggetti e di beni e sulla pretesa di diritto civile dell'accusatore privato, nonché l'indicazione dei rimedi giuridici.
2
Art. 154 cpv. 3 La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della sentenza.
3
Art. 163
Esercizio
L'accusatore privato può far valere in via adesiva nel procedimento penale le sue pretese di diritto civile derivanti da un reato giudicato da un tribunale militare, per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell'articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 19959 o dell'articolo 3 della legge del 14 marzo 195810 sulla responsabilità.
1
L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente in giudizio dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 84k capoverso 2 lettera b.
2
3 Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.
8 9 10
RS 321.0 RS 510.10 RS 170.32
4966
Procedura penale militare
Art. 163a
Quantificazione e motivazione
La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 84k e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.
1
2
La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.
Art. 163b
Assunzioni di prove
Il giudice istruttore raccoglie le prove necessarie al giudizio dell'azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.
1
Può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell'accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell'azione civile.
2
Art. 164
Competenza e procedura
Il tribunale militare investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.
1
2 All'imputato è data l'occasione di esprimersi sull'azione civile al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado.
Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
3
Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare l'accusatore privato al tribunale civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
4
Il riconoscimento dell'azione civile da parte dell'imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.
5
Art. 164a
Garanzia per le pretese nei riguardi dell'accusatore privato
A istanza dell'imputato, l'accusatore privato, vittima esclusa, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
1
a.
non ha domicilio o sede in Svizzera;
b.
risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
c.
per altri motivi vi è da temere che le pretese dell'imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
Il presidente del tribunale decide definitivamente sull'istanza. Stabilisce l'entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
2
4967
Procedura penale militare
La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
3
4
Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.
Art. 165a
Spese a carico dell'accusatore privato
All'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:
1
a.
il procedimento è stato abbandonato o l'accusato assolto;
b.
l'accusatore privato ritira l'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
c.
l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.
In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all'accusatore privato se:
2
a.
il procedimento è stato abbandonato o l'accusato assolto; e
b.
l'accusato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'articolo 151 capoverso 3.
Art. 172 cpv. 2 Se è impugnata unicamente la decisione su una pretesa di diritto civile, sulle spese e sulle indennità o sulla confisca di oggetti e di beni, è ammesso soltanto il ricorso.
2
Art. 173 cpv. 1bis 1bis L'accusatore privato può interporre appello se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.
Art. 183 cpv. 4 4 Conformemente all'articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato.
Art. 186 cpv. 1bis 1bis L'accusatore privato può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.
4968
Procedura penale militare
Art. 196 1
Legittimazione
Il ricorso può essere interposto dall'accusato, dal suo difensore e dall'uditore.
L'accusatore privato può ricorrere nei casi previsti nell'articolo 195 lettere d, e ed f.
2
Il terzo colpito da ordinanza di confisca può ricorrere in un caso previsto nell'articolo 195 lettera e.
3
Art. 202 lett. e Possono chiedere la revisione: e.
il terzo colpito da una confisca.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
4969
Procedura penale militare
4970